Incarto n.
52.2022.342

 

Lugano

17 aprile 2023         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2022 di

 

 

 

RI 1  

patrocinato da: PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 settembre 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata inflitta all'insorgente una multa disciplinare di fr. 1'000.-;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   RI 1 è al beneficio dal 7 febbraio 2006 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista.
Egli è stato oggetto di una complessa inchiesta penale per i reati di
truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele iniziata nel febbraio 2014 (cfr. art. 146, art. 138 e art. 158 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0). I fatti di rilevanza penale riguardavano la succursale ticinese di una società di B__________, la __________ Ltd, iscritta a Registro di commercio nell'agosto 2012 da RI 1 su incarico dei due imputati principali e tramite la quale sono stati proposti a svariati clienti dei cospicui investimenti finanziari ad altissimo rendimento, rivelatisi poi del tutto inesistenti, atteso come i fondi raccolti, per oltre fr. 2'000'000.-, fossero semplicemente stati spesi dai due suddetti imputati. Accortosi verso la fine del 2013 che i soldi dei clienti venivano spesi in maniera difforme rispetto a quanto promesso, nel febbraio del 2014 RI 1 ha segnalato i fatti al Ministero pubblico. Ritenuto che, unitamente ad altre persone, egli risultava direttore della succursale fin dalla sua costituzione (e della società madre da giugno 2013) e che aveva pure firmato lui stesso alcuni dei contratti riferiti agli investimenti fasulli, il magistrato inquirente ha aperto il procedimento penale anche nei suoi confronti.
Il Procuratore pubblico all'epoca incaricato delle indagini aveva pertanto segnalato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza), in conformità con i propri obblighi, l'apertura di un procedimento penale nei confronti di RI 1. Il 2 settembre 2014 quest'ultima autorità ha di conseguenza notificato all'interessato l'apertura di un procedimento disciplinare e amministrativo a suo carico, fissandogli nel contempo un termine per presentare delle osservazioni riguardo ad una possibile sospensione cautelare della sua autorizzazione, che poi non ha però avuto luogo. L'8 settembre 2016 l'Autorità di vigilanza ha potuto compulsare gli atti del procedimento penale, ottenendo copia di alcuni documenti. Dopo svariate richieste di aggiornamento sullo stato dell'inchiesta penale, sia al fiduciario sia all'autorità di perseguimento penale, il 7 marzo 2022 l'Autorità di vigilanza ha infine ricevuto il decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022 con il quale RI 1 è stato prosciolto da ogni imputazione riferita alla suddetta inchiesta.
In seguito ad un altro procedimento penale a suo carico per dei fatti avvenuti nel 2019, con sentenza del 30 marzo 2022 della Pretura penale RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni, poiché ritenuto colpevole del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP). 

B.   Dopo aver dato all'interessato la possibilità di esprimersi in merito, ritenendo che dai fatti riportati nella decisione di proscioglimento del Procuratore pubblico emergesse la violazione dei suoi doveri di fiduciario, il 14 settembre 2022 l'Autorità di vigilanza ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.-.
A causa della condanna penale del 30 marzo 2022, il 22 settembre successivo la medesima autorità gli ha altresì revocato l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista; pronuncia quest'ultima che egli ha pure impugnato dinanzi a questa Corte con separato gravame.


C.   Avverso la decisione con cui gli è stata inflitta la multa disciplinare RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando - in subordine - che la misura a suo carico si limiti ad un ammonimento. Postulando preliminarmente la congiunzione delle procedure riferite ai suoi due ricorsi inoltrati sia contro la revoca dell'autorizzazione, sia contro la multa disciplinare, sostiene anzitutto che l'azione disciplinare sia prescritta visto che i fatti in esame risalirebbero, al più tardi, al 2013 e che l'Autorità di vigilanza ne fosse a conoscenza già dal 2016. Contesta poi quanto ritenuto dal Procuratore pubblico in merito al comportamento da lui tenuto, sostenendo di non essere stato negligente, anzi di aver segnalato all'autorità penale i fatti non appena resosi conto di quanto stava avvenendo. Eccepisce pertanto di non aver infranto alcuna regola professionale che d'altra parte l'autorità di prime cure non avrebbe indicato, limitandosi invece a rimproverargli la disattenzione di non meglio specificati doveri di diligenza. Ritiene infine che, tenuto conto dei fatti concreti, un'eventuale misura disciplinare dovrebbe al massimo limitarsi ad un semplice ammonimento.


D.   In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.


E.   Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Preliminarmente occorre rammentare che la revoca disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, tra cui la multa, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale fiduciario. Di conseguenza, non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene che la revoca della sua autorizzazione renderebbe inutile e superflua la sanzione della multa disciplinare inflittagli.

1.3. Per quanto attiene alla richiesta di congiunzione della presente causa con quella relativa al ricorso inoltrato avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che, quando sono proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, i fatti alla base delle due contestate decisioni dell'Autorità di vigilanza non sono gli stessi: la revoca è stata ordinata a causa della condanna penale del 30 marzo 2022 inflitta al ricorrente per una fattispecie diversa da quella che ha portato al decreto d'abbandono pronunciato il 26 gennaio 2022 dal Procuratore pubblico. Non vi è identità tra i periodi in cui i fatti si sono svolti (prima del 2014 per i reati per cui il ricorrente è stato prosciolto e durante il 2019 per quelli riferiti alla sua condanna), così come neppure tra le persone e le società coinvolte. Non si giustifica pertanto la congiunzione delle cause che vanno istruite e decise separatamente, riguardando, tra l'altro, due problematiche giuridiche diverse.


2.    Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
La LFid impone una serie di doveri a carico dei fiduciari. Giusta l'art. 13 LFid, quali doveri generali, il fiduciario deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono (lett. a), deve osservare le direttive emanate dall'Autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Canton Ticino (lett. b), deve gestire gli averi ed i valori appartenenti a clienti in conti o depositi separati tra loro e dai suoi personali (lett. c), deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti (lett. d).
L'Autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le seguenti misure disciplinari (art. 21 LFid): (a) l'ammonimento, (b) la multa sino a fr. 20'000.-, (c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.


3.    3.1. Come indicato in narrativa, il ricorrente lamenta anzitutto di essere stato sanzionato per dei fatti avvenuti nel 2012 e nel 2013 e di cui l'Autorità di vigilanza era al corrente almeno dal 2016. Contesta poi che gli si possa rimproverare la violazione dei suoi doveri di fiduciario, ritenuto come la stessa autorità di prime cure si sia limitata nella decisione impugnata a rimproverargli la violazione di non meglio precisati doveri di diligenza. Sostiene infatti di aver segnalato i fatti all'autorità penale non appena resosi conto della parziale assenza di fondi e che il comportamento da lui tenuto non possa dirsi negligente, come invece ritenuto dal Procuratore pubblico senza - a suo dire - il minimo riscontro probatorio.

3.2. Anzitutto occorre decidere in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, dato che, se la stessa fosse fondata, ciò renderebbe superflua l'analisi delle altre sue censure.

3.2.1. La LFid è silente in merito al termine di prescrizione dell'azione disciplinare. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che anche in difetto di un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono estinguersi per prescrizione; un regime che ignora completamente tale istituto è infatti, quantomeno in linea di principio, arbitrario (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 135 V 163 consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del 29 novembre 2006 consid. 4; STA 52.2019.472 del 4 gennaio 2021 consid. 5.1, 52.2017.481 del 13 agosto 2019 consid. 4.3, 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1; Ulrich Häfelin/
Georg Müller/Felix Uhlmann
, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo 2020, n.  767 e segg.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre Moor/
Etienne Poltier
, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa il termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe come legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlichrechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Poltier, op. cit., pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata). La prescrizione è inoltre una questione di diritto materiale che, in diritto amministrativo, il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio nel caso in cui il creditore è l'ente pubblico, senza che l'amministrato debba eccepirlo autonomamente (DTF 138 II 169 consid. 3.2, 133 II 366 consid. 3.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 773 seg., in particolare n. 774; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Friburgo 2013, pag. 279 segg; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in: AJP 1995, pag. 50).
Ora, esaminando la regolamentazione in materia di prescrizione vigente in altri ambiti disciplinari, si rileva che nella maggior parte dei casi le specifiche normative prevedono l'applicazione di un termine di prescrizione relativo abbastanza corto, che parte dal momento in cui l'autorità preposta al perseguimento disciplinare viene a conoscenza dei fatti contestati ed è interrotto da ogni atto istruttorio, e di un termine assoluto - solitamente decennale - a contare dalla commissione dell'infrazione. È il caso del regime applicabile ai notai (art. 100 della legge sul notariato del 26 novembre 2013; LN; RL 952.100), agli avvocati (19 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61), ai magistrati (art. 86 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100) e ai medici (art. 46 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006; LPMed; RS 811.11; quest'ultimo a differenza dei precedenti stabilisce tuttavia un termine relativo leggermente più lungo e meglio di due anni anziché uno). La legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (RL 705.400; LEPIA) e la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (RL 173.100; LORD; cfr. art. 39 LORD) sanciscono invece un termine unico di cinque anni dalla trasgressione.

3.2.2. In concreto, i fatti oggetto di indagine penale si sono svolti tra il 2012 e il 2013 (non è dato di sapere esattamente fino a che momento del 2013). L'Autorità di vigilanza è poi stata informata dal Procuratore pubblico dell'apertura del procedimento penale a carico del fiduciario il 19 agosto 2014 (doc. 1) ed è stata autorizzata ad accedere all'incarto penale il 10 giugno 2015 (doc. 1), ciò che ha fatto l'8 settembre 2016, ricevendo copia degli atti istruttori richiesti il 17 novembre successivo (doc. 2). Da quest'ultima data e fino alla ricezione del decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022, avvenuta il 7 marzo 2022, gli unici passi intrapresi dall'autorità di prime cure sono delle richieste di aggiornamento dello stato della procedura penale inviate sia al fiduciario (cfr. doc. da 3 a 13) sia al Ministero pubblico, il quale ha risposto unicamente il 6 ottobre 2020 (doc. 14) e ha poi trasmesso nel mese di marzo del 2022 il decreto d'abbandono, una volta passato in giudicato (doc. 15). In ossequio al diritto di essere sentito del ricorrente, il 4 luglio 2022 l'Autorità di vigilanza ha infine invitato quest'ultimo a prendere posizione in merito al procedimento disciplinare a suo carico, invero già aperto dal 2014 (cfr. doc. 1, secondo foglio, e doc. 16).
In tali circostanze, si deve rilevare che, volendo applicare per analogia alla presente fattispecie il termine unico quinquennale della LEPIA e della LORD, l'azione disciplinare si sarebbe prescritta al più tardi dalla fine del 2018. Non risulta invece raggiunto, seppur per poco, il termine decennale di prescrizione assoluta sancito dagli altri regimi sopraindicati. Tuttavia questi ultimi, come visto, prevedono anche un lasso di tempo piuttosto breve (generalmente di un anno e, in un unico caso, di due anni), a partire dalla conoscenza dei fatti rilevanti, entro il quale l'autorità deve procedere quantomeno con degli atti istruttori. Considerato che già dal 10 giugno 2015, quando è stato concesso l'accesso agli atti del procedimento penale (doc. 1, ultimo foglio), all'8 settembre 2016, data in cui è avvenuta la visione atti, è trascorso oltre un anno (così come pure dal 7 ottobre 2020, di cui al doc. 14, al 7 marzo 2022 quando l'autorità ha ricevuto il decreto d'abbandono, cfr. doc. 15), anche il termine relativo di un anno previsto dalla LN, dalla LLCA e dalla LOG, risulterebbe in concreto disatteso.
Solo la LPMed prevede un termine di prescrizione relativo di due anni, il quale viene interrotto da ogni atto di inchiesta o atto processuale compiuto non solo dall'autorità di vigilanza, ma - e si tratta invero di un unicum - anche dall'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in relazione ai fatti contestati (art. 46 cpv. 2 LPMed).
Orbene, da quanto emerge dalla decisione impugnata e dalla risposta del 24 novembre 2022, l'Autorità di vigilanza ha rimproverato a RI 1 di aver violato l'art. 13 lett. a LFid per avere gravemente mancato ai suoi doveri professionali in qualità di direttore della succursale della __________ Ltd, e meglio per non avere - in definitiva - esercitato alcun tipo di vigilanza sulla gestione della succursale (art. 716, 717 e 716a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); violazioni di obblighi di diritto societario che emergevano ampiamento già dal primo interrogatorio del ricorrente (cfr. doc. 1, verbale di interrogatorio del 24 febbraio 2014), di cui l'Autorità di vigilanza ha preso visione, al più tardi, nel 2016 quando ha compulsato l'incarto penale e ricevuto copia dei verbali di interrogatorio.
Da tale momento andrebbe pertanto stabilito se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione, segnatamente se tali possano essere ritenute le varie richieste di aggiornamento da parte dell'autorità di prime cure, questione che - nel contesto della LPMed - è tutt'altro che scontata (cfr. sul tema cfr. Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berna 2021, n. 5829). Non è poi dato di sapere se l'autorità penale abbia nel frattempo intrapreso altri atti interruttivi della prescrizione, ciò che non è qui necessario acclarare. Considerato che il regime istituito dalla LPMed concerne un ambito particolare che meno degli altri si presta a paragone rispetto al contesto della LFid ed è in definitiva l'unico a sancire una norma leggermente diversa rispetto alla LN, la LLCA e la LOG, non è necessario chinarsi oltre sulla questione.
Infine, seppur fosse a quel tempo pendente un procedimento penale in merito ai medesimi fatti, il ricorrente è stato in definitiva prosciolto da ogni imputazione per cui l'azione disciplinare non può beneficiare del termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale (cfr. art. 19 cpv. 4 LLCA, art. 46 cpv. 4 LPMed, art. 100 cpv. 4 LN e art. 86 cpv. 4 LOG; cfr. anche art. 97 CP nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2013). D'altra parte poi, la pronuncia di una misura disciplinare è indipendente rispetto a quella di una sanzione penale (cfr. STF 2C_782/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Le droit disciplinaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 28 e segg.) e gli elementi posti a fondamento della sanzione impugnata risultavano dagli atti istruttori di cui l'Autorità di vigilanza disponeva già dal 2016 (cfr. doc. 2), essendo d'altronde i medesimi a cui il Procuratore pubblico ha fatto riferimento nel suo decreto d'abbandono (cfr. consid. 10, 11, 16 e 17), per cui la sanzione inflitta avrebbe potuto essere adottata già all'epoca senza bisogno di aspettare l'esito della procedura penale.
Tenuto conto dunque di quanto precede, questa Corte ritiene che effettivamente l'azione disciplinare promossa nei confronti dell'insorgente in base alla LFid debba considerarsi in specie prescritta, senza che sia necessario esprimersi sul termine di prescrizione preciso da applicare al caso concreto, ritenuto che l'unico che potrebbe forse dirsi rispettato è quello previsto della LPMed, la quale però istituisce un regime disciplinare che diverge da tutti gli altri e che meno si presta per un'applicazione analogica al presente caso.
Ne discende dunque che il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.


4.    A titolo abbondanziale, si ritiene necessario esprimere alcune considerazioni sulla violazione dei doveri professionali in cui sarebbe incorso il ricorrente.

4.1. Come visto, l'autorità di vigilanza, facendo proprie le considerazioni espresse dal Procuratore pubblico nel decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022, ha ritenuto che il ricorrente avesse violato l'art. 13 lett. a LFid per non aver esercitato alcuna vigilanza sull'attività svolta dalla succursale di cui era direttore.
Ora, le considerazioni espresse dal magistrato penale nell'ambito delle proprie competenze (tra le quali la fissazione delle spese procedurali, cfr. art. 421 CPC), che l'autorità di prime cure ha fatto sue, devono essere debitamente soppesate.
Il Procuratore pubblico non ha ritenuto il fiduciario colpevole, in sostanza, poiché non risultava che egli fosse a conoscenza del disegno truffaldino dei coimputati (poi condannati) e che la società avesse in definitiva subìto un danno patrimoniale (cfr. consid. 10 e 11 del decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022).
Benché dunque il ricorrente risultasse quale organo formale della succursale, egli non aveva in realtà svolto attività rilevanti per la società in parola.
Il Procuratore pubblico ha tuttavia ritenuto che si giustificasse in specie accollare le spese di procedura all'interessato poiché questi aveva provocato con il suo comportamento l'apertura del procedimento penale a suo carico (cfr. decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022 consid. 17 all'inizio). Infatti, nonostante rivestisse la carica di direttore fin dall'iscrizione della succursale a Registro di commercio (e invero pure di direttore della sede principale da giugno 2013; cfr. doc. 2, verbale di interrogatorio di RI 1 del 24 febbraio 2014 pag. 4), egli - in spregio dei più elementari doveri che incombono al consiglio d'amministrazione (art. 716, 717 e 716a CO) - non aveva esercitato alcuna sorveglianza sull'attività della società, limitandosi ad allestire la contabilità in maniera peraltro erronea e parziale e firmando personalmente pure alcuni contratti di cui non aveva né discusso le condizioni, né sapeva esattamente a che tipo di operazioni si riferissero (né d'altronde se tali operazioni fossero reali, ciò che poi si è rivelato non essere il caso). Proprio a causa del ruolo che egli rivestiva e dei compiti che apparentemente avrebbe dovuto svolgere in seno alla società, il magistrato allora incaricato delle indagini lo aveva da subito - fin dal suo primo verbale di interrogatorio - qualificato quale imputato nel procedimento penale (cfr. doc. 2, verbale di interrogatorio di RI 1 del 24 febbraio 2014, pag. 12 in fondo).
Da quanto ritenuto in sede penale per fissare le spese di procedura tuttavia non si può dedurre - quantomeno non in modo altrettanto diretto - una violazione dei doveri del fiduciario.
La professione del fiduciario consiste, in sostanza, nell'assolvere i compiti affidatigli dal mandante in relazione a determinati affari, che si tratti dell'ambito immobiliare, commerciale o (quantomeno fino all'ultima modifica legislativa della LFid) finanziario. L'estensione e il tipo di compiti, segnatamente gli atti concreti che il fiduciario andrà ad eseguire, dipendono dalla natura del mandato ed in particolare dalle pattuizioni con il cliente. È nell'ambito di tale rapporto che la LFid impone al titolare dell'autorizzazione di fiduciario una serie di doveri, tra i quali, per quanto qui di interesse, quello di agire in modo coscienzioso e di dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono (art. 13 lett. a LFid). Civilmente, il termine coscienzioso va interpretato alla luce degli obblighi di diligenza e di fedeltà previsti dal contratto di mandato. Il mandatario deve pertanto fare quanto necessario per arrivare al risultato atteso dal cliente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso; in particolare egli deve essere in grado di adempiere l'incarico affidatogli, sia in termini di tempo sia di capacità e formazione, disponendo di un'adeguata struttura lavorativa. Egli deve altresì agire sempre nell'interesse del cliente, informandolo debitamente ed evitando conflitti di interesse (Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 86 e segg.). Il dovere di dimostrarsi degno di considerazione, ai sensi della LFid, è invece da ricollegare alle esigenze di ottima reputazione e di garanzia di un'attività irreprensibile che già configurano una delle condizioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LFid; Mini, op. cit. pag. 89). Al di là di eventuali condanne penali subite dal fiduciario (cfr. art. 8 cpv. 2 LFid), questi non garantisce un'attività irreprensibile se agisce in modo incompetente, contrario al diritto o ai buoni costumi, al punto da ingenerare un giudizio negativo sulle sue future attitudini (Mini, op. cit., pag. 90).

4.2. Ora, il caso in esame è invero alquanto singolare. L'Autorità di vigilanza dà per scontato che il rapporto fiduciario in essere fosse tra il ricorrente e la società, la succursale o la casa madre, e che pertanto il fiduciario abbia violato il suo dovere di diligenza nei confronti della persona giuridica per la quale fungeva da direttore. Questa Corte nutre tuttavia alcuni dubbi al riguardo.
In concreto, RI 1 ha ricevuto mandato da parte dei due imputati principali nel procedimento penale, ovvero gli ideatori del disegno truffaldino messo in atto a danno degli investitori, di iscrivere in Ticino la succursale della __________ Ltd, di provvedere - invero in aiuto alla segretaria della società - all'allestimento della contabilità e di risultare, unitamente ad altri, quale suo direttore, benché di fatto non gli sia mai stato chiesto di svolgere alcun compito vero e proprio in relazione agli affari della società, di cui egli sapeva poco o niente (cfr. doc. 2, verbale di interrogatorio del fiduciario del 24 febbraio 2014, pag. 2).
In questi termini, quantomeno negli intenti criminali delle persone che lo hanno concretamente incaricato del mandato, egli lo ha di fatto eseguito come da loro istruzioni, disinteressandosi (quasi) completamente dell'attività svolta dalla società che veniva di fatto gestita dagli altri direttori iscritti a Registro di commercio.
Anche volendo ritenere che il mandato riguardasse la gestione della società, a fronte del fatto che vi erano più direttori tutti di medesimo rango (nessun direttore generale e ognuno con diritto di firma individuale), andrebbe ancora stabilito se in concreto egli fosse tenuto e in che misura, sempre secondo le pattuizioni riferite al suo mandato, ad esercitare la sorveglianza sulla gestione corrente.
Tuttavia, il quesito che si pone non è tanto quello di sapere cosa un buon amministratore, rispettivamente direttore, avrebbe dovuto fare, quanto piuttosto se un fiduciario possa accettare di risultare organo formale di una società per la quale non svolge in realtà alcuna attività dirigenziale, fungendo di fatto da mero prestanome. E ciò in spregio non tanto agli obblighi degli amministratori sanciti dal diritto societario, volti principalmente ad istituire un regime di responsabilità civile, ma in violazione della LFid stessa che, quale pubblico interesse, persegue proprio quello di proteggere la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico e che permette appunto di prevedere misure di polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale.
D'altra parte, il motivo per il quale, di tutta evidenza, i titolari della società volevano che un fiduciario autorizzato risultasse nell'organo esecutivo della medesima, consisteva nell'impressione che ciò riusciva a suscitare nei clienti che si volevano truffare. La presenza di un professionista, che in Ticino è pure una figura regolamentata dalla legge e soggetta ad autorizzazione, suscita nel pubblico una certa garanzia di affidabilità. Dai verbali di interrogatorio agli atti si evince infatti che in occasione di alcuni incontri dei clienti avevano espressamente chiesto la presenza del ricorrente, proprio perché ai loro occhi ciò rendeva la società più credibile (cfr. ad esempio doc. 2, verbale di confronti di RI 1 e __________ del 5 agosto 2014 pag. 3 righe 11-12). Per la medesima ragione gli era pure stato chiesto di firmare alcuni contratti.
Il ricorrente, con una superficialità allarmante, pare non essersi nemmeno reso conto che la succursale ticinese della __________ Ltd aveva quale scopo societario pure l'esercizio di attività di tipo fiduciario, commerciale ma di fatto soprattutto finanziario (data la raccolta di fondi, oggetto dei contratti da lui stesso sottoscritti; cfr. doc. 2, verbale di confronto di __________ e RI 1 del 5 agosto 2014, pag. 3 righe 1-6), attività soggette ad autorizzazione e per le quali il ricorrente - fiduciario commercialista - non era né abilitato né esercitava un effettivo controllo.
Come risulta dalla decisione di abbandono del Procuratore pubblico, l'insorgente non era al corrente del disegno truffaldino perseguito dai due imputati principali e la società di cui risultava direttore non ha verosimilmente subìto alcun danno patrimoniale. Allo stesso tempo si deve considerare che se egli avesse svolto con serietà la carica che apparentemente rivestiva, rifiutandosi di fungere da uomo di paglia, dando prova di un minimo di diligenza e dimostrandosi pertanto degno della considerazione che la professione di fiduciario gli imponeva, si sarebbe reso conto molto in fretta - ben prima di febbraio 2014 - della realtà dei fatti e dei reati che si andavano consumando proprio sotto il suo naso e, in un certo senso, con il suo involontario aiuto.
Sia quel che sia, non occorre dilungarsi oltre sulla questione, atteso che, come precedentemente esposto, l'azione disciplinare nei suoi confronti risulta ad ogni modo prescritta e la multa inflittagli deve essere annullata.


5.    5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

5.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, rappresentato da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione del 14 settembre 2022 dell'Autorità di vigilanza è annullata.

 

 

2.   Non si preleva tassa di giustizia, al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.-. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente pari importo a titolo di ripetibili.

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La vicecancelliera