|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2022 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 10 maggio 2022 del Municipio del
Comune di |
ritenuto, in fatto
A. Il 15 giugno 2021 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sicurezza, e meglio le ronde di sorveglianza di immobili e di sedimi comunali, per il periodo 2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 6 seg.).
L'avviso di concorso, al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 3):
a) Tariffa mensile 50%
b) Qualità 50%
b.1) Referenze della ditta 20%
b.2) Collaboratori con autorizzazione
agente di sicurezza 17%
b.4) Certificazioni della ditta 5%
b.5) Formazione apprendisti 5%
b.6) Contributo alla formazione professionale 3%
In relazione al criterio di aggiudicazione tariffa mensile, la documentazione di gara stabiliva il seguente calcolo del punteggio (capitolato, punto 3.a):
(A*50)/B = punteggio
· A = tariffa mensile del migliore offerente
· B = tariffa mensile dell'offerta in esame
B. a. Entro il termine stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1, che ha proposto una tariffa mensile di fr. 8'860.45. Con decisione del 3 novembre 2021 il committente ha escluso dalla gara la predetta offerta, ritenendola incompleta siccome sprovvista dell'elenco dei documenti in essa contenuti.
b. La valutazione delle restanti offerte ha portato alla seguente graduatoria:
|
|
|
Prezzo (fr.) |
Punti |
|
1. |
OFF 1 |
11'050.- |
87.83 |
|
2. |
OFF 2 |
17'759.- |
80.06 |
|
3. |
OFF 3 |
20'852.- |
69.83 |
|
4. |
RI 1 |
16'276.- |
66.78 |
Il committente ha quindi aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria.
C. Il 21 marzo 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1 contro le predette decisioni. Esso ha giudicato sproporzionata l'esclusione dalla gara per la mancata presentazione del citato documento, irrilevante ai fini della valutazione delle offerte. La Corte ha pertanto rinviato gli atti al committente per nuova decisione.
D. Ripreso possesso degli atti, il committente ha rivalutato le offerte inserendo anche quella della CO 1 e stilato una nuova graduatoria, che si presenta come segue.
|
|
|
Prezzo (fr.) |
Punti |
|
1. |
CO 1 |
8'860.45 |
83.00 |
|
2. |
OFF 1 |
11'050.- |
77.93 |
|
3. |
OFF 2 |
17'759.- |
73.90 |
|
4. |
OFF 3 |
20'852.- |
65.08 |
|
5. |
RI 1 |
16'276.- |
60.05 |
La committenza ha pertanto aggiudicato la commessa alla CO 1.
E. Contro la predetta decisione insorge ora la RI 1. Chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'ente appaltante per nuova delibera, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Segnala anzitutto una differenza tra il punteggio (2.5) assegnato in prima battuta alla OFF 3 per il criterio di aggiudicazione che premia il contributo alla formazione professionale e quello risultante dalla seconda graduatoria (3). Sostiene inoltre che l'offerta dell'aggiudicataria, così come quella della OFF 1, sarebbe inattendibile dal profilo del prezzo. Le tariffe proposte non sarebbero infatti sostenibili e non permetterebbero di coprire i costi del personale retribuito secondo i disposti del contratto collettivo di lavoro del settore.
F. All'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare si oppongono il committente e l'aggiudicataria. Essi eccepiscono innanzitutto la carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, che in quanto quinta classificata non avrebbe alcuna possibilità di vedersi aggiudicare la commessa. Nel merito, premesso che il committente non è tenuto a escludere offerte sotto costo, contestano le argomentazioni della ricorrente e confermano che il prezzo proposto non è insolitamente basso; l'aggiudicataria, che rispetta il contratto collettivo e gode di buona reputazione, è in grado di eseguire la commessa.
G. Con decisione del 21 giugno 2022 il giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al committente la possibilità di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino al giudizio di merito.
H. Con la replica, l'insorgente sostiene di essere legittimata a interporre ricorso. Escludendo le prime due offerte classificate, manifestamente sottocosto, essa vanterebbe il miglior prezzo. Per il resto, ha ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
I. Delle argomentazioni esposte dall'aggiudicataria e dal committente con la duplica si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Il gravame è tempestivo (art. 36 cpv.
1 LCPubb). Dal profilo dei presupposti di ricevibilità del gravame resta
da pronunciarsi sulla legittimazione attiva dell'insorgente.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Come
rettamente rilevato dall'aggiudicataria, nella materia che ci occupa il
Tribunale cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla
legittimazione a ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi
alla cosiddetta Ceneri-Praxis sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022
n. 3). Secondo questa giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la
decisione di delibera è riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento
delle sue tesi, avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo
in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara.
L'effetto inscindibile dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti
che ai fini di una nuova delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.
2.2. Nel caso concreto, la ricorrente contesta la delibera alla CO 1, la quale
andrebbe esclusa per aver presentato un'offerta manifestamente sotto costo. Per
lo stesso motivo, pure la seconda classificata non potrebbe entrare in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Per quanto attiene alle altre
offerte, essa accenna una critica al punteggio assegnato alla OFF 3 in
relazione al criterio contributo alla formazione professionale, che
durante la prima valutazione era risultato più basso (2.5 anziché 3).
L'insorgente, quinta (e ultima) in graduatoria, dovrebbe poter superare anche le
offerenti posizionatesi al terzo e al quarto rango (OFF 2 e OFF 3) affinché le
siano riconosciute concrete possibilità di ottenere la commessa. Preso atto
delle obiezioni dei resistenti in punto alla sua legittimazione attiva, la
ricorrente si limita ad addurre il vantaggio derivante dall'aver presentato
l'offerta dalla tariffa più bassa tra le concorrenti che resterebbero in gara. Questa
circostanza le consentirebbe, è vero, di ottenere il punteggio più alto (50
punti) nel criterio di aggiudicazione del prezzo, ponderato al 50%, ma non di colmare
l'importante distacco con la OFF 2 nella classifica generale. Come si può
dedurre dalla tabella sottostante, in cui il punteggio per il criterio del
prezzo è stato ricalcolato secondo la formula indicata negli atti di gara (cfr.
capitolato punto 3a) ipotizzando l'esclusione della CO 1 e della OFF 1 e in cui
per l'offerta della OFF 3 sono stati considerati solo 2.5 punti per il criterio
di aggiudicazione contributo alla formazione professionale, anche nell'evenienza
più favorevole alle sue tesi, l'insorgente non arriverebbe a primeggiare la
classifica, che resterebbe dominata dalla OFF 2.
|
Criterio |
OFF 2 |
OFF 3 |
RI 1 |
|
Prezzo |
45.82 |
39.03 |
50 |
|
Referenze |
20 |
20 |
20 |
|
Collaboratori |
17 |
17 |
10 |
|
Certificazioni |
5 |
3 |
0 |
|
Apprendisti |
3.96 |
0.83 |
2.08 |
|
F. professionale |
3 |
2.5 |
0.75 |
|
TOTALE punti |
94.78 |
82.36 |
82.83 |
Non avendo reso verosimile di avere concrete possibilità di ottenere la commessa, la ricorrente, sprovvista del necessario interesse, non è legittimata a contestare l'aggiudicazione alla CO 1. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà congrue ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente, a cui va restituito l'anticipo versato in eccesso. Essa rifonderà fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
|
4. Intimazione a: |
|
||
|
|
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera