Incarto n.
52.2022.212

 

Lugano

5 ottobre 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di

 

 

 

RI 1,  

RI 2  

che compongono il Consorzio ,

rappresentate da: RA 1, 6532 Castione

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'8 giugno 2022 (n. 2934) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso indetto per aggiudicare il servizio di trasporto scolastico degli allievi delle Scuole speciali cantonali a partire dall'anno scolastico 2022/2023 per una durata di 5 anni scolastici (lotto 1 Bellinzonese) ha deliberato la commessa alla CO 1;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. Il 21 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di trasporto scolastico degli allievi delle Scuole speciali cantonali a partire dall'anno scolastico 2020/2021 per una durata di 5 anni scolastici (FU n. 6/2020 pag. 451 e segg.).


b. Per quanto attiene al lotto 2 (Bellinzonese), entro il termine stabilito sono pervenute al committente quattro offerte.

c. Con decisione del 9 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha risolto di aggiudicare la commessa al Consorzio formato dalle ditte RI 1, A__________ e RI 2, la cui offerta di fr. 4'998'000.- si è posizionata al primo posto con 90.1 punti. Al secondo rango, con 43.9 punti, è giunta l'offerta della P__________ dell'importo di fr. 14'042'000.-. Le altre due offerte non sono state prese in considerazione.

d. Contro la predetta decisione del 9 settembre 2020 la ditta P__________ ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 19 aprile 2021 (n. 52.2020.446) lo ha parzialmente accolto, annullando la risoluzione impugnata. La Corte ha concluso che il Consorzio deliberatario meritava l'esclusione dalla gara siccome non ha dimostrato di rispettare i criteri di idoneità già al momento del deposito dell'offerta.

e. Ripreso possesso dell'incarto, in data imprecisata il Governo ha annullato il concorso, ritenendo economicamente insostenibile il prezzo proposto dall'unica offerta rimasta in gara.

 

 

B.   Il 12 gennaio 2022 il Consiglio di Stato ha quindi aperto un nuovo concorso, impostato come il precedente, per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico degli allievi delle Scuole speciali cantonali per gli anni scolastici 2022/2023 fino al 2026/2027 (FU n. 7/2022 pag. 5-7). Il bando segnalava che il concorso era suddiviso in 5 lotti (Bellinzonese, Locarnese e valli, Luganese ovest, Luganese est, Mendrisiotto) e che i partecipanti alla gara potevano concorrere per uno o più lotti.

L'avviso di gara preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

A.   economicità                                                     40%

B.   anni di esperienza nel trasporto di persone        30%

C.   veicoli impiegati                                               15%

D.  concetto di trasporto                                        15%

 

Il capitolato d'oneri indicava il metodo di valutazione dei singoli parametri. In particolare, con riferimento al criterio dell'economicità specificava che (pag. 16):

All'offerta valida che presenta il minor prezzo è assegnato il punteggio massimo di 40 punti. Prezzi del 100% superiori all'offerta con il minor prezzo ricevono zero punti. Il punteggio dei prezzi compresi tra i due estremi viene calcolato per interpolazione lineare.

 

A tal fine, gli offerenti erano tenuti a esporre il prezzo per veicolo-km (IVA esclusa) applicabile a ciascun lotto nella tabella Ricapitolazione dei prezzi, da moltiplicare per le percorrenze chilometriche sui 5 anni esposte dal committente, ritenuto che:

Il prezzo per veicolo-km è comprensivo di tutti i costi (personale, veicolo, tasse, imposte, chilometri a vuoto ecc). Il committente indennizza solamente i km effettivi di trasporto: nessun tragitto dalla sede della ditta di trasporto fino al luogo di servizio e viceversa sarà indennizzato.


In relazione al criterio di aggiudicazione D (concetto di trasporto) il capitolato d'oneri prescriveva quanto segue.

Concetto di trasporto (15% = 15 punti)

Assegnazione della nota per il concetto di trasporto

Il punteggio è assegnato sulla base di una valutazione qualitativa del concetto di trasporto presentato dall'offerente. Gli offerenti elaborano un piano dei trasporti per un giorno tipo (p. es. lunedì) sulla base dei dati dell'allegato 1*. Nel concetto il concorrente spiega come intende trasportare gli allievi, osservando tutte le condizioni poste nell'allegato. Il concetto di trasporto deve essere presentato usando il file Excel allegato (allegato 2), dove si trova una scheda preimpostata. Per ogni tratta deve essere riempita una scheda. Il concorrente può produrre a sua discrezione documentazione supplementare (es. delle cartine con percorsi). I concorrenti devono compilare un concetto per il/i lotto/i per i quali intendono inoltrare un'offerta.

 

Esposte le esigenze da rispettare nell'elaborazione del concetto e precisati i criteri sulla base dei quali si sarebbe basata la valutazione, l'ente banditore ha anticipato che il predetto criterio sarebbe stato apprezzato come segue:

                                         La scala di valutazione dei concetti va dal voto massimo di 15 punti per i concetti giudicati ottimi a 0 punti per i concetti valutati come non validi/idonei.

·      Ottimo, nettamente superiore alla media delle altre offerte       15 punti

·      Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte       12 punti

·      Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti                               9 punti

·      Carente, non raggiunge appieno gli obiettivi richiesti                6 punti

·      Nettamente insufficiente                                                        3 punti

·      Privo di valore, inattendibile                                                    0 punti

                                         Potranno essere assegnati anche i punteggi intermedi.

 

 

C.   Per quanto attiene al lotto 1 (Bellinzonese), entro il termine utile sono giunte al committente 7 offerte, di importi compresi tra fr. 3'726'000.- e fr. 10'935'000.- (IVA esclusa). Escluse tre offerte e valutate quelle restanti sulla base dei criteri preannunciati, il consulente del committente ha stilato la seguente graduatoria.

 

 

Ponderazione

CO 1

A__________

Consorzio RI 1/RI 2

T__________

 

Pti. max

Punti

Punti

Punti

Punti

Economicità

40%

40

38.7

40

28.7

19.6

Esperienza

30%

30

30

15

30

30

Veicoli

15%

15

10

10.9

10

14

Concetto di trasporto

15%

15

9

12

6

3

Totale

 

 

87.7

77.9

74.7

66.6

Rango

 

 

1

2

3

4

 

Preso atto dell'esito della valutazione, l'8 giugno 2022 l'ente banditore ha risolto di assegnare la commessa alla CO 1 per l'importo complessivo di fr. 4'143'757.50 (IVA inclusa).

 

 

D.   Contro la predetta risoluzione insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 e la RI 2, che compongono il Consorzio __________, terzo classificato. Il Consorzio insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamentatosi di un accesso agli atti troppo restrittivo, il Consorzio sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria, così come quella della A__________, sarebbe inattendibile dal profilo del prezzo. Le tariffe proposte non sarebbero infatti sostenibili e non permetterebbero di coprire i costi di esercizio, in particolare i costi del personale retribuito secondo i disposti del contratto collettivo di lavoro del settore. Il prezzo offerto dall'aggiudicataria non terrebbe inoltre conto dei costi supplementari per la logistica, derivanti dalla locazione di un'area di deposito/parcheggio dei veicoli per evitare i costi di trasferta quotidiana considerata la distanza tra la sua sede di Chiasso e il luogo di servizio. Il ricorrente rimprovera l'ente banditore per avere indicato nel bando solo un tetto massimo e non un minimo, né una clausola d'esclusione automatica dell'offerta più bassa e per non aver previsto la compensazione del cosiddetto trasporto a vuoto (ovvero quello dal luogo dove l'azienda deposita i propri veicoli fino al domicilio del primo allievo trasportato e poi, a fine corsa, dall'ultimo domicilio di consegna dell'allievo fino all'azienda), che come si evince dalle tabelle elaborate dai membri del Consorzio su richiesta dell'ente banditore prima della pubblicazione del bando (cfr. doc. TCA/D e TCA/E), durante l'anno scolastico 2020/2021 ha inciso per ben più del 50% sui km percorsi. Critica l'assegnazione del punteggio attribuitogli al criterio concetto di trasporto, a suo dire frutto di un esame superficiale. Il medesimo andava premiato con 12 punti in luogo dei 6 ottenuti in sede di valutazione. Evidenzia infine una discrepanza tra i punteggi complessivi indicati nel rapporto di valutazione e quelli riportati sulla decisione impugnata.

 

 

E.   a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, rilevando per cominciare che prima dell'inoltro del presente gravame le ricorrenti hanno potuto consultare l'offerta dell'aggiudicataria ed il rapporto di valutazione (comprensivo della valutazione del concetto di trasporto della seconda classificata). Osserva che gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali al riguardo sono quindi manifestamente tardive. Sostiene che l'offerta della deliberataria non appare inattendibile né può far nascere la convinzione che lo sia. Essa ha allegato tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) e fornito le informazioni richieste dal bando. Non vi sono insomma elementi che permettano di dubitare della capacità della ditta ad eseguire correttamente le prestazioni. L'ente banditore difende le valutazioni operate dal suo consulente esterno in punto al criterio del concetto di trasporto e spiega i motivi per i quali quello elaborato dalla deliberataria deve essere in tutti i casi ritenuto superiore a quello del ricorrente. Dà atto all'insorgente dell'errore da esso denunciato in relazione ai punteggi complessivi riportati sulla decisione impugnata e precisa che quelli corretti sono quelli indicati nel rapporto di valutazione. Tuttavia, la correzione non porta alla modifica della posizione dell'insorgente, che rimane confinato al terzo posto.

b. Anche la deliberataria postula la reiezione del gravame con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte dalla committenza.


c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

 

 

F.    Con la replica l'insorgente ribadisce le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui si dirà, ove occorra, nei considerandi seguenti. Osserva che le considerazioni espresse con il ricorso in punto alla valutazione del concetto di trasporto sono lacunose appunto perché fatte sulla memoria di quanto letto e non avendo il supporto delle fotocopie. Le medesime, aggiunge, hanno tuttavia un effetto secondario rispetto al tema principale del prezzo. Contesta il calcolo dei costi esposto in sede di risposta dall'aggiudicataria per il fatto che, a differenza del suo, non si baserebbe su dati contabili effettivi.

 

 

G.   a. Con la duplica il committente, conferma la propria posizione, contestando di essere incorso nella violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Nel merito, ribadisce che non vi sono motivi per dubitare della capacità dell'aggiudicataria di eseguire il servizio. Il prezzo da essa offerto non si scosta dal prezzo con il quale esegue tutt'oggi delle prestazioni per il Cantone.

 

b. Pure l'aggiudicataria si è espressa con un allegato di duplica, con cui ha difeso la bontà della propria offerta, economicamente vantaggiosa ma non sotto costo.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP). Può rimanere aperta la questione di sapere se all'insorgente, terzo classificato, possa essere riconosciuta la legittimazione a impugnare la delibera a favore della CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), ritenuto che il gravame va comunque respinto nel merito per i motivi che seguono.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, tra cui il carteggio completo del concorso, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 2 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sui costi di trasporto.

 

2.    Il ricorrente invoca preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il committente gli avrebbe negato l'accesso integrale agli atti del concorso, dei quali non ha nemmeno potuto estrarre delle fotocopie o delle fotografie, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui l'eventuale lesione dei diritti del Consorzio __________ è stata sanata in sede di replica con la possibilità, di cui il ricorrente non si è peraltro avvalso, di visionare compiutamente l'incarto completo, giacché l'Esecutivo cantonale lo aveva prodotto in sede di risposta. Le censure in tal senso sollevate nel gravame vengono quindi a cadere.

 

 

3.    3.1. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018, pubbl. nella RtiD I-2019 n. 13 consid. 3.1.1 e riferimenti).

 

3.2. Nel caso di specie, il Consorzio ricorrente ha tentato di rimettere in discussione alcuni elementi degli atti di gara. In particolare, ha criticato la modalità di valutazione dell'economicità, nella misura in cui prevedeva che i cosiddetti "km a vuoto" (ovvero quelli svolti senza a bordo degli allievi) non sarebbero stati retribuiti. Si tratterebbe, a mente sua, di costi vivi, effettivi ed inevitabili che l'ente pubblico imporrebbe di recuperare in altro modo (quindi con il trasporto privato per terzi), ciò che creerebbe una concorrenza sleale ed escluderebbe di fatto dal concorso le ditte che si occuperebbero solo del trasporto scolastico. Il ricorrente ha inoltre contestato il fatto che il bando prevedeva soltanto un tetto massimo di spesa che il committente era disposto a spendere e non già (anche) un importo minimo al di sotto del quale le offerte sarebbero state escluse.

3.3. I membri del Consorzio ricorrente hanno rinunciato a impugnare gli atti di gara e hanno partecipato al concorso senza sollevare alcuna obiezione. Essi avrebbero tuttavia potuto rendersi conto fin da subito senza difficoltà della portata delle prescrizioni regolanti l'appalto (che per quanto qui interessa sono rimaste invariate rispetto al precedente concorso del 2020), che hanno invece contestato soltanto in questa sede. Entrambe le censure, tardive, si rivelano pertanto inammissibili.

 

 

4.    Secondo l'insorgente, l'aggiudicataria avrebbe insinuato un'offerta sotto costo, costitutiva di concorrenza sleale. Il committente avrebbe dovuto verificare che l'offerente fosse in grado di eseguire correttamente la commessa al prezzo proposto.

4.1. Il CIAP, al pari della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), non contempla la possibilità di escludere offerte sotto costo. Questa facoltà era invero presente nella vecchia legge cantonale sugli appalti del 12 settembre 1978 (LApp; BU 1979, 37), ma è stata abbandonata per volontà del Consiglio di Stato in esito alla procedura di consultazione del progetto concernente quella attualmente in vigore (cfr. messaggio 4806 del 28 ottobre 1998 sull'adozione della legge sulle commesse pubbliche, pag. 5). Il diritto di scartare offerte a prezzi irrisori, previsto dalle legislazioni di altri cantoni, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, Friborgo 1996, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 1109 segg.). In passato, il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia sistematicamente ricordato che il committente può deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (cfr. RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 36). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere gli oneri derivanti dalla commessa (vedi art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
Questa impostazione giurisprudenziale, laddove lascia intendere che offerte a prezzi stracciati costitutive di concorrenza sleale vanno escluse dall'aggiudicazione, è stata abbandonata (RtiD I-2016 n. 16 consid. 2). Innanzi tutto perché in Ticino, contrariamente alle normative di altri cantoni (vedi ad esempio quella vallesana, art. 23 cpv. 1 lett. g OcMPu, oggetto della DTF 130 I 241, oppure quella del Canton Vaud, art. 32 cpv. 2 lett. b RLMP), la legge non prevede la possibilità di scartare offerte sotto costo, ma si limita - al pari dell'accordo internazionale GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (art. XIII cifra 4 lett. a) - a dare facoltà alla committenza di accertare che l'offerente sia in grado di fornire correttamente le prestazioni oggetto della commessa; solo in caso di assodata incapacità del concorrente di svolgerle alla perfezione lo si può tutt'al più escludere dalla procedura. Secondariamente perché non tocca ai committenti chiamati a mettere in atto le prescrizioni governanti l'aggiudicazione di pubbliche commesse pronunciarsi sulla sussistenza o meno di un caso di concorrenza sleale, prerogativa - questa - che spetta alle autorità civili e penali deputate all'applicazione del diritto della concorrenza (BR 2013 n. 274 e 275 pag. 207). Poste queste premesse, la vecchia giurisprudenza resa in materia dal Tribunale cantonale amministrativo è stata puntualizzata nel solco delle opinioni del Tribunale federale (cfr. STF 2P.70/2006 del 23 febbraio 2007) e della dottrina (riassunte in DTF 130 I 241 consid. 7.3), nel senso che in presenza di un'offerta insolitamente bassa il committente, sentito il concorrente che l'ha inoltrata, può escluderlo dalla gara nella misura in cui matura la convinzione che esso non è in grado di eseguire correttamente la commessa al prezzo che gli ha proposto (STA 52.2016.215 del 29 settembre 2016 consid. 3.1). L'offerta può quindi essere esclusa nel caso in cui le ulteriori indagini del committente permettono di riscontrare manchevolezze, ma non a causa del prezzo basso (DTF 143 II 553 consid. 7.1).

4.2. Nel caso concreto, per il lotto Bellinzonese il ricorrente e l'aggiudicataria hanno presentato le seguenti offerte:

 

Percorrenze chilometriche sui 5 anni

Prezzo per veicolo/km

(IVA esclusa)

Prezzo totale

per i 5 anni (IVA esclusa)

Consorzio RI 1/RI 2

810'000

5.90

4'779'000

CO 1

810'000

4.75

3'847'500

 

Le altre concorrenti hanno proposto i seguenti prezzi:

A__________                                 fr./veicolo-km 4.60        fr. 3'726'000

T__________                                  fr./veicolo-km  6.95       fr. 5'629'500

I__________                                   fr./veicolo-km 9.45        fr. 7'654'500

P__________                                 fr./veicolo-km 13.50      fr. 10'935'000

T__________                                  fr./veicolo-km 4.45        fr.   3'604'500

Ora, è ben vero che l'offerta dell'aggiudicataria è inferiore del 19.5% rispetto a quella del Consorzio insorgente. È altresì vero che vi sono due altre offerte (tra cui quella della __________, poi esclusa) ancora più economiche di quella dell'aggiudicataria. Alla luce di questi elementi, la stazione appaltante non aveva alcun motivo per ritenere che l'offerta della deliberataria fosse insolitamente bassa e come tale suscettibile di imporre l'esperimento di particolari indagini ex art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

Alla sua offerta, l'aggiudicataria ha allegato tutte le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, come pure la dichiarazione della Commissione paritetica cantonale attestante il rispetto del CCL nel settore autotrasporti ed il pagamento dei contributi professionali. Nulla permette di dubitare della sua capacità di fornire correttamente le prestazioni oggetto della commessa al prezzo proposto. Anzi, il fatto che la ditta in questione dallo scorso anno stia svolgendo lo stesso lavoro nel lotto Mendrisiotto (aggiudicatole nell'ambito del concorso 2020 alla tariffa di fr./km 4.20 con un contratto di nuova concezione, quindi senza km a vuoto) senza inconvenienti e per il lotto in discussione abbia proposto una tariffa (4.75 fr./km) in linea con quelle di cui alle offerte degli altri lotti assegnati (tra i fr./km 4.10 e i fr./km 6.15), depongono per l'affidabilità dell'offerta inoltrata dalla deliberataria. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'ente banditore ha fissato in fr. 5'670'000.- il limite massimo di spesa che era disposto a spendere. Né la circostanza secondo cui per il lotto Locarnese la deliberataria ha proposto un prezzo (fr./km 6.50) superiore. Non può trovare miglior sorte la tesi dell'insorgente secondo cui il prezzo offerto non permetterebbe di coprire i costi di esercizio, in particolare quelli legati al personale e alla locazione di un deposito. Il calcolo dei costi d'esercizio annui esposti dal Consorzio nella tabella a pag. 12 del suo ricorso non permette minimamente di accreditare la tesi del prezzo insostenibile addotta nell'impugnativa. Come rettamente rilevato dalla deliberataria, ogni concorrente ha la propria realtà aziendale e organizzativa, ciò che lascia senz'altro ampio margine di definire liberamente il prezzo secondo le proprie valutazioni commerciali.

L'offerta della deliberataria, altamente concorrenziale ma non per questo inattendibile, non presenta insomma alcuna manchevolezza che possa condurre alla sua esclusione. La censura va quindi respinta.

 

5.    L'insorgente ha contestato la valutazione della sua offerta in punto al criterio di aggiudicazione concetto di trasporto, sostenendo che il committente avrebbe dovuto attribuirgli (almeno) 12 punti. Non occorre tuttavia soffermarsi su tale censura ritenuto che, anche nell'ipotesi più favorevole all'insorgente (attribuzione del punteggio massimo = 15 punti), il medesimo non arriverebbe a primeggiare la classifica che resterebbe dominata dalla CO 1. Ritenuto che gli altri criteri non hanno suscitato critiche da parte del Consorzio insorgente, la classifica finale si presenterebbe infatti in questo modo:

 

Ponderazione

CO 1

A__________

Consorzio RI 1/RI 2

T__________

 

Pti. max

Punti

Punti

Punti

Punti

Economicità

40%

40

38.7

40

28.7

19.6

Esperienza

30%

30

30

15

30

30

Veicoli

15%

15

10

10.9

10

14

Concetto di trasporto

15%

15

9

12

15

3

Totale

 

 

87.7

77.9

83.7

66.6

Rango

 

 

1

3

2

4

 

 

6.    Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto.

 

 

7.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

 

 

8.    La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà inoltre all'aggiudicataria, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 6'000.-, già anticipata dai membri del Consorzio ricorrente, rimane a loro carico. Essi rifonderanno inoltre fr. 4'000.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.  

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera