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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 novembre 2022 (n. 5709) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 luglio 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________ 1966, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1985.
Imprenditore di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 9 maggio 2019, verso le ore 19.25, RI 1 stava percorrendo l'autostrada A1 in direzione di Zurigo alla guida dell'autovettura __________ immatricolata TI __________ quando, sulla tratta da __________ (Canton Soletta) a __________ (Canton Argovia), ha compiuto un movimento che ha impedito la manovra sicura del veicolo in quanto ha manipolato il suo smartphone. Ha in particolare tenuto l'apparecchio con la mano destra all'altezza del volante e chinato a più riprese il capo, omettendo così di prestare la dovuta attenzione alla strada, ciò che lo ha portato a procedere a zigzag (scostandosi cioè ripetutamente dalla linea ideale di marcia). In territorio di __________, ha inoltre oltrepassato di circa 40 cm la linea di demarcazione tra la corsia di destra e quella di sorpasso, ciò che ha costretto gli agenti di polizia che circolavano dietro di lui a bordo di un'auto civetta a frenare e interrompere la manovra di sorpasso che stavano compiendo, al fine di evitare una collisione. Sempre in quei frangenti, il conducente si è inoltre spostato dalla corsia di sorpasso alla corsia di destra senza azionare l'indicatore di direzione.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, con scritto del 16 agosto 2019 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 20 febbraio
2020 il Ministero pubblico del Canton Soletta ha ritenuto RI 1 colpevole di
infrazione semplice e grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90
cpv. 1 e 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso di segnalare un cambiamento di
direzione, rispettivamente per avere compiuto, mentre era al volante, un
movimento che ha impedito la manovra sicura del veicolo. Ne ha quindi proposto
la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna
(pari a complessivi fr. 2'400.-), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Tale
decisione è passata in giudicato, dopo che il conducente ha ritirato
l'opposizione inizialmente interposta.
d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna
penale, dopo vicissitudini che non occorre evocare, il 10 giugno 2022 la Sezione
della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni
dell'interessato, il 22 luglio 2022 ha risolto di revocargli la licenza di
condurre per la durata di tre mesi (dal 23 gennaio al 22 aprile 2023 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie
speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 23
novembre 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale, riconosciuto un errore redazionale
contenuto nella risoluzione della Sezione, ha anzitutto ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
operato in sede penale, ritenendo che il conducente non potesse più contestare i
fatti così come stabiliti nel decreto d'accusa. Ha pertanto constatato la sussistenza
di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv.
1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a
meno di imporre ex lege una revoca della patente per la durata di tre
mesi.
D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione della Sezione e postulando che nei suoi confronti sia pronunciato un ammonimento. In via subordinata, chiede che la durata della revoca sia ridotta a un mese.
Ribadendo essenzialmente le censure rimaste inascoltate davanti al Governo, il ricorrente contesta l'entità dell'invasione della corsia di sorpasso (che quantifica in soli 20 cm) nonché il momento in cui avrebbe manipolato il telefono cellulare (non prima del sorpasso della pattuglia della polizia). Negando (anche sulla base del filmato agli atti) di avere assunto uno stile di guida pericoloso, deviando più volte dalla traiettoria ideale di guida, e di avere mai perso la padronanza di guida in maniera tale da creare una seria messa in pericolo di terzi, contesta la qualifica giuridica dell'infrazione, che ritiene soltanto lieve o tutt'al più medio grave.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II
312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo
se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui
non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce
a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
II 103 consid. 1c/aa). A determinate
condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio
penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della
licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del
procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016
del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,
1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 9 maggio 2019,
RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 2'400.- (corrispondente a 40
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna) - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni - oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-
per avere, da un lato, omesso di segnalare il suo spostamento dalla corsia di
sorpasso a quella di destra e, dall'altro, per avere compiuto un movimento che ha
impedito la manovra sicura del veicolo, contravvenendo così agli art. 90 cpv. 1
LCStr (in relazione con gli art. 39 cpv. 1 LCStr e 28 cpv. 1 dell'ordinanza
sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11])
e 90 cpv. 2 LCStr (in relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC). A
quest'ultimo proposito al conducente è stato in particolare rimproverato di avere
manipolato il suo smartphone, tenendolo con la mano destra all'altezza del
volante e chinando ripetutamente il capo, omettendo così di prestare la dovuta
attenzione alla strada, ciò che lo ha portato a scostarsi ripetutamente dalla
linea ideale di marcia. Gli è inoltre stato addebitato di avere, in un secondo
momento, oltrepassato di circa 40 cm la linea di demarcazione tra la corsia di
destra e quella di sorpasso, ciò che ha costretto la pattuglia di polizia che
circolava dietro di lui a frenare e interrompere la manovra di sorpasso che stava
compiendo, al fine di evitare una collisione. Fatti, questi, che trovano pieno
riscontro nel rapporto di polizia agli atti, fondato sul filmato e sulle
constatazioni degli agenti. Il decreto d'accusa del 20 febbraio 2020, dopo il
ritiro dell'opposizione interposta dall'interessato (cfr. scritti dell'8 marzo
e del 25 maggio 2022 agli atti), è regolarmente passato in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente, dopo avere interposto opposizione al decreto d'accusa, l'ha invece ritirata. Malvenuto è ora a contestare l'entità dell'invasione della corsia di sorpasso, già definitivamente accertata nel procedimento penale. Allo stesso modo non può pretendere ora di aver manipolato lo smartphone soltanto nella fase finale della manovra qui in discussione (cioè durante il sorpasso dell'auto civetta), tanto più che, anche dal rapporto di polizia, su cui si è fondato il decreto d'accusa, risulta chiaramente che la predetta manipolazione è avvenuta già prima. La buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di far valere tali argomenti già in sede penale. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, il ricorrente ha invece preferito accettare la sanzione penale per avere omesso di segnalare un cambiamento di direzione e perso la padronanza di guida, pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 16 agosto 2019 della Sezione della circolazione) e ch'egli era stato chiaramente informato che l'infrazione accertata avrebbe comportato, oltre alla sanzione penale, anche l'inevitabile adozione nei suoi confronti di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi (cfr. notifica di avvio di procedimento amministrativo del 10 giugno 2022). Del resto, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1.
Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale
può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335
del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli
accadimenti descritti nel decreto di accusa del 20 febbraio 2020 adempiono senz'ombra
di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è
imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 397).
3.2. Le infrazioni
delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca
della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra tener
conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (cfr.
art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. Giusta l'art. 31
cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri
di prudenza. L'art. 3 cpv. 1 ONC precisa che il conducente deve rivolgere la
sua attenzione alla strada e alla circolazione (prima frase), non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (seconda frase) e la
sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (terza
frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le
circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo,
l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid.
3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2,
6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare
rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni
materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di
un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appro-
priato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).
Mentre una violazione dell'art. 3 cpv. 1 prima e terza frase ONC attraverso l'uso di sistemi di comunicazione e informazione
è data solo se l'attenzione è effettivamente compromessa, l'art. 3 cpv. 1
seconda frase ONC vieta esplicitamente qualsiasi movimento che renda più difficile
la guida del veicolo. La legge e l'ordinanza presuppongono quindi che
determinati movimenti pregiudichino di per sé il necessario controllo del
veicolo e quindi creino sempre almeno un pericolo astratto per gli altri utenti
della strada.
Il conducente di un veicolo a motore deve tenere il volante con almeno una mano
(cfr. art. 3 cpv. 3 ONC) e deve tenere l'altra - se non la usa per guidare - a disposizione
per manipolazioni quali l'azionamento dei segnalatori, degli indicatori di
direzione, della leva del cambio, dei tergicristalli, della leva del comando
delle luci e simili. Se un movimento ostacola o impedisce la guida o una di
queste manipolazioni dipende dal tipo di movimento, dal veicolo e dalla
situazione del traffico. Se dura solo per un tempo molto breve e non è
necessario né distogliere lo sguardo dal traffico né modificare la postura, può
di principio essere escluso che il controllo del veicolo sia ostacolato. Diverso
è il caso se il movimento dura più a lungo o ostacola altrimenti l'eventualmente
necessaria disponibilità immediata della mano che non stringe il volante (cfr. DTF
120 IV 63 consid. 2; STF 6B_1183/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 1.3).
3.4. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 9 maggio 2019,
verso le ore 19.25, RI 1 stava percorrendo l'autostrada A1 alla guida della sua
vettura quando, sulla tratta da __________ a __________, ha manipolato il suo
smartphone, tenendolo con la mano destra all'altezza del volante e volgendo a
più riprese il capo verso il basso, omettendo così di prestare la dovuta
attenzione alla strada, ciò che lo ha portato a procedere a zigzag. In
territorio di __________, ha inoltre oltrepassato di circa 40 cm la linea di
demarcazione tra la corsia di destra e quella di sorpasso, ciò che ha costretto
gli agenti di polizia che circolavano dietro di lui a bordo di un'auto civetta
(dotata di apparecchio per la videoregistrazione) a frenare e interrompere la
manovra di sorpasso che stavano compiendo, al fine di evitare una collisione.
Ora, manipolando il suo smartphone e distogliendo a più riprese lo sguardo dalla strada, il ricorrente ha omesso di prestare la dovuta attenzione alla circolazione, tant'è che si è ripetutamente allontanato alla linea ideale di marcia (dapprima sulla corsia di sorpasso e poi su quella di destra), procedendo quindi a zigzag, giungendo in un secondo momento addirittura a oltrepassare la linea di sicurezza e a invadere la corsia di sorpasso di circa 40 cm. Ciò è tanto più grave se si considera che i fatti si sono svolti in autostrada, a velocità elevata (attorno ai 100 km/h, con un picco di circa 120 km/h al momento dell'invasione della corsia di sorpasso, come emerge chiaramente dal rapporto di polizia e dal filmato agli atti), su una carreggiata bagnata, con tempo coperto e piovoso, allorquando la visibilità era leggermente ridotta e il traffico intenso. Ne discende che, da un profilo oggettivo, il ricorrente ha gravemente violato fondamentali norme della circolazione (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada, di non compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e di mantenere sempre la padronanza di guida; cfr. supra, consid. 3.3), mettendo seriamente in pericolo la sicurezza e l'incolumità altrui. Il suo veicolo, invadendo la corsia di sorpasso, ha determinato un elevato rischio di collisione per gli utenti della strada che lo seguivano e si apprestavano a superarlo, quali in concreto gli agenti di polizia (cfr. Mizel, op. cit., pag. 288 seg.). Invero, già soltanto la manipolazione dello smartphone e la conseguente distrazione dello sguardo dalla strada nella fase del sorpasso da parte della pattuglia di polizia, che l'insorgente pacificamente ammette (cfr. ricorso, pag. 4, ad punto n. 2.3 in fine), costituirebbe un'infrazione oggettivamente grave.
Sul piano soggettivo, va
rilevato che il ricorrente, mentre circolava al volante della sua vettura a
velocità sostenuta in autostrada (in parte anche sulla corsia di sorpasso, dove
è peraltro richiesta un'attenzione accresciuta) nelle condizioni di cui si è
detto (manto stradale bagnato, tempo coperto e piovoso, visibilità leggermente
ridotta, traffico intenso), si è dedicato per un certo tempo a un'azione estranea
alla guida. Ha quindi deliberatamente adottato un comportamento il cui
carattere manifestamente pericoloso non poteva sfuggirgli, macchiandosi quindi almeno di una grave negligenza. Non v'è
quindi dubbio che per l'accaduto gli sia imputabile una colpa grave (a
quest'ultimo proposito, cfr. Mizel,
op. cit., pag. 363). Giova peraltro ricordare che il Tribunale federale ha già
avuto modo di ravvisare una colpa grave nella perdita di controllo di un veicolo consecutiva a un'azione - volontaria e
durata un certo tempo - estranea alla guida (cfr. STF 1C_512/2017 del 28
febbraio 2018 consid. 3.4, 1C_188/2010
del 6 settembre 2010 consid. 2.2, 1C_71/2008
del 31 marzo 2008 consid. 2.2, 1C_299/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 2.2; cfr.
pure STF 6B_666/2009 del 24 settembre 2009 consid. 1.4, in cui si
trattava proprio della manipolazione di un
telefono cellulare per inviare un sms).
3.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile
l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di
tre mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da
questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al
diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde
al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si macchiato
il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto
per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui
invero neppure invocate -, tale
essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.
art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234
consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del
21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi
rinvii).
Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente
decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della
circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni
modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio
2019 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per
conservare il loro carattere istruttivo.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La vicecancelliera