|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
- la decisione del 2 febbraio 2022 (n. 390) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione del 2 settembre 2020 con cui il Municipio di Breggia gli ha rilasciato la licenza edilizia per la realizzazione di una nuova casa monofamiliare con posteggio (part. __________, sezione Sagno);
- la decisione del 9 febbraio 2022 (n. 536) del Governo che accogliendo un'istanza di rettifica di CO 1 e CO 2 ha modificato il dispositivo n. 2 della predetta risoluzione (relativo alle ripetibili); |
ritenuto, in
fatto
A. a. Con domanda di
costruzione del 20 gennaio 2020, l'arch. RI 1 ha chiesto il permesso di
costruire su un terreno in pendio (part. __________) situato a Sagno, nel
comune di Breggia, una nuova casa unifamiliare con due posteggi sul tetto. Il
fondo, in zona residenziale (ZR), si trova a valle di via __________, strada di
servizio (s3) a fondo cieco che in quel punto termina con una piazza di giro.
b. Dopo che la domanda aveva suscitato due opposizioni, il 5 maggio 2020,
l'istante ha prodotto una variante di progetto per la stessa casa, senza i due
posteggi sul tetto. Secondo la variante, questi ultimi saranno realizzati a
monte dell'edificio, sopra una piattaforma (a pianta trapezoidale, ca. 58 m2)
sorretta da due muri trasversali, sotto la quale verranno ricavati due vani
tecnici (caldaia). La piattaforma, delimitata da un parapetto, sarà accessibile
dalla piazza di giro. Sul lato nord, una scala la collegherà alla sottostante
abitazione.
ESTRATTO PLANIMETRIA
c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda in variante si sono tra l'altro nuovamente opposti CO 1 e CO 2, comproprietari del fondo (part. __________) situato sul lato opposto di via Belvedere, a monte della piazza di giro.
d. Fatto proprio l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 113697), il Municipio ha rilasciato - a determinate condizioni - la licenza edilizia, evadendo nel contempo le opposizioni pervenute.
B. a. Con giudizio del 2 febbraio 2022 (n. 390), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 1 e CO 2 avverso la predetta risoluzione, che ha annullato.
Dopo aver ammesso la
legittimazione attiva dei vicini, il Governo ha in sostanza considerato gli
atti della domanda incompleti per comprendere l'esatta portata dei lavori,
segnatamente per quanto concerne la costruzione accessoria, la sistemazione
del terreno al di sotto del parcheggio e il perimetro totale del muro
che sostiene la piattaforma. Agli atti mancherebbe in particolare un
prospetto della costruzione accessoria verso sud; alla base dell'accessorio, in
pianta, vi sarebbe una linea puntinata di cui non si comprenderebbe il
significato; inoltre, non sarebbe chiara la posizione del parapetto. Nemmeno
sarebbe possibile valutare se siano rispettate le linee di arretramento della
strada di servizio (di cui fa parte anche la piazza di giro). La domanda
sarebbe insomma talmente carente e incompleta, da non permettere di verificare
la conformità delle citate opere con le norme di attuazione del piano
regolatore di Sagno (NAPR; altezze, distanze, linee di arretramento). Il
Governo ha infine negato la possibilità di autorizzare il progetto unicamente
per l'abitazione (senza parcheggio), ritenuto come nella costruzione
accessoria si trovi anche il locale riscaldamento.
Dato l'esito, ha infine condannato l'istante in licenza al pagamento di
un'indennità per ripetibili (consid. 6), che non ha tuttavia riportato nel
dispositivo (n. 2) relativo alle spese processuali.
b. A seguito di un'istanza di rettifica presentata da CO 1 e CO 2, con
risoluzione del 9 febbraio 2022 (n. 536), il Governo ha emendato il predetto
dispositivo (n. 2) nel senso che: “la tassa di giudizio di fr. 800.-
(ottocento) è posta a carico dell'arch. RI 1, il quale verserà ai signori CO 1
e CO 2 l'importo complessivo di fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili”.
C. Con unico ricorso, l'arch. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso i due predetti giudizi, chiedendo, con riferimento alla prima risoluzione, in via principale, che venga annullata e confermata la licenza edilizia del 2 settembre 2020 e, in via subordinata, che gli atti vengano ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione. Relativamente alla decisione del 9 febbraio 2022, ne chiede l'annullamento.
Preliminarmente, il ricorrente contesta la legittimazione attiva dei vicini ad interporre ricorso avverso la licenza edilizia, non potendo avvalersi di alcun interesse all'annullamento della stessa. La sola vicinanza spaziale sarebbe insufficiente. Nel merito, l'insorgente contesta che la documentazione allegata al progetto non sia sufficientemente chiara per comprendere la portata dell'intervento edilizio prospettato. Dai piani risulterebbe in particolare come verrà sistemato il terreno sotto il posteggio, la posizione del parapetto e il rispetto delle linee di arretramento. Altrettanto chiare sarebbero pure le indicazioni riferite al muro che sorregge l'area di parcheggio, che non sarebbe un vero e proprio muro di sostegno ma una lama strutturale. A titolo abbondanziale, ritiene comunque infondate tutte le censure già sollevate dai vicini, che il Governo non ha affrontato, quali la distanza dell'area di parcheggio dalla strada comunale e la conformità della nuova scala pedonale (che non dovrebbe rispettare alcuna distanza da confine).
Con riferimento alla risoluzione sull'istanza di rettifica, secondo l'insorgente la decisione del 2 febbraio 2022 non prevedeva l'assegnazione di un'indennità per ripetibili: a prescindere dal fatto che l'istanza di rettifica non gli è neppure stata intimata, il suo dispositivo (n. 2) non avrebbe pertanto potuto essere emendato.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio si riconferma nelle proprie precedenti comparse scritte, mentre CO 1 e CO 2 chiedono la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
E. Con la replica e le dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato, rimasto silente) si sono essenzialmente riconfermate nelle loro posizioni, sviluppando i propri argomenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, quale istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare
opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione
a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri
della legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo conto
della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini (art. 89
cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e
2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). L'opponente deve
essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e avere un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 65
cpv. 1 lett. b e c LPAmm). Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata
costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per
determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr.
DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René
Wiederkehr, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie
von lmmissionsbetroffenen, in: ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo il
Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando
il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata (cfr.
DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del
20 settembre 2016 consid. 3.1.1). L'interesse degno di protezione del vicino a
ricorrere consiste in sostanza nella rimozione del pregiudizio di natura
materiale o ideale che il provvedimento impugnato altrimenti gli arrecherebbe.
Tale interesse non coincide forzatamente con quello tutelato dalla norma di cui
è censurata la violazione. Secondo la prassi più recente del Tribunale
federale, il vicino ricorrente è pertanto legittimato a sollevare tutte le
censure il cui accoglimento potrebbe comportare il diniego della licenza o
l'adozione di modifiche di progetto talmente importanti da non poter essere
sanate tramite l'imposizione di condizioni particolari (cfr. DTF 139 II 499 consid.
2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). Può dunque esigere la verifica del progetto
contestato in base a tutte le normative che dal profilo giuridico o fattuale
potrebbero avere un effetto sulla sua posizione, procurandogli un vantaggio
pratico, ritenuto che quest'ultimo è già ravvisabile nel fatto che, in caso di
accoglimento, l'intervento non potrà essere realizzato o richiederà modifiche
sostanziali (cfr. DTF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 e rimandi).
In tal senso, il vicino ricorrente può far valere anche la lesione di norme che
servono (prioritariamente) a proteggere gli interessi di terzi o della
collettività (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2018.487 del
19 novembre 2019 consid. 2.2 e rimandi; René
Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis
Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen
Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, n. 65 e
98 segg. e rimandi).
2.2. In concreto, a ragione il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimazione attiva di CO 1 e CO 2. Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, è manifesto che gli stessi - proprietari di un fondo (part. __________) che si trova nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione (da cui è separato unicamente da via __________ e dalla citata piazza di giro) - sono portatori di un interesse personale, diretto e concreto, essendo dato uno stretto legame spaziale, peraltro nemmeno contestato. Inoltre, i vicini hanno fatto valere una serie di obiezioni di diritto pubblico (quali il mancato rispetto delle distanze dalle strade fissate dalle NAPR), che, in caso di accoglimento, sono suscettibili di condurre all'annullamento del permesso, procurando loro un vantaggio pratico.
3. 3.1. La domanda di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria (art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, poi, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre 2019 consid. 3.1).
All'occorrenza, soggiunge il cpv. 3 dell'art. 11 RLE, l'autorità può chiedere informazioni o completamenti.
La disposizione, che permette all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del conseguente divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni mancanti (cfr. STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 2.1).
3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo luogo essere rimosse davanti al municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n. 19 consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.4). Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre spontaneamente davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi, ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 57 LPamm; cfr. anche STA 52.2010.171 citata consid. 2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto di una certa importanza, la produzione di simili complementi, al pari delle differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiace a particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; STA 52.2016.504 citata consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).
3.3. In concreto, come
visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di realizzare due posteggi
a monte della casa d'abitazione, sopra una piattaforma a pianta trapezoidale
[di ca. 58 m2: (m 5.18 + 7.55) x 9.18 / 2], delimitata da un
parapetto e sorretta da due muri trasversali (o lame strutturali). Sotto
la piattaforma verranno inoltre ricavati due vani tecnici (cfr. sezione 2,
piante piano abitazione [quota 716.40] e piano tetto e calcolo indici).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, dai piani emerge in modo
sufficientemente chiaro la natura ed estensione di questo manufatto, che sul
lato ovest avrà segnatamente un'altezza fino a m 4 (incluso il parapetto),
misurata dal terreno perpendicolarmente sottostante (cfr. pianta piano
abitazione, sezione 2 e prospetto sud). Terreno che, come emerge dagli stessi
piani, in corrispondenza del muro a nord e dell'attigua scala sarà leggermente
escavato (cfr. prospetto nord), mentre sul lato opposto sarà sistemato mediante
un terrapieno alto fino a ca. m 1.20, largo meno di m 3 (quota 716.00; cfr.
sezione 2 e prospetto sud).
SCHEMA SEZIONE 2
Altrettanto chiara è l'ubicazione del manufatto, che in particolare si
estenderà a est fino al confine con i fondi a monte, e a sud con la piazza di
giro (part. __________), da cui sarà accessibile (cfr. planimetria, piante
piano abitazione e piano tetto). In queste circostanze, anziché lamentare le
carenze dei piani, l'assenza del prospetto sud o il significato incerto della linea
puntinata alla base dell'accessorio (cfr. pianta piano abitazione) - che
semplicemente riproduce l'ingombro della piattaforma sovrastante (cfr. pianta piano
tetto) - il Governo non aveva che da qualificare la natura dell'opera e
verificare il rispetto dei parametri evocati nel suo giudizio (distanze,
altezze, linee di arretramento). Tanto più che, contrariamente a quanto da esso
indicato, anche le linee di arretramento dalla strada comunale sono chiaramente
riprodotte sui piani di progetto (cfr. linea rossa tratteggiata, piante citate
e piano del traffico agli atti; cfr. pure licenza edilizia, pag. 8 e risposta
del Municipio al Governo, pag. 1). Inoltre, se proprio riteneva necessaria la
produzione di ulteriori piani, sezioni o indicazioni supplementari per meglio
comprendere l'estensione delle opere, l'Esecutivo cantonale non aveva che da
richiederli all'istante in licenza, conformemente al suo obbligo di
accertamento dei fatti (supra consid. 3.2). In concreto, risulta per
contro inammissibile, oltre che lesiva del principio di proporzionalità, la sua
decisione di annullare tout court la licenza edilizia. Il ricorso deve
dunque essere accolto e, di conseguenza gli atti devono essere rinviati al
Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sul gravame inoltratogli dai
vicini.
4. 4.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.
Questa norma ha
riformulato e completato il previgente art. 40 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) alla luce degli
art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero
del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012
concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a
rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o
contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle
contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande
che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della
causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574 dell'8 agosto 2019
consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).
4.2. In base all'art. 59 cpv. 2 LPAmm (applicabile per analogia in forza del
rimando dell'art. 62 cpv. 2 LPAmm), se non risulta manifestamente inammissibile
o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale
viene assegnato un congruo termine per la risposta. Questa norma è espressione
del diritto fondamentale di essere sentito, già sancito dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), che assicura a ogni interessato di esprimersi prima che una
decisione sia presa (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3; STA 52.2018.574 citata
consid. 2.2).
4.3. In concreto, il
giudizio del 2 febbraio 2022 conteneva effettivamente una contraddizione tra i
suoi motivi e il dispositivo, nella misura in cui quest'ultimo aveva omesso di
riprendere quanto disposto al consid. 6 in merito all'assegnazione delle ripetibili.
Prima di statuire sull'istanza di rettifica, il Governo avrebbe nondimeno
dovuto intimarla alla controparte (art. 59 cpv. 2 LPAmm), garantendole il
diritto di esprimersi.
Considerato che la predetta decisione deve essere comunque annullata e gli atti
rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione per i motivi di cui si è
detto (cfr. supra consid. 3.3), non mette comunque conto di soffermarsi
su tali aspetti: dato l'esito, anche il giudizio di rettifica del 9 febbraio
2022 non può infatti che essere annullato.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando i giudizi impugnati. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi del considerando 3.3.
5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere ad un riesame complessivo della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2). La tassa di giustizia è dunque posta a carico dei vicini che hanno resistito al gravame. Questi ultimi rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato, un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. le decisioni del 2 e 9 febbraio 2022 (n. 390 e 536) del Consiglio di Stato sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, i quali rifonderanno inoltre all'arch. RI 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
||
|
|
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5
|
|
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera