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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1483) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso degli insorgenti contro la risoluzione del 26 gennaio 2021 con cui il Municipio di Riva San Vitale ha negato loro la licenza edilizia a posteriori per la realizzazione di un biotopo (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 2 e RI 2 sono
comproprietari di un fondo (part. __________) situato a Riva San Vitale, in via
__________, assegnato alla zona agricola sia dal primo piano regolatore (1985),
che da quello vigente, approvato il 1° luglio 2014 (il quale lo attribuisce
anche a una zona di protezione del paesaggio). Sul terreno vi è un edificio
abitativo, contiguo verso nord allo stabile che si estende sulle part. __________
e __________, che è stato verosimilmente costruito prima del 1950.
b. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, con domanda di costruzione in sanatoria del 1°
ottobre 2020, i predetti comproprietari hanno chiesto al Municipio il permesso
a posteriori per realizzare nel loro giardino, a fianco della terrazza dell'abitazione,
un biotopo artificiale di 28.80 m2.
Secondo la domanda, il bacino, profondo una cinquantina di centimetri (m
0.50-0.80) e impermeabilizzato con un foglio di plastica (PE) ricoperto di
ghiaia, sarebbe stato realizzato attorno al 2003. Nel corso degli anni lo
stagno ha sviluppato un'ampia vegetazione ed è stato colonizzato da diverse
specie di anfibi e libellule.
c. Nel termine di
pubblicazione la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario dei
fondi confinanti (part. __________, __________ e __________), che ha in particolare
censurato il rumore derivante dal gracidio delle rane.
d. Con avviso del 5 gennaio 2021 (n. 115771), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso. In particolare, hanno escluso che potesse essere concessa un'autorizzazione eccezionale in virtù dell'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata.
e. Fatto proprio tale avviso, il 26 gennaio 2021 il Municipio ha quindi negato il permesso richiesto per la realizzazione del biotopo, evadendo nel contempo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio del 30 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione, che ha confermato.
Preliminarmente, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la realizzazione del biotopo soggiacesse alla procedura di rilascio della licenza edilizia, trovandosi il fondo in questione fuori della zona edificabile. Il Governo ha poi a sua volta negato che per il bacino potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base all'art. 24 LPT, difettando il requisito dell'ubicazione vincolata (assenza di motivi di natura tecnica o inerenti al fondo che impongano la realizzazione del bacino nel luogo prescelto).
C. Contro il suddetto giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza edilizia per la realizzazione del biotopo, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
I ricorrenti lamentano
preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza
di motivazione della decisione impugnata: il Consiglio di Stato non avrebbe
infatti minimamente esaminato la conformità di zona del biotopo ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, confrontandosi con il valore naturalistico del
biotopo. Nel merito, ribadiscono che l'intervento non sarebbe invero nemmeno soggetto
ad autorizzazione a costruire, poiché di minima entità. Anche se lo fosse,
nulla osterebbe comunque al suo rilascio, considerato che il biotopo sarebbe come
detto conforme alla zona agricola, avendo quale unico scopo quello di
garantire a specie animali protette un luogo sicuro dove dimorare e riprodursi,
con conseguente positivo impatto sulla biodiversità. Per la denegata
ipotesi in cui non possa essere ammessa la conformità di zona, gli insorgenti
ritengono che lo stagno potrebbe in ogni caso beneficiare di un permesso
eccezionale ex art. 24 LPT, essendo ad ubicazione vincolata (poiché esigerebbe
un'ubicazione in zona agricola, mentre non potrebbe essere realizzato in zona
edificabile). A torto l'autorità non avrebbe inoltre considerato la necessità
di salvaguardare il biotopo con il suo ecosistema.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si richiama alla propria risposta presentata al Consiglio di Stato. Il Municipio e CO 1 chiedono la reiezione del gravame, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. Con la replica e le dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato e del Municipio, rimasti silenti) si riconfermano essenzialmente nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente (cfr. art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. Obbligo di motivazione
2.1. Giusta l'art. 46
cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata
disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione
scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,
cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata
(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante
giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a
influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232
consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò
non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può
anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da
rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il
Consiglio di Stato, dopo aver stabilito che il bacino era soggetto a permesso
di costruzione, ha implicitamente dato per assodata la sua non conformità di
zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), senza minimamente motivare la sua decisione,
procedendo direttamente all'analisi delle condizioni poste dall'art. 24 LPT. Ha
quindi completamente omesso di pronunciarsi sulle argomentazioni addotte dai
ricorrenti, secondo cui il biotopo artificiale sarebbe conforme alla zona
agricola, a fronte del suo valore
naturalistico e l'ubicazione favorevole (cfr. ricorso al Governo pag. 6 seg.;
cfr. pure replica pag. 3 seg.): la violazione dell'obbligo di
motivazione è palese. In concreto, la lesione del diritto di essere sentito può
nondimeno essere considerata sanata, ritenuto che gli insorgenti hanno potuto
esprimersi compiutamente in questa sede, riproponendo le loro tesi, che come si
vedrà sono comunque chiaramente infondate. In un'ottica di economia
processuale, tale questione di diritto può quindi essere evasa direttamente da
questo Tribunale. Gli atti, come si dirà in appresso, devono per contro essere
rinviati all'autorità inferiore per completare l'istruttoria affrontando un altro
aspetto di merito, su cui nessuna delle precedenti istanze si è confrontata.
3. Obbligo della licenza edilizia
3.1. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT,
edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità. Sono considerati edifici o impianti ai sensi di
tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo
relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti
all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente
l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia
che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr. DTF 139 II 134 consid. 5.2;
STF 1C_580/2021 del 17 giugno 2022 consid. 3.1, 1C_89/2009
dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2019.532
del 2 giugno 2022 consid. 5.1 e rinvii; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berna 2006, n.
10 ad art. 22 LPT e rif. ivi citati). La procedura di rilascio del permesso
deve permettere all'autorità di controllare preventivamente la conformità di un
progetto con il piano di utilizzazione e con le altre leggi determinanti.
Decisiva è dunque la questione a sapere se l'opera, secondo l'andamento
ordinario delle cose, comporti delle conseguenze tali per cui esiste un
interesse della collettività o dei vicini ad un controllo preventivo (cfr. DTF
119 Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c).
Anche semplici modifiche del terreno o del paesaggio (chiusure, barriere,
stagni, ecc.) o un mero cambiamento di utilizzazione del fondo, senza
provvedimenti costruttivi, sono soggetti a permesso se hanno un impatto
rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib
222 consid. 3a; STF 1C_580/2021 citata consid. 3.1, 1C_505/2017 del 15 maggio
2018 consid. 5; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 10 ad art. 22 LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti
a costruzione progetti di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel
contempo non ledono né interessi pubblici né privati dei vicini, come ad
esempio piccole modifiche interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate
per poco tempo (ad es. una tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti
che non hanno un influsso degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e
sull'ambiente. Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque
soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente
in cui deve essere realizzato (cfr. Waldmann/
Hänni, op. cit., n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di autorizzazione
previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia
spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (cfr. STF
1C_580/2021 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_89/2009
citata consid. 2.2; STA 52.2019.532 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 13 ad art. 22 LPT).
3.2. Dal canto suo, il diritto cantonale
stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per
la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il
cambia-mento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché
per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece
necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni
provvisorie (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LE). In base all'art. 3 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL
705.110) sfuggono tra l'altro al permesso di costruzione la sistemazione di
orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), nonché gli
scavi e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del
terreno, nella zona edificabile (fino a determinate dimensioni, cfr. lett. h).
Secondo l'art. 4 lett. c RLE, la licenza edilizia è invece necessaria per
edifici e impianti come le piscine.
3.3. In concreto, a ragione la precedente istanza
ha concluso che il controverso biotopo artificiale è soggetto all'obbligo di
permesso. In effetti, non si tratta di una semplice sistemazione di un prato
con le usuali attrezzature di arredo o solo di un piccolo stagno da giardino.
Al contrario, è un bacino artificiale con un fondo impermeabilizzato, una
profondità fino a m 0.50-0.80 e una superficie di quasi 30 m2, non
essenzialmente diverso da una piscina, realizzato fuori dell'area edificabile,
all'interno della zona agricola (oltre che in una zona di protezione del
paesaggio ex art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore di Riva San
Vitale [NAPR]). Lo specchio d'acqua, collocato a ridosso di una terrazza
esterna (con una pergola) e parzialmente delimitato da passerelle, non è un
impianto trascurabile dal profilo spaziale (cfr. fotografie allegate alla
domanda di costruzione e al ricorso al Governo, doc. C). Non può peraltro
essere ignorato che, nel corso degli anni, lo stagno artificiale è inoltre
anche stato popolato da diverse specie di rane (verdi, raganella, ecc.; cfr.
doc. B prodotto al Governo); da questo profilo - come ha già avuto modo di
stabilire questo Tribunale (cfr. STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021 consid.
3.4) - appare quindi anche idoneo a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni sull'ambiente, rilevante dal profilo
dell'ordinamento delle utilizzazioni. Il rumore proveniente dal gracidio delle
rane, nella misura in cui è direttamente connesso ad un impianto ai sensi
dell'art. 7 cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7
ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), è in effetti atto a richiamare anche l'applicazione
della legislazione ambientale (cfr. STA 52.2019.325 citata consid. 3.4 e
rinvii).
4. Conformità di zona
4.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (cd. principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Secondo l'art. 16a cpv. 1 LPT (nella versione entrata in vigore il 1° settembre 2000), sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. L'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) specifica che sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'art. 16a cpv. 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati alternativamente per:
a) la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; o
b) la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona agricola, a determinate condizioni cumulative (lett. a - c) gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli.
Per l'art. 34 cpv. 4 OPT, l'autorizzazione va rilasciata soltanto se
l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.
a), a essi non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista
(lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).
4.2. Come visto, l'art. 34 cpv. 1 lett. b OPT
equipara all'uso agricolo la coltivazione di superfici vicine allo stato
naturale (come ad es. terreni da strame, prati magri, siepi e boschetti), anche
se il terreno non produce alcun prodotto agricolo tradizionale. E questo alla
luce della multifunzionalità della zona agricola ex art. 16 LPT, che non ha
quale unico scopo l'approvvigionamento alimentare in senso stretto, ma serve anche
a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o assicurare la compensazione
ecologica (cd. öklologischer Ausgleich; cfr. anche art. 1 lett. b e c
della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998; LAgr; RS 910.1; cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz
Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar
RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 14 ad art.
16a; Waldmann/Hänni,
op. cit, n. 12 ad art. 16a; Jeannette
Kehrli, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes -
Bedeutung und Entwicklung, in: LBR 98/2015, pag. 192; cfr. pure STF 1A.93/1999
del 16 agosto 1999 consid. 2b/aa Urteilssammlung EspaceSuisse Nr. 1866,
relativa a un biotopo).
Ciò non toglie che anche la cura di simili superfici deve avvenire nell'ambito
di un'impresa agricola ai sensi dell'art. 16a LPT; l'art. 34 cpv. 1
lett. b OPT è infatti solo una norma d'esecuzione.
Considerato che le zone agricole devono per quanto possibile essere mantenute
libere da costruzioni (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT), ammissibili sono unicamente
edifici e impianti necessari per un'agricoltura professionale, che può
sussistere a lungo termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OPT; sentenza
Verwaltungsgericht di San Gallo B 2020/203 del 23 novembre 2021 consid. 3.4.1; sentenza
del Baudepartement di San Gallo BDE 2020 Nr. 85 del 25 settembre 2020 consid.
2.4; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht VWBES.2018.66 del 19 novembre 2018
consid. 5.1 confermata da STF 1C_10/2019 del 15 aprile 2020). Non basta invece che il proprietario di un fondo
eserciti l'agricoltura a titolo ricreativo (cfr. art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. sul
tema: STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2, STA 52.2019.532 citata
consid. 4.1 e rinvii); tanto meno che non la eserciti affatto, ma abbia ad
esempio il desiderio di favorire l'interesse pubblico alla biodiversità (cfr.
in tal senso pure STF 1C_10/2019 citata consid. 5.6).
4.3. In concreto, è pacifico che i ricorrenti non esercitano alcuna attività agricola, non solo a titolo professionale, ma nemmeno per hobby. Nessuno lo pretende. Già solo per questo motivo, che il Governo avrebbe dovuto evidenziare (cfr. supra consid. 2.3), è certo che per lo stagno artificiale non possa essere rilasciata un'autorizzazione ex art. 16a LPT. Non portano ad altra conclusione le argomentazioni dei ricorrenti riguardanti la biodiversità e il valore naturalistico del biotopo: le stesse, come visto, non permettono in ogni caso di prescindere dalla sussistenza di un'azienda agricola a lungo termine.
5. Eccezioni per
edifici e impianti fuori delle zone edificabili
5.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona
edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il
cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le
condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata
secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di
tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che
sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui
normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per
la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè
dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari,
personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63
consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente
un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista
sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente
importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più
favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile
(cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La
decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione
degli interessi, che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT
(cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).
5.2. In concreto, così
come concluso dal Governo, è certo che il bacino artificiale non adempie il
requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo
d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di
realizzare il controverso specchio d'acqua in zona agricola, a fianco della
terrazza dell'edificio dei ricorrenti (apparentemente al beneficio della tutela
delle situazioni acquisite, cfr. infra consid. 6). Al di là delle
spiegazioni riferite all'asserito impatto positivo che avrebbe per gli animali
e/o piante degli ambienti circostanti, è evidente che la controversa opera di
sistemazione esterna è da ricondurre a motivi di natura soggettiva. Per quanto
possa avere anche una valenza naturalistica, nulla impedisce del resto di
realizzare uno stagno da giardino all'interno della zona edificabile.
Già solo per questo motivo, l'impianto non può quindi essere autorizzato in via
eccezionale in base all'art. 24 LPT.
6. 6.1. Secondo
l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre 2000), fuori
delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro
destinazione ma non più conformi alla destinazione
della zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv.
1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge il cpv. 2,
tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente,
ampliati con moderazione o ricostruiti,
purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva
la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale.
L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o
trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto
di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi
alla destinazione della zona (art. 41 OPT). Al riguardo di regola fa stato l'entrata in vigore, il 1°
luglio 1972, della legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento
delle acque (LIA; RU 1972, 1120), che ha esplicitamente introdotto il
principio di separazione del territorio edificato da quello inedificato (cfr. DTF
129 II 396 consid. 4.2.1).
6.2. In base all'art. 42 cpv. 1 OPT (nel testo valido dal 1° settembre 2000),
trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c
LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto
unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi
miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di
riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si
trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei
piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga
sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di
tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati
determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e
all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).
6.3. Per quanto qui interessa, il quadro normativo vigente ricalca a grandi
linee la predetta regolamentazione, con la sostanziale differenza che con la
revisione della LPT entrata in vigore il 1° novembre 2012 sono stati inclusi
nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT anche gli edifici abitativi
agricoli (cfr. cpv. 3). È stato inoltre introdotto il cpv. 4 dell'art. 24c
LPT il quale precisa che l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per
un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali, per un
risanamento energetico oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel
paesaggio (cfr. pure art. 42 cpv. 3 lett. b OPT; STF 1C_480/2019
del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid.
3.6). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale,
tale norma non si applica tuttavia alle modiche dei dintorni mediante opere di
sistemazione esterna (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 3.3; 1C_10/2019 citata
consid. 4).
Da notare è infine che per gli ampliamenti interni la predetta revisione
ha ripreso l'estensione dei limiti di superfici già introdotta con la revisione
dell'OPT del 2007 (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT vigente dal 1° settembre 2007; cfr.
UST, Spiegazioni relative alla revisione dell'OPT del 4 luglio 2007, ad art.
42, pag. 7 seg.; cfr. pure STA 52.2017.459 del 3 dicembre 2018 consid. 4).
6.4. In concreto, l'edificio esistente sul fondo dei ricorrenti appare essere
al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, in quanto realizzato
prima degli anni '50 (cfr. immagini aeree pubblicate sul geoportale federale di
swisstopo, map.geo.admin.ch). Dagli atti emerge in effetti che lo stabile ha
beneficiato di due licenze edilizie, una il 13 dicembre 2017 riguardante una
pompa di calore e un impianto fotovoltaico, l'altra il 16 ottobre 2013 per la
trasformazione del sottotetto in base all'art. 24c LPT (cfr. avviso
cantonale n. 85156). In queste circostanze, non è quindi possibile escludere
che la controversa sistemazione esterna - che secondo la domanda di costruzione
risalirebbe al 2003 - possa essere autorizzata in base all'art. 24c LPT.
Le precedenti istanze non si sono del resto confrontate con questo disposto,
già applicato nelle pregresse procedure, chiarendo i fatti salienti.
Gli atti non possono pertanto che essere retrocessi al Governo affinché,
completata l'istruttoria con il coinvolgimento dell'autorità dipartimentale e
delle parti (accertando in particolare lo stato del fondo al momento
determinante ai sensi dell'art. 41 OPT e tutti gli interventi già autorizzati
ed eseguiti sul fondo), si pronunci nuovamente (applicando il diritto vigente
al tempo della realizzazione dei lavori, a meno che quello entrato
successivamente in vigore risulti più favorevole; cfr. al riguardo: DTF 123 II
248 consid. 3a/bb, STF 1C_480/2019 citata consid. 3.2; STA 52.2017.459 citata
consid. 4.1 e rinvii). Rilevante
appare in particolare il requisito dell'identità (art. 42 cpv. 1 OPT). Va
da sé che ai fini dell'eventuale concessione di un permesso in base all'art. 24c
LPT dovrà anche essere valutato se alla realizzazione dell'opera non si
oppongano interessi preponderanti contrari, tenendo inoltre conto di eventuali
aspetti inerenti la protezione del paesaggio e le ripercussioni derivanti dall'impianto
(quali i rumori), già lamentati dal vicino.
7. Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
8. 8.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. Gli
atti sono retrocessi al Governo affinché si pronunci nuovamente
sull'impugnativa, conformemente a quanto indicato al consid. 6.4.
8.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi
ricorre venga considerato vincente (cfr. STF 2C_104/2019 del 10 novembre 2020
consid. 8.2 e rif.; tra tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e
rimandi). La tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è quindi posta a carico del
vicino resistente, che rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale,
adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente essendo
comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente
non quale unico antagonista (cfr. Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1483) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 6.4.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, che rifonderà inoltre a RI 1
e RI 2 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
Ai ricorrenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera