Incarto n.
52.2022.137

 

Lugano

30 agosto 2022          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1   

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 marzo 2022 (n. 1355) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente contro la risoluzione del 21 dicembre 2021 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1, cittadino italiano nato nel 1984 e al beneficio di un permesso per frontalieri, è titolare di una licenza di condurre dal 2003. Ha due precedenti a suo carico per guida in stato di ebrietà qualificata (risalenti al 2011 e al 2013), che hanno comportato i seguenti divieti di condurre veicoli a motore su suolo elvetico:

 

9 giugno 2011         divieto di condurre per la durata di tre mesi (scontato il 19 ottobre 2011) per guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.20 - 1.44 grammi per mille) ex art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LCStr;

18 settembre 2013  divieto di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. c e 2 LCStr a seguito di guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (2.00 - 2.65 grammi per mille). Riammesso alla guida il 25 novembre 2014 (previa presentazione di un rapporto di iQ-Center by Ingrado e di un esame di psicologia del traffico favorevoli).

 

 

B.   a. Il 5 dicembre 2020 RI 1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato di ebrietà, con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata (0.92 mg/l).
Interrogato dalla polizia cantonale, l'interessato ha ammesso gli estremi dell'infrazione, scusandosi per l'accaduto.

b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti del conducente un procedimento amministrativo di divieto di condurre veicoli a motore.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore, il 18 dicembre 2020 gli ha fatto divieto di guidare veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML.



C.   Preso atto della perizia di medicina del traffico del 25 maggio 2021 che lo ha ritenuto non idoneo alla guida e raccolte le sue osservazioni, con decisione del 24 giugno 2021 la Sezione della circolazione ha fatto divieto a RI 1 di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato. La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di:

·       presentare un rapporto d'analisi del capello a cura dell'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT) attestante, sulla base di un'analisi dell'Etg (Etilglucuronide) del capello, la mantenuta astinenza dal consumo di bevande alcoliche nel corso dei 3 mesi precedenti il prelievo;

·       superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.


La decisione, resa in particolare sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a e 16d cpv. 1 lett. b e 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), è cresciuta in giudicato incontestata.

 

 

D.   Nel luglio 2021, RI 1 ha chiesto di essere riammesso alla guida. Presentato il rapporto d'analisi del capello del 5 agosto 2021 dello IACT (che attestava un'astinenza nei 3-4 mesi precedenti il prelievo effettuato il 3 agosto precedente), il 20 settembre e il 7 ottobre 2021, si è quindi sottoposto al richiesto esame di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI.

Preso atto delle conclusioni della perizia del 28 ottobre 2021 sottoscritta dagli specialisti di tale Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP __________, psicologa FSP __________ e psicologo del traffico FSP __________) - che lo ha ritenuto non idoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato, con decisione del 21 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida, confermando il divieto di guidare a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di:

·       presentare un preavviso favorevole emesso da iQ-Center SA attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (2 sedute mensili) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;

·       presentare un rapporto peritale di medicina del traffico (livello 4) steso da un medico del traffico SSML;

·       superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.

 

La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c e 2 LCStr.

 

 

E.   Con giudizio del 23 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal conducente avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha in sostanza ritenuto che non vi fossero seri motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di psicologia del traffico, che, mediante approfondita analisi, aveva negato l'idoneità alla guida del ricorrente dal punto di vista caratteriale. La precedente istanza ha poi smorzato il valore probatorio del parere prodotto dall'insorgente, in quanto non redatto da uno specialista in medicina o psicologia del traffico. Ha quindi tutelato il provvedimento di sicurezza adottato dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al diritto e al principio di proporzionalità, visti anche i precedenti del 2011 e del 2013.

 

 

F.    Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e contestuale riammissione alla guida, che sia annullata insieme a quella della Sezione della circolazione. Subordinatamente postula il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuovo giudizio, previa adeguata valutazione cognitivo-comportamentale da parte di un altro psicologo medico con titolo di medicina del traffico SSML. In via ancor più subordinata auspica una riduzione a 6 mesi della durata del percorso psicoeducazionale impostogli.
Ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera in sostanza all'istanza inferiore di avere fondato la sua decisione sulla perizia di psicologia del traffico, benché inattendibile e smentita dal parere da lui versato agli atti. Contesta l'asserita sua inidoneità alla guida, di cui non vi sarebbe alcuna prova oggettiva. Neppure sarebbe dimostrata la diagnosi di "immaturità" etica e personale, frutto di una mera ipotesi del perito. Critica poi le condizioni cui è stata subordinata la riammissione alla guida, che ritiene sproporzionate alla luce del mancato accertamento di una sua dipendenza da alcol.

 

 

G.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella sua precedente presa di posizione.

 

 

H.   Non vi è stato un'ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

2.    2.1. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51).
Per l'art. 16 cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite. Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14 cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

2.2. In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630 del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20 maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).
La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1 OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per questioni mediche, un esame di verifica effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. a con rimando all'art. 5abis OAC); per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c OAC).


2.3.
Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.3).

 

 

3.    3.1. In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebrietà qualificata (commessa il 5 dicembre 2020, a poco più di 6 anni di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 25 maggio 2021, con decisione del 24 giugno successivo la Sezione della circolazione aveva fatto divieto al ricorrente di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 19 e 20):

Il sig. RI 1 si è fatto notare per la guida sotto l'influsso di alcol (nel 2011: 1.20 - 1.44 g/kg, nel 2013: 2.00 - 2.65 g/kg, nel 2020: 0.92 mg/l), malgrado le misure disposte. Egli è stato esaminato dal punto di vista della psicologia del traffico in merito alla sua idoneità caratteriale alla guida in sicurezza, quale premessa per il riesame della sua domanda di riammissione alla guida. Egli si è sottoposto con impegno all'esame neurocognitivo in data 20.09.2021 e con apertura all'esame psicotecnico caratteriale in data 07.10.2021.
Dal punto di vista psicologico, dall'esame peritale emerge la presenza di sufficienti risorse neuro-cognitive ma una marcata carenza etica (orientamento al rispetto normativo e all'assunzione fattiva delle responsabilità) con una scarsa capacità di integrare le esperienze negative in un senso "educativo". In ciò si inserisce un consumo alcolico altamente problematico a fronte di marcati limiti nel suo controllo personale e di una suggestionabilità sociale che appaiono essere resistenti alle conseguenze negative. Tutto ciò delinea un quadro di immaturità e di delega della responsabilità che non consentono di ritenere assicurate le premesse per una guida in sicurezza, sia per quanto attiene alla separazione del bere dal guidare, come pure, più in generale, per quanto attiene al riconoscimento delle situazioni rischiose. In tal senso, la diagnosi risulta negativa e la prognosi altamente riservata.
In particolare si ritiene che:

a)  sia presente una solo parziale e limitata presa di coscienza delle problematiche alla base del comportamento infrattivo reiterato (scarsa disposizione all'orientamento etico del rispetto normativo e della sicurezza stradale, nonché insufficiente presa di coscienza critica della propria tendenza all'abuso alcolico ed ebrietà legata sia ai limiti personali del controllo potorio che alla suscettibilità sociale del proprio potus) ma, soprattutto, una loro scarsa problematizzazione malgrado i sanzionamenti esperiti;

b)  siano state identificate solo parzialmente e in minima parte le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, il rapporto con le bevande alcoliche, i motivi, ecc.);

c)  le cause/condizioni personali che hanno determinato nel passato il comportamento problematico non risultano essersi modificate in un senso positivo/favorevole e nemmeno possano essere compensate da delle strategie adeguate, con solo dei propositi generali che rispecchiano più che altro il buon senso comune, malgrado essi siano già stati proposti anche nel passato, senza aver riscontrato alla luce dei fatti un effetto favorevole;

d) siano presenti, nel complesso, sufficienti risorse cognitive per una guida privata di autoveicoli (licenze del Gruppo 1) in sicurezza.



Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi stabilito che il peritando apparisse attualmente non idoneo alla guida in sicurezza di veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie con la decisione del 21 dicembre 2021 (supra, consid. D).

 

3.2. Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non emerge alcun serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che, a dispetto di quanto obietta l'insorgente, risulta senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Mar-tina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40; inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag. 213 seg.). A differenza di quanto eccepisce genericamente l'insorgente, anche il colloquio esplorativo risulta correttamente riprodotto nel suo senso, con le domande che gli sono state poste e le sue risposte (cfr. Bächli-Biétry/ Bieri/Menn, op. cit., § 9 n.101).
Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1), gli antefatti e l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un fattore di recidiva e la capacità, da sviluppare, di strategie alternative per evitare nuove infrazioni - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1).

3.3. Invano l'insorgente pretende che la sua inidoneità non sarebbe affatto dimostrata, negando segnatamente una qualsiasi immaturità, come invece rimproveratogli dalla perizia. Tale concetto, come ben si comprende dal referto, va infatti essenzialmente ricondotto al suo scarso processo di elaborazione degli antecedenti, ovvero a un'insufficiente presa di coscienza dei problemi e assunzione di responsabilità. Come ben emerge anche dai "fattori a sfavore", puntualmente riassunti nel referto (cfr. pag. 18 seg., prima delle conclusioni), nell'insorgente non è in particolare ancora intervenuta una rilettura critica dei suoi comportamenti passati e dei meccanismi che li hanno resi possibili:

·       la gravità dell'anamnesi con tre ebrietà secondo dinamiche analoghe malgrado le misure disposte evidenzia l'immaturità etica e solleva preoccupanti dubbi circa la correggibilità che non parrebbe essere sensibile agli aspetti dissuasivi delle sanzioni;

·       il processo di riflessione sulle infrazioni delittuose commesse appare essere ancora insufficiente: manca sia una vera comprensione dei motivi e delle dinamiche che hanno condotto [al] delitto con modalità di recidiva specifica, sia una vera capacità di integrare l'esperienza a beneficio di un apprendimento;

·       sono presenti indizi di una marcata problematicità del consumo di bevande alcoliche con, purtroppo, una solo limitata (auto)critica personale che ne consenta un cambiamento spontaneo in direzione di un consumo responsabile e che non consente di ritenere il rubricato capace di garantire la separazione del bere dal guidare;

·       la coscienza e consapevolezza personali del pericolo dell'ebrietà alla guida appare essere solo teorica e non realizzarsi nelle situazioni concrete di associazione del bere alla guida;

·       la dichiarata disponibilità a un comportamento maggiormente rispettoso della sicurezza stradale non pare essere supportato dalla (auto)disciplina necessaria per la gestione critica e il rinvio della gratificazione nelle situazioni critiche;

·       il ridimensionamento della problematica potoria non può essere ancora considerato realizzato e richiederà una verifica oggettiva della sua consistenza e stabilità.

 

                                         Fattori, questi, che trovano puntuale conferma nel suo istoriato di conducente - incappato in meno di dieci anni in tre guide in stato di ebrietà qualificate, nonostante il seguito di un percorso psico-
educazionale - e nelle dichiarazioni che egli stesso ha reso al riguardo nel corso della perizia (cfr. ad esempio, il resoconto e l'assenza di riflessioni sulla sua ultima recidiva specifica, che non è stato in grado di spiegare, né ha saputo indicare come avrebbe potuto essere evitata o dove fosse il problema [pag. 10]; oppure, le poco approfondite riflessioni sulla sua capacità di regolarsi nel bere [pag. 10 seg.]). In queste circostanze, neppure stupiscono le relative considerazioni che ne hanno tratto gli specialisti, ad esempio laddove - pur tenendo conto dei buoni risultati dei test cognitivi - hanno tra l'altro messo in risalto (pag. 15): 

"un discreto potenziale cognitivo che tuttavia appare essere associato a un'immaturità etica e personale che non permettono all'interessato di sfruttare appieno il suo potenziale intellettivo e spiegano il mancato apprendimento dagli errori del passato, con modalità di reiterazione nella guida in stato di ebrietà. Questa si è realizzata sostanzialmente sempre nella stessa situazione di consumo festivo sociale con scarsa critica dei quantitativi e scarsa considerazione contestuale della sua pericolosità e della sua illiceità di rilevanza penale, malgrado le sanzioni poi anche esperite. Dopo la terza infrazione e misura disciplinare e malgrado il percorso psico-educazionale di cui ha potuto beneficiare, egli presenta ora una critica personale e un orientamento etico che, se confrontati con le sue dichiarazioni responsabili rese all'occasione dei due precedenti esami peritali, delinea una preoccupante involuzione o, perlomeno, la mancata maturazione di un atteggiamento responsabile consono alla sua età anagrafica [...].

O ancora (pag. 15):

"[...] L'anamnesi di questo conducente evidenzia una scarsa propensione a un'efficace disposizione a conformarsi alle norme, ovvero una scarsa disponibilità all'interiorizzazione etica delle regole. La dichiarata assunzione di responsabilità appare infatti limitarsi all'accettazione delle conseguenze, quando fortuitamente o sfortunatamente subite, ma manca fortemente della sua assunzione anticipatoria e preventiva. In tal senso, l'orientamento del rubricato all'attribuzione causale della responsabilità di quanto egli vive ("Locus of Control") appare piuttosto confuso e poco utile nella gestione e nella comprensione delle relazioni causa-effetto delle sue esperienze. Un aspetto che ne limita l'apprendimento dall'esperienza personale [...].

 

Alla luce di queste circostanze, non è quindi dato di vedere come l'insorgente - che di fatto non si confronta con le risultanze peritali - possa affermare che la sua inidoneità caratteriale non sia dimostrata. Come già stabilito dal Governo, non portano invece ad altra conclusione le sommarie osservazioni critiche dello psichiatra Dr. Biscioni di Como (cfr. doc. C allegato al Governo), il quale, soffermandosi più che altro sui diversi livelli di "maturità" o estrapolando singole considerazioni sul comportamento dell'interessato (cfr. capitolo "attitudine nella/alla situazione peritale", pag. 5), di fatto neppure tenta di spiegare per quale motivo il ricorrente dovrebbe essere ritenuto idoneo alla guida dal punto di vista della psicologia del traffico. Al proposito giova invece rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI - prima di procedere alle sue analisi - ben abbia ricordato quali siano gli aspetti che vengono vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per un'indagine peritale favorevole di psicologia del traffico (cfr. pag. 15). E tra queste, prima di ogni altra, la condizione per cui la persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le infrazioni nella circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale disfunzionale (capacità di assumersi le proprie responsabilità e Locus of Control). Inoltre, l'interessato deve conoscere le ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità) che hanno condotto alle infrazioni rilevate (coscienza adeguata dei problemi/capacità di riflessione).
Aspetti, questi, che, come visto, nel caso dell'insorgente non sono invece ancora sufficientemente presenti, come esaurientemente concluso dal referto dell'Unità della SUPSI.

3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la futura riammissione alla guida, volte in particolare ad accertare che non vi sia più un'inidoneità caratteriale (art. 17 cpv. 3 LCStr), in modo del tutto conforme al diritto e alla prassi in materia (cfr. STA 52.2021.168 del 23 settembre 2021 consid. 3.4 e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 566 seg.). Da respingere è quindi la generica obiezione dell'insorgente.

 

 

4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.

4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera