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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile residenziale (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di
un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio, situato nel comune di
Savosa, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona
residenziale-semiestensiva (R3b). Il fondo confina a nord con la part. __________
(appartenente a __________ e __________) e, verso est, mediante un passaggio
lungo e stretto, con via __________.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Dopo che il 19
dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciatole dal
Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo Tribunale
con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.67), il 5 maggio 2021 CO 1 ha
presentato una nuova domanda di costruzione per edificare uno stabile di
quattro appartamenti (da 3½ - 4½ locali), previa demolizione della casa
esistente. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello precedente, è
stato nuovamente inoltrato in parallelo alla domanda di costruzione per una
palazzina d'appartamenti sulla confinante part. __________ (oggetto della
procedura di cui all'inc. 52.2023.154, che viene pure evasa con giudizio
separato di data odierna). Esso prevede in particolare l'edificazione di un
volume articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato,
destinato tra l'altro a un garage (con 8 posteggi). Quest'ultimo sarà
accessibile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata
(con 10 posti) da realizzare sulla part. __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3,
RI 1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118732), il 21 ottobre 2021 il
Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune
condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.
C. Con giudizio del 15
marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini
opponenti contro tale risoluzione.
Dopo aver disatteso delle censure relative alla completezza del progetto (che
comprende anche un concetto di smaltimento delle acque, supportato da una
perizia idrogeologica e preavvisato favorevolmente dall'autorità
dipartimentale) e una critica al sindaco (che non ha comunque partecipato alla
decisione), il Governo ha poi respinto le obiezioni concernenti le servitù
prediali (da far valere semmai in sede civile). Richiamando il precedente
giudizio di questo Tribunale, ha in seguito tutelato la convenzione sulla
ripartizione delle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi dedotti
in edificazione (part. __________ e __________), precisando che la stessa andrà
annotata nel registro degli indici. Relativamente alla distanza tra edifici, ha
poi ricordato la condizione del permesso della parallela procedura che prevede,
prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della costruzione sul mapp. __________
in contrasto con tale parametro. Dopo aver rigettato le doglianze riferite all'altezza
e alla superficie utile lorda (rinviando alle considerazioni già espresse da
questo Tribunale nel predetto giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine
respinto anche le obiezioni riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una
lamentela generica sull'inquinamento fonico.
D. RI 3, RI 1e RI 2 deducono ora tale risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, dopo aver accennato alla critica al sindaco sollevata nella parallela procedura, i ricorrenti rieccepiscono in questa sede il mancato rispetto della distanza tra edifici, ritenendo insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa alla demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria la costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra edifici, aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si insinua tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della maggior distanza da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel registro degli indici. Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento delle acque meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo Tribunale. Il progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e determinerà un ristagno sul loro fondo; inoltre, impedirà pure l'esercizio della servitù di allacciamento al collettore comunale di cui beneficia la part. __________. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso di via __________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto dal progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle manovre dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa. Da ultimo ritengono inconsistente il numero di stalli esterni (per visitatori) previsti dal progetto (due e mezzo sulla part. __________ e mezzo sulla part. __________).
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di
posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1,
quest'ultima prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con
argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.
F. In sede di
replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente l'istante in licenza si sono
riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in
parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in seguito. Anche l'autorità
dipartimentale si è ulteriormente riconfermata nella sua posizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già
opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui
sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente
va rilevato che non occorre dilungarsi sull'eccezione relativa all'astensione
del sindaco, che i ricorrenti hanno sollevato nella parallela procedura e che
chiedono di considerare anche nell'ambito della presente, se verrà accolta.
La censura in questione è infatti stata respinta (cfr. STA 52.2023.154 di data
odierna consid. 2). Come già ricordato dal Governo, giova nondimeno rilevare
che il sindaco non ha neppure partecipato all'iter che ha condotto al rilascio
della licenza edilizia a CO 1, per modo che ogni eventuale critica cadrebbe
comunque nel vuoto.
3. Distanze
3.1. La maggior parte degli
ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le
distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la
sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine
sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari
di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE).
Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari
di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi
fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle
distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione
dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa
distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi
la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra
edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48
del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020
consid. 4.1; Scolari, op. cit., n.
1166 ad art. 39 LE).
3.2. Giusta l'art. 8 cpv.
1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la
distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle
rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi
contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2
NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal
confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di
4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR).
Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti,
l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che
previa convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può
concedere una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone
alla condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio
carico la maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra
edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia
firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il
Municipio, conclude la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.
3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato
parallelamente alla domanda di costruzione per la nuova palazzina sulla part. __________.
Ritenuto che tale edificio disterà solo m 1.50 dal confine con la part. __________
- analogamente al precedente progetto - CO 1 si è assunta la distanza mancante
(3.00 m), controfirmando in particolare il piano di situazione annesso alla
domanda inoltrata da __________ e __________, al fine di rispettare la distanza
minima di 9 m dal suo nuovo stabile (che ha previsto di arretrare dal confine
fino a m 7.50). La relazione tecnica del progetto sulla part. __________
precisa inoltre che, se il nuovo edificio sulla part. __________ non dovesse
essere costruito immediatamente, la proprietaria s'impegna a demolire quello
esistente in modo da ottenere la distanza minima tra gli edifici di 9 m. In
sede di rilascio del permesso al mapp. __________, il Municipio ha dunque
previsto, a titolo di condizione, che prima dell'inizio dei lavori dovrà
essere demolita la parte di costruzione sul fondo n. __________ RFD che non
rispetta la distanza tra edifici (9 m).
Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale condizione
(sospensiva) non risulta inammissibile, ma al contrario giustificata dalla
necessità di ancorare l'efficacia della licenza edilizia al rispetto della
distanza imperativa tra edifici a seguito dall'accordo tra i proprietari. Indirettamente,
essa garantisce peraltro anche un coordinamento tra i due progetti a livello
esecutivo (ritenuto che l'edificazione della nuova palazzina con l'autorimessa
sulla part. __________, che darà pure l'accesso veicolare al futuro stabile sul
mapp. __________, dovrà evidentemente avvenire per prima). Non si tratta in
ogni caso di una clausola che riguarda una parte terza estranea all'iter rispettivamente
a cui viene imposto un onere.
Diversamente da quanto credono gli insorgenti, la predetta condizione, che
scaturisce dal diritto pubblico, non esige la costituzione di una servitù
prediale. E neppure la richiede l'accordo di assunzione della maggior distanza:
l'iscrizione a registro fondiario non è infatti generalmente prevista per
questo genere di accordi, per il perfezionamento dei quali è di regola
sufficiente che il vicino si dichiari disposto a rispettare la distanza tra
edifici, assumendosi la distanza dal confine mancante alla costruzione da
realizzare sul fondo contermine (come anche prevede l'art. 8 cpv. 3 NAPR, per il quale basta la firma
sul piano di situazione; cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1,
52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata
consid. 4.3). Dalla convenzione tra i vicini risulta in effetti una restrizione
di diritto pubblico della proprietà privata che sussiste, come tale, senza
necessità di iscrizione a registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907; cfr. STA
52.2021.48 citata consid. 3.1, 52.2002.223 citata consid. 4.1). Va
invece da sé che, così come già indicato nel precedente giudizio, l'accordo tra
i proprietari andrà annotato nel registro degli indici conformemente all'art. 8
cpv. 3 NAPR (cfr. pure STA 52.2019.68
citata consid. 4.3). Tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non
costitutivo (cfr. in senso analogo: STA 52.2016.12 del 26 aprile 2017).
3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua
tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto
sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio non richiama il rispetto
di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art. 42 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110];
STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20 consid. 3.1.3). Anche su
questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle analoghe conclusioni
tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.67 citata consid. 4.4).
4. Accesso sufficiente
4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo
se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista
utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La
nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale
stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di
dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF
123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan,
Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente
si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.
L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione
stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di
soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza
dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,
segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle
circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b).
L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio,
censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni
gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121
I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il
collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di
massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio
del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con
rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).
4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare al
nuovo stabile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata
da costruire sul fondo confinante a nord. Controverso in questa sede è essenzialmente
se tale accesso sia sufficiente in fatto, segnatamente per quanto attiene alla
strada pubblica. Nessuno mette invece in discussione che lo sia sul piano
giuridico, e in particolare relativamente al passaggio sulla part. __________,
che, diversamente dal precedente giudizio, è stata frattanto gravata da un
diritto di passo pedonale e veicolare a favore del mapp. __________ (cfr.
registro fondiario, DG del 22 settembre 2021).
4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione
per non ritenere sufficientemente garantito dal profilo fattuale l'accesso da
via __________, strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una
trentina di abitazioni. Non vi è in particolare motivo di dubitare che,
diversamente da quanto ritenuto dal Municipio, questo percorso stradale - che i
veicoli (dall'ampia imboccatura a due corsie con la via cantonale) dovranno
percorre per un tratto limitato a una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e
per lo più rettilineo (al di là della curva in corrispondenza del mapp. __________;
cfr. mappa catastale; cfr. pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e
Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà
in grado di assorbire il traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________,
oltre che da quelli sul fondo confinante (8 + 10 interni e 3 esterni; cfr. pure
analisi fonica del 16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili
difficoltà per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A
dispetto di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di
vedere in che modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà
perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà
seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli
insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in
licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre
normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In
queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che
esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero
pedonale), cadono quindi nel vuoto.
5. Posteggi
5.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e
trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli,
dimensionati secondo le norme VSS. In particolare, per le abitazioni è
richiesto 1 posto auto ogni appartamento e, per appartamenti superiori a 100 m2,
1 posto auto ogni 100 m2 di superficie utile lorda e frazione.
5.2. In concreto, il progetto prevede 8 posti nell'autorimessa al servizio dei
4 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno
prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero
minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella
misura in cui contempla 10 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione
tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per
ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a
cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta della
resistente pag. 11). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la
realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è
dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere
sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è
pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla
muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________
non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo
punto, il ricorso è pertanto infondato.
6. Smaltimento
delle acque meteoriche
6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque
del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono
essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità
cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in
un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile
affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far
defluire l'acqua in modo regolare.
Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle
quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28
ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29
marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che, nelle zone che secondo il PGS
sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in
loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella
canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato
dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea
all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS,
sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere,
nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in
canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in
loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono
invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per
acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se
del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).
6.2. In concreto, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e
chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il
PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare
mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento
in parte tramite infiltrazione in una trincea drenante (in particolare per le
acque provenienti dalla copertura piana, da un'area pavimentata e da un'area
verde a nord), in parte tramite infiltrazione superficiale e in parte mediante canalizzazione
(limitatamente ai posteggi e all'area asfaltata verso via __________; cfr.
relazione tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle
acque e piano canalizzazioni). Secondo il piano canalizzazioni, la trincea
drenante, prevista sul lato sud-ovest del fondo, sarà lunga 10 m e con un
diametro (del tubo forato) di 30 cm. Il progetto è stato corredato anche da una
relazione idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________),
che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione)
e il dimensionamento dell'impianto di infiltrazione. Tale relazione conclude indicando
che le condizioni per l'infiltrazione profonda delle acque meteoriche sono molto
basse, ma non nulle; per il nuovo edificio sulla part. __________,
prospetta quindi la realizzazione di una trincea di 16 metri di lunghezza (suddivisibile
in tronconi) e 1 metro di diametro (tubo in cemento forato), da dotare
di un troppo pieno (per il caso di ripetuti e ravvicinati eventi di pioggia, vista
la scarsa permeabilità) e ghiaia di riporto.
La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente
il concetto di smaltimento proposto, ritenuto rispettoso del PGS e supportato
dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica). Ad analoga conclusione
è essenzialmente pervenuto il Governo.
La stessa non può tuttavia essere condivisa. Alla luce di quanto sopraesposto è
infatti piuttosto evidente che il progetto non ha proposto un concetto di
smaltimento in linea con la relazione del dott. geol. __________, ma -
analogamente al precedente progetto - una trincea d'infiltrazione quantomeno
sottodimensionata (per estensione e capacità del tubo di percolazione). A
fronte di questo difetto - e conformemente a quanto già prospettato nel passato
giudizio richiamato dai ricorrenti (cfr. STA 52.2019.67 citata consid. 3.3) -
il Tribunale non può quindi far altro che rinviare gli atti al Governo affinché
richieda all'istante dei piani di smaltimento e delle canalizzazioni aggiornati
in base alle risultanze della relazione idrogeologica e, dopo aver interpellato
la SPAAS e sentito il Municipio e le parti, si pronunci nuovamente.
Per il resto, nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento
delle acque, ma l'edificazione in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa,
ecc.), le doglianze degli insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre
immissioni, come pure l'esercizio della servitù di canalizzazione a favore
della part. __________, vanno invece disattese in quanto di mera natura civile.
7. 7.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente
accolto. La decisione impugnata è di conseguenza annullata e gli atti sono
rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (consid. 6).
7.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi
ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018
consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii).
La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico dell'istante
in licenza, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a rifondere
ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Agli insorgenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera