Incarto n.
52.2022.25

 

Lugano

29 settembre 2023        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 dicembre 2021 (n. 6177) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 14 aprile 2021 del CO 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;

 

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il 23 ottobre 2020 il Servizio esazioni del RA 1 ha emesso a carico della ditta individuale RI 1 la fattura riguardante la tassa base annuale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2020, dell'importo di fr. 200.-, inerente all'attività commerciale esercitata dall'omonimo negozio situato in via __________ a __________.
Con decisione del 14 aprile 2021 CO 1 ha respinto il reclamo presentato dalla contribuente contro la tassazione in parola.


B.   Con giudizio del 15 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha a sua volta respinto il ricorso presentato dalla RI 1 contro quest'ultima decisione municipale. Richiamato il quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha ritenuto, in estrema sintesi, che per quanto attiene alla tassa base per i rifiuti, il sistema impositivo previsto dall'ordinamento comunale di __________, sia rispettoso della legislazione e dei principi di diritto applicabili in materia, visto anche l'ampio margine di manovra di cui il Legislatore comunale dispone; segnatamente ha considerato che la tassa applicata in specie, per attività economiche sotto le dieci unità lavorative, non risulta sproporzionata rispetto a quella applicata ad altre categorie di utenti e non viola il principio di parità di trattamento né altri principi costituzionali.


C.   Avverso quest'ultima pronuncia la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa e la riforma della decisione municipale nel senso di ridurre la tassa base rifiuti per l'anno 2020 impostale a fr. 100.-; chiede altresì che il CO 1 venga invitato a modificare il sistema di imposizione attualmente in vigore. Essa ritiene, per una serie di ragioni che verranno meglio esposto in seguito, che i criteri applicati a __________ per stabilire l'imposizione delle varie categorie di contribuenti siano lesivi del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrio.


D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito.


E.   In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 16 e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione a ricorrere dell'insorgente (art. 209 lett. b LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. Benché non espressamente, la ricorrente lamenta il fatto che l'Autorità precedente non avrebbe risposto in modo esaustivo a tutti i quesiti da lei posti con il suo gravame, ciò che configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentita per carente motivazione della decisione impugnata.

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.3. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato,
dopo avere illustrato nel dettaglio il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che il Comune di __________ avesse sufficientemente suddiviso le categorie di contribuenti e che l'allestimento per le attività commerciali di un tariffario che tiene conto del numero di unità lavorative impiegate dal contribuente fosse rispettosa dei principi costituzionali applicabili in materia, in particolare che la tassa base per la categoria qui in esame fosse proporzionata al servizio offerto. Ora, premesso che la fondatezza o non di tali argomenti è questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito, si deve ritenere che la querelata decisione consente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio a tutelare la controversa decisione di tassazione. Prova ne è che l'insorgente è stata in grado di contestare il giudizio impugnato sollevando una serie di argomentazioni che dimostrano come essa ne abbia perfettamente compreso la portata. Ne discende che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, quand'anche per pura ipotesi vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).


3.    3.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n. 38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale del 1874; RU 1 1).

3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060).
In passato il Tribunale federale ha costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino) godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto, contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli utenti e sarebbe inoltre sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici di Losanna, in questo modo due economie domestiche composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).


4.    4.1. Nel Cantone Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL 831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:
(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tassa base);
(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul quantitativo);
(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.
L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3 LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte (cpv. 4).

4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019 (RGR), approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto territorio comunale (art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14 RGR).
Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).
Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del suddetto disposto).
Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di __________, al momento della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr. 400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.


5.    5.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente - che non contesta il suo assoggettamento - sostiene che il sistema impositivo relativo alla tassa base sui rifiuti del Comune di __________ sia lesivo del principio della parità di trattamento e del divieto di arbitrio. A suo dire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che l'Autorità comunale assicura alle economie domestiche e alle attività economiche è identico per tutti i contribuenti, ciò che presuppone dunque l'applicazione dei medesimi criteri per la definizione delle tasse. Ritiene pertanto che non sia corretto prelevare una tassa di soli fr. 50.- per un'economia domestica composta da una sola persona e invece una di fr. 200.- per un'attività economica svolta sempre da un singolo individuo (in specie un piccolo negozio), importo quest'ultimo che viene imposto anche a entità ben più grandi e meglio fino alle dieci unità lavorative e che passa a fr. 400.- per entità da undici e fino a 99 dipendenti, nonostante i rifiuti, prodotti di fatto dalle persone fisiche, non siano comparabili.
Ritiene pertanto che la tassa base, così come è stata concepita dal Legislatore comunale, avvantaggi maggiormente le economie domestiche e le attività economiche con un numero elevato di personale a scapito delle piccole imprese che si trovano a pagare quanto contribuenti ben più grandi nonostante la produzione di rifiuti possa essere finanche inferiore a quella delle economie domestiche. Segnala in proposito che da una simulazione elaborata dall'associazione Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), il sistema contributivo applicato a __________ risulterebbe discriminante, mentre che le soluzioni adottate in altri Comuni sarebbero ben più rispettose del principio dell'uguaglianza tra i contribuenti. Tra questi il sistema contributivo applicato a __________ dove viene percepita una tassa minima per ogni utente destinata al pagamento dei costi fissi, alla quale si aggiunge una tassa individuale, a copertura dei costi variabili del servizio, calcolata con il sistema dell'abitante o abitante equivalente; ciò che permetterebbe - in modo tra l'altro facile - di far pagare in funzione del numero effettivo di persone che compongono l'economia domestica o l'attività economica. Lamenta infine che il sistema di calcolo concretamente utilizzato dall'Esecutivo cantonale per fissare tramite ordinanza le tasse delle varie categorie contributive non sia contenuto nel RGR, ciò che a suo dire sarebbe lesivo altresì del principio di trasparenza e configurerebbe un abuso di autorità.

5.2.
5.2.1. Anzitutto va considerato che, come esposto sopra, in materia di tasse per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune ticinese gode di una certa autonomia che prende forma, nel caso specifico, attraverso il RGR e la relativa ordinanza. Entrambi questi atti normativi sono rimasti incontestati al momento della loro pubblicazione e non sono stati oggetto di referendum; essi sono quindi validamente entrati in vigore. Ciò non significa ancora che gli atti resi in loro applicazione possano sfuggire alla verifica circa la conformità ai principi generali del diritto, segnatamente a quelli di causalità ed equivalenza. L'autorità giudicante non può infatti annullare o modificare una norma operandone un controllo astratto (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019 consid. 4.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 3.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti), ma, nell'esame di atti concreti, può paralizzare l'applicazione di una disposizione ritenuta anticostituzionale, annullandone gli atti resi in sua applicazione.
La scelta tra i vari criteri per la definizione delle tasse per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti d'altronde compete al Legislativo comunale, che li adotta secondo le specifiche procedure, e vengono poi posti in esecuzione concreta dal suo Esecutivo tramite ordinanza.

5.2.2. I Comuni ticinesi sono ormai tenuti ad applicare delle tasse base e delle tasse sul quantitativo di rifiuti prodotti (art. 18 cpv. 1 LALPAmb); tutte le tasse causali applicate in tale ambito, comprese le tasse base, devono rispettare il principio di causalità (art. 32a cpv. 1 LPAmb; DTF 137 I 257, consid. 6; STA 52.2009.151 del 31 luglio 2009 consid. 3.2.1). Dal momento tuttavia che la tassa base è destinata a coprire i costi fissi di gestione, che - seppur non totalmente - sono indipendenti dal quantitativo di rifiuti prodotti, il Tribunale federale ha più volte ammesso l'applicazione di un certo schematismo per la definizione delle categorie contributive e delle tariffe (STF 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4.2, 2C_1034/2017 del 16 maggio 2019 consid. 4.2.1).
Nel caso concreto il Comune di __________ ha stabilito degli importi differenziati, in modo tale da tenere debitamente conto della diversa intensità con cui le varie categorie di utenti fanno potenzialmente capo al servizio in questione. Anzitutto è stata fatta una distinzione tra economie domestiche (comprese le residenze secondarie) e attività economiche (art. 18a cpv. 3 LALPAmb). Queste ultime sono poi suddivise in sette categorie in funzione del tipo di attività svolta. Tre di queste categorie concernono gli "uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche" per le quali sono state previste delle tariffe diverse a seconda del numero di unità lavorative impiegate. Il criterio utilizzato, largamente diffuso per la commisurazione di questo tipo di tasse, va esente da critiche.
Il fatto poi di considerare che mediamente un'attività economica produca più rifiuti di un'economia domestica è senz'altro sostenibile (STA 52.2009.151 del 31 luglio 2009 consid. 3.2.1). Nemmeno l'insorgente lo contesta invero, se non in riferimento alla propria situazione e meglio all'esercizio di un'attività svolta da un singolo individuo. Sennonché la ricorrente non tiene in considerazione che essa gestisce un negozio, che per quanto piccolo, ha un potenziale di produzione di rifiuti che è diverso da quello di un'economia domestica, ancor meno se composta da una sola persona. Indipendentemente dal tipo di professione, le attività economiche vengono svolte durante la maggior parte della giornata e attorno ad esse (ancor più se si tratta di negozi) gravitano un numero generalmente più alto di persone che non si limitano invero al personale attivo, ma comprendono anche i clienti, i fornitori ecc. Proprio perché sono in particolare le persone fisiche a generare rifiuti, questi sono in linea di principio maggiori nell'ambito delle attività commerciali, rispetto alle economie domestiche. Senza poi contare che nel caso di negozi dove vengono vendute delle merci, una parte (a seconda dei casi) più o meno importante di rifiuti, deriva anche dai prodotti commercializzati: si tratta in particolare degli imballaggi, degli scarti, della corrispondenza e della documentazione commerciale ecc. Premesso che l'insorgente pare concentrarsi sui rifiuti ingombranti, senza che in realtà vi sia una sostanziale differenza con gli altri tipi di rifiuti per i quali viene garantita la raccolta e/o lo smaltimento (per gli ingombranti è unicamente prevista la consegna agli ecocentri, cfr. art. 4 cpv. 3 OM), essa non porta alcun elemento che permetta di giungere a diversa conclusione e gli esempi forniti in questo senso non appaiono dirimenti ma piuttosto riferiti a situazioni particolari dalle quali non possono essere tratte regole o principi generali. Seppur vero che una persona che vive sola può disporre di un'abitazione con molti locali, questo non permette ancora di concludere che mediamente una simile economia domestica produca più rifiuti di un'attività economica esercitata da una singola persona, atteso che la stessa può pure essere svolta disponendo di più o meno locali o arredamenti.
Per quanto attiene poi alla pretesa violazione del principio di parità di trattamento tra le diverse categorie di attività economiche, va considerato che la giurisprudenza ammette per le tasse base l'applicazione di criteri schematici dedotti dall'esperienza, purché questi non conducano a soluzioni sistematicamente inegualitarie (STF 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 7.1 e 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). In questo senso il principio della parità di trattamento non ha carattere assoluto in materia di tributi, ma ammette alcune differenze o assimilazioni, che sono conseguenza dello schematismo permesso in quest'ambito (STF 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 7.1). Il margine di apprezzamento di cui l'Autorità comunale beneficia in specie, in particolare se la soluzione scelta mira a semplificare l'imposizione, deve essere preservato entro questi limiti, per cui una norma comunale può essere ritenuta lesiva del suddetto principio solo se essa comporta un risultato insostenibile o se stabilisce distinzioni che non si giustificano.
Nel caso concreto la soluzione di differenziare le tariffe in base al numero di persone attive per ogni attività economica permette di considerare che più sono grandi le dimensioni dell'azienda è maggiore il potenziale utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le tariffe così applicate non portano poi a risultati insostenibili e sono giustificate da motivi pratici. È anzitutto normale che in un sistema che prevede delle categorie secondo il numero di persone vi sia una differenza tra la situazione di un contribuente con il numero minimo e quello con il numero massimo, ciò che è insito nella schematizzazione applicata. Questo non significa che le tasse base così prelevate non siano sostenibili dal momento che il principio di causalità non esige che ogni utente del servizio sia chiamato a partecipare finanziariamente soltanto per l'esatto quantitativo di rifiuti da lui prodotto, ma semplicemente che l'insieme dei soggetti che producono rifiuti copra la totalità dei costi derivanti dalla loro eliminazione e, soprattutto, che le tasse da essi pagate abbiano una certa correlazione con la quantità di rifiuti prodotti. L'importo della tassa base di fr. 200.-, imposto alla ricorrente, è dunque rispettoso del principio di uguaglianza e di quello d'equivalenza poiché, essendo tutto sommato proporzionato ai vantaggi economici e giuridici di cui gli utenti di questa categoria beneficiano, come pure al loro interesse per la prestazione fornita dall'Ente pubblico (cfr. STA 52.2019.47 del 24 gennaio 2023 consid. 5), senza che sia necessario - come fa l'insorgente - procedere ad un calcolo pro capite in funzione del numero di unità lavorative. La tariffa passa poi a fr. 400.- per le entità medie e a fr. 800.- per quelle grandi, per cui la tassa base risulta sufficientemente differenziata in maniera graduata. Il fatto che in singoli casi il sistema impositivo della tassa base possa divergere dal reale utilizzo delle infrastrutture pubbliche nulla cambia: le tariffe sono infatti basate su delle situazioni medie, non devono essere strettamente proporzionali alla quantità di rifiuti prodotta e devono essere ammesse nell'interesse di una semplificazione del sistema di riscossione del tributo.
Nel Canton Ticino il Comune di __________ è d'altronde quello con la popolazione maggiore e conta un grande numero di attività economiche di svariato genere e natura, esercitate sul proprio territorio, per cui, a differenza del Comune di __________ e degli altri Comuni citati nel ricorso, di dimensioni decisamente più piccole, esso ha scelto di istituire per l'imposizione delle attività economiche sette categorie tariffali che permettano di fare delle distinzioni in funzione del genere di attività esercitato e/o delle dimensioni dell'azienda, senza dover in questo modo esigere l'esecuzione di un calcolo individuale per ogni contribuente, che nello specifico porrebbe delle notevoli difficoltà dal profilo pratico. In questo senso la simulazione eseguita da OKKIO (allegata al ricorso del 10 maggio 2021 al Consiglio di Stato) risulta di scarsa rilevanza nel caso di specie, fermo restando che a __________ nel 2020 venivano ad ogni modo prelevati importi nettamente superiori a quelli proposti da OKKIO per __________ (e meglio una tassa minima di fr. 82.- per ogni utente sommata ad una tassa individuale di fr. 27.- per abitante o abitante equivalente; cfr. ordinanza tutt'ora in vigore).
Vale poi la pena ricordare che a differenza delle persone fisiche che devono annunciare arrivi e partenze al Comune (che sia domicilio o residenza), il numero di persone attive all'interno di un'attività economica può variare frequentemente e senza particolari obblighi di notifica all'Autorità comunale. Per il territorio di __________ è pertanto più difficile eseguire un controllo capillare di questo tipo di utenti, ciò che giustifica l'applicazione di uno schematismo maggiore, fermo restando il rispetto di un rapporto ragionevole tra la tassa imposta e il servizio offerto (principio dell'equivalenza). D'altra parte, una decisione vìola il divieto di arbitrio, se risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I 49 consid. 7.1).
Per quanto attiene infine al principio di trasparenza, anche tale censura non può essere accolta. L'Autorità comunale deve stabilire gli importi dei tributi causali in funzione dei costi da sostenere, conformemente al principio della copertura dei costi. Il metodo di calcolo usato dal Municipio per fissare le tasse base non deve essere necessariamente indicato né nell'OM né nel RGR. Atteso che l'insorgente non sostiene che vi sia un eccesso di introiti derivanti da tale tributo rispetto alle spese concretamente assunte per il mantenimento del servizio, l'Esecutivo comunale è libero di fissare l'importo della tassa base all'interno della forchetta stabilita nel regolamento. La base legale contenuta in quest'ultimo (art. 22 RGR) d'altronde espone chiaramente - in conformità con il principio di legalità - l'oggetto della tassa, i contribuenti e la forchetta all'interno della quale il tributo dovrà essere concretamente fissato a seconda della categoria di utente (cfr. STF 2C_858/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 2.1).
In definitiva pertanto, va ritenuto che il Comune di __________ ha adottato una soluzione che non può ancora essere considerata destituita di qualsiasi logica o fondamento; la decisione di tassazione deve di conseguenza essere confermata.


6.    6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

6.2. La tassa di giustizia di 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.


2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La vicecancelliera