Incarto n.
52.2022.394

 

Lugano

9 ottobre 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

 

 

 

RI 1 e RI 2,  

patrocinati da:

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5206) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione del 9 marzo 2020 con cui il Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia parzialmente a posteriori per modificare la sistemazione esterna relativa alla facciata nord-ovest di un complesso residenziale (part. __________, sezione __________);

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   Il 26 marzo 2018 il Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia per demolire un edificio e costruire un nuovo complesso residenziale su un fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________, in zona residenziale semi-intensiva (R3).

ESTRATTO PLANIMETRIA                                   














Ai piedi della facciata nord-ovest, lungo via __________, il progetto prevedeva in particolare di realizzare una rampa d'accesso all'autorimessa sotterranea, tra due terrapieni.



B.   A fronte di alcune segnalazioni, dopo aver raccolto delle analisi del geometra revisore (ing. __________) ed esperito delle verifiche, il 29 aprile 2019 il Municipio ha constatato che nei piani di progetto non erano state riportate in modo corretto le sezioni ufficiali del terreno (errore di ca. 0.30/0.35 m), rilevando nondimeno che la posizione del nuovo edificio costruito (segnatamente della rampa d'accesso e della platea di partenza) corrispondeva ai piani approvati. Ha poi rilevato che la sistemazione del terreno rispettivamente l'altezza dello stabile erano conformi alle norme della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), con un'unica eccezione limitata alla facciata nord-ovest, verso lo spigolo nord, data dal terrapieno avente un'altezza superiore a m 1.50 (+ 0.30 m ca.). Ha quindi respinto una richiesta di sospensione lavori e ordinato alla beneficiaria del permesso di presentare una notifica di costruzione per adeguare la relativa sistemazione esterna. La decisione non è stata contestata.

C.   a. A seguito di eventi che non occorre riprendere, il 17 ottobre 2019 la __________ SA ha inoltrato una notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) per modificare la sistemazione esterna riferita alla facciata nord-ovest. Il progetto prevede in particolare di rinunciare al terrapieno sul fianco nord della rampa e realizzare al suo posto un piazzale in asfalto che si estende fino allo spigolo nord dell'edificio, delimitato da un muro perpendicolare (oltre il quale è contenuto il riempimento a nord-est). Prospetta inoltre delle modifiche al terreno sistemato nella parte centrale, con l'inserimento di una nuova rampa pedonale.

ESTRATTO PLANIMETRIA                                   

 















b. Dopo essere stata completata a richiesta del Municipio, la notifica, pubblicata, ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei coniugi RI 2 e RI 1, quest'ultima proprietaria del fondo edificato (part. __________) situato sull'altro lato di via __________.

c. Con decisione del 9 marzo 2020, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, subordinata ad alcune condizioni, evadendo nel contempo le opposizioni pervenute. Dopo aver riscontrato la corretta integrazione nei piani delle sezioni ufficiali del terreno e la corrispondenza della posizione dello stabile al progetto approvato nel 2018, ha in generale constatato la conformità delle altezze di tutte le facciate (senza riempimenti eccedenti m 1.50). In particolare, per la facciata nord-ovest ha osservato che con la variante al piazzale (da non adibire a posteggio), a cui tornava applicabile il supplemento per la creazione di rampe e di piazzali d'accesso ex art. 10 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Monteceneri, sezione __________ (NAPR; sfruttato per m 1.86, nel punto più sfavorevole), l'altezza massima era rispettata. Così pure quella massima (m 2.50) applicabile al muro perpendicolare allo spigolo nord, che contiene il riempimento a nord-est (riempimento che, ha stabilito, per una distanza di 5 m dalla strada non potrà superare m 1.50).


D.   a. A seguito di ulteriori accadimenti, il 6 novembre 2020, CO 1 - divenuta in seguito proprietaria, insieme a CO 2, dell'appartamento al primo piano (PPP __________) rivolto sul giardino a nord-est - ha inoltrato al Municipio una notifica (parzialmente a posteriori) per sistemare il terreno a valle della facciata nord-est (con terrazzi che non supereranno l'altezza di m 1.50 dal terreno originale).

b. L'8 febbraio 2021 il Municipio ha rilasciato il postulato permesso a titolo provvisorio, respingendo nel contempo l'opposizione inoltrata da RI 2 e RI 1. Anche contro tale decisione, i medesimi si sono rivolti al Governo, che il 9 novembre 2022 ha evaso ai sensi dei considerandi la loro impugnativa contro tale licenza edilizia che ha confermato, ma non a titolo provvisorio. Il ricorso interposto da RI 2e RI 1 avverso questo giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo viene evaso con sentenza separata di data odierna (inc. 52.2022.410).

 

E.   Nel frattempo, con giudizio del 26 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 avverso la citata licenza edilizia del 9 marzo 2020 (cfr. supra consid. Cc). In sintesi, dopo aver tutelato la domanda inoltrata sotto forma di notifica (cfr. art. 6 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110) e condiviso le valutazioni dell'ing. __________ (già parte integrante della risoluzione municipale del 26 aprile 2019), il Governo ha sua volta ritenuto il progetto relativo alla sistemazione esterna della facciata nord-ovest conforme alle NAPR, ribadendo in particolare le conclusioni del Municipio relative all'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 NAPR per il piazzale, come pure quelle riferite alle altre opere esterne.


F.    Con ricorso del 25 novembre 2022, RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione del Municipio e che gli atti siano rinviati a quest'ultimo affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Gli insorgenti ripropongono la censura riferita alla procedura, negando che la creazione del piazzale potesse essere autorizzata previa semplice notifica (nella misura in cui comporterebbe una modifica sostanziale dell'aspetto esterno e della destinazione di quell'area). Insostenibile sarebbe l'opposta deduzione del giudizio impugnato, carente di motivazione e lesivo dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Contestano inoltre le conclusioni tratte dal Governo in merito all'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, a loro dire applicabile solo quando un'opera (rampa o piazzale) sarebbe necessaria per accedere all'autorimessa; ciò che in concreto non sarebbe il caso (come dimostrerebbe il progetto iniziale approvato nel 2018). La norma non potrebbe insomma essere utilizzata per correggere un non altrimenti evitabile sorpasso d'altezza relativo alla facciata nord-ovest.



G.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) richiama le precedenti prese di posizione, senza formulare osservazioni. Il Municipio e l'istante in licenza postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.



H.   Con la replica e le dupliche, i ricorrenti rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva può essere riconosciuta solo alla ricorrente RI 1, già opponente e proprietaria del fondo dirimpettaio (part. __________), personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non invece al coniuge RI 2: egli non risulta infatti vantare alcun diritto sul predetto mappale, né ha altrimenti sostanziato la sua abilitazione a ricorrere; evidentemente improprio è invece il richiamo alla proprietà di Mezzovico (part. __________), in cui abita con la moglie (cfr. replica e relativa rettifica).
Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    2.1. La licenza edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv. 1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola previo avviso dell'autorità dipartimentale, che si pronuncia sulla conformità dell'intervento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza, l'art. 11 cpv. 1 LE prevede tuttavia una procedura semplificata, che prescinde dal coinvolgimento dell'autorità cantonale. La distinzione tra i due tipi di procedura si fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2009.488 del 7 maggio 2010 consid. 2.1). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LE sono di secondaria importanza i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione di edifici ed impianti senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale e i lavori quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE enumera in modo esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla procedura della notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano - tra l'altro - le opere di cinta e i muri di sostegno; la costruzioni di strade private e accessi alle strade (pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico) che non ingenerano ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente; gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 4, 6 e 9 RLE). Se il progetto, pur essendo di secondaria importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione di leggi rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA 52.2009.488 citata consid. 2.2).

2.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma (cpv. 2), è applicabile la procedura della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.                                         Per principio, le varianti soggiacciono dunque alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, il cpv. 2 della norma dispone infatti che è applicabile la procedura (semplificata) della notifica. Anche in questo contesto vale tuttavia il principio secondo cui, nel caso di modifiche che, pur essendo di minore entità, richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2014.51 del 18 marzo 2015 consid. 2.2, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2). Infine, differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità. Scopo di quest'ultima precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare (cfr. STA 52.2019.365 del 1° marzo 2021 in RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.2).

2.3. In concreto, la notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) riguarda in sostanza una variante del progetto autorizzato nel 2018, relativa alla sistemazione esterna della facciata nord-ovest, e in particolare la realizzazione di un piazzale a fianco della rampa dell'autorimessa, fino allo spigolo nord delimitato da un muro perpendicolare, oltre a delle modifiche al terreno nella parte centrale. Questi interventi possono essere ritenuti lavori di secondaria importanza ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LE e 6 cpv. 1 n. 4, 6 e 9 RLE rispettivamente modifiche di minore entità del progetto precedentemente approvato, che non viene alterato nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv. 2 LE). Non richiamando l'applicazione di norme di competenza dell'autorità cantonale, la variante poteva quindi essere sottoposta alla procedura della notifica, così come concluso dal Governo (seppur con motivazione assai stringata, cfr. giudizio impugnato, consid. 4.1). Da respingere sono le opposte deduzioni della parte ricorrente.

 

 

3.    3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il terreno è sistemato mediante la formazione di un terrapieno, la sua altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, soltanto nella misura in cui supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta abbassando il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2020.525 del 21 dicembre 2023 consid. 2.1, 52.2019.288 del 23 settembre 2020 consid. 3.3, 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 4.7, 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008 consid. 3.1, 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1223 ad art. 40/41 LE). Per giurisprudenza, una trincea che occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a locali sotterranei), non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato. Le sue dimensioni non sono in effetti tali da determinare un aumento dell'impatto risultante dagli ingombri verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA 52.2020.525 citata consid. 2.1, 52.2019.288 citata consid. 3.3, 52.2016.504 citata consid. 4.7, 52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid. 2.1, 52.2005.39 citata consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE).

3.2. Secondo l'art. 10 cpv. 1 NAPR - dal titolo marginale Supplemento di altezza per la formazione di rampe - per la creazione di rampe e piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi sotterranei è concesso un supplemento d'altezza di m 2.50, alla condizione che la loro larghezza massima non superi la metà della lunghezza della relativa facciata. Resta riservato l'esame estetico e paesaggistico.
Tale norma si riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti comunali, che escludono dall'altezza dell'edificio le trincee d'accesso ai vani sotterranei (rampe e piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi sotterranei), purché la loro estensione non superi una determinata frazione della lunghezza della facciata corrispondente (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE; ad es. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 3.1). A differenza di altre disposizioni, l'art. 10 cpv. 1 NAPR fissa anche un limite di altezza (supplemento) per la trincea (2.50 m; cfr. in senso analogo: STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 5.2.2; inoltre, STA 52.2019.288 citata consid. 3.3).
Anche la variante di PR in corso, concernente l'armonizzazione del regolamento edilizio del Comune di Monteceneri (pubblicata quest'anno per informazione e partecipazione; cfr. www.monteceneri.ch/it/article/1042/avviso-di-pubblicazione-variante-di-piano-regolatore-adeguamento-alla-lst-e-varianti-di-pr-concernente-l-armonizzazione-del-regolamento-edilizio), prevede peraltro una disposizione analoga che, conformemente alla giurisprudenza, continuerà a permettere di fare astrazione dalle trincee scavate nel terreno per formare un'area di disimpegno (cfr. art. 9 cpv. I n. 1 in fine: nel caso della creazione di rampe e piazzali di accesso ad autorimesse o locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore al 50% della lunghezza della relativa facciata).

3.3. In concreto, come già accennato, la variante di progetto contempla in particolare la realizzazione di un piazzale in asfalto a fianco della rampa d'accesso (larga ca. 5 m) all'autorimessa, che si estende per circa 7 m fino allo spigolo nord dell'edificio (delimitato da un muro perpendicolare; cfr. pianta piano terreno). Ora non v'è dubbio che - a differenza di quanto già ammesso dal Municipio per la rampa tra i due terrapieni prevista dal progetto originario - il piazzale latistante non configura una trincea scavata nel piano di campagna per formare un'area di disimpegno di accesso a un vano interrato, ma uno spiazzo piuttosto pianeggiante, che presenta un dislivello esiguo rispetto a via __________, pressoché inesistente verso lo spigolo nord (cfr. Δ quote: -2.76 / -2.78 m; cfr. pianta piano terreno). Pur tenendo conto del riserbo di cui il Tribunale deve dar prova nell'interpretazione e applicazione nelle norme di diritto comunale autonomo (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non è quindi dato di vedere come a questo piazzale possa tornare applicabile il supplemento per rampe dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, evidentemente concepito per gli abbassamenti del terreno naturale attuati mediante escavazione (per accedere a locali sotterranei; cfr. supra consid. 3.1-3.2; cfr. pure in senso analogo: STA 52.2018.138 del 13 novembre 2019 consid. 2.3). Non per ogni spiazzo attiguo a una rampa, sul quale possono eventualmente essere svolte delle manovre. Lo stesso deve essere pertanto considerato come terreno sistemato, dal quale deve essere determinata l'altezza dell'edificio (art. 40 cpv. 1 LE), che risulta di riflesso maggiore (> di 1.86 m) a quella massima prescritta (m 9.50, cfr. art. 39 NAPR). Non essendo infossato, lo zoccolo dell'edificio che poggia sul piazzale si ripercuote del resto chiaramente sugli ingombri verticali effettivamente apparenti (cfr. fotografie di cui al doc. C prodotte dalla parte ricorrente e facciata nord-ovest). E peraltro in modo ben maggiore rispetto al primo progetto approvato. Ne discende che, per quanto attiene alla formazione del piazzale, la licenza in variante non può essere confermata, poiché comporta un netto superamento dell'altezza massima dell'edificio. È invece questione che esula dalla presente procedura, in che modo possa semmai essere posto rimedio a eventuali difetti d'altezza dello stabile che dovessero ancora sussistere su questo lato, a causa dell'errato riporto delle sezioni ufficiali nei piani del 2018 - tenuto peraltro conto che l'edificio, al di là di tale errore, appare essenzialmente essere stato posizionato conformemente alle tavole approvate (cfr. scritti del geometra revisore del 26 e 29 aprile 2019 e decisione del Municipio del 29 aprile 2019, cfr. supra consid. B; cfr. pure verso lo spigolo nord, la lieve differenza riscontrabile tra la quota già prevista del terreno sistemato [-0.92] e il profilo della strada nelle facciate nord-ovest [± 0.10 m, dato dedotto per misurazione]).


4.    Per il resto, considerato che nemmeno la parte ricorrente solleva obiezioni sulle altre opere di sistemazione esterna previste dal progetto (muri, rampa pedonale e terrapieno centrale), limitatamente alle stesse nulla osta alla conferma del giudizio impugnato, che ha tutelato il permesso municipale.

 

 

5.    5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo, oltre che per le spese processuali (disp. n. 2), è annullato nella misura in cui conferma la licenza edilizia per la formazione del piazzale. Limitatamente a quest'opera, anche il permesso comunale è annullato.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra le parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) di entrambe le sedi sono compensate.

 

 

Per questi motivi,

 

 

 

decide:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Stato (n. 5206) è annullata, nei limiti di cui si è detto al consid. 5.1.

1.2. la licenza edilizia del 9 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Monteceneri è annullata nella misura in cui approva la formazione del piazzale. Per il resto è confermata.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 600.-) e la __________ SA (fr. 1'200.-.). Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
Le ripetibili sono compensate.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

     

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera