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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 settembre 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 19 giugno 2013 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Nell'ambito di un controllo avviato il 12 aprile 2022, l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) ha appreso che il fiduciario era stato condannato in Italia con sentenza del 20 dicembre 2018 ad una pena detentiva di un anno e tre mesi, sospesa condizionalmente, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo del 10 marzo 2000 n. 74; D.Lgs 74/2000). Il 4 luglio 2022 la stessa Autorità ha pertanto aperto nei suoi confronti un procedimento di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle
osservazioni inoltrate dall'interessato, espresse durante un incontro con
l'Autorità di vigilanza avvenuto il 23 agosto 2022 a cui è seguito l'invio di
documentazione, il 22 settembre 2022 l'autorità di prime cure ha revocato a RI
1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, ordinandogli al contempo di cessare immediatamente
ogni attività di questo genere. Considerando che il fiduciario era stato
condannato in Italia ad una pena detentiva superiore a sei mesi per reati intenzionali
contrari alla dignità professionale e contemplati anche dal diritto svizzero,
l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima
reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8
cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di
fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), disposto applicabile anche
in caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto
svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid. L'autorità ha altresì disposto la revoca
dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso inoltrato contro il proprio
provvedimento.
C. Contro la predetta
pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di revoca; in via
subordinata postula che la revoca si fondi sull'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid e
che pertanto sia della durata di 5 anni a partire dal giorno della condanna. Egli
sostiene che l'Autorità di vigilanza non abbia accertato correttamente i fatti
e di conseguenza abbia applicato in maniera errata il diritto; in sintesi
ritiene che i fatti oggetto della sentenza penale italiana, di patteggiamento,
non avrebbero comportato la sua condanna anche in Svizzera e che, ad ogni modo,
la pena sarebbe stata sostanzialmente inferiore.
Postula inoltre che al suo gravame sia conferito l'effetto sospensivo.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità di vigilanza a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -
tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività
irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima
reputazione, rispettivamente non garantisce
un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena
pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva
superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5
anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). L'art. 8
cpv. 2 si applica per analogia nel caso di condanne subite all’estero per reati
contemplati dal diritto svizzero (cpv. 3).
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'Autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio
della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti
il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La
revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente lamenta un accertamento inesatto dei fatti
giuridicamente rilevanti e, di riflesso, la violazione del diritto. Egli
precisa che la sentenza di condanna italiana è il risultato di un
patteggiamento, iter procedurale che differisce dal normale procedimento penale
e nel quale non viene esperito un accertamento preciso e puntuale dei fatti;
anzi, il complesso fattuale sottostante la pena sarebbe secondario ritenuto che
l'aspetto di primaria importanza è l'accordo tra imputato e pubblico ministero
sulla determinazione della pena. Ritiene pertanto che non si potesse in specie
fare completa astrazione delle concrete circostanze in cui l'episodio si
sarebbe svolto. La sentenza in parola infatti non farebbe alcun accenno ai fatti
imputati, di cui l'unico richiamo è rilevabile nell'avviso all'indagato della
conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente avrebbe d'altronde
dettagliatamente spiegato quanto accaduto, ciò che tuttavia l'autorità di prime
cure non avrebbe tenuto in debita considerazione, omettendo così di rilevare
che il comportamento da lui tenuto non sarebbe punibile secondo il diritto
svizzero.
Ribadisce che la condanna concerne una fattura di € 130'000.- emessa dalla
società H__________ di Londra, per la quale egli non ha mai avuto alcun ruolo,
a carico della __________ Srl di M__________ (I), cliente dello studio
fiduciario per cui l'insorgente lavora, e meglio la __________ SA di __________,
per prestazioni asseritamente inesistenti; documento che la società italiana
avrebbe utilizzato per gonfiare i costi in contabilità al fine di ottenere un
minor onere fiscale. In tale contesto, __________ SA - su mandato di R__________
(avente diritto economico della __________ Srl) - aveva reperito la società
londinese mettendola poi unicamente in contatto con quella italiana. Secondo il
ricorrente, che all'epoca non aveva alcun potere di firma per la fiduciaria, né
era membro del suo consiglio di amministrazione, egli non era, come
erroneamente indicato dall'autorità italiana, gerente con diritto di firma
individuale della __________, ciò che è facilmente verificabile dall'estratto
del Registro di commercio. Egli, all'epoca mero dipendente dello studio
fiduciario, non aveva il potere di decidere l’accettazione del mandato per __________
SA, che infatti non è stato da lui firmato. Afferma che un ricorso contro la
sentenza italiana su tale accertamento errato, e meglio sul ruolo da lui
realmente svolto in __________ SA, sarebbe stato inutile in quanto non avrebbe
avuto un impatto particolare sulla determinazione della pena, oggetto di
contrattazione extraprocessuale.
A suo dire, l’Autorità di vigilanza ha ritenuto a torto che il comportamento
imputatogli in Italia sarebbe stato punibile anche secondo il diritto svizzero,
giusta gli art. 251 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS
311.0) e 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo
1974 (DPA; RS 313.0), senza nemmeno precisare in che modo egli adempirebbe i
presupposti oggettivi e soggettivi dei reati in parola. In particolare, in
relazione alla falsità in documenti, eccepisce di non aver allestito la fattura
incriminata, di non averne deciso il contenuto e, più in generale, di non aver
fatto alcun atto e/o preso decisioni in rapporto a tale documento. Per quanto
attiene alla truffa in materia fiscale, osserva che trattasi di un reato
intenzionale, non perseguibile per negligenza, e di non aver mai avuto la
volontà di ingannare l'autorità fiscale italiana, con la quale egli non ha avuto
alcun contatto e a cui non ha fornito informazioni. Conclude pertanto che in
Svizzera egli non sarebbe stato oggetto di nessuna condanna penale per quanto
accaduto.
3.2. Le censure sollevate dall’insorgente risultano infondate e come tali
devono essere integralmente respinte.
3.2.1. Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del
patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli
art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed
aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988,
n. 447; c.p.p.) costituisce un procedimento penale speciale mediante il quale,
entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice
l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo.
In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia
processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore
istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per
il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua
collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e
alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Il negozio
giuridico processuale alla base di questo istituto non si limita all'accordo
tra imputato e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La
richiesta di pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un
giudice (cfr. art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incarto,
verifica la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la
congruità della pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di
proscioglimento giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò
è particolarmente dirimente - il
giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di
proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto
non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato
estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del
caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si
sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie
la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e
dell'economia generale del processo (STA 52.2020.442 del 25 marzo 2021 consid.
3.2.1, 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1). Così non fosse,
l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più elementari principi del
diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con l'istituto del
patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna comporti, al
pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in ambito
amministrativo (cfr. STA 52.2020.442
del 25 marzo 2021 consid. 3.2.1, 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid.
3.3, 52.2019.32 del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019
consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3
marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo
2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998
consid. 3.1).
In concreto, nella sentenza italiana, che riporta sinteticamente la fattispecie
imputata (cfr. pag. 2, di cui al doc. 1), il giudice ha rilevato che non vi
fossero elementi che consentissero un proscioglimento immediato (art. 129
c.p.p.), atteso che - sulla base dell'incarto prodotto dal pubblico ministero -
i fatti ascritti agli imputati, RI 1 compreso, apparivano sussistenti, facendo poi esplicito
riferimento ad alcuni atti precisi (e meglio l'annotazione riepilogativa della
Guardia di finanza del 23 marzo 2016, con i relativi allegati, nonché la
successiva nota dell'11 aprile 2016 in tema di accertamenti patrimoniali, i
verbali di trascrizione delle numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali
e gli accertamenti di natura tributaria; cfr. pag. 3 della sentenza del 20
dicembre 2018, di cui al doc. 1). In questo senso non può essere seguito
l'insorgente laddove sostiene che nell'ambito di questa particolare procedura i
fatti sarebbero di secondaria importanza e che la pena inflitta sarebbe stata
oggetto di contrattazione extraprocessuale: il patteggiamento è una
procedura, in rito abbreviato, prevista dall'ordinamento penale italiano ed è,
come visto, soggetta a controllo giudiziario, per cui i fatti oggetto di
patteggiamento vengono verificati da un giudice che ne valuta la rilevanza
penale. Va poi considerato che egli ridiscute in questa sede, in sostanza, gli
elementi di colpevolezza sostenendo che il suo ruolo fosse del tutto marginale,
di non aver partecipato alla preparazione del documento falso e di non aver
avuto alcuna volontà di ingannare le autorità fiscali italiane. Atteso che tali
aspetti sono, contrariamente a quanto egli asserisce, decisamente rilevanti ai
fini della sua responsabilità penale anche in Italia e della commisurazione
della pena, se riteneva che la fattispecie penale ascrittagli poggiasse su
presupposti fattuali errati, avrebbe dovuto avvalersi della procedura ordinaria
adducendo in quella sede le censure e i mezzi di prova utili alla sua difesa, contestando
ad esempio di essere stato gerente, di aver concorso alla formazione
della fattura o di aver agito con intenzionalità, e impugnare se del caso
l'eventuale condanna. Al di là di quanto opportuno per il procedimento
italiano, nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto
considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche
sulla sua attività lavorativa in Svizzera.
3.2.2. Per quanto attiene ai fatti oggetto di condanna penale e alla loro
trasposizione in diritto svizzero, nemmeno il ricorrente mette in dubbio che
simulare operazioni commerciali tra società, creando a tal fine documenti falsi
nel loro contenuto, per evitare l'imposizione di tributi (in specie sui redditi
e sul valore aggiunto) sia un comportamento di tutta evidenza perseguibile
anche in Svizzera. Tale fattispecie realizza infatti i reati di falsità in
documenti, frode fiscale e truffa fiscale, infrazioni previste dall'art. 251 CP (cfr. Bernard Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. II, III ed., Berna 2010, ad art.
251 n. 155, in tema di fatture contenutisticamente false inserite in
contabilità), dall'art. 186 della legge sull'imposta federale diretta del 14
dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11; che presuppone l'uso di documenti falsi),
dall'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente
l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20; segnatamente il citato disposto
precisa che in caso di circostanze aggravanti, come il fatto di reclutare una o
più persone allo scopo di commettere la sottrazione d'imposta, si possa
infliggere una pena detentiva sino a due anni) e dall'art. 14 DPA, che concerne
specificatamente le truffe commesse in ambito di imposte indirette, tra cui
l'imposta sul valore aggiunto (cfr. sul tema Henri
Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans
le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les
procédures en droit fiscal, Berna 2021, IV ed., pag. 1096 e segg. e pag. 1180 e
segg.).
Egli sostiene tuttavia che il suo ruolo sarebbe stato del tutto marginale,
essendosi limitato a mettere in contatto due entità giuridiche e senza alcuna
volontà di commettere il reato in esame; ciò che, tuttavia, non risulta affatto
dagli atti.
Benché la sentenza del 20 dicembre 2018 riporti sinteticamente i fatti
contestati (pag. 2, doc. 1), si evince dal testo della stessa che al ricorrente
è stato rimproverato di avere, in concorso con altri due imputati, e meglio del
socio-direttore e del manager della H__________ Ltd, emesso la contestata
fattura di € 130'000.-, per operazioni inesistenti, al fine di permettere alla __________
Srl di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Il giudice lo ha giudicato
colpevole al pari delle due persone riconducibili alla società londinese
(coautori), in particolare non ha ritenuto che egli avesse avuto un ruolo
marginale nella preparazione e nell'esecuzione dell'atto, segnatamente nel
predisporre il documento falso, ed infatti non gli è stata concessa la
specifica attenuante prevista dall'art. 114 del codice penale italiano (testo
coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; c.p.),
disposizione che corrisponde nella sostanza alla complicità di cui all'art. 25
CP. La questione del grado di partecipazione è d'altra parte particolarmente
rilevante per la determinazione della pena, atteso che - in Svizzera come in
Italia - la complicità comporta una sanzione più mite.
Di particolare rilievo risulta poi l'annotazione di polizia giudiziaria,
Guardia di finanza, del 20 dicembre 2013, prodotta dall'insorgente all'Autorità
di vigilanza (cfr. allegato 1 del doc. 9). Premesso che con tale documento veniva
chiesto alla procura competente di prorogare i termini per delle intercettazioni
(richiesta verosimilmente concessa visti gli atti indicati poi in sentenza,
cfr. sopra consid. 3.2.1.) e che lo stesso è precedente alla commissione
dell'infrazione (cfr. sentenza del 20 dicembre 2018, pag. 2), avvenuta il 7
febbraio 2014 (data della fattura falsa), la sua lettura integrale permette di
avere una visione sufficientemente precisa della vicenda in esame e porta a
concludere che il ricorrente abbia preso parte attivamente alla commissione del
reato.
Si evince infatti che lo specifico reparto di polizia giudiziaria stava
eseguendo delle indagini su alcune persone che, attraverso uno studio con sede
a M__________ che proponeva servizi contabili e fiscali, ponevano in essere
sistematicamente attività finalizzate a consentire a terzi di trasferire
all'estero somme di denaro, anche ingenti, di origine illecita; tant'è che
nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari del 10 luglio 2017 e
dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21 maggio 2018 (cfr. allegato 1 al
doc. 9) risulta che a questi indagati - giudicati separatamente - è stata
imputata, oltre che la commissione dei vari reati per le puntuali operazioni da
essi messe in atto (svariati atti di riciclaggio, ricettazioni e falsità
materiale), anche l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) proprio per la
struttura organizzativa con cui i reati venivano sistematicamente commessi.
Al di là di una complessa fattispecie legata ad un enorme patrimonio costituito
da risorse finanziarie illecite, che qui non interessa (cfr. pag. da 1 a 9), la
Guardia di finanza segnalava che alcuni dei suddetti indagati fornivano, e per
questo erano alla costante ricerca di clienti, servizi finalizzati a sottrarre
denaro e patrimoni al fisco italiano (cfr. pag. 9). Il punto 2a del rapporto si
riferisce poi alla vicenda qui in esame e riporta le trascrizioni delle
intercettazioni eseguite (telefoniche, ambientali e telematiche) da cui si
evince che al fine di ottenere una fattura fittizia R__________ __________ si
era rivolto ai suddetti indagati, i quali a loro volta avevano interpellato il
ricorrente (che non conoscevano ma indicato loro da un altro fiduciario) per
predisporre l'operazione e meglio trovare una società che emettesse una fattura
falsa per prestazioni riferite al mercato pubblicitario monegasco. L'insorgente
è quindi stato direttamente contattato dai membri del sodalizio criminale, e
non dall'avente diritto economico di __________ Srl che all'epoca non era (ancora)
cliente di __________ SA, al fine di reperire una società estera che si prestasse
al disegno delittuoso e ha a tal fine incontrato, almeno due volte, alcuni dei
partecipanti all'associazione a delinquere per discutere dell'affare,
pattuendo, tra l'altro, la propria percentuale remunerativa (che dalle
intercettazioni non risulta essere stata del 5% come egli ha affermato durante
l'incontro con l'Autorità di vigilanza, né dell'8% come indicato nel mandato
[allegato 3 al doc. 9], ma del 12% [pag. 11 telefonata del 9 dicembre 2013 ore
11.23], di cui un 2% non si può escludere fosse destinato al ricorrente stesso e
non alla sua fiduciaria [pag. 12 intercettazione ambientale del 12 dicembre
2013, ore 12.09]). Anche il fatto che - a detta del ricorrente - la __________
SA abbia percepito per questa intermediazione una commissione corrispondente a €
6'500.- (pari al 5% dell'importo della fattura; cfr. verbale di udienza del 23
agosto 2022, righe 27-32), permette di ritenere che il ruolo nell'affare svolto
dalla fiduciaria svizzera, e per essa dall'insorgente, sia stato tutt’altro che
marginale. Dalle ulteriori intercettazioni emerge poi che, le parti - tra cui anche
lo stesso ricorrente - si erano accordate per una fattura fasulla di € 100'000.-,
posizione che R__________ ha affermato di aver lasciato aperta sul 2013 (pag.
13, intercettazione telefonica del 18 dicembre 2013, ore 19.26), non potendosi
escludere altre collaborazioni di questo genere (pag. 11 intercettazione
telefonica del 9 dicembre 2013, ore 11.23). La fattura in parola riporta
effettivamente un importo di € 100'000.- per il 2013 e un altro di € 30'000.- contabilizzato
sull’esercizio 2014 per consulenze riferite proprio all'apertura di un’agenzia
pubblicitaria nel __________ (cfr. allegato 2 al doc. 9). Non risulta in alcun
modo che fino al 18 dicembre 2013 (data dell'ultima intercettazione riportata
nel rapporto), il ricorrente avesse mai incontrato R__________ e quindi che lo
stesso o la __________ Srl fossero clienti della __________ SA, ciò che invece
è avvenuto solo dopo che i membri dell'associazione a delinquere lo avevano
appositamente contattato. Secondo quanto prodotto dall'insorgente stesso, il
mandato è infatti stato firmato giusto tre giorni prima dell'emissione della
fattura falsa.
Ora atteso che, come detto, l'annotazione di polizia giudiziaria è precedente
alla fattura falsa del 7 febbraio 2014 (allegato 2 al doc. 9), che il mandato è
stato firmato per __________ SA il 4 febbraio 2014 (allegato 3 al doc. 9) e che
quest'ultimo indica esplicitamente operazione spot (fatturazione) tra H__________
Limited e __________ Srl, quindi un'operazione a pronti (in cui si
ha contemporaneità tra pattuizione e esecuzione delle prestazioni reciproche), si
deve ritenere che __________ SA era stata incaricata di eseguire, ed ha
eseguito, un'operazione puntuale e immediata in vece del suo mandante, la __________
Srl, che consisteva appunto nel far emettere alla ditta londinese una fattura, come
richiesto da R__________, che attestasse contrariamente al vero, visti gli
intendimenti con il sodalizio criminale, una prestazione in realtà inesistente
e tesa unicamente ad evadere il fisco italiano. In base alle risultanze
istruttorie, di cui qui si dispone solo di alcuni documenti trasmessi dal
ricorrente (e nemmeno i più recenti, ad esempio quelli citati nella sentenza di
condanna, che egli si è ben guardato dal trasmettere), emerge che, per le
autorità italiane, quest’ultimo non si è limitato a mettere in contatto le due
società ma ha partecipato materialmente alla preparazione della fattura falsa,
reperendo la ditta londinese e, in rappresentanza del (nuovo) cliente, portando
a termine l'operazione. Ritenuto che il reato di cui all'art. 8 D.Lgs 74/200 è
di natura intenzionale, non essendo prevista in specie la negligenza (cfr. art.
42 c.p. paragonabile all'art. 12 CP), al pari d'altronde delle corrispettive
infrazioni in diritto svizzero (Torrione,
op. cit., pag. 1115 e1199, Corboz,
op. cit., ad art. 251 n. 171 e segg.), il ricorrente non può seriamente
pretendere di non aver mai avuto la volontà di ingannare le autorità fiscali
italiane; egli, contattato al fine di predisporre un'operazione fasulla per un
cliente che nemmeno conosceva all'epoca, non poteva non rendersi conto dell'impiego
che poteva essere fatto di quel documento; eventualità, questa, che - nella
migliore delle ipotesi - ha pacificamente accettato agendo con dolo eventuale
(cfr. art. 12 cpv. 2 CP).
Va poi rilevato che non giova all'insorgente sostenere in questa sede che
l'autorità italiana abbia ritenuto erroneamente che egli era gerente con diritto
di firma individuale per la __________ SA. Premesso che se del caso spettava a
lui contestare questo fatto, già indicato sia nell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari sia nella richiesta di rinvio a giudizio (allegato 1 a
doc. 9), si deve considerare che, quello appena evocato, è un aspetto tutto
sommato di scarso rilievo che non influisce più di quel tanto sulla sostanza delle
cose. A prescindere dalla posizione ricoperta a quel tempo dall’insorgente
all’interno della __________ SA, ciò che conta veramente è che, come emerge
chiaramente dalle tavole processuali, egli ha gestito personalmente per conto
della sua datrice di lavoro il mandato che le era stato attribuito dalla __________
Srl. Il relativo contratto sottoscritto il 4 febbraio 2014 da queste due
società è ovviamente stato firmato dal membro del consiglio di amministrazione di
__________ SA in possesso dei necessari poteri di rappresentanza e non dal
ricorrente che effettivamente a quel tempo ne era sprovvisto; ciò non toglie
che quest’ultimo, come dipendente e fiduciario autorizzato ai sensi della LFid,
avesse il compito di portare a compimento il suddetto, che d'altra parte aveva
lui stesso procacciato, negoziato e che per finire ha anche eseguito in prima
persona.
Così come il reato perseguito in Italia, anche le infrazioni di cui ai predetti
disposti di diritto svizzero sono delitti comuni, che possono essere commessi
sia dal contribuente, sia da una terza persona che concorra all'esecuzione del
disegno illecito di eludere l'imposizione di pubblici tributi (Torrione, op. cit. pag. 1115 e 1199). Per
la falsità in documenti inoltre, quando l'infrazione è commessa da più persone
che la organizzano e si ripartiscono i compiti, l'autore è punibile anche se
non ha materialmente confezionato il documento (Corboz,
op. cit., ad art. 251 n. 87), per cui è irrilevante che egli non avrebbe, a suo
dire, materialmente redatto il documento, dal momento che comunque ha pattuito
per conto di __________ Srl il suo contenuto in esecuzione del mandato che gli
era stato affidato. L'art. 6 DPA e l'art. 29 CP (quest'ultimo contempla, alla
lett. c, i collaboratori di una persona giuridica, di una società o di una
ditta individuale nella quale esercitano competenze decisionali autonome nel
proprio settore di attività) prevedono poi la punibilità delle persone fisiche
a cui l'atto è imputabile, ragione per la quale dal profilo penale il fatto che
l'insorgente fosse all'epoca unicamente un dipendente di __________ SA, non
avrebbe certo escluso la sua responsabilità in Svizzera.
Non vi è poi alcun dubbio che l'infrazione per la quale il ricorrente è stato
condannato, commessa proprio nell'esercizio della sua professione e che ha
comportato l'emissione di un documento falso destinato ad ingannare
un'autorità, sia senz'altro di natura tale da far venir meno la
fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale
devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario.
L'Autorità di vigilanza, che ha permesso all'interessato di esprimere le
proprie ragioni anche oralmente e ha esaminato la documentazione da questi
trasmessale senza rilevare in questa alcuna circostanza esimente, ha - a giusto
titolo - ritenuto dati i presupposti per procedere alla revoca della sua
autorizzazione, senza che fosse necessario esprimersi dettagliatamente
sull'adempimento delle condizioni di applicazione dei reati di diritto
svizzero.
4. 4.1. In via
subordinata, il ricorrente sostiene che, visto il suo ruolo del tutto marginale
nella vicenda, in applicazione del principio di proporzionalità si
giustificherebbe di limitare la revoca al periodo previsto dall'art. 8 cpv. 2
lett. b LFid, e meglio a cinque anni a contare dalla condanna.
4.2. Atteso che a giusta ragione il ricorrente non mette in discussione la
legittimità del sistema autorizzativo istituito dalla LFid (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990
del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro
Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e
segg.; Mauro Mini, La legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002,
pag. 37 e segg.), a questo proposito va anzitutto osservato che, a fronte di
una condanna per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, l'art.
8 cpv. 2 LFid prevede che il periodo di revoca sia stabilito in funzione dell’entità
della pena inflitta, senza che l'Autorità di vigilanza disponga di alcun
margine di apprezzamento che gli permetta di stabilire una durata diversa da
quella prevista dalla legge (lett. a e b del suddetto disposto). In questo
senso il provvedimento, che pur avendo effetti afflittivi, è di mera natura
amministrativa, può avere una durata di 10 o di 5 anni a contare dal giudizio
di condanna. Trattandosi in specie di una sentenza italiana ci si potrebbe al
più chiedere se, qualora la medesima fattispecie si fosse consumata in
Svizzera, ciò avrebbe comportato - come pretende il ricorrente - la pronuncia
di una condanna penale più lieve, suscettibile di giustificare un provvedimento
di revoca della durata di 5 anni, anziché di 10 anni. Si tratta però di
un’ipotesi che nel caso di specie deve essere scartata. I reati commessi dal
ricorrente non possono certo ritenersi di lieve gravità e anche se fossero
stati giudicati in Svizzera avrebbero con ogni verosimiglianza comportato per
lui la pronuncia di una pena che non si sarebbe discostata di molto da quella subita
italiana. In ogni caso, considerata la natura del delitto commesso e il ruolo svolto
dall’insorgente nella vicenda, quest’ultimo ben difficilmente avrebbe potuto
contare su di una condanna inferiore a 180 aliquote giornaliere o a sei mesi di detenzione, suscettibile di
farlo ricadere nel campo di applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid.
Come già ricordato sopra, il reato, commesso nell'esercizio
dell'attività professionale di fiduciario, era teso a ingannare le autorità
fiscali italiane; il ricorrente ha poi avuto un ruolo attivo e determinante
nella vicenda, reperendo la società londinese e partecipando all'emissione
della fattura falsa. Certo, il fatto che per dieci anni egli non possa
sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8 cpv. 2 lett. a
LFid) è suscettibile di generare dei disagi non indifferenti alla sua persona e
alla sua attività. A questo proposito occorre comunque considerare che tale
termine va computato a far tempo dalla data della condanna, avvenuta nel 2018 e
di cui l'Autorità di vigilanza è venuta a conoscenza solo nel 2022. Di fatto il
querelato provvedimento di revoca avrà effetto solo per sei anni, durante i
quali l'insorgente potrà continuare a svolgere, come attualmente già fa, la sua
attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei
limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011
consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17
luglio 2001 consid. 4e). D'altra parte poi, nonostante la durata della revoca
non sia trascurabile, ciò dipende dalla scelta operata dal Legislatore ticinese
di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come è
sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di gravi
reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da un
fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della
Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio
aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della
legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag.
11 e seg.).
Ne consegue dunque che nemmeno la domanda di giudizio postulata in via
subordinata può essere accolta.
5. 5.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
diventa priva d'oggetto.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera