|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 15 giugno 2022 (n. 3021) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 maggio 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha fatto divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (Moldavia), è nato il __________ 1967 e ha
conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1985.
Imprenditore di professione, in passato nei suoi confronti è stato pronunciato un
divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero della durata di tre
mesi (scontato dal 5 maggio al 4 agosto 2014) a seguito di un'infrazione grave
alle norme della circolazione (eccesso di velocità) commessa il 6 gennaio 2014 (decisione
del 26 febbraio 2014).
B. a. Il 28 febbraio 2017, verso le ore 19.40, RI 1
ha circolato alla guida del veicolo immatricolato __________ in
territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità
punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 115 km/h (dedotto il
margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.
b. Fermato dalla polizia cantonale il 22 marzo 2021 nell'ambito di un normale
controllo della circolazione, è risultato che il suo veicolo era oggetto di
un'infrazione ancora in sospeso. Interrogato quello stesso giorno sui fatti del
28 febbraio 2017, pur accettando le risultanze del rilevamento tecnico della
velocità, ha negato di essere stato a conoscenza del vigente limite di velocità
e di essersi reso conto di circolare a velocità eccessiva. Rilevato come fosse passato
molto tempo, non ha saputo indicare con precisione da dove provenisse e dove
fosse diretto, limitandosi a indicare che probabilmente stava tornando dal
lavoro. Preso atto che sarebbe stato segnalato alla Sezione della circolazione
per eventuali provvedimenti, ha infine eletto domicilio legale presso lo studio
dell'avv. PA 1.
c. Preso atto del rapporto di polizia del 1° aprile 2021, con decisione del 6
maggio successivo la Sezione della circolazione ha fatto divieto ad RI 1 di
condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi (dal
6 novembre 2021 al 5 novembre 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. Il provvedimento è
stato reso sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge
federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). La risoluzione è stata
intimata mediante invio postale direttamente al conducente in Moldavia.
d. Per i fatti del 28 febbraio 2017, con decreto di accusa del 26 luglio 2021 -
regolarmente intimato al domicilio legale eletto dal conducente - il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
- di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-),
oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Nonostante la gravità degli
addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a
impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato
incontestata.
e. L'8 febbraio 2022 RI 1 è stato fermato al valico doganale di Chiasso e successivamente condotto presso la gendarmeria di Mendrisio, poiché non autorizzato a condurre su suolo elvetico. A suo dire, in quell'occasione avrebbe per la prima volta preso atto del divieto di condurre emanato nei suoi confronti il 6 maggio 2021.
C. Con giudizio del 15 giugno 2022 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Riconosciuta
l'irregolarità della notifica postale della decisione impugnata, l'Esecutivo
cantonale ha ammesso che il conducente ne era stato messo al corrente al più
presto l'8 febbraio 2022, ritenendo comunque tale aspetto irrilevante dato che la
tempestività del ricorso non era contestata. Ha poi lasciato irrisolta la
questione della violazione del diritto di essere sentito lamentata dal
conducente, che ha ritenuto in ogni caso sanata in quella sede. Pur riconoscendo
che la precedente istanza non aveva atteso l'esito del procedimento penale, ha
annotato che l'accertamento dei fatti successivamente operato dall'autorità penale
coincideva con quello alla base della decisione impugnata, che - ha osservato -
il conducente non aveva contestato con argomenti concreti in sede ricorsuale. Confermata
la qualifica giuridica dell'infrazione, ha infine avallato la sanzione
inflitta, corrispondente al minimo legale, ritenuta giustificata malgrado il lungo
tempo trascorso dai fatti.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla
decisione dipartimentale. In via subordinata, chiede inoltre il rinvio degli
atti all'Autorità inferiore per nuovo giudizio. In via ancor più
subordinata, auspica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all'Autorità inferiore affinché fissi un nuovo periodo di validità
del provvedimento che tenga conto dei mesi in cui è già stato oggetto di
sanzione.
Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di avere ritenuto
sanata la seria violazione del suo diritto di essere sentito. Lamenta poi che
l'autorità dipartimentale si sia pronunciata senza attendere l'esito - rimasto
peraltro incontestato - del procedimento penale. Si duole inoltre del fatto
che, nonostante l'effetto sospensivo sul divieto di condurre del ricorso presentato
al Consiglio di Stato, a seguito del fermo dell'8 febbraio 2022 sia stato
aperto nei suoi confronti un nuovo procedimento amministrativo (attualmente
sospeso insieme al nuovo procedimento penale pure avviato contro di lui),
evidenziando anche di essere stato ripetutamente fermato dalla polizia alla
guida della sua vettura, subendo di fatto già per circa due mesi la sanzione in
realtà sospesa. Sostiene infine che il provvedimento inflittogli non sia più
adeguato, ritenuto come gli errori procedurali commessi dalla Sezione della
circolazione l'abbiano privato dell'effetto educativo ricercato.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141
I 60 consid. 3.3 e rimandi), il richiamo - sollecitato dall'insorgente - dell'incarto
n. 2022_1535 della Sezione della circolazione relativo ai fatti dell'8 febbraio
2022 non appare infatti idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2. L'insorgente
ribadisce anzitutto la censura di violazione del suo diritto di essere sentito
sollevata senza successo davanti alla precedente istanza, adducendo che la
Sezione della circolazione avrebbe emanato il querelato divieto senza offrirgli
la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
2.1. Secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II
286 consid. 5.1).
2.2. La violazione del diritto di
essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11
consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale,
quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo
potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa
se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un
rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità,
quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi,
inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un
giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2,
136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e
rimandi).
2.3. In concreto, preso atto il 15
aprile 2021 del rapporto di polizia relativo ai fatti del 28 febbraio 2017, la
Sezione della circolazione, derogando alla sua abituale prassi, non ha
formalmente notificato l'avvio del procedimento amministrativo all'interessato,
al quale non è neppure stata offerta la possibilità di presentare eventuali
osservazioni in merito. Ritenuto come l'autorità amministrativa abbia emanato
la sua decisione senza preventivamente interpellarlo, la violazione del diritto
di essere sentito dell'insorgente (cfr. pure art. 23 cpv. 1 LCStr) appare
manifesta. Nemmeno la Sezione della circolazione l'ha del resto negata (cfr.
risposta al Governo). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza
(cfr. decisione impugnata, consid. 4), la lesione può nondimeno essere
considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente
davanti all'Esecutivo cantonale e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto,
un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale
(cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022 consid. 2).
3. Il ricorrente biasima inoltre la Sezione
della circolazione per avere pronunciato il qui controverso divieto di condurre
senza attendere l'esito del procedimento penale aperto contro di lui.
3.1. In materia di repressione delle infrazioni relative alla
circolazione stradale, il diritto svizzero conosce notoriamente il sistema
della doppia procedura penale e amministrativa: il giudice penale si pronuncia
sulle sanzioni penali (multe, pene pecuniarie, ecc.) previste dalle
disposizioni penali della LCStr (art. 90 segg. LCStr) e dal codice penale (art.
34 segg., 106 e 107 CP), mentre le autorità amministrative decidono le misure
amministrative (ammonimento o revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF
139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo
coordinamento tra le due procedure.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,
129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone
in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello
amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti
(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità
amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua
decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono
stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui
apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove
compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine
se il giudice penale non ha chiarito tutte
le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione
delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e
rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312
consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del
diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura
penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di
riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione
sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella
misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del
comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF
1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,
Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche
Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono
dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle
norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119
Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2019.13 del 12 giugno 2019 consid. 3.1 e rif.).
3.2. In concreto dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI 1,
circolando in direzione nord sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio, ha
superato di 35 km/h la velocità massima consentita, così come illustrato in
narrativa (cfr. rapporto di polizia del 1° aprile 2021 agli atti). Sulla base
di questi fatti, senza attendere l'esito del procedimento penale, il 6 maggio
2021 la Sezione della circolazione ha pronunciato il qui controverso divieto. È
ben vero che, come visto, l'autorità amministrativa è tenuta in linea di
principio a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia
penale passata in giudicato. In concreto però l'autorità poteva non avere dubbi
sulla sussistenza dei fatti, ritenuto che erano stati ammessi dall'insorgente
stesso, che, interrogato dalla polizia dopo un normale controllo della
circolazione in cui era incappato a distanza di quattro anni, aveva anche
espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico di velocità (cfr.
verbale d'interrogatorio del 22 marzo 2021, pag. 3). Posto che il conducente -
come visto - ha espressamente riconosciuto i riscontri probatori a suo carico
(rilevamento tecnico di velocità), ammettendo inequivocabilmente i fatti alla
base della contravvenzione, alla luce della giurisprudenza sopraesposta v'è da
ritenere che la Sezione della circolazione poteva tutto sommato emanare la sua
decisione, senza aspettare quella penale. Nel momento in cui il ricorrente si è
aggravato davanti al Governo la questione era in ogni caso da considerare
superata a fronte del decreto d'accusa del 26 luglio 2021, cresciuto in
giudicato, che lo ha riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione per aver circolato sull'autostrada A2 alla velocità di 115
km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h. Fatti, questi, da cui neppure in
questa sede v'è motivo di scostarsi.
4.
4.1. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in
virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di
condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 OAC).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano
la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente. Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della
revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv.
1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per
almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la
licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa
di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
4.2. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è
stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di
trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34
km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una
revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128
II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle
circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.
3.1).
Il diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 ha introdotto un sistema a cascata dei
provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto
per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di
gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234
consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora,
il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella
migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto
deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano
precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso
di 35km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da
punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi
esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della
messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al
fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.
3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che
può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per
ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di
limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.
STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre
2019 consid. 3.3 e rif.).
4.3. Nel caso in esame, come visto, dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI
1 ha circolato in autostrada superando di 35 km/h la velocità massima
consentita (80 km/h) sul tratto che stava percorrendo, così come illustrato in narrativa.
Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90
cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con decreto d'accusa del 26 luglio 2021, passato
in giudicato (cfr. consid. Bd).
Ora, l'adempimento dei presupposti oggettivi di una grave infrazione
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr è pacifico. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza,
l'esistenza di una messa in pericolo (seppur soltanto astratta) accresciuta può
infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente
dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione.
4.4. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2021.189 citata consid. 3.5). Ciò sempre che non si possa considerare che il ricorrente possa valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h. Posto come la presenza della segnaletica è pure dimostrata dalla decisione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del 7 febbraio 2017 concernente le regolamentazioni del traffico a causa di cantieri sulla strada nazionale N2 Cantone Ticino (prodotta dalla Sezione della circolazione al Governo), non si ravvisano motivi - né il ricorrente ne adduce - che gli avrebbero reso impossibile scorgere e rispettare il segnale di limitazione della velocità a 80 km/h. In queste circostanze, il fatto di non essersi accorto della riduzione del limite di velocità dimostra semmai che non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid. 3.2, 1C_358/2015 citata consid. 5.1). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata costituisce di massima una negligenza grave (cfr. STF 1C_358/2015 citata consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4). Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 35 km/h in autostrada - indipendentemente dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e dall'effettivo pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).
5. Resta pertanto unicamente da verificare se il divieto di condurre di 12 mesi disposto nei confronti del ricorrente sia giustificato.
5.1. L'insorgente è stato oggetto nel 2014 di un divieto di condurre della
durata di tre mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 4
agosto 2014. Il 28 febbraio 2017 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni
dal giorno in cui ha finito di scontare la precedente misura - egli si è, come
appena visto, reso autore di un'altra infrazione grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile
l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, in concreto la durata del divieto di condurre non può in ogni
modo essere inferiore a 12 mesi.
5.2. Il ricorrente
pretende che si prescinda dalla sanzione, che, a fronte del lungo tempo
trascorso dai fatti (occorsi il 28 febbraio 2017), avrebbe ormai perso la sua
finalità educativa. A torto, come già rilevato dal Governo. In materia di circolazione stradale, dopo la revisione
del LCStr entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (e l'adozione nella legge
dell'art. 16 cpv. 3 seconda frase), la durata minima della revoca della licenza
di condurre non può di principio essere ridotta in ragione di una violazione
del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art.
29 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101; cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.2).
Il Tribunale federale ha tuttavia riservato il caso in cui questo lasso di
tempo sia tanto ampiamente superato da far perdere al provvedimento di revoca
ogni effetto educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3). Se la violazione del
principio di celerità è stata constatata a più riprese, nella sua più recente
giurisprudenza il Tribunale federale ha ritenuto, anche nell'ipotesi di una
durata della procedura giudicata contraria al principio di celerità (di 9 anni
e 3 mesi), che la stessa non fosse tale da giustificare eccezionalmente di
rinunciare alla revoca della licenza di condurre (cfr. STF 1C_190/2018 del 21
agosto 2018 consid. 5.1; cfr. pure STF 1C_41/2022 del 4 febbraio 2022
consid. 2.2, 1C_208/2019 del 2 ottobre 2019
consid. 2.1, 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.3, in: RtiD I-2014 n. 47).
In concreto, al di là delle ragioni per cui il procedimento penale ha
languito per quasi quattro anni e mezzo, occorre considerare che la procedura
amministrativa è durata complessivamente meno di 18 mesi (concludendosi a
cinque anni e otto mesi dai fatti). In queste circostanze, contrariamente a
quanto preteso nel gravame, non si giustifica di rinunciare a sanzionare
l'insorgente, non avendo il tempo sin qui trascorso privato il controverso provvedimento del suo scopo preventivo-educativo. Nel
vuoto cade la censura del ricorrente secondo cui il Governo si sarebbe limitato
a negare la possibilità di una rinuncia (o riduzione, invero neppure richiesta
in quella sede e comunque, come visto, di principio esclusa, cfr. pure Mizel, op. cit., n. 7.2, pag. 30) della
sanzione senza meglio approfondire la tesi sostenuta nel gravame (cfr. ricorso,
pag. 8).
5.3. Il provvedimento amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore ecc.) - qui peraltro nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
6. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 6 novembre
2021 al 5 novembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito
intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata
in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto
con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo
periodo di espiazione della misura. Quest'ultimo non potrà in ogni modo essere
troppo differito nel tempo, a maggior ragione se si considera che l'infrazione
risale a febbraio 2017 e che, come appena ricordato, le revoche d'ammonimento
vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
7. 7.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
7.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.
47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera