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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 giugno 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha conseguito nel
2010 l'attestato federale di specialista in finanza e contabilità. Dopo alcuni
impieghi in ambito contabile per diverse società, dal 1° gennaio al 31 agosto
2015 essa ha lavorato presso la A__________ di __________, società attiva quale
fiduciaria commercialista e immobiliare, e dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio
2019 per la D__________ di __________, fiduciaria commercialista. Dal 1°
febbraio 2019 RI 1 è tornata alle dipendenze della A__________ dove è rimasta
fino al 30 settembre 2021.
Nel frattempo dal 25 ottobre 2016 essa è titolare di un'autorizzazione per
l'esercizio della professione di fiduciario commercialista ed è regolarmente
iscritta come tale all'albo professionale. Quale fiduciaria commercialista
autorizzata essa è attiva dal 2016 presso la S__________ ditta di sua
proprietà, e dal 18 novembre 2019 anche presso la succursale ticinese della C__________.
B. Il 15 ottobre 2020 RI 1 ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio anche dell'autorizzazione quale fiduciario immobiliare. A sostegno della propria richiesta ha, in sintesi, dichiarato di disporre di un titolo di studi valido e di aver svolto il periodo di pratica biennale, producendo la relativa documentazione.
Dopo aver richiesto
all'interessata di fornire ulteriore documentazione, il 31 marzo 2021
l'Autorità di vigilanza ha preavvisato negativamente la suddetta istanza
ritenendo che il requisito concernente la pratica professionale non fosse in
specie dato nei termini stabiliti dalla legge cantonale sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
Ne è seguito un ulteriore scambio di corrispondenza, a seguito del quale
l'Autorità di vigilanza ha mantenuto la propria posizione e, sollecitata a
emanare un provvedimento formale, con decisione del 17 giugno 2022 ha ribadito
il proprio diniego. A suo giudizio, l'interessata non si sarebbe occupata di un
numero sufficiente di attività che rientrano fra quelle del fiduciario
immobiliare, limitandosi a svolgere esclusivamente quelle già annoverate
dall'art. 3 lett. d LFid per le quali essa è già autorizzata quale fiduciaria
commercialista. Per il presunto svolgimento di attività di locazione e
mediazione immobiliare, non vi sarebbe invece un rapporto esterno con i clienti
atteso che gli immobili di cui l'interessata si sarebbe occupata sarebbero
tutti riconducibili al datore di lavoro, e meglio a un membro del consiglio di
amministrazione di A__________.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento, con contestuale rilascio dell'autorizzazione in
parola. In estrema sintesi, essa ritiene arbitraria l'interpretazione data
dall'Autorità di vigilanza all'art. 4 LFid atteso che lo svolgimento
dell'attività di amministrazione di immobili e di società immobiliari già
sarebbe sufficiente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione quale
fiduciario immobiliare. Sostiene di aver ad ogni modo comprovato l'esecuzione
anche di altre attività di cui all'art. 4 LFid.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone l'Autorità di vigilanza, con argomentazioni di cui si dirà,
ove necessario, in seguito.
E. In sede di replica e
di duplica, nonché di triplica e quadruplica, le parti si sono riconfermate
nelle proprie tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid e art. 16 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da respingere sono, infatti, le richieste di procedere all'audizione del membro del consiglio di amministrazione di A__________ e di procedere all'acquisizione (rispettivamente il diritto d'accesso) degli incarti riferiti alle autorizzazioni rilasciate in ambito immobiliare. L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali e le prove proposte, come meglio si vedrà in seguito, non sono suscettibili di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Preliminarmente
l'insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita.
Nell'ambito dei numerosi contatti con l'Autorità di vigilanza, quest'ultima non
avrebbe mai contestato la natura fiduciaria - segnatamente esercitata per conto
di terzi - dell'attività svolta da A__________ e di conseguenza dalla
ricorrente, argomento sollevato unicamente nella decisione qui impugnata, senza
indicare sulla base di quali elementi o accertamenti si fonderebbe tale
assunto. Alla ricorrente pertanto non sarebbe stato permesso di prendere
posizione in merito.
2.2. La natura ed i limiti del
diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa
procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura
alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di
un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il
diritto di partecipare all'assunzione delle
prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF
135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379,
118 Ia 17 Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 975 e 1001 segg.). Nel nostro
Cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il
diritto di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di
regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv.
2), salvo eccezioni che qui non interessano (cpv. 3).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art.
29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie
di motivare le loro decisioni (art. 46 cpv. 1
LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando l'autorità
menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del
2 febbraio 2000 consid. 2).
2.3. Nel caso di specie le suddette garanzie procedurali non sono state
disattese.
A questo proposito si deve anzitutto considerare che, sulla base dei documenti
inizialmente trasmessi dalla ricorrente, l'Autorità di vigilanza ha rilevato
che l'attività da essa svolta si limitava all'amministrazione di immobili e
società immobiliari. Solo dopo il preavviso negativo del 31 marzo 2021
l'insorgente ha allora sostenuto di aver esercitato altresì l'attività di
intermediazione immobiliare. Dopo aver permesso all'interessata di documentare
ulteriormente la propria domanda, l'Autorità di vigilanza ha comunque ritenuto
che la pratica biennale non fosse in specie conforme a quanto previsto dalla
LFid, ribadendo pertanto il proprio preavviso sul rilascio dell'autorizzazione
in parola. Essa ha poi indicato nella decisione impugnata di ritenere che le
attività svolte dall'insorgente fossero insufficienti, segnatamente che la
stessa si fosse occupata unicamente di attività per le quali era già
autorizzata quale fiduciario commercialista, precisando che quelle di locazione
e mediazione immobiliare - fatte valere in un secondo tempo - concernevano
oggetti riconducibili a un membro del consiglio di amministrazione di A__________
e pertanto non si trattava di servizio per conto di terzi.
Ora, la fondatezza di tali argomenti è questione che attiene al
merito della vertenza e sarà pertanto analizzata in seguito. Nel caso in esame
tuttavia l'autorità ha permesso all'insorgente di esprimersi senza limitazioni
e di produrre tutti i mezzi di prova che riteneva opportuni, rispettando
pertanto i diritti procedurali dell'interessata. Nessun ulteriore atto
istruttorio è stato esperito dall'autorità che ha pertanto deciso sulla base
della documentazione prodotta dall'insorgente. Il diritto di essere sentito
d'altronde non esige che una parte possa esprimersi su ogni punto sul quale
l'autorità fonda la propria decisione (cfr. Giorgio
Malinverni/Michel Hottelier Maya/Hertig Randall/Alexandre Flückiger,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, IV ed., Berna 2021, n. 1466). Per il
resto si deve ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla
giurisprudenza sopra menzionata sono stati nell'occasione ossequiati
dall'autorità di prime cure. L'argomentazione addotta ha infatti consentito
alla ricorrente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a
fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che essa, assistita nella
procedura ricorsuale da uno sperimentato legale, è stata in grado di impugnare
il giudizio dinanzi a questo
Tribunale con la dovuta cognizione di causa, dando prova di averne
perfettamente compreso il contenuto e la portata.
Ne discende pertanto che nel caso di
specie i diritti di parte della ricorrente non sono stati disattesi.
3. Nel Canton
Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,
svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad
autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere
rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).
L'autorizzazione di fiduciario commercialista e di fiduciario immobiliare è
rilasciata dall'Autorità di vigilanza all'istante che adempie i requisiti posti
all'art. 8 LFid. Tra questi figurano il possesso di un titolo di studio
riconosciuto e l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in Svizzera nel
rispettivo ramo (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid).
Giusta l'art. 4 LFid è considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più
tra le seguenti attività: (a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi
giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;
RS 210); (b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti
immobiliari e diritti concernenti società immobiliari; (c) locazione di stabili
e appartamenti; (d) amministrazione di immobili e società immobiliari; (e)
consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente lamenta che l'Autorità di vigilanza abbia
violato il principio di legalità nell'interpretazione dell'art. 4 LFid;
segnatamente sostiene che lo svolgimento di almeno una delle attività
annoverate dal suddetto disposto (in specie l'amministrazione di immobili e
società immobiliari) sia sufficiente per ottenere l'autorizzazione in parola e
ciò a prescindere dal fatto che la medesima attività sia prevista anche
dall'art. 3 LFid relativo ai fiduciari commercialisti. Ritiene di aver ad ogni
modo debitamente comprovato di aver svolto durante la pratica diverse attività
riconducibili al ramo immobiliare, con particolare riferimento alle attività di
locazione e di intermediazione immobiliare. Afferma che la A__________ è attiva
in questo settore ed è stata costituita per offrire servizi fiduciari al
pubblico, non esclusivamente a familiari o società facenti parte del medesimo
gruppo. La società infatti curerebbe gli interessi immobiliari di svariate
società, non tutte e/o non interamente riconducibili a uno dei membri del
consiglio di amministrazione della fiduciaria. Il fatto che in un determinato
momento degli immobili siano di proprietà di società riconducibili anche - ma
non solo - a un membro dell'organo dirigenziale non permette ancora di
sostenere che l'attività non sia stata svolta a favore di terzi e che le
conoscenze pratiche così acquisite non siano sufficienti a tutelare lo scopo di
pubblico interesse perseguito dalla LFid. Lamenta infine una violazione del
principio di parità di trattamento: svariate persone infatti avrebbero esperito
la pratica biennale presso la A__________ ottenendo l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di fiduciaria immobiliare.
4.2. L'esigenza di un periodo di pratica ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid
è una misura di polizia a tutela della collettività, giudicata legittima dal
Tribunale federale, affinché a sufficienti conoscenze teoriche sia abbinata
un'esperienza professionale diretta (STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid.
5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA 52.2016.129 del 21
giugno 2017 consid. 3.2, 52.2014.106 del 26 giugno 2014 consid. 3.2,
52.2001.414 del 3 aprile 2002 consid. 4.1 e riferimenti, 52.2001.306 del 3
aprile 2002 consid. 3.2; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della Legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 39). Secondo costante
giurisprudenza di questo Tribunale, la pratica imposta dalla suddetta norma
deve assumere un certo grado di professionalità e di assiduità, ed essere
svolta secondo le modalità che caratterizzano la professione fiduciaria, ossia
per conto di terzi (STA 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3). Deve
inoltre essere esercitata in posizione subordinata, ovvero sotto la
sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante
verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge,
fatte salve le eccezioni di cui all'art. 7 LFid (STF 2C_720/2014 del 12 maggio
2015 consid. 5.2.1; 2C_738/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 et 4.3).
Inoltre, benché la normativa legale sia silente al riguardo, le stesse finalità
impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento
della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione. In caso
contrario, le garanzie di competenza derivanti da un esercizio regolare
dell'attività oggetto della domanda verrebbero a mancare. Analogamente,
l'acquisizione di conoscenze teoriche deve precedere la pratica professionale
(STA 52.2021.371 del 30 novembre 2022 consid. 3.2, 52.2016.129 del 21 giugno
2017 consid. 3.2, 52.2007.223 del 30 ottobre 2007 consid. 4.1, 52.2005.324 del
14 dicembre 2012 consid. 4.1, 52.2001.314 del 3 aprile 2002 consid. 4.3;
RtiD-2014 n. 16 consid. 4.1, RDAT II-2002 n. 58; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di
fiduciario, Lugano/Basilea et al. 2002, pag. 78 e segg.).
4.3. In concreto, non può anzitutto essere seguita l'insorgente laddove afferma
che per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della
professione di fiduciario immobiliare sia sufficiente comprovare di aver
svolto, durante il periodo di pratica, anche solo una delle attività annoverate
all'art. 4 LFid. Premesso che il discorso vale per tutte le categorie, la LFid
prevede l'obbligo di aver preventivamente ottenuto il permesso di polizia
qualora si voglia esercitare anche solo in uno degli ambiti indicati dagli art.
3 e 4 LFid; di riflesso, dal momento in cui si dispone dell'autorizzazione è
possibile esercitare ogni attività dello specifico settore senza limitazioni di
sorta. La necessita di comprovare un'effettiva pratica professionale biennale è
legata al fatto di pretendere che l'interessato abbini alle conoscenze teoriche
un'esperienza diretta che consolidi quindi quanto appreso durante la formazione,
ciò che permette di raggiungere gli obbiettivi perseguiti dalla LFid, e meglio
la tutela della clientela autorizzando solo persone debitamente formate e che
conoscono concretamente l'ambito lavorativo. Risulta d'altronde dai materiali
legislativi relativi alla LFid, nonché dalla giurisprudenza di questa Corte e
del Tribunale federale, che titolo di studio ed esperienza pratica sono
considerati dal legislatore quali presupposti cumulativamente necessari per il
diritto all'esercizio della professione (cfr. STF 2C_720/2014 del 12 maggio
2015 consid. 5.2.1, 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.2.2; STA
52.2001.414 del 3 aprile 2002 consid. 4.1).
Se, come pretende l'insorgente, si ammettesse una pratica svolta occupandosi solo
di una delle specifiche attività per ogni ramo, l'esperienza lavorativa non
potrebbe dirsi che parziale e ci si troverebbe ad autorizzare persone che non
hanno in realtà effettive conoscenze pratiche nello specifico ambito, ma solo
di limitate parti di esso, ciò che - di tutta evidenza - non permetterebbe di
tutelare la clientela da persone non qualificate, incapaci e inesperte. A
maggior ragione quanto l'attività è comune ai due rami e viene svolta da un
fiduciario commercialista che è già autorizzato al suo esercizio.
Risulta pertanto del tutto condivisibile quanto ritenuto dall'Autorità di
vigilanza, per cui solo se l'istante si è occupato di un certo numero di
attività che rientrano fra quelle previste dalla LFid per ogni settore, viene
espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione, interpretazione che
appare conforme alla volontà del legislatore (cfr. rapporto n. 5896 del 18
novembre 2009 concernente la revisione della legge sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, n. 6 ad art. 11 cpv. 5 LFid; STF
2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.2).
Quante e quali mansioni debbano essere comprovate non è questione che necessita
di essere trattata nel presente caso atteso che, come meglio si dirà a breve,
l'autorizzazione postulata non può comunque essere rilasciata per mancanza dei
due anni di pratica.
Dagli attestati di lavoro prodotti dall'insorgente (doc. 1 e 3) risulta,
infatti, che essa è stata dipendente della D__________ (radiata dal 24 giugno
2022 per fusione con la A__________) dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2019.
Tale società tuttavia era attiva unicamente quale fiduciaria commercialista e
non risulta avesse attività in ambito immobiliare, ciò che emerge sia dallo
scopo sociale iscritto a registro di commercio sia dai documenti agli atti
(cfr. doc. 1 allegato alla risposta del 9 agosto 2022 dell'Autorità di
vigilanza, certificato di lavoro del 18 maggio 2016 prodotto con la domanda di
autorizzazione, esperienze lavorative dettagliate annesse allo scritto della
ricorrente del 13 novembre 2020). Ne consegue pertanto che questi anni di
lavoro, durante i quali l'insorgente non ha svolto compiti peculiari
all'attività per la quale chiede di essere autorizzata, non possono essere tenuti
in considerazione quale periodo di pratica professionale (art. 8 cpv. 1 lett. d
LFid; cfr. RtiD I- 2014 n. 16).
L'insorgente ad ogni modo è stata impiegata anche per società attive nel
settore immobiliare.
Dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2007 essa ha infatti lavorato per la I__________
(attestato di lavoro del 5 ottobre 2007 di cui al doc. D), ma nemmeno tale
periodo può essere preso in considerazione, atteso che lo stesso è precedente
al conseguimento del titolo di studio avvenuto nel 2010 (cfr. pro multis
STF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 5.2.1; STA 52.2021.371 del 30
novembre 2022 consid. 3.3).
La ricorrente è poi stata alle dipendenze della A__________, società attiva
quale fiduciaria sia commercialista sia immobiliare (cfr. scopo iscritto a
registro di commercio), per otto mesi nel 2015 e poi di nuovo dal 1° febbraio
2019 fino al 30 settembre 2021.
Per quanto concerne gli otto mesi svolti nel 2015, tuttavia, va considerato che
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le finalità della LFid
impongono un legame temporale ragionevole tra il momento dello svolgimento
della pratica e quello in cui viene chiesta l'autorizzazione (STA 52.2021.371
del 30 novembre 2022 consid. 3.3, 52.2007.223 del 30 ottobre 2007 consid. 4.2).
In questo senso la suddetta esperienza lavorativa, avvenuta oltre cinque anni
prima la richiesta d'autorizzazione e dopo la quale l'insorgente ha lavorato
esclusivamente per una fiduciaria commercialista fino al 2019, risulta
piuttosto remota nel tempo e non permette di ritenere che vi sia un nesso
temporale adeguato rispetto al momento in cui la domanda di autorizzazione è
stata inoltrata (RtiD I-2014 n. 16; STA 52.2007.223 del 30 ottobre 2007 consid.
4.2). A mero titolo di paragone, nell'ambito della pratica legale svolta per
poter accedere all'esame di brevetto di avvocato, la pratica professionale
biennale deve essere svolta sull'arco di al massimo quattro anni (cfr. art. 10
cpv. cpv. 2 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100]
e art. 3 cpv. 3 del regolamento sull'avvocatura del 18 dicembre 2012 [RAvv; RL
951.110]). L'insorgente, inoltre, era stata assunta all'epoca in qualità di contabile
e assistente amministrativa e ha eseguito quasi esclusivamente compiti che
attengono all'ambito commercialistico (tra i quali la tenuta di contabilità e
l'allestimento di rendiconti e dichiarazioni in materia fiscale), in linea
d'altronde con l'attività precedente e per la quale essa è specificatamente
formata e attiva dal 2010. L'unico riferimento al ramo prettamente immobiliare
è la gestione degli inquilini degli immobili amministrati dalla
fiduciaria (cfr. certificato di lavoro del 30 settembre 2015 e esperienze
lavorative dettagliate annesse allo scritto della ricorrente del 13 novembre
2020), di cui invero non vengono fornite ulteriori spiegazioni. Vista la
funzione e le mansioni concretamente attribuitele, nonché - soprattutto - la
lontananza nel tempo, nemmeno questi otto mesi possono essere tenuti in
considerazione.
Orbene, resta pertanto unicamente il periodo di lavoro avvenuto dal 1° febbraio
2019, durante il quale però l'insorgente era impiegata al 70%, tant'è che essa
era (e lo è tuttora) contemporaneamente attiva presso la sua fiduciaria (S__________)
e la succursale ticinese della C__________. Dato che il periodo biennale di
pratica è inteso a tempo pieno, in caso di occupazione parziale - come in
specie - il suddetto periodo di lavoro va di conseguenza computato in
proporzione. Nel caso in esame pertanto, anche volendo prendere in
considerazione che dopo l'inoltro della sua richiesta avvenuto il 15 ottobre
2020, la ricorrente è comunque rimasta in A__________ fino al 30 settembre
2021, al momento in cui è stata presa la decisione qui impugnata essa non aveva
maturato un periodo lavorativo di due anni completi. Già per questa ragione,
l'Autorità di vigilanza - che non dispone di alcun margine di apprezzamento per
quanto riguarda la durata della pratica professionale (cfr. STA 52.1999.230 del
25 gennaio 2000 consid. 3.1) - non poteva concederle l'autorizzazione quale
fiduciario immobiliare.
Così come già rilevato per il periodo precedente, va altresì considerato che
parte dell'attività svolta dal 2019 non era peculiare al ramo immobiliare ma
unicamente a quello commercialistico. Essa era infatti assunta quale contabile
e assistenze gestione immobili: nonostante - a differenza del 2015 - la
funzione stessa riconosca una certa attività in ambito immobiliare e le
mansioni indicate nel certificato di lavoro del 17 settembre 2020 siano di più
rispetto a quello del 30 settembre 2015, svariati compiti da lei assolti si
riferiscono alla sola attività fiduciaria commercialistica, con particolare
riferimento al suo ruolo di contabile. In questo senso dunque si deve
considerare che, al di là del contratto a tempo parziale, una parte
dell'attività svolta dal 2019 non potrebbe ad ogni modo valere quale esperienza
lavorativa nel settore immobiliare.
Stante quanto precede e senza che si renda necessario chinarsi anche sulle
ulteriori censure sollevate dall'insorgente, benché per ragioni in parte diverse
da quelle invocate dall'autorità di prime cure, il ricorso deve essere respinto
e la decisione impugnata confermata.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente
(art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm)
all'autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni
modo dati i presupposti.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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CO 1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera