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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Federico Lantin |
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 30 marzo 2022 (n. 1489) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 15/19 novembre 2021 con la quale il Municipio di Bedano gli ha ordinato la demolizione delle opere eseguite abusivamente al piano interrato dell'edificio al mapp. __________ di quel Comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario dei mapp. __________ e __________ di Bedano, assegnati dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 7010 del 4 ottobre 1988) alla zona residenziale semi-estensiva (R2). I fondi, tra di essi confinanti, sono situati nei comparti a sud di via __________, gravati da un vincolo di piano di quartiere (PQ) obbligatorio (cfr. piano delle zone), che beneficiano di un indice di sfruttamento (i.s.) pari a 0.6 (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. a delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).
b. Il 18 maggio 2010, RI 1 ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per l'edificazione di una casa d'abitazione unifamiliare al mapp. __________. Il progetto prevedeva di realizzare un edificio residenziale articolato su tre livelli (piano interrato, piano terreno e primo piano). Il piano interrato sarebbe stato destinato a deposito (34.00 m2), locale tecnico/lavanderia (29.30 m2) e atrio (4.10 m2).
c. Con avviso cantonale n. 71589 del 13 settembre 2010, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto.
d. Preso atto dell'avviso cantonale positivo, con risoluzione dell'11/21 ottobre 2010 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto.
La decisione è cresciuta in giudicato e i lavori sono incominciati.
B. a. Il 17 giugno 2013, nell'ambito di un sopralluogo esperito per verificare l'abitabilità dell'immobile, l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha rilevato che i lavori eseguiti divergevano dai piani approvati. Le risultanze di tale sopralluogo sono confluite nel rapporto di medesima data da cui risultano i seguenti interventi non autorizzati:
piano cantina: è stato costruito un deposito di circa 50 mq non autorizzato
piano terreno: la termopompa prevista al piano cantina è stata spostata nell'autorimessa (split esterno), rivolta verso la proprietà dei Rossi
primo piano: le camere e il bagno sono stati ingranditi rispetto a quanto approvato, il guardaroba è stato ampliato e trasformato in camera
b. Il medesimo giorno, il Municipio ha ordinato ad RI 1 di presentare una domanda a posteriori per le opere realizzate senza permesso.
c. In data 19 luglio 2013, il proprietario del fondo ha presentato la domanda di costruzione richiesta. Per quanto qui di interesse, dai piani annessi alla domanda risulta che il piano cantina aveva la seguente nuova composizione: deposito (50.60 m2), locale tecnico/lavanderia (43.20 m2), cantina (39.60 m2) e atrio (7.20 m2).
d. L'11 ottobre 2013, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente gli interventi (avviso n. 85921).
e. In data 10/11 marzo 2014, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia a posteriori per una parte degli interventi, tra cui l'ampliamento e la modifica del piano interrato, mentre l'ha negata per altre opere che qui non interessano.
La decisione è cresciuta in giudicato.
C. a. A seguito di una segnalazione, il 7 febbraio 2020 l'UTC ha esperito un sopralluogo al fondo. Le risultanze di tale sopralluogo sono state riassunte nel rapporto di medesima data, da cui risulta che il deposito al piano interrato sarebbe stato trasformato in un piccolo appartamento riscaldato formato da una zona giorno con cucina e camino, un'ampia doccia e una camera da letto matrimoniale.
b. Con risoluzione del 10/12 febbraio 2020, il Municipio ha ordinato ad RI 1, sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), un divieto d'uso dei locali e la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori entro il termine di 30 giorni.
In data 17 luglio 2020, il Municipio ha diffidato RI 1 a presentare la domanda entro il 31 luglio 2020.
c. Con domanda di costruzione del 29 luglio/6 agosto 2020, poi completata in data 30 settembre/1° ottobre 2020, RI 1 ha chiesto al Municipio il permesso a posteriori per la formazione di un appartamento al piano interrato. Dalla domanda si evince che nel locale precedentemente destinato a deposito sono stati realizzati un locale soggiorno (36.10 m2), dotato di cucina e di un camino (modello: Diablo) con canna fumaria, e una camera da letto (13.80 m2). Inoltre, parte degli spazi del locale tecnico/lavanderia è stata trasformata in un locale bagno (3.60 m2), accessibile dal locale soggiorno. In base alle informazioni fornite da RI 1, l'appartamento sarebbe stato locato al fratello di quest'ultimo.
d. La domanda, pubblicata dal 4 al 18 settembre 2020, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.
e. Con avviso cantonale n. 114874 del 23 ottobre 2020, inclusivo di quello della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato negativamente l'intervento. In particolare, la SPAAS, richiamato l'art. 6 del regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008 (RUEn; RL 740.110), ha ritenuto che la trasformazione del deposito non rispettasse i parametri stabiliti dalla norma SIA 380/1. Inoltre, l'autorità dipartimentale ha rilevato che il caminetto a legna non sarebbe in possesso di un certificato di conformità che certifichi il rispetto dei valori limite di emissione fissati dall'allegato 4 cifra 212 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) e che non rispetterebbe il valore limite fissato dall'OIAT per il monossido di carbonio (CO).
f. Preso atto dell'avviso cantonale negativo, il 30 novembre/3 dicembre 2020 il Municipio ha negato il permesso a posteriori richiesto. Anzitutto, l'Esecutivo comunale ha richiamato il contenuto del citato avviso. Di seguito, fondandosi sull'art. 30 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (recte: regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), ha ritenuto che l'intervento si ponesse in contrasto la norma SN EN 17037 "Luce diurna negli edifici", posto che nemmeno nel giorno di luce massima, 21 giugno ore 13:00, con cielo sereno, il valore richiesto da tale normativa verrebbe rispettato (0.1 Lux per il soggiorno cucina, 0 Lux per la camera da letto).
La decisione municipale è passata in giudicato incontestata.
D. Con ingiunzione del 15/19 novembre 2021, il Municipio ha ordinato ad RI 1, la demolizione delle opere abusivamente edificate al piano interrato (trasformazione da deposito in appartamento), ristabilendo quanto approvato con licenza edilizia dell'11 maggio (recte: marzo) 2014, in particolare asportando completamente gli apparecchi sanitari, l'impianto a legna (camino), la cucina, la parete divisoria e riportando lo stato di pareti e pavimenti allo stato originario. L'Esecutivo comunale ha altresì fissato un termine di 60 giorni dalla crescita in giudicato dell'ordine per procedere ai lavori, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione sostitutiva ad opera del Comune a spese dell'obbligato.
E. Con giudizio del 30 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso il provvedimento municipale, che ha (implicitamente) confermato.
Anzitutto, il Governo ha ritenuto che le censure concernenti il diniego di licenza fossero tardive, posto che la decisione municipale era cresciuta in giudicato incontestata. Di seguito, l'Esecutivo cantonale ha reputato che l'ordine di demolizione fosse sorretto da importanti interessi pubblici e proporzionato. In particolare, secondo l'autorità inferiore, l'abuso commesso sarebbe grave e l'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto prevarrebbe sugli interessi privati di natura patrimoniale dell'interessato. Infine, il Consiglio di Stato ha reputato che il ripristino non fosse impossibile. In merito alla possibilità, evocata dall'interessato, di utilizzare il locale in questione come grottino e locale giochi per i figli, il Governo è rimasto silente.
F. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato unitamente alla risoluzione municipale e postulando al contempo che il piano interrato possa essere utilizzato quale locale di svago o grottino. Il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
In sostanza, l'insorgente lamenta una violazione del principio della buona fede da parte del Municipio, che dal 2015 sarebbe stato a conoscenza della trasformazione del deposito in appartamento. A sostegno della sua tesi, argomenta che avrebbe notificato all'Ufficio controllo abitanti la presenza dell'inquilino nell'appartamento, che avrebbe pagato nel corso degli anni le imposte sulle pigioni riscosse e che nel 2015 gli sarebbe stato rilasciato il certificato di abitabilità dell'immobile che comprendeva pure l'appartamento in oggetto. Criticato il comportamento del Municipio, che non avrebbe aderito alla sua richiesta di incontro durante la fase ricorsuale davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente conclude postulando che, se non fosse possibile considerare abitabile l'appartamento al piano interrato, si prescinda dal ripristino, permettendone l'utilizzo come locale di svago o grottino.
G. a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il Municipio, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
b. Con la replica, il ricorrente rileva di avere inoltrato in data 7 aprile 2022 al Municipio una domanda di costruzione per la trasformazione del locale deposito a grottino e locale hobby. Sostiene che qualora la domanda di costruzione venisse accettata, con conseguente rilascio della licenza edilizia, una parte delle opere oggetto di ripristino potrebbe essere mantenuta. Richiamato il principio di proporzionalità, postula dunque la sospensione della procedura ricorsuale fino alla decisione di merito sulla richiesta trasformazione.
In duplica, il Municipio prende posizione sulle considerazioni del ricorrente, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.
H. Con triplica spontanea del 2 settembre 2022 il ricorrente ribadisce le proprie tesi e conclusioni.
Lo scritto, intimato alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.
I. a. In sede di istruttoria, il Tribunale ha richiamato dall'UTC la domanda di costruzione del 29 luglio/6 agosto 2020 e il successivo complemento del 30 settembre/1° ottobre 2020. Trattandosi di documenti noti alle parti, non sono state chieste osservazioni.
b. Su richiesta del Tribunale, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha prodotto l'avviso cantonale favorevole del 21 settembre 2022 (n. 123659) relativo alla domanda di costruzione per la trasformazione del locale deposito in grottino e locale hobby. Dato l'esito, il documento, noto al Municipio, viene intimato alle parti con il giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza, destinatario dell'ordine impugnato e del giudizio governativo che lo conferma (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), completati con i citati documenti richiamati dall'UTC e dall'UDC. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.). Neppure le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari prove.
2. Preliminarmente, si osserva che oggetto del presente giudizio sono unicamente l'ordine di ripristino del 15/19 novembre 2021 e la decisione governativa che lo conferma. Nella misura in cui l'insorgente chiede che il piano interrato possa essere utilizzato quale locale di svago o grottino, la domanda esula dalla vertenza ed è quindi inammissibile. Spetta infatti per primo al Municipio, investito della nuova domanda, determinarsi al riguardo. In che misura quest'ultima esplichi degli effetti nel contesto della presente procedura è invece questione che verrà esaminata in appresso.
3. 3.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
L'adozione di un provvedimento di ripristino presuppone dunque
l'esistenza di una violazione materiale del diritto concretamente applicabile,
ovvero di una difformità non sanabile mediante il rilascio di un permesso di
costruzione a posteriori (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996,
ad art. 43 LE n. 1287). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una
simile violazione va di regola effettuato nell'ambito di un procedimento di rilascio
della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato a
promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr. Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia
annotata, II ed., Locarno 2016, ad art. 1 pag. 38 e rif. ivi citati; cfr.,
sulle eccezioni a tale principio, STA 52.2017.331 del 22 ottobre 2018 consid.
2.1, 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1 e rif. ivi citati, 52.2010.420
del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e rif. ivi citati).
3.2. Di regola, l'autorità che ha accertato la violazione materiale di un'opera edilizia nell'ambito di un procedimento sfociato in un diniego del permesso cresciuto in giudicato non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito di una procedura di demolizione. La decisione è di principio vincolante (cfr. Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 111 e segg.; BVR 1994 pag. 431 consid. 2). Questa regola trova tuttavia un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili - con buona probabilità - di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso (cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993, pubbl. in: ZBl 95/1994 pag. 81 segg. consid. 2f; Ruoss Fierz, op. cit., pag. 114; BVR 1994 pag. 431 segg. consid. 3; cfr. anche sul diritto al riesame delle decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010 consid. 2.3-2.6). Dal profilo del principio della proporzionalità, in questi casi si giustifica la sospensione della procedura di demolizione (cfr. STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012 consid. 3.2).
3.3. Nel caso concreto, il contestato ordine di ripristino ha fatto seguito a un procedimento di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria, sfociato nella decisione negativa del 30 novembre/3 dicembre 2020, passata in giudicato incontestata. Tale diniego del permesso non risulta essere (stato) frutto di un'applicazione del diritto manifestamente errata. L'avviso cantonale - il quale è parte integrante della decisione municipale negativa - indica i motivi per quali l'intervento non poteva/può essere autorizzato: violazione dei parametri stabiliti dalla norma SIA 380/1, assenza di un certificato di conformità che attesti il rispetto dei valori limite di emissione fissati dall'allegato 4 cifra 212 dell'OIAt e mancato ossequio del valore limite per il monossido di carbonio (CO) fissato dall'OIAT. Inoltre, il Municipio ha stabilito che la trasformazione del deposito in appartamento si poneva/pone in contrasto pure con la norma SN EN 1703. L'Esecutivo comunale ha rilevato che nemmeno nel giorno di luce massima, 21 giugno ore 13:00, con cielo sereno, il valore richiesto da tale normativa sarebbe rispettato (0.1 Lux per il soggiorno cucina, 0 Lux per la camera da letto). Posto che nel frattempo non vi sono state neppure - nemmeno il ricorrente lo pretende - modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili con buona probabilità di legalizzare la controversa trasformazione da deposito ad appartamento, l'illegalità (materiale) di quest'ultima non può essere rimessa in discussione in questa sede (cfr., tra tante, STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.2 e 3.4, 1C_911/2013 del 19 novembre 2014 consid. 2.2.3). Da questo profilo, erano/sono dunque senz'altro date le premesse per l'adozione delle opportune misure volte a ripristinare una situazione conforme al diritto.
4. 4.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 LE, ove la misura del ripristino appare sproporzionata o impossibile, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.
Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine di demolire o di rettificare un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio della proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione o la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6, 108 Ia 216 consid. 4). Si può inoltre prescindere dallo stesso quando vi osta il lungo tempo trascorso (perenzione dell'azione di ripristino; cfr. STA 52.2010.146 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_522/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3.7, parz. pubbl. in: Mecca/Ponti, op. cit., ad art. 43 pag. 291; STA 52.2006.155 del 27 gennaio 2010 consid. 4.3; Scolari, op. cit., n. 1313 ad art. 43 LE). La proporzionalità dell'ordine impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, dall'altro, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le tante: STA 52.2011.147 citata consid. 3.1). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_509/2020 del 21 ottobre 2020 consid. 3, 1C_75/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 4.2, 1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1; STA 52.2017.212 del 18 ottobre 2018 consid. 2.3.1, 52.2009.280/349 del 2 maggio 2011 consid. 5.1).
4.2. In concreto, il Municipio ha fatto ordine al ricorrente, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione sostitutiva ad opera del Comune a spese dell'obbligato, di procedere entro il termine di 60 giorni dalla crescita in giudicato della decisione alla demolizione delle opere abusivamente edificate al piano interrato connesse alla trasformazione del deposito in appartamento al fine di ristabilire quanto approvato con licenza edilizia del 10/11 marzo 2014, in particolare asportando completamente gli apparecchi sanitari, l'impianto a legna (camino), la cucina, la parete divisoria e riportando pareti e pavimenti allo stato originario.
Al riguardo il Tribunale osserva quanto segue.
4.2.1. L'ordine in contestazione è anzitutto sorretto da un importante interesse pubblico, posto che le opere si pongono in contrasto con le prescrizioni volte a proteggere l'uomo da inquinamenti dell'aria dannosi o molesti e a garantire una sufficiente illuminazione naturale dei locali dell'abitazione.
L'ordine di ripristino non è d'altronde impossibile da eseguire, essendo le controverse opere/strutture costituite da materiali facilmente amovibili. Di per sé, non è neppure sproporzionato: oltre che idoneo a raggiungere lo scopo ricercato, il ripristino imposto non comporta infatti per il ricorrente costi esorbitanti. Nemmeno l'interessato lo pretende. Inoltre, contrariamente a quanto preteso, non vi è motivo di prescindere dal ripristino per ragioni legate al principio della buona fede. Al di là del fatto che il ricorrente non ha minimamente comprovato di avere ricevuto assicurazioni dall'Ufficio controllo abitanti circa la possibilità di locare l'appartamento, una simile circostanza non potrebbe comunque giovare all'insorgente. Le informazioni o le assicurazioni rilasciate dall'amministrazione pubblica sono infatti vincolanti per quest'ultima soltanto se, tra le altre cose, emanano da un'autorità competente a rilasciarle o che il cittadino, per sufficienti motivi, poteva ritenere tale (cfr. DTF 127 I 31 consid. 3; cfr. STA 52.2006.155 del 27 gennaio 2010 consid. 5, confermata da STF 1C_131/2010 del 15 marzo 2010). In materia di permessi edilizi mere informazioni date dall'ufficio tecnico, da un municipale o da semplici funzionari non permettono al privato che le ha ricevute di confidare in alcunché; chiunque deve sapere che nel Cantone Ticino la competenza a rilasciare simili autorizzazioni spetta al Municipio o eventualmente al Dipartimento del territorio, qualora si abbia a che fare con un fondo situato al di fuori della zona edificabile (cfr. STA 52.2006.155 citata consid. 5 e rimandi). Neppure dal permesso di abitabilità dell'immobile, rilasciato dal Municipio nel 2015, il ricorrente poteva/può dedurre alcunché. Anzitutto, non è in alcun modo comprovato che al momento del suo rilascio il Municipio fosse a conoscenza dell'appartamento nel piano seminterrato. In ogni caso, tale permesso non lo autorizzava di certo a realizzare l'appartamento senza intraprendere le necessarie procedure edilizie. Determinanti sono infatti unicamente i piani approvati con licenza edilizia, che non prevedevano l'appartamento (cfr. doc. 6 allegato alla risposta del Municipio).
4.2.2. Occorre tuttavia verificare in che misura la nuova domanda inoltrata al Municipio, con cui il ricorrente chiede in sostanza il permesso per il cambiamento di destinazione da locale deposito a grottino e locale hobby, possa ostare al ripristino. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il nuovo progetto (riduttivo dell'abuso) fosse verosimilmente approvabile in tutto o in parte, l'esecuzione integrale dell'ordine di ripristino oggetto di contestazione prima del passaggio in giudicato della decisione sul nuovo progetto potrebbe infatti entrare in conflitto con il principio della proporzionalità. In questo caso, l'autorità è dunque tenuta a riconsiderare l'opportunità dell'esecuzione integrale dell'ordine. Va da sé che ciò entra in considerazione soltanto se il nuovo progetto avesse fondate prospettive di essere approvato; domande materialmente prive di possibilità di successo e meramente finalizzate a guadagnare tempo non sono evidentemente suscettibili di ostare all'esecuzione dell'ordine di ripristino (DTF 108 Ia 216 consid. 4c; cfr. pure STF 1A.234/2006 dell'8 maggio 2007 consid. 4.1). Ne consegue che, laddove è necessario verificare se il nuovo progetto (riduttivo) sia conforme al diritto edilizio applicabile, incombe anzitutto all'interessato di avviare una nuova procedura di rilascio della licenza edilizia. In questa evenienza, l'ordine di ripristino riferito al progetto originario non è di per sé sproporzionato. Se del caso, nell'ambito della sua esecuzione occorre tuttavia, tenuto conto del principio della proporzionalità, prendere in considerazione la nuova domanda (DTF 108 Ia 216 consid. 4d; sentenza del Verwaltungsgericht Thurgau dell'8 aprile 2003, in: TVR 2003 Nr. 46 consid. 2.6).
4.2.3. Nel caso concreto, il 7 aprile 2022 il ricorrente ha inoltrato al Municipio una nuova domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione del locale precedentemente destinato a deposito in un grottino (36.10 m2), dotato di cucina e camino (modello: Piazzetta 75/58) con canna fumaria, e in un locale di svago (14.00 m2), oltre che per la realizzazione di un locale bagno (3.60 m2) in una parte degli spazi precedentemente adibiti a locale tecnico/lavanderia. In base alla domanda, tali locali verrebbero utilizzati esclusivamente dalla famiglia __________ e non ne conseguirà alcun reddito. Il 21 settembre 2022, il progetto (riduttivo) è stato preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale (avviso n. 123659). Dal profilo del diritto cantonale, nulla osta dunque al rilascio della licenza edilizia. Nessuno pretende il contrario. Se la nuova domanda sia conforme al diritto edilizio comunale, è questione che, come accennato sopra, spetta al Municipio di decidere. A questo stadio, non può tuttavia dirsi che essa sia priva di possibilità di accoglimento e/o meramente finalizzata a guadagnare tempo. Contrariamente a quanto sostiene l'autorità comunale (cfr. duplica del 22 agosto 2022, pag. 3), non sembra in particolare che sussista un problema con gli indici edificatori. La modifica interna prospettata non concerne l'indice di occupazione, ma semmai l'i.s. e, quindi, la superficie utile lorda (SUL). Ora, tenuto conto della superficie edificabile (SE) del fondo (= 541 m2) e dell'i.s. (= 0.6) applicabile, la SUL massima realizzabile è pari a 324.60 m2. Dagli atti della domanda in sanatoria del 2000 emerge, mutatis mutandis, che, computando anche gli spazi al piano interrato di complessivi 60.72 m2, la SUL totale ammonta a 306.05 m2. Vi sarebbe quindi ancora un'eccedenza disponibile di 18.55 m2. Anche conteggiando l'atrio (7.20 m2) al piano interrato e il vano scale che collega quest'ultimo al piano terreno, la SUL massima realizzabile non parrebbe dunque superata (cfr. schema calcolo indice di sfruttamento annesso alla pregressa domanda).
Ferme queste premesse, è evidente che se la nuova domanda di costruzione venisse accolta, il controverso ordine rischierebbe di perdere, almeno in parte, la sua ragione d'essere, rispettivamente necessiterebbe di essere adeguato alla nuova situazione. In tali circostanze, si giustifica di annullare il giudizio governativo e di rinviare gli atti al Municipio affinché sospenda l'esecuzione del controverso ordine fino alla crescita in giudicato della decisione di merito relativa alla domanda inoltrata il 7 aprile 2022. A dipendenza dell'esito, il Municipio potrà riattivare la procedura di ripristino o adeguare l'ordine alle nuove circostanze.
5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione governativa è annullata e gli atti sono retrocessi all'Esecutivo comunale affinché proceda come indicato al consid. 4.2.3.
5.2. Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
5.3. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, parzialmente soccombente, tenuto conto che l'esito della procedura ricorsuale dipende essenzialmente dall'inoltro, dopo l'emanazione del giudizio impugnato, di una nuova domanda di costruzione (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il Municipio ne va esente, essendo intervenuto nella controversia per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Egli rifonderà tuttavia al CO 1, assistito da un legale e vittorioso soltanto parzialmente, un importo ridotto a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1489) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Municipio affinché proceda come indicato al consid. 4.2.3.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo di fr. 300.-, versato in eccesso quale anticipo delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, il quale verserà fr. 1'200.- al CO 1 a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere