|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 10 febbraio 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione in deroga per esercitare la professione di fiduciario immobiliare a favore di una seconda società; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è titolare di
un'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare
ed è regolarmente iscritto come tale all'albo professionale dei fiduciari dal 22
ottobre 1986; attualmente egli lavora presso la propria società fiduciaria, la
C__________ SA di __________, quale unico fiduciario autorizzato. Il 25 marzo
2021 ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di
fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio di un'autorizzazione, in deroga
all'art. 6 cpv. 3 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di
fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), per esercitare la
professione presso una seconda società, la T__________ Sagl. A sostegno della
propria richiesta, ha spiegato che il figlio, suo dipendente per tanti anni,
aveva costituito la suddetta società al fine di gestire un'attività
indipendente e che egli era intenzionato a mettere a disposizione la propria
autorizzazione.
B. Dopo un incontro
tenutosi presso gli uffici dell'Autorità di vigilanza e svariata corrispondenza
con cui l'autorità ha in sostanza indicato le esigenze per ottenere la deroga
richiesta, il 16 dicembre 2021 l'autorità di prime cure ha preavvisato
negativamente l'istanza di RI 1 ritenendo non date le condizioni per la concessione
della stessa.
Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 10 febbraio
2022 la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego. A suo giudizio, la
proposta formulata dall'istante non sarebbe conforme ai disposti di legge, né
alla direttiva applicabile in materia, non risulterebbe compatibile con lo
spirito della LFid e con la finalità dell'istituto della deroga in esame. In
particolare l'istante non avrebbe fornito sufficienti garanzie che l'attività
lavorativa presso la T__________ Sagl sia effettiva; non avrebbe nessun legame
con l'attività della suddetta ditta, non essendone né socio né dipendente e il
ruolo con cui egli propone di essere iscritto a Registro di commercio,
segnatamente quale procuratore, non sarebbe conforme all'art. 6 cpv. 2 lett. e
LFid. Secondo l'impostazione presentata dall'istante, il figlio di questi non si
troverebbe ad agire in posizione subordinata e non vi sarebbero garanzie che la
struttura aziendale sia diretta dal fiduciario autorizzato.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e il rilascio della controversa autorizzazione.
Egli sostiene, in estrema sintesi, che sia la decisione impugnata, che la legge
su cui la stessa si basa, violino la libertà economica e il principio di
proporzionalità.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica
le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di
giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Nel Canton
Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,
svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad
autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere
rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).
Giusta l'art. 6 LFid le persone giuridiche, le società di persone e le ditte
individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla legge se al loro
interno opera almeno un fiduciario autorizzato, il quale deve svolgere l'attività
professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di
commercio (cpv. 1), nonché rivestire determinati ruoli all'interno dell'azienda
(cpv. 2). Un fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola persona
giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario
salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza (art. 6 cpv. 3 LFid).
L'Autorità di vigilanza ha adottato la direttiva n. 1 del 28 maggio 2019 per
disciplinare con precisione il rilascio della deroga all'autorizzazione ai
sensi della LFid.
3. 3.1. L'insorgente
sostiene che a seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2020 della legge
federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e della
legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2019 (LIsFi; RS 954.1),
normative che hanno escluso dal campo di applicazione della LFid la figura del
fiduciario finanziario, non vi sia più un interesse pubblico residuo
sufficiente che giustifichi il mantenimento dell'attuale regime autorizzativo,
perlomeno per quanto attiene ai fiduciari immobiliari. Anche in Parlamento,
nell'ambito del dibattito in merito all'adeguamento della LFid al diritto
federale in materia di operatori finanziari (BU 2021, 404), l'interesse
pubblico al mantenimento della LFid sarebbe stato seriamente messo in
discussione.
La censura va trattata prioritariamente poiché qualora dovesse risultare
fondata, renderebbe superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
3.2. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che il regime
autorizzativo istituito dalla LFid costituisce indubbiamente un'importante
restrizione della libertà economica garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. STF
2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3 con numerosi riferimenti), la quale -
per essere ammessa - deve rispettare le condizioni poste dall'art. 36 Cost. (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27
settembre 2012 consid. 2.1,
2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard
Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender
[curatori], St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, III ed.,
San Gallo 2014, n. 58 ad art. 27). Va però altresì rammentato che, il
Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere compatibile con l'art. 27
Cost. l'obbligo di dover richiedere
un'autorizzazione per poter esercitare nel Cantone Ticino la professione di
fiduciario.
In particolare, tra le altre, al consid. 5 della STF 2C_204/2010 del 24
novembre 2011 (pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22) esso ha considerato
conforme alla libertà economica il regime autorizzativo istituito dalla LFid
per tutte e tre le categorie di fiduciari (commercialisti, immobiliari e
finanziari) istituite da questa legge, senza formulare alcuna riserva nei
confronti dell'uno o dell'altro settore, rilevando per contro che vi è un
interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede misure di
polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (consid. 5.2. e
riferimenti ivi citati).
Questa giurisprudenza, già inaugurata quando ancora vigeva la vecchia legge sui
fiduciari del 1984 (RDAT 1996 II n. 54; STF 2P.345/1990 del 7 ottobre
1991 consid. 2, 2A.97/2004 del 24 febbraio 2004 consid. 2.2; STA 52.2009.369
del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro Bianchetti,
Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:
RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro
Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea
2002, pag. 42 segg.), è stata in seguito ribadita a più riprese
anche in casi che non riguardavano l'esercizio della professione di fiduciario
finanziario (STF 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021, 2C_479/2021 del 1° novembre
2021, 2_848/2015 del 20 novembre 2015, 2C_720/2014 del 12 maggio 2015,
2C_1022/2013 del 25 marzo 2014). D'altronde il Tribunale federale ha in diverse
occasioni sottolineato come l'interesse pubblico perseguito dalla LFid sia
quello di garantire, tramite lo strumento dell'autorizzazione, la protezione
degli investitori e degli utenti di questo
genere di prestazioni, dando maggiore trasparenza all'intero settore e creando
esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24
novembre 2011 pubbl. in: RtiD
I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3,
2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre
1990 consid. 3b). L'attività del fiduciario, per tutte e tre le
categorie professionali inizialmente disciplinate dalla LFid, espone infatti quest'ultimo
a stretto contatto con interessi patrimoniali altrui per la cui gestione egli
deve essere idoneo, formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza.
L'interesse pubblico del cittadino risiede quindi proprio nel proteggerlo da un
possibile danno, salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da
pericoli derivanti dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali
delicate attività senza essere in possesso delle necessarie qualifiche
professionali (STF 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369
del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro
Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:
RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro
Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea
2002, pag. 42 segg.). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente,
l'interesse pubblico perseguito dalla LFid, così come evidenziato in svariate
occasioni sia dal Tribunale federale sia da questa Corte, non risulta pertanto né
insufficientemente sostanziato, né insuscettibile di giustificare un'ingerenza
nella libertà economica. Come detto, la LFid è stata infatti concepita per
proteggere i clienti che affidano i propri valori in gestione - siano essi di
natura finanziaria, commerciale o immobiliare - dall'agire di operatori poco
qualificati e poco scrupolosi e, sussidiariamente, a garantire l'affidabilità
dei fiduciari attraverso la selezione dell'accesso alla professione e il
controllo della loro attività.
In quest'ottica il semplice fatto che il legislatore federale abbia
recentemente optato per il disciplinamento della sola professione di fiduciario
finanziario, non permette ancora di concludere, come fa il ricorrente, che non
sussistano (più) sufficienti motivi a livello cantonale per continuare a regolare
l'attività dei fiduciari commercialisti e immobiliari. Quest'ultimi gestiscono infatti
a loro volta beni di proprietà di terze persone come pure patrimoni che possono
essere di ingente valore, esercitando sui medesimi - per conto dei clienti -
rilevanti poteri (cfr. STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3). La
questione è stata affrontata anche nell'ambito della procedura che ha portato
di recente il Legislatore ticinese a modificare la LFid per adeguarla alla
LSerFi e alla LIsFi, la cui entrata in vigore ha avuto luogo il 1° gennaio 2020
(cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 7753 del 13 novembre 2019
sull'adeguamento della LFid alle leggi federali sui servizi finanziari e sugli
istituti finanziari e il relativo rapporto della Commissione Costituzione e
leggi n. 7753R del 5 ottobre 2021). Dai materiali legislativi emerge come nel
corso della procedura di consultazione tutte le parti interpellate, tranne una,
si sono espresse a favore del mantenimento della LFid. La stessa Commissione
Costituzione e leggi ha osservato che solo determinate attività esercitate dai
fiduciari commercialisti e immobiliari sottostanno a delle leggi federali, per
cui la regolamentazione cantonale in materia non appare superflua. Dopo aver
ricordato che la normativa era già stata giudicata conforme alla Costituzione
dal Tribunale federale, essa ha poi rilevato che la decisione di mantenere o
abrogare il regime autorizzativo per le attività fiduciarie rimanenti è di
fatto una scelta di natura squisitamente politica.
Orbene, a fronte di quanto esposto, si deve concludere che in termini generali l'interesse
pubblico a sostegno della normativa in esame risulta tuttora attuale e
preponderante nell'ottica delle restrizioni alla libertà economica istituite
dalla medesima. Sapere se in Ticino sia opportuno o meno mantenere la LFid, è
una questione che non va risolta dal Tribunale cantonale amministrativo, ma che
compete al legislatore.
4. 4.1. Il
ricorrente si duole quindi del fatto che le condizioni poste per l'ottenimento
della deroga da lui richiesta possano essere contenute in una direttiva emanata
dall'autorità di vigilanza, atteso che ogni restrizione a un diritto
fondamentale - come la libertà economica nel caso di specie - debba essere
prevista in una legge in senso formale. Sostiene inoltre che la decisione
impugnata sarebbe pure sproporzionata poiché per evitare che un fiduciario
metta la sua autorizzazione a disposizione di società sulle quali non esercita
un controllo effettivo, le condizioni poste dall'Autorità di vigilanza appaiono
eccessive e non necessarie. Per contro le garanzie fornite dall'insorgente,
tenuto conto delle particolarità del caso e meglio del rapporto di parentela
con il socio e gerente della T__________ Sagl, giustificherebbero la deroga
richiesta. In particolare il ricorrente ritiene adempiuta la condizione posta
nella direttiva (art. 4 cpv. 1 lett. b) che impone la conclusione di un
contratto di lavoro almeno al 50% per la seconda società con una remunerazione
consona al ruolo di responsabile, dal momento che egli è attivo solo a tempo
parziale per la società principale e metterebbe a disposizione della seconda
società fiduciaria il tempo rimanente nella misura prevista. Il fatto di
esercitare l'attività di fiduciario a titolo volontario e senza
controprestazione - in ragione del particolare legame di parentela con il
titolare della seconda società - non permetterebbe poi di escludere che la
stessa sarà svolta in modo effettivo e appropriato. Contesta infine di dover
essere iscritto a Registro di commercio quale gerente della seconda società. Da
una parte osserva che per le società anonime è ammesso che il fiduciario possa
ricoprire il ruolo di mero direttore, ruolo che non impone necessariamente una
sua presenza nel consiglio d'amministrazione e che può essere assimilato al
procuratore con diritto di firma come da lui postulato. Dall'altra ritiene che
non si possa pretendere che la società condivida con il fiduciario autorizzato
scelte strategiche ed economiche che non riguardano l'attività fiduciaria, ciò
che nuovamente non esclude che questa sarà svolta in modo effettivo e
diligente, atteso che per impedire che un fiduciario funga da mero prestanome
non è necessario che questi diriga a tutti gli effetti e sotto tutti i punti di
vista la società. L'insorgente avrebbe d'altronde proposto che per gli atti
importanti di natura fiduciaria il socio gerente della società avrebbe avuto la
firma collettiva a due con il fiduciario autorizzato.
4.2. In primo luogo, per quanto concerne l'asserita assenza di una sufficiente base
legale, va rilevato che la restrizione alla libertà economica del ricorrente consiste
nell'obbligo di essere responsabile di una sola entità aziendale attiva in
ambito fiduciario, così come prescritto dalla LFid stessa, legge in senso
formale che adempie pertanto alla condizione di cui all'art. 36 cpv. 1 Cost.
(cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1). La norma in questione contempla
comunque la possibilità di concedere delle eccezioni a questa regola, senza
tuttavia specificare le condizioni in virtù delle quali può essere autorizzato
un alleggerimento della suddetta limitazione; esigenze che sono invece
stabilite nella contestata direttiva emessa dall'Autorità di vigilanza.
Premesso che le direttive (o cosiddette ordinanze amministrative), ancorché di
principio vincolanti per l'autorità amministrativa, non hanno forza di legge,
né possono porsi in contrasto con la stessa, ma solo concretizzarla senza
modificarla (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b; Aurélie Gavillet, La pratique
administrative dans l'ordre juridique suisse, Berna 2018, n. 109-111, 479 e
867; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020,
n. 81 segg., 84 e 87), al di là di delle condizioni specifiche da questa poste,
di cui si dirà in seguito, va anzitutto rammentato che lo scopo della
restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid è quello di garantire che ogni
studio fiduciario sia effettivamente controllato da una persona in possesso
della relativa autorizzazione cantonale (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre
2011 consid. 6.1.1 e 6.1.3). In questo senso la predetta norma predispone un meccanismo
di verifica facilmente attuabile e capace di garantire che il titolare dell'autorizzazione
sia realmente responsabile dell'attività fiduciaria, sia nel caso in cui viene
svolta in proprio, sia nel caso in cui è esercitata in forma societaria (STF
2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1.2) e come tale essa è sorretta da
un sufficiente interesse pubblico. Atteso che un'applicazione troppo rigorosa
di tale regola potrebbe in alcuni casi portare e dei risultati in contrasto con
il principio di proporzionalità, la facoltà di concedere una deroga - benché
non automatica o certa a priori - permette di regolarizzare la posizione di
quei fiduciari che, seppur attivi in più società fiduciarie, esercitano un
controllo concreto e diligente delle stesse. La deroga resta ad ogni modo una
misura di carattere eccezionale che, negli intendimenti del legislatore, deve
unicamente evitare il verificarsi di determinati casi di rigore che
penalizzerebbero senza sufficienti ragioni l'esercizio della professione (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 5896 del 6 marzo 2007 sulla revisione della
LFid e relativo rapporto del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa).
Orbene, come osserva giustamente l'Autorità di vigilanza, indipendentemente
dall'adempimento o meno delle specifiche condizioni poste dalla direttiva in
questione, sono piuttosto le motivazioni e l'impostazione prospettata dal
ricorrente per lo svolgimento dell'attività fiduciaria a non apparire conformi
allo spirito della LFid e di riflesso a determinare che nello specifico non si
sia affatto in presenza di una situazione di rigore suscettibile di
giustificare la concessione di una deroga al principio prescritto dall'art. 6
cpv. 3 di quest'ultima legge. Egli sostiene infatti di volersi mettere a
disposizione della società costituita dal figlio consentendogli così di
avviare un'attività autonoma (cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 3),
segnatamente fungendo al suo interno da fiduciario di riferimento in questa
fase iniziale e transitoria (…) fino a quando l'azienda non si sarà consolidata
e sarà trovata una soluzione definitiva, atteso comunque che l'insorgente
stesso, ultra ottantenne, ammette che questa collaborazione non potrà essere di
lunga durata (cfr. scritto del 4 novembre 2021 del patrocinatore del ricorrente
all'autorità, doc. 16 allegato alla risposta). Ora, dai materiali legislativi
si evince che la casistica presa in considerazione e in ragione della quale il
Legislatore cantonale ha ritenuto necessario prevedere la deroga in oggetto,
concerne prevalentemente quelle situazioni in cui un fiduciario, per necessità
di natura operativa, agisce tramite più soggetti giuridici, benché poi gestiti
da un'unica struttura organizzativa (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
5896 del 6 marzo 2007 sulla revisione della LFid pag. 16 e relativo rapporto
del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa, pag. 8). Esigenze, quelle
appena esposte, che in specie non si ravvedono atteso che l'unica motivazione
addotta dal ricorrente è quella di agevolare il figlio nell'avvio della propria
attività, motivo per cui - tra l'altro - egli non percepirebbe alcuna
controprestazione. L'insorgente, in sostanza, non ha alcun bisogno di una
seconda entità fiduciaria per esercitare la propria professione tant'è che egli
da oltre trent'anni la svolge tramite un'unica società, a lui direttamente
riconducibile, per cui anche dal profilo della proporzionalità il diniego che
gli è stato opposto non lo limita in modo particolarmente marcato nella sua
libertà economica; è semmai la T__________ Sagl, e di riflesso il figlio del
ricorrente, a necessitare di un fiduciario autorizzato per poter operare in
ambito immobiliare. Occorrenza a cui però non si può provvedere utilizzando
l'istituto della deroga alla regola sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid al fine di eludere
o alleggerire, anche solo provvisoriamente, il regime autorizzativo previsto
dalla LFid per questo genere di attività. Se la T__________ Sagl intende essere
attiva quale fiduciaria immobiliare nel rispetto delle leggi vigenti, essa deve
dotarsi della necessaria struttura organizzativa, la quale comporta la presenza
nel suo organico di un proprio fiduciario immobiliare autorizzato a cui spetta
il compito di gestire in maniera effettiva e costante nel tempo le proprie
attività in questo specifico settore.
D'altra parte poi, anche concedendo la deroga richiesta, il figlio del
ricorrente non raggiungerebbe quel livello di autonomia che pare auspicare
rispetto all'attività del padre: ogni attività di natura fiduciaria dovrebbe
comunque e sempre essere svolta sotto la stretta supervisione del fiduciario
abilitato.
Non giova poi all'insorgente pretendere che la deroga richiesta si
giustificherebbe in ragione del particolare rapporto di parentela con il socio
gerente della T__________ Sagl. L'esistenza di un legame familiare,
indipendentemente da quanto sia stretto, non permette di fornire alcuna
garanzia sulle modalità con cui l'attività fiduciaria sarà svolta, atteso che
circostanze del genere, che concernono esclusivamente la sfera privata delle
persone interessate, non presentano alcuna relazione con lo scopo perseguito
dalla LFid e non permettono dunque di ottenere un allentamento del regime
autorizzativo previsto da questa legge. Anzi, la concessione di una deroga in
ragione di un simile motivo rischierebbe di dar luogo ad una violazione del principio
della parità di trattamento rispetto tutte quelle società che, per esercitare
nel Canton Ticino, sono obbligate a disporre di un proprio fiduciario
autorizzato attivo in un'unica entità.
Già per queste ragioni, la decisione di negare l'autorizzazione in deroga non
presta il fianco a critiche e come tale va confermata in quanto rispettosa
della legge e della garanzia costituzionale della libertà economica.
4.3. A titolo abbondanziale, si rileva comunque che le condizioni minime per l'ottenimento
di una deroga, previste dall'art. 4 della direttiva a tal proposito emanata
dall'Autorità di vigilanza, appaiono tutto sommato pertinenti e in linea con
gli intendimenti del Legislatore. Le stesse perseguono infatti un fine anti
elusivo e sono volte a dimostrare, laddove la rigorosa applicazione della
restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid dovesse condurre a dei risultati in
contrasto con il principio di proporzionalità e con lo spirito della legge, che
il fiduciario che chiede di poter essere eccezionalmente autorizzato a fungere
da responsabile di più di una persona giuridica, società di persone o ditta
individuale attiva nel campo fiduciario ricopra in ciascuna di esse questa sua
funzione in modo effettivo e costante. Da qui dunque l'esigenza di definire
contrattualmente il ruolo che il fiduciario dovrà ricoprire nelle varie ditte
di cui è responsabile, di pretendere da parte sua un impegno di una certa
rilevanza, espresso sia in termini di percentuale di lavoro che di
remunerazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva), nonché di regolare
il suo potere di firma a livello di Registro di commercio (cfr. art. 4 cpv. 1
lett. d). Si tratta infatti di elementi che permettono di valutare - quantomeno
quali indizi da vagliare alla luce delle circostanze concrete del caso (cfr.
art. 4 cpv. 1 ultima frase della direttiva) - se vi sia o meno un controllo
effettivo sulle attività svolte dalle ulteriori società o ditte di cui il
fiduciario autorizzato figura quale responsabile.
In concreto l'insorgente aveva inizialmente prospettato di fornire le proprie
prestazioni per un solo giorno a settimana con un compenso mensile di fr.
1'000.- (cfr. doc. 6 allegato alla risposta del 4 maggio 2022), ciò che di
tutta evidenza non sarebbe stato minimamente sufficiente per garantire lo
svolgimento di un'attività effettiva presso la seconda entità fiduciaria. Per
quanto concerne invece il ruolo con il quale il fiduciario deve essere iscritto
a Registro di commercio, premesso che l'Autorità di vigilanza aveva chiesto all'insorgente
l'iscrizione come gerente e non quale socio gerente (come pare a tratti
ritenere il ricorrente; cfr. ad esempio ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16), la
condizione imposta non comporta che il fiduciario partecipi alle scelte
societarie che non riguardano direttamente l'attività professionale soggetta ad
autorizzazione; gli esempi evocati nel gravame (aumento di capitale e
genericamente decisioni non connesse con l'esercizio dell'attività fiduciaria,
cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16) riguardano attribuzioni - anche
inalienabili (cfr. art. 781 cpv. 1 e art. 808b cpv. 1 n. 5 del codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) - dell'assemblea dei soci,
atteso d'altronde che le funzioni del gerente dipendono, in sostanza, da una
decisione dei soci e possono essere limitate a livello statutario (cfr. art.
810 e 811 CO). È poi irrilevante che l'art. 6 cpv. 1 lett d LFid permetta che
nelle società anonime il fiduciario possa essere iscritto quale direttore: al
di là del fatto che ciò è possibile quando la gestione dell'attività diretta
nel quadro aziendale è delegata ad una direzione, situazione che può avverarsi
anche con una società a garanzia limitata (cfr. art. 804 cpv. 3 CO),
l'insorgente ha postulato di rivestire il ruolo di procuratore e non di direttore.
Ora, i gerenti, rispettivamente gli amministratori e i direttori, sono organi
esecutivi in senso formale e agiscono direttamente per la società, esprimendone
la volontà e vincolandola in virtù di specifiche disposizioni del diritto
societario (rappresentanza legale, cfr. art. 55 del codice civile svizzero del
10 dicembre 1907 [CC; RS 210], art. 716, 718 e 814 CO: cfr. DTF 146 III 37
consid. 5.1. e 5.2.; Annick
Fournier, L'imputation de la connaissance - Étude de droit privé suisse,
Zurigo 2021, n. 581, 597 e segg., 606 e 644 e segg.). I procuratori per
contro, così come i mandatari commerciali, anche quando incaricati della
gestione di affari della persona giuridica, non sono organi della società ma
suoi rappresentanti commerciali (art. 458 e segg. CO), tant'è che sono tenuti a
firmare indicando specificatamente di agire per procura della persona giuridica
(art. 458 cpv. 1 CO) e rappresentano la società in virtù delle norme sulla
rappresentanza (art. 32 e segg. e 458 e segg. CO; cfr. Fournier, op. cit., n. 581 e 644 e segg; Pascal Montavon/Michael Montavon/Rémy
Bucheler/Ivan Jabbour/Alban Matthey, Jeremy Reichlin, Abrégé de droit
commercial, VI ed., Zurigo 2017, pag. 106; Nicolas
Rouiller/Marc Bauen/Robert Bernet/Colette Lassere Rouiller, La société anonyme
suisse, II ed., 2017, pag. 381). In questo senso, non risulta affatto fuori
luogo pretendere che, laddove vi siano gli estremi per ammettere una situazione
di rigore emendabile attraverso il rilascio di una deroga, il fiduciario
autorizzato sia membro dell'organo esecutivo formale e non solo un
rappresentante dell'azienda, considerato anche il livello di operatività che
egli deve necessariamente prestare per la ditta fiduciaria affinché l'attività
di questa venga diligentemente controllata. Ciò varrebbe a maggior ragione in
un caso come quello in esame dove - a quanto è dato di sapere - presso la T__________
Sagl sarebbero attivi unicamente il ricorrente e il figlio. Se l'insorgente
fosse solo un rappresentante della società e non un organo, mancherebbe nei
confronti del gerente (in specie pure unico socio) il necessario rapporto di
subordinazione, atteso che - come visto - il fiduciario autorizzato dovrà
supervisionare tutte le attività fiduciarie svolte dalla società, dirigendole
in prima persona e con sufficiente autonomia decisionale. D'altra parte poi
l'Autorità di vigilanza non ha escluso che il socio unico risulti anche quale
gerente e nemmeno che questi non disponga di diritto di firma individuale, a
condizione tuttavia che quest'ultimo possa essere esercitato esclusivamente per
le questioni prive di natura fiduciaria e che vada pertanto formalizzato in un
verbale assembleare ad hoc (cfr. doc. 7 allegato alla risposta). In siffatte
circostanze dunque, quand'anche in concreto fosse sussistita una situazione di
rigore suscettibile di giustificare il rilascio di una deroga, il ricorso sarebbe
stato comunque da respingere poiché l'insorgente non può essere considerato
come il reale ed effettivo responsabile dell'attività fiduciaria esercitata
dalla ditta del figlio.
5. 5.1. Stante
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera