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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2187) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione del 1° dicembre 2020 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative in merito al condono di spese procedurali in materia penale; |
ritenuto, in fatto
A. Per motivi che qui non
mette conto di rilevare, con sentenze penali del 23 settembre 2019 e 7 luglio
2020 a RI 1 sono state addossate spese di procedura per complessivi fr.
1'220.-.
Con istanze del 3 marzo 2020 e 8 settembre 2020 l'interessata ha chiesto il
condono da tali oneri sostenendo di trovarsi in stato di indigenza.
Il 1° dicembre 2020 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del
Dipartimento delle istituzioni (UIPA) ha negato l'esenzione richiesta ritenendo
che non sussistessero in specie circostanze eccezionali tali da poterla
concedere.
B. Con giudizio del 4
maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto, in sostanza, che nonostante il grave stato
di indebitamento, considerata altresì la possibilità di dilazionare l'onere
contributivo nel tempo, la ricorrente non avesse fornito alcuna prova del forte
disagio a cui sarebbe esposta in caso di diniego del condono, né vi sarebbero
elementi per escludere a priori un miglioramento della sua situazione
finanziaria, atteso d'altronde che l'esenzione richiesta non consentirebbe
comunque un risanamento della condizione economica.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento, con contestuale concessione del condono richiesto. Essa
sostiene, in sintesi, che il Consiglio di Stato non abbia spiegato quali
circostanze eccezionali giustifichino il condono del pagamento delle spese, che
la legge non imponga di addossare le tasse giudiziarie, bensì che il condono si
giustifichi nei casi in cui - come in specie - il richiedente si trova
nell'indigenza permanente. Segnala poi che l'UIPA aveva già concesso in
precedenza un condono degli oneri di procedura (per fr. 150.-) il 4 maggio 2018
per cui, a distanza di appena quattro anni, esso non può negare l'esenzione in
parola. Domanda inoltre di essere esonerata dal pagamento delle spese della presente
procedura ricorsuale.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
A medesima conclusione perviene l'UIPA con argomenti di cui si dirà, ove
necessario, in seguito.
E. RI 1 non ha formulato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 27a cpv. 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2016 (LTG; RL 178.200). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione impugnata e parte del procedimento d prima istanza (art. 65 cpv. 1 lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è ricevibile in ordine e il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1.
L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere
sentita, in quanto l'Esecutivo cantonale non avrebbe debitamente motivato la
propria decisione, in specie in merito alla definizione delle circostanze
eccezionali che permettono la concessione del condono richiesto ex art. 27a
LTG.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima
norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.
5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.3. In concreto, esposto il
quadro normativo applicabile, segnatamente il presupposto dell'eccezionalità
delle circostanze che giustificano la concessione di un condono (cfr. consid. 2
della sentenza impugnata), e facendo riferimento agli analoghi istituti di
diritto fiscale e civile, il Governo cantonale ha indicato con sufficiente
precisione che nonostante la grave esposizione debitoria dell'insorgente,
costei non avrebbe fornito alcuna prova del forte disagio a cui sarebbe esposta
nel caso in cui dovesse pagare le contestate spese, atteso d'altronde che il
pagamento può essere dilazionato nel tempo e che non vi sono elementi, né la
ricorrente - che è abile al lavoro - ne adduce, che escludano a priori un
miglioramento futuro. Ha poi considerato che il condono richiesto non
permetterebbe ad ogni modo un risanamento della condizione finanziaria
dell'insorgente e che almeno per la sentenza del 23 settembre 2019 l'autorità giudicante
(e meglio la Corte di appello e revisione penale) ha già valutato la situazione
finanziaria dell'imputata per fissare le proprie spese procedurali. Seppur in
modo succinto, l'autorità precedente ha pertanto esposto in maniera
sufficientemente chiara gli elementi alla base della propria decisione; prova
ne è che nel suo gravame la ricorrente è stata in grado di contestare in
maniera precisa e circostanziata la risoluzione governativa, dimostrando in questo
modo di averne perfettamente compreso la portata, con il che non si
intravvedono in specie gli estremi per ritenere una lesione dei suoi diritti di
parte.
3. Giusta l'art.
422 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP;
RS 312.0), nella decisione finale l'autorità penale determina anche le
conseguenze in materia di spese, oneri che, in caso di condanna, sono sostenuti
dall'imputato (art. 426 CPP). Secondo l'art. 425 CPP l'autorità penale può
dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione
economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle; formulata
come una norma potestativa, questa disposizione lascia alle autorità penali, e
di riflesso al diritto cantonale d'applicazione, un grande margine
d'apprezzamento al fine di concretizzare le condizioni per la sospensione e il
condono dal pagamento delle spese procedurali (cfr. STF 6B_262/2019 del 1°
aprile 2019 consid. 3).
A livello cantonale le disposizioni del Titolo III della LTG stabiliscono le
tariffe, minime e massime, per l'amministrazione della giustizia penale (art.
22-27a LTG). Facendo uso della facoltà di cui all'art. 425 CPP, l'art. 27a cpv.
1 LTG stabilisce che il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo
giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse
e le spese. Le decisioni sulle dilazioni, le sospensioni e il condono di tasse
e spese sono delegate al Dipartimento delle istituzioni, e per esso all'UIPA
(cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24
agosto 1994; RL 172.220).
4. 4.1. La
ricorrente lamenta anzitutto che, a suo avviso, nel Canton Ticino mancherebbero
le disposizioni legali che indichino l'autorità competente in materia di
condoni. Sostiene poi che la legge non imponga di prelevare le tasse
giudiziarie e che, in ragione della difficile situazione finanziaria, da lei
comprovata, si giustifichi in specie di condonarle il pagamento delle spese procedurali
riferite alle due condanne penali da lei subite. Non spetterebbe d'altronde né
all'UIPA né al Governo cantonale determinare l'eccessivo indebitamento che il
cittadino può sopportare. Segnala che il 4 maggio 2018 l'UIPA l'aveva esonerata
dal pagamento delle spese riferite ad un'altra condanna penale e contesta che a
soli quattro anni di distanza l'autorità di prime cure possa valutare
diversamente la sua situazione personale.
4.2. In primo luogo è d'uopo rilevare che l'art. 112 del codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) citato
dall'insorgente non è in specie applicabile, trattandosi di spese derivanti
dalla procedura penale e non da quella civile. Poco cambia in sostanza atteso
che il regime applicabile in ambito penale risulti di fatto comparabile. Così
come il CPC, anche il CPP istituisce la facoltà per l'autorità competente di
esonerare dal pagamento delle spese procedurali (art. 425 CPP).
A livello cantonale, la LTG fissa poi le forchette all'interno delle quali le
autorità possono stabilire le spese procedurali e l'art. 27a LTG,
contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, fonda la competenza del
Consiglio di Stato per la trattazione delle richieste di condono (competenza
poi delegata in parte all'UIPA).
Ora, né la legge né i materiali legislativi afferenti all'adozione dell'art.
27a LTG (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013 sulle
conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice
di procedura penale federali e proposte di adeguamento e relativo rapporto
della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014) forniscono indicazioni
sulle circostanze eccezionali che possono permettere il condono delle spese di
procedura. Dottrina e giurisprudenza riferite all'art. 425 CPP ritengono che il
fine ultimo di tale possibilità è riconoscibile nello sforzo di promuovere la
risocializzazione del condannato, anche nell'ambito finanziario (cfr. STPF
SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5; Yvan
Jeanneret/André Kuhn/Camille Perrier Depeursinge, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 1 e 2 ad art. 425; Irene Arnold, Die Verfahrenkosten gemäss
Schweizerischer Sfrafprozessordnung, Zurigo 2018, pag. 197 e 198; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, Basilea 2016, II ed., n. 3 ad art. 425), la quale
risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile per l'interessato progredire
finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche
in tale ambito. La norma non si limita alla possibilità di ridurre o condonare
gli oneri procedurali unicamente in funzione della situazione finanziaria del
debitore; è per contro la situazione generale della persona (personale,
familiare, come procedurale) che può essere all'origine di tale valutazione
(cfr. Joëlle Chapuis, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 3 ad art.
425). L'art. 425 CPP presuppone tuttavia che la situazione finanziaria del
contribuente sia tale che la condanna (totale o parziale) al pagamento delle spese di procedura appaia come
iniqua; ciò è il caso segnatamente in presenza di un debitore nullatenente
oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse,
potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a
lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni
incombenti al condannato (cfr. STPF SK.2020.45 del 3 febbraio 2021
consid. 7.5). L'imputazione delle spese, inoltre, benché queste non
costituiscano una sanzione, è personale e non deve dunque ripercuotersi
ingiustamente sulle persone vicine al debitore (segnatamente la sua famiglia;
cfr. Chapuis, op. cit., n. 2 ad
art. 425). Non vi è alcun diritto costituzionale all'ottenimento del condono;
anche nel caso di persona permanentemente indigente, la decisione resta a
discrezione dell'autorità competente, la quale fruisce di un ampio margine di
apprezzamento (cfr. STF 6B_878/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3; Andreas Donatsch,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo 2014, II ed.,
n. 2 ad art. 425). Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale
federale tuttavia, atteso che l'art. 425 CPP è applicabile non solo nell'ambito
dell'esecuzione delle decisioni definitive ma anche nella determinazione e
nell'imposizione delle spese nella sentenza di merito, un condono totale o
parziale dal pagamento degli oneri procedurali può essere concesso solo se il
richiedente fa valere un cambiamento significativo della situazione finanziaria
intervenuto dopo la condanna penale o se vengono fatte valere nuove circostanze
che giustifichino una revisione della decisione in materia di spese (cfr. STPF
SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4, SK.2018.56 del 21 gennaio 2019
consid. 5 con riferimenti). Certo, l'art. 5 del regolamento del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RS 173.713.162; RSPPF) prevede
che la situazione finanziaria delle parti sia un criterio di valutazione degli
oneri di procedura, ciò che invece la LTG non impone espressamente, benché le
autorità penali abbiano in sostanza la facoltà di applicare direttamente l'art.
425 CPP.
Ora, tenuto conto che le parti, ed in particolare l'imputato, possono chiedere
l'assistenza giudiziaria, e dunque l'esonero dal pagamento delle spese di
procedura (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), e possono impugnare
la decisione finale che fissa gli oneri di procedura anche solo limitatamente
alle spese e indennità, facendo dunque stabilire all'autorità degli oneri
compatibili con la concreta situazione finanziaria e evitando così che nasca
una pretesa creditoria a tale titolo, al fine di impedire che l'istituto del
condono venga utilizzato per rimettere costantemente in discussione procedure
ormai concluse, ciò che di tutta evidenza non è lo scopo della norma, si
giustifica di concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese
procedurali solo laddove la situazione personale del debitore sia peggiorata
dal momento in cui la decisione sulle tasse è stata emessa, di conseguenza che
il condono richiesto si basi su fatti nuovi di cui l'autorità di merito non ha
tenuto conto.
4.3. Tornando al caso in esame, non v'è dubbio che la situazione finanziaria
della ricorrente sia precaria e che già lo fosse al momento delle condanne
penali. Essa, a beneficio dell'assistenza sociale già da anni, ha a suo carico (stato
di aprile 2022; cfr. estratto del registro delle esecuzioni richiesto dal
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) attestati di carenza beni per
quasi fr. 80'000.-, oltre a esecuzioni in corso per più di fr. 40'000.-. In
questo senso mal si comprende la critica del Governo cantonale per cui
l'insorgente non avrebbe fornito alcuna prova del disagio che le arrecherebbe
il pagamento delle spese procedurali e che il condono non permetterebbe
comunque il risanamento delle finanze dell'interessata; a fronte della grave
esposizione debitoria, un ulteriore debito costituisce comunque un aggravamento
di una condizione economica che già risulta difficile. Vero è che dalle cifre
indicate dalla ricorrente nel formulario di richiesta di condono (cfr. doc. doc.
7 allegato alla risposta dell'UIPA del 26 gennaio 2021) parrebbe esserci un
margine, seppur minimo, per far fronte agli oneri procedurali in esame. Va
infatti osservato che oltre all'importo riferito al premio di cassa malati per
il quale l'insorgente - a beneficio dell'assistenza sociale - ha diritto al
sussidio (art. 13 lett. a della legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; Laps; RL 870.100), gli altri costi
indicati, relativi a fatture annuali o trimestrali (cfr. fattura annuale delle
spese condominiali, fattura trimestrale per il premio forfettario AVS per le
persone senza attività lucrativa), devono essere ricalcolati pro rata
temporis. La ricorrente è poi nubile, senza persone a carico e la prestazione
assistenziale risulta ad oggi leggermente maggiore rispetto al 2020 (cfr.
decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 26 maggio 2020
attestante una prestazione mensile di fr. 2'097.- [doc. 7 allegato alla
risposta del 26 gennaio 2021 dell'UIPA] e decisione di accoglimento della
prestazione assistenziale del 3 gennaio 2022 attestante prestazioni mensili per
fr. 2'256.- [doc. B allegato all'istanza di gratuito patrocinio]). Ciò non
toglie, ad ogni modo, che vi sia un'evidente situazione di ristrettezza
economica, motivo per il quale infatti la CARP aveva già ridotto nel 2019,
giusta l'art. 425 CPP, le proprie spese di procedura. Benché poi, come
osservano le autorità precedenti, non vi siano elementi che permettano di
escludere a priori un miglioramento futuro della sua situazione economica, va
allo stesso tempo considerato che l'insorgente ha oggi 54 anni ed è in assistenza
già da almeno quattro anni, per cui uno sviluppo positivo delle sue finanze appare
quantomeno poco probabile, soprattutto viste le numerose e ingenti esecuzioni a
suo carico.
Dall'analisi dell'estratto del registro delle esecuzioni emerge poi che da settembre
2019, data della prima condanna, sono stati emessi ulteriori attestati di
carenza beni per oltre fr. 17'000.- (già presenti al momento della decisione
dell'UIPA) e opposizioni a crediti per più di fr. 14'000.-. Nonostante la
situazione economica dell'insorgente sia stata considerata al momento delle
decisioni di merito, sia espressamente dalla CARP (cfr. consid. 9 della
sentenza del 23 settembre 2019) sia dalla Pretura penale che - esperito il
dibattimento - ha comunque fissato degli importi che si avvicinano ai minimi
previsti dalla LTG, e benché vi sia stato un lieve aumento delle prestazioni
assistenziali, si può in specie ritenere che la già precaria condizione
economica della ricorrente si è ulteriormente aggravata dopo la fissazione
delle spese procedurali qui in esame e che, in siffatte circostanze, l'imposizione
di un ennesimo onere - anche considerando una possibile dilazione di pagamento
- appare particolarmente gravosa.
Seppur vero infine che lo Stato non può rinunciare con troppa facilità ad
incassare le spese giudiziarie, va in definitiva altresì tenuto conto delle
reali possibilità di incasso, anche solo rateali, e dei costi che questo
comporta per l'ente pubblico (Arnold,
op. cit. pag. 200). In specie, considerata l'esposizione debitoria e tenuto
conto che la ricorrente, nullatenente, è a beneficio di prestazioni
assistenziali, la riscossione del debito in parola appare quantomeno poco
verosimile e sicuramente dispendiosa per lo Stato (dall'estratto delle
esecuzioni si evince che crediti a favore dell'UIPA per circa fr. 1'500.- sono
sfociati, tra il 2017 e il 2020, in attestati di carenza beni).
A fronte dei motivi esposti dunque, considerata la difficile situazione
finanziaria della ricorrente e il peggioramento intervenuto dopo l'emanazione
dei giudizi penali, si giustifica in specie di concedere il condono richiesto.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione dipartimentale, così come
quella governativa che la tutela, devono essere annullate.
5.2. Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal
prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm); la domanda di assistenza
giudiziaria è invece priva d'oggetto. Nessuna indennità per ripetibili può
inoltre essere riconosciuta alla ricorrente, la quale non è patrocinata da un
legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 4 maggio 2022 del Consiglio di Stato e la decisione del 1° dicembre 2020 dell'UIPA sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati all'UIPA per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera