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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 agosto 2022 (n. 3972) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 24 giugno 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre in prova a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, nato il __________ 2003, è titolare di una licenza di condurre in prova dal 24 giugno 2021.
Con decisioni del 9 novembre e 1° dicembre 2021, la stessa gli è stata revocata per la durata di tre mesi (dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022) e il periodo di prova è stato prorogato di un anno per un'infrazione grave (eccesso di velocità in località, + 25 km/h) commessa il 20 luglio 2021 ad Arbedo.
b. Il 29 aprile 2022, verso le ore 22.15, è stato oggetto di un controllo della
circolazione in territorio di Sant'Antonino, in via Lischedi, mentre era alla
guida del veicolo targato TI __________, di proprietà del padre, con a bordo
altri due passeggeri. Trovato in possesso di 1.8 g lordi di marijuana, è
risultato positivo alla cannabis (con una concentrazione minima di THC nel
sangue di 4.1 µg/l). La licenza di condurre in prova gli è stata subito
sequestrata.
Interrogato il 16 giugno successivo dalla polizia cantonale, RI 1 ha dichiarato di essere uscito alle ore 20.00-21.00 circa alla guida della vettura in questione e, dopo avere recuperato due amici, di essersi recato con loro presso il McDonald's di Sant'Antonino per acquistare da mangiare e poi presso i vicini centri commerciali per consumare il pasto.
Nuovamente sentito il 27 giugno 2022 in presenza del suo legale, a precisa domanda ha anzitutto risposto di non avere nulla da aggiungere al suo precedente verbale. Ha poi spiegato di avere acquistato lo stupefacente (2 g lordi circa) quella stessa sera, verso le ore 19.00 alla stazione di Bellinzona. In quell'occasione ha ammesso di fumare canapa dal luglio 2021, nella misura di uno spinello circa due volte alla settimana, alla sera (a volte a casa da solo, altre volte in compagnia durante le uscite con gli amici), per un totale di 2-4 grammi al mese, e di avere smesso dopo il controllo subito.
B. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 24 giugno 2022 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre in prova. Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, gli ha revocato la patente in prova a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata resa in particolare sulla base degli art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con pronuncia del 24
agosto 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal
conducente avverso quest'ultimo provvedimento, che ha confermato, levando a un
eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
A fronte dei seri sospetti sull'idoneità alla guida dell'insorgente, il Governo
ha tutelato sia l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica ex art. 15d
cpv. 1 lett. b LCStr che la revoca preventiva, ritenendole giustificate e
proporzionate. Alla luce degli atti di polizia, ha in particolare ritenuto che
non vi fossero dubbi che il conducente - per sua stessa ammissione consumatore
di cannabis, ancorché sporadico - al momento del controllo si trovasse alla
guida sotto l'influsso di tale sostanza (con un valore nettamente superiore a
quello limite), di cui aveva a bordo anche circa 2 grammi.
D. Contro quest'ultimo
giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione
dipartimentale, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
In sintesi, il ricorrente contesta di avere guidato sotto l'influsso di
stupefacenti, sostenendo che al momento del controllo si sarebbe trovato in
compagnia di un amico in un'area di parcheggio discosta, con il motore spento.
Avrebbe assunto la canapa all'interno dell'abitacolo soltanto una volta
fermatosi e fino all'arrivo della polizia. Ribadisce inoltre i consumi limitati
di canapa già dichiarati davanti alla polizia, rimproverando al Governo di non
aver assunto agli atti il relativo verbale d'interrogatorio, violando il suo
diritto di essere sentito. In assenza di infrazioni alle norme della
circolazione stradale e di indizi di un consumo di stupefacenti problematico
per la guida di veicoli a motore, ritiene che i controversi provvedimenti non
siano giustificati.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni né sull'effetto sospensivo, né di merito. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2021.202
del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati), è ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del
suo diritto di essere sentito per il fatto che il Governo, nonostante la sua
richiesta, non ha richiamato il suo secondo verbale d'interrogatorio del 27
giugno 2022.
2.1. Secondo costante
giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere
sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di
esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di
ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del
18 dicembre 2017 consid. 5.2.1). Il
diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare
sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare
questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini
prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un
termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di
formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero
condurla a modificare il suo convincimento. Nell'ambito di questa
valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141
I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF
2C_583/2017 citata consid. 5.2.1).
2.2. In concreto, il Governo, pur annotandone l'inspiegabile assenza, non ha effettivamente assunto agli atti il secondo verbale d'interrogatorio del ricorrente (riguardante i suoi dichiarati consumi occasionali di canapa). Al riguardo si è di fatto limitato a riprendere quanto riportato dall'insorgente, senza metterlo in discussione (cfr. giudizio impugnato, consid. 3). Nella sua pronuncia, il Governo ha del resto confermato l'ordine di sottoporsi a un esame di verifica e la revoca preventiva soprattutto in considerazione dell'episodio del 29 aprile 2022, in cui in base agli atti di polizia il ricorrente si è messo al volante con un valore di THC nettamente superiore a quello limite. In queste circostanze, nel rifiuto del Governo, ancorché solo implicito, di assumere il verbale in questione non è tutto sommato ancora ravvisabile una violazione del potere d'apprezzamento. In ogni caso, in questa sede il ricorrente ha potuto produrre il suddetto verbale, per modo che ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentito andrebbe considerata sanata (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1).
3. 3.1. La licenza di condurre - anche quella in prova ai sensi dell'art. 15a LCStr (cfr. STF 1C_219/2011 del 30 settembre 2011) - dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
II Tribunale federale
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -
durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della
sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza
anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza,
esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è
più in grado di scindere l'uso della droga
dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga
al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1,
127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare,
ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di
inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il
suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità
(cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1,
1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.
2.1).
3.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1
LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona,
quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non
esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi
(cfr. lett. a-e). Due fra questi sono
la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti
che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un
elevato rischio di dipendenza (lett. b).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un chiarimento medico deve
essere ordinato non soltanto nei casi di guida sotto l'influsso di droghe
pesanti, ma di tutti gli stupefacenti vietati dalla LStup, tra cui anche la
canapa (cfr. STF 1C_330/2020 del 10 marzo 2021 consid. 3.2 e rimandi ai
materiali legislativi e alla dottrina). La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto
del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per
lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata
consid. 2.2).
3.3. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la
licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale
norma istituisce una misura cautelare, destinata
a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento
principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso
di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità
di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_500/2021
del 18 agosto 2022 consid. 3.3, 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2,
1C_41/2019 citata consid. 2.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è
infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della
circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di
condurre prima dell'esito degli accertamenti.
3.4. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2021.233 dell'8 ottobre 2021 consid. 2.4).
4. 4.1. In concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto di polizia, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti dell'insorgente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre in prova ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una valutazione medica specialistica in applicazione dell'art. 15d LCStr, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento.
L'insorgente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare tali provvedimenti, negando in particolare di avere guidato sotto l'influsso di stupefacenti. L'eventuale sussistenza di un'infrazione alle norme della circolazione, soggiunge, verrà in ogni caso appurata nell'ambito del procedimento penale in corso. Per il resto, nega che il suo consumo di canapa - molto limitato (e comunque interrotto a seguito dei fatti qui in esame) - fosse atto a suscitare reali dubbi sulla sua idoneità alla guida.
4.2. Ora, dal rapporto
di polizia del 16 giugno 2022 agli atti emerge che il 29 aprile 2022, verso le
ore 22.15, il ricorrente ha circolato alla guida del veicolo del padre
in via Lischedi, a Sant'Antonino, sotto l'influsso di stupefacenti. In
particolare risulta che in quelle circostanze di tempo e luogo, egli è stato
controllato dagli agenti di polizia e trovato in possesso di 1.8 grammi di
marijuana. Sottoposto al test indicativo drugwipe, è risultato positivo alla
cannabis. Il successivo esame del sangue ha poi evidenziato una concentrazione
di THC di 4.1 µg/l, ben superiore al valore di 1.5 µg/l fissato nell'art. 34
lett. a dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della
circolazione stradale del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS 741.013.1).
Della sussistenza di questi fatti non vi è alcun serio motivo di dubitare.
Tutti gli atti di polizia confermano in particolare che l'insorgente è stato
fermato nel corso di un controllo della circolazione sulla strada,
mentre era alla guida della citata automobile e che - successivamente al
test positivo alla droga - gli è stato impedito di continuare il viaggio (cfr.
formulario accertamento inattitudine/prelievo sangue firmato dal ricorrente
pag. 1, ordine prelievo sangue e/o urine, verbale d'interrogatorio del 16
giugno 2022). Come rilevato dall'Esecutivo cantonale, nulla permette invece di
affermare che, al momento del controllo, egli era fermo sul posteggio privato
di un centro commerciale. Tanto meno che stava fumando uno spinello in compagnia
di un amico (consumatore occasionale di marijuana) e che gli agenti sarebbero
stati attirati proprio dall'odore di canapa proveniente dall'abitacolo. Di una
tale ipotesi - addotta per la prima volta davanti al Governo e riproposta in
questa sede - non vi è alcuna traccia nell'incarto di polizia. Nemmeno nei suoi
verbali d'interrogatorio, in cui aveva semplicemente indicato di essersi recato
a Sant'Antonino con due amici (non uno) per consumare un pasto; non per
appartarsi a fumare della droga leggera (cfr. citato verbale del 16 giugno
2022). Dagli atti risulta anzi che, quella sera, trovato in possesso di
marijuana, il ricorrente aveva finanche dichiarato di averne fatto uso l'ultima
volta una settimana prima (la sera del 23 aprile 2022, cfr. citato formulario
pag. 2; cfr. pure ordine prelievo sangue e/o urine). Affermazioni, queste, che
non avrebbero tuttavia avuto alcun senso se, come sostiene, fosse stato colto
in flagrante. Non porta infine ad altra conclusione la dichiarazione del padre
del 4 luglio 2022 già prodotta dal ricorrente. Questo scritto non dimostra
affatto che quella sera egli non ha condotto un'automobile sotto l'influsso di
stupefacenti, ma semmai soltanto che tra lui e il genitore esiste in generale
un accordo di comportamento per le serate in cui intende bere alcolici con gli
amici. Genitore che, per sua stessa ammissione, non era invece neppure a
conoscenza dei consumi di droga del figlio.
4.3. Fermo quanto precede, e a prescindere dal procedimento penale ancora in
corso (per guida in stato di inattitudine), occorre ritenere che sussistono
sufficienti indizi per affermare che il 29 aprile 2022 l'insorgente si sia
messo al volante sotto l'influsso di stupefacenti (con una concentrazione di
THC nettamente superiore al valore limite), e per dubitare di conseguenza della
sua attitudine alla guida. A maggior ragione se si considera che a bordo del
veicolo è stata anche trovata della marijuana (1.8 g) e che egli ha comunque
già ammesso un consumo occasionale di canapa, per un periodo di tempo non
insignificante (uno spinello circa due volte alla settimana, per un totale di
circa 2 g al mese, da luglio 2021 al 29 aprile 2022). In queste circostanze,
ben poteva l'autorità dipartimentale nutrire dei sospetti sull'idoneità alla
guida dell'insorgente, e in particolare sulla sua capacità di scindere il
consumo di sostanze dalla guida, e ordinargli di sottoporsi a una valutazione
specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr. Se e
in che misura il ricorrente faccia ancora uso di canapa (o se, come preteso,
abbia ormai posto fine ai suoi consumi) andrà per principio chiarito nel
contesto della perizia di medicina del traffico. Tale uso non andrà inoltre
considerato isolatamente, ma nell'anamnesi completa delle sostanze assunte dall'interessato
(alcol, medicamenti, droghe) e della coscienza del problema di scindere il
consumo dalla guida (cfr. Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch
der verkehrsmedizinischen
Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft
für Rechtsmedizin, Berna 2005 pag.
37). Di regola, l'inidoneità va ammessa allorquando un conducente non è più in
grado di scindere l'uso della canapa dalla guida di un veicolo a motore, o se
vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste
sostanze (che può risultare potenziato dal concomitante uso di altre sostanze
quali l'alcol, cfr. DTF 124 II 559 consid. 4b).
4.4. Nel frattempo, con le precedenti istanze v'è da ritenere che ricorrano
pure gli estremi per estromettere il conducente dalla circolazione a titolo
preventivo in applicazione dell'art. 30 OAC, nel preminente interesse della
circolazione stradale (cfr. pure EXPERTENGRUPPE VERKEHRSSICHERHEIT, Leitfaden
Fahreignung del 27 aprile 2020, cifra 2 lett. a). Per quanto gli indizi agli
atti non permettano effettivamente di qualificarlo come un importante
consumatore di canapa, non si può ignorare che l'episodio in cui è incappato -
guida con una concentrazione nettamente superiore alla soglia limite (1.5 µg/l)
e con a bordo dello stupefacente - mina comunque sensibilmente la sua effettiva
capacità di scindere l'uso della droga dalla guida. Ancorché la canapa rientri
tra le "droghe leggere", il suo consumo in relazione al traffico
stradale non va del resto sottovalutato, poiché comporta delle limitazioni
sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e,
di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr.
DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; STA
52.2022.114 del 15 giugno 2022 consid. 3.3 e rinvii; Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und
Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung
21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.). In base allo stato delle conoscenze attuali, i primi effetti di
compromissione si hanno con una concentrazione di 1-2.5 ng/ml di THC nel
sangue; a partire da un valore di circa 3.0-4.1 ng/ml si verificano limitazioni
nel coordinamento e nella reazione, paragonabili a quelle che subentrano con
un'alcolemia dello 0.5 ‰. Da una concentrazione di 5 ng/ml di THC sussiste poi un
elevato rischio d'incidente (cfr. Ufficio
federale della sanità pubblica UFSP, Scheda informativa, Circolazione
stradale e canapa: valore limite di THC, febbraio 2021). Essendo tutto sommato seriamente messa in dubbio la
sua idoneità alla guida, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è
insomma ammissibile che gli sia lasciato il permesso di condurre prima
dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile
misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. STA
52.2021.233 citata consid. 3.5; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015,
pag. 122).
4.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che sia l'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico che la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre risultino proporzionati e giustificati. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
5.2. L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale volta a concedere
effetto sospensivo al gravame.
5.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera