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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1262) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per costruire uno stabile residenziale (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 e CO 2 sono
comproprietari di un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio e un
piccolo fabbricato, situato nel comune di Savosa, lungo via __________,
assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale-semiestensiva
(R3b). Il fondo confina a sud con la part. __________ (appartenente a __________).
ESTRATTO MAPPA
B. a. Dopo che il 19
dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciato loro
dal Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo
Tribunale con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.68), il 5 maggio 2021 CO
1 e CO 2 hanno presentato una nuova domanda di costruzione per edificare una
palazzina di cinque appartamenti (da 3½ locali), previa demolizione degli
edifici esistenti. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello
precedente, è stato nuovamente inoltrato in parallelo a una domanda di
costruzione sulla confinante part. __________ (oggetto della procedura di cui
all'inc. 52.2023.153, che viene pure evasa con giudizio separato di data
odierna). Esso prevede in particolare la costruzione di un volume articolato su
quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato, destinato tra l'altro
a un'autorimessa (con 10 posteggi), che sarà raggiungibile da via __________
mediante una rampa e darà anche accesso al garage (con 8 posti) da realizzare
sulla part. __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3 RI
1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118733), il 21 ottobre 2021 il
Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune
condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.
C. Con giudizio del 15 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini opponenti contro tale risoluzione.
Dopo aver disatteso delle censure relative alla completezza del progetto (che comprende anche un concetto di smaltimento delle acque, supportato da una perizia idrogeologica e preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale) e una critica al sindaco (che non ha comunque partecipato alla decisione), il Governo ha poi respinto le obiezioni concernenti le servitù prediali (da far valere semmai in sede civile). Richiamando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in seguito tutelato la convenzione sulla ripartizione delle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi dedotti in edificazione (part. __________ e __________), precisando che la stessa andrà annotata nel registro degli indici. Relativamente alla distanza tra edifici, ha poi ricordato la condizione del permesso che prevede, prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della costruzione sul mapp. __________ in contrasto con tale parametro. Dopo aver rigettato le obiezioni riferite all'altezza e alla superficie utile lorda (rinviando alle considerazioni già espresse da questo Tribunale nel predetto giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine respinto anche le obiezioni riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una lamentela generica sull'inquinamento fonico.
D. Avverso tale giudizio,
RI 3, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.
In sintesi, i ricorrenti sollevano anzitutto una critica al sindaco, che in
passato sarebbe intervenuto in modo inopportuno a favore dei fratelli __________
(per una trattativa di vendita della loro part. __________), lamentando
possibili interferenze nella procedura edilizia, nonostante la sua astensione.
Rieccepiscono poi il mancato rispetto della distanza tra edifici, ritenendo
insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa alla
demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria la
costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra edifici,
aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si insinua
tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della maggior distanza
da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel registro degli indici.
Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento delle acque
meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo Tribunale. Il
progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e determinerà un
ristagno sul loro fondo. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso
di via __________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto
dal progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle
manovre dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa da
realizzare sulla part. __________. Da ultimo ritengono inconsistente il
numero di stalli esterni (per visitatori) previsti dal progetto (due e mezzo
sulla part. __________ e mezzo sulla part. __________).
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di
posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1 e CO
2, questi ultimi prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con
argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.
F. In sede di
replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente gli istanti in licenza si
sono riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,
sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in
seguito. Anche l'autorità dipartimentale e il Municipio si sono ulteriormente
riconfermati nelle loro posizioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già
opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui
sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Astensione del
sindaco
Da respingere è anzitutto l'eccezione dei ricorrenti relativa a possibili
interferenze nella procedura di rilascio del permesso da parte del sindaco,
nonostante la sua astensione. Come già ricordato dal Governo, __________ non ha
preso parte alla discussione, né alla decisione di concessione del permesso
(cfr. risposta del Municipio al Governo ed estratto risoluzione agli atti). Né
emerge che egli abbia in precedenza trattato la domanda di costruzione in oggetto.
Inconsistente è quindi la generica obiezione secondo cui la licenza edilizia
sarebbe solo l'ultimo atto formale di un processo più lungo, delegato
ai collaboratori, essenzialmente l'UT, che sottostà al Sindaco (capo
dicastero amministrazione). Tanto più se si considera che l'Edilizia privata
non ricade nell'Amministrazione generale, né risulta peraltro che fosse o sia
attribuita al sindaco (per la corrente legislatura, cfr. organigramma Dicasteri
sub www.savosa.ch). Non occorre invece chiarire se __________ abbia
semplicemente sottoscritto o anche preso parte alle risoluzioni alla base degli
allegati di causa inoltrati dal Municipio in questa sede, comunque irrilevanti
ai fini del giudizio (anche se fossero estromessi dagli atti), nella misura in
cui l'Esecutivo comunale si è essenzialmente limitato a riconfermare la sua decisione
e le pregresse prese di posizione (a cui il sindaco non ha partecipato). Ogni
relativa critica dei ricorrenti cade di riflesso nel vuoto.
3. Distanze
3.1. La maggior parte degli
ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le
distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la
sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine
sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari
di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE).
Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari
di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi
fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle
distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione
dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa
distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi
la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra
edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48
del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020
consid. 4.1; Scolari, op. cit., n.
1166 ad art. 39 LE).
3.2. Giusta l'art. 8 cpv.
1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la
distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle
rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi
contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2
NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal
confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di
4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR).
Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti,
l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che previa
convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può concedere
una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone alla
condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio carico la
maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici.
L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il
piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, conclude
la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.
3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato
parallelamente alla domanda di costruzione sulla part. __________. Ritenuto che
la nuova palazzina disterà solo m 1.50 dal confine con tale fondo -
analogamente al precedente progetto - la sua proprietaria __________ si è
assunta la distanza mancante (3.00 m), controfirmando in particolare il piano
di situazione annesso alla domanda, al fine di rispettare la distanza minima di
9 m dal suo nuovo stabile sulla part. __________ (che ha previsto di arretrare
dal confine fino a m 7.50). La relazione tecnica del progetto precisa inoltre
che, se il nuovo edificio sulla part. __________ non dovesse essere costruito
immediatamente, la proprietaria s'impegna a demolire quello esistente in modo
da ottenere la distanza minima tra gli edifici di 9 m. In sede di rilascio del
permesso al mapp. __________, il Municipio ha dunque previsto, a titolo di
condizione, che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere demolita la
parte di costruzione sul fondo n. __________ RFD che non rispetta la distanza
tra edifici (9 m).
Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale condizione
(sospensiva) non risulta inammissibile, ma al contrario giustificata dalla
necessità di ancorare l'efficacia della licenza edilizia al rispetto della
distanza imperativa tra edifici a seguito dall'accordo tra i proprietari.
Indirettamente, essa garantisce peraltro anche un coordinamento tra i due
progetti a livello esecutivo (ritenuto che l'edificazione della nuova palazzina
con l'autorimessa sulla part. __________, che darà pure l'accesso veicolare al
futuro stabile sul mapp. __________, dovrà evidentemente avvenire per prima). Non
si tratta in ogni caso di una clausola che riguarda una parte terza estranea
all'iter rispettivamente a cui viene imposto un onere.
Diversamente da quanto credono gli insorgenti, la predetta condizione, che
scaturisce dal diritto pubblico, non esige la costituzione di una servitù
prediale. E neppure la richiede l'accordo di assunzione della maggior distanza:
l'iscrizione a registro fondiario non è infatti generalmente prevista per
questo genere di accordi, per il perfezionamento dei quali è di regola
sufficiente che il vicino si dichiari disposto a rispettare la distanza tra
edifici, assumendosi la distanza dal confine mancante alla costruzione da
realizzare sul fondo contermine (come anche prevede l'art. 8 cpv. 3 NAPR, per il quale basta la firma
sul piano di situazione; cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1,
52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata
consid. 4.3). Dalla convenzione tra i vicini risulta in effetti una restrizione
di diritto pubblico della proprietà privata che sussiste, come tale, senza
necessità di iscrizione a registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907; cfr. STA
52.2021.48 citata consid. 3.1, 52.2002.223 citata consid. 4.1). Va
invece da sé che, così come già indicato nel precedente giudizio, l'accordo tra
i proprietari andrà annotato nel registro degli indici conformemente all'art. 8
cpv. 3 NAPR (cfr. pure STA 52.2019.68
citata consid. 4.3). Tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non
costitutivo (cfr. in senso analogo: STA 52.2016.12 del 26 aprile 2017).
3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua
tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto
sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio
non richiama il rispetto di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art.
42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20
consid. 3.1.3). Anche su questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle
analoghe conclusioni tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.68 citata
consid. 4.3).
4. Accesso
sufficiente
4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo
se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista
utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La
nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale
stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di
dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF
123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan,
Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente
si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.
L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione
stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di
soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza
dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,
segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle
circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b).
L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio,
censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni
gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121
I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il
collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di
massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio
del permesso (cfr. DTF 127 I
103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid.
4.1 e rimandi).
4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare alla
nuova palazzina da via __________. Attraverso la nuova rampa e l'autorimessa
interrata sulla part. __________ sarà poi raggiungibile anche il garage
sotterraneo del futuro stabile sul mapp. __________. Controversa in questa sede
è essenzialmente la sufficienza di tale accesso dal profilo fattuale,
segnatamente per quanto attiene alla strada pubblica.
4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione
per non ritenere sufficientemente garantito in fatto l'accesso da via __________,
strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una trentina di abitazioni.
Non vi è in particolare motivo di dubitare che, diversamente da quanto ritenuto
dal Municipio, questo percorso stradale - che i veicoli (dall'ampia imboccatura
a due corsie con la via cantonale) dovranno percorre per un tratto limitato a
una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e per lo più rettilineo (al di là
della curva in corrispondenza del mapp. __________; cfr. mappa catastale; cfr.
pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015
del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà in grado di assorbire il
traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________, oltre che da quelli
sul fondo confinante (10 + 8 interni e 3 esterni; cfr. pure analisi fonica del
16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili difficoltà
per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A dispetto
di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di vedere in che
modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà
perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà
seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli
insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in
licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre
normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In
queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che
esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero
pedonale), cadono quindi nel vuoto.
5. Posteggi
5.1. Secondo l'art. 44
cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la
formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS. In
particolare, per le abitazioni è richiesto 1 posto auto ogni appartamento e,
per appartamenti superiori a 100 m2, 1 posto auto ogni 100 m2
di superficie utile lorda e frazione.
5.2. In concreto, il progetto prevede 10 posti nell'autorimessa al servizio dei
5 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno
prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero
minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella
misura in cui contempla 8 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione
tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per
ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a
cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta dei
resistenti pag. 10). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la
realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è
dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere
sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è
pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla
muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________
non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo
punto, il ricorso è pertanto infondato.
6. Smaltimento
delle acque
6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del
24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono
essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità
cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in
un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile
affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far
defluire l'acqua in modo regolare.
Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle
quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28
ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29
marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che nelle zone che secondo il PGS
sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in
loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella
canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato
dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea
all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS,
sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere,
nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in
canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in
loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono
invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per
acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se
del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).
6.2. Nella fattispecie, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche
e chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il
PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare
mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento
in parte tramite canalizzazione (in particolare per le acque provenienti dalla
copertura piana, dalle superfici asfaltate di posteggi e rampa e da un'area
verde a nord-est) e in parte tramite infiltrazione superficiale (cfr. relazione
tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle acque e
piano canalizzazioni). Il progetto è stato inoltre corredato da una relazione
idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________),
che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione).
Tale relazione conclude che le condizioni generali di smaltimento delle acque
nel sottosuolo debbano essere considerate nulle.
La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente
il concetto di smaltimento proposto, che ha ritenuto rispettoso del PGS e supportato
dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica in questa sede).
Così pure il Governo.
Ora, nelle circostanze concrete, non emerge alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni
tratte dalle precedenti istanze. Contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non
va in particolare ignorato che, a differenza della precedente domanda di
costruzione (e di quella parallela sulla part. __________), il progetto sulla
part. __________ non ha riproposto un concetto di smaltimento tramite
infiltrazione nel sottosuolo (trincea drenante), per modo che ogni difetto
riscontrato nel passato giudizio richiamato dagli insorgenti (cfr. STA
52.2019.68 citata consid. 3.3) nel caso di specie non sussiste. Per il resto,
nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento delle acque, ma l'edificazione
in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa, ecc.), le doglianze degli
insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre immissioni vanno invece
disattese in quanto di mera natura civile.
7. 7.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre agli istanti in licenza,
assistiti da legali, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è
posta in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre a CO 1 e CO 2
complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera