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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2022 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2189) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 14 aprile 2021 con la quale l'allora Municipio di Sessa le ha negato la licenza edilizia per la sostituzione dell'impianto per la telefonia mobile al mapp. __________8 del Comune di Tresa, sezione di Sessa; |
ritenuto, in fatto
A. a. La __________ è proprietaria di un fondo nel Comune di Tresa, sezione di Sessa (mapp. __________78). Il sedime, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona per costruzioni di interesse pubblico (CP - Altri Enti), è situato a sud del nucleo storico ed è separato dal complesso monumentale della Chiesa di San M__________ (bene culturale d'interesse cantonale) da una strada (via S__________). A piano regolatore (PR) figura un unico perimetro di rispetto della Chiesa di San M__________, della Chiesa di S. O__________ (mapp. __________30) e della Casa dei L__________ (mapp. __________01, __________02, __________05, __________06), che si estende dal cimitero (mapp. __________56) sino al margine nord del nucleo, ricomprendendo il mapp. __________78. Quest'ultimo ospita un edificio (costruzione di interesse pubblico CP-10 centrale telefonica) e un impianto per le telecomunicazioni mobili costituito di un palo di 13.00 m e di alcune antenne, installati in corrispondenza della facciata est dello stabile.
Estratto
piano del paesaggio
b. Il 6 febbraio 2020
la RI 1 (di seguito __________) ha chiesto all'allora Municipio di Sessa la
licenza edilizia per la nuova costruzione di un impianto radio base per la
ricetrasmissione dei segnali di telefonia mobile (…) con struttura
portante, attrezzatura tecnica e antenne / SEST. Il progetto prevede di
sostituire il palo di sostegno con un supporto più alto (17.50 m) e dal
diametro maggiore, sul quale installare antenne a pannello di nuova generazione.
L'installazione sarà posizionata leggermente più a sud e più staccata
dall'edificio.
c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza si sono opposti CO 2e
CO 3, proprietari del mapp. __________77, CO 4, prima firmataria di
un'opposizione sottoscritta da un gruppo di cittadini, contestando a vario
titolo l'impiego della tecnologia 5G. CO 5e CO 6, proprietari della part. __________79,
non si sono detti contrari all'impianto, ma hanno chiesto l'adozione di una
colorazione mimetica.
d. Con avviso del 21 settembre 2020 (n. 114063), i Servizi generali del
Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto. La Sezione per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha attestato il rispetto
della legislazione sulle radiazioni non ionizzanti. L'Ufficio beni culturali
(UBC) ha ritenuto che l'impatto sulla Chiesa __________ non fosse tale da
giustificare un preavviso negativo in base all'art. 22 della legge sulla
protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). L'Ufficio
natura e paesaggio (UNP) ha invitato il Comune a esaminare gli aspetti
paesaggistici e a chiedere i necessari correttivi, affinché gli impianti si
inseriscano adeguatamente nel paesaggio. Riconosciuta la collocazione della
struttura all'interno dell'area fabbricabile, l'Ufficio della pianificazione
locale (UPL) ha osservato che il fatto che il Comune non si fosse ancora dotato
di una legislazione sull'ubicazione degli impianti telefonici in zona
edificabile non giustificasse il diniego del permesso.
e. Il 14 aprile 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia. L'autorità
comunale ha ritenuto che, soprattutto a causa delle sue dimensioni, il nuovo
impianto rappresentasse un elemento estraneo alle caratteristiche del
paesaggio, precisando che:
Da valle, l'antenna esistente è già ora molto visibile ma i 4 m in più di altezza e lo spessore del sostegno necessario, aumenteranno la percezione della sua presenza, non solo a scala ravvicinata, ma anche a scala più ampia segnatamente per lo sguardo che dall'accesso nord del paese si allarga verso il promontorio che ospita la Chiesa, verso l'insediamento storico che si apre a monte e verso quello più recente di stampo residenziale. Essendo situata in un quartiere prettamente residenziale di due soli piani e su un leggero pendio che digrada verso le zone aperte di fondo valle, l'antenna è infatti molto visibile e lo sarà ancora di più con la sostituzione ed innalzamento, entrando inoltre maggiormente in concorrenza visiva con l'elemento monumentale del campanile.
Ha inoltre segnalato che l'istante non avrebbe accolto la richiesta di esaminare le ubicazioni alternative proposte, come pure l'invito a valutare il potenziamento della rete a banda larga e della fibra ottica.
B. Con giudizio del 4
maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1
contro la risoluzione municipale.
Benché il Comune di Tresa non si fosse ancora dotato di un quadro normativo
volto a disciplinare la collocazione delle antenne telefoniche in zona
edificabile, il Governo ha escluso l'applicazione del regime transitorio
cantonale, abrogato dal Tribunale federale (cfr. DTF 142 I 26). Ha aggiunto che,
se anche le autorità comunali avessero adottato nel frattempo delle
disposizioni in materia, le stesse non sarebbero state applicabili, giacché il
caso di specie riguarderebbe l'aggiornamento di un impianto esistente. Di
seguito, ha confermato la conformità di zona dell'installazione. Ha chiarito
che la collocazione di quest'ultima non potesse essere rimessa in discussione,
poiché al beneficio di un titolo autorizzativo passato in giudicato. Gli
interventi oggetto della domanda avrebbero comunque lo scopo di migliorare la
qualità del servizio nella regione, circostanza che l'istante non era peraltro
tenuta a comprovare. Non travalicherebbero poi quanto usualmente ammesso in
zona edificabile. L'Esecutivo cantonale ha quindi verificato se il diniego del
permesso fosse giustificato dal profilo paesaggistico. In merito, ha rimarcato
come il nuovo supporto superasse di ca. 5.00 m il palo esistente e presentasse
un diametro doppio. Le antenne sporgerebbero inoltre orizzontalmente in maniera
importante. Si avrebbe di conseguenza un ingombro rilevante che, contrariamente
all'impianto esistente e autorizzato, renderebbe la nuova struttura molto
dissimile da uno dei pali della luce presenti nelle adiacenze (…) risultando
senz'altro più appariscente. Soprattutto la notevole estensione
orizzontale delle antenne (…) poste alla sommità del palo e lo
spessore di quest'ultimo differenzierebbero la struttura dagli impianti tecnici
vicini (antenne televisive, canne fumarie ecc.). Tutti questi elementi la
farebbero apparire come un elemento estraneo. Pur ritenendo che la zona di
situazione non fosse soggetta a particolari tutele e che il metro di giudizio
da applicare alle antenne telefoniche non potesse essere troppo severo, avuto
riguardo alle caratteristiche del comparto (edificazione uniforme
contraddistinta da stabili di due piani circondati da spazi verdi; vicinanza a
un bene culturale di interesse cantonale) e considerato l'impatto visivo
dell'opera, l'Esecutivo cantonale ha condiviso la valutazione del Municipio. A
suo avviso, l'ingombro attuale sarebbe proporzionato alle caratteristiche del
comparto, mentre superare tale limite avrebbe (…) delle ripercussioni
a larga scala sul paesaggio pregiato del nucleo, creerebbe problemi di concorrenza
visiva con il campanile e intralcerebbe il mantenimento di una relazione di
qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi, non inserendosi in
modo ordinato ed armonioso nel contesto paesaggistico (…).
C. Contro il predetto
giudizio, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato insieme alla risoluzione municipale e che le sia concessa la
licenza edilizia.
Alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali richiamati nello stesso
giudizio impugnato, la ricorrente ritiene che le deduzioni del Consiglio di
Stato non possano essere tutelate. L'ordinamento comunale non vieterebbe
l'installazione di un palo di 17.50 m, né porrebbe dei limiti all'estensione
orizzontale delle antenne o al diametro del supporto. L'opera non inciderebbe
nemmeno in misura rilevante sul paesaggio. Sul fondo vi sarebbe già una
struttura simile con dimensioni comparabili. Quella controversa andrebbe
semplicemente a sostituirla. Le argomentazioni delle istanze inferiori non permetterebbero
quindi di concludere che una corretta applicazione delle clausole estetiche
invocate porterebbe forzatamente al diniego del permesso. La valutazione del
Municipio sarebbe incentrata sull'altezza del palo, quella del Governo sullo
sviluppo orizzontale delle installazioni. Tali caratteristiche dipenderebbero
però da esigenze tecniche. Il metro di giudizio adottato sarebbe di conseguenza
eccessivamente rigido e non sostanzierebbe un contrasto con interessi pubblici
preponderanti. L'insorgente esclude in particolare che l'installazione possa
pregiudicare il vicino nucleo o il complesso monumentale della Chiesa. Lo
confermerebbe il preavviso positivo dell'UBC. I fotomontaggi prodotti
comproverebbero che, sebbene un poco più “appariscente”, il nuovo impianto
non sovvertirebbe l'immagine dei luoghi. La ricorrente aggiunge che l'impatto
visivo non potrebbe costituire l'unico criterio per determinarsi sul rilascio
della licenza, senza operare una ponderazione globale degli interessi in gioco.
Le autorità non avrebbero in effetti tenuto in debita considerazione gli
obblighi di copertura imposti dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Il
loro adempimento non potrebbe essere vanificato o eccessivamente aggravato da
norme comunali o cantonali di portata estetica. Le dimensioni del supporto e
delle antenne sarebbero peraltro indispensabili per rispettare i limiti dell'ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS
814.710).
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il Municipio del Comune di Tresa, nato dall'aggregazione di Sessa, Croglio,
Monteggio e Ponte Tresa, e gli opponenti sono rimasti silenti.
L'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) conferma le proprie precedenti prese di posizione.
b. La ricorrente ha rinunciato a inoltrare un allegato di replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE;
art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. I mezzi di prova genericamente sollecitati dalla ricorrente (informazioni delle parti, sopralluogo) non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. 2.1. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo), applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi, 52.2012.259 del 14 febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di tale concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori (cfr. STF 1C_434/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3, pubbl. in: ZBl 115/2014 pag. 441 segg.). Secondo l'Alta Corte, la citata clausola estetica non deve neppure assumere la funzione di una zona di pianificazione ed essere usata per mettere fuori gioco le prescrizioni edilizie vigenti e salvaguardare la pianificazione futura (cfr. STF 1C_434/2012 citata consid. 3.3).
Il principio è
applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLST), nell'esame delle domande di
costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili
(art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi e i paesaggi d'importanza
federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto
paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a-c LST e 107 cpv. 2 RLST).
Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è applicato
dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2
LST).
2.2. In base all'art. 7 cpv. 2 NAPR, costruzioni, impianti e attrezzature in
genere devono essere realizzati in modo che l'immagine del singolo oggetto e
della sua collocazione nel sito di contorno risulti conforme a obiettivi di
disegno qualificato dello spazio. La norma precisa (cpv. 3) che il linguaggio
architettonico, i materiali e i colori sono elementi di progetto per il
raggiungimento dell'obiettivo e che devono essere descritti e motivati nella
relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione.
2.3. Per le antenne di telefonia mobile
occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso
dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid.
6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf,
Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di
giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a
un'efficiente copertura di rete della telefonia mobile (cfr. STF 1C_403/2010
del 31 gennaio 2011 consid. 3.2, 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4
con rinvii). Nei territori urbani vi
è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione
di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro
funzione (cfr. STF 1C_403/ 2010 citata
consid. 3.2, 1C_118/2010 citata consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag.
674; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013
consid. 3.4).
Confrontata a domande di costruzione
relative ad antenne di telefonia mobile, questa Corte ha avuto modo di
stabilire che nell'ambito della valutazione dell'impatto sul paesaggio sono
determinanti le caratteristiche del comparto (residenziale) di situazione (laddove l'inserimento all'interno di un
paesaggio protetto o di un insediamento di rimarchevole qualità estetica
richiama esigenze d'integrazione maggiori rispetto al caso in cui le adiacenze siano caratterizzate da edifici di dimensioni,
colori, fogge e coperture diverse, nonché da infrastrutture di vario tipo), dell'impianto progettato (foggia, dimensioni,
sviluppo), come pure dell'edificio
sul quale l'antenna eventualmente insiste (cfr. STA 52.2016.332 del 22 novembre
2017 consid. 3.2).
2.4. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze
inferiori a nozioni giuridiche indeterminate, il Tribunale giudica con pieno
potere cognitivo, che esercita tuttavia con riserbo sia per la natura delle
norme, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale (nel caso delle NAPR).
Nella misura in cui esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo
margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è
chiamato a esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69
cpv. 1 lett. a LPAmm). Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di
ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da
valutazioni lesive del diritto. Ove la valutazione estetica appaia plausibile,
l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a
quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C_136/2010 del 17 maggio 2010 consid.
3.3.2, 1C_134/2007 del 24 gennaio 2008 consid. 4.2; STA 52.2018.548 del 29
maggio 2020 consid. 6.3).
2.5. Il Municipio e il Governo hanno
ritenuto che l'intervento non fosse autorizzabile, in quanto il nuovo supporto
e le nuove antenne risulterebbero lesivi dell'art. 104 cpv. 2 LST (e dell'art.
7 NAPR). L'Esecutivo comunale ha considerato che, soprattutto a causa del
maggiore ingombro, l'impianto rappresenterebbe un elemento estraneo alle
caratteristiche del paesaggio. Il Consiglio di Stato ha condiviso tale
valutazione. A suo avviso, l'ingombro attuale sarebbe proporzionato alle
caratteristiche del comparto, mentre superare tale limite avrebbe (…) delle
ripercussioni a larga scala sul paesaggio pregiato del nucleo, creerebbe
problemi di concorrenza visiva con il campanile e intralcerebbe il mantenimento
di una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi
(…). Entrambe le autorità hanno posto l'accento sul fatto che il
nuovo impianto produrrebbe un peggioramento della situazione dal profilo
dell'inserimento paesaggistico.
2.5.1. Occorre
innanzitutto chiarire che la struttura avversata non può essere considerata il
mero aggiornamento di quella preesistente. Si tratta in realtà di un nuovo
impianto. Il palo e le antenne esistenti verranno infatti smantellate per
lasciare spazio a un supporto ben più alto e dal diametro maggiore, leggermente
spostato verso sud, sul quale verranno installate antenne di foggia diversa che
operano secondo gli ultimi standard tecnologici. Contrariamente a quanto
indicato dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia che ha autorizzato la
stazione telefonica esistente non vincola(va) di conseguenza le autorità, segnatamente
dal profilo dell'ubicazione dell'impianto.
2.5.2. Ferma questa premessa, le argomentazioni addotte dal Municipio e dal
Consiglio di Stato con riferimento al problematico inserimento paesaggistico
del supporto e delle antenne risultano fondate su un esame attento e oggettivo della
fattispecie, soprattutto delle ripercussioni sul nucleo e sul vicino complesso
monumentale, e non da un sentimento soggettivo o da una spiccata sensibilità. Ancorché
l'aumento dell'altezza del supporto (ca. + 5.00 m), così come il suo spessore e
il dimensionamento delle antenne, sarebbero dettati da ragioni di natura
tecnica, resta il fatto che nelle vicinanze non vi sono impianti paragonabili
per foggia e dimensioni. Essendo prevista lungo un pendio che digrada
dolcemente verso le aree aperte del fondovalle, l'installazione sarà
percepibile, in misura sicuramente superiore rispetto alla struttura esistente,
anche a grandi distanze. Benché l'impianto attuale e il permesso che l'ha
autorizzato non possano essere rimessi in discussione, la collocazione delle
antenne nelle immediate vicinanze di un bene culturale di interesse cantonale e
dell'imbocco di un pregevole nucleo, a ridosso di una zona residenziale (fronte
est) caratterizzata da stabili di dimensioni contenute e da un'edificazione
estensiva, è oggettivamente criticabile. Altrettanto discutibile è la scelta di
sostituire quell'impianto con una nuova e più impattante stazione telefonica,
da collocare sostanzialmente nella stessa posizione, esattamente tra l'insediamento
tradizionale a nord e il complesso monumentale a sud. Le elevate qualità di quel comparto sono riconosciute e tutelate dall'ordinamento
comunale (cfr. art. 43 NAPR sui beni culturali e 50 NAPR sugli interventi
ammessi in zona nucleo; cfr. pure risoluzione governativa del 24 giugno 2009 n.
3112, che ha approvato il piano particolareggiato dei nuclei storici). Sessa
figura inoltre nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di
importanza nazionale (ISOS; cfr. allegato 1 all'ordinanza riguardante l'ISOS
del 13 novembre 2019 [OISOS; RS 451.12] nonché Dipartimento federale
dell'Interno [curatore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica
e Cantone Ticino, vol. 2.2 Luganese, Berna 2006, pag. 415 segg.). Sebbene non
vincolante per i privati, l'ISOS rappresenta un valido strumento scientifico
per la valutazione dell'insediamento (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA
52.2015.540 del 12 ottobre 2016 consid. 3.5 con rif.). Nel dettaglio, l'inventario
inserisce il mapp. __________70 nell'intorno circoscritto (I-Ci) II, al quale
sono attribuiti la categoria di rilievo ab e l'obiettivo di salvaguardia
a. Il fondo si trova inoltre immediatamente a ridosso di zone particolarmente
pregevoli, ossia il perimetro edificato (P) 1 (nucleo abitativo principale
compatto, ordinato su stretto percorso asfaltato e rami divaricanti),
connotato da ottime qualità spaziali, storico-architettoniche e situazionali e
da categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia A, e dell'I-Ci I (promontorio
vignato, primo piano per la chiesa parrocchiale sulla sommità e cornice al
cimitero), con categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia a
(cfr. ISOS, pag. 421). L'ISOS ha identificato nella valutazione complessiva ottime
qualità spaziali all'interno del nucleo principale per l'eccezionale coerenza
del tracciato stradale principale strettamente definito da un'edificazione
omogenea e pressoché integra e per la sua relazione con la chiesa parrocchiale
e, ancora, per la posizione di questa su un promontorio e in genere per
la stretta relazione tra topografia, tracciati stradali e edificazione (cfr.
ISOS, pag. 426). Di contro, lo stabile al mapp. __________70 figura tra gli
elementi perturbanti, in quanto compromettente la leggibilità dei contorni
storici (cfr. ISOS, pag. 422). L'aggiunta dell'attuale impianto telefonico ha oggettivamente
peggiorato il grado di compromissione rilevato ai tempi dell'allestimento
dell'ISOS; la nuova installazione non farebbe che aggravarlo ulteriormente. Tutt'altro
che destituita di fondamento è in merito l'analisi del Municipio e dell'Esecutivo
cantonale, che hanno rinvenuto problemi di concorrenza visiva tra il
nuovo impianto telefonico e (il campanile del-) la Chiesa (cfr. fotomontaggi
prodotti dall'istante). I gravi pregiudizi per le qualità paesaggistiche della
zona, che hanno condotto le autorità al diniego del permesso, risultano così
tutt'altro che insostenibili.
Viste le rimarchevoli qualità
estetico-architettoniche del comparto, che pongono esigenze d'integrazione
accresciute, si giustificava, come evocato dall'Esecutivo comunale, la
valutazione di potenziali ubicazioni alternative meno conflittuali (cfr. DTF
141 II 245 consid. 7.7). Alla stessa conclusione si giunge analizzando le
raccomandazioni Impianti per la telefonia mobile e monumenti storici,
edite dalla Commissione federale dei monumenti storici CFMS (secondo la
versione del 12 marzo 2018), secondo le quali la collocazione di antenne
telefoniche su monumenti o nel loro contesto sarebbe di principio da evitare e
occorrerebbe in ogni caso valutare possibili ubicazioni alternative. Non
risulta che la ricorrente si sia resa disponibile a una simile operazione. Le
ragioni tecniche invocate non pretendono segnatamente l'assenza di collocazioni
comunque idonee dal profilo della copertura di rete, ma più confacenti da
quello paesaggistico. A maggior ragione il sito prescelto per il nuovo impianto
non appare quindi il frutto di un compromesso tra l'esigenza di tutela del
paesaggio e gli obblighi degli operatori telefonici prescritti dalla
legislazione federale sulle telecomunicazioni, quanto piuttosto dipendere dal
fatto che il mapp. __________78 è di proprietà del gruppo __________. Neppure
l'invocata ponderazione dei contrapposti interessi permette così di ritenere
che il contestato diniego del permesso sia lesivo del diritto. Esso non
configura infatti un generico veto all'installazione delle antenne telefoniche
sul territorio di Sessa, insensibile agli obblighi degli operatori telefonici
prescritti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, ma il frutto di
un apprezzamento delle varie esigenze in gioco che ha fatto giustamente
prevalere nel caso specifico la tutela del territorio e del paesaggio.
3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso è respinto.
3.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv.
1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere