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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2022 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 ottobre 2022 (n. 458) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. L'avv. RI 1 è stato
sin dalla metà degli anni 2000 il legale di C__________ e della sua società (
SA). In particolare, dal 2011 lo ha assistito in relazione al progetto e alla
realizzazione di un complesso immobiliare, su un fondo di sua proprietà a
Castagnola (part. __________).
b. Nel 2015 sono sorte difficoltà per l'avanzamento dei lavori, a causa di
diverbi tra una ditta appaltatrice (A__________) rispettivamente i suoi
azionisti (P__________ e la x__________) e una ditta subappaltatrice (S__________;
detenuta in maggioranza dal figlio di P__________). In tale contesto, l'avv. RI
1 ha assunto anche la difesa degli interessi di P__________ e della S__________,
oltre che del committente C__________. A seguito di vicende che non occorre
evocare, nel giugno 2015 il legale ha in particolare elaborato due convenzioni
con cui la A__________ ha ceduto alla S__________ i contratti d'appalto (per le
opere di fornitura e posa dei pavimenti e dei balconi). Gli accordi prevedevano
diverse clausole, attinenti ai contratti e ai rapporti di dare-avere tra gli
interessati (tra cui la pattuizione di un pagamento di complessivi fr.
43'221.05 della A__________ a P__________).
Dopo ulteriori vicissitudini, il 1°/2 settembre 2015 gli interessati hanno poi
firmato una terza convenzione, finalizzata alla cessione delle azioni di P__________
e alla tacitazione delle diverse pretese (tra cui anche il credito di fr.
43'221.05 di P__________, che gli avrebbe anticipato C__________, compensandolo
in altro modo; punto 4). Tale convenzione è stata elaborata dal legale della A__________
(avv. __________), sulla base di discussioni a cui hanno partecipato anche C__________
e l'avv. RI 1, il quale l'ha poi sottoscritta in rappresentanza di P__________.
c. Successivamente i rapporti tra C__________, P__________ e la S__________ si
sono deteriorati. A seguito di divergenze sull'esecuzione e fatturazione delle
opere, tra febbraio e settembre 2017 la S__________ ha avviato diverse
procedure nei confronti di C__________ (o della sua società), segnatamente per
l'incasso della mercede e l'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani. Nel
luglio 2017, P__________ ha inoltre promosso contro C__________ un procedimento
per il pagamento del suddetto credito di fr. 43'221.05 (rimasto insoluto).
Nelle varie procedure, l'avv. RI 1 è sempre intervenuto quale patrocinatore di
C__________; nella causa relativa al credito di fr. 43'221.05 (inc. OR.___.189),
P__________ ha anche chiesto la sua audizione testimoniale; il legale si è
tuttavia rifiutato di deporre, prevalendosi del segreto professionale.
d. In seguito anche i rapporti tra C__________ e il suo patrocinatore si sono
incrinati, tanto che il 21 gennaio 2022 l'avv. RI 1 ha rimesso tutti i mandati
conferitigli da quest'ultimo (rispettivamente dalla __________ SA).
B. a. Con scritto del 21
aprile 2022 P__________ e la S__________ hanno segnalato alla Commissione di
disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui
hanno rimproverato di essere incorso in un conflitto d'interessi, per esser
stato loro legale in passato (nelle pratiche attinenti al cantiere ) e aver
assunto poi, fino al 2022, il patrocinio di C__________ (o della sua società) nelle
citate cause prendenti in Pretura, e specialmente in quella creditoria (OR.___.189),
in cui si è pure avvalso del segreto professionale per rifiutare di
testimoniare.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 4 maggio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv.
RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di
incorrere in conflitti d'interessi (art. 12 lett. c della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito. Premesso di essere sempre stato l'avvocato di C__________, ha spiegato di essere stato chiamato nel 2015, proprio in tale veste, ad assistere parallelamente anche i denuncianti, precisando di avere eseguito il mandato (durato solo pochi mesi) congiuntamente e a favore sia dell'uno che degli altri, vista la convergenza d'interessi. Ha quindi contestato che i segnalanti possano essere considerati dei veri e propri ex clienti. Ha in ogni caso escluso qualsivoglia rischio di conflitto d'interessi, ritenuto che i due gruppi di mandanti avevano condiviso ogni informazione relativa al suo operato nel 2015. Ha pure negato l'esistenza di una connessione tra gli incarichi a favore e contro i segnalanti, posto che le procedure attualmente pendenti in Pretura riguarderebbero fatti successivi al suo intervento. Ha poi evidenziato come siano stati i denuncianti stessi a coinvolgerlo direttamente in quelle vertenze quale rappresentante di C__________, a dimostrazione dell'assoluta infondatezza e pretestuosità delle loro accuse, mosse peraltro soltanto a cinque anni dall'avvio delle cause e a sette anni dai fatti. La segnalazione - ha concluso - configurerebbe pertanto un abuso di diritto.
C. Con decisione del 24 ottobre 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha anzitutto ritenuto che i denuncianti fossero da considerare veri e propri ex clienti del legale (e ciò benché nell'assisterli avesse perseguito anche gli interessi di C__________), tant'è che è stata la S__________ a sobbarcarsi gli onorari, la cui entità (superiore a fr. 15'000.-) sarebbe indicativa di un incarico di una certa importanza (seppur di breve durata). Ciò premesso, ha ritenuto impossibile affermare con certezza che entrambi i gruppi di clienti fossero a conoscenza di tutte le informazioni relative al primo mandato. In ogni caso, ha evocato l'ipotesi che C__________ potrebbe aver dimenticato delle informazioni di cui era venuto a conoscenza all'epoca del precedente mandato, ciò che costringerebbe l'avvocato a dover scegliere se ricordargli tali circostanze (violando così il segreto professionale nei confronti degli ex clienti) o tacere (salvaguardando tale segreto, ma venendo meno ai propri obblighi verso il suo attuale mandante). Irrilevante sarebbe che la situazione sia stata tollerata per anni dalle parti. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione e dell'assenza di segni di autocritica da parte dell'interessato.
D. Avverso la predetta
decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripercorsi i fatti, il ricorrente sostiene anzitutto che a ben vedere soltanto la
procedura creditoria (OR.___.189) sarebbe da esaminare dal profilo disciplinare,
rilevando tuttavia come essa riguardi comunque un aspetto del tutto marginale
del suo precedente intervento: egli si sarebbe infatti limitato a ricevere i
termini dell'accordo negoziato direttamente da C__________ e gli altri
interessati, trasmetterlo al legale incaricato di redigere la convenzione e
sottoscriverla in virtù di una procura ad hoc. Contesta pertanto nuovamente
di avere potuto comunicare al suo cliente qualsivoglia informazione utile nella
procedura giudiziaria che non gli fosse già perfettamente nota. Respinge
peraltro l'argomentazione della Commissione secondo cui non sarebbe possibile
escludere che alcune informazioni non siano state condivise o siano state
dimenticate; diversamente, un avvocato non potrebbe mai assumere un mandato
contro un ex cliente (ciò che invece la dottrina ammetterebbe a determinate
condizioni). Ribadisce comunque che il comportamento dei segnalanti - che lo
avrebbero coinvolto spontaneamente nella causa giudiziaria e poi addirittura
citato quale teste, svincolandolo così per atti concludenti dal suo segreto
professionale - escluda ogni ipotesi di violazione dell'art. 12 lett. c LLCA,
che nessuno (tantomeno il Pretore) avrebbe del resto mai ravvisato. Irrilevante
sarebbe il fatto ch'egli si sia poi rifiutato di deporre. Considerato il suo
scopo preventivo, contesta inoltre l'opportunità in concreto di una sanzione,
che ritiene in ogni caso sproporzionata e lesiva del principio della parità di
trattamento (lamentando peraltro una carente motivazione della sua commisurazione).
E. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
F. Non vi stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Da questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12
lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro
un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwalts-recht, II ed.,
Berna 2017, n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in
particolare, la possibilità
di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere
verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo
conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo
incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di
circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato,
sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia
precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle
conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere
evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un
conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto
della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del
nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento
dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata
l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia
instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di
fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021
consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii,
2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7
agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020
consid. 7).
2.4. Il rischio di incorrere
in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto
ancorché non materializzato. Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid.
9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).
2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente
recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo
valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente
diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per
l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136
III 296 consid. 2.1, 130 II
270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11
del previgente codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD, abrogato
con il nuovo codice entrato in vigore il 1° luglio 2023), giusta il quale
l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri
interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui
l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante
o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli
interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando
sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto
professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato
rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13
CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il
mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente
cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di
precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
3. 3.1. In concreto, come
accennato in narrativa, dopo che erano emerse delle difficoltà sul cantiere a
causa di litigi tra la ditta appaltatrice A__________ rispettivamente i suoi
azionisti (P__________ e la x__________) e la ditta subappaltatrice S__________,
l'avv.RI 1, già legale del committente C__________, ha assunto anche la difesa
degli interessi di P__________ e della S__________. In particolare, ha
elaborato due convenzioni, firmate il 15 giugno 2015, con cui la A__________ ha
ceduto alla S__________ i contratti d'appalto per le opere di fornitura e posa
dei pavimenti e dei balconi. Questi accordi contemplavano diverse clausole,
attinenti ai contratti (in particolare agli importi a forfait per le opere,
cfr. punti 4 e 6) e ai rapporti di dare-avere tra gli interessati (tra cui la
pattuizione di un pagamento di complessivi fr. 43'221.05 della A__________ a P__________).
A seguito di ulteriori vicissitudini, il 1°/2 settembre 2015 gli interessati hanno
poi firmato una terza convenzione, diretta alla cessione delle azioni di P__________
alla x__________ e alla tacitazione delle diverse pretese. L'accordo prevedeva
tra l'altro la seguente clausola relativa al credito di P__________ (punto 4):
"Per quanto attiene all'impegno, come da
Convenzioni 15.06.2015, di A__________ [..] di procedere al versamento a […] e
a P__________ dell'importo di CHF 43'221.05 cadauno, si conviene che:
i) il Sig. C__________ anticiperà CHF 43'221.05 a P__________ fornendo atto a A__________
[..], ritenuto che effettuato tale pagamento C__________ è in seguito
autorizzato con la presente da A__________ [..] e da __________ [..] a
compensare il suddetto importo (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di
acconto che __________ effettuerà nei suoi confronti in relazione alla
fornitura di pietra o rubinetteria [..]. A__________ [..], __________ e C__________
sottoscrivono la presente per accordo e accettazione. [..]"
Tale convenzione è stata elaborata dal legale della A__________ (avv. __________),
con la partecipazione anche di C__________ e dell'avv. RI 1, che l'ha poi sottoscritta
in rappresentanza di P__________.
Tra febbraio e settembre del 2017, come detto, la S__________ ha poi avviato
diverse procedure contro C__________ (o la sua società), in particolare per l'incasso
della mercede e l'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani. Nel luglio
2017, P__________ ha inoltre promosso contro C__________ un procedimento per il
pagamento del predetto credito di fr. 43'221.05 (rimasto insoluto). In queste
diverse procedure, l'avv. RI 1 è sempre intervenuto quale rappresentante di C__________.
Nella causa relativa al credito di fr. 43'221.05 (inc. OR.___.189), P__________
ha anche chiesto la sua audizione testimoniale; il legale si è tuttavia
rifiutato di deporre, prevalendosi del segreto professionale.
3.2. Nella decisione impugnata la Commissione - appurato che i segnalanti
andavano considerati veri e propri ex clienti dell'avvocato - ha essenzialmente
ritenuto impossibile escludere che C__________ non fosse a conoscenza di tutte
le informazioni relative al primo mandato. Situazione, questa, che, nel secondo
incarico, avrebbe appunto posto il legale in un conflitto d'interessi.
Il ricorrente contesta tale conclusione, ribadendo in particolare di non essere
stato in possesso di informazioni concernenti il primo mandato non note a C__________.
Qualsivoglia conflitto d'interessi sarebbe del resto escluso dal successivo
comportamento dei segnalanti che, per atti concludenti, lo avrebbero svincolato
dal suo segreto professionale.
3.3. Ora, non v'è anzitutto alcun dubbio che P__________ e la S__________
debbano essere considerati ex clienti del ricorrente, come rettamente concluso
dalla Commissione. È infatti manifesto che, nell'ambito delle convenzioni
stipulate nel 2015, egli abbia rappresentato i loro interessi. Poco conta che
sarebbe intervenuto su richiesta del suo cliente C__________ e anche a suo
favore. Il rapporto di rappresentanza emerge del resto chiaramente dalle
diverse richieste di acconto e parcelle legali (cfr. doc. A-D allegati alla
segnalazione), oltre che dalla corrispondenza agli atti (cfr. ad es. e-mail del
23 luglio 2015, plico doc. G; scritti del 3 e 16 luglio 2015, plico doc. 6
prodotto alla Commissione), come pure dalla convenzione che egli ha
sottoscritto per conto di P__________.
Manifesto è inoltre che tra l'oggetto del mandato svolto a favore di P__________
e della S__________ e quello delle procedure civili in cui - solo poco più di
un anno dopo - ha assunto il patrocinio di C__________ (o della sua società)
contro di loro sussiste una stretta connessione. In particolare, le procedure
civili promosse dalla S__________ contro C__________ per l'incasso delle
fatture e l'iscrizione delle ipoteche legali riguardano infatti gli stessi
contratti d'appalto oggetto delle due convenzioni del 15 giugno 2015, che il
legale ha allestito rappresentando i loro interessi (cfr. istanze di cui al
doc. 10 e atti procedurali del 1° ottobre 2019 di cui ai doc. C e D; cfr. pure
decisione del 25 giugno 2019 pag. 2, doc. E); convenzioni che si erano peraltro
anche espresse sugli importi pattuiti (cfr. punti 4 e 6). Già da questo
profilo, non è quindi possibile escludere un uso, magari inconsapevole, da
parte del ricorrente di informazioni riguardanti tali contratti, coperte dal
segreto professionale, nel contesto delle successive procedure giudiziarie. Ciò
che basta ai fini dell'esistenza di un conflitto di interessi (cfr. STF
2C_87/2021 citata consid. 3.4 e rimandi), a prescindere dal fatto che il
secondo mandato possa anche riguardare fatti intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni.
Ancor più manifesta è poi la connessione per il patrocinio che ha assunto a
favore di C__________ nella vertenza promossa da P__________ per l'incasso del
credito di fr. 43'221.05 (inc. OR.___.189): tale causa si fonda infatti proprio
sulle suddette convenzioni del 2015, e in particolare su quella del 1°/2 settembre
2015 e il già citato punto n. 4 lett. i (di cui è in questione l'interpretazione
e l'adempimento). Convenzione - seppur perfezionata dall'avv. __________ - a
cui anche il ricorrente ha all'evidenza partecipato (cfr. ad es. scritto del 24
luglio 2015 e e-mail del 26 agosto 2015 dell'avv. __________, che trasmette al
ricorrente le convenzioni nei termini convenuti, doc. H e I) e che ha firmato,
rappresentando P__________. Invano il ricorrente tenta quindi di sminuire il
suo ruolo. Basta del resto leggere la petizione agli atti (cfr. doc. F) per
rendersi conto della forte corrispondenza fra i due mandati. Tant'è che, citato
quale teste in qualità di estensore delle varie convenzioni in particolare
del doc. E, nonché sottoscrittore dello stesso in nome e per conto di P__________
come da procura allegata [..] (cfr. replica di cui al doc. L), l'insorgente
si è trincerato dietro al segreto professionale.
3.4. A torto il ricorrente, richiamando la dottrina, esclude qualsiasi
conflitto d'interessi poiché durante il primo mandato vi sarebbe stata, tra i
segnalanti e C__________, piena condivisione delle informazioni, cosicché non
sarebbe stato in possesso di conoscenze diverse rispetto a lui. È ben vero che
parte della dottrina sostiene che il rischio per un avvocato di fare uso nello
svolgimento di un nuovo mandato di conoscenze confidenziali acquisite
nell'ambito di un precedente incarico riguardi unicamente informazioni che non
potrebbero essergli fornite direttamente dal suo nuovo cliente (cfr. Fellmann, op. cit., n. 409 e rif.). Come
già stabilito da questo Tribunale (cfr. STA 52.2022.190 del 24 aprile 2023
consid. 4.2, in RtiD II-2023 n. 67), pure in caso di condivisione delle
informazioni, tenuto anche conto del dovere di fedeltà che gli incombe, permane
comunque per l'avvocato il divieto di utilizzarle contro il suo ex cliente
nell'ambito di un nuovo mandato strettamente connesso al primo (cfr. in tal
senso Testa, op. cit., pag. 117
segg.; Fellmann, ibidem;
cfr. pure decisione RT190181-O/U del 12 febbraio 2020 dell'Obergericht Zürich
consid. 3.1), come in concreto.
3.5. Nulla può dedurre a suo favore il ricorrente dal fatto che siano stati i
segnalanti stessi a coinvolgerlo nelle predette procedure giudiziarie
(indicandolo come rappresentante di C__________, cfr. allegati di cui doc. 10
prodotti alla Commissione). Nemmeno l'eventuale consenso degli ex clienti al
nuovo patrocinio avrebbe infatti messo l'insorgente al riparo dalla critica di violazione
del divieto di conflitti d'interesse (cfr. RJN 2008 pag. 402; Testa, op. cit., pag. 115; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1441).
Indipendentemente dalle modalità con cui è stato trascinato nelle cause
giudiziarie, in concreto il ricorrente avrebbe dovuto rimettere il mandato a
favore di C__________ (e della sua società).
Irrilevante è che la situazione sia stata a lungo tollerata dai segnalanti, che
hanno presentato il loro esposto alla Commissione soltanto circa cinque anni
dopo l'avvio delle predette procedure giudiziarie. Segnalazione che,
all'evidenza, è stata inoltrata nel momento in cui il concreto conflitto
d'interessi si è addirittura materializzato, con il rifiuto del ricorrente di
deporre.
In queste circostanze, non porta ad altre conclusioni il fatto che la Pretura
non abbia ravvisato il conflitto.
3.6. Da tutto quanto sopra discende
che il ricorrente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione
l'opportunità di patrocinare C__________
contro i suoi ex clienti S__________ e P__________ (i cui interessi erano
chiaramente contrapposti), nell'ambito delle cause civili riguardanti i
medesimi rapporti contrattuali oggetto del precedente mandato e quindi giungere
alla conclusione che tale ruolo l'avrebbe posto di fronte a un concreto rischio
di conflitto d'interessi. Tanto più
che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF
2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004
consid. 1.2). In queste circostanze, non rinunciando subito al predetto mandato,
l'insorgente è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere
nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.
art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come
del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter
Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
4.2. In concreto, la
Commissione ha ritenuto che la disattenzione dell'insorgente fosse di una
certa gravità, atteso come egli avesse violato in maniera evidente un
chiaro disposto legale che ha quale scopo essenziale di tutelare oltre agli
interessi dei clienti, presenti e passati, anche il buon nome della categoria.
In assenza di segni di autocritica, ha quindi ritenuto giustificato infliggergli
una multa di fr. 800.-.
Ora, seppur assai stringata, una tale motivazione permette di comprendere che
la precedente istanza ha considerato che la violazione commessa presentava una
gravità non trascurabile e che ha implicitamente tenuto conto anche dell'incensuratezza
dell'interessato (ciò che ha del resto recepito anche il ricorrente quando ha
criticato la Commissione per avere applicato in concreto la "tariffa"
valida nel caso in cui l'avvocato non abbia precedenti; cfr. ricorso, punto n.
44, pag. 15). Permette dunque di desumere con sufficiente chiarezza gli
elementi ritenuti dalla Commissione nella commisurazione della sanzione.
Commisurazione che, invero, non presta il fianco a critiche neanche nel merito.
In effetti, il ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola
professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti
d'interesse. Conflitto che, in concreto, si è addirittura materializzato,
allorquando ha rifiutato la testimonianza richiesta dai segnalanti e disposta
dal pretore. Vista la sua esperienza professionale,
avrebbe dovuto accorgersi della problematicità del patrocinio contro i suoi ex
mandanti. Nulla può invece dedurre a suo
vantaggio dall'asserito tempo trascorso dai fatti,
ritenuto che la violazione si è protratta fino al 21 gennaio 2022, quando cioè
ha cessato di rappresentare C__________ e __________ SA. Depone per contro a
suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera, non è mai stato
oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla
Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di
confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla precedente istanza per la
violazione di cui si è detto. La sanzione
così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto
prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e rispettosa dei principi della proporzionalità e
della parità di trattamento. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del
ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
4.3. Invano l'insorgente pretende infine
che, visto lo scopo preventivo delle sanzioni disciplinari, non sia necessario
o opportuno infliggergli una tale misure poiché sarebbe del tutto improbabile,
vista anche la sua età (oggi 66 anni), che una situazione particolare come
quella in discussione possa riproporsi nella sua vita professionale. Nulla
permette infatti di escludere che il ricorrente - che neppure afferma di voler
porre termine alla sua attività professionale - possa incappare in futuro in
una violazione analoga, affatto singolare e che, data la sua gravità, non lascia
spazio alla rinuncia a una sanzione in base al principio di opportunità (cfr. Poledna, op. cit., n.
2 ad art. 17).
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera