Incarto n.
52.2022.241

 

Lugano

21 ottobre 2022               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2022 di

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 giugno 2022 (n. 3261) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 31 gennaio 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi a perizia specialistica;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. RI 1, nato nel 1968, è titolare di una licenza di condurre dal 1986.

b. In passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

4 novembre 2014    ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (eccesso di velocità commesso il 20 settembre 2014);

5 luglio 2016           revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 0.93 g/kg, commessa il 30 maggio 2016); la misura è stata scontata il 14 aprile 2017;

31 luglio 2020         revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata di 0.50 mg/l, commessa il 25 giugno 2020).

 

 

B.   a. Il 22 dicembre 2021, alle ore 17.55, mentre quest'ultima revoca era ancora in essere, RI 1 ha circolato in territorio di _______ in sella alla sua bicicletta elettrica ed è stato oggetto di un controllo di polizia, nell'ambito del quale è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.88 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 17.56). Tradotto al posto di _______, alle ore 18.43 è stato sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.80 mg/l.

Interrogato dalla polizia cantonale, preso atto che l'accertamento con etilometro probatorio aveva valore di prova a suo carico, l'interessato si è rifiutato di rispondere e di firmare il verbale.
Le forze dell'ordine hanno inoltre proceduto al sequestro della licenza di condurre.

 

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia e considerato che RI 1 avesse condotto la sua e-bike in stato di ebrietà, il 31 gennaio 2022 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

c. A seguito dei medesimi fatti, con decreto d'accusa del 21 febbraio 2022 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Avverso questa decisione, l'interessato ha interposto opposizione; il relativo procedimento è tuttora pendente dinanzi alla Pretura penale.

 

 

C.   Con pronuncia del 28 giugno 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal conducente avverso la risoluzione amministrativa, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
In sintesi, dopo avere riconosciuto la correttezza del controllo effettuato dalla polizia, ha tutelato sia l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica ex art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr che la revoca preventiva, ritenuta giustificata e conforme al principio della proporzionalità. Ha infine negato la concessione dell'assistenza giudiziaria.

 

D.   Contro quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale.

Avendo circolato in sella alla sua e-bike e non con un veicolo a motore per cui era necessaria la licenza di condurre, ritiene che la polizia non avrebbe potuto procedere al controllo dell'alcolemia, di cui in ogni caso contesta le modalità. Ad ogni modo, non essendo stata constatata alla guida di un veicolo a motore, sostiene che la sua ebrietà non giustificasse né l'ordine di sottoporsi a perizia né tantomeno la revoca preventiva. E ciò nemmeno alla luce dei suoi precedenti in materia di circolazione. Reputa peraltro che la decisione impugnata, che non distingue tra conducenti di veicoli a motore e ciclisti, costituisca un abuso di diritto e violi il principio dell'uguaglianza giuridica. Postula infine l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

 

 

E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.


F.    In replica l'insorgente ha ribadito le sue tesi e conclusioni.
Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.


G.   Nel frattempo, il ricorrente si è sottoposto all'esame specialistico disposto nei suoi confronti presso l'Unità di medicina del traffico del Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), che l'8 agosto 2022 ha rassegnato il proprio rapporto.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Pacifica è la legittimazione attiva del ricorrente a impugnare il giudizio governativo che ha confermato la revoca preventiva (cfr. art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Nella misura in cui riguarda l'ordine relativo all'accertamento dell'idoneità, va invece considerato che nel frattempo l'insorgente si è sottoposto alla perizia. Su questo punto, il suo interesse pratico e attuale a un giudizio di merito appare quindi essere venuto meno e il ricorso divenuto privo di oggetto, per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa (cfr. STA 2C_759/2019 del 7 gennaio 2022 consid. 2.3; STA 52.2017.592 del 12 novembre 2018 consid. 1.2 e 2). Considerato che le censure sollevate dall'insorgente si rivolgono indistintamente contro entrambi i provvedimenti, le stesse verranno comunque compiutamente trattate in appresso. Entro questi termini, il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017 del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a - e). In base all'art. 15d cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett. a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un esame di verifica dell'idoneità alla guida quando sono date queste condizioni (cfr. STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5; STA 52.2021.233 dell'8 ottobre 2021 consid. 2.2, 52.2017.141 del 12 maggio 2017 consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (cfr. STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di sostanze o di alcol (cfr. STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2012 consid. 3.2; STA 52.2017.141 citata consid. 2.2 e riferimenti). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 2.2).

 

2.3. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1, 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

 

2.4. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2021.233 citata consid. 2.4).

 

 

3.    3.1. In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il 22 dicembre 2021, avesse condotto un ciclomotore in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol qualificata nell'alito (0.8 mg/l). Il 31 gennaio 2022 ha quindi disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. A giusta ragione.

3.2. Dal rapporto di polizia agli atti emerge infatti chiaramente che, il 22 dicembre 2021, l'insorgente si è messo al volante di un ciclomotore con un importante tasso alcolemico (0.8 mg/l). Della sussistenza di questi fatti non v'è motivo di dubitare. Irrilevanti appaiono in particolare le critiche sollevate dal ricorrente sulla legittimità del controllo dell'alcolemia svolto dalla polizia. Contrariamente a quanto genericamente eccepisce, nulla permette in particolare di ritenere che egli non potesse essere sottoposto a un'analisi dell'alito (che, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LCStr, può essere effettuata a tutti i conducenti di veicoli, con o senza motore, cfr. André Bussy e altri, Code suisse de la circulation routière commenté, Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 55 LCStr). Poco conta inoltre che il primo esame con l'etilometro precursore non sarebbe stato volto correttamente (senza rispettare il tempo di attesa di 20 minuti, senza far risciacquare la bocca e ripeterlo due volte). Qui determinante è infatti unicamente che il successivo accertamento svolto mediante etilometro probatorio (in conformità con l'art. 11a dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), abbia dato l'inequivocabile risultato di 0.8 mg/l. Accertamento, di cui non v'è ragione di diffidare, che non presuppone peraltro che un precedente esame con etilometro precursore abbia dato esito positivo (cfr. art. 10a OCCS; cfr. pure sentenza SB200153 dell'Obergericht Zürich del 28 agosto 2020 consid. 1.3). Inoltre, non va comunque dimenticato che, nell'ambito di una procedura avente per oggetto l'esame dell'idoneità alla guida di un conducente, potrebbero essere presi a titolo di indizi anche eventuali prove acquisite illecitamente (ciò che qui comunque non appare).

3.3. Alla luce delle suddette circostanze, ben poteva quindi l'autorità dipartimentale nutrire forti dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente e ordinargli di sottoporsi a una valutazione specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr. È ben vero - come diffusamente contesta il ricorrente - che al momento dei fatti egli non stava guidando un'automobile o una moto, ma una bicicletta elettrica, che raggiunge una velocita massima con pedalata assistita di 25 km/h (cfr. doc. H). Anche tale mezzo - che rientra nella categoria dei ciclomotori leggeri (cfr. art. 18 lett. b n. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995; OETV; RS 741.41) - va tuttavia considerato un veicolo a motore (cfr. art. 7 cpv. 1 LCStr, secondo cui è tale ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia). E ciò a prescindere dal fatto che la sua guida non presupponga, per i conducenti con almeno 16 anni, la titolarità di una licenza di condurre (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. d e 6 cpv. 1 lett. f OAC). Già solo per tale motivo, v'è quindi da ritenere che fosse dato un caso di applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. al riguardo: sentenza VD.2020.56 dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 28 luglio 2020 consid. 3.2 e 3.3).
In ogni caso, anche se si volesse ritenere tale disposto inapplicabile ai conducenti di ciclomotori leggeri, è evidente che - in concreto - un accertamento dell'idoneità alla guida s'imponeva anche solo in base alla clausola generale dell'art. 15d cpv. 1 LCStr. Nella fattispecie non si può in effetti ignorare che il ricorrente - che è comunque stato sorpreso con un importante tasso alcolemico, nel contesto della circolazione stradale - non è affatto nuovo a simili episodi. Come anche considerato dal Governo, in passato egli risulta infatti essere già stato oggetto di ben due provvedimenti di revoca per guida in stato di ebrietà qualificata: nel 2016 ha subito una revoca della durata di tre mesi per essersi messo alla guida con una concentrazione di alcol nel sangue di 0.93 g/kg, mentre nel 2020 la licenza gli è stata revocata per la durata di 12 mesi dopo avere guidato con una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.50 mg/l (cfr. supra, consid. Ab). In queste circostanze - e diversamente dai differenti casi evocati dal ricorrente - è quindi evidente che sussistevano comunque sufficienti indizi per dubitare seriamente dell'idoneità alla guida dell'insorgente, in particolare sulla sua capacità di scindere il consumo di alcol dalla guida (cfr. STF 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3.4; sentenza VD.2020.56 citata consid. 3.4; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesezt, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 34 ad art. 15d). Anche da questo profilo, l'ordine di sottoporsi a una valutazione specialistica era quindi comunque giustificato.

3.4. Nel contempo, ricorrendo gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, non v'è dubbio che il conducente andava estromesso dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente interesse della circolazione stradale. Al riguardo va in particolare considerato che l'insorgente non è nuovo a simili episodi, ma, come appena visto, in passato è già incappato in due gravi infrazioni per guida in stato di ebrietà. Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio la sua idoneità alla guida, dal profilo della sicurezza della circolazione, non era ammissibile che gli fosse lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. STA 52.2021.233 citata consid. 3.5; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).

3.5. Sennonché, come già accennato in narrativa (consid. G), bisogna considerare che il ricorrente si è nel frattempo sottoposto alla perizia disposta nei suoi confronti, la quale ha concluso ch'egli è attualmente idoneo alla guida dal punto di vista addictologico, ponendo nondimeno delle condizioni dal punto di vista somatico (diabetologico e cardio-vascolare) ai fini della restituzione della patente (cfr. citata perizia, pag. 12). In queste circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti alla Sezione della circolazione affinché si pronunci nuovamente. Al riguardo giova in generale ricordare che la revoca preventiva, in quanto misura cautelare, può essere riconsiderata in ogni momento dall'autorità decidente, sulla base di nuovi elementi o una modifica dello stato di fatto (cfr. Mizel, op. cit., pag. 182; Benoît Bovay, Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 594 seg; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 23 ad art. 27).


4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione, così come indicato al consid 3.5.

 

4.2. Ritenuto che quando è stato introdotto il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Per la stessa ragione, la tassa di giustizia - ridotta per tenere contro della sua situazione economica - è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).  

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione così come indicato ai consid. 3.5 e 4.1.

 

 

2.   La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

 

3.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:      .

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera