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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 marzo 2022 (n. 1064) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione del 7 luglio 2021 con cui il Municipio di Mendrisio gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un manufatto adibito a ripostiglio-garage e altre opere annesse (mapp. PART 1, sezione Arzo); |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario
di un terreno (part. PART 1) situato nel comune di Mendrisio, ad Arzo, in
località Pregiana. Il fondo è ubicato fuori della zona edificabile: il
previgente piano regolatore (PR 1982) lo attribuiva a una zona senza
destinazione specifica, quello attuale (PR 2005) all'area agricola.
In passato, nella parte sud del terreno, vi era un fabbricato in stato
precario, adibito a pollaio/ripostiglio.
b. Con licenza
edilizia del 25 ottobre 2001 - rilasciata previa semplice notifica, senza
raccogliere l'avviso dell'autorità cantonale - l'allora Municipio di Arzo ha
autorizzato lo spostamento del predetto ripostiglio sul lato nord
del fondo. Il permesso, corredato da una planimetria e uno schizzo del nuovo
manufatto (piani e progetti), era subordinato alle condizioni di
rispettare determinate dimensioni massime [m 6 (L) x 7 (l) x 3 (H)] e di non
utilizzare il ripostiglio quale ricovero per animali di ogni genere, pollaio
o canile o per essere adibito per scopi abitativi o ricreativi. Precisava
poi che il manufatto esistente avrebbe dovuto essere demolito.
B. a. A seguito di una
segnalazione anonima, il 7 agosto 2020 l'Ufficio tecnico di Mendrisio ha
constatato che sul lato nord del fondo era stato eretto un prefabbricato in
legno con annessa una tettoia adibita a ricovero per mezzi meccanici e agricoli
e materiali vari, oltre a un tavolo di cemento.
Estratto mappa
b. Il 28 agosto 2020, il Municipio di Mendrisio ha quinti ingiunto a RI 1,
unitamente a __________ e __________ (allora proprietari in comunione
ereditaria), di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le
suddette opere, in quanto sprovviste di una valida licenza edilizia.
C. a. Il 29 gennaio 2021, RI 1 (divenuto unico proprietario) ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per (a) il ripostiglio-garage esistente, (b) l'aggiunta delle tettoie e (c) il tavolo di cemento. Stando ai piani e alla relazione tecnica, il ripostiglio-garage (a), a pianta rettangolare (6 x 7 m) e alto fino a 3 m, è formato da un basamento in calcestruzzo, pareti (con aperture) e travi in legno e una copertura in pannelli coibentati; è allacciato alla rete elettrica e all'acqua di tipo agricolo e delimitato da una pavimentazione in cemento. Secondo la stessa relazione, l'istante (che svolge un'attività agricola per hobby) avrebbe costruito il manufatto conformemente ai piani approvati nel 2001, al posto del vecchio pollaio-deposito. I lavori privi di autorizzazione, aggiunge, si limiterebbero quindi (b) all'aggiunta delle due tettoie e al (c) tavolo di cemento (cm 70 x 210) con annessa panca. Le tettoie addossate al manufatto, una a nord-ovest (21 m2), l'altra a sud-ovest (36 m2), sono costituite da una struttura portante in legno e una copertura in lastre trasparenti (tipo plexiglas).
b. Con avviso del 26 aprile 2021 (n. 116969), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso per i diversi manufatti. Posto che il permesso rilasciato nel 2001 senza il suo avallo era da considerare nullo, l'autorità dipartimentale ha vagliato la conformità di tutti gli interventi. Anzitutto ha escluso che le opere potessero beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 LPT (LPT; RS 700), difettando in particolare il requisito della conformità di zona (attività agricola esercitata a titolo ricreativo). Ha poi ritenuto che nemmeno i presupposti per la concessione di un'autorizzazione eccezionale ex art 24 LPT fossero soddisfatti, data l'assenza del requisito dell'ubicazione vincolata; nell'ambito degli interessi preponderanti contrari, ha inoltre rilevato che la tettoia a nord-ovest non rispettava nemmeno la distanza minima (6 m) dal limite (indicativo) del bosco (art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100). Infine, ha pure escluso che il vecchio ripostiglio potesse essere ricostruito in base agli art. 24c LPT e 42 cpv. 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nelle versioni vigenti nel 2001), vista la sua ubicazione sostanzialmente diversa da quella iniziale. Di riflesso, ha aggiunto, nemmeno le tettoie annesse potrebbero essere autorizzate.
c. Fatto proprio tale avviso, il 7 luglio 2021 il Municipio ha negato il permesso richiesto.
D. Con giudizio del 9 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.
Preliminarmente, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'offerta di assumere ulteriori prove (sopralluogo). Nel merito, allineandosi alle motivazioni dell'autorità dipartimentale, ha a sua volta negato che i manufatti potessero essere approvati in base agli art. 22, 24 o 24c LPT. Ha inoltre confermato la nullità dell'autorizzazione del 2001, escludendo che il ricorrente potesse appellarsi al principio della buona fede. Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto immune da critiche l'agire del Municipio, che era intervenuto nell'ambito dei suoi compiti (art. 48 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 705.100), indipendentemente dalla segnalazione anonima.
E. Contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e, in via principale, che sia rilasciato il permesso a posteriori richiesto. In via subordinata, postula che la costruzione (vecchio pollaio/ripostiglio) preesistente (..) è autorizzata nella situazione attuale (prefabbricato in legno) e non sarà oggetto di diniego. In via ulteriormente subordinata, che il procedimento sia abbandonato e stralciato dai ruoli senza ulteriore seguito e, in via ancora più subordinata, che venga concessa una sanatoria edilizia a fronte di una sanzione amministrativa pecuniaria o che venga sottoscritta una convenzione di precariato riguardante il deposito.
L'insorgente ribadisce in particolare che sul fondo vi era un fabbricato adibito a pollaio/ripostiglio in cattivo stato al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, che sarebbe stato legittimamente realizzato prima del 1970; quando è stato demolito nel 2001, aggiunge, sarebbe ancora stato utilizzato secondo la sua destinazione e vi sarebbe stato un interesse in tal senso. Le controverse opere dovrebbero quindi essere autorizzate in base all'art. 24c LPT. Afferma pure che la destinazione del vecchio pollaio/ripostiglio non potrebbe essere ubicata altrove se non fuori della zona edificabile (ordine tecnico e natura; scelta del luogo da sempre utilizzato non di comodo) e che al rilascio di un'autorizzazione eccezionale non osterebbero interessi preponderanti contrari. Invoca inoltre la sua buona fede, ribadendo di aver agito conformemente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2001, di cui non avrebbe potuto oggettivamente riconoscere la nullità. Censura infine l'agire del Municipio, che non avrebbe dovuto considerare e dar seguito a una segnalazione anonima, ma avrebbe dovuto dichiararla irricevibile; il procedimento dovrebbe essere di riflesso abbandonato e stralciato dai ruoli.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ed il Municipio, riconfermandosi essenzialmente nelle loro posizioni, con motivazione di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di giudizio.
G. Con la replica e le dupliche, le parti, ad eccezione del Consiglio di Stato rimasto silente, hanno essenzialmente ribadito le loro tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza e proprietario del fondo, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle
fotografie agli atti.
2. 2.1. Di
principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento
rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla
licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545
del 13 ottobre 2020, in RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). L'autorità può agire di
propria iniziativa o in seguito a una denuncia, ritenuto che chiunque può
segnalarle, in ogni tempo, dei fatti che ne richiedono l'intervento (cfr. per
analogia: Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n.
1382 segg. ad art. 48 LE). Il segnalante non ha tuttavia qualità di parte (cfr.
art. 3 cpv. 2 LPAmm; cfr. invece per il caso del reclamo di un vicino: STA
52.2022.1 del 9 marzo 2023 consid. 4 e rinvii).
Qualora il Municipio accerta che un'opera non è sorretta da una valida
autorizzazione, deve sollecitare il proprietario ad avviare una procedura di
rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3). Di regola, l'accertamento
dell'esistenza e dei limiti di una violazione del diritto materiale va infatti esperito
nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in
cui una violazione è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto
insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano
dati i presupposti, l'Esecutivo comunale può inoltre far sospendere i lavori
eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare,
se del caso, le opportune misure di ripristino (art. 43 LE; STA 52.2022.1
citata consid. 4.1 e rimandi).
2.2. In concreto, come
visto in narrativa, il Municipio ha accertato la presenza dei controversi
manufatti sul fondo del ricorrente, a seguito di una segnalazione anonima.
Ritenendo le opere sprovviste di una valida licenza edilizia, ha quindi
sollecitato l'avvio di una procedura edilizia a posteriori. Richiesta a cui il
ricorrente ha dato seguito, inoltrando la domanda di costruzione in sanatoria,
sfociata nel diniego del permesso qui contestato.
Ora, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, l'agire del Municipio non
presta il fianco a critiche: come visto, la sola circostanza che esso si sia
attivato a seguito della segnalazione di un terzo ignoto, è del tutto
irrilevante. È infatti evidente che a fronte di uno scritto che denuncia l'esistenza
di opere abusive fuori della zona edificabile, l'Esecutivo locale non può
rimanere passivo, ma è tenuto ad assolvere i compiti che la legge gli affida.
In particolare, nella misura in cui, come in concreto, sussistono costruzioni
che non sono mai state autorizzate dall'autorità competente (cfr. infra consid.
3), è manifesto che il Municipio non poteva prescindere da una procedura
edilizia in sanatoria, volta ad accertare la loro conformità con il diritto
materiale applicabile. La generica censura del ricorrente cade quindi nel
vuoto, unitamente alla sua richiesta di abbandonare o stralciare dai
ruoli il presente procedimento.
3. Come rettamente
evidenziato dalle precedenti istanze, certo è anzitutto che le diverse
costruzioni sul fondo - e in particolare il controverso ripostiglio-garage (in
cui il ricorrente ha ricavato un'officina per la riparazione di veicoli, cfr.
foto annesse al rapporto di constatazione del 7 agosto 2020) - non
risultano sorrette da alcun permesso. L'autorizzazione rilasciata dal solo
Municipio nel 2001 (consid. Ab) è infatti nulla, poiché emessa senza il
concorso dell'autorità cantonale, in spregio all'art. 25 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 111
Ib 213 E. 5b; STF 1C_709/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.2 con rimandi;
cfr. pure art. 5 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia
del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]). In simili circostanze, contrariamente a
quanto pretende, il ricorrente non può nemmeno prevalersi del principio di
tutela dell'affidamento. Per costante giurisprudenza, il cittadino - anche se
non assistito da un legale - deve essere a conoscenza del fatto che
l'autorizzazione comunale a costruire fuori della zona edificabile è
subordinata all'approvazione della competente autorità cantonale secondo l'art.
25 cpv. 2 LPT, norma che costituisce una regola procedurale fondamentale ai
fini del rispetto del principio della separazione del territorio edificabile da
quello non edificabile (cfr. STF 1C_709/2020 citata consid. 4.2.2 e riferimenti).
4. 4.1. Di
principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere
rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano
regolatore per la zona di utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr.
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. Per principio, l'autorità statuisce sulle domande di costruzione in base
al diritto vigente al momento della decisione. A questa regola fanno eccezione
le domande di costruzione in sanatoria, alle quali è di principio applicabile
il diritto vigente al momento in cui l'abuso è stato commesso, a meno che il
diritto entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore
(cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio
2020 consid. 3.2; Scolari, op.
cit., n. 1282 ad art. 43 LE; Magdalena
Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer
Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 118 seg.).
4.3. In concreto, sia
che si consideri la situazione pianificatoria (PR 1982) vigente al momento in
cui sono stati realizzati (a partire dal 2001), sia che si consideri l'attuale
PR approvato il 14 giugno 2005, è pacifico che i controversi interventi non
possono essere autorizzati in base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Il PR 1982
assegnava infatti il mapp. PART 1 a una zona senza destinazione specifica,
ovvero a un'area non specificatamente utilizzabile e in cui non erano previsti
obbiettivi pianificatori particolari (cfr. art. 16 NAPR '82). Nella stessa non
poteva quindi essere rilasciato alcun permesso ordinario, ma tutt'al più
ammessi degli interventi nei limiti dell'art. 24 LPT (cfr. UFPT, Commentario
alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 n. 24; STA 52.1996.252 del 3 marzo
1997 consid. 5.1; cfr. pure Rudolf Muggli, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo 2016, n. 35 ad art. 18 LPT).
Pacifico è pure che il ripostiglio-garage, unitamente alle due tettoie e
al tavolo di cemento, non sono costruzioni necessarie alla coltivazione
agricola o all'agricoltura, conformi alla zona agricola secondo il piano
regolatore valido dal 2005 (cfr. art. 16a LPT e 34 OPT, in vigore dal 1°
settembre 2000). Non lo sono neppure nella misura in cui dovessero porsi al
servizio dell'attività agricola hobbistica esercitata dall'insorgente (cfr.
art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. relazione tecnica e complemento di informazione del
24/26 marzo 2021). Nessuno del resto lo pretende.
5. 5.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione degli interessi, che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).
5.2. In concreto, è
manifesto che i fabbricati non adempiono il requisito dell'ubicazione vincolata
(art. 24 lett. a LPT). Nessuna necessità imperativa, in particolare nessun
motivo di ordine tecnico, inerente all'esercizio e alla natura del terreno,
impone di realizzare il ripostiglio-garage, insieme alle tettoie e al
tavolo di cemento fuori della zona edificabile. Contrariamente a quanto ritiene
il ricorrente, il solo fatto che sul fondo vi fosse già un vecchio pollaio/ripostiglio
non è sicuramente atto a fondare l'ubicazione vincolata delle controverse opere
(ordine tecnico e natura, scelta del luogo da sempre utilizzato).
Le sue ragioni restano di natura soggettiva. In che misura l'insorgente possa
semmai invocare per il precedente manufatto la tutela delle situazioni
acquisite e l'art. 24c LPT è invece questione che verrà esaminata qui di
seguito. Dal profilo dell'art. 24 LPT, posto che nulla impedisce al ricorrente
di costruire in zona edificabile le controverse opere, in particolare un'officina
o un deposito per veicoli o materiali legati a un'attività hobbistica, è invece
escluso che possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale in base a
tale norma.
6. 6.1. Resta
quindi da verificare se i manufatti in questione possano essere autorizzati in
base all'art. 24c LPT e agli art. 41 segg. OPT. Queste norme, introdotte
con la revisione della LPT del 1998 (che ha ripreso, con alcune modifiche, il regime retto dal previgente art. 24 cpv. 2 vLPT), hanno subito alcune variazioni nel corso
del tempo (revisioni dell'OPT del 2007 e della LPT del 2012). Poiché, come
visto, alle domande di costruzione in sanatoria torna di principio applicabile
il diritto vigente al tempo in cui le opere sono state realizzate, a meno che quello
entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore, va anzitutto ricordato il diritto anteriore.
6.2. Secondo l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre
2000), fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in
base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona sono per principio protetti nella propria
situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità
competente, soggiunge il cpv. 2, tali edifici e impianti possono essere
rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o
modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale. L'articolo 24c
LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in
conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di
atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della
zona (art. 41 OPT).
6.3. In base al cpv. 1 dell'art. 42 OPT (nel testo valido dal 1° settembre
2000), trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c
LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto
unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi
miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di
riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si
trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei
piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga
sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di
tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati
determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e
all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).
6.4. Secondo l'art. 42 cpv. 4 OPT (nel testo in vigore dal 1° settembre 2000), un
edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della
distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione
ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulti
indicato dal profilo oggettivo, l'ubicazione dell'edificio o dell'impianto
sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell'edificio o dell'impianto
preesistente.
In base a tale norma un fabbricato può quindi essere ricostruito solo se era ancora utilizzabile e sussisteva un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione
(cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle situazioni acquisite
non si estende infatti a edifici abbandonati da tempo, in rovina,
inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non possono essere
trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012
consid. 2.1, 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1;
DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
Berne 1981, n. 44 ad art. 24). Anche in caso di ricostruzione deve inoltre essere
preservata l'identità dell'edificio esistente nei tratti essenziali (cfr. DTF
127 II 209 consid. 3, STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c e rimandi). L'identità
dev'essere conservata anche dal profilo dell'ubicazione. Ove risulti indicato
dal profilo oggettivo (ad esempio per motivi di polizia o estetici; non sono
sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità), l'ubicazione
dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere da quella preesistente.
Il nuovo manufatto non può tuttavia trovarsi ad una distanza considerevole
dall'opera antecedente (cfr. anche art. 42 cpv. 4 seconda frase OPT; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 23 ad art.
24c; Muggli, op. cit., Zurigo 2017, n. 41 segg. ad art.
24c). Il Tribunale federale si è
sempre rifiutato di definire una distanza massima, ritenendo che per
determinare la tutela dell'identità dell'opera sia decisiva la fattispecie
concreta (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a; Waldmann/
Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 24c). Ad esempio, l'Alta Corte ha autorizzato
la ricostruzione di una banchina d'approdo per navi da trasporto a 40 m dalla
vecchia posizione perché, tra le altre ragioni, la ricostruzione nella
precedente ubicazione sarebbe stata impraticabile a causa del rischio di caduta
massi (cfr. STF 1A.74/1992 del 7 marzo 1994 pubbl. in ZBl 96/1995 pag. 186
segg., criticata in Waldmann/ Hänni,
op. cit., n. 23 ad art. 24c). In un altro caso, il Tribunale federale ha negato
uno spostamento di 80 m (cfr. STF 1C_61/2014 del 30 giugno 2015 consid. 5.5)
rispettivamente di 260 m (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3d).
6.5. Il quadro normativo vigente ricalca essenzialmente la predetta
regolamentazione per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici che
ricadono nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT (in cui sono ora
inclusi anche gli edifici abitativi agricoli, cfr. cpv. 3, in vigore dal 1°
novembre 2012). L'art. 24c cpv. 4 LPT pone nondimeno alcuni limiti per
le modifiche dell'aspetto esterno degli edifici, mentre i cpv. 3 e 4 dell'art.
42 OPT sono stati adattati a seguito degli allentamenti concessi per gli
ampliamenti interni (cfr. per un riepilogo
delle revisioni del 2007 e 2012: Muggli, op. cit.,
Zurigo 2017, n. 1 segg. ad art. 24c). Non occorre tuttavia soffermarsi su
questi aspetti, che non sono determinanti nella fattispecie rispettivamente non
hanno portato a un assetto giuridico più favorevole al ricorrente.
6.6. In concreto, le autorità inferiori hanno escluso che potesse essere
rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT per
il ripostiglio-garage (e le ulteriori costruzioni annesse), divergendo la sua ubicazione
sostanzialmente da quella dell'originario pollaio-ripostiglio (art. 42
cpv. 4 OPT).
Ora, va anzitutto rilevato che - al di là di una fotografia aerea del 1970
(cfr. doc. B) - dagli atti non emerge invero alcun riscontro oggettivo su quest'ultimo
fabbricato che era collocato nell'estremità sud del fondo. Nemmeno dai
documenti annessi alla licenza del 2001 - consistenti in una planimetria e uno
schizzo a mano della nuova costruzione - è possibile dedurre le dimensioni, l'aspetto
esterno e le caratteristiche del manufatto preesistente, che per stessa
ammissione del ricorrente era in uno stato precario rispettivamente in cattivo
stato di conservazione.
In queste circostanze non è quindi realmente possibile affermare che sul fondo
vi era un fabbricato al beneficio della tutela delle situazioni acquisite - con
una struttura portante e un tetto per lo più intatti (cfr. STF 1C_617/2019 del
27 maggio 2020 consid. 5.1) - ancora utilizzabile secondo la sua destinazione e
alla cui utilizzazione sussisteva un interesse
ininterrotto come esige l'art. 42 cpv. 4 OPT. Nemmeno è possibile ritenere che il
ripostiglio-garage che è stato (ri)costruito sul lato opposto del fondo
- avente una superficie di 42 m2 e alto fino a 3 m, formato da un
basamento in calcestruzzo, pareti in legno con finestre e una copertura in
pannelli coibentati, dotato di allacciamento alla rete elettrica e all'acqua di
tipo agricolo e circondato da una pavimentazione in cemento (cfr. relazione
tecnica e foto agli atti) - ne abbia conservato l'identità nei tratti
essenziali. A maggior ragione se si considera che il nuovo fabbricato si scosta
pure da quello, ben più semplice, prospettato nel citato schizzo del 2001.
Dal profilo dell'identità, non può inoltre essere ignorato che l'ubicazione del
nuovo fabbricato diverge in misura non trascurabile (ca. 40 m) da quella del
vecchio pollaio-ripostiglio (cfr. foto aerea citata), senza che sia
stato addotto alcun motivo oggettivo per il suo spostamento, a ridosso
del bosco (cfr. planimetria e preavviso della Sezione forestale). Ciò che, se
non già in termini di distanza, risulta comunque contrario all'art. 42 cpv. 4
OPT, il quale non conferisce al proprietario la libertà di scegliere a suo
piacimento l'ubicazione di un edificio sostitutivo.
A fronte di tutto quanto precede, è quindi escluso che il fabbricato in cui il
ricorrente ha realizzato un'officina per la riparazione di veicoli possa
conseguire un'autorizzazione in base agli art. 24c e 42 cpv. 4 OPT. Di
riflesso, non possono neppure essere autorizzate le tettoie che ha annesso al
manufatto, al pari degli ulteriori interventi di sistemazione esterna. Interventi
che, all'apparenza, hanno anche comportato la creazione di una nuova strada di
accesso, che attraversa l'intero fondo (cfr. vista aerea in www.google.ch/maps e immagini aeree dopo il 2000 pubblicate
sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo:
map.geo.admin.ch, “SWISSIMAGE Viaggio nel tempo”).
Il giudizio impugnato che ha tutelato il diniego del permesso non può quindi
che essere confermato.
7. Da respingere sono infine le domande del ricorrente con cui chiede che nei suoi confronti venga semmai prospettata una sanzione pecuniaria o che possa essere sottoscritta una convenzione di precariato. Tali aspetti esulano infatti dalla presente procedura. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi sulle misure di ripristino, ritenuto comunque che per rimediare ad abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile non possono trovare applicazione né l'ingiunzione di una sanzione pecuniaria, né tantomeno la stipula di un accordo tra l'istante in licenza e le autorità. Tali rimedi non si conciliano infatti con il principio della forza derogatoria del diritto federale, che regola in maniera esaustiva gli interventi edilizi fuori del perimetro edificabile (cfr. RDAT I-1996 n. 30; STA 52.2014.368 del 15 giugno 2015 consid. 2.2, confermata da: STF 1C_400/2015 del 2 ottobre 2015; STA 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2).
8. 8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.
8.2. Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
8.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera