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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 31 agosto 2022 (n. 4178) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente contro la risoluzione del 13 ottobre 2021 con cui il Municipio di Melano (ora Val Mara) ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per delle opere di sistemazione del terreno e di cinta (part. __________ di Val Mara, sezione Melano); |
ritenuto, in fatto
A. a. CO 1 è proprietario di un fondo (mapp. __________) a Val Mara (sezione Melano). Secondo il piano regolatore (PR), la parte preponderante del fondo è situata in zona residenziale semi-estensiva (RSE), mentre una minima parte, su via __________, si trova nella zona del nucleo tradizionale.
Lungo il confine con la part. __________ (appartenente ad RI 1) vi è una recinzione formata da una rete metallica di m 1.55.
b. Con notifica di costruzione del 27 maggio 2021, CO 1 ha chiesto all'allora
Municipio di Melano (ora Val Mara) l'autorizzazione per sistemare questa parte
di terreno mediante un terrapieno di altezza variabile tra m 0.70 - 1 (media di
m 0.85) e largo poco più di m 1, sostenuto da un muro in blocchi di cemento di
medesima altezza e lungo m 10. Il progetto prevede inoltre di posare sulla rete
metallica esistente un telo ombreggiante.
Estratto sezione A-A
c. La notifica di costruzione, regolarmente pubblicata, ha suscitato l'opposizione della vicina RI 1.
d. Il 13 ottobre 2021, il Municipio ha rilasciato - a determinate condizioni - la licenza edilizia richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare ritenuto che l'intervento fosse conforme agli art. 22 segg. delle norme di attuazione del piano regolatore di Melano (NAPR) relative alla sistemazione del terreno e alle opere di cinta e di sostegno.
B. Con giudizio del 31 agosto 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.
Il Governo ha dapprima disatteso le censure relative alle immissioni d'ombra provocate dall'intervento e alla futura manutenzione delle opere, poiché riguardanti aspetti di diritto civile.
Dopo aver illustrato il quadro normativo applicabile, ha poi a sua volta ritenuto la sistemazione del terreno e il nuovo muro conformi alle predette norme (art. 22 segg. NAPR).
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, dopo aver ripercorso i fatti e aver contestato nuovamente l'intervento dal profilo della perdita d'insolazione che provocherebbe sul suo fondo, la ricorrente nega in particolare che l'intervento sia conforme alle NAPR, che ammetterebbero unicamente lavori di sistemazione esterna indispensabili (giustificati da oggettive necessità di adattamento della sistemazione esterna alle quote degli edifici), rimproverando al Comune un abuso del suo potere di apprezzamento.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e il Municipio si riconfermano nelle loro precedenti comparse scritte. CO 1 chiede implicitamente di respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. Con la replica e la duplica, RI 1 e l'UDC si riconfermano nelle rispettive posizioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, che, per quanto occorre, verranno discusse più avanti.
Le altre parti sono invece rimaste silenti.
F. Il Tribunale ha acquisito agli atti gli incarti relativi alle ultime edificazioni (tra il 2013 e il 2015) avvenute al mapp. __________, dandone comunicazione alle parti. Delle rispettive osservazioni si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, vicina e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati degli incarti acquisiti dal Tribunale di cui è detto in narrativa (cfr. supra consid. F). Nemmeno le parti sollecitano l'assunzione di altre prove.
2. 2.1. L'art. 22 NAPR disciplina la sistemazione del terreno in generale. Il cpv. 1 prevede che la sistemazione del terreno dev'essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale; la possibilità di tali modifiche è data unicamente nei terreni in pendenza, per facilitare la realizzazione di accessi veicolari e pedonali e per un raccordo del terreno con gli edifici, così da consentire la misura della loro altezza conformemente agli art. 40 e 41 della legge edilizia cantonale. Nelle zone pianeggianti, soggiunge il cpv. 2, di principio non è ammessa la modifica del terreno naturale mediante opere di sistemazione esterna. Deroghe sono ammesse in via eccezionale per eliminare depressioni, per raccordare la quota del terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini e per limitate esigenze di sistemazione e di arredo di orti e giardini. L'art. 22 cpv. 3 NAPR precisa infine che possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio, in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni.
L'art. 23 NAPR regola dal canto suo le opere di sistemazione esterna. Per quanto qui interessa, dispone in particolare che i muri della sistemazione esterna devono essere limitati ad un minimo indispensabile (cpv. 1). La sistemazione delle scarpate con elementi prefabbricati, precisa (cpv. 2), va considerata come un muro di sostegno se la pendenza è superiore al 100% (= 45°).
2.2. Dalle predette norme, in particolare dall'art. 22 NAPR, risulta che la possibilità di modificare il terreno naturale è data di regola solo nei terreni in pendenza (segnatamente per facilitare la formazione di accessi e raccordare il terreno agli edifici), ma non nelle zone pianeggianti. Anche in queste zone restano nondimeno riservate le deroghe per le eccezioni previste dall'art. 22 cpv. 2 NAPR. Quest'ultima norma permette segnatamente di concedere deroghe (1) per eliminare depressioni, (2) per raccordare la quota del terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini e (3) per limitate esigenze di sistemazione e di arredo di orti e giardini. Da questo profilo, più che conferire al Municipio un potere di deroga generale, la norma appare volta a istituire un regime secondario a favore di questo particolare tipo di opere e situazioni, che vincola l'autorità, permettendole di scostarsi dal regime ordinario, alle condizioni stabilite dal legislatore (cfr. STA 52.2022.343 del 24 aprile 2023 consid. 3, 52.2019.499 del 25 aprile 2022 consid. 3.2, 52.2019.609 del 24 marzo 2022 consid. 51, 52.2007.298 del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 692 ad art. 2 LE). Legislatore che, con il commento all'art. 22 NAPR in sede di revisione del piano regolatore (approvato il 22 febbraio 2017), ha in particolare precisato che tale norma è intesa a permettere lavori di sistemazione esterna solo nella misura in cui fossero indispensabili per il ripristino delle altimetrie coordinate con i fondi contigui e quindi evitando sistemazioni del terreno eccessive, giustificate unicamente dall'interesse privato di ottenere terreni piani che non rispettano la morfologia naturale del terreno, anziché dettate unicamente dalle oggettive necessità di adattare la sistemazione esterna alle quote dell'edificio. Finalità, questa, che è stata ribadita anche contestualmente all'art. 23 cpv. 1 NAPR per i muri della sistemazione esterna, che devono essere limitati al minimo indispensabile: la norma, puntualizza il relativo commento, mira a regolamentare con maggiore precisione i manufatti per la sistemazione esterna e limitare gli eccessi non giustificati da oggettive necessità di adattamento della sistemazione esterna alle quote degli edifici.
2.3. Le opere di cinta e di sostegno a confine sono infine anche disciplinate dall'art. 24 NAPR. L'art. 24 cpv. 1 NAPR dispone tra l'altro, in generale, che le opere di cinta, di qualunque natura e consistenza, possono sorgere a confine con il fondo privato (e, se non ne deriva pericolo per la circolazione, con l'area pubblica). Il cpv. 3 precisa inoltre che verso confini di fondi in zone edificabili: (a) le opere di cinta e/o di sostegno verso fondi situati in zone edificabili non devono superare l'altezza di m 1.50; (b) se i fondi confinanti non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata e (c) oltre quest'altezza sono ammessi unicamente reti, inferriate e siepi vive, fino ad un'altezza massima complessiva di m 2.50.
3. 3.1. Nel caso
concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede la realizzazione di un
terrapieno a confine con la part. __________ di altezza variabile tra m 0.70 -
1 (media di m 0.85) e largo poco più di m 1, sorretto da un muro, nonché la
posa di un telo ombreggiante sulla recinzione esistente.
Il Municipio ha ritenuto l'intervento conforme agli art. 22 e 23 NAPR,
sottolineando come nel caso concreto ci si troverebbe in un comparto che con
il passare del tempo è stato edificato e nel quale si trovano tutta una serie
di cambiamenti altimetrici contigui di livello tra la strada cantonale e il
nucleo e in particolare tra i fondi confinanti in quanto inseriti in una
depressione del terreno. Motivo per il quale, vengono autorizzati dei
piccoli adattamenti volti a eliminare depressioni, a raccordare la quota del
terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini e per limitate
esigenze di sistemazione e di arredo di orti e di giardini. Ha inoltre
considerato che il muro e l'opera di cinta rispettassero pure i limiti
d'altezza posti dall'art. 24 cpv. 3 NAPR (cfr. licenza edilizia del 13 ottobre
2021 e risposta davanti al Governo, pagg. 2 e 3).
Ad analoghe conclusioni è giunto il Consiglio di Stato. Anzitutto ha ritenuto
la sistemazione del terreno con il relativo muro di sostegno conformi agli art.
22 e 23 NAPR: in particolare ha osservato che, a prescindere dalla
situazione originale dei fondi, si tratterebbe ad ogni modo di un
intervento quantitativamente e qualitativamente affatto limitato, confinato ad
una ristretta fascia di terreno ubicata a confine, finalizzato solo a
uniformare il livello del terreno in quel punto con quello attorno
all'abitazione. Vista la situazione dei rispettivi fondi, ha
aggiunto, sarebbe una modifica di scarso rilievo, insuscettibile di
modificare sostanzialmente la situazione attuale. Il Governo ha poi a sua
volta considerato rispettati i parametri dell'art. 24 cpv. 3 NAPR.
3.2. Ora, pacifico è
anzitutto che la controversa sistemazione del terreno, in zona pianeggiante,
possa essere autorizzata solo mediante una deroga in base all'art. 22
cpv. 2 NAPR. Nessuno pretende il contrario. Decisivo è quindi sapere se essa
sia finalizzata a (1) eliminare una depressione, (2) raccordare la quota del
terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini o (3) per limitate
esigenze di sistemazione e di arredo di orti e giardini.
3.2.1. Dagli atti, contrariamente a quanto affermato dal Municipio (con
semplici considerazioni generiche riferite all'intero comparto in zona
residenziale RSE), non risulta tuttavia che l'intervento sia volto a (1)
eliminare una depressione del terreno, ma piuttosto solo a rendere pianeggiante
l'estremità del giardino del resistente (che è già stato sistemato mediante un
terrapieno che degrada verso la part. __________ con una scarpata; cfr. infra
3.2.2).
La sistemazione non è inoltre nemmeno finalizzata a (2) raccordare la quota del
terreno a quella del fondo vicino: i due mappali (part. __________ e __________)
continueranno infatti a situarsi a due livelli diversi (Δ 0.70-1 m).
Dislivello che sarà oltretutto accentuato dalla presenza del muro di sostegno.
Anche da questo profilo il progetto non risulta quindi conforme all'art. 22
cpv. 2 NAPR.
3.2.2. Il progetto non
può infine neppure beneficiare di una deroga per (3) limitate esigenze di
sistemazione e di arredo di orti e giardini, dettate segnatamente da oggettive
necessità di adattare la sistemazione esterna alle quote dell'edificio
(cfr. art. 22 cpv. 2 in fine NAPR e commento alla norma). Dagli incarti
acquisiti dal Tribunale emerge infatti chiaramente che il terreno esistente
sulla part. __________ alla quota di +0.85 - a dispetto di quanto indicato sui
piani - non è naturale (TN), ma che è già stato sistemato negli
ultimi anni mediante un terrapieno (il cui carattere artificiale è invero
chiaramente percettibile; cfr. al riguardo, tra tante, STA 52.2022.168 del 2
febbraio 2023 consid. 2.3. con riferimenti citati). Originariamente il mapp. __________
si trovava alla stessa quota della part. __________, se non a un livello
inferiore di mezzo metro (cfr. incarto relativo alla licenza del 5 febbraio
2013, n. 188.4: piani e documentazione fotografica, in particolare facciata
nord [terreno esistente a quota -0.50] e vista prospetto nord). Contestualmente
alla ristrutturazione con ampliamento dell'edificio esistente, tra il 2013 e
2015, buona parte del terreno è stato però all'evidenza innalzato mediante un
terrapieno alto circa un metro (+ 0.85), che degrada verso est (mapp. __________)
e nord (mapp. __________ e __________) con delle scarpate (che erano state
piantumate; cfr. immagini annesse alla notifica di costruzione del 27 maggio
2021 e foto riprodotte da CO 1 davanti al Governo e al Tribunale; incarto n.
188.4: foto allegata in sede collaudo/abitabilità).
In queste circostanze, forza è constatare che l'intervento in questione non può
essere ricondotto a una limitata esigenza di sistemazione del terreno
naturale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 NAPR, confinato ad una
ristretta fascia a confine. A maggior ragione se si considera che non s'intravede
nemmeno una necessità oggettiva di innalzare il terreno a ridosso della
part. __________, per motivi riferibili alle quote dell'edificio ampliato,
orientato a ovest e privo di aperture collegate al giardino sul lato nord (cfr.
incarto n. 188.4: foto e pianta PT prodotte in sede di collaudo/abitabilità).
Nessuno del resto pretende il contrario.
Diversamente da quanto concluso dal Municipio, con motivazioni improprie o
generiche, il controverso terrapieno unitamente al muro che lo sorregge, non
può quindi essere autorizzato.
3.3. Una diversa conclusione s'impone invece per la sola posa del telo
ombreggiante o frangivista sulla recinzione esistente, a confine con il
mapp. __________. Quest'ultima è infatti chiaramente riconducibile a un'opera
di cinta, retta dall'art. 24 NAPR. Considerato che la norma (cpv. 1 lett. a e
3) permette di erigere a confine opere di cinta, di qualunque natura e
consistenza, fino a m 1.50, nulla osta alla collocazione sulla rete esistente
di un telo in PVC di tale altezza. Oltre questa quota, fino a m 2.50, resta
invece possibile solo la posa di una siepe viva o di una rete o inferriata
(ovvero un'opera non formata da elementi pieni).
4. Da respingere
sono infine le censure dell'insorgente relative alle immissioni d'ombra.
4.1. Nel diritto edilizio ticinese non vi sono specifiche norme volte a
prevenire immissioni d'ombra eccessive (cfr. STF 1P.134/1994 del 21 luglio 1994 consid. 2d, pubbl. in: RDAT
I-1995 n. 20; Sco-lari, op. cit.,
n. 258 ad art. 28 LALTP). Restrizioni della proprietà dettate dalla
necessità di assicurare ai fondi vicini una tutela da immissioni d'ombra più
incisiva di quella assicurata dalle norme sulle
distanze e sulle altezze possono essere ammesse per motivi di polizia soltanto
in casi particolari, quando la salubrità degli insediamenti non può essere
altrimenti garantita (cfr. STA 52.2004.291del 15 ottobre 2004 consid.
5.1; Scolari, op. cit., n. 261 ad
art. 28 LALPT). Di principio, la questione della perdita d'insolazione non deve
comunque essere puntualmente presa in considerazione in una situazione
d'ombreggiamento sostanzialmente ordinario (cfr. STF 1C_137/2007 del 23 gennaio
2008 consid. 5.2, che riassume la giurisprudenza di cui alle DTF 99 Ia 126
consid. 8 e 100 Ia 334 consid. 8 e 9; STA 52.2017.70 del 20 settembre 2017
consid. 7.1).
4.2. In concreto, come visto, può essere autorizzata solo la posa di un telo
alto 1.50 sulla rete esistente. A tale manufatto, che presenta caratteristiche
del tutto ordinarie e compatibili con la zona, non ostano di certo le
immissioni d'ombra sommariamente invocate dalla ricorrente. La perdita d'insolazione
che può scaturire al suo fondo dal telo non è sicuramente tale da
comprometterne la salubrità e giustificare l'imposizione di vincoli più incisivi
di quelli stabili dalle NAPR. Non porta ad altra conclusione l'argomento,
evocato in modo del tutto generico, secondo cui il fondo sarebbe già svantaggiato
in termini d'insolazione e aerazione a causa dell'edificio esistente del
resistente.
5. 5.1. Sulla
scorta di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque
parzialmente accolto. Di conseguenza il giudizio impugnato è annullato,
unitamente alla licenza edilizia nella misura in cui ha autorizzato il
terrapieno e il muro di sostegno. Limitatamente alla posa di un telo alto m
1.50 sulla recinzione esistente è invece confermata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa tra le parti, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il resistente rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili commisurata al suo grado di successo, a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 46 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 31 agosto 2022 (n. 4178) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 13 ottobre 2021 rilasciata dal Municipio a CO 1, nei limiti indicati al consid. 5.1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa tra RI 1
(fr. 500.-) e CO 1 (fr. 1'000.-). Quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere
alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 1'300.- versato in eccesso a
titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera