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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2022 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 maggio 2022 (n. 448) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con scritto del 18 febbraio 2022, l'avv. M__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) tutti gli avvocati dello studio I__________, segnatamente gli avv. P__________, RI 1, M__________, Pi__________, R__________ e gli abg. C__________ e Pa__________. Dopo aver rimproverato agli ultimi quattro un uso improprio del titolo di avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi), ha tra l'altro lamentato un conflitto d'interessi in capo a tutti gli avvocati attivi nello studio legale per avere patrocinato l'avv. P__________ e sua moglie abg. C__________ in una causa che li opponeva a una società che sarebbe stata cliente dello stesso (la __________ SA).
b. Preso atto di tale segnalazione,
il 28 febbraio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI 1, M__________,
Pi__________, R__________ e dell'abg. C__________ un procedimento disciplinare
per possibile violazione del divieto di conflitto d'interessi e del segreto
professionale (art. 12 lett. c e 13 della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61). Agli avv. Pi__________
e R__________ nonché all'abg. C__________ sono inoltre state rimproverate delle
possibili violazioni della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL
951.100; denominazione professionale ed esercizio abusivo della professione).
c. Chiamati a pronunciarsi in merito, i predetti legali hanno contestato ogni
addebito. L'avv. RI 1 ha in particolare negato, sulla base della documentazione
a sua disposizione, che la __________ SA fosse mai stata cliente dello studio
legale, precisando che la nota di onorario agli atti riguarderebbe prestazioni
di consulenza effettuate dall'avv. P__________ tramite la sua ditta individuale.
Ma quand'anche lo fosse stata - ha aggiunto - non si potrebbe ravvisare alcun
conflitto d'interessi in assenza di qualsivoglia connessione tra il mandato
precedente e l'attuale. Ha pure contestato di essere incorsa in una violazione
dell'art. 13 LLCA, negando di avere rivelato informazioni coperte dal segreto
professionale.
B. Con decisione del 30 maggio 2022,
la Commissione non ha dato seguito alla segnalazione nei confronti degli avv. P__________,
M__________, Pi__________, R__________ e degli abg. C__________ e Pa__________.
Per i fatti segnalati dal denunciante, che ha ritenuto solo in parte
costitutivi di una violazione delle regole professionali stabilite dalla LLCA,
ha invece condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr.
1'000.-. La precedente istanza ha anzitutto spiegato che la questione relativa
alla mancata iscrizione del registro degli avvocati esulava dalla sua
competenza (ricadendo semmai in quella della Commissione per l'avvocatura). Ha poi
rilevato che i coniugi P__________ non soggiacevano al procedimento
disciplinare, dato che la procedura in cui, secondo il segnalante, avrebbero
violato la LLCA li riguardava personalmente. Non avrebbero ingaggiato la loro
responsabilità disciplinare nemmeno gli altri avvocati dello studio, mai
coinvolti nel patrocinio. Incarico invece svolto dall'avv. RI 1, che sarebbe
quindi incorsa in un conflitto d'interessi, assistendo i coniugi P__________
nella procedura che li opponeva alla __________ SA. Società, che sarebbe stata un'ex
cliente, a cui lo studio I__________ ha fatturato un importo di CHF 43'200.00
che non può riferirsi alla sola iscrizione all'albo delle imprese edili.
Inoltre, ha aggiunto, sembrerebbe che detto studio legale si sia occupato di
un furto di automezzi di detta azienda. Ha quindi ritenuto che non potrebbe
essere escluso che la denunciata abbia potuto utilizzare, anche soltanto inconsapevolmente,
fatti che erano emersi nel contesto dei precedenti mandati che, per forza di
cose, stante l'onorario che è stato richiesto, non poteva[no] essere di poco
conto (come emergerebbe anche da delle domande rogatoriali poste dai
coniugi P__________ nell'ambito della vertenza contro la società). La
precedente istanza ha invece disatteso l'addebito di violazione del segreto
professionale, in quanto riferito essenzialmente ai coniugi P__________. La
sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ha ribadito come l'attuale controparte non sia mai stata cliente
dello studio, spiegando come sia stato l'avv. P__________ ad averle fornito
personalmente consulenza mediante la propria ditta individuale. Ritiene
arbitraria la conclusione secondo cui l'entità dell'importo fatturato
escluderebbe che il mandato si riferisse unicamente alla consulenza relativa
all'iscrizione all'albo delle imprese edili, posto come il segnalante stesso ne
abbia invece dato atto. Non essendo possibile stabilire per quali altre
prestazioni - stando alla precedente istanza - sarebbe stata emessa la fattura,
neppure sarebbe possibile stabilire quali presunte informazioni sensibili lei
possa avere appreso e utilizzato (ciò che la Commissione stessa si sarebbe
limitata a non poter "escludere", dando con ciò atto che non è stato
possibile comprovare il comportamento imputatole). Contesta inoltre la
sussistenza dell'altro mandato evocato nella decisione impugnata, di cui non vi
sarebbe alcuna evidenza agli atti (e di cui il collega avv. M__________ avrebbe
anzi negato l'esistenza). Sostiene in ogni caso che le uniche informazioni
fattuali utilizzate sarebbero di pubblico dominio o comunque state ricavate
lecitamente. Quanto alle domande rogatoriali, osserva che le stesse sono state
formulate direttamente dai coniugi P__________, che all'epoca lei non
patrocinava ancora, sulla base delle informazioni fornite loro dalla stessa
persona a cui avrebbero poi dovuto essere poste.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. In replica la ricorrente si è a sua volta rimessa al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è
destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli
accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. Nella decisione impugnata,
la precedente istanza ha anzitutto correttamente reputato di non doversi
occupare della posizione dei legali non iscritti nel registro cantonale degli
avvocati o nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS
(cfr. consid. 5; cfr. Messaggio del 28
aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg.,
pag. 5011, ad 231.2; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 concernente
la revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 9, ad art. 7; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed.,
Berna 2017, n. 104; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 216).
Tantomeno di quella dei coniugi P__________, in quanto agenti a titolo privato
(e non in veste di avvocati), in un
procedimento che li riguardava personalmente (cfr. consid. 6; cfr. SJZ
103/2007 pag. 53 consid. 6; STA 52.2014.7 del 23 aprile 2014 consid. 6.2, 52.2013.174
del 23 aprile 2014 consid. 2.1; Fellmann, op. cit., n. 303 segg.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1117 e 1166).
Dopo aver escluso la
responsabilità disciplinare degli altri avvocati attivi nello studio legale in
questione, ritenendo che non avessero mai assunto il controverso patrocinio dei
coniugi P__________ (cfr. consid. 6), si è quindi concentrata sul
comportamento della ricorrente, reputandolo costitutivo di una violazione
dell'art. 12 lett. c LLCA (cfr. consid. 8).
2.1. Secondo questo disposto, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli
interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti
professionali o privati. Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio
fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale
dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto
d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108
consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA
relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Da questo dovere generale di fedeltà e
indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12
lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro
un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134
II 108 consid. 3; Fellmann, op.
cit., n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore
contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato
con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso.
In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa
avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza
nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale.
Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche
solo la possibilità di un utilizzo, persino
inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF
145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile
di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta
l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi
aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra
l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a
elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più
reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più
stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo
trascorso, benché anche dopo anni possano
riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF
2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010
consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi).
2.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto
precedentemente in altra veste: i doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA non si riferiscono soltanto al
rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili alla sua
intera attività professionale (cfr.
DTF 131 I 223 consid. 3.4; STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e
rimandi; Fellmann, op. cit., n.
347).
2.5. Il rischio di incorrere in un conflitto di interessi non deve essere
puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che
l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile (cfr. DTF 145
IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1).
2.6. L'incapacità di rappresentanza che
intralcia un avvocato ricade anche sui suoi associati (cfr. DTF 135 II 145
consid. 9.1). Il problema della doppia rappresentanza può dunque sorgere anche
quando le parti sono assistite da avvocati distinti, ma che esercitano nel
medesimo studio, in veste di associati (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.2; STF 2C_45/2016
dell'11 luglio 2016 consid. 2.2). Il divieto di conflitti d'interesse non si
limita quindi alla persona dell'avvocato, ma si estende a tutto lo studio o
gruppo al quale appartiene (cfr. DTF 145
IV 218 consid. 2.2 con rimandi a dottrina e giurisprudenza). In questa
prospettiva, ne sono dunque toccati tutti gli
avvocati che esercitano in un medesimo studio al momento della richiesta di
mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori) e le
difficoltà che il rispetto delle esigenze derivanti dalle regole professionali
può comportare (per gli studi di una certa dimensione, cfr. al riguardo: DTF
145 IV 218 consid. 2.2).
2.7. I principi testé esposti, oltre ad
essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello
di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura
in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,
costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole
professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270
consid. 3.1.1; Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.
11 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005; CSD), giusta il quale
l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri
interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che,
quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale
o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al
mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD
riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato
di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente
rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti
clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD,
infine, qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le
disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione
di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale. A
tal proposito pure la dottrina e la giurisprudenza certificano che il
patrocinio di clienti avversi da parte di avvocati che lavorano in una forma
associativa o anche in sola comunità di cancelleria concretizza un caso di
doppio patrocinio con conseguente conflitto d'interessi (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 88; Valticos, op. cit., ad art. 12, n. 156;
DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_45/2016
dell'11 luglio 2016 consid. 2.2).
3. In concreto, è incontestato che la ricorrente, attiva presso lo studio
legale I__________, abbia assunto nel maggio del 2019 il patrocinio dell'avv.
P__________ e della moglie abg. C__________ in una causa promossa un anno
prima dalla __________ SA (ora in liquidazione) davanti alla Pretura di Lugano relativa
a un contratto d'appalto per la ristrutturazione di uno stabile di loro
proprietà (in cui ha sede anche lo studio legale, cfr. reclamo presentato il 24
giugno 2019 al Tribunale d'appello).
Dagli atti risulta tuttavia pure che, in precedenza, il 22 febbraio 2017 lo
studio I__________ aveva emesso a carico della stessa società una fattura di
fr. 43'200.- per prestazioni di consulenza svolte tra gennaio e febbraio 2017
(cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). L'insorgente (così come gli altri
avvocati segnalati) ha indicato che tale fattura si sarebbe riferita a
prestazioni fornite direttamente dall'avv. P__________ tramite la propria
ditta individuale (nel frattempo chiusa) e riguardanti unicamente l'iscrizione
della __________ SA all'albo istituito dalla legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore
principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500).
Ora, la sola circostanza secondo cui l'avv. P__________ abbia fornito la
predetta consulenza tramite la sua ditta individuale (apparentemente confermata
dall'indicazione del numero IVA e dei riferimenti bancari della stessa; cfr. doc.
C e D) non soccorre la ricorrente, ritenuto come il collega abbia agito facendo
uso del suo titolo ed emesso la fattura su carta intestata dello studio legale
(cfr. STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020 consid. 3.2 e rif.). Nell'ottica della
tutela degli interessi dei clienti dell'avvocato, al fine di garantire loro una
difesa esente da conflitti d'interesse (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1), è
infatti irrilevante ch'egli, siccome non iscritto nel registro cantonale degli
avvocati, non sia personalmente soggetto alla LLCA. Resta il fatto che un
legale attivo nel medesimo studio risulta avere in passato prestato consulenza
giuridica all'attuale controparte dell'insorgente. La circostanza è
significativa nella misura in cui, come sopra esposto, i diversi legali
che esercitano la professione in forma associata vanno considerati come un unico
avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi (cfr. STA
52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4 e rif.).
Ferme queste premesse, non è tuttavia dato di sapere in che misura sussista una
connessione tra il precedente e il nuovo mandato. Non è in particolare chiaro
in che modo nello svolgimento della nuova pratica avente per oggetto il
contratto d'appalto per la ristrutturazione dello stabile di __________ la
ricorrente possa utilizzare informazioni apprese nell'ambito del precedente
incarico. Mandato, quest'ultimo, che secondo l'insorgente si sarebbe riferito
unicamente all'iscrizione della società all'albo delle imprese edili (come
apparentemente confermato dal denunciante
stesso, cfr. segnalazione, pag. 3), mentre la Commissione, sulla sola base dell'entità dell'importo fatturato (fr.
43'200.-), ha ritenuto che avrebbe dovuto riferirsi anche ad altro. Tale accertamento si rivela nondimeno
indispensabile per valutare l'esistenza di un concreto rischio che informazioni
confidenziali acquisite nello svolgimento del precedente incarico a favore
della __________ SA possano essere utilizzate, persino inconsapevolmente, dalla
ricorrente nello svolgimento del nuovo mandato. Valutazione per cui, come
visto, assume particolare rilievo la connessione e il
grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo incarico (cfr. supra,
consid. 2.3 e rif.; cfr. pure DTF 145 IV 218 consid. 2.1).
Le tavole processuali nemmeno permettono di stabilire chiaramente se lo studio legale I__________ abbia assunto
per la __________ SA ulteriori mandati, finanche ancora in essere al momento in
cui è stato conferito all'insorgente il nuovo mandato contro la medesima
società (posto che, in caso di contemporaneità, un conflitto d'interessi
sussisterebbe indipendentemente da qualsivoglia connessione con la precedente
consulenza prestata alla medesima cliente dall'avv. P__________; cfr. supra,
consid. 2.2). Insoddisfacente si rivela al proposito la constatazione della
Commissione, secondo cui sembrerebbe altresì che detto studio legale si sia
occupato di un furto di automezzi di detta azienda (cfr. consid. 8). Tanto
più che l'esistenza di tale ulteriore incarico - cui ha fatto chiaramente
riferimento il segnalante (cfr. scritto del 3 aprile 2018 sub doc. 6) - non è
apparentemente stata negata nemmeno dall'avv. M__________ (cfr. risposta del 12
aprile 2018 al segnalante sub doc. 7 e sue osservazioni, pag. 4, in cui precisa
tuttavia che tale mandato si sarebbe nel frattempo concluso). A fronte di tale
situazione, è evidente che la Commissione avrebbe dovuto effettuare maggiori
approfondimenti, interpellando in particolare ancora il segnalante (legale
della __________ SA) che ha denunciato il conflitto d'interessi, al fine di
accertare maggiormente i fatti (sulla base di riscontri oggettivi) e valutare
più accuratamente l'eventuale esistenza di un concreto conflitto di interessi. In
tali circostanze, gli atti devono pertanto essere rinviati alla precedente
istanza, affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente
(cfr., per analogia, DTF 135 II 145 consid. 9.2).
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, così come indicato al consid. 3, si pronunci nuovamente.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio
dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con
esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr.
STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25
agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano
tuttavia ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne
ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.
7.2).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 30 maggio 2022 (n. 448) della Commis- sione di disciplina degli avvocati è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati affinché proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera