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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 147) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione del 25 maggio 2021 con cui il Municipio di Caslano gli ha ordinato la demolizione del portico trasformato di un grotto (part. ______); |
ritenuto, in fatto
A. A Caslano, ai piedi
del monte omonimo, vi è un gruppo di tre edifici contigui (part. __________, __________
e __________) risalenti a prima degli anni '60, situati fuori dell'area
edificabile, in zona grotti (ZG), inclusa in zona soggetta a pericoli naturali
di grado alto secondo il vigente PR. CO 1 è comproprietaria (PPP __________)
del grotto più a ovest (part. __________, costituita in proprietà per piani). A
RI 1 appartiene invece quello centrale (part. __________).
A monte dei tre edifici, a confine col bosco, vi è un'esile striscia di terreno
(part. __________, in comproprietà coattiva delle part. __________, PPP __________
e part. __________, appartenente alla CO 7 e alla comunione ereditaria __________).
Su questa striscia, sul retro del grotto di RI 1, sconfina un corpo destinato a
cucina e ripostiglio (con wc chimico), che è stato realizzato trasformando un
portico semiaperto.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Così sollecitato
dal Municipio con ordine del 23 novembre 2012 (confermato dal Consiglio di Stato
mediante giudizio del 28 agosto 2013), il 28 aprile 2014 RI 1 ha presentato una
domanda di costruzione a posteriori per la predetta trasformazione del portico,
risalente a suo dire al 1981.
b. Preso atto dell'avviso cantonale sfavorevole (n. 87415) - che ha in
particolare escluso il rilascio di un'autorizzazione eccezionale in base agli
art. 24 e 24c della legge sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), evidenziando pure l'esistenza d'interessi
preponderanti contrari per la distanza (0 m) dal bosco e la sussistenza di un
pericolo di caduta sassi di grado elevato - il 14 maggio 2014 il Municipio ha
negato il permesso richiesto. La decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
C. Dopo aver raccolto l'avviso
dell'autorità dipartimentale, il 31 ottobre 2017 il Municipio ha ordinato a RI
1 di demolire il fabbricato. Adito su ricorso di quest'ultimo, con giudizio del
29 aprile 2020 il Governo ha tuttavia annullato tale provvedimento rinviando
gli atti al Municipio ai sensi dei considerandi.
Dopo aver ritenuto il provvedimento sorretto da un interesse pubblico e
conforme al principio della proporzionalità, il Governo ha tuttavia considerato
che, alla luce della perenzione trentennale, le autorità di prime cure
avrebbero dovuto appurare la data di esecuzione dell'intervento (esaminando la
documentazione agli atti o altri documenti pertinenti) e pronunciarsi
nuovamente, stabilendo se il fabbricato debba essere tollerato per perenzione
dell'azione di ripristino o rimosso.
D. a. Ripreso possesso
dell'incarto, dopo aver analizzato la documentazione prodotta dall'interessato
(fatture del 1981 e cronistoria della precedente proprietaria) e reperito una
foto del 24 maggio 1991 (da cui si intravede solo il portico parzialmente
chiuso), il Municipio ha chiesto all'autorità dipartimentale di emanare un nuovo
avviso di ripristino.
b. Preso atto dell'avviso rilasciato il 23 aprile 2021 dai Servizi generali del
Dipartimento del territorio, con decisione del 25 maggio 2021 il Municipio ha
quindi ordinato a RI 1 la demolizione del portico trasformato abusivamente
in deposito e cucina, con il ripristino della situazione
originaria riportata nella foto del 1991 (mantenendo la struttura del
portico con le pareti di chiusura contro montagna, ma ripristinando le aperture
laterali, verso il mapp. __________) e la rimozione dell'arredamento e
degli allacciamenti elettrici e sanitari della cucina, ripristinando la
destinazione quale deposito aperto. L'ordine, corredato dalle comminatorie
di rito, ha previsto un termine d'esecuzione di 30 giorni (dalla crescita in
giudicato della decisione).
E. Con risoluzione del 19
gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
avverso tale provvedimento, che ha confermato.
Dopo aver ricordato che il provvedimento è sorretto da un interesse pubblico e
giustificato dal profilo della proporzionalità, il Governo, alla luce della
recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha in ogni caso escluso che l'insorgente
potesse ancora appellarsi al termine di perenzione trentennale.
F. L'insorgente
deduce ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato insieme all'ordine di ripristino.
In sintesi, osserva anzitutto che la zona grotti, fino all'adozione del primo
PR 1987, non era soggetta a particolari regolamentazioni e, successivamente
(fino a una decisione del 2012), sarebbe stata erroneamente considerata anche
dal Municipio zona edificabile. Ribadisce che i lavori di trasformazione del
portico del grotto sarebbero stati realizzati nel 1981, richiamando le fatture
e dichiarazioni agli atti. Contesta quindi le conclusioni tratte dal Governo,
siccome contrarie al suo precedente giudizio di rinvio del 2020. La durata
della procedura, aggiunge, si opporrebbe all'applicazione della recente
giurisprudenza dell'Alta Corte, che in ogni caso non imporrebbe il ripristino
ma permetterebbe di considerare situazioni del tutto particolari come quella di
specie.
G. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC),
come pure CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si
dirà, se del caso, in appresso. La CE __________ ha precisato di non aver nulla
da comunicare, mentre il Municipio e la Fate SA sono rimasti silenti.
H. Con la replica e le
dupliche, il ricorrente rispettivamente l'UDC e la vicina si sono
essenzialmente riconfermati nelle proprie conclusioni e domande di giudizio,
sviluppando in parte le loro tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dagli art. 21 cpv. 1
e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE, 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). L'audizione eventualmente sollecitata dall'insorgente del
teste Treccani, di cui è già stata versata agli atti una dichiarazione scritta,
non appare idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente
giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la
demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze
siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento
dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito
di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia
processuale e al divieto di
formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando
la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il
contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr.
RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20
dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2;
Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE).
Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni
realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano
per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia
esigerne il rispetto (cfr. Scolari,
op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE).
2.2. L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale
un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al
principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di
ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto
autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico o se
il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e
al mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (cfr.
DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio
2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2).
La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata
comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situa-zione conforme
al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne
deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra tante,
STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3). Chi pone l'autorità di fronte al
fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di
ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli
inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid.
6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).
3. 3.1. In
concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto
materiale è già stata accertata con il diniego del permesso a posteriori del 14
maggio 2014, fondato sull'avviso cantonale negativo (n. 87415), che ha in
particolare ravvisato un contrasto con gli art. 24 e 24c LPT, la distanza
minima dal bosco e la zona di pericolo alto. Di principio non v'è ragione di
rimettere in discussione tale decisione, pacificamente cresciuta in giudicato.
Da questo profilo, nulla osterebbe dunque all'adozione di un provvedimento di
ripristino.
3.2. Da un attento esame degli atti risulta che la trasformazione attuata al
portico del grotto non è priva di importanza. Anzitutto va evidenziato che tale
intervento, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è stato eseguito
nel 1981, ma dopo il 1991. Lo conferma chiaramente la foto del 24 maggio 1991
da cui risulta che - ancora a quel momento - sul retro del grotto vi era
unicamente un portico coperto con delle lamiere, solo parzialmente delimitato
da muri. La lettera del Municipio del 10 giugno 1981 relativa all'allacciamento
per la fornitura d'acqua potabile a un lavandino (con una diramazione
proveniente dal fondo vicino di proprietà __________) prova inoltre che, nel
1981, il grotto era solo formato da un unico locale, per uso estivo occasionale,
non abitabile. Descrizione questa che, a ben vedere, trova pure
riscontro nella breve cronistoria della precedente proprietaria (dichiarazione
di __________ del 15 febbraio 2012), da cui si evince che nel 1961 il piccolo
rustico era costituito di un solo locale con un camino, un lavandino in
cemento nel quale l'acqua è stata portata in un secondo tempo, forse verso il
1970 [recte: 1981 (cfr. citata lettera del 10 giugno 1981)] allacciandosi
ad una tubatura fatta dal Signor __________ [...]. Sul retro dell'unico locale
esisteva una porta in legno che immetteva in un portico con i muri sui lati, in
particolare quello a monte alto quasi quanto il portico stesso, mentre i due
laterali lasciavano libera la parte in alto e davano luce e aria al portico
stesso. La quarta parete era quella dell'immobile. Il pavimento era di cemento
grezzo, la copertura di assi con sopra, ben sistemate, delle lamiere un po'
arrugginite [...]. Da tale cronistoria si deduce poi che sotto il portico
vi era un tavolo e delle sedie e una stufa a legno, che solo in
un secondo tempo è stato portato il gaz con bombola e l'acqua con
un tubo di fortuna, diventando via via negli anni un cucinino
molto semplice [...]. Solo più tardi le piccole aperture laterali vennero
chiuse e l'interno sistemato [...].
A torto l'insorgente invoca le fatture del maggio-novembre 1981,
pretendendo che attestino i lavori effettuati per trasformare il portico e
installarvi la cucina e che non potrebbero riferirsi ad altro (cfr.
replica pag. 6). Nessuna di queste fatture fa in realtà cenno a degli
interventi al portico per trasformarlo in un locale chiuso, destinato a cucina
e ripostiglio (con posa di finestre, elettrodomestici, ecc.). Al contrario
tutto induce a ritenere che i lavori eseguiti quell'anno si riferissero in
primo luogo al grotto con il suo unico locale (cfr. ad es. la fattura dell'11
settembre 1981 concernente le opere da pittore, quali la tinteggiatura pareti
locale, previa raspatura pittura vecchia e stuccatura), e che il
portico sul retro sia tutt'al più stato oggetto di opere puntuali, per
mantenerlo tale (così come ancora appariva nella foto del 1991). L'unica
fattura del 25 giugno 1981 di __________ che lo menziona indica infatti che
sono state sostituite 2 lamiere zincate portico sul retro dello stabile.
Alzato e consolidato con mattoni il muro a monte per evitare caduta di
materiale dal bosco. Sistemato il pavimento in cattivo stato con cemento (...)
Sistemato la porta verso l'esterno, di cui è stato sostituito il
chiavistello (...). In queste circostanze, poco attendibile risulta quindi la
recente dichiarazione scritta di quest'ultimo del 17 giugno 2021 (doc. C),
laddove ricorda impropriamente che i lavori di chiusura totale del portico
preesistente sarebbero stati conclusi alla fine di maggio del 1981, evocando la
sua fattura o quella del muratore __________ del 3 luglio 1981, che indica però
solo lavori eseguiti nel grotto (cfr. doc. G).
Ciò detto, certo è che l'intervento eseguito dopo il 1991 non può essere
considerato di poco conto. Esso ha infatti permesso di annettere al piccolo grotto
(part. __________) - che come detto era formato da un unico locale (di
26 m2), per uso estivo occasionale, non abitabile - un
corpo completamente chiuso di oltre 10 m2, adibito a cucina e ripostiglio
(con wc chimico), dotato di finestre e allacciamenti (acqua, elettricità; cfr.
foto e piani agli atti). L'intervento - che ha senz'altro permesso di
intensificare l'uso del grotto, incrementandone di quasi il 40% la superficie
(cfr. pianta annessa alla domanda di costruzione) - si pone in chiaro contrasto
con il principio cardine della pianificazione del territorio della separazione
del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 147 II 309
consid. 5.5, 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli, in:
Aemiseger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der
Bauzone, Zurigo 2017, Vorbemerkungen zu den art. 24-24e und 37a, n. 16). Disattende
sia il regime applicabile alla zona grotti - zona speciale ex art. 18 LPT sovrapposta
all'area non edificabile, inclusa in zona di pericolo alto dal vigente PR del 2009
(così come già indicato dal Tribunale, cfr. STA 52.2014.124 dell'11 dicembre
2015 consid. 2; art. 28 e 35 delle norme di attuazione del PR; in precedenza:
art. 59 NAPR 1987, che ammetteva solo interventi di manutenzione e riattamento)
- sia gli art. 24 e 24c LPT (rispettivamente il previgente art. 24 cpv.
2 vLPT in vigore dal 1° gennaio 1980, con l'art. 75 della legge cantonale
d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365] e, precedentemente, l'art. 11 del decreto
esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del
territorio del 29 gennaio 1980 [DEPT; BU 1980, 21]). A partire dal 1980,
nessuna di queste norme che si sono via via susseguite avrebbe permesso di
avallare la trasformazione del portico, ampliando il rustico con il secondo locale
adibito a cucina e ripostiglio. Nemmeno il ricorrente lo pretende. A maggior
ragione dopo che la zona è stata ritenuta altamente pericolosa. Area in cui,
nel 2012, è poi peraltro piombato un grosso masso di 7-8 m3 (che ha
però sfondato l'ampliamento che la vicina CO 1 aveva eretto sul retro del
proprio grotto, pure senza permesso; cfr. STA 52.2014.124 citata, nota alle
parti, che ha confermato l'ordine di demolire quanto restava di quell'aggiunta).
Anche senza soffermarsi sull'ulteriore contrasto con la distanza dal bosco, è
quindi evidente che sussiste un interesse pubblico preponderante al ripristino dello
stato anteriore.
3.3. Il provvedimento è inoltre giustificato dal profilo della proporzionalità.
Le misure di ripristino ordinate, che non risultano porre particolari problemi
d'ordine tecnico, s'avverano senz'altro necessarie e idonee per ristabilire una
situazione di legalità. A maggior ragione se si considera che il provvedimento
permette comunque di mantenere la struttura originaria del portico
semiaperto, con le pareti di chiusura contro montagna, ma ripristinando le
aperture laterali. Dal profilo della proporzionalità si può inoltre senz'altro
attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di uno
stato conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti, in particolare di
natura economica (spese di rimozione) derivanti al proprietario, che ha
comunque posto l'autorità di fronte al fatto compiuto. La misura non appare neppure
lesiva della parità di trattamento, ove solo si consideri che l'aggiunta eretta
dalla vicina sul retro del suo stabile (part. __________) ha seguito la stessa
sorte (cfr. STA 52.2014.124 citata).
3.4. Certo è infine che all'ordine di ripristino non osta il termine di
perenzione trentennale. Nella sentenza di principio del 28 aprile 2021 (DTF 147
II 309 consid. 5) - resa solo un anno dopo il primo giudizio di rinvio del
Governo e che questo Tribunale avrebbe in ogni caso considerato - il Tribunale
federale ha infatti stabilito che per gli edifici illegali al di fuori della
zona edificabile non vi è alcuna perenzione di questo diritto, rispettivamente
di quest'obbligo, dopo 30 anni, permettendo tutt'al più di considerare caso per
caso situazioni speciali inerenti alla protezione della buona fede - qui
comunque non date. Nulla agli atti permette infatti di affermare che il
ricorrente, con la dovuta attenzione e diligenza, potesse legittimamente
ritenersi autorizzato a intraprendere i lavori di trasformazione del portico,
che hanno ampliato il suo piccolo grotto. Al riguardo occorre infatti partire
dal presupposto che l'obbligo della licenza edilizia per le costruzioni è da
considerarsi un fatto notorio (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1 e
rimandi). Inoltre, l'insorgente non dimostra di aver ricevuto dalle autorità
preposte concrete assicurazioni vincolanti riguardo alla possibilità di
realizzare l'intervento (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.5.1, 131 II 627 consid.
6.1; STF 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.2). Non porta evidentemente
ad altra conclusione la sola asserita circostanza che il Municipio, fino al
2012, avrebbe erroneamente considerato zona edificabile la zona grotti
approvata con il PR 1987 (che l'intervento in ogni caso non rispetta).
Irrilevante è infine che nell'ambito della revisione della LPT del 29 settembre
2023 il Legislatore ha introdotto una nuova disposizione (art. 25 cpv. 5 LPT)
secondo cui la pretesa al ripristino dello stato legale si prescrive in 30
anni. Il termine è osservato se il primo intervento dell'autorità competente è
anteriore allo scadere di detto termine. La pretesa è imprescrittibile se sono minacciati
beni di polizia, in particolare l'ordine, la quiete, la sicurezza o la salute
pubblici. Anzitutto, come ha recentissimamente rilevato l'Alta Corte
federale, occorre considerare che la revisione della LPT del 29 settembre 2023
non è ancora entrata in vigore: un'applicazione anticipata di tale norma non è
dunque possibile (cfr. STF 1C_667/2023 del 3 giugno 2024 consid. 4.5.3).
Inoltre, considerato che il primo intervento dell'autorità risale al 23
novembre 2012 (con l'ordine di presentare una domanda di costruzione a
posteriori), è da escludere che tale modifica di legge potrebbe ostare al
ripristino in questione.
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.
4.2. Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, che
rifonderà inoltre alla vicina resistente, assistita da un legale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm)
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico del ricorrente che rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera