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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 marzo 2022 (n. 1355) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente contro la risoluzione del 21 dicembre 2021 con cui la Sezione della circolazione ha respinto la sua istanza di riammissione alla guida; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino italiano nato nel 1984 e al beneficio di un permesso per frontalieri, è titolare di una licenza di condurre dal 2003. Ha due precedenti a suo carico per guida in stato di ebrietà qualificata (risalenti al 2011 e al 2013), che hanno comportato i seguenti divieti di condurre veicoli a motore su suolo elvetico:
9 giugno 2011 divieto di condurre per la durata di tre mesi (scontato il 19 ottobre 2011) per guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.20 - 1.44 grammi per mille) ex art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LCStr;
18 settembre 2013 divieto di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. c e 2 LCStr a seguito di guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (2.00 - 2.65 grammi per mille). Riammesso alla guida il 25 novembre 2014 (previa presentazione di un rapporto di iQ-Center by Ingrado e di un esame di psicologia del traffico favorevoli).
B. a. Il 5 dicembre 2020 RI
1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato di ebrietà, con una
concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata (0.92 mg/l).
Interrogato dalla polizia cantonale, l'interessato ha ammesso gli estremi
dell'infrazione, scusandosi per l'accaduto.
b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti del conducente un
procedimento amministrativo di divieto di condurre veicoli a motore.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a
condurre con sicurezza veicoli a motore, il 18 dicembre 2020 gli ha fatto
divieto di guidare veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo con
effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia
specialistica a cura di un medico del traffico SSML.
C. Preso atto della perizia di medicina del traffico del 25 maggio 2021 che lo ha ritenuto non idoneo alla guida e raccolte le sue osservazioni, con decisione del 24 giugno 2021 la Sezione della circolazione ha fatto divieto a RI 1 di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato. La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di:
· presentare un rapporto d'analisi del capello a cura dell'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT) attestante, sulla base di un'analisi dell'Etg (Etilglucuronide) del capello, la mantenuta astinenza dal consumo di bevande alcoliche nel corso dei 3 mesi precedenti il prelievo;
· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La decisione, resa in particolare sulla base
degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a e 16d cpv.
1 lett. b e 2 della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), è
cresciuta in giudicato incontestata.
D. Nel luglio 2021, RI 1 ha chiesto di essere riammesso alla guida. Presentato il rapporto d'analisi del capello del 5 agosto 2021 dello IACT (che attestava un'astinenza nei 3-4 mesi precedenti il prelievo effettuato il 3 agosto precedente), il 20 settembre e il 7 ottobre 2021, si è quindi sottoposto al richiesto esame di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI.
Preso atto delle conclusioni della perizia del 28 ottobre 2021 sottoscritta dagli specialisti di tale Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP __________, psicologa FSP __________ e psicologo del traffico FSP __________) - che lo ha ritenuto non idoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato, con decisione del 21 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida, confermando il divieto di guidare a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di:
· presentare un preavviso favorevole emesso da iQ-Center SA attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (2 sedute mensili) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme;
· presentare un rapporto peritale di medicina del traffico (livello 4) steso da un medico del traffico SSML;
· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c e 2 LCStr.
E. Con giudizio del 23 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal conducente avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha in sostanza ritenuto che non vi fossero seri motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di psicologia del traffico, che, mediante approfondita analisi, aveva negato l'idoneità alla guida del ricorrente dal punto di vista caratteriale. La precedente istanza ha poi smorzato il valore probatorio del parere prodotto dall'insorgente, in quanto non redatto da uno specialista in medicina o psicologia del traffico. Ha quindi tutelato il provvedimento di sicurezza adottato dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al diritto e al principio di proporzionalità, visti anche i precedenti del 2011 e del 2013.
F. Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame e contestuale riammissione alla guida, che sia annullata insieme a
quella della Sezione della circolazione. Subordinatamente postula il rinvio
degli atti alla precedente istanza per nuovo giudizio, previa adeguata valutazione
cognitivo-comportamentale da parte di un altro psicologo medico con titolo di
medicina del traffico SSML. In via ancor più subordinata auspica una
riduzione a 6 mesi della durata del percorso psicoeducazionale impostogli.
Ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera in sostanza all'istanza inferiore di
avere fondato la sua decisione sulla perizia di psicologia del traffico, benché
inattendibile e smentita dal parere da lui versato agli atti. Contesta
l'asserita sua inidoneità alla guida, di cui non vi sarebbe alcuna prova
oggettiva. Neppure sarebbe dimostrata la diagnosi di "immaturità"
etica e personale, frutto di una mera ipotesi del perito. Critica poi le
condizioni cui è stata subordinata la riammissione alla guida, che ritiene
sproporzionate alla luce del mancato accertamento di una sua dipendenza da
alcol.
G. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nella sua precedente presa di posizione.
H. Non vi è stato
un'ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a
presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e
68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'uso di
una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse
disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art.
45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976;
OAC; RS 741.51).
Per l'art. 16 cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite. Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è
l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1
LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo
deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella
circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14
cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le
attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a
motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida
sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà
garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le
prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più
data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art.
16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere
nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la
persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità
alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
2.2. In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla
nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid.
4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630
del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c
LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente
comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida
di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il
prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo
sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la
circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte
di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di
sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale
conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20
maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).
La revoca della licenza di condurre ai sensi
dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di
proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa
comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,
l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le
circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid.
3.4.1 e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti
del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid.
3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità
degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel
margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata
consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1
OAC, se sussistono dubbi
sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per
questioni mediche, un esame di verifica effettuato da un medico del
traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. a con rimando all'art. 5abis
OAC); per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art. 15d
cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere
mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame
di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico
FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c OAC).
2.3. Come ogni mezzo probatorio, anche
le perizie sottostanno al libero
apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni
specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che
non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II
334 consid. 3, 133 II 384
consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice
valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve
quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni
delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed
esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano
raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia
non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un
apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF
1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2;
STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.3).
3. 3.1. In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebrietà qualificata (commessa il 5 dicembre 2020, a poco più di 6 anni di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del traffico del 25 maggio 2021, con decisione del 24 giugno successivo la Sezione della circolazione aveva fatto divieto al ricorrente di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 19 e 20):
Il sig. RI 1 si è fatto notare per la guida sotto
l'influsso di alcol (nel 2011: 1.20 - 1.44 g/kg, nel 2013: 2.00 - 2.65 g/kg,
nel 2020: 0.92 mg/l), malgrado le misure disposte. Egli è stato esaminato dal
punto di vista della psicologia del traffico in merito alla sua idoneità
caratteriale alla guida in sicurezza, quale premessa per il riesame della sua
domanda di riammissione alla guida. Egli si è sottoposto con impegno all'esame
neurocognitivo in data 20.09.2021 e con apertura all'esame psicotecnico
caratteriale in data 07.10.2021.
Dal punto di vista psicologico, dall'esame peritale emerge la presenza di
sufficienti risorse neuro-cognitive ma una marcata carenza etica (orientamento
al rispetto normativo e all'assunzione fattiva delle responsabilità) con una
scarsa capacità di integrare le esperienze negative in un senso "educativo".
In ciò si inserisce un consumo alcolico altamente problematico a fronte di
marcati limiti nel suo controllo personale e di una suggestionabilità sociale
che appaiono essere resistenti alle conseguenze negative. Tutto ciò delinea un
quadro di immaturità e di delega della responsabilità che non consentono di
ritenere assicurate le premesse per una guida in sicurezza, sia per quanto
attiene alla separazione del bere dal guidare, come pure, più in generale, per
quanto attiene al riconoscimento delle situazioni rischiose. In tal senso, la
diagnosi risulta negativa e la prognosi altamente riservata.
In particolare si ritiene che:
a) sia presente una solo parziale e limitata presa di coscienza delle problematiche alla base del comportamento infrattivo reiterato (scarsa disposizione all'orientamento etico del rispetto normativo e della sicurezza stradale, nonché insufficiente presa di coscienza critica della propria tendenza all'abuso alcolico ed ebrietà legata sia ai limiti personali del controllo potorio che alla suscettibilità sociale del proprio potus) ma, soprattutto, una loro scarsa problematizzazione malgrado i sanzionamenti esperiti;
b) siano state identificate solo parzialmente e in minima parte le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, il rapporto con le bevande alcoliche, i motivi, ecc.);
c) le cause/condizioni personali che hanno determinato nel passato il comportamento problematico non risultano essersi modificate in un senso positivo/favorevole e nemmeno possano essere compensate da delle strategie adeguate, con solo dei propositi generali che rispecchiano più che altro il buon senso comune, malgrado essi siano già stati proposti anche nel passato, senza aver riscontrato alla luce dei fatti un effetto favorevole;
d) siano presenti, nel complesso, sufficienti risorse cognitive per una guida privata di autoveicoli (licenze del Gruppo 1) in sicurezza.
Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse
sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI
hanno quindi stabilito che il peritando apparisse attualmente non idoneo alla
guida in sicurezza di veicoli a motore, indicando le condizioni per la
riammissione alla guida che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto
proprie con la decisione del 21 dicembre 2021 (supra, consid. D).
3.2. Ora, come
ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non emerge alcun serio e valido
motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che, a
dispetto di quanto obietta l'insorgente, risulta senz'altro concludente,
motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che
appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo
ambito (cfr. Jacqueline
Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Mar-tina Menn, in: Manfred Dähler/René
Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n.
87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich
optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung
vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40;
inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri,
Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der
Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag.
213 seg.). A differenza di quanto eccepisce genericamente l'insorgente, anche
il colloquio esplorativo risulta correttamente riprodotto nel suo senso, con le
domande che gli sono state poste e le sue risposte (cfr. Bächli-Biétry/ Bieri/Menn, op. cit., § 9
n.101).
Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo
chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente
le diverse fonti d'informazione (pag. 1), gli antefatti e l'osservazione del
comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine
peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i
dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come
conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché
l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo
compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi
degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui in buona sostanza
valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione
dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un
fattore di recidiva e la capacità, da sviluppare, di strategie alternative per
evitare nuove infrazioni - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le
conclusioni di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1).
3.3. Invano l'insorgente pretende che la sua inidoneità non sarebbe affatto
dimostrata, negando segnatamente una qualsiasi immaturità, come invece
rimproveratogli dalla perizia. Tale concetto, come ben si comprende dal
referto, va infatti essenzialmente ricondotto al suo scarso processo di
elaborazione degli antecedenti, ovvero a un'insufficiente presa di coscienza
dei problemi e assunzione di responsabilità. Come ben emerge anche dai "fattori
a sfavore", puntualmente riassunti nel referto (cfr. pag. 18 seg.,
prima delle conclusioni), nell'insorgente non è in particolare ancora
intervenuta una rilettura critica dei suoi comportamenti passati e dei
meccanismi che li hanno resi possibili:
· la gravità dell'anamnesi con tre ebrietà secondo dinamiche analoghe malgrado le misure disposte evidenzia l'immaturità etica e solleva preoccupanti dubbi circa la correggibilità che non parrebbe essere sensibile agli aspetti dissuasivi delle sanzioni;
· il processo di riflessione sulle infrazioni delittuose commesse appare essere ancora insufficiente: manca sia una vera comprensione dei motivi e delle dinamiche che hanno condotto [al] delitto con modalità di recidiva specifica, sia una vera capacità di integrare l'esperienza a beneficio di un apprendimento;
· sono presenti indizi di una marcata problematicità del consumo di bevande alcoliche con, purtroppo, una solo limitata (auto)critica personale che ne consenta un cambiamento spontaneo in direzione di un consumo responsabile e che non consente di ritenere il rubricato capace di garantire la separazione del bere dal guidare;
· la coscienza e consapevolezza personali del pericolo dell'ebrietà alla guida appare essere solo teorica e non realizzarsi nelle situazioni concrete di associazione del bere alla guida;
· la dichiarata disponibilità a un comportamento maggiormente rispettoso della sicurezza stradale non pare essere supportato dalla (auto)disciplina necessaria per la gestione critica e il rinvio della gratificazione nelle situazioni critiche;
· il ridimensionamento della problematica potoria non può essere ancora considerato realizzato e richiederà una verifica oggettiva della sua consistenza e stabilità.
Fattori,
questi, che trovano puntuale conferma nel suo istoriato di conducente -
incappato in meno di dieci anni in tre guide in stato di ebrietà qualificate,
nonostante il seguito di un percorso psico-
educazionale - e nelle dichiarazioni che egli stesso ha reso al riguardo nel
corso della perizia (cfr. ad esempio, il resoconto e l'assenza di riflessioni
sulla sua ultima recidiva specifica, che non è stato in grado di spiegare, né ha
saputo indicare come avrebbe potuto essere evitata o dove fosse il problema
[pag. 10]; oppure, le poco approfondite riflessioni sulla sua capacità di
regolarsi nel bere [pag. 10 seg.]). In queste circostanze, neppure stupiscono
le relative considerazioni che ne hanno tratto gli specialisti, ad esempio
laddove - pur tenendo conto dei buoni risultati dei test cognitivi - hanno tra
l'altro messo in risalto (pag. 15):
"un discreto potenziale cognitivo che
tuttavia appare essere associato a un'immaturità etica e personale che non
permettono all'interessato di sfruttare appieno il suo potenziale intellettivo
e spiegano il mancato apprendimento dagli errori del passato, con modalità di
reiterazione nella guida in stato di ebrietà. Questa si è realizzata
sostanzialmente sempre nella stessa situazione di consumo festivo sociale con
scarsa critica dei quantitativi e scarsa considerazione contestuale della sua
pericolosità e della sua illiceità di rilevanza penale, malgrado le sanzioni
poi anche esperite. Dopo la terza infrazione e misura disciplinare e malgrado
il percorso psico-educazionale di cui ha potuto beneficiare, egli presenta ora
una critica personale e un orientamento etico che, se confrontati con le sue
dichiarazioni responsabili rese all'occasione dei due precedenti esami
peritali, delinea una preoccupante involuzione o, perlomeno, la mancata
maturazione di un atteggiamento responsabile consono alla sua età anagrafica [...].
O ancora (pag. 15):
"[...] L'anamnesi di questo conducente evidenzia una scarsa propensione a
un'efficace disposizione a conformarsi alle norme, ovvero una scarsa
disponibilità all'interiorizzazione etica delle regole. La dichiarata
assunzione di responsabilità appare infatti limitarsi all'accettazione delle
conseguenze, quando fortuitamente o sfortunatamente subite, ma manca fortemente
della sua assunzione anticipatoria e preventiva. In tal senso, l'orientamento
del rubricato all'attribuzione causale della responsabilità di quanto egli vive
("Locus of Control") appare piuttosto confuso e poco utile nella
gestione e nella comprensione delle relazioni causa-effetto delle sue
esperienze. Un aspetto che ne limita l'apprendimento dall'esperienza personale
[...].
Alla luce di queste
circostanze, non è quindi dato di vedere come l'insorgente - che di fatto non
si confronta con le risultanze peritali - possa affermare che la sua inidoneità
caratteriale non sia dimostrata. Come già stabilito dal Governo, non portano
invece ad altra conclusione le sommarie osservazioni critiche dello psichiatra
Dr. Biscioni di Como (cfr. doc. C allegato al Governo), il quale, soffermandosi
più che altro sui diversi livelli di "maturità" o estrapolando
singole considerazioni sul comportamento dell'interessato (cfr. capitolo "attitudine
nella/alla situazione peritale", pag. 5), di fatto neppure tenta di
spiegare per quale motivo il ricorrente dovrebbe essere ritenuto idoneo alla
guida dal punto di vista della psicologia del traffico. Al proposito giova
invece rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI - prima di procedere
alle sue analisi - ben abbia ricordato quali siano gli aspetti che vengono
vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per un'indagine
peritale favorevole di psicologia del traffico (cfr. pag. 15). E tra
queste, prima di ogni altra, la condizione per cui la persona deve aver
riflettuto e aver rielaborato le infrazioni nella circolazione stradale
rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente questo significa che la
persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale
disfunzionale (capacità di assumersi le proprie responsabilità e Locus of
Control). Inoltre, l'interessato deve conoscere le ragioni e i motivi
personali (legati alla propria personalità) che hanno condotto alle infrazioni
rilevate (coscienza adeguata dei problemi/capacità di riflessione).
Aspetti, questi, che, come visto, nel caso dell'insorgente non sono invece
ancora sufficientemente presenti, come esaurientemente concluso dal referto dell'Unità
della SUPSI.
3.4. Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che
confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione,
tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune
da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per
la futura riammissione alla guida, volte in particolare ad accertare che non vi
sia più un'inidoneità caratteriale (art. 17 cpv. 3 LCStr), in modo del tutto
conforme al diritto e alla prassi in materia (cfr. STA 52.2021.168 del 23 settembre
2021 consid. 3.4 e rimandi; Mizel,
op. cit., pag. 566 seg.). Da respingere è quindi la generica obiezione dell'insorgente.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera