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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 maggio 2022 (n. 2488) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 27 luglio 2021 con cui la Sezione dell'agricoltura le ha revocato il credito agricolo di investimento concessole; |
ritenuto, in fatto
A. Il Patriziato di __________
è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________) sul
quale RI 1, titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________,
gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino.
Dopo decisione del 10 agosto 2001 dell'Ufficio federale dell'agricoltura
(UFGA), il 4 settembre 2001 la Sezione dell'agricoltura le ha concesso un
credito agricolo di investimento di fr. 137'000.- per l'edificazione di una
stalla e dei relativi impianti, da rimborsare in 20 quote annuali di fr.
6'850.- a partire dal 31 dicembre 2002. Per la realizzazione di questi
manufatti sono inoltre stati stanziati dei contributi federali e cantonali
giusta la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e
la legge sulla salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre
1982 (BU 1983, 55) in vigore all'epoca.
Nel corso degli anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati
procedure, controlli e decisioni da parte di numerose autorità, che non è
necessario qui ripercorrere integralmente.
B. A causa del
sopraggiungere di alcune spese straordinarie, RI 1 ha chiesto a due riprese una
proroga del termine per il rimborso della rata annuale d'ammortamento del
credito scadente il 31 dicembre 2016. Richieste che sono state accolte dalla
Sezione dell'agricoltura, la quale le ha concesso, in ultima battuta con
decisione del 4 ottobre 2017, un termine sino al 31 dicembre 2017 per saldare
detta rata.
Con lettera del 9 dicembre 2018 indirizzata a BancaStato, essa ha comunicato
che non avrebbe versato la quota d'ammortamento annuale per il 2018, come già
avvenuto per i due anni precedenti, in quanto, essendo pendente un suo ricorso
contro la decisione della Sezione dell'agricoltura del 4 ottobre 2017, il suo
obbligo di restituzione del credito beneficiava dell'effetto sospensivo esplicato
per legge dal gravame.
C. Il 6 febbraio 2019 il
Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la
destinazione conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola. Nel caso in
cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto, oltre che al rimborso delle
rate annuali del credito agricolo di investimento, il pagamento di un interesse
annuale al 5% sull'importo ancora scoperto del mutuo. La risoluzione è stata
impugnata dalla mutuataria davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
D. Il 30 settembre 2019
BancaStato ha fatto presente a RI 1 che non aveva ancora versato le rate di
ammortamento del credito agricolo di investimento relative al 2016, 2017 e 2018,
per un totale di fr. 20'550.-, e le ha chiesto di provvedere a saldare questo
importo entro la fine dell'anno in corso. Il 14 ottobre 2019, per il tramite
del suo legale, l'interessata ha risposto che, avendo inoltrato ricorso contro
la decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato e considerato l'effetto
sospensivo da questo esplicato, non riteneva dati gli estremi per dar seguito
alla richiesta di rimborso. Su domanda dell'istituto di credito, con lettera
del 29 ottobre 2019, tramessa in copia anche al legale di RI 1, la Sezione
dell'agricoltura ha osservato che l'effetto sospensivo al ricorso contro la
decisione governativa del 6 febbraio 2019 non aveva alcun influsso sul suo
obbligo di pagamento degli ammortamenti annuali, visto che la vertenza riguardava
unicamente la questione degli interessi che le erano stati richiesti, motivo
per cui la banca è stata invitata a procedere con l'incasso delle rate già
scadute.
E. Con sentenza del 13
aprile 2021 (inc. n. 52.2019.135), rimasta incontestata, questa Corte ha evaso
il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione 6 febbraio 2019 del Consiglio
di Stato nel senso che ha confermato la legittimità dell'ordine di ripristino
della destinazione conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola, ma ha
annullato la risoluzione governativa laddove imponeva all'insorgente il
pagamento di interessi annuali.
Con separato giudizio del 14 aprile 2021 (inc. n. 52.2019.109), anch'esso passata
in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi confermato la risoluzione
con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata
da RI 1 avverso la decisione 4 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura
riguardante la domanda di proroga del termine di pagamento delle rate annuali
di ammortamento del credito.
F. a. Ritenuto come
l'ultima rata annuale corrisposta fosse quella relativa al 2015, l'11 giugno
2021 BancaStato, su richiesta della Sezione dell'agricoltura, ha notificato a RI
1 il saldo degli ammortamenti rimasti scoperti, per fr. 34'250.-, chiedendone
il pagamento entro il 16 luglio 2021. L'ha inoltre resa attenta del fatto che il
mancato versamento del dovuto sarebbe stato motivo di revoca del prestito
concesso.
Con scritto del 10 luglio 2021 RI 1 ha contestato, oltre che la competenza dell'istituto
di credito ad avanzare la suddetta domanda, di dover corrispondere con un unico
versamento tutte le rate arretrate.
b. Dopo avere preso atto che la mutuataria non aveva versato gli ammortamenti ancora
scoperti entro il termine che le era stato assegnato dalla banca, con decisione
del 27 luglio 2021 la Sezione dell'agricoltura le ha revocato il credito
agricolo di investimento, ordinandole di restituire il saldo rimanente, pari a
fr. 41'100.-, entro il 31 dicembre 2021.
G. Con risoluzione del 18
maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso la suddetta decisione. Accertata la competenza della Sezione
dell'agricoltura a emettere la decisione di revoca del credito agricolo,
l'Autorità di ricorso ha rilevato che gli ammortamenti dal 2016 al 2020 non
erano stati corrisposti nonostante la valida diffida inviata dalla banca, ciò
che giustificava il provvedimento adottato dalla Sezione dell'agricoltura.
H. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo che la stessa sia annullata, unitamente alla decisione da essa
tutelata. Contesta la diffida di pagamento trasmessale da BancaStato e la
competenza della Sezione dell'agricoltura a pronunciare la revoca del credito
agricolo.
Nega di essersi rifiutata di versare le rate di ammortamento del credito:
sostiene di essersi limitata a chiedere delle agevolazioni di pagamento, visto
che il rimborso del mutuo era nel frattempo sospeso per via del ricorso da lei
inoltrato contro la decisione governativa del 6 febbraio 2019.
Contesta infine la
presa di posizione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), di cui chiede
l'estromissione dall'incarto, e postula la concessione dell'effetto sospensivo
al suo gravame.
I. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione dell'agricoltura con argomenti di
cui si dirà, ove necessario, in seguito.
J. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase
della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1),
dall'art. 42a della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA;
RL 910.100) e dall'art. 84 lett. a della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata (art.
65 cpv. 1 LPAmm), e la tempestività del
ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAmm), sono certe. L'impugnativa può essere evasa
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da
respingere è la pretesa avanzata dall'insorgente di estromettere dagli atti le
prese di posizione dell'UFAG. Premesso che i fatti determinanti per il giudizio
emergono comunque in modo chiaro dagli altri atti formanti l'incarto, l'UFAG è
un'autorità specializzata nella materia al centro della presente vertenza, che
esercita l'alta vigilanza anche sugli aiuti finanziari concessi in ambito
agricolo con fondi federali (art. 73 dell'ordinanza sui miglioramenti
strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022; OMSt; RS 913.1).
2. 2.1. La Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 2 OMSt, che riprende art. 1 della previgente ordinanza del 7 dicembre 1998 [RU 1998 3092] e art. 6, 7 e 8 LA). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per i crediti di investimento, i quali vengono accordati dalle autorità cantonali, mediante decisione formale, sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 1 e 2 LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro venti anni; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr). I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono i crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAgr).
2.2. Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere
deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti
d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di
delegazione, il Consiglio federale ha emanato l'OMSt (testo del 7 dicembre 1998
[RU 1998 3092] ripreso dalla nuova OMSt del 2 novembre 2022, in vigore dal 1°
gennaio 2023), la quale disciplina tra l'altro i crediti d'investimento per
provvedimenti individuali (art. 11 e segg. OMSt, art. 43 e segg. vOMSt). L'art.
13 OMSt prevede che i crediti di investimento devono essere rimborsati al più
tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14
anni dopo il pagamento finale; il termine inizia a decorrere al più tardi due
anni dopo il primo pagamento parziale (cpv. 1). Il Cantone fissa il termine per
il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1 (art. 13 cpv. 2; cfr. art. 48
vOMSt). In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può
chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del
rimborso; va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1
(art. 13 cpv. 3 OMSt).
I Cantoni, a cui le domande di credito devono essere inoltrate, esaminano le
richieste, giudicano l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in
merito alla domanda e stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53
OMSt, art. 53 vOMSt). Giusta l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il
Cantone può revocare il credito d'investimento; nei casi di rigore, invece
della revoca può essere chiesto il pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2
LAgr). L'art. 70 OMSt fornisce un elenco esaustivo dei motivi di revoca, tra i
quali la lett. h contempla il mancato pagamento nonostante diffida di una quota
d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza
(cfr. art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt).
3. 3.1. L'insorgente
si lamenta del fatto la richiesta dell'11 giugno 2021 di pagamento delle rate
arretrate le sia stata trasmessa da BancaStato e non dalla Sezione
dell'agricoltura e contesta quindi che la stessa costituisca una valida
diffida, ritenuto come nessun'altra pretesa di rimborso con il dovuto resoconto
le fosse mai stata trasmessa in precedenza. Eccepisce altresì l'incompetenza
della Sezione dell'agricoltura a decidere la revoca del credito agricolo che le
era stato a suo tempo concesso, compito che spetterebbe invece al Governo
cantonale. Ritiene che l'effetto sospensivo dato per legge al suo ricorso
contro la decisione governativa del 6 febbraio 2019 si estendeva all'intero
credito per cui essa non era tenuta a rispettare le successive scadenze di
restituzione del prestito ricevuto.
3.2. Preliminarmente va rilevato che l'applicazione delle disposizioni della
legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle
disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Attraverso
il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) quest'ultimo
ha quindi designato la Sezione dell'agricoltura quale autorità responsabile per
l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola, fatto
salvo il caso in cui determinate competenze non siano espressamente riservate
ad altri organi (art. 1 RLA), ciò che non è il caso per le decisioni di revoca
dei crediti agricoli di investimenti, così come per eventuali concessioni di
proroghe, dilazioni o sospensioni di pagamento. La Sezione dell'agricoltura era
pertanto l'Autorità a cui competeva emettere il provvedimento all'origine della
presente vertenza. Il riferimento alla sentenza del 13 aprile 2021 di questo
Tribunale (inc. n. 52.2019.135) non giova alla ricorrente: il passaggio citato
(segnatamente consid. 6) indicava in modo generale la competenza del Governo,
il quale tuttavia può, come è stato fatto, delegare i compiti affidatigli dalla
LA alle autorità a lui sottoposte.
3.3. Va poi considerato che, nel caso in esame, il credito agricolo di
investimento è stato concesso alla ricorrente con decisione del 4 settembre
2001 della Sezione dell'agricoltura; la stessa prevedeva il suo rimborso in 20 rate
annuali di fr. 6'850.- l'una a partire dal 31 dicembre 2002, l'ultima delle
quali doveva pertanto essere versata il 31 dicembre 2021. In questo senso, la
decisione del 27 luglio 2021 della Sezione dell'agricoltura, dal momento che
impone alla ricorrente di corrispondere il saldo restante del prestito entro il
31 dicembre 2021, non si configura propriamente come una revoca del credito
agricolo di investimento atteso che il mutuo qui in esame già doveva, secondo
le condizioni pattuite, essere integralmente rimborsato entro tale data. Considerato
che la debitrice aveva beneficiato per la rata del 2016 di una proroga del
termine di pagamento fino alla fine del 2017 e tenuto conto che essa non aveva
più rimborsato alcunché, la decisione dell'Autorità di prime cure era piuttosto
tesa a ribadire l'obbligo della mutuataria di corrispondere, come già previsto,
la ventesima rata entro il 31 dicembre 2021 e a fissarle entro il medesimo
termine il pagamento di tutte le rate precedenti, da tempo scadute.
Contrariamente a quanto la ricorrente continua a sostenere in modo in vero
temerario, l'effetto sospensivo dato dai suoi ricorsi non le permetteva di
prescindere dal corrispondere gli ammortamenti annuali del credito ricevuto.
Con decisione del 4 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura le aveva infatti concesso
una proroga per il pagamento della rata del 2016, precisando che tale rimborso
doveva essere corrisposto contemporaneamente a quello del 2017, previsto per la
medesima scadenza. Nonostante l'insorgente avesse impugnato tale decisione
attraverso un ricorso poi dichiarato irricevibile, la stessa concerneva
unicamente gli ammortamenti per il 2016 e il 2017 per cui le scadenze previste
per gli anni successivi non erano cambiate e i rimborsi dovevano essere eseguiti
così come a suo tempo pattuito.
Per quanto attiene poi alla decisione del Consiglio di Stato del 6 febbraio
2019, questa riguardava l'applicazione del tasso di interesse al credito
agricolo (art. 109 cpv. 2 LAgr) che l'Autorità aveva deciso di imporre alla
ricorrente per gravi motivi ai sensi dell'art. 59 vOMSt. Toccata dall'effetto
sospensivo dato dal gravame era pertanto unicamente la possibilità di prelevare
detti interessi, mentre le rate di ammortamento del credito dovevano
continuare, con ogni evidenza, ad essere regolarmente pagate, come d'altronde esaurientemente
spiegato all'insorgente dall'autorità di prime cure con scritto del 29 ottobre
2019. Va inoltre osservato che i suddetti ricorsi sono stati entrambi evasi - a
sfavore dell'insorgente - nel mese di aprile del 2021 e le relative sentenze
non sono state impugnate, per cui al momento in cui il 27 luglio 2021 la
Sezione dell'agricoltura ha emanato la sua decisione, non vi era ad ogni modo
più alcuna procedura ricorsuale pendente.
La ricorrente sostiene di non essersi mai rifiutata di rimborsare il mutuo
concessole, ma di aver chiesto delle dilazioni di pagamento, ciò che tuttavia
non corrisponde esattamente a quanto emerge dagli atti. Dopo aver domandato (e
ottenuto) una proroga per il versamento della rata 2016, essa non ha più
chiesto dilazioni di pagamento, limitandosi a pretendere - ancorché a torto -
che le condizioni per i rimborsi non fossero date a quel momento.
Va poi considerato che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento, e
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art.
69 cpv. 1 LPAmm); la censura di inadeguatezza è invece ammissibile davanti a
questo Tribunale solo se prevista dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm),
ciò che non è qui il caso. Il
controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi
illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia
travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia
esercitato in spregio dei principi generali del diritto (DTF 104 Ia 206; RDAT
I-1994 n. 34; Ulrich
Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 1148; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,
2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 61, n. 2d).
Ora, l'art. 13 OMSt (rispettivamente l'art. 48 cpv. 1 vOMSt) non
conferisce alcun diritto a ottenere un rinvio o una sospensione dei rimborsi
annuali. In questo senso va pertanto
rilevato che la decisione dell'autorità di prime cure di fissare al 31 dicembre
2021 il termine di pagamento per il saldo del prestito, in particolare quale
ultima scadenza per tutti gli ammortamenti arretrati, sfugge a qualsiasi
critica e comporta il respingimento del presente gravame. Si rileva inoltre che
nella concessione di proroghe e sospensioni di pagamento, la Sezione dell'agricoltura
deve comunque rispettare i limiti massimi posti dalla legislazione federale, e
meglio la restituzione del mutuo entro venti anni al più tardi (art. 105 cpv. 3
LAgr, art. 13 cpv. 1 OMSt, art. 48 cpv. 1 lett. b vOMSt). Tenuto conto che la
ricorrente ha ottenuto il credito con decisione del 4 settembre 2011 e che il
primo rimborso era stato fissato al 31 dicembre 2002, sarebbe ancora da
stabilire se e per quanto tempo essa possa beneficiare di ulteriori proroghe,
questione tutt'altro che scontata ma sulla quale non è necessario qui chinarsi,
per le ragioni già esposte sopra.
Abbondanzialmente si considera infine che, a prescindere da quanto
precede, le condizioni per la revoca del credito agricolo di investimento appaiono
comunque ampiamente date in specie. A partire dal 2016 l'insorgente non ha più
versato le rate di ammortamento del credito. Il 30 settembre 2019 BancaStato le
aveva chiesto di corrispondere quanto fino a quel momento da lei dovuto
(segnatamente fr. 20'550.- relativi agli ammortamenti dal 2016 al 2018). Di
nuovo l'11 giugno 2021 l'istituto di credito le ha validamente notificato (cfr.
convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Banca dello Stato del 5
ottobre 2016) un'ulteriore diffida con quale veniva precisamente richiesto il
versamento del saldo rimasto scoperto e meglio fr. 34'250.- corrispondenti agli
ammortamenti dal 2016 al 2020. Nonostante quest'ultima notifica, l'insorgente
ha omesso di pagare più quote di ammortamento ben oltre sei mesi dopo le
scadenze previste, ciò che configura un motivo di revoca del credito. Atteso
che giusta l'art. 70 cpv. 1 lett. h OMSt (art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt) è
sufficiente il mancato pagamento di una sola quota d'ammortamento entro sei
mesi dalla scadenza, considerato che la rata del 2020 doveva essere versata
entro il 31 dicembre 2020 e che l'insorgente è stata diffidata a corrisponderla
entro il 16 luglio 2021, al momento della decisione del 27 luglio 2021 il
diritto alla restituzione dell'aiuto finanziario non risultava prescritto (art.
32 cpv. 2 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5
ottobre 1990; LSu; RS 616.1; cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.
4.3).
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata,
benché per ragioni in parte diverse, confermata.
4.2. Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71
LPAmm), diviene priva d'oggetto.
4.3. Le spese processuali, commisurate tenendo conto della palese temerarietà
di una parte delle censure sollevate, seguono la soccombenza della ricorrente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente,
non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr. 1'200.-, sono poste a carico di quest'ultima.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera