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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 dicembre 2021 (n. 6027) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 agosto 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1991 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 2009.
Autista di professione, è attivo nel periodo compreso tra marzo e ottobre quale
autotrasportatore di veicoli da corsa per i vari campionati automobilistici. Su
chiamata svolge inoltre incarichi puntuali per un'altra ditta di trasporti.
Durante il periodo invernale (fra dicembre e marzo) lavora invece quale maestro
di sci.
In passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
31 agosto 2010 ammonimento a seguito di un'infrazione lieve;
3 dicembre 2013 revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità) commessa il 10 agosto 2013; il provvedimento è stato scontato dal 28 aprile al 27 luglio 2014.
B. a. Il 7 luglio 2019, verso le ore 14.10, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato TI __________ in territorio di Airolo, lungo la strada cantonale del Passo del San Gottardo in direzione dell'Ospizio (fuori località), a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.
Interrogato dalla polizia cantonale il 6 settembre 2019, il conducente - che ha accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, rilevando però che quel giorno il tempo era bello, il manto stradale asciutto e il traffico scarso - ha dichiarato di non avere saputo che il limite di velocità sulla tratta in questione fosse posto a 80 km/h, precisando di essere stato convinto che fosse di 100 km/h come nel tratto di strada precedente. Ha tuttavia ammesso di essersi reso conto che procedeva a velocità eccessiva, specificando comunque di essere stato persuaso di non incorrere in un'infrazione grave.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 18 ottobre 2019 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Il 19 novembre successivo, dopo avergli comunicato che nella fattispecie la durata della revoca sarebbe stata inevitabilmente di 12 mesi, l'autorità dipartimentale, considerata la sua professione, gli ha offerto la possibilità di proporre una data d'inizio del periodo di revoca, con la precisazione che, in caso di silenzio, sarebbe stato fissato d'ufficio.
c. Con scritto del 18 dicembre 2019 la Sezione della circolazione, in accoglimento della relativa richiesta dell'interessato, gli ha comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato riesaminato al termine dell'inchiesta penale in corso.
C. a. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 22 gennaio 2020 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna (pari a complessivi fr. 2'400.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-.
b. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 12 marzo 2021 il presidente della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato sia il capo di accusa che la sanzione, riducendo tuttavia a due anni il periodo di prova della sospensione condizionale della pena pecuniaria. Tale decisione, rimasta incontestata, è regolarmente passata in giudicato.
c. Alla luce del già
citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 2 luglio 2021
la Sezione della circolazione ha riavviato il procedimento amministrativo di
revoca. Dopo avere offerto invano all'interessato la possibilità di esprimersi
in merito, con decisione del 13 agosto 2021 ha risolto di revocagli la licenza
di condurre per la durata di 12 mesi (dal13 febbraio 2022 al 13 febbraio 2023
inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle
categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. a. Con giudizio del 7 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Considerata sanata una violazione del diritto di essere sentito commessa dalla precedente istanza, il Governo non ha ravvisato alcun elemento concreto che non fosse già stato preso in considerazione dall'autorità penale, che gli permettesse di scostarsi dalla decisione impugnata. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale, a fronte del precedente del 2013, l'autorità amministrativa non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di 12 mesi. Ritenuto come la durata minima legale debba essere applicata a tutte le categorie e sottocategorie di licenza, ha inoltre respinto la richiesta subordinata di permettere all'interessato la guida dei veicoli di categoria C. Ha infine negato anche la possibilità di frazionare la revoca in tre periodi di quattro mesi ciascuno, così da permettere al conducente di scontarla durante l'inverno.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento, con rinvio della
causa all'autorità amministrativa per nuova decisione. Subordinatamente, postula
che nel periodo di revoca gli sia autorizzata la guida di veicoli di categoria
C. In via ancor più subordinata, chiede di poter scontare la revoca in tre
tranches di quattro mesi ciascuna.
Riproposta la censura di violazione del diritto di essere sentito, il
ricorrente - che non contesta l'infrazione - lamenta anzitutto le conseguenze
particolarmente gravi che la revoca avrà su di lui (perdita del posto di lavoro
quale autista di camion e della sua fonte di reddito principale), in contrasto
con i principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Ricordato
come l'autorità amministrativa non sia vincolata alla decisione penale per
quanto concerne l'apprezzamento della colpa e della messa in pericolo,
relativizza la gravità dell'infrazione (che soltanto per 1 km/h rientrerebbe
nella categoria dei casi gravi, di cui costituirebbe comunque la fattispecie
meno pericolosa, e che non avrebbe causato alcun pericolo concreto per gli
utenti della strada). Lieve sarebbe la sua colpa, riconducibile a una semplice
disattenzione e all'aver creduto - indotto anche dalle condizioni della strada
- che sul tratto in questione vigesse ancora il limite di 100 km/h, così come
in quello precedente. Relativizza anche la recidiva (rilevando di avere
commesso l'infrazione solo tre settimane prima della scadenza del termine di
cinque anni dalla fine dell'esecuzione della precedente revoca, riferita
peraltro a fatti risalenti a quasi sei anni prima), prevalendosi anzi della sua
buona reputazione quale conducente. Rileva poi come, alla luce delle
conseguenze del tutto sproporzionate indotte dalle norme e dalla giurisprudenza
schematica del Tribunale federale, sia in atto una modifica legislativa per
rendere meno severe e rigide le sanzioni, segnatamente per gli autisti professionali.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto
l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. L'insorgente
ribadisce anzitutto la censura di violazione del suo diritto di essere sentito
sollevata senza successo davanti alla precedente istanza, adducendo che la
Sezione della circolazione avrebbe emanato la querelata decisione di revoca
senza attendere la scadenza del termine impartitogli per presentare le proprie
osservazioni, rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie.
2.1. Secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II
286 consid. 5.1).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, la Sezione della
circolazione ha notificato l'avvio del procedimento amministrativo di revoca
con scritto del 2 luglio 2021, pervenuto all'interessato il 5 luglio
successivo. Il termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni,
contestualmente impartito al ricorrente, è rimasto sospeso durante le ferie
(tra il 15 luglio e il 15 agosto, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm) e sarebbe
quindi giunto a scadenza soltanto il 26 agosto 2021 (cfr., sul computo del
termine impartito prima delle ferie giudiziarie, STF
8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1). Ritenuto come l'autorità amministrativa abbia emanato la sua decisione
già il 13 agosto 2021, la violazione del diritto di essere sentito
dell'insorgente (cfr. pure art. 23 cpv. 2 LCStr) appare manifesta. Nemmeno la
Sezione della circolazione l'ha del resto negata (cfr. risposta al Governo).
Come correttamente rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata,
consid. 2), la lesione può comunque essere considerata sanata, atteso che
l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti all'Esecutivo cantonale
e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia
processuale.
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale (qui peraltro rimasto incontestato), questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 12 marzo 2021 dalla Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non
è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano
la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art.
16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere
considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la
circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di
veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La
durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3
LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno 12 mesi, se nei cinque anni
precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due
volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr).
3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è
stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità
di trattamento tra conducenti. Così, indipendentemente dalle circostanze concrete,
un superamento di 26-29 km/h del limite di velocità autorizzato fuori delle
località o su una semiautostrada senza spartitraffico costituiva una violazione
di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16
cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid.
2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e rinvii; cfr. pure STA
52.2020.109 del 7 dicembre 2020 e rinvii).
Il diritto in vigore
dal 1° gennaio 2005 ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e
suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità
stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF
1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il superamento del
limite di velocità di 26-29 km/h fuori località è nella migliore delle ipotesi
un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere
necessariamente sanzionata con una revoca
della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art.
16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 30 km/h oltre il
limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una
revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se
viene commesso in circostanze favorevoli.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi
esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della
messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al
fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.
3 LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che
può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per
ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di
limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.,
fra le tante: STF 1C_293/2009 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.2, 1C_567/2008 del
17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.367 del 15 marzo 2022 consid. 3.3 e
rif., 52.2021.189 del 1° dicembre 2021 consid. 3.5).
3.4. Nel caso in esame, è incontestato che, così come illustrato in narrativa, il 7 luglio 2019 RI 1 abbia circolato fuori località superando di 30 km/h la velocità massima consentita (80 km/h) sul tratto di strada che stava percorrendo. Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con sentenza del 12 marzo 2021 del presidente della Pretura penale, cresciuta in giudicato (consid. C.a).
Ora, l'adempimento dei
presupposti oggettivi di una grave infrazione alle norme della circolazione ai
sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifico. Secondo i criteri
schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo (seppur
soltanto astratta) accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione
dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze
favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto
soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla
giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce
dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una
crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2021.189 citata consid. 3.5).
Ciò sempre che non si possa considerare che RI 1 possa valersi di un'eccezione
a tale schematismo, in particolare se poteva avere seri motivi per ritenere di
non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 80 km/h.
In concreto, l'insorgente sostiene che la situazione e le condizioni della
carreggiata (fuori dall'abitato, senza marciapiede e senza possibilità di
trovarsi in presenza di pedoni) lo avrebbero indotto a ritenere che il limite
di velocità fosse ancora di 100 km/h, così come sul precedente lungo tratto
(cfr. ricorso, pag. 7). La tesi - che aveva accennato già nel corso
dell'interrogatorio reso davanti alla polizia, ma che ha poi rinunciato a
portare avanti in sede penale, impugnando la sentenza pretorile - è comunque priva di fondamento. Infatti, i segnali e le demarcazioni (di cui il
ricorrente non contesta invero la presenza, limitandosi a sostenere di non
averli visti; cfr. ricorso, pag. 10) devono in ogni modo essere osservati (cfr.
art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr). E ciò, per dottrina e costante
giurisprudenza, quand'anche non fossero collocati in modo regolare (salvo casi
manifestamente eccezionali che in concreto comunque non ricorrono), nella
misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica
che merita di essere protetta (cfr. STF 6B_1397/2020 del 23 agosto 2021 consid.
3.2, 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.2 che conferma la STA 52.2015.22
del 27 maggio 2015 consid. 3.2; cfr. pure STA 52.2021.189 citata consid. 3.5). Inoltre,
non si ravvisano motivi (né il ricorrente ne adduce) che gli avrebbero reso
impossibile scorgere e rispettare il segnale di limitazione della velocità a 80
km/h. In queste circostanze, il fatto di non essersi accorto della
riduzione del limite di velocità dimostra semmai che non prestava la dovuta
attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida (cfr. STF
6B_1397/2020 citata consid. 3.2, 1C_358/2015 citata consid. 5.1). La
giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che il fatto di non
prestare la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata costituisce di
massima una negligenza grave (cfr. STF 1C_358/2015 citata consid. 5.1,
1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4). Ne discende che l'insorgente non
aveva e non poteva in ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di
trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h. Non sussistendo
quelle particolari circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare
l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato
dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 30 km/h fuori
località - indipendentemente
dalle circostanze favorevoli (fondo stradale asciutto e ottima visibilità) in
cui sarebbe stata commessa l'infrazione e dall'effettivo pericolo creato (soltanto
astratto) - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e
soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un
simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di
trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in
massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).
4. Resta pertanto unicamente da verificare se la revoca di 12 mesi disposta nei confronti del ricorrente sia giustificata.
4.1. L'insorgente è stato oggetto nel 2013 di una revoca della licenza di condurre
della durata di tre mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il
27 luglio 2014. Il 7 luglio 2019 egli si è, come appena visto, reso autore di
un'altra infrazione grave. Il ricorrente tenta di relativizzare la sua
recidiva, evidenziando come i fatti all'origine del precedente provvedimento di
revoca risalgano all'agosto 2013, cioè a quasi sei anni prima della nuova
infrazione. Secondo la costante giurisprudenza, determinante ai fini della
decorrenza del termine di recidiva non è tuttavia l'epoca a cui risale
l'infrazione anteriore (o la precedente decisione di revoca), ma la fine
dell'esecuzione della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid.
5.3; STF 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; STA 52.2018.233 del 5 luglio
2018 consid. 3.3 e rif.). Ritenuto come la nuova infrazione sia stata commessa
prima dello scadere dei cinque anni dal giorno in cui è stata scontata la
precedente misura, è dunque a torto che il ricorrente tenta di relativizzare in
concreto l'aggravante della recidiva ex art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. E
ciò tanto più se si considera che il primo periodo di revoca (fissato dall'8
gennaio al 7 aprile 2014; cfr. decisione del 27 novembre 2013) è stato
posticipato su sua richiesta (cfr. scritto del 28 novembre 2013 e decisione del
3 dicembre 2013).
Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, in concreto la durata del provvedimento di
revoca non può in ogni modo essere inferiore a 12 mesi.
4.2. A torto l'insorgente afferma che
gli eccessi di velocità - come quello da lui commesso - corrisponderebbero alla
fattispecie meno pericolosa per gli utenti della strada tra quelle previste
dall'art. 16c cpv. 1 LCStr. Tale norma pone infatti sullo stesso piano tutte le ipotesi menzionate alle sue lett.
a-e. L'Alta Corte federale ha in particolare sancito che le norme riguardanti i
limiti di velocità costituiscono regole fondamentali della circolazione
stradale, poiché chi le infrange mette in pericolo la vita e l'integrità degli
altri utenti della strada. Il rispetto dei limiti di velocità è dunque
essenziale per la sicurezza stradale, ritenuto che la velocità eccessiva è una
delle principali cause di incidenti gravi della circolazione stradale (cfr. STF
1C_67/2021 del 5 agosto 2021 consid. 4.3, 1C_224/2010 citata consid. 4.4).
4.3. Il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di
Stato non può dunque che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una
misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del
principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto
dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è
reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia
detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a
motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore
federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2,
132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con
numerosi rinvii).
4.4. Invano il ricorrente si prevale della modifica legislativa attualmente in
consultazione, che mira ad attenuare gli effetti di una revoca della licenza di
condurre per gli autisti professionali, per i quali una tale misura - che
spesso implica la perdita del posto di lavoro - presenta una particolare
gravità (cfr. mozione n. 17.3520 depositata da Edith Graf-Litscher il 15 giugno
2017, adottata sia dal Consiglio nazionale, il 4 giugno 2019, che dal Consiglio
degli Stati, il 5 dicembre 2019, volta a permettere agli autisti, almeno nei
casi di infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a LCStr, di guidare ai fini dell'esercizio della professione
durante il periodo di revoca; cfr. pure art. 33 cpv. 5 del progetto di modifica
dell'OAC posto in consultazione e rapporto esplicativo del 21 aprile 2012, pag.
9 segg.). Al proposito, occorre da un lato ricordare che gli inconvenienti, anche pesanti, legati alla revoca
della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi e,
dunque, preventivi di tale provvedimento amministrativo, voluto dal legislatore
come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione
stradale, ragion per cui l'insorgente non può che
rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi.
Dall'altro, è innegabile che per chi conduce un veicolo a titolo professionale,
le conseguenze di un ritiro della patente di guida possono essere
particolarmente gravose. Ciò malgrado il ricorrente non può avvalersi della
prospettata modifica legislativa, che non è ancora entrata in vigore (cfr. STF
1C_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 4.3 che conferma la STA 52.2019.383 del
12 novembre 2019; cfr. pure, per analogia, STA 52.2019.440 del 29 novembre 2019
consid. 3.4) e che comunque non troverebbe applicazione nel suo caso, in cui
sul conducente pesa, come visto (cfr. supra, consid. 3.5), una colpa
tutt'altro che lieve.
4.5. Da respingere è altresì la richiesta, formulata in via subordinata nel
gravame, di estendere l'autorizzazione di guida durante il periodo di revoca,
che la Sezione della circolazione ha concesso per le categorie speciali G e M,
anche alla categoria C (corrispondente agli autoveicoli, esclusi quelli della
categoria D, con peso totale superiore a 3'500 kg e combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della
categoria C e un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg). Un'estensione
del genere - che permetterebbe al ricorrente di non perdere il suo posto di
lavoro quale autista - avrebbe per effetto di circoscrivere la revoca al suo
tempo libero, ciò che è tuttavia incompatibile con lo scopo educativo e
preventivo che contraddistingue le revoche d'ammonimento ed è dunque escluso (cfr.
DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 4). In
effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento esplichi
l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle
norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto
totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 128 II 173 consid. 3b; STF
1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2018.338
del 15 ottobre 2018 consid. 2.2 e rif.). In particolare, con l'art. 16c
cpv. 2 lett. c LCStr, il conducente che viola ripetutamente norme elementari
della circolazione deve essere escluso della circolazione stradale per lungo
tempo (cfr. DTF 141 II 220 consid.
3.3.3 e rif.; STF 1C_178/2018 citata consid. 3.1).
L'estensione dell'autorizzazione alla guida anche alla categoria C contravverrebbe
inoltre al principio, sancito dall'art. 33 cpv. 1 OAC, secondo cui la revoca
della licenza di condurre di una categoria o sottocategoria comporta la revoca
della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie e della
categoria speciale F. Se è ben vero che la possibilità di una revoca
differenziata (di durata differente per ogni categoria,
sottocategoria o categoria speciale) esiste, essa è data soltanto a
determinate condizioni (cfr. art. 33 cpv. 5 OAC), segnatamente quella secondo
cui la durata minima stabilita dalla legge dev'essere rispettata (cfr. DTF 132
II 234 consid. 2.3 e rif.). Durata
minima che, come visto, in concreto corrisponde proprio ai 12 mesi
inflitti al ricorrente con il controverso provvedimento. Nulla a suo favore può
quindi dedurre il ricorrente dal citato disposto.
4.6. Infine, pure da
respingere è la richiesta, formulata dall'insorgente in via ancor più
subordinata, di frazionare la revoca in tre tranches da quattro mesi ciascuna. Una
possibilità, quella di scontare una revoca d'ammonimento "a rate",
che la LCStr non prevede e che il Tribunale federale ha già espressamente
escluso (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3; STF 1C_652/2015 dell'8 giugno 2016
consid. 3; cfr. pure, con riferimento agli autisti professionali, STF 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.3;
cfr. pure Mizel, op. cit., pag.
746). Richiamata la chiara volontà del legislatore di negare la
possibilità di frazionare l'esecuzione di revoche di corta durata in caso di
infrazioni lievi o medio gravi giusta gli art. 16a o 16b LCStr (BU
2001, CN pag. 911), i giudici federali hanno escluso una tale possibilità anche
per provvedimenti di revoca di durata più lunga. Da un lato, poiché un'altra
proposta tendente ad alleggerire le conseguenze
negative di una revoca del permesso di condurre per gli autisti professionali era
già stata scartata in occasione dei dibattiti parlamentari. Dall'altro, alla
luce dello scopo della revisione parziale della LCStr (in vigore dal 1° gennaio
2005), tendente a sanzionare più severamente le infrazioni gravi e ripetute
delle norme sulla circolazione stradale. L'Alta Corte ha così considerato che
il legislatore non intendesse tollerare il frazionamento in altre ipotesi non
evocate dall'autore della mozione, segnatamente in caso di infrazione grave
alle norme della circolazione. Ha inoltre ritenuto che la revoca d'ammonimento
costituisce una misura amministrativa ordinata nell'interesse della sicurezza
stradale, che mira a educare il conducente colpevole e
a evitare recidive (anche se presenta pure un aspetto penale), concludendo che
la possibilità di eseguirla in svariati periodi secondo i bisogni
dell'interessato farebbe perdere a tale misure il suo carattere preventivo ed
educativo e sarebbe pure contraria alla concezione del legislatore secondo cui
una revoca del permesso di guida dev'essere ordinata ed effettivamente subita
per una certa durata fissata dalla legge. Infine ha reputato che la facoltà
riconosciuta al conducente dalla prassi e dalla dottrina di ottenere un rinvio
dell'esecuzione della misura di revoca per consentirgli di organizzarsi tiene sufficientemente
conto degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 134 II 39
consid. 3).
Non sono in concreto dati, né sono fatti valere, motivi per scostarsi da tale
giurisprudenza.
5. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 13 febbraio 2022 al 12 febbraio 2023, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale a luglio 2019 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
6. 6.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
6.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.
47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera