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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 luglio 2022 (n. 433) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 2'000.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Nell'agosto 2021
l'avv. RI 1 ha ricevuto da S__________, un incarico per il recupero di un
prestito concesso alla L__________
Come si vedrà meglio più avanti, dopo che il beneficiario economico della
società ( R__________) aveva acconsentito di principio alla restituzione, il
prestito è stato messo in discussione dapprima dalla stessa avvocatessa (che
stava redigendo una scrittura privata di transazione) e poi dal nuovo
amministratore della società ( D__________), suo cliente. Tant'è che, in esito
a uno scambio di corrispondenza, S__________ ha rimproverato alla legale di
essere d'accordo con D__________ e R__________, ciò che l'interessata ha tuttavia
negato. Sta di fatto che le parti non sono riuscite a raggiungere alcun accordo,
cosicché il prestito non è per finire stato rimborsato.
b. Con scritto del 12 novembre 2021, __________ ha segnalato l'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione), rimproverandole, da un lato, di non avere tutelato i suoi interessi (bensì quelli del beneficiario economico della L__________, da cui avrebbe ricevuto un mandato di patrocinio), operando su entrambi i fronti, come già indicato nella corrispondenza; dall'altro, di avere impiegato nelle comunicazioni con lui toni inappropriati e lesivi della sua dignità personale.
c. Preso atto di tale segnalazione, il 24 novembre 2021 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione della dignità professionale e del divieto di conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
d. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito,
evocando anzi la possibilità di procedere penalmente contro il segnalante
(vista la gravità delle sue affermazioni). Ripercorsi i fatti, ha
essenzialmente negato il conflitto d'interessi, contestando di avere assunto in
precedenza mandati per la L__________ e negando qualsiasi macchinazione nei
confronti di S__________; ha inoltre sollevato critiche sulla validità del
contratto di mutuo, ritenendo comunque di avere, con la redazione della
scrittura privata di transazione, completato il suo lavoro, svolto peraltro in
amicizia e a titolo gratuito.
e. In replica, il segnalante ha fondamentalmente
ribadito e sviluppato le sue critiche, denunciando inoltre i toni di ulteriori messaggi
ricevuti dopo l'avvenuta segnalazione.
f. In duplica, la denunciata ha essenzialmente riaffermato la sua posizione,
respingendo punto per punto le accuse, precisando anche di avere frattanto sporto
querela penale nei confronti del segnalante per diffamazione e calunnia (art.
173 e 174 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0).
B. Con decisione del 18 luglio 2022 la Commissione ha condannato l'avv. RI
1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.-.
Dopo aver dato ampio spazio all'esposizione del quadro giuridico applicabile,
la precedente istanza ha anzitutto ritenuto data una violazione del divieto di
incorrere in conflitti d'interessi. Pur osservando come la natura dei reali
legami fra le diverse persone coinvolte non fosse chiara, ha reputato che tra
loro vi fosse - per motivi diversi (mandati di patrocinio, collaborazioni o
conoscenze in altri ambiti ecc.) - una stretta connessione e che nella
procedura disciplinare la legale (che aveva prodotto le loro dichiarazioni)
avesse agito anche da loro "rappresentante". Ha quindi dedotto che
l'interessata non potesse escludere la possibilità che sarebbero state
discusse tematiche apprese in precedenza o in corso di procedura, ma anzi
doveva ritenere probabile che ciò avvenisse trattandosi degli stessi attori,
legati tra loro da più fattori. Ha invece ritenuto irrilevante il fatto che
la legale non avesse percepito un onorario o fatto firmare un mandato, posto
che aveva chiaramente agito in nome e per conto del segnalante. La Commissione
ha inoltre reputato il tono delle comunicazioni indirizzate al suo cliente (sia
in corso di procedura che in precedenza) lesivo dei principi di dignità e stile
che s'impongono all'avvocato nell'esercizio della sua professione giusta l'art.
12 lett. a LLCA. Rilevato come non fosse suo compito dirimere la questione
penale, ha commisurato la sanzione avuto riguardo alla gravità della colpa
dell'interessata (macchiatasi di più violazioni chiaramente riconoscibili) e
del precedente disciplinare - relativamente recente - a suo carico.
C. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripercorsi i fatti, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia
valutato in maniera errata i documenti prodotti e i rapporti tra le persone
coinvolte nella fattispecie in esame. La stretta connessione tra loro,
ravvisata dalla precedente istanza, sarebbe una mera supposizione non
comprovata, che in ogni caso non configurerebbe una violazione deontologica.
Dopo aver negato di avere agito quale rappresentante delle altre parti
coinvolte (sostenendo di avere solo prodotto e confermato le loro dichiarazioni
scritte), ribadisce in particolare di non essere mai entrata nel merito
della società L__________, ma di aver solo difeso l'ex amministratore per
una questione personale, non contro la società o il signor R__________.
Il recupero del credito sarebbe questione sconnessa dalla conoscenza delle
parti; per S__________ si sarebbe limitata a redigere la scrittura privata
di transazione senza sapere l'oggetto del contendere, portando a termine il
favore pro-bono a titolo gratuito, in termini di amicizia. Il suo
comportamento, aggiunge, sarebbe sempre stato leale, etico e professionale
con tutti. Contesta quindi le violazioni imputatele e la sanzione inflitta,
ritenendo il precedente menzionato dalla Commissione - riconducibile a un mero
errore burocratico - del tutto irrilevante.
D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita
qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone
con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e
patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della
professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a
LLCA, al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130
II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto
professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2.
2.2.1. Da questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12
lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro
un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134
II 108 consid. 3; Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).
2.2.2. Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di
patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata
dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del
singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso
che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a
conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto
professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che
sussista anche solo la possibilità di un
utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite
(cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già
potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in
casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della
valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del
grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La
probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico
concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del
legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.
Importante è pure il tempo trascorso, benché anche
dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati
(cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25
marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e
rimandi).
2.2.3. L'avvocato deve svolgere il suo mandato senza
riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Non può adempiere al suo
dovere di tutelare gli interessi del suo cliente se nel contempo gli
s'impongono obblighi di lealtà divergenti o se deve tener conto degli interessi
di terzi (cfr. STF 2C_933/2018
del 25 marzo 2019 consid. 5.2.1 e rif.). Benché non
risulti espressamente dal testo di legge, l'art. 12 lett. c LLCA concerne anche eventuali conflitti tra gli
interessi propri dell'avvocato e quelli della sua clientela (cfr. STF 2C_933/2018
citata consid. 5.2.1 e rif., 2C_889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 3.1.3 e
rif.). Sussiste dunque un conflitto d'interessi ai sensi della citata
disposizione allorquando l'avvocato ha
assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato
deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i
propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa
(cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1).
2.2.4. Il rischio di incorrere in un conflitto di interessi non deve essere
puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che
l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile (cfr. DTF 145
IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1).
2.3. I
principi testé esposti, oltre a essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono
essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una
concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte
d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo
Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice
svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei
fatti, secondo cui l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo
cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene
rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto
secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il
rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di
interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1),
precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di
violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di
essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti
interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui
l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto
professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando
la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un
pregiudizio.
3. 3.1.
In concreto, come accennato
in narrativa, dagli atti emerge che a inizio agosto 2021 l'avv. RI 1 ha
ricevuto da S__________ un incarico per il recupero in via stragiudiziale
di un mutuo (di 15'000 Euro), che egli (tramite la sua ditta, __________
LTD) aveva concesso alla L__________. Incarico che avrebbe accettato in
amicizia, a titolo gratuito e senza sottoscrizione di un mandato
(cfr. sue osservazioni del 29 dicembre 2021, pag. 1 e 2). La legale ha poi
incontrato il beneficiario economico della L__________ ( R__________) e la
figlia: in quell'occasione ha, da un lato, rifiutato a R__________ una
consulenza per questioni della società (ritenendosi in conflitto di
interessi, per aver già patrocinato l'amministratore della L__________
[T__________],
in una vicenda personale). Dall'altro, ha perorato il recupero crediti del
sig. S__________, che R__________ ha acconsentito a restituire non
appena la situazione gli sarebbe stata più chiara. L'avv. RI 1 ha
quindi consigliato a R__________ di rivolgersi a un altro
professionista: il fiduciario D__________ della __________ SA (cfr.
osservazioni citate e ricorso, pag. 1), ovvero un suo cliente con cui collaborava
e per cui aveva già svolto più consulenze
legali in materia di contratti (...) per società terze dallo
stesso amministrate (cfr. duplica del 30 marzo 2022, pag. 5; inoltre,
replica del 10 febbraio 2022, pag. 2 ed email del 31 maggio 2021 prodotta da S__________).
Il 22 settembre 2021 - poco dopo la pronuncia del fallimento della L__________
- l'avv. RI 1 ha rassicurato S__________, confermandogli quanto già detto
telefonicamente il 7 settembre 2021, ovvero che R__________ personalmente
a saldo e stralcio di ogni posizione ha accettato di saldare la
cifra di fr. 8'500 (in unica soluzione) o di fr. 10'000 (in due rate;
cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.20). S__________ ha quindi accettato la
soluzione di fr. 10'000, chiedendo però una verifica sull'effettiva
disponibilità dei fondi (tramite terzi o lei, in quanto avvocato del
gruppo). A quel punto, l'avv. RI 1 ha risposto che il suo era stato
un intervento stragiudiziale personale, fuori dal contesto L__________
[...], che non può esserci nessuno scritto da parte di L__________
che è fallita e che se credi di intraprendere
altre strade legali io non posso più procedere per ovvio conflitto d'interesse
[...]. S__________ ha allora dato il
nullaosta a procedere direttamente con l'accordo e chiudere la
questione quanto prima.
Il 5 ottobre 2021, la legale si è nuovamente rivolta a lui, informandolo
che stava preparando la scrittura privata a saldo e stralcio tra la __________
LTD ed il sig. R__________, ma che le serviva il documento a supporto
del finanziamento (email ore 10.04). Non appena ricevuto il contratto di
mutuo da S__________ (email ore 11.33), l'avv. RI 1 l'ha però integralmente
contestato (email ore 11.56):
[...]
volevo informarti che il contratto oltre ad essere pieno di errori nel
preambolo [...] non ha alcun valore di legge in quanto in L__________ nessuno
degli amministratori ha potere di firma individuale, ma collegiale e previa
assemblea che sembra non esserci stata.
Inoltre in Svizzera non esiste il contratto di mutuo tra società semmai di
finanziamento.
Vedrò cosa posso fare. [...]
Ne è quindi seguito un
ulteriore scambio, in cui S__________ ha essenzialmente difeso il suo titolo
(che era stato eseguito), mentre l'avv. RI 1 ha ribadito le sue obiezioni,
aggiungendo comunque che nei prossimi giorni ti invio scrittura da firmare (cfr.
email ore 12.07 e 15.26).
Il 18 ottobre 2021, S__________ ha sollecitato la legale affinché
finalizzasse l'accordo. Quest'ultima ha risposto di aver consegnato all'amministratore
la scrittura, che le era però stata integralmente contestata
(cfr. email del 18 ottobre 2021). Dagli atti risulta in particolare che, con
lettera del 10 ottobre 2021 (doc. E), D__________ della __________ SA -
diventato nuovo amministratore della L__________ (con firma individuale) -
aveva in effetti eccepito la nullità del contratto di mutuo con le
stesse argomentazioni dell'avv. RI 1 (relative ai poteri di firma e al tipo di
contratto), declinando ogni obbligo di rifusione di R__________ e rimpallando
eventuali responsabilità su terzi.
Sta di fatto che ne è seguito uno scambio tra S__________ e l'avv. RI 1, in cui
il primo ha essenzialmente rimproverato alla legale di essere già in accordo
con il tuo cliente (D__________) ed il mio ex cliente (R__________), mentre
l'avvocatessa ha difeso il proprio operato, ribadendo peraltro tutte le pecche
del contratto di mutuo (allestito in modalità casalinga; cfr. email del
18 ottobre 2021).
Per finire, tra S__________ (che si è poi rivolto a un altro legale) e le altre
parti non è più stato raggiunto alcun accordo (nonostante gli asseriti
tentativi di D__________ di organizzare un incontro). Il 12 novembre 2021, S__________
ha infine denunciato l'avv. RI 1 alla Commissione che, come visto in narrativa,
ha ritenuto data una violazione del divieto di incorrere in un conflitto di
interessi, ammettendo essenzialmente una stretta connessione tra le parti e la
possibilità per la ricorrente di far capo a elementi appresi in precedenza.
3.2. Ora, dai fatti sopradescritti è anzitutto evidente che l'avv. RI 1
ha assunto un incarico per conto del segnalante, segnatamente per il recupero
in via stragiudiziale della somma data a prestito alla L__________.
Altrettanto manifesto è che la legale non si è tuttavia adoperata senza riserve
a suo favore. Lo dimostra già il suo atteggiamento dopo la prima richiesta di
garanzie di S__________ (cfr. email del 22 settembre 2019 ore 10.54), ma
pure il fatto che proprio la ricorrente - prima di ogni altro - gli abbia
rinfacciato la nullità del contratto
di mutuo (cfr. citate email del 5 ottobre 2021, ore 10.04, 11.33 e 11.56).
Comportamento che, più che come gesto di correttezza nei suoi confronti
(per renderlo attento a errori nel contratto di battitura e di diritto)
- in termini di amicizia e per il ruolo di manager che
ricopre (cfr. duplica citata, pag. 3) -, non poteva che essere recepito dal
segnalante quale tentativo di smontare la sua posizione (cfr.
replica citata, pag. 2). A maggior ragione se si considera che la nullità del
titolo è stata eccepita negli stessi termini, solo qualche giorno dopo, dal
nuovo amministratore della L__________ ( D__________ della __________ SA), suo
cliente.
Certo, dagli atti non emerge compiutamente la natura di tutti i reali legami
fra le diverse persone coinvolte (cfr. decisione impugnata, consid. 10). In particolare, non è certo che la ricorrente - già
definita dal segnalante avvocato del gruppo (cfr. email del 22 settembre
2021 ore 10.49) - non abbia mai assunto dei mandati per la L__________ o il suo
beneficiario economico, così come afferma. In tal senso, non è chiaro perché
abbia dichiarato a S__________ di non poter intraprendere per il prestito altre
strade legali all'infuori dell'intervento stragiudiziale, per
ovvio conflitto d'interesse (cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.54).
Neppure è chiaro per quale motivo un precedente patrocinio a favore
di T__________ (ex amministratore) - per una questione personale contro
terzi, non contro la società o il sig. R__________ (cfr.
ricorso, pag. 2) - le impedisse di
rappresentare la società in qualsiasi ambito (cfr. pure dichiarazione di
E__________), ma non di perorare il credito di S__________ contro la L__________,
in via stragiudiziale.
Resta il fatto, come detto, che la ricorrente non ha all'evidenza agito nel
solo interesse del segnalante, ma ha in pratica tenuto conto di quelli
(opposti) della società e del suo beneficiario economico, se non anche solo di
quelli del suo cliente (__________ SA di D__________), con cui come visto
collabora regolarmente e sussiste necessariamente un rapporto di fiducia, tant'è
che è stato direttamente coinvolto nella società e nella pratica (negando ogni
credito del S__________) proprio a seguito dei suoi consigli.
In queste circostanze forza è constatare che la ricorrente si è posta in un
delicato intreccio di posizioni contrapposte in cui - per salvaguardare gli
interessi di una o più parti a cui era legata - è per finire incorsa in un
chiaro conflitto ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA. Un tale conflitto
sussiste infatti già quando l'avvocato assume la tutela degli interessi di un
cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo
pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri di cui
gli è stata affidata la difesa. In particolare l'avvocato non può rappresentare
neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo pregiudicare quelli
di un suo cliente. Per ammettere l'esistenza
di un conflitto basta segnatamente che l'avvocato non si senta libero nelle
decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse potrebbero incidere sui
propri interessi o quelli di terzi, ai quali egli è legato per un qualche
motivo (cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1; STA 52.2016.646 del 4
agosto 2017 consid. 3.1 e rinvii; Fellmann,
op. cit., n. 346; Kaspar Schiller,
Anwaltliche Unabhängigkeit - Wozu? Wie weit? Wovon?, in:
Anwaltsrevue 10/2011 pag. 422 seg.).
Non fanno che avvalorare queste deduzioni le sue affermazioni davanti alla
Commissione, laddove ha definito il suo intervento
non tanto quale difesa degli interessi del segnalante, ma quale mediazione
(cfr. duplica citata, pag. 2, ad ultimo cpv. pag. 1; osservazioni
citate, ad punto 6; cfr. pure dichiarazione di __________). Atto, questo, che -
diversamente dall'impegno senza riserve di un avvocato a favore del suo cliente
- presuppone però un'attitudine differente, imparziale verso tutte le parti
coinvolte. In tal senso pure eloquente è peraltro come la scrittura privata
di transazione stilata dall'avv. RI 1 - con cui avrebbe completato il suo
lavoro (cfr. duplica citata, pag. 3) - non fosse a ben vedere nemmeno un
accordo tra il segnalante e il beneficiario economico della L__________, ma con
un terzo, ex membro della società, a titolo privato (cfr. pure
citato scritto del 10 ottobre 2021 di D__________: se il signor __________
vorrà pagare di tasca sua niente in contrario [...]).
Alla luce di tutto quanto precede, nell'esito occorre quindi concludere
che l'insorgente ha effettivamente violato il divieto di conflitto di interessi
ex art. 12 lett. c LLCA.
4. 4.1. Per quanto invece concerne l'ulteriore violazione addebitata alla ricorrente, va rilevato che l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che permette di esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio della sua professione (cfr. STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rif.). La regola - sussidiaria - vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne segnatamente il rapporto con il proprio cliente (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 con rimandi; STF 2C_209/2022 del 22 novembre 2022 consid. 2.1). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Fellmann, op. cit., n. 216; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154, 1165 e 1202).
4.2. L'avvocato deve astenersi
da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione
(cfr. STF 2C_507/2019
del 14 novembre 2019 consid. 5.1.3 e rif.; RtiD I-2018 n. 67 consid.
2.2.2). Garantendo il rispetto dei
diritti dei cittadini, egli assume un compito essenziale per l'amministrazione
della giustizia e gioca pertanto un ruolo importante per il buon funzionamento
dello Stato di diritto. È quindi tenuto ad astenersi da ogni atto suscettibile
di mettere in discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella
professione e dar prova di un comportamento corretto nella sua attività (cfr.
DTF 144 II 473 consid. 4.3; STF 2C_354/2021
del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.5.1 e
rif.). Deve contribuire a garantire che le controversie vengano
condotte in maniera appropriata e professionale e astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo (cfr. STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_243/2020 citata consid. 3.5.1 e rif.). Deve in
particolare evitare il ricorso alla diffamazione, a espressioni ingiuriose e a
comportamenti vessatori (cfr. STF 2C_551/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.1).
Secondo la giurisprudenza, ci si può attendere da un avvocato che dia prova di
maggior riserbo quando si esprime per iscritto, poiché ha allora il tempo di
pesare le sue parole, di riflettere alla loro portata e di evitare formulazioni
eccessive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.3 e rif.).
4.3. I medesimi principi - ricordati anche all'art. 16 LAvv - sono ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2).
5. In concreto, anche la violazione del dovere di cura e diligenza che la Commissione ha riconosciuto in capo alla ricorrente va essenzialmente confermata. Se non tanto per i toni critici utilizzati nella corrispondenza email (cfr. email del 18 ottobre 2021, in cui ha ancora messo in discussione il contratto di mutuo) o per il tenore sfrontato del messaggio telefonico (chat) del 22 settembre 2021 ("Giusto perché a te non interessano i soldi"), quantomeno per quello, successivo alla denuncia, del 17 dicembre 2021 ("Bravo [emoticon delle mani che applaudono] il genio del male"). L'avvocato, considerato il ruolo importante che ricopre all'interno dello Stato di diritto, deve infatti, come visto (cfr. supra, consid. 4.2), astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo, esimendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la considerazione e la fiducia che il pubblico ripone della professione forense. Limiti, questi, che la ricorrente, scrivendo e inviando il citato messaggio inutilmente irrispettoso nei confronti del suo ex cliente, ha all'evidenza superato, disattendendo così chiaramente l'obbligo di cura e diligenza che incombe all'avvocato in virtù dell'art. 12 lett. a LLCA.
6. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).
6.2. In concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave diverse regole professionali fondamentali. Pesa in particolare a suo carico la violazione del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi, che ha indotto il suo cliente a credere che i suoi interessi non fossero stati sufficientemente salvaguardati. Neppure può essere trascurata la disattenzione del dovere di cura e diligenza di cui si è macchiata, incompatibile con la considerazione e la fiducia che il pubblico ripone nella professione di avvocato. A sfavore dell'insorgente depone inoltre il precedente disciplinare a suo carico: l'11 marzo 2021 la Commissione le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- per violazione delle regole concernenti la denominazione professionale (che invano l'interessata tenta qui di rimettere in discussione).
Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 2'000.- inflitta dalla precedente istanza per le violazioni di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto della recidiva (relativamente recente) della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
7. 7.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera