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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 giugno 2022 (n. 3265) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 24 marzo 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________
1973, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1991.
Cuoco di professione, in passato ha subito una revoca della patente di guida di
un mese (scontata dal 1° al 31 luglio 2015 inclusi) a seguito di un'infrazione
medio grave alle norme della circolazione (per avere condotto un veicolo a
motore senza prestare la dovuta attenzione alla strada, urtando un pedone)
commessa il 19 novembre 2014 (decisione del 22 aprile 2015).
B. a. Dopo che il 4
settembre 2020 aveva circolato all'interno di una località a velocità eccessiva
(superando di 23 km/h il vigente limite di 50 km/h), con decisione del 3
settembre 2021, passata in giudicato, la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, dal 7 marzo al 6
aprile 2022 inclusi.
b. L'11 novembre 2021 RI 1 si è presentato allo sportello della Sezione della
circolazione, consegnando brevi manu uno scritto (del 9 novembre precedente)
con cui chiedeva di anticipare l'inizio del periodo di revoca al 14 novembre
2021. Nella stessa occasione ha depositato la propria licenza di condurre.
c. Con decisione del 16 novembre 2021, l'autorità dipartimentale ha accolto l'istanza, fissando il nuovo periodo di revoca dal 14 novembre al 13 dicembre 2021 inclusi.
C. a. Nel frattempo, il 15 novembre 2021, verso le ore 8.00, in territorio di __________, mentre era alla guida del veicolo immatricolato TI __________, RI 1 è incappato in un controllo di polizia, dal quale è emerso che egli era oggetto di una misura di revoca della patente.
Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha sostenuto di non avere saputo di essere già in revoca. Ha infatti spiegato che il funzionario della Sezione della circolazione con cui aveva parlato l'11 novembre 2021, pur confermandogli la possibilità di anticipare il periodo di revoca, gli aveva precisato che avrebbe dovuto aspettare una formale decisione di conferma. Non avendo ancora ricevuto nulla, credeva di essere autorizzato a guidare, tant'è che al momento del controllo stava portando il suo veicolo presso una carrozzeria dove, in mancanza di un posto auto presso la sua abitazione, avrebbe potuto lasciarlo durante il periodo di revoca.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, con scritto del 14 dicembre 2021 l'autorità dipartimentale ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 18 gennaio 2022, il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza
autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere
condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in
data 16 novembre 2021 per il periodo dal 14 novembre al 13 dicembre 2021,
proponendone la condanna a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con
un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna
(pari a complessivi fr. 3'000.-) e al pagamento di una multa di fr. 500.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli,
l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi
passata in giudicato incontestata.
d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 2 marzo 2022 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, con decisione del 24 marzo 2022 ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di sei mesi (dal 15 novembre 2021 al 13 dicembre 2021 inclusi e dal 23 settembre 2022 al 21 febbraio 2023 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. f, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 28
giugno 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che il conducente non potesse più contestare i fatti così come stabiliti nel
decreto d'accusa. Ha pertanto constatato la sussistenza di un'infrazione grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f
LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2020,
non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente per
la durata di sei mesi.
E. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone (implicitamente) l'annullamento.
Ribadendo la tesi avanzata senza successo davanti al Governo, il ricorrente afferma
in sostanza che il funzionario di Camorino gli aveva assicurato che,
nell'attesa della decisione formale di conferma dell'inizio del periodo di
revoca, sarebbe stato autorizzato a guidare. Altrimenti - sostiene - non
avrebbe depositato la licenza in anticipo, ma avrebbe aspettato la decisione
formale, che - rileva - non era ancora stata adottata al momento del controllo
di polizia in questione. Sostiene infine di necessitare della patente per
svolgere la sua attività professionale, dichiarandosi disposto a partecipare
a corsi di sensibilizzazione e chiedendo di poter beneficiare di un
permesso di guida nelle ore diurne lavorative.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
G. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito le proprie tesi e conclusioni. Il Governo e l'autorità dipartimentale sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente
a quanto sembra sostenere l'insorgente, al Governo non può essere rimproverato di
non avere accolto la sua richiesta di essere sentito telefonicamente. Né la
legislazione cantonale né quella federale garantiscono infatti alle parti il
diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare
valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3
novembre 2014; cfr. anche STF 2A.552/2005 del 6 ottobre 2005 consid. 2.1).
2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 novembre
2021 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'000.-, corrispondente a 30 aliquote
giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-
per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata in data 16 novembre 2021 per il periodo dal 14 novembre al 13 dicembre
2021, contravvenendo così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di
accusa del 18 gennaio 2022 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente
passato in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle
autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria,
fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità
di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che
hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente
riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un
presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto
indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva
addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo
in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più
che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo di avere creduto di
essere autorizzato a guidare visto che un funzionario della Sezione della
circolazione gli aveva assicurato che poteva farlo fino a ricezione della
decisione formale di conferma dell'anticipazione del periodo di revoca (cfr. verbale
d'interrogatorio del 15 novembre 2021, pag. 3 e 4; osservazioni del 15 marzo
2022; ricorso al Governo, pag. 1 e relativa replica). La sua linea difensiva -
che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 1, e replica) -
avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al
meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza
di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato
rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul
decreto con il quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena
pecuniaria e al pagamento di una multa per avere condotto un veicolo a motore
senza autorizzazione, senza contestarlo. Per
ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare
in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato
in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa
a Camorino e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue
responsabilità (cfr. scritto del 14 dicembre 2021 della Sezione della
circolazione). Al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a
seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le
infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una
procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2021.82 del 17
novembre 2021 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi
dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di
revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 18 gennaio 2022 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, all'insorgente è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 504).
3.2. Le infrazioni
delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca
della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art.
16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se
nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione medio grave (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr),
ritenuto che la nuova revoca subentra alla durata restante della revoca in
corso (cfr. art. 16c cpv. 3 LCStr).
3.3. In concreto, come visto, dagli atti risulta che, a seguito di un eccesso
di velocità di media gravità, con risoluzione del 3 settembre 2021, la Sezione
della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la
durata di un mese, dal 7 marzo al 6 aprile 2022 inclusi. Tale decisione è
passata in giudicato incontestata. Presentatosi di persona a Camorino l'11
novembre 2021, ha chiesto che l'inizio del periodo di revoca fosse anticipato al
14 novembre 2021, depositando contestualmente la propria licenza di condurre.
Ciononostante, il 15 novembre 2021, l'insorgente si è messo alla guida di un
veicolo a motore.
Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5).
Invano il ricorrente si prevale della sua buona fede, pretendendo di avere creduto di essere autorizzato a guidare fino a ricezione della decisione formale di accoglimento della sua richiesta di anticipare il periodo di revoca, siccome gli era stato garantito dal funzionario della Sezione della circolazione con cui aveva parlato l'11 novembre 2021. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato a portare avanti in sede penale (interponendo opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti; cfr. supra, consid. 2.2) e che è chiaramente smentita dalla dichiarazione del citato funzionario agli atti (su cui il ricorrente non ha ritenuto di esprimersi e della cui sincerità non v'è motivo di dubitare) - è priva di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - come essenzialmente tenta qui di fare il ricorrente - non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. STF 1C_539/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 3.3 e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui l'insorgente, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2; STA 52.2021.82 citata consid. 3.3). È ben vero infatti che sono di principio le decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 506; STF 1B_66/2017 del 31 marzo 2017 consid. 2.3 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 citata consid. 3.3 e rif.). Nelle particolari circostanze del caso concreto (in cui l'anticipazione del periodo di revoca è dipesa da una sua esplicita richiesta in tal senso), occorre tuttavia considerare che, pur non avendo ancora ricevuto la decisione formale di conferma del nuovo periodo di revoca (emanata, come visto, il 16 novembre), il ricorrente - che aveva peraltro anche già depositato la propria patente - non poteva non nutrire seri dubbi sulla sua autorizzazione a condurre veicoli a motore. Avrebbe quindi dovuto sincerarsi presso la competente autorità del suo diritto di guidare (cfr., per analogia, STF 1C_588/2020 del 25 novembre 2021 consid. 4.2, 1C_539/2015 citata consid. 5.2.3, 1C_333/2014 citata consid. 4.3; STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4e rif.). Non avendolo fatto, si è (almeno negligentemente) posto al volante senza permesso.
3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di sei mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo sotto il quale non è possibile scendere neppure in presenza di un'effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Per lo stesso motivo, neppure un'eventuale partecipazione a un corso di sensibilizzazione permetterebbe quindi di ridurre la durata della revoca.
Deve altresì essere negata all'insorgente la possibilità di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli orari di lavoro. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che una revoca d'ammonimento circoscritta al solo tempo libero è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue la misura (DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 4). In effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento esplichi l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2018.338 del 15 ottobre 2018 consid. 2.2).
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente
decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della
circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo
essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al novembre
2021 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per
conservare il loro carattere istruttivo.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera