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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2023 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1410) del Consiglio di Stato che accoglie le impugnative di CO 3 e di CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione del 25 febbraio 2021 con cui il Municipio di Mezzovico-Vira ha rilasciato all'insorgente la licenza edilizia per costruire un edificio residenziale (PART 1); |
ritenuto, in fatto
A. F__________ è
proprietario di un fondo (PART 1) in pendio di forma irregolare (1'112 m2),
situato a Mezzovico-Vira. Il terreno ha uno sbocco su via __________ (N). Sul
versante opposto (S-O) è costeggiato dal riale __________. In base al piano
regolatore vigente, il fondo è assegnato alla zona residenziale estensiva
unifamiliare (REU) e gravato da un vincolo naturalistico (siepi e boschetti, elemento
naturale protetto EN 4).
ESTRATTO MAPPA
N
B. a. Dopo che erano
state annullate tre licenze edilizie per dei precedenti progetti (le ultime,
con giudizi del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2016 e 19 settembre 2017,
confermati da questo Tribunale con sentenza del 25 giugno 2018, n. 52.2016.112/
52.2017.564), il 9 ottobre 2020 la RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di
costruzione per edificare sul predetto fondo (tuttora di proprietà di F__________)
una casa singola con appartamento secondario. In base al progetto, il
nuovo stabile di due piani, lungo e stretto (con dei terrazzi trasversali
sporgenti a sud-ovest), sarà dotato di 4 posteggi esterni, accessibili da via __________
tramite una strada ricavata lungo il confine con la PART 2. La domanda è stata
tra l'altro accompagnata da una relazione ambientale della __________ SA, che
illustra gli interventi (sostitutivi) previsti dal progetto in relazione all'elemento
naturale EN 4. Elemento, che il proprietario ha a più riprese danneggiato in
passato e non ancora ripristinato (dopo che due ordini municipali erano stati
annullati dal Governo, per scarsa precisione, con risoluzioni del 15 gennaio
2014 e 20 maggio 2020).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di
alcuni proprietari di fondi vicini, segnatamente di CO 3 (PART 2) e di CO 1 e CO
2 (PART 3).
c. Il 17 dicembre 2020, l'istante ha presentato una variante riduttiva, che
rinuncia ai terrazzi trasversali a sud-ovest e riduce la superficie utile lorda
(SUL) dell'appartamento secondario al pian terreno (convertendo una
camera in una lavanderia).
d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 115627) - integrato dal
preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che si è espresso
positivamente sulla proposta di sostituzione dell'elemento naturale protetto -
il 17 dicembre 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il
progetto con la variante, respingendo nel contempo le opposizioni pervenute. Il
permesso è segnatamente stato subordinato alle seguenti condizioni particolari:
- prima dell'inizio lavori devono essere presentati per approvazione all'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi della SPAAS una perizia idrogeologica (con prova di permeabilità) che deve stabilire il dimensionamento delle opere d'infiltrazione al fine di evitare danni a terzi e il progetto canalizzazioni definitivo elaborato secondo i contenuti della perizia idrogeologica richiesta;
- in riferimento alla sostituzione dell'elemento naturale protetto EN 4, si rilascia la licenza edilizia in deroga all'art. 22 cpv. 2 NAPR (come previsto dall'art. 22 cpv. 4 NAPR) e a conferma della stessa si richiamano integralmente i contenuti del preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio;
- l'appartamento al piano terreno, che risulta subalterno all'appartamento situato al primo piano grazie ad una minore superficie utile lorda (superficie erosa dal locale lavanderia privata), è vincolato a mantenere un livello di sussidiarietà rispetto all'appartamento principale e questo in ossequio all'indirizzo pianificatorio della zona di PR di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 33 delle NAPR.
C. Con giudizio del 22
marzo 2023, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi di CO 3 e di CO 1 e CO 2
contro tale decisione, che ha annullato. Ha inoltre rinviato gli atti al
Municipio per procedere ai sensi del consid. 8, ossia per ingiungere al
proprietario il ripristino dell'elemento naturale protetto EN 4 (disp. 3).
In sintesi, dopo aver disatteso delle censure riferite a determinate opere
esterne (muro di sostegno, accesso, ecc.), il Governo ha considerato completa
la documentazione inerente allo smaltimento delle acque, rilevando però che le
verifiche sulla permeabilità del terreno (da cui dipende il dimensionamento
della fossa d'infiltrazione) avrebbero dovuto essere eseguite prima del
rilascio della licenza edilizia (la quale non poteva essere subordinata a una
condizione che rinvia tale aspetto a prima dell'inizio dei lavori). In seguito,
dopo aver illustrato il quadro legale, la relazione ambientale e il preavviso
dell'UNP, ha da parte sua negato l'indispensabilità di un intervento tecnico
sull'elemento naturale protetto ai sensi degli art. 18 cpv. 1ter
della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°
luglio 1966 (LPN; RS 451) e 14 cpv. 6 della relativa ordinanza del 16 gennaio
1991 (OPN; RS 451.1), in particolare poiché il progetto non avrebbe considerato
soluzioni alternative per l'accesso veicolare (che potrebbe avvenire dal percorso
lungo il riale, anziché da via __________). Inoltre, mancherebbe ancora un'indagine
delle caratteristiche del biotopo protetto (tipo, aspetto e funzione
ecologica). La proposta di sostituzione non sarebbe neppure confacente,
né dal profilo quantitativo, né qualitativo. Ha poi considerato che la
ricostituzione del biotopo distrutto in passato non potrebbe essere più
differita, disponendo quindi il rinvio degli atti al Municipio per procedere
come sopraindicato (disp. 3). Infine, con riferimento all'art. 33 delle norme
di attuazione del piano regolatore di Mezzovico-Vira (NAPR), che in zona REU
ammette solo costruzioni singole in cui oltre all'abitazione principale è
ammesso un secondo appartamento, ha ritenuto che, anche difendendo l'interpretazione
data dal Municipio alla norma (riferita al rapporto di sussidiarietà, dato
dalla minor superficie utile lorda dell'appartamento secondario), la
destinazione del locale lavanderia avrebbe dovuto meglio essere assicurata con
delle condizioni, senza comunque soffermarsi oltre su tale aspetto.
D. Contro quest'ultimo
giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che sia ripristinato il permesso rilasciatole.
L'insorgente ribadisce anzitutto la completezza della documentazione annessa
alla domanda, già corredata da una perizia geologica. Ritiene inoltre conforme
al diritto la proposta di sostituzione confacente del biotopo fondata sulla
relazione ambientale, che avrebbe seguito le indicazioni scaturite dai
precedenti giudizi ed è stata avallata dall'UNP. Nega tra l'altro che possa
essere ricostruito in modo fedele l'elemento distrutto in passato e che possa
essere proposto un accesso alternativo, come quello indicato dal Governo, sottolineando
pure le rinunce al potenziale edificatorio già effettuate. Contesta anche il
rinvio degli atti al Municipio per l'emanazione di un ordine di ripristino, che
andrebbe coordinato rispettivamente non dovrebbe porsi in contrasto con la
licenza edilizia. Riafferma infine la conformità con l'art. 33 NAPR dell'edificazione
del secondo appartamento, comunque diverso “funzionalmente” dal primo.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo
Tribunale, richiamando le precedenti prese di posizione. CO 3, come pure CO 1 e
CO 2, chiedono invece il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorre, nel seguito.
F. Non vi è stato
un secondo scambio di allegati, stante che l'insorgente ha rinunciato a
presentare una replica, limitandosi a riconfermare il contenuto del ricorso
(cfr. scritto del 30 giugno 2023).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE,
art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto
rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2
LPAmm).
2.
Smaltimento delle acque meteoriche
2.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di
costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. Secondo
l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i progetti devono fornire tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge
la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti.
L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da
un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed
esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle
disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i
limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente (cfr. al
riguardo, tra tante: STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 3, 52.2016.504
del 16 marzo 2018 consid. 2).
2.2. In base all'art. 9 lett. i RLE, la domanda di costruzione deve fra l'altro
indicare il modo di evacuazione delle acque di scarico. L'art. 13 RLE precisa
il contenuto dei progetti delle canalizzazioni, che devono comprendere: (a) il
piano di situazione; (b) le piante e il profilo longitudinale delle
canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque, i pozzetti di
raccolta e d'ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico,
le aree a dispersione superficiale, come pure il punto di allacciamento alla
fognatura pubblica; (c) i particolari costruttivi dei manufatti speciali di
trattamento, evacuazione e smaltimento delle acque di scarico; (d) la relazione
tecnica; (e) l'eventuale piano di smaltimento delle acque; (f) l'eventuale
perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle
acque.
2.3. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque
del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono
essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità
cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in
un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile
affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far
defluire l'acqua in modo regolare.
Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle
quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28
ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 18
novembre 1996 del comune di Mezzovico-Vira (RC) contiene dal canto suo delle
prescrizioni tecniche per lo smaltimento delle acque meteoriche e chiare, a
dipendenza della zona di situazione secondo il PGS (cfr. art. 15).
2.4. In concreto, il progetto comprende un piano canalizzazioni, un piano di smaltimento
delle acque, la relazione tecnica e una perizia idrogeologica. Per quanto qui
interessa, da questi atti risulta che lo smaltimento delle acque meteoriche
avverrà tramite infiltrazione, in parte diretta (area verde), in parte previo
passaggio in un bacino di ritenzione filtrante (accesso e posteggi) o mediante
trincea drenante (tetti). La perizia illustra il pre-dimensionamento (grandezze
e caratteristiche) di questi impianti (pag. 10 segg.), tracciati anche nei
piani. Tale relazione - per sua stessa ammissione - non poggia tuttavia su
alcuna indagine concreta sul terreno, ritenuto che in questa fase ci è stato
chiesto di soprassedere all'esecuzione di prove di infiltrazione, seppur da noi
raccomandate, e rimandare l'esecuzione della stessa alla fase esecutiva (pag.
5). La perizia descrive quindi i plausibili orizzonti litotecnici
basandosi solo su dati pregressi disponibili e su ipotesi fondate su valori
esperienziali, stimando di conseguenza la plausibile (buona) capacità d'infiltrazione.
Sottolinea però che l'insieme delle ipotesi e valori ammessi in questa sede
andranno in ogni caso verificate con prove adeguate, da realizzarsi sul
terreno, all'esatta posizione della realizzazione degli impianti (pag. 5).
Dopo aver considerato la vulnerabilità della falda medio-alta, precisa
ancora che le caratteristiche idrogeologiche del terreno dovranno in ogni
caso essere verificate in fase esecutiva mediante prova di infiltrazione (pag.
5). Aspetto questo che viene essenzialmente ribadito anche dopo le
conclusioni (cfr. pag. 13; cfr. pure giudizio impugnato pag. 16).
In sede di avviso cantonale, la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) si
è limitata a indicare che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati
per approvazione una perizia idrogeologica (con prova di permeabilità)
che deve stabilire il dimensionamento delle opere d'infiltrazione al fine
di evitare danni a terzi e il progetto canalizzazioni definitivo elaborato
sulla base dei contenuti della perizia richiesta. Condizione, questa, che
il Municipio ha fatto propria (cfr. licenza edilizia, condizioni particolari; supra
consid. Bd).
Ora, proprio alla luce delle risultanze della predetta perizia, a ragione il
Governo ha tuttavia considerato che l'effettiva possibilità d'infiltrazione nel
terreno (da cui dipende anche il dimensionamento degli impianti di trattamento
e smaltimento) avrebbe dovuto essere verificata prima del rilascio del
permesso, acquisendo le analisi mancanti. Per costante giurisprudenza, la
definizione delle modalità di smaltimento delle acque di scarico concerne
infatti un aspetto essenziale del progetto, che non può essere differito a un
secondo tempo, prima dell'inizio dei lavori (tramite l'inoltro di un progetto definitivo,
da approvare senza particolari formalità; cfr. STA 52.2019.254 del 23 novembre
2020 consid. 2.4.4, 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 2.3, 52.2016.504 citata
consid. 2.3, 52.2012.170 del 29 aprile 2013 consid. 2.5.2, 52.2003.166 del 29
ottobre 2003 consid. 5). A maggior ragione considerando che, in base agli atti,
il fondo risulta in concreto anche situato in un settore di protezione delle
acque Au (cfr. art. 19 LPAc; perizia pag. 5).
Ritenuto che gli atti vanno comunque retrocessi al Municipio (cfr. infra),
lo stesso si pronuncerà nuovamente anche su questo punto, dopo aver acquisito
dall'istante la perizia (con prova d'infiltrazione) e i piani di smaltimento
aggiornati, interpellato la SPAAS (che dovrà pronunciarsi sulla conformità del
sistema di smaltimento proposto con il diritto materiale applicabile, tenendo
anche conto del PGS e del settore di situazione) e dato alle parti la facoltà
di esprimersi. Va comunque precisato che, nella misura in cui il complemento
richiesto dovesse limitarsi a confermare il concetto di smaltimento e gli
impianti già prospettati, tutt'al più con delle modifiche di secondaria
importanza, diversamente da quanto all'apparenza indicato dal Governo (giudizio
impugnato pag. 17), non occorrerà ripetere la procedura di pubblicazione per
salvaguardare eventuali diritti di terzi, che non si sono finora opposti (cfr. in
tal senso: STA 52.2016.504 citata consid. 2.3; per un caso diverso: STA
52.2016.645 citata consid. 2.3).
3. Elemento
naturale protetto EN 4
3.1. Conformemente all'art. 78 cpv. 4 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione
dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della
natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter
Keller, Das heutige
Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP
2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a
livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18
segg.; cfr. Keller, op. cit., pag.
160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali
indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali
sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere
segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le
fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati
secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione
compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis
LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la
manutenzione (art. 18a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e
locale, spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN, provvedere
alla loro protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di
un mandato imperativo (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.2, 118 Ib 485 consid. 3a).
La Confederazione e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i
Cantoni devono pertanto stabilire nel singolo caso quali sono gli spazi vitali
da proteggere, procedendo a una ponderazione degli interessi pubblici e privati
in gioco (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.3, 118 Ib 485 consid. 3).
3.2. L'istituzione
della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza locale avviene di
principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 14 segg.
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
[LPT; RS 700]; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante
l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 LPT, ma sono possibili
altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di
un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle procedure
di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA 90.1999.95
dell'8 novembre 2000 consid. 4.2). In tal senso, la legge cantonale sulla
protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100), entrata in
vigore il 1° marzo 2002, prevede che le misure di protezione per le componenti
naturali particolarmente degne di protezione (tra cui i biotopi, cfr. art. 2
cpv. 2 e 8 LCN) d'importanza locale sono stabilite dal piano regolatore (cfr.
art. 16 cpv. 1 LCN; per quelle d'importanza nazionale e cantonale, cfr. invece
art. 13 e 14 LCN). In questo senso, la legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede in particolare l'istituzione di zone di
protezione (cfr. art. 20 LST e art. 27 IX lett. a del regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). Disciplina
più o meno analoga era prevista dalla legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;
BU 1990, 365; art. 28 cpv. 2), che demandava alle rappresentazioni grafiche di
fissare le zone di protezione dei beni naturalistici (lett. f), ma anche i
vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, del paesaggio e dei suoi contenuti
naturalistici (lett. h; cfr. STA 52.2016.112/ 52.2017.546 citata consid. 2, in:
RtiD I-2019 n. 35).
3.3. Il piano regolatore di Mezzovico-Vira prevede una specifica tutela per le
componenti naturalistiche, segnatamente per gli elementi naturali protetti (EN),
che sono regolati all'art. 22 NAPR e raffigurati sul piano del paesaggio. Tale disciplina
è stata adottata nell'ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di
Stato il 9 giugno 1999 (ris. n. 2539), dunque sotto l'egida dell'art. 28 cpv. 2
LALPT (cfr. per l'esempio di una norma analoga, STA 90.1994.225 del 29 febbraio
1996 consid. B e 6).
In base all'art. 22 cpv. 1 NAPR, sono considerati elementi naturali protetti i
seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o
paesaggistico:
EN 1 i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro
rive naturali
EN 2 i biotopi umidi
EN 3 i muri a secco
EN 4 le siepi e boschetti indicati nel Piano del paesaggio
EN 5 le selve castanili indicate nel Piano del paesaggio
EN 6 i singoli alberi indicati nel Piano del paesaggio
EN 7 i massi coppellati.
Il cpv. 2 della
norma vieta in generale qualsiasi manomissione o intervento che possa
modificarne l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio presente.
3.4. In concreto, il fondo dedotto in edificazione è gravato da uno speciale
vincolo “siepi e boschetti” (EN 4), raffigurato sul piano del paesaggio con una
netta striscia verde (ad arco), così come già rilevato nel precedente giudizio.
Con esso, il Comune ha voluto tutelare, nella sua estensione, il valore
ecologico della densa fascia di vegetazione (formata da cespugli bassi e alti,
singoli alberi e piante erbacee) che si allungava su questa porzione del
fondovalle, dallo sbocco su via __________ fino alle immediate vicinanze del
riale (che il proprietario ha tuttavia a più riprese indebitamente reciso, in
particolare attorno al 2004 e 2011; cfr. STA 52.2016.112/52.2017.546 citata
consid. 2.4, 2.5 e 3.3). In base al piano del paesaggio (cfr. pure doc. F
allegato al ricorso di CO 3 al Governo), la fascia vincolata copre almeno un'area
lunga una settantina di metri e larga 6-7 m (valori approssimativi, dedotti per
misurazione). Partendo da via __________, essa interessa quasi tutta la prima
parte a “imbuto” dell'attuale PART 1 e quella più o meno centrale della sua “pancia”
più larga, fino almeno all'altezza del confine N-E della PART 5 (fascia minima
di ca. 400-500 m2; con la precisazione che tale interpretazione del
vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare sicuramente severa se
raffrontata con la vegetazione d'alto fusto, all'apparenza più consistente ed
estesa, che ricopriva il terreno al momento dell'adozione del vincolo di PR, in
base alle immagini disponibili, cfr. viste aeree tra il 1995 e 2001, pubblicate
sul geoportale federale di swisstopo, SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto
doc. C e D prodotte da CO 3 davanti al Governo; cfr. STA citata consid. 2.4).
Questa fascia, conformemente a quanto già ritenuto nel precedente giudizio, va considerata
un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano
regolatore. Con il vincolo di “siepi e boschetti”, il PR ha infatti inteso
istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione
ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN in combinato disposto con
l'art. 18b LPN; STA citata consid. 2.5). Lo si può dedurre, così come indicato
nel citato giudizio (consid. 2.5), dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR - che rimanda
espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri
derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e
regionale) - come pure dallo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione,
delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio
1993 su cui si è fondato il PR (cfr. allegato 2 pag. 16 “... siepi e boschetti
sono esplicitamente protetti dalla LPN”). Secondo tale studio (pag. 10), le
siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e
paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti
floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio,
come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste
strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico.
In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata,
che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono
vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi
d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti
di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi
che vanno in letargo, ecc.). Le siepi contribuiscono inoltre a consolidare il
terreno, a frenare il vento e a strutturare il paesaggio (cfr. allegato 2 pag.
16; STA citata consid. 2.5).
4. Ciò ricordato,
va ora verificato se il progetto in discussione possa essere autorizzato in
base alle norme federali e all'art. 22 NAPR.
4.1. Di principio, l'art. 22 cpv. 2 NAPR vieta come detto qualsiasi
manomissione o intervento su queste componenti naturali. Il cpv. 5 conferisce
nondimeno al Municipio la facoltà di concedere deroghe, sentito il
preavviso dell'autorità cantonale competente.
Come già indicato nella precedente sentenza, tale disposizione, in quanto
riferita ai biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, va letta alla luce del diritto
di rango superiore, segnatamente dell'art. 18 cpv. 1ter LPN e 14
cpv. 6 OPN, e delle norme cantonali d'attuazione.
Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di
protezione può dunque essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo
previsto e corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 18 cpv. 1ter
LPN e art. 14 cpv. 6 OPN). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò presuppone
anche che siano considerate soluzioni alternative, che implichino ad esempio
uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul biotopo
(cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1; Karl Ludwig Fahrländer,
Kommentar NHG, Zurigo 2019, n. 28 ad art. 18; Keller,
op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey, Le cadre juridique des atteintes
licites et illicites à la nature et au paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535
segg., pag. 550 seg.; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22
luglio 2015, in: URP 2015, pag. 735 segg., pag. 742). L'art. 14 cpv. 6 OPN
precisa che per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli
interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta
il cpv. 3, sono determinanti in particolare: (a) la sua importanza per le
specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; (b) la sua funzione
compensatrice per l'economia della natura; (c) la sua importanza per il
collegamento dei biotopi degni di protezione; (d) la sua particolarità
biologica o il suo carattere tipico. Se, tenuto conto di tutti gli interessi,
non è possibile evitare un intervento tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere
misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino
o una sostituzione confacente (cfr. art. 18 cpv. 1ter LPN;
cfr. pure STF 1C_182/2022 del 20 ottobre 2023 consid. 11.1). Queste tre misure
sono gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di
conto quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale)
del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid.
9.3; STF 1A.137/2002 del 25 settembre 2003 consid. 4.1.2; Fahrländer, op. cit., n. 34 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 563 e rimandi). Per ripristino
s'intende in particolare la ricreazione del biotopo nel medesimo luogo, ovvero
la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al riguardo: Fahrländer, op. cit., n. 36 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 558; URP 2015,
pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla ricreazione durevole -
in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente possibile a quello
distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo quantitativo
(estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore ecologico). La
misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF 1A.104/2001 del
15 marzo 2002 consid. 5.2; STA 52.2016.112/52.2017.546 citata consid. 3.1; Fahrländer, op. cit., n. 37 seg. ad art.
18; Largey, op. cit., pag. 559
seg. e rimandi).
A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i
medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14
cpv. 6 OPN, nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di
protezione (cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale
sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).
4.2. In concreto, da un raffronto dei piani agli atti emerge che la nuova
strada d'accesso con tre posteggi esterni, oltre a una porzione dell'edificio a
sud-est, invadono l'area gravata dal vincolo EN 4, definito dal piano del
paesaggio (cfr. estratto PR digitalizzato di cui al doc. 2 e planimetria di
progetto in scala 1:500 del 17 dicembre 2020). La relazione ambientale del 21
luglio 2020 (__________ SA) annessa alla domanda, dopo aver descritto l'area di
progetto (con un rilievo floristico), indica essenzialmente come non sia
possibile assicurare il rispetto integrale del vincolo EN 4 (fondamentalmente,
per la necessità di garantire un accesso razionale da via __________) e propone
quindi di realizzare un progetto ambientale di dimensioni equivalenti,
che permetta di ripristinare le funzioni ecologiche dell'elemento naturale
protetto, attualizzandole al contesto attuale (pag. 5). Prevede segnatamente di
eseguire i seguenti interventi su una fascia (di ca. 516 m2) lungo
il confine sud del fondo: rimboschimento con specie arbustive (ca. 95 arbusti
di individui autoctoni, distribuiti su un'area di 385 m2),
rinverdimento del suolo (492 m2), piantumazione di microfite (nell'area
dove è prevista la trincea infiltrante delle acque meteoriche, 24 m2)
e sistemazione di muri a secco (cfr. pag. 7 seg. con planimetria allegata).
L'UNP ha preavvisato favorevolmente questa proposta di sostituzione,
composta da una diversità di ambienti che ne aumenterebbe il valore ecologico.
Ha giudicato positivamente il concetto di piantagione e la scelta delle essenze
autoctone, ritenendo che la specie e la struttura della siepe bassa
sarebbero più compatibili al contesto antropico circostante (evolutosi rispetto
al 1995), osservando come la siepe originaria comprendesse anche specie
ornamentali e alloctone invasive, assolutamente da evitare. Il preavviso
favorevole è infine stato subordinato al rispetto di determinate condizioni,
relative in particolare alla gestione della superficie prativa e al disegno
della siepe.
4.3. Ora, come indicato nel passato giudizio, va anzitutto ricordato che premessa
necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter
LPN - e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex art. 22 cpv.
5 NAPR - è la dimostrazione dell'indispensabilità di un intervento tecnico
pregiudizievole sul biotopo protetto e la sussistenza di un interesse
preponderante alla sua distruzione (cfr. pure art. 11 cpv. 1 RLCN). Aspetti,
questi, che presuppongono in primo luogo un esame attento, mediante studio
specialistico, della natura e delle caratteristiche del biotopo protetto (tipo,
aspetto e funzione ecologica), oltre che di possibili soluzioni alternative (che
considerino un minor impatto sull'elemento naturale; STA 52.2016.112/
52.2017.546 citata consid. 3.3). Sennonché - analogamente ai precedenti progetti
- a ragione il Governo ha in particolare constatato come agli atti manchi
ancora un'analisi dell'entità, struttura e funzione del biotopo originario, che
il proprietario ha ampiamente disboscato in passato. Operazione questa da cui,
come già ricordato, l'istante e/o proprietario non può evidentemente trarre
alcun profitto, ritenuto che la distruzione e il danneggiamento di un biotopo
protetto richiama di principio un obbligo di ripristino integrale (cfr. art. 24e
LPN, art. 43 LCN). In un simile caso, se viene contestualmente proposta un'edificazione
del fondo, l'istante in licenza non può prescindere dallo stato anteriore del
fondo rispettivamente da una riproduzione della vegetazione originaria e della
sua importanza per lo spazio vitale (cfr. STA citata consid. 3.3). In concreto
la relazione ambientale annessa alla domanda - al di là delle sue enunciazioni
o considerazioni di ordine generale (cfr. pag. 6) - non si confronta tuttavia
con la reale estensione, composizione e importanza del biotopo protetto ai
sensi dell'art. 14 cpv. 6 OPN. Il referto risulta del resto essersi fondato
unicamente su un rilievo floristico speditivo (del 6 luglio 2020) della
vegetazione a quel momento presente (specie erbacee e arbustive con alcuni
alberi isolati e alcune specie neofite invasive, menzionate anche dall'UNP),
oltre che su un secondo rilevo di un'area gestita a bosco situata più a monte.
Non quindi su un esame, mediante l'ausilio di riscontri oggettivi (quali ad es.
fotografie, eventuali atti alla base del citato studio __________, ecc.), dello
stato del biotopo sulla PART 1 prima della sua distruzione (all'apparenza, un
vero e proprio boschetto che poteva anche formare un ambiente variato per
diverse specie animali, con una flora differenziata di arbusti e alberi ad alto
fusto; cfr. pure foto di cui ai citati doc. C e D). In mancanza di questi
elementi, forza è constatare che non è possibile effettuare la ponderazione
degli interessi richiesta dall'art. 18 cpv. 1ter LPN, che del resto
nemmeno l'UNP ha svolto. Il quesito a sapere se un intervento di natura tecnica
suscettibile di deteriorare un biotopo possa essere autorizzato richiede
infatti sempre un bilancio di tutti gli interessi gioco. Solo al termine di
questo esercizio, se il biotopo non prevale, si pone il tema delle misure di
ripristino o compensazione (cfr. pure STF 1C_182/2022 citata consid. 11.3). Già
solo per questo motivo, il Governo non avrebbe quindi dovuto annullare il
permesso tout court, ma piuttosto rinviare gli atti all'istanza inferiore
per ulteriori accertamenti e una nuova valutazione completa, che a questo punto
s'impone.
In tale contesto, va comunque rilevato che - a differenza delle precedenti
procedure - dal progetto traspare un certo sforzo per ridurre l'impatto sull'area
gravata dal vincolo, rinunciando anche a parte delle potenzialità edificatorie
del fondo (rispetto alle domande pregresse, che avevano per oggetto due stabili
con una SUL superiore a 440 m2, è ora proposto un solo edificio
avente una SUL inferiore a 270 m2, collocato in posizione più
marginale). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, giustificata appare
pure, sia dal profilo viario che ambientale, la scelta di riproporre un accesso
da via __________ (strada comunale di servizio secondo il PR), anziché prolungare
sulla PART 1 il percorso che costeggia il riale __________, alterando la
connettività tra l'elemento naturale e il corso d'acqua (cfr. relazione pag.
5). Non è del resto dato di vedere come l'insorgente potrebbe sfruttare questo
fondo (PART 2) di proprietà del Cantone, per allacciare la PART 1 su questo
lato, all'interno dello spazio riservato al riale. Nemmeno il piano del
traffico prevede un simile allacciamento (la strada esistente che parte da via
G__________ è vincolata a strada di servizio solo fino alla PART 4; cfr. pure
estratto doc. 3). Vista la topografia del fondo, l'edificazione di uno stabile
conforme alla destinazione di zona, con un appropriato accesso veicolare e un
adeguato numero di posteggi, appare quindi difficilmente concepibile, se non
addirittura impossibile, senza alcun intervento sul biotopo. Ai fini della
ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 18 cpv. 1ter LPN
non può inoltre essere ignorato che la PART 1 - seppur frutto di un
frazionamento - resta comunque un fondo di 1'112 m2, assegnato dal
PR alla zona edificabile residenziale, all'interno di un quartiere
residenziale, e che sussiste pertanto un interesse pubblico e privato alla sua
utilizzazione conformemente alla sua destinazione (cfr. in tal senso, STF
1C_182/2022 citata consid. 11.3). Contrariamente a quanto assume la vicina CO 3,
un intervento tecnico su un biotopo al fine di realizzare un'edificazione
privata non può quindi essere senz'altro escluso.
4.4. Ciò detto, va pure rilevato che, se al termine della ponderazione di tutti
gli interessi dovesse essere ammessa la sussistenza di un intervento tecnico
indispensabile ai sensi degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 OPN,
il progetto dovrà in ogni caso meglio spiegare perché la proposta di
sostituzione sull'area di 516 m2 possa essere ritenuta
equivalente, non solo dal profilo quantitativo, ma anche qualitativo a livello
di tipologia e funzionalità (cfr. Fahrländer,
op. cit., n. 38 ad art. 18, che rimanda peraltro anche a metodi di valutazione
sviluppatisi nella prassi). Anche su questo punto, il progetto risulta infatti
carente, al pari del preavviso dell'UNP. In particolare, non è chiaro per quali
ragioni la “siepe bassa” (che nella parte più a nord del fondo si limita invero
a una striscia di arbusti lunga 40 m e larga 3 m e nella parte restante ingloba
anche la fossa d'infiltrazione), insieme alla superficie prativa e ai muri a
secco, possano ricreare un biotopo equivalente a quello originario, per valore
e funzioni ecologiche, e non semplicemente formare un nuovo diverso spazio
vitale, come assunto dal Governo, a fronte dell'assenza di alberi d'alto fusto.
4.5. Ne discende che il
giudizio impugnato - che risulta prematuro anche per quanto riguarda l'ingiunzione
di ripristino esatta dal Governo (disp. 3; cfr. pure risposta dell'UDC del 10
maggio 2021 con le osservazioni dell'UNP), senza peraltro coinvolgere il
proprietario interessato - deve dunque essere annullato e gli atti rinviati al
Municipio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione, dopo
aver raccolto dall'istante tutti gli elementi mancanti, interpellato l'UNP e
sentito le parti.
5. Secondo
appartamento
5.1. In base all'art. 33 NAPR, nella zona residenziale estensiva unifamiliare
(REU) è concessa l'edificazione di costruzioni a carattere esclusivamente
residenziale, con costruzioni singole in cui oltre all'abitazione principale è
ammesso un secondo appartamento. L'edificio può avere una lunghezza massima di
facciata di 30 ml. Nei casi di trasformazione di edifici non si applicano le
limitazioni sul numero ammesso di appartamenti. L'edificazione in contiguità
non è ammessa, salvo fra due soli edifici.
5.2. In concreto, il progetto con la variante approvata (piani del 17 dicembre
2020) prevede di realizzare un appartamento principale al 1° piano (con
soggiorno e 3 camere) e un appartamento secondario al pian terreno (con
soggiorno, 2 camere e una lavanderia). La variante ha in particolare ridotto la
SUL di quest'ultimo appartamento, convertendo una terza camera nella predetta
lavanderia (14.8 m2); la sua SUL (122.30 m2) è così
inferiore a quella (137.10 m2) dell'appartamento principale.
Il Municipio ha ritenuto che con tale modifica l'unità al pian terreno restasse
subalterna a quella principale al 1° piano e che il progetto fosse pure
conforme all'art. 33 NAPR. A titolo di condizione di licenza, ha nondimeno vincolato
l'appartamento al PT, a mantenere un livello di sussidiarietà rispetto
all'appartamento principale, così come indicato in narrativa (supra
consid. Bd).
Il Governo ha dal canto suo rilevato che - anche volendo considerare
ammissibile l'interpretazione data dal Municipio alla nozione di secondo
appartamento (che per superficie deve porsi in un rapporto di sussidiarietà
rispetto all'unità principale) - l'Esecutivo comunale avrebbe almeno
dovuto meglio assicurare la destinazione del locale lavanderia, imponendo l'oscuramento
della relativa apertura e impedendo l'accesso diretto dall'appartamento al PT.
Visto l'esito della lite, il Governo non si è però soffermato oltre su questo
punto.
5.3. Ora, tenuto conto del riserbo di cui devono dar prova le autorità di
ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto comunale
autonomo (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020
del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD
I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non appare effettivamente insostenibile
intendere la nozione di secondo appartamento nel senso di un'unità
subalterna o secondaria rispetto a quella principale, anche solo dal
profilo della superficie utile lorda (ovvero con meno superficie destinata all'abitazione).
La norma non precisa in effetti altrimenti il concetto di abitazione
principale o di secondo appartamento.
Ciò detto, in concreto è pacifico che con la variante avallata dal Municipio l'appartamento
secondario al PT ha una SUL inferiore rispetto all'unità al 1° piano, non
avendo una terza camera ma una lavanderia (non computabile, cfr. art. 38 cpv. 1
LE; cfr. piante PT e 1P). La destinazione data a questo vano non appare
straordinaria. La superficie della lavanderia, pari attorno al 10% della SUL
dell'unità, non oltrepassa ancora i limiti comunemente ammessi per stabili con
appartamenti (cfr. ad es. STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 6.4,
52.2004.181/191 del 20 agosto 2004 consid. 3.4). Problematico appare tuttavia
che, come gli altri locali destinati all'abitazione, anche la lavanderia sia
dotata di un'ampia finestra (m 1.20 x 2.30 m) sulla facciata a
valle. Per meglio assicurare la destinazione non abitabile di questo locale, basterebbe comunque imporre l'eliminazione di quest'apertura (mediante una clausola accessoria), come anche ipotizzato dal Governo. Visto che gli atti devono già essere retrocessi all'istanza inferiore per i motivi che precedono, a dipendenza dell'esito, se del caso il Municipio terrà quindi conto anche di tale aspetto. All'istante resta pure riservata la facoltà di inoltrare una variante per una finestra più piccola (per l'aerazione del locale), magari rivolta sul lato interno (cfr. pianta PT e prospetto H-H). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, non occorre invece esigere che la lavanderia non sia accessibile dall'appartamento al PT. La soppressione della grande finestra basta a evitare un possibile uso del locale a scopi abitativi. Una volta arredate con la macchina da lavare le lavanderie non si prestano a essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere impiegate per il soggiorno di persone, devono essere trasformate con interventi di una certa importanza, che non passano inosservati (cfr. STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003 consid. 5.2).
6. 6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata insieme alla licenza edilizia e
gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
6.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che
chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto
2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e
rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque suddivisa tra i
vicini resistenti, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente,
assistita da una legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1410) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 25 febbraio 2021 con cui il Municipio di Mezzovico-Vira ha rilasciato la licenza edilizia alla RI 1 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Municipio di Mezzovico-Vira affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e CO 3 (fr. 1'000.-), i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili (fr. 1'000.- CO 1 e CO 2 e fr. 1'000.- CO 3i). All'insorgente va retrocessa la somma versata a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera