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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6371) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 novembre 2019 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________
1962 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 1981.
Al beneficio dell'assicurazione invalidità, non risulta avere precedenti
in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 24 giugno 2017, poco dopo le ore 18.00, RI 1 stava circolando alla guida del veicolo immatricolato TI __________ sulla strada cantonale in territorio di __________ in direzione di __________ allorquando, giunto in prossimità dell'intersezione con via __________, situata un centinaio di metri dopo il passaggio a livello della __________, ha urtato uno scooter di grossa cilindrata che procedeva davanti a lui e che stava svoltando a destra. Il centauro, caduto e scivolato per circa 8.25 m sul fianco sinistro prima di fermarsi, ha subito leggere ferite.
Interrogato l'indomani dalla polizia cantonale, RI 1 ha spiegato di
essere ripartito, dopo la fermata al passaggio a livello di __________, a una
velocità di 10-20 km/h al massimo con lo sguardo rivolto in avanti. Giunto all'intersezione
con via __________, avrebbe improvvisamente sentito un urto sulla sua destra e
visto lo scooter - che non avrebbe notato prima - scivolare a terra. Di sicuro
non sarebbe stato sorpassato a sinistra dallo stesso, che non avrebbe visto
nemmeno passare alla sua destra. Neanche lui avrebbe superato motoveicoli. A precisa
domanda dell'interrogante, l'interessato ha in particolare negato di avere
cercato di sorpassare lo scooterista che era in fase di svolta a destra. Ha
comunque ammesso di non essere tecnicamente in grado di spiegare l'accaduto, limitandosi
a sostenere che lo scooter non si trovava certamente al centro della corsia di
marcia altrimenti lo avrebbe visto. Per ricostruire la dinamica dell'incidente,
ha peraltro espresso il desiderio che i veicoli fossero sottoposti a perizia.
Dal canto suo, il centauro, sentito dalla polizia cantonale il 1° luglio
2017, ha affermato che, al suo arrivo, il passaggio a livello della __________
era aperto. Avrebbe quindi proceduto regolarmente a una velocità sicuramente
inferiore a 50 km/h fino all'imbocco di via __________, dove, dopo avere
inserito l'indicatore di direzione, sarebbe stato tamponato e sbalzato a terra.
Ha indicato di essere sempre rimasto sulla destra della carreggiata, spiegando
di non avere avuto bisogno, visto che circolava in scooter, di allargare la
traiettoria sulla sinistra per impostare la svolta a destra. Ha poi contestato
di essersi fermato nello spiazzo della fermata del bus per poi ripartire e
negato di essere stato in qualche modo distratto, ma pure di avere notato il
veicolo di RI 1, precisando di non avere sorpassato nessuno tra il passaggio a
livello e il luogo dell'incidente.
b. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa dell'8 settembre 2017, la Sezione della
circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della
circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01), per avere
circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, non
avvedendosi per tempo dell'antistante presenza di un motociclista che aveva
rallentato onde svoltare in una strada laterale presente alla sua destra,
urtandolo posteriormente e facendolo cadere. Fondandosi sugli art. 26 cpv.
1, 31 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCStr nonché 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle
norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11), ne ha
quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-.
c. Preso atto del relativo rapporto di polizia e del citato decreto
d'accusa, il 17 ottobre successivo l'autorità dipartimentale ha notificato
all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della
licenza di condurre.
d. Con scritto del 25 ottobre 2017, la Sezione della circolazione, in
accoglimento della relativa richiesta del conducente, gli ha comunicato che,
dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato riesaminato al termine
dell'inchiesta penale in corso.
e. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione da
lui interposta, con sentenza del 28 febbraio 2018 il presidente della Pretura
penale, esperito il dibattimento, ha confermato sia il capo di accusa che la
sanzione.
f. Alla luce anche della predetta condanna penale, il 23 marzo 2018 l'autorità
dipartimentale ha riavviato il procedimento amministrativo di revoca. Su
richiesta dell'interessato, il 3 aprile 2018 la procedura è stata nuovamente
sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale.
g. Adita da RI 1, con decisione del 20 dicembre 2018 la Corte di appello
e di revisione penale (CARP) ne ha confermato la condanna. Nonostante la
gravità degli addebiti mossigli e la sanzione inflittagli, lo stesso ha
rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato
incontestata.
h. Riattivato il procedimento amministrativo, raccolte le osservazioni
dell'interessato e offertagli la possibilità di proporre una data d'inizio del
periodo di revoca, con decisione del 25 novembre 2019 la Sezione della
circolazione ha infine risolto di revocargli la licenza di condurre per la
durata di un mese (dal 14 febbraio al 13 marzo 2020 inclusi, come da lui
richiesto), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle
categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 22 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del giudizio della CARP, nemmeno a fronte della consulenza tecnica del 20 dicembre 2019 versata agli atti dall'interessato. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata di un mese. Ha infine respinto sia la richiesta di assistenza giudiziaria (ritenuta non sostanziata e infondata), sia quella di rimborso delle spese di allestimento della perizia tecnica (in quanto fatta eseguire senza il coinvolgimento dell'autorità e comunque irrilevante ai fini del giudizio).
D. Contro la predetta pronuncia
governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone la riforma. Previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame e sospensione della procedura in attesa dell'esito di
un'istanza di revisione pendente davanti alla CARP, chiede, in via principale,
che nei suoi confronti venga pronunciato soltanto un ammonimento e,
subordinatamente, che la multa sia ridotta a fr. 250.-. Postula infine la
rifusione delle spese per la perizia di parte e degli oneri processuali messi a
suo carico dalle varie istanze.
Sulla scorta della consulenza tecnica già prodotta, il ricorrente
rifiuta l'accertamento dei fatti operato in sede penale, segnalando di avere
chiesto la revisione della decisione della CARP. Ipotizza dunque una diversa
dinamica dell'incidente (sorpasso sulla destra da parte del motociclista e sua
brusca frenata per svoltare a destra), sostenendo di avere inconsciamente
percepito il pericolo e reagito di conseguenza, ciò che spiegherebbe i danni
contenuti riportati dal motoveicolo (i quali smentirebbero invece la versione
del tamponamento). Contesta in ogni caso la qualifica giuridica ritenuta
dall'Esecutivo cantonale, rilevando come l'infrazione sia stata considerata
lieve anche dal presidente della Pretura penale.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione, senza formulare particolari osservazioni.
F. In sede di replica e di duplica, l'insorgente e l'autorità dipartimentale si sono riconfermati nelle rispettive posizioni. L'Esecutivo cantonale è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente
(sopralluogo, eventuale crash test) non appaiono idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi utili per l'esito della
controversia.
2. 2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione
penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata
pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal
giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il
giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare
quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II
95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103
consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo
il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016
consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20
marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 24 giugno
2017, il presidente della Pretura penale ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere condotto il
proprio veicolo senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, non
avvedendosi per tempo della presenza davanti a lui di un motociclista che aveva
rallentato onde svoltare a destra in una strada laterale, urtandolo
posteriormente e facendolo cadere. Il giudice penale ha anzitutto rilevato come
solo al dibattimento l'accusato avesse ipotizzato - rifacendosi in sostanza a
una delle due possibilità evocate dall'analista sinistri della sua
assicurazione responsabilità civile nella propria breve valutazione tecnica del
25 ottobre 2017 in atti - che lo scooterista lo avesse sorpassato sulla destra.
Pur ammettendone l'attuabilità dal profilo tecnico (vista la larghezza della
carreggiata), ha comunque ritenuto una tale manovra altamente improbabile
viste le notevoli dimensioni del motociclo e, soprattutto, se a compierla è
stato un conducente ultracinquantenne, con una lunga esperienza di guida. Ha
inoltre rilevato come una manovra del genere non avrebbe avuto per di più
alcun senso, ritenuto che il veicolo sorpassato procedeva regolarmente e si
trovava in fase di accelerazione, mentre il centauro era quasi giunto a
destinazione. Ha del resto annotato come la stessa valutazione assicurativa
prodotta dall'accusato imputasse esclusivamente a lui, in entrambe le ipotesi
formulate (cioè sia con che senza sorpasso da parte dello scooterista), la
responsabilità di avere percepito tardivamente la situazione e avere
conseguentemente causato il tamponamento. Pur non ritenendo la circostanza
determinante per il giudizio, ha infine reputato che non vi fosse alcun motivo
per dubitare che, nonostante l'ampio raggio di curva, la svolta a destra fosse attuabile
senza necessità di allargare la traiettoria a sinistra, riducendo semplicemente
la velocità (cfr. sentenza pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 7). Fatte
queste premesse e posto come si trattasse di valutare il comportamento
dell'imputato nell'ottica dei doveri di prudenza che gli incombevano, ha ritenuto
superfluo l'allestimento di una perizia per accertare l'esatta dinamica degli
eventi (cfr. citata sentenza, consid. 8). Ha quindi concluso che la sola
spiegazione del fatto che l'automobilista non avesse minimamento scorto il
motociclo (nonostante l'imponente mole e il colore vivace) e si fosse accorto
della sua presenza soltanto dopo l'urto (come da lui stesso ammesso) fosse che
egli non prestasse la dovuta attenzione alla circolazione, ciò che ha causato
l'incidente (cfr. citata sentenza, consid. 8.1). Conclusione, questa, che, come
accennato in narrativa, la CARP - senza assumere nuove prove (dato che il
procedimento concerneva una contravvenzione; cfr. art. 398 cpv. 4 del codice di
procedura penale del 5 ottobre 2007; CPP; RS 312.0) - ha ritenuto del tutto condivisibile,
non soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, ma anche a un libero
esame (cfr. sentenza CARP, consid. 5, pag. 9). Tale decisione non è stata ulteriormente
contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza
citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente - che sapeva oltretutto che il procedimento amministrativo
era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. sue richieste del
18 ottobre 2017 e 24 marzo 2018 e relativi scritti del 25 ottobre 2017 e 3
aprile 2018 della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti
così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che
hanno portato alla condanna di RI 1. Il ricorrente non può dunque più
contestare il fatto di non avere visto lo scooterista e di essersi accorto
della sua presenza soltanto dopo averlo urtato. A fronte della citata breve
valutazione tecnica della sua assicurazione RC (che addebitava a lui soltanto
la responsabilità dell'incidente) e della reiezione da parte del pretore penale
della sua richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria sulla dinamica
degli eventi (cfr. sentenza del 28 febbraio 2018, consid. 8), l'insorgente avrebbe
dovuto già a quel momento chiedere a un esperto di sua fiducia un parere da
produrre in sede penale al fine di tentare di smentire le risultanze degli
atti. Egli ha invece atteso il procedimento amministrativo per procurarsi la consulenza
tecnica dell'ing. __________, di cui è dunque malvenuto a prevalersi
soltanto in questa sede. Esposto, quest'ultimo, che invero non appare atto a
confutare gli accertamenti fattuali operati dalle autorità penali. Da un lato,
perché costituisce una mera allegazione di parte (cfr. DTF 141 IV 369 consid.
6.2 e rif.; cfr. pure STF 1P.212/2002 del 23 luglio 2002 consid. 5), neppure
esente da errori (cfr., ad esempio, la questione del mancato risarcimento del
motociclista, evocata a pag. 8 e 12 del rapporto del 20 dicembre 2019 e non
corrispondente a quanto affermato dal ricorrente, cfr. e-mail del 1° luglio
2019 ab initio e del 4 luglio successivo in fine). Dall'altro,
perché giunge a una conclusione (quella secondo cui il conducente aveva visto
lo scooterista, cfr. punti n. 3.1.2.1, 3.2.2, 3.2.3.1 e 4.1.2, pag. 8, 11, 12 e
15) contraria addirittura a quanto sostenuto in sede penale dall'interessato
stesso (cfr. verbale d'interrogatorio del 25 giugno 2017, pag. 3-5; sentenza
pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 5). In
ogni caso, non può essere trascurato che, così come rilevato dal Consiglio di
Stato (cfr. decisione impugnata, consid. 3.3, pag. 5), tale parere non fa che
confermare l'insufficiente attenzione alla circolazione stradale prestata dal
ricorrente, il quale non sarebbe stato turbato dalla manovra ipotizzata dal
perito di parte (allargamento a sinistra del motociclista e successivo
rallentamento al fine di impostare la svolta a destra) se soltanto avesse
mantenuto una distanza adeguata dallo scooter.
A tutto ciò aggiungasi che, se l'insorgente riteneva che la decisione penale
fosse stata emanata sulla base di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto
insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, segnatamente contestando
l'infrazione che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale (cfr.
rimedi di diritto indicati a pag. 11), onde ottenere un'assoluzione da far poi
valere in sede amministrativa. Tanto più che
egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo che all'origine dell'incidente
non vi fosse tanto il suo comportamento, quanto quello dello scooterista (cfr.
sentenza pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 5; ricorso al Consiglio di
Stato, pag. 3-4 e relativa replica, pag. 7 segg.). La sua linea difensiva - che
ripropone ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 5-6; replica, pag. 2) -
avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al
meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente (che non ha ritenuto di consultare un avvocato
per farsi consigliare e assistere), nonostante la gravità del reato imputatogli
e l'ammontare comunque apprezzabile della sanzione irrogatagli, è invece
rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato
volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché
espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in
giudicato, sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr.
dispositivo n. 3) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue
responsabilità (cfr. citati scritti del 25
ottobre 2017 e 3 aprile 2018 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai fatto notorio che
le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una
procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2 del 12
giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli
estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura
di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
2.3. Nulla muta a questa conclusione
la circostanza che un'istanza di revisione della condanna del 20 dicembre 2018 sia
attualmente pendente davanti alla CARP. Il fatto
che una revisione di tale sentenza - come di ogni altra - non possa essere
esclusa non significa anzitutto che il procedimento amministrativo debba essere
sospeso (cfr. STF 1C_378/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 2.4), ragion per cui,
contrariamente a quanto richiesto dall'insorgente, non si giustifica di
attendere l'esito della relativa procedura. Non è inoltre ravvisabile alcun
motivo di revisione giusta l'art. 410 del codice di procedura penale del 5
ottobre 2007 (CPP; RS 312.0; cfr. STF 1C_378/2014 citata consid. 2.4; cfr. pure
STA 52.2021.232 del 23 dicembre 2021 consid. 2.3). Al proposito giova infatti ricordare
come una nuova perizia (anche di parte) che trae unicamente conclusioni differenti
da fatti noti alle autorità penali non costituisca un motivo di revisione ai
sensi della lettera a del capoverso 1 della predetta disposizione (cfr. STF 1P.212/2002
citata consid. 5; Marianne Heer,
Basler Kommentar, StPO, II ed., Basilea 2014, n. 61 e 71 ad art. 410).
3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 20 dicembre 2018 dalla CARP adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di
cui occorra tener conto, la licenza per allievo
conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr.
art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid.
2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano
racchiusi tutti gli elementi costitutivi per
considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera
+ pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.4. Per l'art. 26 cpv.
1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere
di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle
norme stabilite. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 ONC
precisa ch'egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla
circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado
di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra
le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la
visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127
II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2,
6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che il conducente sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che
minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la
padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni
immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid.
2.1).
A norma dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve inoltre tenersi a
una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. In
proposito, l'art. 12 cpv. 1 ONC stabilisce che, quando veicoli si susseguono, egli
deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di
potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.
3.5. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 24 giugno 2017,
verso le 18.15, RI 1 stava circolando sulla strada cantonale in territorio di __________
in direzione di __________ alla guida della sua vettura quando ha urtato uno
scooter di grossa cilindrata che procedeva davanti a lui e che si apprestava a
svoltare a destra in una strada laterale (via __________), facendolo cadere e
procurandogli così leggere ferite.
Dal profilo oggettivo, andando a collidere con lo scooter che lo precedeva e
che aveva rallentato per svoltare a destra,
facendo cadere il centauro e procurandogli leggere ferite, l'insorgente
ha violato fondamentali norme a tutela della
sicurezza stradale (quali sono quelle che impongono al conducente di
prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo
da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; cfr. supra,
consid. 3.4), cagionando un effettivo pericolo per la sicurezza altrui.
Già solo a fronte del fatto che la perdita di padronanza del veicolo ha messo concretamente
a repentaglio l'incolumità dello scooterista (e avrebbe potuto mettere in
pericolo anche eventuali altri utenti della strada), è escluso che ci si possa
trovare in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1
lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del
prossimo. L'infrazione - che, oltre a danni
materiali, ha causato la messa in pericolo concreta dell'integrità fisica dello
scooterista (che è peraltro rimasto leggermente ferito) - dev'essere
considerata oggettivamente (almeno) medio grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 296 segg.).
Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto all'insorgente - che non ha scorto il motociclo che lo precedeva e lo ha urtato - sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 348).
L'infrazione commessa
integra quindi gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr. Nulla può derivare a suo favore il ricorrente dal fatto
di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr.
Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per
quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1),
ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel,
op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90
cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato
come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art.
16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al
caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a
LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid.
2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. anche STA
52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 3.4).
3.6. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il
provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato dal Governo non
può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv.
2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale
essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.
art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234
consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi
rinvii).
4. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 14 febbraio al 13 marzo 2020, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2017 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
5. Per le stesse ragioni indicate nella decisione impugnata, da respingere è infine la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'indennizzo delle spese sostenute per l'allestimento della perizia di parte.
6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
6.2. Con l'emanazione della presente decisione, la richiesta di
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
6.3. Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.
47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera