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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di
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RI 1 e RI 2,
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contro |
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la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5206) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione del 9 marzo 2020 con cui il Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia parzialmente a posteriori per modificare la sistemazione esterna relativa alla facciata nord-ovest di un complesso residenziale (part. __________, sezione __________); |
ritenuto, in fatto
A. Il 26 marzo 2018 il
Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia
per demolire un edificio e costruire un nuovo complesso residenziale su un
fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________,
in zona residenziale semi-intensiva (R3).
ESTRATTO PLANIMETRIA
Ai piedi della facciata nord-ovest, lungo via __________, il progetto
prevedeva in particolare di realizzare una rampa d'accesso all'autorimessa
sotterranea, tra due terrapieni.
B. A fronte di alcune segnalazioni, dopo aver raccolto delle analisi del geometra revisore (ing. __________) ed esperito delle verifiche, il 29 aprile 2019 il Municipio ha constatato che nei piani di progetto non erano state riportate in modo corretto le sezioni ufficiali del terreno (errore di ca. 0.30/0.35 m), rilevando nondimeno che la posizione del nuovo edificio costruito (segnatamente della rampa d'accesso e della platea di partenza) corrispondeva ai piani approvati. Ha poi rilevato che la sistemazione del terreno rispettivamente l'altezza dello stabile erano conformi alle norme della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), con un'unica eccezione limitata alla facciata nord-ovest, verso lo spigolo nord, data dal terrapieno avente un'altezza superiore a m 1.50 (+ 0.30 m ca.). Ha quindi respinto una richiesta di sospensione lavori e ordinato alla beneficiaria del permesso di presentare una notifica di costruzione per adeguare la relativa sistemazione esterna. La decisione non è stata contestata.
C. a. A seguito di eventi
che non occorre riprendere, il 17 ottobre 2019 la __________ SA ha inoltrato
una notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) per modificare la
sistemazione esterna riferita alla facciata nord-ovest. Il progetto prevede in
particolare di rinunciare al terrapieno sul fianco nord della rampa e
realizzare al suo posto un piazzale in asfalto che si estende fino allo spigolo
nord dell'edificio, delimitato da un muro perpendicolare (oltre il quale è
contenuto il riempimento a nord-est). Prospetta inoltre delle modifiche al
terreno sistemato nella parte centrale, con l'inserimento di una nuova rampa
pedonale.
ESTRATTO PLANIMETRIA
b. Dopo essere stata completata a richiesta del Municipio, la notifica,
pubblicata, ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei coniugi RI 2 e RI 1,
quest'ultima proprietaria del fondo edificato (part. __________) situato sull'altro
lato di via __________.
c. Con decisione del 9 marzo 2020, il Municipio ha rilasciato la licenza
edilizia richiesta, subordinata ad alcune condizioni, evadendo nel contempo le
opposizioni pervenute. Dopo aver riscontrato la corretta integrazione nei piani
delle sezioni ufficiali del terreno e la corrispondenza della posizione dello
stabile al progetto approvato nel 2018, ha in generale constatato la conformità
delle altezze di tutte le facciate (senza riempimenti eccedenti m 1.50). In
particolare, per la facciata nord-ovest ha osservato che con la variante al
piazzale (da non adibire a posteggio), a cui tornava applicabile il supplemento
per la creazione di rampe e di piazzali d'accesso ex art. 10 cpv. 1 delle norme
di attuazione del piano regolatore di Monteceneri, sezione __________ (NAPR;
sfruttato per m 1.86, nel punto più sfavorevole), l'altezza massima era
rispettata. Così pure quella massima (m 2.50) applicabile al muro
perpendicolare allo spigolo nord, che contiene il riempimento a nord-est
(riempimento che, ha stabilito, per una distanza di 5 m dalla strada non potrà
superare m 1.50).
D. a. A seguito di
ulteriori accadimenti, il 6 novembre 2020, CO 1 - divenuta in seguito
proprietaria, insieme a CO 2, dell'appartamento al primo piano (PPP __________)
rivolto sul giardino a nord-est - ha inoltrato al Municipio una notifica (parzialmente
a posteriori) per sistemare il terreno a valle della facciata nord-est (con terrazzi
che non supereranno l'altezza di m 1.50 dal terreno originale).
b. L'8 febbraio 2021 il Municipio ha rilasciato il postulato permesso a
titolo provvisorio, respingendo nel contempo l'opposizione inoltrata da RI
2 e RI 1. Anche contro tale decisione, i medesimi si sono rivolti al Governo,
che il 9 novembre 2022 ha evaso ai sensi dei considerandi la loro impugnativa
contro tale licenza edilizia che ha confermato, ma non a titolo provvisorio.
Il ricorso interposto da RI 2e RI 1 avverso questo giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo viene evaso con sentenza separata di data
odierna (inc. 52.2022.410).
E. Nel frattempo, con
giudizio del 26 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto da RI 1 e RI 2 avverso la citata licenza edilizia del 9 marzo 2020 (cfr.
supra consid. Cc). In sintesi, dopo aver tutelato la domanda inoltrata
sotto forma di notifica (cfr. art. 6 del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110) e condiviso le valutazioni
dell'ing. __________ (già parte integrante della risoluzione municipale del 26
aprile 2019), il Governo ha sua volta ritenuto il progetto relativo alla
sistemazione esterna della facciata nord-ovest conforme alle NAPR, ribadendo in
particolare le conclusioni del Municipio relative all'applicazione dell'art. 10
cpv. 1 NAPR per il piazzale, come pure quelle riferite alle altre opere
esterne.
F. Con ricorso del
25 novembre 2022, RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla
decisione del Municipio e che gli atti siano rinviati a quest'ultimo
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Gli insorgenti ripropongono la censura riferita alla procedura, negando che la
creazione del piazzale potesse essere autorizzata previa semplice notifica
(nella misura in cui comporterebbe una modifica sostanziale dell'aspetto
esterno e della destinazione di quell'area). Insostenibile sarebbe l'opposta
deduzione del giudizio impugnato, carente di motivazione e lesivo dell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Contestano inoltre le conclusioni tratte dal Governo in
merito all'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, a loro dire applicabile solo
quando un'opera (rampa o piazzale) sarebbe necessaria per accedere all'autorimessa;
ciò che in concreto non sarebbe il caso (come dimostrerebbe il progetto
iniziale approvato nel 2018). La norma non potrebbe insomma essere utilizzata
per correggere un non altrimenti evitabile sorpasso d'altezza relativo alla
facciata nord-ovest.
G. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) richiama le precedenti prese di
posizione, senza formulare osservazioni. Il Municipio e l'istante in licenza
postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, in
appresso.
H. Con la replica e le dupliche, i ricorrenti rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva può essere riconosciuta solo alla ricorrente RI 1, già
opponente e proprietaria del fondo dirimpettaio (part. __________),
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è
destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non invece al
coniuge RI 2: egli non risulta infatti vantare alcun diritto sul predetto
mappale, né ha altrimenti sostanziato la sua abilitazione a ricorrere;
evidentemente improprio è invece il richiamo alla proprietà di Mezzovico (part.
__________), in cui abita con la moglie (cfr. replica e relativa rettifica).
Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza
edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv.
1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola
previo avviso dell'autorità dipartimentale, che si pronuncia sulla conformità
dell'intervento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è
rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza,
l'art. 11 cpv. 1 LE prevede tuttavia una procedura semplificata, che prescinde
dal coinvolgimento dell'autorità cantonale. La distinzione tra i due tipi di
procedura si fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel
coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2009.488 del 7
maggio 2010 consid. 2.1). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LE sono di secondaria importanza
i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione di edifici ed impianti senza
modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale e i lavori
quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni
accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di
terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE enumera in modo
esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla procedura della
notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano - tra l'altro - le opere di
cinta e i muri di sostegno; la costruzioni di strade private e accessi alle
strade (pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico) che non
ingenerano ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo,
sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente; gli scavi e le colmate con
materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cfr.
art. 6 cpv. 1 n. 4, 6 e 9 RLE). Se il progetto, pur essendo di secondaria
importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione di leggi
rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto
l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA
52.2009.488 citata consid. 2.2).
2.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i
progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o
successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche
essenziali, soggiunge la norma (cpv. 2), è applicabile la procedura della
notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente
ammissibile non soggiacciono a nessuna
formalità. Per principio, le varianti
soggiacciono dunque alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di
costruzione. La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono
immutati nelle loro caratteristiche essenziali, il cpv. 2 della norma dispone
infatti che è applicabile la procedura (semplificata) della notifica. Anche in
questo contesto vale tuttavia il principio secondo cui, nel caso di modifiche
che, pur essendo di minore entità, richiamano l'applicazione di disposizioni
del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale,
va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2018.171 del 27
maggio 2019 consid. 3.1, 52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1,
52.2014.51 del 18 marzo 2015 consid. 2.2, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004
consid. 2). Infine, differenze che non superano un grado di tolleranza
ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità. Scopo di
quest'ultima precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure
sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare (cfr. STA 52.2019.365
del 1° marzo 2021 in RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.2).
2.3. In concreto, la notifica di costruzione (parzialmente a posteriori)
riguarda in sostanza una variante del progetto autorizzato nel 2018, relativa
alla sistemazione esterna della facciata nord-ovest, e in particolare la
realizzazione di un piazzale a fianco della rampa dell'autorimessa, fino allo
spigolo nord delimitato da un muro perpendicolare, oltre a delle modifiche al
terreno nella parte centrale. Questi interventi possono essere ritenuti lavori
di secondaria importanza ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LE e 6 cpv. 1 n. 4, 6 e
9 RLE rispettivamente modifiche di minore entità del progetto precedentemente
approvato, che non viene alterato nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv.
2 LE). Non richiamando l'applicazione di norme di competenza dell'autorità
cantonale, la variante poteva quindi essere sottoposta alla procedura della
notifica, così come concluso dal Governo (seppur con motivazione assai
stringata, cfr. giudizio impugnato, consid. 4.1). Da respingere sono le opposte
deduzioni della parte ricorrente.
3. 3.1. Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato
perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il
terreno è sistemato mediante la formazione di un terrapieno, la sua altezza va
aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, soltanto nella misura in cui
supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata
(cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta
abbassando il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior
sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in
considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2020.525 del
21 dicembre 2023 consid. 2.1, 52.2019.288 del 23 settembre 2020 consid. 3.3,
52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 4.7, 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008
consid. 3.1, 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1223 ad art.
40/41 LE). Per giurisprudenza, una trincea che occupa soltanto una frazione
della facciata, scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno (come
l'accesso a un'autorimessa o a locali sotterranei), non è tuttavia da
considerare quale livello del terreno sistemato. Le sue dimensioni non sono in
effetti tali da determinare un aumento dell'impatto risultante dagli ingombri
verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA 52.2020.525 citata
consid. 2.1, 52.2019.288 citata consid. 3.3, 52.2016.504 citata consid. 4.7,
52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid. 2.1, 52.2005.39 citata consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41
LE).
3.2. Secondo l'art. 10 cpv. 1 NAPR - dal titolo marginale Supplemento di
altezza per la formazione di rampe - per la creazione di rampe e
piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi sotterranei è concesso un
supplemento d'altezza di m 2.50, alla condizione che la loro larghezza massima
non superi la metà della lunghezza della relativa facciata. Resta riservato l'esame
estetico e paesaggistico.
Tale norma si riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti
comunali, che escludono dall'altezza dell'edificio le trincee d'accesso ai vani
sotterranei (rampe e piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi
sotterranei), purché la loro estensione non superi una determinata frazione
della lunghezza della facciata corrispondente (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE; ad es. STA
52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 3.1). A differenza di altre disposizioni,
l'art. 10 cpv. 1 NAPR fissa anche un limite di altezza (supplemento) per la
trincea (2.50 m; cfr. in senso analogo: STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020
consid. 5.2.2; inoltre, STA 52.2019.288 citata consid. 3.3).
Anche la variante di PR in corso, concernente l'armonizzazione del regolamento
edilizio del Comune di Monteceneri (pubblicata quest'anno per informazione e
partecipazione; cfr. www.monteceneri.ch/it/article/1042/avviso-di-pubblicazione-variante-di-piano-regolatore-adeguamento-alla-lst-e-varianti-di-pr-concernente-l-armonizzazione-del-regolamento-edilizio),
prevede peraltro una disposizione analoga che, conformemente alla
giurisprudenza, continuerà a permettere di fare astrazione dalle trincee
scavate nel terreno per formare un'area di disimpegno (cfr. art. 9 cpv. I n. 1
in fine: nel caso della creazione di rampe e piazzali di accesso ad
autorimesse o locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla
trincea scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della
costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore
al 50% della lunghezza della relativa facciata).
3.3. In concreto, come già accennato, la variante di progetto contempla in
particolare la realizzazione di un piazzale in asfalto a fianco della rampa d'accesso
(larga ca. 5 m) all'autorimessa, che si estende per circa 7 m fino allo spigolo
nord dell'edificio (delimitato da un muro perpendicolare; cfr. pianta piano
terreno). Ora non v'è dubbio che - a differenza di quanto già ammesso dal
Municipio per la rampa tra i due terrapieni prevista dal progetto originario -
il piazzale latistante non configura una trincea scavata nel piano di campagna
per formare un'area di disimpegno di accesso a un vano interrato, ma uno
spiazzo piuttosto pianeggiante, che presenta un dislivello esiguo rispetto a
via __________, pressoché inesistente verso lo spigolo nord (cfr. Δ quote:
-2.76 / -2.78 m; cfr. pianta piano terreno). Pur tenendo conto del riserbo di
cui il Tribunale deve dar prova nell'interpretazione e applicazione nelle norme
di diritto comunale autonomo (cfr.
DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021
consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid.
2.3 e rimandi), non è quindi dato di vedere come a questo piazzale possa
tornare applicabile il supplemento per rampe dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, evidentemente
concepito per gli abbassamenti del terreno naturale attuati mediante
escavazione (per accedere a locali sotterranei; cfr. supra consid.
3.1-3.2; cfr. pure in senso analogo: STA 52.2018.138 del 13 novembre 2019
consid. 2.3). Non per ogni spiazzo attiguo a una rampa, sul quale possono
eventualmente essere svolte delle manovre. Lo stesso deve essere pertanto
considerato come terreno sistemato, dal quale deve essere determinata l'altezza
dell'edificio (art. 40 cpv. 1 LE), che risulta di riflesso maggiore (> di 1.86
m) a quella massima prescritta (m 9.50, cfr. art. 39 NAPR). Non essendo
infossato, lo zoccolo dell'edificio che poggia sul piazzale si ripercuote del
resto chiaramente sugli ingombri verticali effettivamente apparenti (cfr.
fotografie di cui al doc. C prodotte dalla parte ricorrente e facciata
nord-ovest). E peraltro in modo ben maggiore rispetto al primo progetto
approvato. Ne discende che, per quanto attiene alla formazione del piazzale, la
licenza in variante non può essere confermata, poiché comporta un netto
superamento dell'altezza massima dell'edificio. È invece questione che esula
dalla presente procedura, in che modo possa semmai essere posto rimedio a
eventuali difetti d'altezza dello stabile che dovessero ancora sussistere su
questo lato, a causa dell'errato riporto delle sezioni ufficiali nei piani del
2018 - tenuto peraltro conto che l'edificio, al di là di tale errore, appare essenzialmente
essere stato posizionato conformemente alle tavole approvate (cfr. scritti del
geometra revisore del 26 e 29 aprile 2019 e decisione del Municipio del 29
aprile 2019, cfr. supra consid. B; cfr. pure verso lo spigolo nord, la
lieve differenza riscontrabile tra la quota già prevista del terreno sistemato
[-0.92] e il profilo della strada nelle facciate nord-ovest [± 0.10 m, dato
dedotto per misurazione]).
4. Per il resto, considerato che nemmeno la parte ricorrente solleva obiezioni sulle altre opere di sistemazione esterna previste dal progetto (muri, rampa pedonale e terrapieno centrale), limitatamente alle stesse nulla osta alla conferma del giudizio impugnato, che ha tutelato il permesso municipale.
5. 5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo, oltre
che per le spese processuali (disp. n. 2), è annullato nella misura in cui
conferma la licenza edilizia per la formazione del piazzale. Limitatamente a
quest'opera, anche il permesso comunale è annullato.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra
le parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm) di entrambe le sedi sono compensate.
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Stato (n. 5206) è annullata, nei limiti di cui si è detto al consid. 5.1.
1.2. la licenza edilizia del 9 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Monteceneri è annullata nella misura in cui approva la formazione del piazzale. Per il resto è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 600.-) e la __________
SA (fr. 1'200.-.). Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato in eccesso a
titolo di anticipo.
Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera