|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 28 giugno 2022 (n. 3261) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 31 gennaio 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi a perizia specialistica; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, nato nel
1968, è titolare di una licenza di condurre dal 1986.
b. In passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema
d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
4 novembre 2014 ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (eccesso di velocità commesso il 20 settembre 2014);
5 luglio 2016 revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 0.93 g/kg, commessa il 30 maggio 2016); la misura è stata scontata il 14 aprile 2017;
31 luglio 2020 revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata di 0.50 mg/l, commessa il 25 giugno 2020).
B. a. Il 22 dicembre 2021, alle ore 17.55, mentre quest'ultima revoca era ancora in essere, RI 1 ha circolato in territorio di _______ in sella alla sua bicicletta elettrica ed è stato oggetto di un controllo di polizia, nell'ambito del quale è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.88 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 17.56). Tradotto al posto di _______, alle ore 18.43 è stato sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.80 mg/l.
Interrogato dalla
polizia cantonale, preso atto che l'accertamento con etilometro probatorio
aveva valore di prova a suo carico, l'interessato si è rifiutato di rispondere
e di firmare il verbale.
Le forze dell'ordine hanno inoltre proceduto al sequestro della licenza di
condurre.
b. Preso atto del
relativo rapporto di polizia e considerato che RI 1 avesse condotto la sua
e-bike in stato di ebrietà, il 31 gennaio 2022 la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, ha aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo
di revoca della licenza di condurre.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, gli ha
revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con
effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia
specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata
resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge
federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e
30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC;
RS 741.51).
c. A seguito dei medesimi fatti, con decreto d'accusa del 21 febbraio 2022 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Avverso questa decisione, l'interessato ha interposto opposizione; il relativo procedimento è tuttora pendente dinanzi alla Pretura penale.
C. Con pronuncia del 28
giugno 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal
conducente avverso la risoluzione amministrativa, che ha confermato, levando a
un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
In sintesi, dopo avere riconosciuto la correttezza del controllo effettuato
dalla polizia, ha tutelato sia l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica
ex art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr che la revoca preventiva, ritenuta
giustificata e conforme al principio della proporzionalità. Ha infine negato la
concessione dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale.
Avendo circolato in sella alla sua e-bike e non con un veicolo a motore per cui era necessaria la licenza di condurre, ritiene che la polizia non avrebbe potuto procedere al controllo dell'alcolemia, di cui in ogni caso contesta le modalità. Ad ogni modo, non essendo stata constatata alla guida di un veicolo a motore, sostiene che la sua ebrietà non giustificasse né l'ordine di sottoporsi a perizia né tantomeno la revoca preventiva. E ciò nemmeno alla luce dei suoi precedenti in materia di circolazione. Reputa peraltro che la decisione impugnata, che non distingue tra conducenti di veicoli a motore e ciclisti, costituisca un abuso di diritto e violi il principio dell'uguaglianza giuridica. Postula infine l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nel proprio provvedimento.
F. In replica
l'insorgente ha ribadito le sue tesi e conclusioni.
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.
G. Nel frattempo, il ricorrente si è sottoposto all'esame specialistico disposto nei suoi confronti presso l'Unità di medicina del traffico del Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), che l'8 agosto 2022 ha rassegnato il proprio rapporto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Pacifica è la legittimazione attiva del ricorrente a impugnare il giudizio
governativo che ha confermato la revoca preventiva (cfr. art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Nella misura in cui riguarda l'ordine relativo all'accertamento dell'idoneità,
va invece considerato che nel frattempo l'insorgente si è sottoposto alla
perizia. Su questo punto, il suo interesse pratico e attuale a un giudizio di
merito appare quindi essere venuto meno e il ricorso divenuto privo di oggetto,
per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali,
pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa
(cfr. STA 2C_759/2019 del 7 gennaio 2022 consid. 2.3; STA 52.2017.592 del 12
novembre 2018 consid. 1.2 e 2). Considerato che le censure sollevate dall'insorgente
si rivolgono indistintamente contro entrambi i provvedimenti, le stesse
verranno comunque compiutamente trattate in appresso. Entro questi termini, il
ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA
52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza
di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata
consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di
condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per
sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni
altro automobilista il rischio
di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la
sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv.
2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la
nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica
permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un
consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire
dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid.
3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono pure
rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo
comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 129 II
82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017 del 7
marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità
alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La
norma elenca, in modo non esaustivo, una
serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a -
e). In base all'art. 15d
cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare
richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol
nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol
nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett.
a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un
esame di verifica dell'idoneità alla guida quando sono date queste condizioni (cfr.
STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid.
5; STA 52.2021.233 dell'8 ottobre 2021 consid. 2.2, 52.2017.141 del 12 maggio
2017 consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza
del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un
chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol
o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che
portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (cfr. STF
1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016
consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del
22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre che
l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di
sostanze o di alcol (cfr. STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012
del 26 aprile 2012 consid. 3.2; STA 52.2017.141 citata consid. 2.2 e
riferimenti). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco
dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid.
2.2 e rimandi; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 2.2).
2.3. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1, 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.
2.4. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2021.233 citata consid. 2.4).
3. 3.1. In
concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto
di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il 22
dicembre 2021, avesse condotto un ciclomotore in stato di ebrietà con una
concentrazione di alcol qualificata nell'alito (0.8 mg/l). Il 31 gennaio 2022 ha
quindi disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza
di condurre ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia
specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr,
ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ad analoga
conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. A
giusta ragione.
3.2. Dal rapporto di
polizia agli atti emerge infatti chiaramente che, il 22 dicembre 2021, l'insorgente
si è messo al volante di un ciclomotore con un importante tasso alcolemico (0.8 mg/l). Della sussistenza di questi
fatti non v'è motivo di dubitare. Irrilevanti appaiono in particolare le
critiche sollevate dal ricorrente sulla legittimità del controllo dell'alcolemia
svolto dalla polizia. Contrariamente a quanto genericamente eccepisce, nulla
permette in particolare di ritenere che egli non potesse essere sottoposto a un'analisi
dell'alito (che, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LCStr, può essere effettuata
a tutti i conducenti di veicoli, con o senza motore, cfr. André Bussy e altri, Code suisse de la
circulation routière commenté, Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 55 LCStr). Poco conta inoltre che il primo
esame con l'etilometro precursore non sarebbe stato volto correttamente (senza
rispettare il tempo di attesa di 20 minuti, senza far risciacquare la bocca e
ripeterlo due volte). Qui determinante è infatti unicamente che il successivo
accertamento svolto mediante etilometro probatorio (in conformità con l'art.
11a dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28
marzo 2007; OCCS; RS 741.013), abbia dato l'inequivocabile risultato di 0.8
mg/l. Accertamento, di cui non v'è ragione di diffidare, che non presuppone
peraltro che un precedente esame con etilometro precursore abbia dato esito
positivo (cfr. art. 10a OCCS; cfr. pure sentenza SB200153
dell'Obergericht Zürich del 28 agosto 2020 consid. 1.3). Inoltre, non va
comunque dimenticato che, nell'ambito di una procedura avente per oggetto l'esame
dell'idoneità alla guida di un conducente, potrebbero essere presi a titolo di
indizi anche eventuali prove acquisite illecitamente (ciò che qui comunque non
appare).
3.3. Alla luce delle suddette circostanze, ben poteva quindi l'autorità
dipartimentale nutrire forti dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente e
ordinargli di sottoporsi a una valutazione specialistica in applicazione dell'art.
15d cpv. 1 lett. a LCStr. È
ben vero - come diffusamente contesta il ricorrente - che al momento dei fatti
egli non stava guidando un'automobile o una moto, ma una bicicletta
elettrica, che raggiunge una velocita massima con pedalata assistita di 25 km/h
(cfr. doc. H). Anche tale mezzo - che rientra nella categoria dei ciclomotori
leggeri (cfr. art. 18 lett. b n. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze
tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995; OETV; RS 741.41) - va
tuttavia considerato un veicolo a motore (cfr. art. 7 cpv. 1 LCStr, secondo cui
è tale ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su
terra senza guida di rotaia). E ciò a prescindere dal fatto che la sua guida
non presupponga, per i conducenti con almeno 16 anni, la titolarità di una
licenza di condurre (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. d e 6 cpv. 1 lett. f OAC). Già
solo per tale motivo, v'è quindi da ritenere che fosse dato un caso di
applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. al
riguardo: sentenza VD.2020.56 dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 28
luglio 2020 consid. 3.2 e 3.3).
In ogni caso, anche se si volesse ritenere tale disposto inapplicabile ai
conducenti di ciclomotori leggeri, è evidente che - in concreto - un
accertamento dell'idoneità alla guida s'imponeva anche solo in base alla
clausola generale dell'art. 15d cpv. 1 LCStr. Nella fattispecie non si
può in effetti ignorare che il ricorrente - che è comunque stato sorpreso con
un importante tasso alcolemico, nel contesto della circolazione stradale - non
è affatto nuovo a simili episodi. Come anche considerato dal Governo, in
passato egli risulta infatti essere già stato oggetto di ben due provvedimenti
di revoca per guida in stato di ebrietà qualificata: nel 2016 ha subito una
revoca della durata di tre mesi per essersi messo alla guida con una
concentrazione di alcol nel sangue di 0.93
g/kg, mentre nel 2020 la licenza gli è stata revocata per la durata di 12 mesi
dopo avere guidato con una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.50
mg/l (cfr. supra, consid. Ab). In queste circostanze - e
diversamente dai differenti casi evocati dal ricorrente - è quindi evidente che
sussistevano comunque sufficienti indizi per dubitare seriamente dell'idoneità
alla guida dell'insorgente, in particolare sulla sua capacità di scindere il
consumo di alcol dalla guida (cfr. STF 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3.4; sentenza VD.2020.56 citata consid. 3.4; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesezt, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
34 ad art. 15d). Anche da questo profilo, l'ordine di
sottoporsi a una valutazione specialistica era quindi comunque giustificato.
3.4. Nel contempo, ricorrendo
gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, non v'è dubbio che il conducente
andava estromesso dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente interesse
della circolazione stradale. Al riguardo va in particolare considerato che
l'insorgente non è nuovo a simili episodi, ma, come appena visto, in passato è
già incappato in due gravi infrazioni per
guida in stato di ebrietà. Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio la sua idoneità alla guida, dal
profilo della sicurezza della circolazione, non era ammissibile che gli fosse
lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del
traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il
conducente stesso (cfr. STA 52.2021.233 citata consid. 3.5;
cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du
permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).
3.5. Sennonché, come già accennato in narrativa (consid. G), bisogna
considerare che il ricorrente si è nel frattempo sottoposto alla perizia
disposta nei suoi confronti, la quale ha concluso ch'egli è attualmente idoneo
alla guida dal punto di vista addictologico, ponendo nondimeno
delle condizioni dal punto di vista somatico (diabetologico e cardio-vascolare)
ai fini della restituzione della patente (cfr. citata perizia, pag. 12). In
queste circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti alla Sezione
della circolazione affinché si pronunci nuovamente. Al riguardo giova in
generale ricordare che la revoca preventiva, in quanto misura cautelare, può
essere riconsiderata in ogni momento dall'autorità decidente, sulla base di
nuovi elementi o una modifica dello stato di fatto (cfr. Mizel, op. cit., pag. 182; Benoît Bovay, Procédure administrative,
II ed., Berna 2015, pag. 594 seg; Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 23 ad art. 27).
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione, così come indicato al consid 3.5.
4.2. Ritenuto che
quando è stato introdotto il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio va respinta.
Per la stessa ragione, la tassa di giustizia - ridotta per tenere contro della
sua situazione economica - è posta a carico dell'insorgente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione così
come indicato ai consid. 3.5 e 4.1.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a: .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera