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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4385) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione del 23 febbraio 2022 con cui il Municipio di Centovalli ha concesso a CO 2 e CO 1 la licenza edilizia per la formazione di un posteggio per biciclette e moto (part. __________, sezione Intragna); |
ritenuto, in fatto
A. a. CO 2 e CO 1 sono
comproprietari di un terreno in pendio (part. __________) situato nel Comune di
Centovalli, a Intragna, a monte di via __________, strada di servizio secondo
il piano regolatore. Nella parte meridionale del fondo, attribuita alla zona
residenziale (R), vi è un edificio, a cui si accede dalla strada mediante una
rampa, che termina con uno spiazzo adibito a parcheggio.
ESTRATTO PLANIMETRIA N
b. Con notifica di
costruzione del 21 dicembre 2021, CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Municipio la
licenza edilizia per costruire, a fianco dello spiazzo della rampa, una soletta
a sbalzo da destinare a posteggio per biciclette e moto. Secondo i piani e la
relazione tecnica, la piattaforma, lunga e stretta (m 8 x 1.20-1.40), sarà
delimitata da un parapetto e sorretta da tre pilastri (ancorati nella scarpata
in roccia a monte di via __________). Il manufatto disterà fino a ca. 0.70 m
dal ciglio della strada perpendicolarmente sottostante.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario di un fondo vicino, situato sull'altro lato della strada (part. __________).
d. Il 23 febbraio
2022, il Municipio ha rilasciato a CO 2 e CO 1 il permesso richiesto a titolo
precario, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare
concesso una deroga alla distanza dalla strada, considerando la scarsa presenza
di posteggi nella zona per moto e biciclette, la circostanza che negli anni altri
fondi lungo la via avessero beneficiato di deroghe simili per la costruzione
di parcheggi e altri edifici o impianti accessori e che non fosse
previsto a medio - lungo termine un allargamento della strada.
B. Con decisione del 13 settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la predetta risoluzione.
Ammessa la
legittimazione attiva del vicino e disattesa una censura relativa alla mancata
sottoscrizione della domanda di costruzione da parte di un architetto o
ingegnere, il Governo ha tutelato la decisione del Municipio di adottare la
procedura della notifica. Enunciate le distanze dalle strade e le facoltà di
deroga previste dall'art. 9.6.2 delle norme di attuazione del piano regolatore
di Centovalli, sezione Intragna (NAPR), ha poi confermato la licenza rilasciata
a titolo precario. Ha in particolare considerato che l'intervento,
riconducibile a un ampliamento del posteggio esistente, peraltro di esigua
entità, non comprometterebbe la fruibilità della strada, che manterrebbe un
calibro di m 3.10.
C. Contro tale giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, il ricorrente rimprovera al Governo di non aver correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga (che richiederebbe una situazione eccezionale e un'esauriente ponderazione degli interessi). In particolare, afferma, nulla impedirebbe agli istanti di realizzare il posteggio ampliando il piazzale a nord-est. Inoltre, non andrebbe ignorato che la strada è l'unica via di accesso a una strada forestale; la soletta, aggiunge, ostacolerà sia il passaggio dei veicoli pesanti con il legname sia dei mezzi di soccorso. L'insorgente contesta poi nuovamente l'adozione della procedura della notifica e ripropone la censura secondo cui il progetto, peraltro lacunoso, avrebbe dovuto essere allestito e firmato da un ingegnere.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il Municipio e gli istanti in licenza, con
argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di
diritto.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di scritti, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, è manifesto che RI 1 - proprietario di un fondo (part. __________) che si trova nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione (da cui è separato solo da via __________) - è portatore di un interesse personale, diretto e concreto, essendo dato uno stretto legame spaziale, peraltro nemmeno contestato. Inoltre, egli ha fatto valere una serie di obiezioni di diritto pubblico (quale, in particolare, il mancato rispetto della distanza dalla strada fissato dalle NAPR), che, in caso di accoglimento, sono suscettibili di condurre all'annullamento del permesso, procurandogli un vantaggio pratico (cfr. a titolo di esempio RtiD II-2017 n. 12 consid. 2 con riferimenti ivi citati). Certa è dunque la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza. Le prove genericamente sollecitate dai resistenti (documenti, testi, richiamo di documenti, sopralluogo, ispezione a registro fondiario e ogni altra consentita) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Considerato che il parcheggio non può in ogni caso essere autorizzato per i motivi che seguono, non mette conto di dilungarsi sulle censure di natura procedurale e formale riproposte dal ricorrente.
3. 3.1. L'art. 9.6.2 NAPR disciplina le distanze verso strade, piazze, percorsi pedonali e posteggi (titolo a margine). Per quanto qui interessa, per tutti i tipi d'edifici o impianti le distanze da rispettare (a) verso le infrastrutture del traffico (strade, piazze di giro e di scambio, posteggi ecc.) con linee d'arretramento, è quella stabilita sui documenti grafici (piani e legenda). (b) Verso le infrastrutture del traffico senza linee d'arretramento è invece di:
- m 4.00 dalle strade principali SP o di raccolta SR (ciglio esterno compreso il marciapiede);
- m 3.00 dalle strade di servizio SS (ciglio esterno compreso il marciapiede);
- m 3.00 dai posteggi.
In generale alle distanze dalle
strade ineriscono svariate finalità, in primo luogo quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la
possibilità di attuare future correzioni stradali (cfr. al riguardo: cfr. RtiD
II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA
52.2014.348 del 30 maggio 2018 consid. 2.1 e rimandi; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1029
ad art. 25 LE).
3.2. In base allo stesso art. 9.6.2 NAPR, il Municipio può concedere deroghe
agli arretramenti sopra elencati, a condizione che sia salvaguardata la
sicurezza del traffico (visibilità, accessi ecc.), nei seguenti casi:
(1) interventi su fabbricati esistenti (rinnovazioni, sopraelevazioni, ampliamenti e cambiamenti di destinazione) e se è preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. Tanto i fabbricati quanto i fondi dovevano risultare esistenti (nella loro forma e dimensione) prima dell'entrata in vigore del PR (1983);
(2) per la realizzazione di posteggi coperti i cui pilastri rispettino la distanza minima di 2.00 metri dal campo stradale, per i cornicioni di gronda è sufficiente un metro. Deve in ogni caso essere garantito lo spazio di manovra del posteggio (norme VSS). Entro le linee d'arretramento, i posteggi devono rimanere aperti;
(3) per l'esecuzione d'opere incassate lungo muraglioni esistenti;
(4) piccoli edifici in diretta relazione con l'accesso al fondo (pensiline ecc.).
Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad attenuare
le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in casi
particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette di
giustificare la restrizione imposta al singolo (cfr. RDAT I-1993 n. 39 consid.
3.2; STA 52.2016.241 del 22 settembre 2017 consid. 3.3 e rimandi; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n.
2664; Scolari, op. cit., n.
692 segg. ad art. 2 LE). L'art. 9.6.2 NAPR permette in particolare di concedere
deroghe (1) in caso di interventi (ampliamenti, ecc.) su fabbricati
esistenti già prima dell'entrata in vigore del primo PR (1983), solo se è preclusa
o resa difficile l'edificazione del fondo. Formulazione, quest'ultima, che
manifesta chiaramente il carattere di eccezionalità della situazione atta a
giustificare una deroga (cfr. pure STA 52.2016.241 citata consid. 3.3 e rinvii;
Scolari, op. cit., n. 692 ad art.
2 LE).
La norma consente inoltre di sfuggire alle predette distanze dalle strade in
presenza di determinate costruzioni, segnatamente per la realizzazione (2) di posteggi
coperti (che rispettano specifiche distanze minime per i pilastri e il
cornicione di gronda e dispongono dello spazio di manovra), (3) di opere
incassate lungo muraglioni e (4) di piccoli edifici in diretta relazione
con l'accesso al fondo. Da questo profilo, più che conferire al Municipio un
potere di deroga generale, la norma appare volta a istituire un regime
secondario a favore di questo particolare tipo di opere, che vincola
l'autorità, permettendole di scostarsi dal regime ordinario, a condizione comunque
che non ne risulti un pregiudizio per la sicurezza del traffico (cfr. STA 52.2019.499
del 25 aprile 2022 consid. 3.2, 52.2019.609 del 24 marzo 2022 consid. 5.1, 52.2007.298
del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Scolari,
op. cit., n. 692 ad art. 2 LE).
4. 4.1. Nel caso
concreto, come visto in narrativa, la nuova piattaforma da utilizzare quale
posteggio per moto e biciclette sporgerà fino a ca. 0.70 m dal ciglio della
strada di servizio sottostante, disattendendo quindi evidentemente la distanza
minima (3 m) prescritta dall'art. 9.6.2 lett. b NAPR. Il Municipio ha nondimeno
concesso una deroga a tale distanza, adducendo svariate motivazioni riferite in
particolare alla scarsa presenza di posteggi e all'improbabilità di futuri
allargamenti stradali, ma senza richiamare espressamente una delle ipotesi (1-4)
previste dall'art. 9.6.2 NAPR (cfr. supra consid. Ad). Il Consiglio di
Stato ha dal canto suo tutelato la deroga assimilando l'intervento a un
ampliamento di un fabbricato esistente che non comprometterebbe la fruibilità
della strada e potrebbe in sostanza beneficiare di una deroga in base all'art.
9.6.2 NAPR (caso 1). A torto.
4.2. Contrariamente a quanto ritiene il Governo, è chiaro che una deroga alla
distanza dalla strada non può anzitutto essere concessa sulla base di quest'ultima
norma: a prescindere dalla questione a sapere se l'intervento possa
effettivamente essere configurato quale ampliamento dello spiazzo esistente (e
non come nuova opera), è certo che tanto la rampa quanto l'edificazione del fondo
è avvenuta successivamente all'entrata in vigore del PR del 1983 (cfr. immagini
aeree anni 2009-2012 pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della
topografia swisstopo [map.geo.admin.ch];
cfr. al riguardo STF 2C_201/2020 del 18 settembre 2020 consid. 4). Già solo per
tale motivo, è quindi esclusa una deroga in base all'art. 9.6.2 (1) NAPR. A ciò
aggiungasi che in concreto neppure risulta data una situazione di
eccezionalità: né il Consiglio di Stato, né il Municipio, né tantomeno i
resistenti spiegano in effetti perché senza la concessione della deroga sarebbe
altrimenti preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. In particolare,
come obbietta l'insorgente, non è dato di vedere perché un posteggio per moto o
biciclette non possa essere ricavato altrove, ad esempio sullo spiazzo
esistente (largo più di m 5) o sbancando il pendio a monte di quest'ultimo.
4.3. Manifesto è inoltre che l'intervento non può essere autorizzato in base a
una delle altre eccezioni (2-4) previste dall'art. 9.6.2 NAPR. Infatti, il
progetto non prevede la realizzazione di un parcheggio coperto
(peraltro, i pilastri che sorreggono la piattaforma non rispetterebbero la
distanza di m 2 dal campo stradale), né di un'opera incassata lungo dei
muraglioni esistenti, né tantomeno di un piccolo edificio in
diretta relazione con l'accesso al fondo. Del resto, nessuna delle parti
pretende il contrario.
4.4. A titolo abbondanziale va osservato che il progetto non potrebbe neppure
beneficiare della deroga generale prevista dall'art. 64 cpv. 1 NAPR. Norma - che
invero nessuno invoca - che oltre ai casi previsti dalle norme specifiche, in
presenza di una situazione eccezionale, permette al Municipio di concedere
deroghe alle NAPR qualora la loro applicazione si riveli eccessivamente gravosa
senza che l'interesse pubblico o quello dei privati lo giustifichi. Come già
visto, in concreto non risulta infatti data alcuna situazione eccezionale.
4.5. Da tutto ciò discende che, a prescindere dalle considerazioni inerenti gli
improbabili futuri allargamenti della strada o la fruibilità della strada
addotte dalle precedenti istanze, la controversa piattaforma per il posteggio
di moto o biciclette non può ottenere alcuna deroga alla distanza minima dalla
strada di servizio. Il giudizio che ha confermato la decisione municipale non
può dunque essere tutelato, in quanto lesivo del diritto.
5. Una diversa conclusione non può essere dedotta nemmeno dal principio di uguaglianza implicitamente invocato dal Municipio in sede di rilascio del permesso.
Il diritto alla parità di trattamento non prevale di regola sul principio di legalità. Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6; STA 2017.625 del 30 ottobre 2018 consid. 3).
In concreto, il solo fatto che lungo Via __________ negli anni altri fondi avrebbero beneficiato di una deroga alla distanza dalla strada per realizzare parcheggi e altri edifici o impianti accessori (cfr. decisione del Municipio del 23 febbraio 2022 sull'opposizione del ricorrente) non conferisce ai resistenti alcun diritto a ottenere il permesso. Non è anzitutto dimostrato che le situazioni genericamente evocate dal Municipio siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso di specie. Ciò che non permette nemmeno di ravvisare gli estremi di una prassi lesiva del diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e che consenta quindi di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità. Inoltre, non vi è alcun serio motivo di dubitare che l'Esecutivo comunale si atterrà in futuro all'art. 9.6.2 NAPR, nel senso sopraindicato (consid. 3), al cui rispetto vi è un sicuro interesse pubblico. E ciò, perlomeno, fintanto che la disposizione non verrà semmai modificata dal legislatore comunale.
6. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la licenza censurata e la decisione governativa che la conferma.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei resistenti. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4385) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 23 febbraio 2022 rilasciata dal Municipio a CO 2 e CO 1 per la formazione di un posteggio per biciclette e moto (part. __________).
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 2 e CO 1. Al ricorrente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera