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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato con la quale - ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione del 12 luglio 2019 del Municipio di CO 1 in materia di determinazione di domicilio, rispettivamente per denegata giustizia avverso l'operato dell'Autorità comunale, e - ha respinto la domanda di restituzione in intero del termine per impugnare la suddetta risoluzione municipale, dichiarando al contempo nulla per incompetenza la decisione del 13 gennaio 2020 del Municipio di CO 1 sul medesimo tema; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, domiciliato in un appartamento di sua proprietà a L_________ in Via __________, ha notificato il 28 ottobre 2014 all'Ufficio controllo abitanti di Lugano (UCA) il trasferimento del suo domicilio, unitamente a quello della moglie, nel Canton S_________ a far tempo dal 1° novembre 2014. Presso il suddetto indirizzo a __________, a partire dall'estate del 2014 vi era la sede della M_________ SA, di cui RI 1 è proprietario e amministratore unico. La società è poi stata trasferita a S_________, presso il medesimo recapito del suo amministratore, il 3 dicembre 2019.
B. a. Dopo avere
accertato che i coniugi __________ erano presenti sul territorio comunale
nonostante la notifica di partenza, nel 2017 l'UCA ha inviato loro degli
scritti presso la suddetta proprietà di L_________ invitandoli a regolarizzare
la loro permanenza nel Comune. Con lettera dell'11 settembre 2017, RI 1 - agente
in qualità di amministratore unico della M_________ SA - ha contestato l'invio
di corrispondenza a lui destinata all'indirizzo in Via __________, sostenendo
che vi fosse in loco unicamente la sede di questa società. Il 2 ottobre 2017
egli ha poi nuovamente scritto all'UCA, ribadendo di non essere domiciliato a L_________
e ritenendo la richiesta dell'Autorità comunale di notificare il suo arrivo nel
Comune frutto di un errore.
b. Mediante scritto del 13 marzo 2018 inviato presso l'appartamento di L_________
di RI 1, l'UCA ha chiesto a quest'ultimo di presentarsi agli uffici comunali
per espletare le procedure di arrivo nel Comune, richiesta a cui però non è
stato dato alcun seguito. Dopo aver esperito un ulteriore controllo tramite la
Polizia comunale, l'11 maggio 2018 l'Autorità comunale ha comunicato a RI 1 che
dalle verifiche effettuate egli risultava regolarmente presente a L_________ e
lo ha quindi esortato a compilare il formulario per la registrazione del
domicilio nel Comune. Quest'ultima lettera, spedita con invio raccomandato in
Via __________, non è stata ritirata. La stessa è quindi stata nuovamente
inviata al luogo di lavoro dell'interessato presso la F_________ SA di T_________,
la quale tuttavia, dopo aver ritirato la raccomandata, ha rispedito la busta
all'UCA segnalando che l'interessato aveva dato disposizioni di non aprire o
visionare la sua corrispondenza privata recapitata alla sede societaria. L'UCA
ha poi inviato il suddetto scritto, per posta semplice, di nuovo in Via __________
a L_________.
Con decisione del 14 agosto 2018, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha stabilito l'assoggettamento fiscale illimitato dei coniugi __________ nel Canton
Ticino, e meglio nel Comune di L_________, con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2014. La decisione non è stata contestata ed è quindi cresciuta in
giudicato.
c. Preso atto che non era stato dato seguito alle richieste dell'Autorità
comunale, con risoluzione del 12 luglio 2019 il CO 1 ha quindi stabilito
d'ufficio il domicilio dei coniugi __________ nel Comune, in Via __________,
con effetto retroattivo al 1° novembre 2014. Dopo che la relativa raccomandata
inviata al suddetto indirizzo non era stata ritirata, l'Esecutivo comunale ha
incaricato un agente della Polizia comunale di notificare la decisione a T_________
presso il luogo di lavoro di RI 1 (e meglio presso la F_________ SA); tentativo
esperito il 9 settembre 2019 in occasione del quale però l'interessato si è
rifiutato di prendere in consegna la lettera perché intestata anche alla
moglie, non presente in quel momento e dalla quale egli si era separato in via
consensuale dal 30 luglio precedente. La decisione è stata poi spedita, per RI
1, all'indirizzo a S_________ (raccomandata recapitata il 21 settembre 2019) e,
per la moglie, a V_________ dove quest'ultima si era nel frattempo stabilita.
d. Con scritti del 20 e 24 settembre 2019 RI 1 si è rivolto al Comune di __________
diffidandolo dall'inviargli corrispondenza concernente entrambi i coniugi. Si è
lamentato del tentativo di notifica da parte della Polizia comunale, a suo dire
illegale, presso il posto di lavoro e delle raccomandate spedite a S_________ e
a V_________, criticando l'invio di scritti intestati a entrambi i coniugi, le
cui buste ricevute sarebbero state distrutte senza visionarne il contenuto. Il
21 ottobre 2019 RI 1 ha quindi rimproverato all'Autorità comunale di non aver
dato seguito a quanto indicato nei suoi precedenti scritti.
e. Con lettera del 24 ottobre 2019 il CO 1 ha rammentato all'interessato che
mediante decisione del 12 luglio 2019, trasmessagli per via raccomandata e da
lui ritirata a S_________, era stata stabilita la domiciliazione d'ufficio a L_________
di entrambi i coniugi __________ con effetto a partire dal 1° gennaio 2014, rilevando
che la separazione consensuale dalla moglie non inficiava la validità di questa
notifica. L'Autorità di prime cure ha altresì precisato che le ragioni alla
base della propria risoluzione erano le medesime di quelle poste a fondamento
della pronuncia del 14 agosto 2018 dell'Ufficio circondariale di tassazione __________.
Il 3 novembre 2019 RI 1 ha contestato il suddetto scritto sostenendo, in
estrema sintesi, che la notifica della decisione di domiciliazione era avvenuta
in modo irregolare ragione per cui chiedeva che la stessa fosse modificata e
che venisse avviata un'inchiesta amministrativa all'interno del Comune.
Tra le parti ha fatto seguito un fitto scambio di corrispondenza con cui le
stesse si sono in sostanza riconfermate nelle loro antitetiche posizioni
f. Il 16 dicembre 2019 RI 1 ha presentato al Municipio di __________ un'istanza
di restituzione in intero del termine per presentare ricorso avverso la decisione
di domiciliazione adottata dal Municipio di __________, di cui sostiene di aver
preso conoscenza solo il 7 dicembre 2019. La domanda è stata respinta con
decisione del 13 gennaio 2020.
g. Il 12 febbraio 2020, per il tramite del proprio patrocinatore,RI 1 ha quindi
inoltrato un ricorso davanti al Consiglio di Stato, contestando la decisione del
12 luglio 2019 del Municipio di __________ che aveva stabilito il suo domicilio
in questo Comune e rimproverando all'Autorità di prime cure di essere incorsa
in un diniego di giustizia per non aver trasmesso all'autorità di ricorso i
suoi scritti del 20 settembre, 24 settembre, 21 ottobre, 3 novembre e 7
dicembre 2019 con i quali egli aveva chiaramente manifestato la propria opposizione
al suddetto provvedimento. In via subordinata ha impugnato anche la risoluzione
municipale del 13 gennaio 2020 con cui gli era stata negata la restituzione del
termine ricorsuale.
C. Con giudizio del 13
luglio 2022 il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato irricevibile la
suddetta impugnativa in quanto diretta contro la decisione di domiciliazione,
ritenendo che la reazione dell'insorgente al querelato provvedimento - che
peraltro gli era stato validamente notificato - fosse stata tardiva, ragione
per cui non vi erano nemmeno gli estremi per considerare che l'Esecutivo
comunale fosse incorso nell'occasione in un diniego di giustizia. Esso ha poi
dichiarato nulla la decisione del 13 gennaio 2020 del CO 1, non essendo quest'ultimo
competente ad evadere l'istanza di restituzione in intero, la quale gli andava
invece sottoposta. Il Governo, entrando nel merito della stessa, l'ha quindi respinta
visto che non erano dati i presupposti.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Dei motivi posti a fondamento, si
dirà in seguito.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio di CO 1 con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. Agendo ampiamente al di fuori dei termini per l'inoltro di un'eventuale replica, il 15 novembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto con il quale, in modo invero assai confuso e a lunghi tratti poco comprensibile, ribadisce in sostanza le proprie precedenti argomentazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La
legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla decisione
impugnata e parte del procedimento di prima istanza (art. 209 lett. b LOC),
nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe.
1.2. Il Municipio di CO 1, in sede di risposta, eccepisce l'irricevibilità del
ricorso per carenze riferite alla motivazione e alla forma dello stesso. Esso
ritiene che, oltre ai toni palesemente sconvenienti, il gravame manchi di
argomentazioni pertinenti alla fattispecie giuridica in esame; le critiche
mosse infatti riguarderebbero delle persone fisiche (segnatamente alcuni
funzionari del Comune di __________) ed il loro operato, piuttosto che la
risoluzione governativa impugnata.
Ora, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm,
il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; inoltre
devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi
di prova, se sono in possesso del ricorrente.
In concreto, atteso che la giurisprudenza
non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivare un gravame, soprattutto
se questo è redatto - come in specie - da una persona sprovvista di conoscenze
giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo
2014; Ruth Herzog/Michel Daum,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020,
II ed., ad art. 32, n. 15; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.), va considerato che,
seppur in modo non sempre chiaro e lineare, si comprende che con il proprio
ricorso l'insorgente contesta la risoluzione governativa laddove questa conferma
che la decisione del 12 luglio 2019 gli era stata validamente notificata ed ha
acquisito forza di cosa giudicata non essendo stata contestata tempestivamente.
Se tali censure siano fondate o meno è questione che attiene al merito della
vertenza e sarà pertanto trattata in seguito. L'Autorità comunale non può
essere seguita laddove sostiene che tali argomenti non sono giuridicamente
pertinenti e dovrebbero pertanto comportare l'inammissibilità del ricorso. Vero
comunque è che in questa sede l'oggetto della lite verte unicamente sulla
questione di sapere se è a torto o a ragione che il Governo cantonale ha
considerato irricevibile, poiché tardiva, la suddetta impugnativa. Nella misura
in cui l'insorgente solleva ora anche delle critiche riferite al merito della
decisione di domiciliazione pronunciata dal Municipio di CO 1 (segnatamente gli
accertamenti esperiti dall'Autorità comunale e meglio i controlli di Polizia,
le informazioni raccolte dai vicini e i consumi di elettricità), le stesse
appaiono improponibili; infatti respingendo in ordine il suo ricorso,
l'Esecutivo cantonale non si è neppure chinato sul merito della controversia. Lo
stesso dicasi delle critiche sprovviste di qualsiasi portata giuridica rivolte
a terzi che nulla hanno a che vedere con la vicenda che non saranno, né
possono, essere evase dal Tribunale cantonale amministrativo.
Relativamente al testo dell'impugnativa, dai toni alquanto deprecabili, questo
denota in realtà una certa animosità del ricorrente nei confronti di non meglio
identificati funzionari del Comune di __________, circostanza che pare almeno
in parte precedente alla vicenda qui in esame (cfr. lettera del 3 novembre 2019
del ricorrente al Comune di __________, di cui al doc. AB allegato al ricorso
del 12 febbraio 2020 al Consiglio di Stato, in cui l'insorgente sostiene di
aver lasciato il Canton Ticino nel 2014 proprio a causa del comportamento di
molti funzionari). Premesso che in caso di istanze e ricorsi illeggibili o
sconveniente, all'interessato va in linea di principio fissato un termine
perentorio per rifarli (art. 122 cpv. 1 LPAmm), questa Corte non ha ritenuto di
procedere in tal senso, convinta invero che ciò non avrebbe portato alcun
concreto beneficio. Nonostante i termini utilizzati dall'insorgente, forti, poco
rispettosi, inadatti al contesto e che non facilitano certo la lettura del
ricorso, il quale ad ogni modo risulta alquanto confuso e a tratti finanche
contraddittorio, l'impugnativa può essere in definitiva ammessa in ordine e il
giudizio reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Si rileva poi che il ricorrente, che invero critica puntualmente la
sentenza governativa solo laddove espone i fatti (e nemmeno interamente), non
si confronta minimamente con la questione relativa alla reiezione della sua
istanza di restituzione del termine. Riservate alcune considerazioni che
saranno esposte in seguito a titolo meramente abbondanziale, il presente
ricorso è dunque diretto unicamente contro la decisione di irricevibilità pronunciata
dall'esecutivo cantonale.
1.4. Infine, come correttamente indicato dal Consiglio di Stato (consid. Q e 2
della decisione impugnata), l'insorgente non ha agito e non agisce ora per
conto della moglie, la quale ha anch'essa contestato l'analogo provvedimento
adottato nei suoi confronti dal Municipio di CO
1 con un ricorso, oggetto di separato giudizio (incarto del Consiglio di Stato
n. PUB.2020.70).
2. 2.1. Come già
rilevato sopra (consid. 1.2), il quesito che qui ci occupa porta sul fatto di
sapere se il Consiglio di Stato abbia correttamente valutato la notifica della
decisione municipale del 12 luglio 2019 e, in caso affermativo, se l'insorgente
l'abbia tempestivamente contestata.
Il ricorrente sostiene che né la suddetta decisione né tutti gli altri scritti
inviatigli dal Municipio di CO 1 (o da suoi uffici), gli sarebbero stati
correttamente intimati poiché non inviati al suo domicilio civile a S_________,
come imperativamente previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAmm. Aggiunge che anche nell'ambito
di una procedura di determinazione (d'ufficio) del domicilio civile, la
corrispondenza deve essere spedita all'indirizzo del domicilio civile in vigore
in quel momento, ragione per cui nel caso di specie il Municipio non poteva far
capo ad altri recapiti quali l'appartamento in Via __________ - che egli
definisce casa di vacanza - o il luogo di lavoro a T_________. Rimprovera
poi all'Amministrazione comunale di __________ di avergli spedito appositamente
i suoi scritti presso il suo appartamento di L_________, dove fino a fine 2019
vi era la sede della M_________ SA, allo scopo di attestare la sua presenza sul
territorio. Eccepisce poi di non avere mai preso visione del reale contenuto degli
scritti notificatigli nel settembre 2019 sia presso la sede della sua ditta a T_________
da parte della Polizia comunale di __________, sia presso il suo recapito a S_________
in quanto i medesimi indicavano quali destinatari entrambi i coniugi __________
con l'indirizzo, a suo dire errato, di via __________. Sostiene che, a seguito
della separazione consensuale dalla moglie avvenuta a fine luglio 2019, egli
non poteva consultare documenti che la riguardavano per cui si è rifiutato di
accettare la notifica da parte della Polizia comunale e ha distrutto il
contenuto della lettera raccomandata ritirata il 21 settembre 2019 a S_________.
2.2. Per evidenti ragioni relative alle garanzie di uno Stato di diritto e nel
rispetto del diritto di essere sentito, la notifica delle decisioni ha come
obiettivo quello di assicurare alle persone abilitate a ricorrere una
conoscenza effettiva dei provvedimenti adottati nei loro confronti. In altri
termini, le decisioni devono essere notificate alle parti affinché possano essere
a loro opponibili (cfr. Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, II ed., n. 1565; Bovay, op. cit., pag. 373; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 352).
I termini per impugnare una decisione amministrativa, nel caso in esame 30
giorni come prevedono l'art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 LPAmm, iniziano a
decorrere pertanto nel momento in cui la stessa è stata correttamente intimata
al suo destinatario o ad altra persona legittimata alla ricezione, secondo le
modalità previste dal diritto processuale cantonale; giusta l'art. 68 cpv. 1
LPAmm, inoltre, in caso di assenza di notifica, il termine parte dalla
conoscenza della decisione impugnata. Tale
norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una
decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 20
LPAmm). Per giurisprudenza,
l'interessato non può tuttavia differire a piacimento l'inizio del decorso del
termine: secondo le regole della buona fede e il principio della sicurezza del
diritto è infatti tenuto a farsi parte diligente e informarsi su esistenza e
contenuto di una decisione non appena ne sospetti l'esistenza, pena
l'irricevibilità per tardività di un eventuale rimedio di diritto (cfr. DTF 139
IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4 maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art.
46). In questo senso, secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di
decisioni in bucalettere o in casella postale - richiamata in concreto dal Municipio di CO 1 e almeno
in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato
che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo
giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che
nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro e nella misura in cui il destinatario doveva
prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"),
ciò che sostanzialmente si verifica quando è
pendente un procedimento (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396
consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014
del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). Sempre in virtù del principio di buona
fede, applicabile tanto all'autorità quanto agli amministrati, l'intimazione attraverso
un usciere o agente di Polizia (art. 17 cpv. 2 lett. b LPAmm) comporta che la notifica risulta valida anche se l'interessato
impedisce o rifiuta la consegna (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, punto 4.1; Borghi/
Corti, op. cit., n. 3b ad art. 14).
Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 11 cpv. 1 LPAmm impone
alle parti che presentano conclusioni in un procedimento di fornire un recapito
che non deve necessariamente essere il domicilio civile, di modo che l'autorità
possa eseguire le necessarie notifiche (cfr. messaggio del Consiglio di Stato
n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 2.1). Si tratta, in sostanza,
di indicare all'autorità il luogo in cui essa potrà reperire efficacemente
l'interessato. Seppur vero che, quantomeno per la maggioranza delle persone, il
domicilio civile è il luogo in cui l'interessato è principalmente
rintracciabile, poiché esso - in linea di principio - intrattiene con tale posto
un legame di una certa intensità, la LPAmm non impedisce all'autorità di far
capo ad altri indirizzi, tant'è che l'amministrato stesso può fissare un
diverso recapito, rispettivamente l'autorità può, se lo ritiene opportuno,
procedere con altri metodi di notifica, segnatamente per il tramite di un usciere
o di un agente di Polizia (cantonale e comunale) che raggiungerà personalmente
l'amministrato, non per forza al suo domicilio civile, o mediante pubblicazione
se ne sono date le condizioni (cfr. art. 11 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 e art. 19
LPAmm).
2.3. Tornando al caso in esame, per quanto concerne il primo tentativo di
notifica della decisione del 12 luglio 2019, mediante invio raccomandato (non
ritirato) all'indirizzo di Via __________, si deve convenire con l'Esecutivo
cantonale che la sua intimazione non può dirsi validamente avvenuta. Seppur
vero che l'insorgente sapeva che l'UCA l'aveva a più riprese contattato per
questioni riferite al suo domicilio civile (cfr., ad esempio, lettera del 2
ottobre 2017 del ricorrente all'UCA, di cui al doc. H), resta il fatto che detto
recapito non corrispondeva (quantomeno ancora) al domicilio civile del
ricorrente e, soprattutto, quest'ultimo aveva a più riprese indicato all'Autorità
comunale di inviargli la corrispondenza a S_________, in linea con quanto
previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAmm.
Questa Corte ritiene per contro che la decisione dell'Esecutivo comunale sia
stata validamente notificata all'insorgente il 9 settembre 2019 quando egli ha
rifiutato per iscritto (cfr. doc. 15) di prendere in consegna la lettera che
l'agente di Polizia comunale ha tentato di consegnargli presso il suo luogo di
lavoro a T_________ (art. 17 cpv. 4 lett. b LPAmm). Premesso che gli agenti di
Polizia comunale possono notificare gli atti ufficiali anche sul territorio di
un altro Comune ticinese (cfr. legge sulla collaborazione fra la polizia
cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 [LCPol; RL 563.100] e
relativo regolamento con gli allegati) e che l'art. 17 cpv. 2 LPAmm permette
all'autorità di utilizzare questa forma di notificazione se lo ritiene opportuno,
senza per forza procedere prima con altri metodi, l'amministrato che rifiuta la
consegna di un atto ufficiale che lo concerne da parte di un rappresentante
dell'Autorità, sia esso un usciere o un poliziotto, non agisce secondo le
regole della buona fede, per cui deve sopportare le conseguenze di questo suo
comportamento. A fronte del fatto che il Municipio di CO 1 stava tentando di fargli
pervenire una decisione che lo riguardava direttamente, egli aveva il dovere di
accettare la sua notifica e di verificare il contenuto della stessa, così da
poter prendere conoscenza del contenuto del medesimo per poterlo, se del caso,
contestare con piena cognizione di causa. Nulla muta a questo proposito che
tale atto fosse indirizzato anche a sua moglie.
Ne discende dunque che, alla luce di quanto precede, il termine per ricorrere
contro la decisione del 12 luglio 2019 del Municipio di CO 1 ha iniziato a
decorrere il 10 settembre 2019, vale a dire il giorno seguente, ed è giunto a
scadenza il 9 ottobre 2019. Durante questo lasso di lasso di tempo il
ricorrente ha inviato al Municipio di CO 1 due scritti, datati 20 e 24
settembre 2019. In queste due lettere egli si è limitato a diffidare l'Autorità
comunale dall'inviargli corrispondenza riguardante anche sua moglie, criticando
il tentativo del Municipio di notificargli un atto tramite un agente di polizia
presso la sede della sua ditta. Gli stessi non contengono all'evidenza nessuna
censura riferita alla questione della determinazione del suo domicilio, per cui
è a giusto titolo che le precedenti istanze non hanno attribuito agli stessi
carattere ricorsuale. Ne consegue che la decisione di domiciliazione del 12
luglio 2019 non è stata tempestivamente impugnata ed è quindi cresciuta in
giudicato tempestivamente. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire anche
qualora si volesse considerare determinante per il calcolo dei termini
ricorsuali la data del 21 settembre 2019, giorno in cui la raccomandata
contenente la decisione di domiciliazione del Municipio di CO 1 è stata
ritirata presso l'ufficio postale di S_________ dal momento che prima del 12
febbraio 2020 il ricorrente non ha inoltrato nessuno scritto che potesse essere
considerato alla stregua di un gravame. Il giudizio impugnato merita dunque
piena tutela laddove dichiara irricevibile, poiché tardivo, il ricorso di RI 1
avverso la suddetta risoluzione municipale, escludendo nel contempo che l'autorità
di prime cure sia incorsa in un diniego di giustizia
3. 3.1. A titolo abbondanziale
va ancora aggiunto che la restituzione in intero dei termini è un rimedio
eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti
dall'omissione di atti processuali. Essa mira a evitare che da
un'omissione processuale incolpevole derivino conseguenze eccessive, non
giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo
(Borghi/Corti, op.cit., n. 1 seg. ad art. 12). Il rimedio incide profondamente
sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi
presupposti seguendo criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre
2011, consid. 2.2). Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il
suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere
esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente
nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione
si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF
2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Zurigo/Basliea/ Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24).
3.2. Nel caso in
esame, il ricorrente non era impossibilitato ad agire e nemmeno lo sostiene.
Egli ha semplicemente ritenuto -
a torto - di avere dei motivi per poter rifiutare la notifica della decisione municipale
che lo concerneva e che ciò avrebbe impedito la decorrenza di termini per
impugnare la medesima. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la
sua istanza di restituzione del termine ricorsuale non presta dunque il fianco
ad alcuna critica.
4. 4.1. Visto quanto precede,
il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in base al dispendio occasionato
dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art.
47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune di __________,
che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinato da un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera