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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 25 luglio 2022 del direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 28 ottobre 2021 della Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in materia di restituzione della tassa semestrale; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è stata ammessa
al Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare del DFA della
SUPSI per l'anno accademico 2018/2019, formazione che ha subito sospeso
ottenendo un congedo, e in seguito abbandonato.
Il 30 marzo 2021 la medesima ha presentato al DFA domanda di ammissione al
Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I per la disciplina
tedesco. Preso atto dell'accoglimento della sua domanda, il 3 giugno 2021 RI 1
ha pagato la tassa di fr. 800.- per il semestre autunnale 2021/2022.
B. Con e-mail del 24 agosto 2021, RI 1 ha comunicato alla SUPSI di rinunciare alla formazione, siccome aveva trovato un lavoro e deciso di proseguire con gli studi di master a __________. La medesima ha quindi chiesto la restituzione dell'importo della tassa semestrale già versato. Il DFA ha rifiutato di rimborsare la tassa, dapprima per e-mail e in seguito con decisione formale il 28 ottobre 2021.
C. Con decisione del 25 luglio 2022 il direttore generale della SUPSI ha respinto il ricorso di RI 1 avverso la predetta risoluzione del DFA. Premesso che il prelievo della tassa universitaria è fondato su una base legale sufficiente e che il suo ammontare è proporzionato, l'autorità ha tutelato il diniego del rimborso dell'importo pagato al momento dell'iscrizione dalla studentessa. Il regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al master della SUPSI del 13 giugno 2014 prevede esplicitamente che in caso di ritiro dell'iscrizione o di abbandono degli studi il candidato non ha diritto alla restituzione della tassa. Questione a cui la studentessa è stata pure resa attenta con un'avvertenza apposta sul modulo di conferma di iscrizione al corso, da essa sottoscritto.
D. Con un ricorso,
presentato anche quale petizione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento con conseguente restituzione della tassa anticipata, oltre
interessi di mora dal 1° settembre 2021. Sostiene che trattandosi di una tassa
causale, in caso di mancata frequenza la stessa debba essere restituita in base
alle regole dell'indebito arricchimento. Non vi sarebbe una base legale sufficiente
per il prelievo del tributo.
D'altro canto, nel 2018 alla ricorrente era stata restituita l'intera tassa
semestrale dopo il ritiro dal corso di bachelor.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la SUPSI, ribadendo le motivazioni a sostegno della decisione impugnata.
F. Con la replica e la duplica le parti confermano le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine. L'atto non è invece esaminato come petizione, in difetto dei presupposti dell'art. 92 LPAmm.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione esibita dalle
parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
2. Innanzitutto, va rilevato che avendo l'insorgente pagato la tassa semestrale senza eccepire alcunché, ogni censura riferita al fondamento della stessa è tardiva. Non si entra quindi nel merito delle critiche riferite al rispetto dei principi che reggono la materia (legalità, copertura dei costi, equivalenza). Queste andavano semmai sollevate contro la decisione con cui è stato richiesto il pagamento del tributo. L'oggetto del litigio è limitato al quesito di sapere se la ricorrente possa vantare un diritto al rimborso della tassa semestrale, vuoi sulla base delle normative applicabili, vuoi invocando l'indebito arricchimento.
3. 3.1. Per l'art. 11 cpv. 1 LUSI-SUPSI i rapporti dell'Università della Svizzera italiana (USI) e della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da appositi regolamenti interni. L'USI e la SUPSI, soggiunge il cpv. 2 della norma, possono prelevare tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture.
Secondo lo statuto
approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018 (statuto), la competenza
di definire l'ammontare delle tasse per gli studenti nei corsi di formazione di
base dei Dipartimenti spetta al Consiglio della SUPSI (art. 6 n. 6 statuto). Le
tasse di frequenza dei corsi di master sono stabilite nel regolamento per la
procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di
secondo livello) approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 giugno 2014
(R-Ammissione). Periodicamente, il regolamento ha subìto modifiche. Al momento
dell'iscrizione al master della ricorrente, era in vigore la versione del 1°
settembre 2017 (versione 5). L'art. 4.2.1 R-Ammissione (versione 5) stabilisce
che la tassa semestrale è di fr. 1'600.-, rispettivamente di fr. 800.- per gli
studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle
scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità
svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). In
caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono o di esclusione dagli studi,
soggiunge l'art. 4.2.3, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa
semestrale, né ai contributi ai costi per la didattica.
3.2. La successiva modifica del regolamento è entrata in vigore il 1° settembre
2021 (versione 6). L'art. 4.2.1 prevede che la tassa semestrale non è in alcun
caso rimborsabile (es. ritiro dell'iscrizione, abbandono, esclusione dalla
formazione). Tuttavia, l'art. 4.2.3 R-Ammissione (versione 6) prescrive che in
caso di ritiro dell'iscrizione o di abbandono dagli studi dopo la scadenza
dell'ultimo termine utile per la loro notifica (art. 3bis), lo studente non ha
diritto al rimborso della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la
didattica. L'art. 3bis R-Ammissione (versione 6) demanda alle direttive di
applicazione dei Dipartimenti la definizione dei termini utili entro i quali lo
studente immatricolato può rinunciare alla propria iscrizione, rispettivamente
abbandonare gli studi mediante notifica scritta. Le direttive di applicazione
del regolamento per il master e dell'R-Ammissione relative al corso di laurea
Master in Insegnamento per il livello secondario I proposto dal DFA della SUPSI
del 15 marzo 2021 (direttive), all'art. 3 n. 12, stabiliscono che l'ammissione
è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per
la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione,
l'abbandono del corso, se non annunciato per scritto alla Direzione del DFA
entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo,
comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.
Le nuove norme non sono del tutto coerenti. Da un lato l'art. 4.2.1 R-Ammissioni
stabilisce che la tassa semestrale non è in alcun caso rimborsabile,
fornendo quale esempio anche il ritiro dell'iscrizione. Dall'altro lato, l'art.
4.2.3 prevede che la restituzione della tassa è esclusa solo in caso di ritiro
dopo un determinato termine. Nemmeno è del tutto chiaro quale sia il termine
entro il quale può avvenire il ritiro dell'iscrizione. Infatti, la regola di
cui all'art. 3 n. 12 delle direttive, ancorché inserita all'interno del
capitolo 2 dedicato all'ammissione e all'iscrizione al master, sembra applicarsi
solo a partire dal secondo semestre di formazione.
4. 4.1. L'art. 4.2.3 R-Ammissione (versione 5) sancisce esplicitamente che la tassa semestrale non è rimborsabile in caso di ritiro dalla formazione. A questa circostanza l'insorgente è stata resa attenta tramite il modulo di conferma di iscrizione al corso, che ha sottoscritto il 3 giugno 2021. Sulla base di tale regolamento, in vigore fino al 31 agosto 2021, l'insorgente non può quindi pretendere la restituzione della tassa semestrale. Inutilmente l'insorgente invoca l'applicazione delle norme della versione 6 del regolamento. Intanto, per le ragioni esposte al considerando precedente, il diritto al rimborso della tassa è tutto fuorché regolato in modo chiaro. In ogni caso, l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto che tali disposizioni non sono applicabili al caso di specie, siccome il ritiro dalla formazione dell'insorgente è intervenuto il 24 agosto 2021, quando la modifica del regolamento non era ancora entrata in vigore.
4.2. L'insorgente
fonda la sua pretesa sull'indebito arricchimento (art. 62 segg. del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). A torto.
Secondo un principio generale, le devoluzioni fatte in ragione di motivi che
poi non si avverano, che in realtà non sussistono o che in
seguito vengono a cadere devono essere restituite, a meno che la legge preveda
il contrario (DTF 135 II 274 consid. 3.1, 130 V 414 consid. 2). Codificata all'art.
62 cpv. 2 CO per il diritto privato, questa regola vale anche
nell'ambito del diritto pubblico (Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 148 segg.).
L'obbligo di restituire contributi versati senza causa si fonda quindi innanzitutto sulle disposizioni speciali che lo prevedono e, solo in loro difetto, sulle regole generali dell'indebito arricchimento (cfr. DTF 128 V 236 consid. 2a). Nel caso concreto, l'R-Ammissione regola la questione escludendo, come detto, la possibilità di ottenere il rimborso della tassa semestrale. Non vi è quindi spazio per l'applicazione delle regole di cui agli art. 62 segg. CO.
4.3. In queste circostanze, non gioca alcun ruolo il motivo per cui
l'insorgente ha rinunciato alla formazione. La tesi secondo cui la stessa
sarebbe stata indotta in errore ad iscriversi, siccome il titolo di master sarebbe
superfluo per accedere all'insegnamento, non conduce a riconoscerle un diritto
alla restituzione della tassa. Tanto più che tale fatto non trova riscontro
negli atti. Anzi, dalla dichiarazione dell'insorgente al momento del ritiro dalla
formazione emerge la sua libera scelta di iscriversi a un analogo corso di
master in altro Cantone.
5. Non porta ad altra conclusione il fatto che nel 2018 alla ricorrente è stata restituita la tassa semestrale per la frequentazione del corso di bachelor, in occasione della concessione di un congedo. A ragione la SUPSI afferma che si tratta di una situazione diversa rispetto a quella oggetto del gravame. Infatti, in quell'occasione la ricorrente non si è ritirata dalla formazione, bensì ha ottenuto un congedo, che comporta il pagamento di una tassa ridotta di fr. 50.-, ciò che ha condotto al rimborso dell'eccedenza anticipata.
6. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, di importo contenuto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera