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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 10 agosto 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 luglio 2022 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale è stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 5'000.-; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, di __________, ditta iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, ha eseguito dei lavori edili sul fondo __________ di __________. Come indicato nella domanda di costruzione, l'intervento, del costo complessivo di fr. 1'418'000.-, concerneva il risanamento di una casa monofamiliare, la costruzione di due ulteriori case unifamiliari e di un'autorimessa, nonché la demolizione di una piscina esterna e del vecchio garage.
B. a. Il 28 febbraio
2022, la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile
(CPC) e la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore
specialista (CV-LEPICOSC) hanno esperito un controllo congiunto del suddetto
cantiere rilevando la presenza del titolare della ditta individuale F__________
e di un suo operaio (assunto tramite agenzia interinale) intenti ad istallare
la baracca di cantiere e a trasportare il materiale di lavoro. F__________ ha
dichiarato agli ispettori delle due autorità di essersi occupato della
demolizione della vecchia autorimessa e della costruzione del nuovo garage,
sarebbe inoltre stato incaricato di lavori esterni quali la realizzazione del
muro di cinta; della riattazione interna dell'immobile, ormai in fase
conclusiva, si sarebbe invece occupata la RI 1, di cui nessun operaio era
presente in cantiere al momento del controllo.
Accertato che mediante invio della notifica di inizio lavori del 21 ottobre
2021, RI 1 era stata effettivamente indicata quale impresa di costruzione
incaricata delle opere da capomastro e considerata l'esecuzione di lavori
soggetti alla LEPICOSC da parte di persone non autorizzate, l'11 marzo 2022 la CV-LEPICOSC ha fatto divieto alla F__________ di proseguire i lavori da impresario costruttore
sul fondo in questione, ordine trasmesso in copia alla RI 1, e ha notificato al
contempo - ad entrambe le predette ditte - l'avvio di due separate procedure disciplinari nei loro confronti.
b. Dopo aver preso atto delle osservazioni trasmessele da F__________ e al fine
di valutare la revoca del provvedimento provvisionale, con scritto del 5 aprile
2022 la CV-LEPICOSC ha richiesto alla RI 1 di ricevere il contratto
d'appalto/subappalto per l'esecuzione delle opere edili sulla proprietà in
oggetto, lettera trasmessa in copia anche alla F__________. Non avendo ricevuto
risposta, l'autorità ha eseguito un ulteriore controllo del cantiere di __________
il 29 aprile 2022, in occasione del quale è stata rilevata la presenza di due
operai e di F__________. Entrambi i lavoratori controllati, che stavano
eseguendo la casseratura del muro di confine, hanno affermato di lavorare per
conto della RI 1; uno - il medesimo di cui al controllo precedente - assunto
sempre mediante agenzia interinale e il secondo quale occupazione temporanea tramite
la disoccupazione (guadagno intermedio). Anche F__________ ha sostenuto di
essere presente in cantiere quale manodopera in prestito per la RI 1, nonché nella
sua qualità di direttore dei lavori. Reso attento del fatto che non era stata autorizzata
la ripresa dei lavori, F__________ ha mostrato un preventivo della RI 1, in
attesa di accettazione, per l'assunzione delle opere edili in esame, documento
poi consegnato all'autorità controfirmato dal committente e da F__________ in
data 4 aprile 2022. Vista l'assunzione dei lavori da parte di un'impresa di
costruzione iscritta all'albo, il 3 maggio 2022 la CV-LEPICOSC ha autorizzato
la ripresa dei lavori, preannunciando l'esperimento di controlli tesi a
verificare l'effettiva presenza della manodopera della RI 1.
c. Con decisione del 15 luglio 2022, la CV-LEPICOSC, considerato che una parte
delle opere soggette a LEPICOSC era stata eseguita da operai non riconducibili
a ditte iscritte all'albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti,
ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 5'000.- per violazione dell'art. 6 lett.
f LEPICOSC.
In medesima data l'autorità ha sanzionato pure la ditta individuale F__________
per violazione dell'art. 4 LEPICOSC.
C. Avverso la decisione
che la concerne, la RI 1 insorge ora dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata una
violazione del suo diritto di essere sentita, sostiene, in estrema sintesi, di
non aver violato alcun disposto di legge e che i fatti oggetto di condanna
riguarderebbero una terza persona.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto
necessario, riprese in seguito.
E. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La
legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 16 cpv. 1 e
art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo
stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1.
L'insorgente lamenta anzitutto una violazione dei suoi diritti di parte. Essa
sostiene che la decisione di condanna sia stata motivata in modo insufficiente
atteso che riguarda fatti riferiti ad una terza persona e non alla ricorrente.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
iscritto; tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della
motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad una
motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente
che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti; STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid.
2.2). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando
l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri
atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2
febbraio 2000 consid. 2).
2.3. Tornando al caso in esame, va anzitutto rilevato che, nell'ambito della
presente procedura, la RI 1, ha inizialmente ricevuto il divieto impartito alla
ditta individuale F__________ di proseguire i lavori sul mappale __________ di __________,
inviatole in copia, e lo scritto con cui le era stato notificato l'avvio di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti. Già da questi due documenti
emerge chiaramente che la CV-LEPICOSC ha costatato che, su di un cantiere per
il quale la ricorrente risultava l'impresa di costruzione incaricata dei lavori
da capomastro, una ditta non iscritta all'albo delle imprese di costruzione e
degli operatori specialisti aveva eseguito delle opere edili, violando di
conseguenza la LEPICOSC; l'avviso di procedimento disciplinare, direttamente
indirizzato all'insorgente, precisava poi che tra gli obblighi delle imprese di
costruzione vi è quello di non fare da prestanome, per cui, tenuto conto che
ciò rischiava di comportare l'emanazione di una sanzione amministrativa,
l'autorità invitava la ricorrente a prendere posizione in merito. La decisione
di multa null'altro fa che riprendere quanto già indicato in precedenza. In
sostanza la CV-LEPICOSC rimprovera all'insorgente di aver permesso, su di un cantiere
per il quale essa era l'impresa di costruzione responsabile, l'esecuzione di
lavori edili soggetti a LEPICOSC da parte di una ditta non iscritta all'albo. Ora,
se ciò permetta di giustificare la multa inflitta è questione che attiene al
merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Premesso che la ricorrente
è una ditta attiva quale impresa di costruzione per cui il regime autorizzativo
della LEPICOSC le è noto, la motivazione formulata dall'autorità risulta ad
ogni modo sufficientemente chiara e articolata affinché l'insorgente potesse
impugnarla con piena cognizione di causa. Prova ne è che essa, rappresentata da uno sperimentato
legale, è stata in grado di contestare la decisione impugnata avanzando i
propri argomenti, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso
la portata. Ne discende che non vi è stata alcuna una violazione del suo
diritto di essere sentita. Ad ogni modo, quand'anche per pura ipotesi vi fosse
stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso
che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;
oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.
DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3. 3.1. Giusta
l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività
è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori
specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4
cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di
lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente
semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari
conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature
importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono
considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non
superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite
è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC,
il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori
specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo
di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti
edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della
sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano
l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d)
nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di
determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988
[n. 3344] del Consiglio di Stato concernente
la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF
2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può
essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv.
2 RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita
dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la
radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli
abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori,
di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).
3.2. Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della
professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,
emerge che tali norme sono state volute per ovviare
alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali
delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e
privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la
collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da
opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata
proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o
organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un
albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero
potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i
lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere
eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF
2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).
Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per
tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate
dalla legge, solo le imprese e gli operatori specialisti iscritti all'albo
possono eseguire lavori edili e del genio civile.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente contesta di aver violato la LEPICOSC,
segnatamente di aver funto da prestanome, ciò che la CV-LEPICOSC non avrebbe
minimamente comprovato. Per contro sarebbe accertato che essa ha effettivamente
lavorato sul cantiere in esame e di essere stata regolarmente pagata per i
lavori effettuati, ciò che pertanto sconfesserebbe la tesi della CV-LEPICOSC. I
fatti contestati nella decisione d'altra parte riguarderebbero unicamente il
comportamento della ditta individuale F__________, per la quale l'insorgente
ritiene di non essere responsabile e, di riflesso, di non poter per questo
essere sanzionata.
4.2. Anzitutto va osservato che non v'è dubbio che i lavori in questione, e
meglio la ristrutturazione interna di una casa monofamiliare, l'edificazione di
due ulteriori case unifamiliari e di un'autorimessa con contestuale demolizione
di una piscina e di un garage, rientrino - sia per costo sia per importanza -
nel campo di applicazione della LEPICOSC. Anche considerando che al momento dei
controlli dell'autorità i lavori in esecuzione non comprendevano l'edificazione
delle due case unifamiliari, dal preventivo del 4 aprile 2022 della ricorrente
emerge che il costo complessivo per la sola ristrutturazione e la formazione
del nuovo garage - opere tutt'altro che di semplice esecuzione - superava i fr. 100'000.-.
Considerato il divieto di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine
di sottrarli all'applicazione della legge (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC), sebbene
dal profilo organizzativo l'esecuzione di un intervento edile possa essere
affidato a più ditte, qualora si tratti di opere che, nel loro insieme, per
ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo le ditte iscritte all'albo
possono effettuare i lavori da capomastro o da operatore specialista (STA
52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid. 4.3; per un esempio riferito alla legge
prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007
consid. 3.2). In questo senso poco importa che la ditta individuale F__________
abbia eseguito solo alcune opere e che anche la RI 1 abbia effettivamente
lavorato sul cantiere. Data l'importanza e l'ampiezza dei lavori, una ditta non
iscritta all'albo almeno quale operatore specialista non poteva eseguire
nessuna opera edile sul cantiere, nemmeno parziale e neppure contenendo i costi
al di sotto delle soglie di legge, atteso che determinante per la LEPICOSC è il
valore dell'intera opera.
Dagli atti all'incarto emerge che in occasione del primo controllo della
CV-LEPICOSC nessun dipendente della ricorrente era presente in cantiere;
risulta per contro che la ditta individuale F__________, senza essere iscritta
all'albo, aveva a quel momento già eseguito la demolizione del vecchio garage e
aveva, almeno parzialmente, costruito la nuova autorimessa (pareti in cotto),
ciò che già configura di tutta evidenza una violazione dell'art. 4 LEPICOSC. Al
secondo sopralluogo poi, durante il quale era in corso la casseratura per la costruzione
del muro di cinta, lavoro anch'esso soggetto ad iscrizione almeno quale
operatore specialista, i lavoratori presenti, tra cui il titolare della citata
ditta individuale, si sono invece tutti dichiarati presenti per conto della RI
1.
Premesso che il fatto che le tre predette persone fossero riconducibili
all'insorgente risulta unicamente dalle loro dichiarazioni, va rilevato che in
concreto il 29 aprile 2022 erano presenti, oltre al titolare della citata ditta
individuale, il medesimo operaio di cui al controllo precedente, assunto
tramite agenzia interinale e alle dipendenze di F__________ (quantomeno) fino a
qualche mese prima, nonché un secondo lavoratore impiegato tramite la
disoccupazione per un periodo limitato (guadagno intermedio). Ora, come già
precisato da questo Tribunale, dagli art. 4
cpv. 1 e 2 LEPICOSC discende che le imprese di costruzione iscritte
all'albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il
prestito di manodopera non è escluso, ma non
deve essere di importanza tale da snaturare l'identità dell'impresa
(cfr. in tal senso anche art. 37 RLCPubb; STA 52.2006.361 del 3 aprile 2007,
52.2007.376 del 3 gennaio 2008 consid. 3.1). Atteso che il prestito di
manodopera è ammesso
solo mantenendo sul cantiere una presenza preponderante della ditta iscritta
all'albo, è difficile sostenere che tale condizione fosse data in specie visto
che in loco erano presenti solo persone che, nella migliore delle ipotesi,
collaboravano temporaneamente con l'insorgente. Per quanto attiene poi a F__________,
si precisa che nella sua veste di direttore dei lavori egli non è autorizzato
ad eseguire opere edili ma unicamente a supervisionarne l'esecuzione; le
demolizioni sono parte integrante degli interventi edili, per cui egli non
poteva eseguire nemmeno queste.
Ad ogni modo, come giustamente rilevato dalla CV-LEPICOSC e dalla CPC, la ditta
individuale F__________ ha eseguito, in violazione della LEPICOSC, delle opere
edili sul cantiere di cui al mappale __________ di __________.
4.3. Alla RI 1, che è iscritta all'albo quale impresa di costruzione e pertanto
può eseguire questo genere di lavori, viene rimproverato di aver funto da
prestanome, segnatamente - nonostante risultasse quale impresa di costruzione
responsabile del cantiere - essa avrebbe permesso ad una ditta non autorizzata
di eseguire dei lavori in violazione della LEPICOSC.
L'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC stabilisce infatti che il contravventore sia punibile
indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di
progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di
subappaltatore, instaurando così un regime di responsabilità che sanziona non
solo l'impresa che esegue lavori edili senza la necessaria autorizzazione, ma
pure chi, anche solo per negligenza, non verifica che l'esecuzione delle opere
avvenga nel rispetto della LEPICOSC.
Preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in
materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità
dell'infrazione (nullum crimen
sine lege), sia per quanto concerne la legalità della pena (nulla poena
sine lege). La legge deve dunque definire l'infrazione rimproverata
all'amministrato e deve prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Zurigo 2018, n. 1212,
pag. 415). Inoltre è ormai opinione comune sia in dottrina sia in
giurisprudenza che per poter essere pronunciata, una sanzione amministrativa
presuppone una colpa da parte dell'amministrato, che può essere intenzionale o
per negligenza (Tanquerel, op. cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi
riferimenti). Va poi considerato che nei casi come quello qui in esame,
in cui l'amministrato non è l'autore diretto dell'infrazione ma la commette per
omissione (commissione per omissione o omissione impropria), per ritenere la
sua responsabilità è necessario che egli si trovasse in una cosiddetta
posizione di garante (Garantenstellung). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa sussiste quando
l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere di prevenire il
verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un determinato bene
giuridico. L'autore è in questo caso punibile se gli era oggettivamente
possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle circostanze (DTF 117
IV 130 consid. 2a, 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi citati; STF
6B_1169/2015 del 23 novembre 2016 consid. 1.3; José
Hurtado Pozo/Thierry Godel, Droit pénal général, III ed., Zurigo 2019,
pag. 350 e segg.).
Da quanto indicato nella notifica di inizio lavori del 21 ottobre 2021,
timbrata e firmata dalla ricorrente stessa, l'insorgente era l'impresa di
costruzione incaricata dell'intero intervento edilizio, compresa la parte che -
a suo dire - era oggetto di una nuova domanda di costruzione (cfr. oggetto
indicato nella notifica del 21 ottobre 2021). Dal preventivo del 4 aprile 2022
trasmesso all'autorità, risulta inoltre che RI 1 era incaricata dell'intera
ristrutturazione dell'edificio esistente e della formazione del nuovo garage,
tra i quali anche i lavori poi di fatto eseguiti dalla ditta individuale F__________
(demolizione del vecchio garage, formazione della nuova autorimessa e
esecuzione dei muri di confine in calcestruzzo a vista).
Essa era dunque responsabile di tutte le opere previste e, più in generale,
dell'intero cantiere. Attiva da quasi un decennio nel settore, essa stessa è iscritta
all'albo LEPICOSC in qualità di impresa di costruzione; ne conosce
(rispettivamente, ne deve conoscere) quindi il regime autorizzativo e sa, o ad
ogni modo deve sapere, che per cantieri come quello in esame solo le ditte
iscritte all'albo possono intervenire. In questo senso appare del tutto legittimo
pretendere che l'impresa di costruzione che esegue lavori soggetti alla
LEPICOSC, ed è pertanto sottoposta al regime autorizzativo, verifichi che le
ditte a cui decide di subappaltare delle opere, e che eseguono quindi dei
lavori in sua vece, dispongano a loro volta dell'iscrizione all'albo. Va poi
considerato che con l'acquisizione di un appalto di questo tipo, che prevede
l'esecuzione di tutte le opere edili programmate, l'impresa di costruzione - a
maggior ragione quella che a tal titolo viene indicata all'autorità comunale -
si fa carico in sostanza dell'intero intervento edile, compresa la verifica -
in funzione degli stadi di avanzamento - dell'esecuzione conforme a tutte le
prescrizioni legali, tra le quali anche quelle contemplate dalla LEPICOSC. Il
dovere di agire della ricorrente risultava dunque, oltre che dagli obblighi
legali che le derivano dalla LEPICOSC quando opera su cantieri di questo
livello, anche dalla natura stessa di questa pattuizione.
In conclusione dunque,
la ricorrente ha colpevolmente permesso a persone non riconducibili a soggetti
autorizzati di eseguire delle opere edili su un cantiere di cui essa era
responsabile in qualità di impresa di costruzione. Ciò che permette di
confermare la materialità dell'infrazione rimproveratale dall'autorità di prime
cure
5. Accertato che la
RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da
verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione
commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.
La colpa imputabile alla ricorrente non va certo minimizzata ritenuto che essa
era responsabile dell'intero intervento, il cui costo complessivo ammontava
(come indicato nella domanda di costruzione) a oltre fr. 1'400'000.-; anche
volendo considerare solo i lavori già in esecuzione, esclusa pertanto
l'edificazione di due ulteriori edifici, il costo era di oltre fr. 100'000.-,
importo superiore di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto dalla
legge. La ricorrente è poi attiva nel settore da svariati anni ed è iscritta
all'albo per cui conosce il regime autorizzativo previsto dalla LEPICOSC.
Va altresì considerato che, nonostante la RI 1 avesse ricevuto in copia il
divieto impartito alla F__________ di proseguire i lavori su di un cantiere di
sua competenza, nonché la notifica di avvio di un procedimento disciplinare nei
suoi confronti proprio a causa di lavori eseguiti dalla suddetta ditta
individuale, in aprile 2022 erano attive sul cantiere praticamente le medesime
persone già rilevate durante il primo controllo, tra cui F__________, per cui la
ricorrente - che ne avrebbe pacificamente avuto la possibilità – si è ben
guardata dall'intraprendere qualcosa, sia per verificare le problematiche
segnalate dall'autorità su di un cantiere di sua competenza, sia per evitare
che eventuali violazioni si ripresentassero. L'infrazione risulta di fatto
perpetrata almeno sull'arco di qualche mese e, quantomeno in parte, è stata
commessa in dispregio dell'ordine di sospensione dei lavori pronunciato
dall'autorità nei confronti della ditta individuale F__________.
In siffatte circostanze, questo Tribunale ritiene quindi rettamente commisurata
alla gravità dell'infrazione e alla colpa del trasgressore la multa di fr. 5'000.-
inflitta all'insorgente.
6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque
respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera