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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5216) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso del ricorrente avverso la risoluzione del 22 giugno 2022 con cui il Municipio di Collina d'Oro ha respinto la sua istanza di revoca del divieto d'uso della veranda e della terrazza del Ristorante __________ (mapp. __________, sezione Gentilino); |
ritenuto, in fatto
che RI 1 è titolare di
un diritto di usufrutto su un fondo (part. __________) di cui era proprietario
sino al giugno 2022, situato nel comune di Collina d'Oro, a Gentilino, in via __________,
all'interno dell'omonima zona, fuori dell'area edificabile;
che sul terreno insiste una costruzione di m2 180 chiusa sui lati (veranda)
e una terrazza esterna per gli avventori dell'esercizio pubblico (Ristorante __________),
che gestisce sull'altro lato della strada (part. __________);
che, a seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, nel corso del 2017 il Municipio ha sollecitato RI 1 a presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la veranda e la terrazza esterna, in quanto sprovviste di una valida autorizzazione;
che il 27 novembre 2020 - dopo aver esperito una procedura d'ufficio - l'Esecutivo comunale ha negato la licenza edilizia a posteriori per le due opere; con decisione del 9 dicembre 2020 ha poi vietato, con le comminatorie di rito, l'uso di tali strutture, richiamando l'art. 42 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);
che adito da RI 1, con unico giudizio del 16 giugno 2021, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di licenza, ritornando gli atti al Municipio affinché li completasse ed emanasse una nuova decisione (esaminando la fattispecie anche dal profilo dell'art. 37a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Relativamente al divieto d'uso, ha invece dichiarato il ricorso irricevibile, poiché tardivo, non essendo stato rispettato il termine quindicinale per impugnare il provvedimento cautelare; la risoluzione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato;
che il 22 giugno 2021,
RI 1 ha presentato una richiesta di levata del divieto d'uso cautelare al
Municipio, il quale il 9 luglio 2021 l'ha tuttavia respinta; il provvedimento -
ribadito dall'Esecutivo locale il 27 luglio 2021 (pronunciandosi su un'ulteriore
analoga richiesta) - è poi stato tutelato dal Governo con giudizio del 7
dicembre 2021, rimasto inimpugnato;
che il 31 maggio 2022 RI
1 ha nuovamente domandato all'Esecutivo locale di revocare la misura cautelare
adottata il 9 dicembre 2020 (lamentando il protrarsi
della procedura edilizia
in sanatoria e le difficoltà economiche derivanti dal divieto d'uso
delle strutture);
che il 22 giugno 2022, il Municipio ha respinto la richiesta, considerando che
non era intervenuto alcun cambiamento della situazione atto a giustificare una
revoca della misura;
che con giudizio del
26 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI
1 avverso la predetta risoluzione, che ha confermato; premesso come la
decisione impugnata derivi dal rifiuto del Municipio di revocare il divieto
d'uso del 9 dicembre 2020, il Governo ha anzitutto osservato che quest'ultimo
non potrebbe essere rimesso in discussione, siccome cresciuto in giudicato;
riepilogate in generale le regole per la revoca delle decisioni, ha poi
essenzialmente ritenuto che in concreto i presupposti non fossero dati;
che contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via
preliminare, l'esperimento di un incontro di conciliazione e, in via
principale, che sia annullato così come il divieto d'uso; in estrema
sintesi, l'insorgente lamenta una lesione del principio di proporzionalità, con
una serie di argomenti che non occorre riprendere in dettaglio;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni; l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si richiama alle sue precedenti comparse scritte, mentre il Municipio chiede di respingere il ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto;
che con la replica e
le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi
e domande di giudizio;
che il Tribunale ha richiamato dal Governo gli incarti riguardanti il presente
procedimento e le pregresse procedure (citati giudizi del 16 giugno e 7
dicembre 2021), noti alle parti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni;
che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);
che in concreto la
decisione con cui il Municipio ha rifiutato di revocare il divieto d'uso
provvisionale disposto il 9 luglio 2021 è chiaramente un provvedimento
cautelare;
che le misure provvisionali, che per loro natura hanno carattere provvisorio, possono
in effetti essere modificate in ogni tempo, d'ufficio o a richiesta di una
parte, rispettivamente essere riconsiderate allorquando le circostanze si sono
modificate in modo rilevante; da questo profilo - diversamente da quanto sembrano
assumere il Governo e il Municipio (cfr. risposta) - hanno quindi una forza di
cosa giudicata limitata (cfr. STA 52.2021.68 del 23 febbraio 2021; Michael Daum/David Rechsteiner in: Ruth
Herzog/Michael Daum [curatori], Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. ed., Berna 2020, n. 48 ad art. 27; Benoît Bovay, Procédure administrative,
2. ed., Berna 2015, pag. 594 seg.; Regina
Kiener in: Alain Griffel [curatore], Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. ed., Zurigo 2014, n. 41 ad
§ 6);
che ciò non toglie che la decisione con cui l'autorità risolve di modificare e
revocare o meno una misura cautelare ha la stessa natura e soggiace alle
medesime regole procedurali di quest'ultimo provvedimento (cfr. pure Kiener, op. cit., n. 41 ad § 6);
che nella fattispecie il procedimento, di natura cautelare, è evidentemente
rimasto tale anche se l'oggetto del ricorso al Tribunale è la decisione con cui
il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto di revocare il divieto d'uso
cautelare del 9 luglio 2021;
che, ferme queste premesse, occorre inevitabilmente concludere che il ricorso interposto contro la risoluzione del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Stato è tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 68 cpv. 2 LPAmm), ma ben 15 giorni dopo;
che il termine di
ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a
tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente: il suo patrocinatore, cognito della materia, non poteva in
effetti non rilevare l'errore; non doveva nemmeno consultare i testi di legge o
la giurisprudenza, poiché era già insorto davanti al Consiglio di Stato nel termine
di ricorso di 15 giorni (cfr. ricorso dell'8 luglio 2022; cfr. pure il
precedente ricorso del 27 luglio 2021; cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1
pag. 376, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid.
2.3);
che a maggior ragione vale tale conclusione se si considera che già la prima
impugnativa contro il divieto d'uso del 9 luglio 2021 era stata dichiarata
irricevibile, poiché non insinuata nel termine di 15 giorni prescritto dall'art.
68 cpv. 2 LPAmm (cfr. citato giudizio del 16 giugno 2021);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile, siccome tardivo;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale rifonderà al Comune, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico, un'indennità per ripetibili per questa sede, ridotta in funzione dell'esito (art. 49 cpv. 1 e 2 e contrario LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, a cui va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Il ricorrente rifonderà inoltre al Comune di Collina d'Oro fr. 500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera