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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 maggio 2022 (n. 451) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Tra il 2015 e il
2016, l'avv. RI 1 e l'avv. L__________ hanno patrocinato B__________ in una
vertenza di diritto di famiglia davanti alla Pretura di Lugano e al Tribunale
civile di Genova.
Il 12 ottobre 2021 l'avv. L__________, patrocinata dall'avv. RI 1, ha avviato
nei confronti della ex cliente una procedura semplificata volta ad ottenere il
pagamento delle sue prestazioni, rimaste scoperte. Nel corso del dibattimento
tenutosi il 24 febbraio 2022, B__________ ha denunciato il conflitto
d'interessi nel quale sarebbe incorsa l'avv. RI 1 a causa del predetto
patrocinio. Il 15 marzo successivo, il pretore, ravvisando un rischio concreto
e verosimile di conflitto d'interessi, ha ingiunto all'avv. RI 1 di rinunciare
al mandato, trasmettendo copia della relativa decisione alla Commissione di
disciplina degli avvocati (Commissione) per i suoi incombenti.
b. Preso atto di tale decisione, il 17 marzo 2022 la Commissione ha aperto nei
confronti dell'avv. RI 1 - che proprio quel giorno aveva comunicato l'avvenuta
rinuncia al mandato - un procedimento disciplinare per possibile violazione del
divieto di incorrere in conflitti d'interessi (art. 12 lett. c della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS
935.61).
Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito.
Ha in particolare escluso che vi fosse, nell'ambito del nuovo mandato, il
rischio di fare uso di informazioni apprese nello svolgimento del precedente,
dal momento che il credito fatto valere per conto della collega non sarebbe
stato contestato. In ogni caso, non sarebbe stata in possesso di elementi di
cui la collega non fosse già stata a conoscenza, dato che, per espressa volontà
della comune cliente, ogni informazione relativa al mandato doveva essere
condivisa e discussa all'interno del collegio. Ha infine evidenziato anche il
suo personale interesse al recupero del credito in questione per evitare di
doversi accollare le spese sostenute dalla collega, cui aveva garantito il
pagamento da parte della comune mandante.
B. Con decisione del 12 maggio 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.-. In sintesi, ripercorsi i fatti, la precedente istanza ha rilevato come la denunciata e la collega avessero co-assistito B__________ nell'ambito delle procedure svizzere oggetto dell'azione creditoria in questione. Ha ritenuto indiscutibile che in quell'ambito l'interessata avesse acquisito conoscenze suscettibili di essere utilizzare contro la sua ex cliente nella procedura d'incasso del credito. Considerate l'identità dell'oggetto del precedente e del nuovo incarico nonché l'ampiezza dell'attività della legale a favore della sua ex cliente, malgrado il lasso di tempo (ritenuto comunque relativamente esiguo) trascorso dalla conclusione del primo mandato, ha quindi condiviso l'opinione espressa dal pretore, secondo cui il rischio che potesse fare uso di informazioni ottenute in quel contesto sarebbe stato più che concreto, tant'è che anche la denunciata stessa aveva avuto dei dubbi in merito all'opportunità di assumere il patrocinio della collega. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancata presa di coscienza della violazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata,
una riduzione della multa.
Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente
ribadisce che, proprio per la completa condivisione delle informazioni
acquisite nello svolgimento del primo mandato, non avrebbe avuto conoscenze
diverse da quelle note anche all'avv. L__________, ragion per cui non avrebbe
potuto sussistere alcun conflitto d'interessi. Tali informazioni non sarebbero
del resto state suscettibili di essere utilizzate nell'ambito del secondo
mandato, ritenuto che il credito fatto valere non sarebbe stato contestato.
Evidenziando la sua buona fede, nega poi che dal semplice fatto che si sia
interrogata circa l'opportunità di accettare il nuovo incarico possa essere
dedotto che nutrisse il dubbio - che avrebbe dovuto indurla a rinunciarvi - di
poter incorrere in un conflitto d'interessi. Tant'è - sostiene - che neppure i
giudici civili investiti della causa avevano intravisto un conflitto
d'interessi, prima che la questione - tutt'altro che scontata - fosse sollevata
dalla convenuta. Ritiene in ogni caso sproporzionata la sanzione inflittale,
che chiede sia ridotta a fr. 200.- (o ricondotta a un avvertimento). Pur
rilevandone la non impugnabilità, contesta infine la considerazione della
Commissione (non ripresa nel dispositivo) di informare dell'esito della
procedura la denunciante (a cui dovrebbe bastare la conoscenza della
decisione pretorile del 15 marzo 2022, cresciuta in giudicato), chiedendo che
sia fatto divieto alla Commissione di procedere in tal senso (o almeno di
motivare la sua decisione).
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Qui oggetto di ricorso è unicamente il dispositivo della decisione
impugnata che ha inflitto all'insorgente una multa, come indicato in narrativa.
Nella misura in cui pare criticare la Commissione per l'informazione dell'esito
della procedura alla sua ex mandante (a cui dovrebbe già bastare la conoscenza
della citata decisione pretorile del 15 marzo 2022), la ricorrente evoca un
aspetto che di per sé attiene alla motivazione della decisione (non al
dispositivo) e che esulerebbe quindi dall'oggetto della lite. A maggior ragione,
se si considera che nella sua motivazione la Commissione non ha mai indicato
che della chiusura e dell'esito della procedura sarebbe stata informata B__________,
ma semmai solo il pretore che aveva denunciato il comportamento dell'insorgente
(come da prassi). Non occorre quindi soffermarsi su questo punto.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della controversia emergono con sufficiente
chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I
60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), il richiamo degli incarti
della Pretura di Lugano, Sezione 3, sollecitato dall'insorgente, non appare
idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.
2.
Va anzitutto esaminata la doglianza con cui l'insorgente sembra lamentare una
violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente
istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione, trattando
tutte le censure sollevate (cfr. ricorso, pag. 7).
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,
ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale
si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di
essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà
di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,
anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il
diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del
29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. Nella decisione impugnata, la Commissione, ripercorsi i fatti e illustrato il quadro giuridico applicabile,
ha anzitutto rilevato come la segnalata e la collega L__________ avessero
co-assistito B__________ nell'ambito delle procedure civili condotte in
Svizzera, all'origine del credito d'onorario fatto successivamente valere
davanti alla Pretura di Lugano. Ha quindi ritenuto indiscutibile che in quel
contesto la denunciata avesse acquisito conoscenze suscettibili di essere usate
contro la sua ex assistita. Ha pertanto avallato l'opinione del pretore,
secondo cui il rischio ch'ella potesse fare uso nella pratica d'incasso di
informazioni ottenute nel primo mandato sarebbe stato più che concreto,
considerate l'identità della fattispecie e l'ampiezza dell'attività svolta a
favore della sua ex cliente. Ininfluente ha invece reputato il tempo (circa
cinque anni) trascorso dalla conclusione del primo mandato. Ha peraltro
ritenuto significativo che la segnalata stessa avesse avuto dei dubbi
sull'opportunità di accettare il secondo incarico, biasimandola per averlo
comunque assunto malgrado, in caso d'incertezza, l'esistenza di un conflitto
d'interessi debba essere presunta. Ha così considerato data una situazione di
conflitto d'interessi. D'altro canto, ha ritenuto priva di fondamento la teoria
del mandato condotto collegialmente, ritenuto come le due legali facessero capo
a due studi ben distinti, situati addirittura in due Stati diversi, tant'è che
avevano emanato parcelle separate. Ha poi respinto anche l'argomentazione secondo
cui non vi sarebbe stato alcun rischio di utilizzare informazioni
confidenziali, ritenendo che, se una procedura d'incasso era stata avviata, la
pretesa non doveva essere del tutto incontestata. Ha infine reputato che l'aver
dato seguito all'ingiunzione del pretore di rimettere il mandato nulla mutasse
all'entità della violazione.
Ora, la predetta decisione consente di desumere con sufficiente
chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare il qui
controverso provvedimento e rigettare le censure avanzate. La fondatezza o meno
di tali argomenti (segnatamente quelli con cui ha respinto le tesi del mandato
svolto in comune e del credito incontestato) è invece questione di merito. Le
motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dalla
ricorrente, che ha potuto impugnare con
cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa
sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione
del suo diritto di essere sentito. La relativa censura cade pertanto nel vuoto.
3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
3.2. Da questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12
lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro
un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed.,
Berna 2017, n. 388).
3.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine del
rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente
deve essere verificata dall'avvocato con la massima
diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può
accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba
discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un
precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo
impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle
conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere
evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un
conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto
della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del
nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento
dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata
l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia
instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di
fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021
consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii,
2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7
agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020
consid. 7).
3.4. Il rischio di incorrere
in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto
ancorché non materializzato. Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1;
STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).
3.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente
recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo
valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente
diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per
l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136
III 296 consid. 2.1, 130 II
270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11
del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale
l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri
interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando
sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto
professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato
rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13
CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il
mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente
cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di
precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
4.
4.1. In concreto, come già accennato, nel febbraio 2015 la ricorrente
ha assunto il patrocinio di B__________ in una vertenza di diritto di famiglia
(protezione dell'unione coniugale, separazione e divorzio) sia davanti alla
Pretura di Lugano che davanti al Tribunale civile di Genova. Proprio a causa
degli addentellati italiani della controversia, nel patrocinio è stata
coinvolta anche l'avv. L__________. Incontestato è che le due legali abbiano
proceduto in stretta collaborazione, condividendo ogni colloquio, ogni
telefonata, ogni e-mail, ogni parere e ogni allegato, ritenuto che l'avv. L__________
avrebbe partecipato anche alle udienze tenutesi a Lugano (cfr. osservazioni del
19 aprile 2022, pag. 2). In questo contesto, vista la natura della vertenza,
l'insorgente è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni relative alla
situazione personale e patrimoniale della sua cliente, coperte dal segreto
professionale. Il mandato nei confronti di B__________ si è poi concluso nel
giugno 2016 (cfr. citate osservazioni, pag. 4).
Successivamente, nel corso del 2021 l'insorgente ha accettato di rappresentare
la collega L__________ per il recupero del credito d'onorario relativo alle
prestazioni svolte a favore della comune cliente, fatturate separatamente e
rimaste impagate. Nell'ambito di tale procedura, la convenuta ha lamentato che
la ricorrente - che l'aveva assistita in collaborazione con l'attrice nella
vertenza civile all'origine del credito reclamato - si sarebbe trovata in una
situazione di conflitto d'interessi. Il pretore, ritenendo concreto e
verosimile il rischio che nella procedura d'incasso potesse fare uso contro la
sua ex assistita delle conoscenze acquisite nello svolgimento del precedente
incarico, ha effettivamente ravvisato in capo all'insorgente un tale conflitto,
ingiungendole di rimettere il mandato. Opinione, questa, essenzialmente
condivisa anche dalla Commissione.
4.2. Ora, occorre
effettivamente ritenere che, intentando (con il deposito dell'istanza di
conciliazione il 19 aprile 2021 e della petizione il 12 ottobre 2021) la citata
azione creditoria in nome e per conto della collega L__________, i cui
interessi erano chiaramente contrapposti a quelli della sua ex cliente, la
ricorrente abbia corso il rischio concreto di incappare in un conflitto
d'interessi. Lei stessa ha del resto ammesso di essersi interrogata in merito
all'opportunità di accettare il secondo mandato, giungendo tuttavia
erroneamente alla conclusione che non vi fosse il rischio di un tale conflitto
(cfr. citate osservazioni, pag. 3). In concreto è infatti manifesta la stretta
connessione tra i due incarichi assunti, uno a favore e l'altro contro B__________,
il secondo mirando all'incasso dell'onorario dovuto alla collega per le prestazioni
svolte nel precedente mandato condotto in collaborazione con lei. A ciò
aggiungasi che l'attività svolta dalla ricorrente a favore della sua ex cliente
si è protratta dal febbraio 2015 al giugno 2016, cioè per oltre un anno, ed è verosimilmente
stata piuttosto ampia, se si considera che, per sua stessa ammissione, ha
permesso di trasferire a Lugano quanto interessava che fosse deciso qui con
revoca delle ordinanze giudiziali in Italia e a non far tener conto di alcune
posizioni in Italia a sfavore della nostra assistita, ad utilizzare in Italia i
riscontri giudiziari ottenuti in Ticino e a vincere la causa (cfr. citate
osservazioni, pag. 2). In queste circostanze, poco importa che, nel
momento in cui ha introdotto l'azione creditoria, fosse già trascorso un certo
tempo dalla conclusione del primo mandato, ritenuto come anche a distanza di
anni possano riemergere ricordi di fatti apparentemente dimenticati; tanto più
in un caso del genere, in cui l'oggetto del nuovo mandato riguardava gli anni in
cui la ricorrente (insieme alla collega) patrocinava ancora B__________.
Da respingere è inoltre l'affermazione secondo cui la situazione di un
conflitto di interessi nel caso di difesa collegiale nella quale un avvocato
proceda al recupero del credito di un altro avvocato della difesa non
sarebbe per nulla scontata (cfr. ricorso, pag. 6). Invano l'insorgente
pretende in particolare di aver valutato la fattispecie e concluso che
il conflitto non vi fosse a fronte del fatto che entrambi i legali -
anche se in effetti erano tre ma il terzo, l'avv. F__________, è rimasto a
carico dell'Avv. L__________ per cui non ha avanzato direttamente pretese nei
confronti della sua mandante - avrebbero svolto esattamente lo stesso
mandato in Svizzera e condiviso ogni conoscenza ed ogni atto tanto che l'agire
della ricorrente era come l'agire della seconda mandante e nulla essendo o
potendo essere oltre, il secondo mandato consistendo nella procedura per l'ottenimento
del pagamento del primo e che sebbene formalmente domiciliati in Studi legali
distinti, in Stati diversi, avrebbero svolto un unico mandato tanto
da non incorrere in un rischio di conflitto di interessi, astratto o concreto
che fosse, se l'uno avesse chiesto il pagamento per le prestazioni effettuate dall'altro
così come avviene all'interno di un unico Studio legale (cfr. ricorso, pag.
5).
Certo, gli interessi di una cliente e di un avvocato possono divergere nel
corso o alla fine di un mandato e possono insorgere dei contrasti, in
particolare in relazione all'incasso dell'onorario (cfr. in tal senso: Kaspar Schiller,
Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, Zurigo 2009, n. 655;
decisione VWBES.2020.149 dell'8 aprile 2021 del Verwaltungsgericht Solothurn
consid. 4.7). Se è pur vero che in una tale costellazione la cliente deve
mettere in conto che l'avvocato possa intraprendere dei passi legali nei suoi
confronti e avere un interesse a divulgare determinate informazioni inerenti al
mandato - previo svincolo del segreto professionale (da parte sua o della
Commissione per l'avvocatura, cfr. Schiller,
op. cit., n. 655) -, nulla permette di ritenere che, in una simile situazione,
la mandante debba anche attendersi che, ad assistere l'avvocato, sia il legale
di un altro studio a cui aveva affidato in parallelo o congiuntamente la tutela
dei suoi interessi. Al contrario, per quest'ultimo - non direttamente
interessato dal credito del collega - permane il divieto di agire contro gli
interessi della ex cliente, sfruttando le informazioni acquisite nel corso del
suo personale mandato, strettamente connesso.
A torto l'insorgente, richiamando la dottrina, pretende altresì che in concreto
non sarebbe dato alcun conflitto d'interessi poiché, avendo condotto il primo
mandato congiuntamente con l'avv. L__________, non sarebbe stata in possesso di
informazioni diverse da quelle note alla collega. È ben vero che parte della
dottrina sostiene che il rischio per un avvocato di fare uso nello svolgimento
di un nuovo mandato di conoscenze confidenziali acquisite nell'ambito di un
precedente incarico riguardi unicamente informazioni che non potrebbero
essergli fornite direttamente dal suo nuovo cliente (cfr. Fellmann, op. cit., n. 409 e rif.).
Anche in un simile caso, tenuto anche conto del dovere di fedeltà che gli
incombe, permane comunque per l'avvocato il divieto di utilizzarle contro il
suo ex cliente nell'ambito di un nuovo mandato strettamente connesso al primo
(cfr. in tal senso Testa, op.
cit., pag. 117 segg.; Fellmann, ibidem;
cfr. pure decisione RT190181-O/U del 12 febbraio 2020 dell'Obergericht Zürich consid.
3.1), come in concreto.
L'insorgente, come visto, nell'ambito dell'attività svolta per conto della sua
ex cliente, è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni riservate relative
alla sua situazione personale ed economica, rispettivamente alla fondatezza
delle pretese dell'avv. L__________. Informazioni,
queste, coperte dal segreto professionale e suscettibili di essere utili per la
causa creditoria, ritenuto che, come correttamente rilevato dalla precedente
istanza, se era stato necessario introdurre una procedura d'incasso, il credito
tanto incontestato non doveva essere. Tant'è che anche il pretore, confrontato
con l'eccezione della convenuta, ha ravvisato un conflitto d'interessi (cfr.
decisione del 15 marzo 2022).
Non permettono di giungere ad altra conclusione i due scritti e-mail menzionati
nel gravame (doc. C e D allegati alle osservazioni alla Commissione), ritenuto
che il primo (doc. C) nulla comprova quanto all'ammontare del debito
riconosciuto, mentre il secondo (doc. D) risale al 2016 e non permettere
pertanto di escludere che nel frattempo una parte del dovuto sia stata saldata.
Del resto, se avesse disposto di un valido riconoscimento di debito ai sensi
dell'art. 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11
aprile 1889 [LEF; RS 281.1] - qualifica che, già soltanto in assenza di una
firma manoscritta (o elettronica riconosciuta) del debitore, non può essere
attribuita ai citati scritti e-mail (cfr. Jaques Charles, Giurisprudenza
ticinese nelle cause giudiziarie promosse «a norma della LEF», in: BlSchK 2020
pag. 45 segg., ad n. 3.3.a, pag. 52 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati)
-, la creditrice non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi alla ricorrente
per intentare una causa ordinaria, ma avrebbe potuto agire direttamente in via
esecutiva.
Da tutto quanto sopra discende che la
ricorrente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di
procedere contro la sua ex cliente per
quindi giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultima
a una procedura creditoria l'avrebbe posta di fronte a un concreto rischio di
conflitto d'interessi. Tanto più che,
in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF
2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004
consid. 1.2). In queste circostanze, accettando l'incarico a favore della
collega L__________, l'insorgente è quindi incorsa in una violazione dell'art.
12 lett. c LLCA.
5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).
5.2. In
concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola
professionale fondamentale. Se, da un lato, va dato atto della buona fede
dell'insorgente, che ha dichiarato di essersi interrogata in merito
all'opportunità di accettare il secondo mandato, dall'altro preoccupa che,
benché si sia chinata sul problema, non abbia riconosciuto il rischio di
incorrere in un conflitto d'interessi. Vista la sua esperienza
professionale, avrebbe invece dovuto accorgersi della delicata situazione in
cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio della collega contro una
sua ex cliente. Nulla muta alla gravità della violazione il fatto che abbia
dato immediato seguito all'ingiunzione del pretore di rinunciare al mandato. Depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua
ventennale carriera, non è mai stata oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto
conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in
questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la
multa di fr. 1'000.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui
si è detto. La sanzione così commisurata, situata
attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta
adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del
principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza
della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata
l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione
la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un
ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole
violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono
la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2020.323 del 2 luglio 2021
consid. 6.2; cfr. pure Poledna,
op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17).
6. 6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugata.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera