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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2022 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 settembre 2022 (n. 4298) del Consiglio di Stato, che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 13 gennaio 2021 con cui il Municipio di Lugano le ha negato la licenza edilizia a posteriori per la ricostruzione della muratura del suo rustico (part. __________, sezione Castagnola); |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è proprietaria di alcuni fondi situati nel comune di Lugano, a Castagnola (in località __________), tra cui la part. __________. In base al piano regolatore, questo terreno in pendio si trova nella parte alta in zona residenziale (R2a) e nella parte bassa - in cui vi era un vecchio rustico (sub A) - fuori della zona edificabile, in area boschiva.
B. a. Il 27 gennaio 2011, il Municipio di Lugano, sulla base dell'avviso cantonale favorevole (n. 73511), ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per il rifacimento e la manutenzione del tetto del predetto rustico. Il progetto approvato contemplava la sostituzione del tetto parzialmente ceduto, mantenendone la conformazione originale. Non erano invece prospettati interventi ai muri perimetrali, che sarebbero stati solo oggetto di rinforzo nelle zone di appoggio del tetto.
b. Il 13 maggio 2014, dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale positivo (n. 87909), il Municipio ha concesso alla proprietaria un'ulteriore licenza per la variante in corso d'opera relativa alle opere di consolidamento e rinforzo del rustico. Secondo i piani, era in particolare previsto un rafforzamento strutturale interno in cemento armato al piano inferiore (con pareti interne spesse ca. 10 cm), l'inserimento di due pilastri per sorreggere il colmo e il rifacimento della soletta intermedia (per evitare il crollo di quella in legno preesistente). Era inoltre indicato un consolidamento del terreno circostante e una predisposizione per un eventuale allacciamento futuro locale contadino al collettore.
C. a. L'11 aprile 2017 la RI 1 ha inoltrato al Municipio di Lugano, Dicastero del territorio, un aggiornamento esecutivo in corso d'opera corredato da un piano, comunicando in particolare che, per ragioni d'instabilità dell'esistente, il rivestimento esterno in muratura di sasso sarebbe stato eseguito ex novo, nel rispetto delle dimensioni originali.
b. Dopo aver preso
atto, su segnalazione di un terzo, che il rustico era stato demolito ed era in
corso la sua ricostruzione, il 9 maggio 2017 l'Ufficio delle domande di
costruzione (UDC) ha sollecitato il Municipio a esigere l'inoltro di una
domanda di costruzione a posteriori. La richiesta è stata ribadita il 6 luglio
2018, dopo aver ricevuto due comunicazioni dalla Divisione edilizia privata, la
quale reputava che la sostituzione della muratura perimetrale fosse stata
effettuata nel rispetto dei contenuti delle citate licenze del 2011 e 2014.
D. a. L'11 dicembre 2018 la RI 1 ha quindi presentato una domanda di costruzione in sanatoria per le opere di ripristino muratura in pietra. Secondo il progetto, sono stati sostituiti i muri perimetrali del rustico, parzialmente al piano inferiore e totalmente al livello superiore, per ragioni di sicurezza statica.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario del fondo confinante a ovest (part. __________).
c. Con avviso dell'8 maggio 2019 (n. 108189), l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio del permesso. Ha in particolare ritenuto che non potesse essere concessa un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), né all'art. 24c LPT (considerato che l'intervento andava assimilato a una demolizione e ricostruzione a nuovo del rustico, di cui è stata sovvertita l'identità).
d. Fatto proprio tale avviso, il 13 gennaio 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia richiesta, evadendo di conseguenza l'opposizione del vicino.
E. Con giudizio del 7 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
Dopo aver illustrato i fatti, anche il Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, come pure dell'art. 24c LPT. In particolare, ha rilevato come i lavori eseguiti avessero modificato in maniera significativa l'identità dell'edificio preesistente. Scostandosi dai permessi del 2011 e 2014, non si sarebbero limitati a una conservazione della struttura edilizia originaria, ma avrebbero comportato una vera e propria ricostruzione ex novo, con nuove aperture, oltre a predisposizioni per gli allacciamenti e un impianto di combustione volto a migliorarne la fruibilità.
F. Contro il predetto giudizio, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che le venga rilasciato il permesso a posteriori richiesto.
Ripercorsi i fatti, la
ricorrente nega di aver demolito e ricostruito ex novo il rustico. Al
piano inferiore, afferma, vi sarebbe stato unicamente un consolidamento
della muratura conforme alla licenza del 2014 (come dimostrerebbero anche le
foto agli atti, scattate in modo illecito dal vicino); solo la parte superiore
sarebbe stata riedificata, poiché troppo instabile per essere consolidata.
Sostiene quindi che gli interventi effettuati all'edificio - sulla base dei
precedenti permessi del 2011 e 2014, che non potrebbero essere rimessi in
discussione - non ne avrebbero alterato significativamente l'identità e
andrebbero autorizzati in base all'art. 24c LPT. Il rustico, precisa, avrebbe
mantenuto volume, dimensioni, aperture, materiale e destinazione dello stabile
preesistente, inserendosi in modo armonioso nel paesaggio.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'UDC, il Municipio e CO 1, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
H. Con la replica la
ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio,
contestando preliminarmente la legittimazione del vicino a partecipare alla
procedura.
In sede di duplica, anche l'UDC e il Municipio ribadiscono le loro posizioni; così
pure CO 1, che respinge pure l'obiezione sulla sua veste di parte.
Dei loro diversi ulteriori argomenti si riferirà, all'occorrenza, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria e istante in licenza,
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è
destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge
con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti (per quanto
attiene alla richiesta di estromettere dall'incarto quelle prodotte in sede di
opposizione, cfr. consid. 5.2). Nell'ambito di una valutazione anticipata (cfr.
DTF 141 I 60 consid. 3.3), le prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo
con esperimento di conciliazione e perizia per accertare lo stato del
manufatto al momento della sistemazione) e dal vicino resistente (richiamo
incarto relativo alla parallela procedura edilizia per la formazione di una
pista di accesso e la pavimentazione in grigliati) non appaiono idonee a
portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. La ricorrente
contesta preliminarmente la qualità di parte del vicino CO 1, che non avrebbe
preso parte al procedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendo quindi
che i suoi allegati siano espunti dall'incarto.
2.1. In base all'art. 3 cpv. 1 LPAmm, sono parti le persone i cui diritti od
obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le
organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la
decisione. In base all'art. 21 cpv. 2 LE, sono tra l'altro legittimati a
ricorrere contro le decisioni del Municipio e poi del Governo, le persone che
hanno fatto opposizione. L'abilitazione a fare opposizione in materia edilizia,
per costante giurisprudenza, si giudica secondo gli stessi criteri della
legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. sul tema:
RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid.
3). In base a tale norma, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (lett. c).
2.2. In concreto, è anzitutto pacifico che l'opponente CO 1, quale proprietario
del fondo confinante (part. __________), si trova in un rapporto
particolarmente stretto e intenso con l'oggetto della lite e vanta senz'altro
un interesse degno di protezione a che non venga rilasciato un permesso, da cui
sarebbe maggiormente toccato rispetto al resto della collettività (cfr. art. 65
cpv. 1 lett. b e c LPAmm). A torto l'insorgente pretende invece che gli
andrebbe negata la qualità di parte, poiché non avrebbe partecipato alla
procedura davanti alla precedente istanza (cfr. art. 65 cpv. 1 lett. a LPAmm).
In realtà, dagli atti risulta che, venuto a conoscenza del ricorso del 12
febbraio 2021 dell'istante in licenza al Governo - che non gli era stato
erroneamente intimato - il 30 aprile 2021 il vicino, in veste di parte
interessata, ha chiesto all'autorità di ricorso di trasmettergli il
gravame e, soprattutto, la futura decisione di merito. Ha comunque precisato
che non intendeva per il momento intervenire, essendo la situazione
piuttosto chiara in merito alla gravità dell'abuso commesso fuori zona
edificabile (..) di modo che la decisione di diniego della licenza non
può che essere confermata, riservandosi però di agire successivamente
(qualora la decisione impugnata non fosse confermata) e sollecitando infine una
rapida evasione. Presa di posizione che - dopo aver ricevuto l'intimazione del
gravame con un termine per la risposta - ha essenzialmente ribadito con scritto
del 18 maggio 2021, in cui ha pure brevemente contestato le motivazioni dell'insorgente,
rinviando all'opposizione e alla documentazione già prodotta (che confermerebbe
in particolare la portata dei lavori, riconducibili a una nuova costruzione,
smentendo la tesi del semplice intervento di consolidamento).
In queste circostanze, non si può certo affermare che egli non abbia
partecipato alla procedura e che abbia rinunciato alla sua qualità di parte
(ciò che, peraltro, non va senz'altro ammesso nemmeno nella sola eventualità in
cui non venga presentata una risposta; cfr. STF 1C_230/2022 del 7 settembre
2023 consid. 5.1, 1C_363/2020 del 30 novembre 2020 consid. 3.5, 1C_442/2007 del
21 aprile 2008 consid. 2.4.1).
Al contrario, v'è da ritenere che i passi procedurali intrapresi in concreto dal vicino CO 1 siano da interpretare quale chiaro interesse all'esito del gravame, con richiesta di conferma del diniego del permesso. Da respingere è quindi l'eccezione dell'insorgente, al pari della sua richiesta di estromettere gli allegati presentati dal vicino in questa sede.
3. Qui oggetto di
controversia sono gli interventi che la ricorrente ha effettuato al proprio
rustico, scostandosi dalle licenze edilizie del 2011 e 2014. La legittimità di
tali permessi esula dal presente giudizio; queste decisioni sono infatti
cresciute in giudicato e avrebbero permesso di tutelare la fiducia in esse
riposta dalla sua destinataria, se le avesse utilizzate correttamente. L'insorgente
non si è tuttavia attenuta a queste autorizzazioni. Contrariamente a quanto
afferma, non si è limitata a eseguire delle opere di manutenzione e
consolidamento del vecchio rustico agricolo. Non ha solo sostituito il tetto
crollato (con rinforzo dei punti di appoggio) e irrobustito la struttura
interna dell'edificio (con pareti interne al piano inferiore, due pilastri e
una soletta in calcestruzzo). Al contrario, come indicato dalle precedenti
istanze, ha demolito e ricostruito in toto lo stabile esistente, di cui
non è praticamente rimasto nulla o tutt'al più solo un'anima dei muri
perimetrali al pian terreno, tra la nuova muratura esterna (in pietra faccia
vista) e quella interna (in cemento armato; cfr. piante aggiornamento
esecutivo dell'11 aprile 2017).
Ciò detto, occorre pertanto esaminare se tale intervento di demolizione e
ricostruzione possa essere approvato, in particolare in base all'art. 24c
LPT. Nemmeno l'insorgente pretende che possa esserle rilasciata un'autorizzazione
eccezionale in base all'art. 24 LPT (come a ragione escluso dalle precedenti
istanze). Tanto meno richiama altre disposizioni che regolano gli interventi
fuori della zona edificabile (quali gli art. 24a-b, 24d LPT e 39
cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000;
OPT; RS 700.1), che risultano a priori inapplicabili alla fattispecie.
4. 4.1. Secondo
l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la
norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente. Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e
gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o
trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della
zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana
disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura (cpv.
3). L'aspetto esterno di un edificio, aggiunge la norma (cpv. 4), può essere
modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo
conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per
migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso è fatta
salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (cpv. 5).
L'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o
trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della
zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo
il diritto anteriore; cfr. art. 41 cpv. 1 OPT). Non è invece applicabile a
edifici e impianti agricoli isolati non abitati (art. 41 cpv. 2 OPT).
4.2. L'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un
ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto,
unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi
miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento
determinante per la valutazione dell'identità è quello in cui si trovava
l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile
(cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga
sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze
(cpv. 3 primo periodo). In ogni caso non è più garantita qualora siano superati
i limiti quantitativi prescritti dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli
ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio. I
lavori di trasformazione non devono inoltre consentire una modifica rilevante
dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente (art. 42
cpv. 3 lett. c OPT).
4.3. La ricostruzione di un edificio o un impianto è possibile soltanto se al momento della distruzione o della
demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era
ancora un interesse alla sua utilizzazione
(art. 42 cpv. 4 OPT; cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle
situazioni acquisite non si estende infatti anche a edifici abbandonati da
tempo, in rovina, inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non
possono essere trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_207/2015 del 9
settembre 2015 consid. 4.1, 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1 e rimandi).
Determinante è lo stato edilizio reale di un edifico, poco importa se viene
scoperto solo al momento dei lavori (cfr. STF 1C_125/2012
citata consid. 2.3). L'edificio ricostruito deve rispettare l'identità di
quello preesistente e dei suoi dintorni nei tratti essenziali (cfr. art. 42
cpv. 1 OPT). Entro questi termini, può anche essere trasformato parzialmente
(cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz
Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pier-
re Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausser-halb der Bauzone,
Zurigo 2017, n. 39 e 42 ad art. 24c; Bern-hard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c). In
particolare, in base all'art. 42 cpv. 4 OPT, il volume dell'edificio può essere
ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai
sensi del cpv. 3 (esclusa la lett. a, relativa all'ampliamento all'interno del
volume esistente), mentre l'ubicazione può divergere in misura minima, ove
risulti indicato dal profilo oggettivo.
5. 5.1. In
concreto, il rustico preesistente era un edificio a vocazione agricola, risalente
a prima del 1950 (cfr. immagine aerea del 1945, reperibile sul geoportale
dell'Ufficio federale della topografia swisstopo). Non è dato di sapere quale
fosse il suo uso in origine (che la ricorrente definisce in modo generico locale
del contadino, senza scopo abitativo; cfr. ad es. replica pag. 4). Tanto
meno quale fosse il suo stato al momento in cui è venuto a trovarsi in zona non
edificabile. Certo è in ogni caso che lo stabile, che nel corso degli anni è
stato progressivamente avvolto dal bosco (cfr. immagini aeree dopo il 1960, sub
swisstopo SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto doc. 3 prodotta dal
resistente), nel 2010 era uno stabile abbandonato, in rovina (cfr. incarto
municipio, foto annesse alla domanda di costruzione del 2010; cfr. pure foto
allegate al ricorso al Governo e all'opposizione del vicino). L'edificio non
aveva praticamente più il tetto, per lo più crollato (cfr. foto citate). I muri
perimetrali erano invece fatiscenti e instabili; ciò che, secondo la relazione
tecnica dell'11 dicembre 2018, sarebbe emerso sin dai primi lavori alla
struttura del tetto, quando sono cedute le corone superiori dei muri (peraltro
parziali e non continue). In base a quanto affermato dalla stessa ricorrente,
già al momento del rilascio del primo permesso il rustico versava in una situazione
drammatica di pericolo e costante decadenza (cfr. ad es. replica al Governo
pag. 3). L'assoluta precarietà dei muri perimetrali sarebbe ulteriormente stata
constatata nel corso dei lavori di rinforzo strutturale interni (cfr. citata
relazione tecnica, che indica che tutta la muratura (..) era completamente
instabile a causa dell'erosione manifestatasi nel tempo e sono avvenuti ripetuti
cedimenti). Dall'aggiornamento esecutivo dell'11 aprile 2017
alla Divisione dell'edilizia privata risulta inoltre che la fragilità dei
muri perimetrali sarebbe stata tale da non permettere alcun tipo di
intervento di mantenimento.
Ora, già a fronte di questi elementi è evidente che al momento dei lavori il
rustico esistente non era più un
edificio utilizzabile secondo la sua destinazione (art. 42 cpv. 4 OPT).
Affinché uno stabile possa essere considerato tale occorre infatti, tra l'altro,
che le sue strutture portanti, i pavimenti e il tetto siano per lo più intatti
(cfr. STF 1C_207/2015 citata consid. 4.1, 1C_125/2012 citata consid. 2.3) - ciò
che, come visto, non era più il caso. Già solo per questo motivo, è escluso che
possa essere rilasciata una licenza edilizia a posteriori in base all'art. 24c
LPT per la sua demolizione e ricostruzione.
5.2. Nemmeno può essere ignorato che, come indicato dalle precedenti istanze,
gli interventi al rustico ne hanno sovvertito l'identità. A livello del tetto a
falde (con gronde sporgenti), di facciate (con pietra a facciavista), di
timpano e aperture (con vuoti e pieni diversi; cfr. in particolare facciate
nord, est e ovest), il nuovo stabile - dotato anche di camino, grondaia e
predisposizioni per allacciamenti al collettore, acqua ed elettricità (cfr.
pure replica pag. 4 e 8) - ben si distingue effettivamente dal vecchio rustico
preesistente (cfr. foto sopracitate e incarto municipio: piani aggiornamento
esecutivo dell'11 aprile 2017, piani annessi al progetto e foto allegate
all'opposizione; cfr. pure immagini inserite nella duplica pag. 3 e 7). E ciò anche
prescindendo dalle opere di sistemazione esterna (pista d'accesso e piazzale in
sagomati), di cui non è invero dato di sapere perché siano state trattate con
una domanda di costruzione separata (rimasta apparentemente pendente davanti al
Municipio; cfr. duplica pag. 4). Invano l'insorgente pretende che le foto
prodotte dal vicino con l'opposizione (che riproducono lo stato dell'edificio
prima, durante e dopo i lavori) dovrebbero essere escluse dagli atti,
poiché assunte violando la sua proprietà privata (cfr. replica pag. 8). Tale
censura appare invero pretestuosa, ove solo si consideri che in questa sede è
la stessa ricorrente a richiamare questi atti, per sostenere (a torto) che non
vi sarebbe stata una demolizione del manufatto (ma solo un consolidamento
della parte inferiore) o che non sarebbero state create nuove aperture (cfr.
ricorso pag. 6 e 7). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, non è comunque
dato di vedere perché non possano essere utilizzati (anche) questi scatti, che
il vicino ha affermato di aver eseguito dal terreno sovrastante (part. __________,
su cui vanta un diritto di passo; cfr. risposta pag. 4) e che per lo più
integrano quanto già risulta da altri elementi agli atti (piani e foto).
Inoltre, giova ricordare che persino l'uso di eventuali mezzi di prova ottenuti
illecitamente non è in generale escluso, laddove l'interesse all'accertamento
della verità prevale (cfr. art. 29 LPAmm). Interesse che, trattandosi in
concreto dell'applicazione del principio cardine della pianificazione del
territorio della separazione del territorio edificabile da quello non
edificabile (cfr. DTF 147 II 309 consid. 5.5, 132 II 21 consid. 6.4), apparirebbe
comunque prevalente rispetto a quello privato invocato in modo strumentale dall'insorgente.
E questo anche considerando che le stesse fotografie avrebbero agevolmente
potuto essere assunte direttamente dall'Esecutivo comunale (cfr. DTF 143 II 443
consid. 6.3 e rinvii, 139 II 95 consid. 3.1), nell'ambito dei propri compiti in
materia di polizia delle costruzioni (cfr. sul tema: STA 52.2018.545 del 13
ottobre 2015, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4; CRP 60.2016.195 del 25 gennaio
2017, in: RtiD II-2017 n. 29 consid. 5).
Anche da questo profilo, è quindi certo che l'intervento non può essere autorizzato secondo l'art. 24c LPT.
6. Già per queste ragioni il giudizio impugnato va pertanto confermato. E ciò senza che occorra soffermarsi sugli ulteriori contrasti evocati dal resistente, riguardanti tra l'altro l'arretramento per la salvaguardia dei contenuti naturalistici e la tutela ambientale (cfr. art. 37 NAPR) o le disposizioni in materia di legislazione forestale (che l'insorgente contesta richiamando una licenza edilizia del 2017, con autorizzazione di dissodamento e rimboschimento compensativo, rilasciata per una sistemazione esterna relativa al complesso residenziale eretto sul fondo a monte).
7. 7.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque respinto.
7.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art.
47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà inoltre al vicino resistente, assistito da un
legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico della ricorrente, che rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera