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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 dicembre 2021 (n. 6177) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 14 aprile 2021 del CO 1 in materia di tassa raccolta rifiuti; |
ritenuto, in fatto
A. Il 23 ottobre 2020 il
Servizio esazioni del RA 1 ha emesso a carico della ditta individuale RI 1 la fattura
riguardante la tassa base annuale per il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti per l'anno 2020, dell'importo di fr. 200.-, inerente all'attività commerciale
esercitata dall'omonimo negozio situato in via __________ a __________.
Con decisione del 14 aprile 2021 CO 1 ha respinto il reclamo presentato dalla
contribuente contro la tassazione in parola.
B. Con giudizio del 15
dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha a sua volta respinto il ricorso
presentato dalla RI 1 contro quest'ultima decisione municipale. Richiamato il
quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha ritenuto, in estrema
sintesi, che per quanto attiene alla tassa base per i rifiuti, il sistema
impositivo previsto dall'ordinamento comunale di __________, sia rispettoso
della legislazione e dei principi di diritto applicabili in materia, visto
anche l'ampio margine di manovra di cui il Legislatore comunale dispone;
segnatamente ha considerato che la tassa applicata in specie, per attività
economiche sotto le dieci unità lavorative, non risulta sproporzionata rispetto
a quella applicata ad altre categorie di utenti e non viola il principio di
parità di trattamento né altri principi costituzionali.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa e la riforma della
decisione municipale nel senso di ridurre la tassa base rifiuti per l'anno 2020
impostale a fr. 100.-; chiede altresì che il CO 1 venga invitato a modificare
il sistema di imposizione attualmente in vigore. Essa ritiene, per una serie di
ragioni che verranno meglio esposto in seguito, che i criteri applicati a __________
per stabilire l'imposizione delle varie categorie di contribuenti siano lesivi
del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrio.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove
necessario, in seguito.
E. In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 16 e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione a ricorrere dell'insorgente (art. 209 lett. b LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Benché non
espressamente, la ricorrente lamenta il fatto che l'Autorità precedente non
avrebbe risposto in modo esaustivo a tutti i quesiti da lei posti con il suo
gravame, ciò che configurerebbe una violazione del suo diritto di essere
sentita per carente motivazione della decisione impugnata.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,
ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale
si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di
essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la
facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,
anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il
diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del
29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.3. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato, dopo
avere illustrato nel
dettaglio il quadro giuridico
applicabile, ha ritenuto che il Comune di __________ avesse sufficientemente
suddiviso le categorie di contribuenti e che l'allestimento per le attività
commerciali di un tariffario che tiene conto del numero di unità lavorative impiegate
dal contribuente fosse rispettosa dei principi costituzionali applicabili in
materia, in particolare che la tassa base per la categoria qui in esame fosse
proporzionata al servizio offerto. Ora, premesso che la fondatezza o non di
tali argomenti è questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito, si
deve ritenere che la
querelata decisione consente di comprendere con sufficiente chiarezza le
ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio a tutelare la
controversa decisione di tassazione. Prova ne è che l'insorgente è stata in
grado di contestare il giudizio impugnato sollevando una serie di
argomentazioni che dimostrano come essa ne abbia perfettamente compreso la
portata. Ne discende che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo
diritto di essere sentita. Ad ogni modo, quand'anche per pura ipotesi vi fosse
stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso
che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;
oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.
DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3. 3.1. La tassa
per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso
particolare imposto al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico
(DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su
una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della copertura dei
costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e
della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia
comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di
equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg.
consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della tassa in
rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n.
38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale
del 1874; RU 1 1).
3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei
rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza
il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel
contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del
Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060).
In passato il Tribunale federale ha
costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il
trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione
diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una
regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente
i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)
godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo
l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere
interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi
proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile
interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la
cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso
limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia
politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto
concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole
libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.
2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio
(ibidem).
In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria
giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé
esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie
per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto,
contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema
contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto
dai singoli utenti e sarebbe inoltre
sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici
di Losanna, in questo modo due economie domestiche
composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di
rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo
non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo
discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le
residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
4. 4.1. Nel Cantone
Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal
1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) e dal
relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL
831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di
organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono
le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:
(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e
smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,
determinate in funzione del detentore (tassa base);
(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non
riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e
prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul
quantitativo);
(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.
L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello
delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle
eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo
delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3
LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la
tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone
fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla
tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse
fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare
della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie
di rifiuti prodotte (cpv. 4).
4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal
Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019 (RGR), approvato
dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa
il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto territorio comunale
(art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14
RGR).
Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il
prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei
rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al
finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi
e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di
investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un
nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il
calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività
economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).
Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla
tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,
indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la
tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i
massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche
sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica
giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del
suddetto disposto).
Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente
dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente
art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche
residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività
economiche operative sul territorio giurisdizionale di __________, al momento
della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta,
anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base
annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali
e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori
di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi
magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative.
Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr. 400.- e dalle
100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la
presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla
stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per
ciascuna di esse.
5. 5.1. Come accennato
in narrativa, la ricorrente - che non contesta il suo assoggettamento -
sostiene che il sistema impositivo relativo alla tassa base sui rifiuti del Comune
di __________ sia lesivo del principio della parità di trattamento e del
divieto di arbitrio. A suo dire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
che l'Autorità comunale assicura alle economie domestiche e alle attività
economiche è identico per tutti i contribuenti, ciò che presuppone dunque
l'applicazione dei medesimi criteri per la definizione delle tasse. Ritiene
pertanto che non sia corretto prelevare una tassa di soli fr. 50.- per
un'economia domestica composta da una sola persona e invece una di fr. 200.-
per un'attività economica svolta sempre da un singolo individuo (in specie un
piccolo negozio), importo quest'ultimo che viene imposto anche a entità ben più
grandi e meglio fino alle dieci unità lavorative e che passa a fr. 400.- per
entità da undici e fino a 99 dipendenti, nonostante i rifiuti, prodotti di
fatto dalle persone fisiche, non siano comparabili.
Ritiene pertanto che la tassa base, così come è stata concepita dal Legislatore
comunale, avvantaggi maggiormente le economie domestiche e le attività
economiche con un numero elevato di personale a scapito delle piccole imprese
che si trovano a pagare quanto contribuenti ben più grandi nonostante la
produzione di rifiuti possa essere finanche inferiore a quella delle economie
domestiche. Segnala in proposito che da una simulazione elaborata dall'associazione
Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), il sistema
contributivo applicato a __________ risulterebbe discriminante, mentre che le soluzioni
adottate in altri Comuni sarebbero ben più rispettose del principio dell'uguaglianza
tra i contribuenti. Tra questi il sistema contributivo applicato a __________
dove viene percepita una tassa minima per ogni utente destinata al pagamento
dei costi fissi, alla quale si aggiunge una tassa individuale, a copertura dei
costi variabili del servizio, calcolata con il sistema dell'abitante o abitante
equivalente; ciò che permetterebbe - in modo tra l'altro facile - di far pagare
in funzione del numero effettivo di persone che compongono l'economia domestica
o l'attività economica. Lamenta infine che il sistema di calcolo concretamente
utilizzato dall'Esecutivo cantonale per fissare tramite ordinanza le tasse
delle varie categorie contributive non sia contenuto nel RGR, ciò che a suo
dire sarebbe lesivo altresì del principio di trasparenza e configurerebbe un
abuso di autorità.
5.2.
5.2.1. Anzitutto va considerato che, come esposto sopra, in materia di tasse
per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune ticinese gode di
una certa autonomia che prende forma, nel caso specifico, attraverso il RGR e
la relativa ordinanza. Entrambi questi atti normativi sono rimasti incontestati
al momento della loro pubblicazione e non sono stati oggetto di referendum;
essi sono quindi validamente entrati in vigore. Ciò non significa ancora che
gli atti resi in loro applicazione possano sfuggire alla verifica circa la
conformità ai principi generali del diritto, segnatamente a quelli di causalità
ed equivalenza. L'autorità giudicante non può infatti annullare o modificare
una norma operandone un controllo astratto (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019
consid. 4.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo
2017 consid. 3.2; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e
riferimenti), ma, nell'esame di atti concreti, può paralizzare l'applicazione
di una disposizione ritenuta anticostituzionale, annullandone gli atti resi in
sua applicazione.
La scelta tra i vari criteri per la definizione delle tasse per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti d'altronde compete al Legislativo comunale,
che li adotta secondo le specifiche procedure, e vengono poi posti in
esecuzione concreta dal suo Esecutivo tramite ordinanza.
5.2.2. I Comuni ticinesi sono ormai tenuti ad applicare delle tasse base e
delle tasse sul quantitativo di rifiuti prodotti (art. 18 cpv. 1 LALPAmb); tutte
le tasse causali applicate in tale ambito, comprese le tasse base, devono
rispettare il principio di causalità (art. 32a cpv. 1 LPAmb; DTF 137 I 257, consid. 6; STA 52.2009.151 del 31 luglio 2009
consid. 3.2.1). Dal momento tuttavia che la tassa base è destinata a coprire i
costi fissi di gestione, che - seppur non totalmente - sono indipendenti dal
quantitativo di rifiuti prodotti, il Tribunale federale ha più volte ammesso
l'applicazione di un certo schematismo per la definizione delle categorie
contributive e delle tariffe (STF 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4.2,
2C_1034/2017 del 16 maggio 2019 consid. 4.2.1).
Nel caso concreto il Comune di __________ ha stabilito degli importi
differenziati, in modo tale da tenere debitamente conto della diversa intensità
con cui le varie categorie di utenti fanno potenzialmente capo al servizio in
questione. Anzitutto è stata fatta una distinzione tra economie domestiche
(comprese le residenze secondarie) e attività economiche (art. 18a cpv. 3
LALPAmb). Queste ultime sono poi suddivise in sette categorie in funzione del
tipo di attività svolta. Tre di queste categorie concernono gli "uffici
commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie,
distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche,
grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche" per le
quali sono state previste delle tariffe diverse a seconda del numero di unità
lavorative impiegate. Il criterio utilizzato, largamente diffuso per la commisurazione
di questo tipo di tasse, va esente da critiche.
Il fatto poi di considerare che mediamente un'attività economica produca più
rifiuti di un'economia domestica è senz'altro sostenibile (STA 52.2009.151 del
31 luglio 2009 consid. 3.2.1). Nemmeno l'insorgente lo contesta invero, se non
in riferimento alla propria situazione e meglio all'esercizio di un'attività
svolta da un singolo individuo. Sennonché la ricorrente non tiene in
considerazione che essa gestisce un negozio, che per quanto piccolo, ha un
potenziale di produzione di rifiuti che è diverso da quello di un'economia
domestica, ancor meno se composta da una sola persona. Indipendentemente dal tipo
di professione, le attività economiche vengono svolte durante la maggior parte
della giornata e attorno ad esse (ancor più se si tratta di negozi) gravitano
un numero generalmente più alto di persone che non si limitano invero al
personale attivo, ma comprendono anche i clienti, i fornitori ecc. Proprio
perché sono in particolare le persone fisiche a generare rifiuti, questi sono
in linea di principio maggiori nell'ambito delle attività commerciali, rispetto
alle economie domestiche. Senza poi contare che nel caso di negozi dove vengono
vendute delle merci, una parte (a seconda dei casi) più o meno importante di
rifiuti, deriva anche dai prodotti commercializzati: si tratta in particolare
degli imballaggi, degli scarti, della corrispondenza e della documentazione
commerciale ecc. Premesso che l'insorgente pare concentrarsi sui rifiuti
ingombranti, senza che in realtà vi sia una sostanziale differenza con gli
altri tipi di rifiuti per i quali viene garantita la raccolta e/o lo
smaltimento (per gli ingombranti è unicamente prevista la consegna agli
ecocentri, cfr. art. 4 cpv. 3 OM), essa non porta alcun elemento che permetta
di giungere a diversa conclusione e gli esempi forniti in questo senso non
appaiono dirimenti ma piuttosto riferiti a situazioni particolari dalle quali
non possono essere tratte regole o principi generali. Seppur vero che una
persona che vive sola può disporre di un'abitazione con molti locali, questo
non permette ancora di concludere che mediamente una simile economia domestica
produca più rifiuti di un'attività economica esercitata da una singola persona,
atteso che la stessa può pure essere svolta disponendo di più o meno locali o
arredamenti.
Per quanto attiene poi alla pretesa violazione del principio di parità di
trattamento tra le diverse categorie di attività economiche, va considerato che
la giurisprudenza ammette per le tasse base l'applicazione di criteri
schematici dedotti dall'esperienza, purché questi non conducano a soluzioni
sistematicamente inegualitarie (STF 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 7.1
e 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). In questo
senso il principio della parità di trattamento non ha carattere assoluto in
materia di tributi, ma ammette alcune differenze o assimilazioni, che sono
conseguenza dello schematismo permesso in quest'ambito (STF 2C_320/2020 del 20
ottobre 2020 consid. 7.1). Il margine di apprezzamento di cui l'Autorità
comunale beneficia in specie, in particolare se la soluzione scelta mira a
semplificare l'imposizione, deve essere preservato entro questi limiti, per cui
una norma comunale può essere ritenuta lesiva del suddetto principio solo se
essa comporta un risultato insostenibile o se stabilisce distinzioni che non si
giustificano.
Nel caso concreto la soluzione di differenziare le tariffe in base al numero di
persone attive per ogni attività economica permette di considerare che più sono
grandi le dimensioni dell'azienda è maggiore il potenziale utilizzo del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le tariffe così
applicate non portano poi a risultati insostenibili e sono giustificate da
motivi pratici. È anzitutto normale che in un sistema che prevede delle
categorie secondo il numero di persone vi sia una differenza tra la situazione
di un contribuente con il numero minimo e quello con il numero massimo, ciò che
è insito nella schematizzazione applicata. Questo non significa che le tasse
base così prelevate non siano sostenibili dal momento che il principio di
causalità non esige che ogni utente del servizio sia chiamato a partecipare
finanziariamente soltanto per l'esatto quantitativo di rifiuti da lui prodotto,
ma semplicemente che l'insieme dei soggetti che producono rifiuti copra la
totalità dei costi derivanti dalla loro eliminazione e, soprattutto, che le
tasse da essi pagate abbiano una certa correlazione con la quantità di rifiuti
prodotti. L'importo della tassa base di fr. 200.-, imposto alla ricorrente, è dunque
rispettoso del principio di uguaglianza e di quello d'equivalenza poiché,
essendo tutto sommato proporzionato ai vantaggi economici e giuridici di cui gli
utenti di questa categoria beneficiano, come pure al loro interesse per la
prestazione fornita dall'Ente pubblico (cfr. STA 52.2019.47 del 24 gennaio 2023
consid. 5), senza che sia necessario - come fa l'insorgente - procedere ad un
calcolo pro capite in funzione del numero di unità lavorative. La
tariffa passa poi a fr. 400.- per le entità medie e a fr. 800.- per quelle
grandi, per cui la tassa base risulta sufficientemente differenziata in maniera
graduata. Il fatto che in singoli casi il sistema impositivo della tassa base
possa divergere dal reale utilizzo delle infrastrutture pubbliche nulla cambia:
le tariffe sono infatti basate su delle situazioni medie, non devono essere
strettamente proporzionali alla quantità di rifiuti prodotta e devono essere
ammesse nell'interesse di una semplificazione del sistema di riscossione del
tributo.
Nel Canton Ticino il Comune di __________ è d'altronde quello con la
popolazione maggiore e conta un grande numero di attività economiche di
svariato genere e natura, esercitate sul proprio territorio, per cui, a
differenza del Comune di __________ e degli altri Comuni citati nel ricorso, di
dimensioni decisamente più piccole, esso ha scelto di istituire per l'imposizione
delle attività economiche sette categorie tariffali che permettano di fare
delle distinzioni in funzione del genere di attività esercitato e/o delle
dimensioni dell'azienda, senza dover in questo modo esigere l'esecuzione di un
calcolo individuale per ogni contribuente, che nello specifico porrebbe delle
notevoli difficoltà dal profilo pratico. In questo senso la simulazione
eseguita da OKKIO (allegata al ricorso del 10 maggio 2021 al Consiglio di
Stato) risulta di scarsa rilevanza nel caso di specie, fermo restando che a __________
nel 2020 venivano ad ogni modo prelevati importi nettamente superiori a quelli proposti
da OKKIO per __________ (e meglio una tassa minima di fr. 82.- per ogni utente
sommata ad una tassa individuale di fr. 27.- per abitante o abitante
equivalente; cfr. ordinanza tutt'ora in vigore).
Vale poi la pena ricordare che a differenza delle persone fisiche che devono annunciare
arrivi e partenze al Comune (che sia domicilio o residenza), il numero di
persone attive all'interno di un'attività economica può variare frequentemente
e senza particolari obblighi di notifica all'Autorità comunale. Per il
territorio di __________ è pertanto più difficile eseguire un controllo
capillare di questo tipo di utenti, ciò che giustifica l'applicazione di uno
schematismo maggiore, fermo restando il rispetto di un rapporto ragionevole tra
la tassa imposta e il servizio offerto (principio dell'equivalenza). D'altra
parte, una decisione vìola il divieto di arbitrio, se risulta manifestamente
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se è
gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico, o in contrasto
intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Non risulta per
contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe
entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I 49
consid. 7.1).
Per quanto attiene infine al principio di trasparenza, anche tale censura non
può essere accolta. L'Autorità comunale deve stabilire gli importi dei tributi
causali in funzione dei costi da sostenere, conformemente al principio della
copertura dei costi. Il metodo di calcolo usato dal Municipio per fissare le
tasse base non deve essere necessariamente indicato né nell'OM né nel RGR.
Atteso che l'insorgente non sostiene che vi sia un eccesso di introiti
derivanti da tale tributo rispetto alle spese concretamente assunte per il
mantenimento del servizio, l'Esecutivo comunale è libero di fissare l'importo
della tassa base all'interno della forchetta stabilita nel regolamento. La base
legale contenuta in quest'ultimo (art. 22 RGR) d'altronde espone chiaramente -
in conformità con il principio di legalità - l'oggetto della tassa, i
contribuenti e la forchetta all'interno della quale il tributo dovrà essere
concretamente fissato a seconda della categoria di utente (cfr. STF 2C_858/2014
del 17 febbraio 2015 consid. 2.1).
In definitiva pertanto, va ritenuto che il Comune di __________ ha adottato una
soluzione che non può ancora essere considerata destituita di qualsiasi logica
o fondamento; la decisione di tassazione deve di conseguenza essere confermata.
6. 6.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
6.2. La tassa di giustizia di 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a
suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità
resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i
presupposti (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera