Incarto n.
52.2023.166

 

Lugano

8 febbraio 2024          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2023 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 aprile 2023 (n. 2015) del Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata dall'insorgente relativamente ai danni causati dagli ungulati alle sue colture orticole site nel comune di Riviera/Lodrino nel corso del 2018;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   La RI 1 è un'azienda che produce e commercia prodotti ortofrutticoli, che vengono coltivati su diversi fondi situati a __________ (nel comune di __________) e a Lodrino (nel comune di Riviera). Nel corso del 2018, queste colture hanno subito delle perdite causate dall'irruzione di animali selvatici, che quattro perizie del 23 aprile, 17 luglio, 6 e 13 agosto dei periti __________ e __________ hanno stimato in complessivi fr. 51'075.-: fr. 9'075.- per danni da corvidi verificatisi nelle colture di __________ e fr. 42'000.- per danni da cervi in quelle di Lodrino (fr. 18'000.- in località __________ 1 e fr. 24'000.- in località __________ 2).

 

B.   a. Con decisione del 20 marzo 2019, il Governo ha accolto parzialmente la relativa richiesta di risarcimento formulata dalla RI 1, che ha riconosciuto unicamente per i danni alle colture di __________ (che ha ricalcolato in fr. 6'754.40). Per prevenire futuri danni, le ha inoltre intimato di (cfr. dispositivo n. 5):

-          procedere all'installazione di una recinzione mobile elettrificata con almeno 5 fili e avente 180 cm di altezza a tutela delle colture orticole potenzialmente danneggiabili dai cervi;

-          procedere ad una corretta manutenzione della citata recinzione;

-          richiedere in tempo utile permessi d'abbattimento per i corvidi e gli ungulati alle prime avvisaglie di danno.

Ripercorsi i fatti e richiamati gli art. 35 cpv. 2 lett. b e c della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 922.100), il Consiglio di Stato ha essenzialmente ritenuto che la danneggiata non avesse adottato i provvedimenti adeguati e ragionevolmente esigibili per prevenire o almeno ridurre i danni verificatisi a Lodrino (pertanto non rimborsabili). In particolare, si era limitata a cingere i terreni in località __________ 1 e 2 con un solo filo elettrificato alto 0.90 m (che permetteva il passaggio della fauna selvatica); inoltre, non aveva sollecitato il rilascio di un'autorizzazione per l'eliminazione dei capi viziosi sin dalle prime avvisaglie di danni alla produzione orticola (il 16 luglio 2018).

b. Con giudizio del 1° settembre 2020 (STA 52.2019.184), il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla RI 1 avverso la predetta risoluzione governativa, che ha annullato limitatamente al rifiuto di risarcire i danni alle colture di Lodrino e al punto n. 5 del dispositivo. Confermata la manifesta insufficienza della recinzione posata, ha rimproverato alla precedente istanza di non avere compiutamente esaminato se la posa di una cinta come quella indicata nella decisione impugnata fosse in concreto sostenibile a livello di oneri e costi, a fronte del potenziale danno. Ha pertanto rinviato gli atti al Governo affinché si pronunciasse nuovamente, una volta completata l'istruttoria e garantito il contraddittorio. Non si è dunque chinato sull'ulteriore critica mossa all'insorgente di non avere sollecitato dei permessi di autodifesa (sussidiari rispetto alle misure di prevenzione), rilevando nondimeno, anche su tale aspetto, una potenziale lacuna nell'accertamento dei fatti, che ha invitato l'Esecutivo cantonale a colmare. Ha infine annullato, poiché privo di base legale, l'ordine impartito alla ricorrente (dispositivo n. 5) di adottare determinate misure per prevenire futuri danni.

 

 

C.   Ripreso possesso dell'incarto ed esperita l'istruttoria, con decisione del 19 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto la richiesta di risarcimento.

Posto che quanto previsto dalle raccomandazioni in materia (recinzione elettrica mobile alta almeno m 1.80 con 5 fili) risultava in concreto sproporzionato (considerata la tipologia di coltura e la necessità di togliere e rimettere ripetutamente la cinta per consentire i necessari trattamenti), la precedente istanza ha ritenuto che una recinzione fatta con pali alti 158 cm (come suggerito dall'Ufficio caccia e pesca [UCP]) potesse senz'altro adempiere ai compiti di protezione della coltura senza comportare un onere troppo elevato. Rilevato che per intervenire sui campi occorrerebbe liberare solo due lati della cinta e ridotto di conseguenza il costo della manodopera stimato dall'interessata, ha quantificato la spesa effettiva a suo carico (al netto dei sussidi) in complessivi fr. 3'953.30/ha, considerandola, alla luce del pregiudizio subito in passato e dell'elevato potenziale di danno sui campi in questione (di cui il perito ha stimato il valore in fr. 20'000.-/ha), tutto sommato ancora ragionevolmente esigibile.

 

 

D.   Avverso tale decisione, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento della sua richiesta di risarcimento.
Censurata una violazione del suo diritto di essere sentita, la ricorrente sostiene che per intervenire in campi di forma non perfettamente rettangolare occorra togliere la recinzione su tutti i lati; contesta quindi la riduzione del 20% applicata dalla precedente istanza al costo della manodopera. Esclude inoltre che, a dispetto di quanto indicato nella decisione impugnata, nella valutazione della proporzionalità della misura l'Esecutivo cantonale abbia tenuto conto, oltre all'aspetto prettamente finanziario, anche delle particolari condizioni di mercato dei prodotti orticoli. Ritiene in definitiva insostenibile l'onere derivante dalla posa e gestione della recinzione indicata, rilevando che i costi creati per questi lavori vanno ben oltre il guadagno che si ottiene da una coltura del genere dove i margini oggi sono veramente già all'osso.



E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite dell'UCP, riconfermandosi nella sua decisione. Il Governo ribadisce in particolare che, indipendentemente dalla forma del campo, per intervenirvi è sufficiente togliere due lati della cinta. Rileva peraltro di avere già presentato tale modalità d'azione alla ricorrente, senza suscitare contestazioni.

 

 

F.    a. Con la replica, l'insorgente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio.

b. L'autorità cantonale, in duplica, ribadisce la sua posizione, precisando di avere ridotto i costi di manodopera del 20% anziché del 50% o più (ritenuto che la parte di recinzione da togliere, sui due lati corti, corrisponde a meno della metà del perimetro complessivo) in considerazione della relativa difficoltà di tali operazioni.


Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal richiamo dell'incarto archiviato di questo Tribunale, noto alle parti, relativo alla medesima richiesta di risarcimento (inc. 52.2019.184). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2 LPAmm).



2.    L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita da parte della precedente istanza che non l'avrebbe messa a conoscenza della presa di posizione del consulente cantonale interpellato dall'UCP (che ha quantificato gli interventi da effettuare sulla coltura di carote in 9/10 all'anno) e non le avrebbe offerto la facoltà di esprimersi in merito prima dell'adozione della decisione impugnata.


2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-tungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 975 e 1001 segg.). Nel nostro Cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio se-condo il quale le parti hanno il diritto di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità vi può soprassedere in determinati casi, che non occorre qui illustrare (cfr. STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020 consid. 2.1, 52.2018.609 del 27 febbraio 2020 consid. 2.2).

2.2. Nel caso concreto, come visto in narrativa, con decisione del 1° settembre 2020 questo Tribunale ha retrocesso gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunciasse nuovamente, dopo avere completato l'istruttoria e avere sentito la ricorrente. Ha in particolare incaricato il Governo di raccogliere gli elementi occorrenti per raffrontare gli oneri e i costi derivanti dall'opera di prevenzione che l'insorgente aveva omesso di adottare con il potenziale danno, accertando costi effettivi della recinzione, dimensioni dei campi da cingere e tipo di coltura, potenziale danno, ecc., come pure l'effettiva necessità di togliere e rimettere più volte la cinta (cfr. consid. 4.2).
L'UCP, dando seguito alle indicazioni contenute nella predetta sentenza, ha proceduto a diversi accertamenti (calcolo del perimetro dei due campi, quantificazione del materiale necessario per recintarli, preparazione di un preventivo dei costi, stima del tempo necessario per ogni smontaggio e rimontaggio della recinzione in occasione dei trattamenti o di altri lavori sulla coltura), che con scritto del 6 gennaio 2021 ha sottoposto alla ricorrente per osservazioni. Ha inoltre interpellato il consulente in orticoltura della Sezione dell'agricoltura, che - con e-mail del 21 e 22 marzo 2023 - ha stimato in 9/10 i trattamenti necessari alle colture di carote (tre passaggi diserbanti, 5 trattamenti fungicidi ai quali vanno abbinati anche un paio di insetticidi e uno o due passaggi con la sarchiatrice), evidenziando come in quell'anno fossero già state effettuate anche un paio di irrigazioni. Senza far parte l'insorgente della citata presa di posizione, con decisione del 19 aprile 2023 il Governo ha nuovamente respinto la richiesta di risarcimento qui in discussione. Ne discende che la precedente istanza ha negato senza valide ragioni all'insorgente la possibilità di prendere conoscenza e di esprimersi sulla prova assunta a complemento dell'istruttoria, disattendendo così chiaramente il suo diritto di essere sentita. Tanto più che, contrariamente a quanto preteso dal Consiglio di Stato (cfr. risposta, punto III.1, pag. 2), il consulente cantonale non ha affatto confermato il numero di interventi indicati dalla ricorrente (11, secondo la tabella allegata alle osservazioni del 27 dicembre 2012 sub doc. 8; 11/12, al netto delle irrigazioni, secondo quanto esposto in replica a pag. 1). La violazione può comunque essere considerata sanata, atteso che l'UCP ha prodotto lo scambio di e-mail con il consulente cantonale con la risposta (doc. 1) e la ricorrente ha avuto la facoltà di accedervi e di pronunciarsi in merito in sede di replica dinanzi a questo Tribunale, che è dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 61 e rif.).

 

 

3.    3.1. Il regime del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo 4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3.2. Il legislatore ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35 ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

3.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o recinzioni con corrente elettrica.
Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65 prevede che, per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno (calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-) coloro che dichiarano un reddito agricolo (cfr. cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra l'altro, le domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal proprietario o dal danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento; in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che l'UCP è competente per i necessari accertamenti e che il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

 

3.4. Come ricordato dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la concretizza stabiliscono quindi una sequenza "a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro: l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni), le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il risarcimento del danno (cfr. STF 2C_827/2020 del 25 agosto 2021 consid. 3.2, 2C_1006/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2021.302 del 9 maggio 2022 cosid. 2.4 e rif.).

 

 

                                   4.   4.1. In concreto, come visto in narrativa, ripreso possesso dell'incarto a seguito del giudizio di rinvio di questo Tribunale ed eseguiti gli accertamenti indicati al considerando 2.2, con decisione del 19 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente per i danni da cervi subiti nelle colture di Lodrino, ritenendo che una recinzione come quella suggerita dall'UCP (fatta con pali di un'altezza pari a 158 cm, cioè quelli più alti del tipo "mobile" reperibili in commercio), da togliere e rimettere in occasione dei ripetuti trattamenti da effettuare sui campi, fosse atta a contenere il potenziale danno senza comportare costi troppo ingenti.
Conclusione, questa, fermamente respinta dall'insorgente, secondo cui l'onere impostole sarebbe insostenibile a fronte dei ridottissimi margini di guadagno derivanti dalla coltivazione di carote.

4.2. Come visto (e come già esposto anche nella precedente determinazione di questa Corte, cfr. consid. 4.2), al danneggiato incombe l'obbligo di ridurre il danno, facendo quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del pregiudizio sulla sua condizione economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP). Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un determinato comportamento, anche se presenta degli inconvenienti (cfr. STA 52.2016.184 del 24 ottobre 2016 consid. 3.2, 52.2012.110 del 1° ottobre 2013 consid. 3.1). Nella valutazione di quali misure di prevenzione siano concretamente esigibili l'autorità competente fruisce di un margine di apprezzamento (cfr. STF 2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.5). Rilevante è in particolare se l'attuazione della misura sia non solo tecnicamente fattibile e praticabile, ma anche sostenibile a livello di oneri e costi, a fronte del potenziale danno (cfr. Michael Bütler, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG - Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF, pag. 964, n. 59).

4.3.
4.3.1. Ora, dagli atti emerge che, dando seguito alle istruzioni impartite nel giudizio di rinvio, l'UCP ha eseguito degli accertamenti al fine di stabilire l'onere finanziario che l'insorgente avrebbe dovuto sopportare per recintare efficacemente i suoi campi siti a Lodrino. Ha quindi anzitutto calcolato il perimetro dei due campi in località __________ (circa 410 m per il campo 1 e circa 450 m per il campo 2, per un totale di circa 860 m). Quantificato il materiale necessario per cingerli (con pali meno alti rispetto a quelli inizialmente previsti; cfr. citato giudizio di rinvio del 1° settembre 2020 consid. 4.2), in base al listino prezzi applicato da un negozio on-line, ha poi preparato un preventivo dei costi, ammontante a complessivi fr. 5'511.30 (fr. 2'646.30 per il campo 1 e fr. 2'865.30 per il campo 2; cfr. allegato al doc. 7). Poiché a suo parere per consentire il transito dei macchinari non occorrerebbe rimuovere completamente la cinta ma basterebbe toglierne due lati, ha inoltre stimato in tre ore il tempo necessario per l'apertura e la chiusura della stessa in occasione dei vari trattamenti da effettuare (cfr. doc. 7). Interventi che il consulente orticolo della Sezione dell'agricoltura interpellato ha quantificato in 9/10, al netto di eventuali irrigazioni (cfr. doc. 1).
La ricorrente, confrontata con tali accertamenti (ad eccezione, come visto, del parere del consulente cantonale; cfr. supra, consid. 2.2), ha dal canto suo sostenuto l'esigenza di 11 interventi, oltre alla posa iniziale e al ritiro finale della cinta, quantificando il costo della manodopera per tali lavori in fr. 4'354.-/ha (cfr. tabella allegata al doc. 8).

4.3.2. Considerata adeguata la recinzione proposta, nella decisione impugnata il Governo ha confermato il costo del materiale stabilito dall'UCP (fr. 5'511.60), corrispondente - a suo dire - a CHF 2'646.30/ha. Da tale importo - apparentemente condiviso dall'insorgente (cfr. doc. 8 e relativa tabella) - ha poi dedotto il sussidio massimo previsto dall'art. 62 cpv. 1 RLCC, pari all'80% delle spese di acquisto del materiale (fr. 2'117.-/ha), quantificando la spesa effettiva a carico dell'interessata in fr. 529.30/ha. Spesa che dovrebbe invero limitarsi a fr. 501.05, considerato un costo per ettaro di fr. 2'505.30 (fr. 5'511.60 : 2.2 ettari, pari alla superficie totale dei campi secondo la perizia del 13 agosto 2018) e la deduzione di un sussidio di fr. 2'004.25.  
Per quanto attiene invece ai costi della manodopera per la posa e la gestione della recinzione, la precedente istanza ha tenuto conto dell'importo indicato dalla ricorrente (fr. 4'354.-/ha per 11 interventi, oltre alla posa iniziale e al ritiro finale della recinzione), che ha tuttavia ridotto del 20% in considerazione del fatto che per entrare nei campi sarebbe a suo dire sufficiente aprire la cinta soltanto sui due lati corti, giungendo - invero inspiegabilmente - a un saldo di fr. 3'424.-/ha (anziché fr. 3'483.20/ha). Malgrado quanto preteso dall'insorgente in questa sede (cfr. ricorso, pag. 2, secondo cui per intervenire in campi di forma non perfettamente rettangolare occorre togliere la cinta su tutti i lati, se non altro per motivi pratici; cfr. replica, punto n. 2), tale riduzione - inizialmente rimasta incontestata (cfr. doc. 7 e 8) - appare giustificata, tanto più se si considera che è nettamente inferiore al 50% sebbene la porzione della cinta che potrebbe essere lasciata in sede superi di molto la metà della sua lunghezza complessiva (cfr. duplica, punto n. III.2). E ciò pur avuto riguardo al fatto che all'inizio e alla fine del periodo di coltivazione vanno posati e ritirati tutti e quattro i lati della recinzione.
In esito a tali calcoli, l'Esecutivo cantonale ha quindi concluso che le spese (materiale e manodopera) a carico della ricorrente sarebbero state di fr. 3'953.30/ha (fr. 529.30 + fr. 3'424.-). Importo, questo, che passerebbe a fr. 3'984.25, se al medesimo procedimento si applicassero le cifre così come corrette sopra (fr. 501.05 + fr. 3'483.20).

4.3.3. Ciò posto, nonostante le indicazioni contenute nel giudizio di rinvio, il Consiglio di Stato ha omesso di eseguire i necessari accertamenti per quantificare il potenziale danno, che - conformemente a quanto già spiegato dal Tribunale - deve in particolare considerare il possibile mancato guadagno, tenuto conto dei risparmi sui costi di raccolto e lavorazione (cfr. citata sentenza del 1° settembre 2020 consid. 4.2 e rimandi). Così come in precedenza, anche nella decisione qui impugnata, l'autorità di prime cure si è limitata a considerare, in base ai dati contenuti nella perizia del 13 agosto 2018, un valore di CHF 20'000.-/ha, dal quale ha tuttavia omesso di dedurre la quota parte dei costi di raccolto e di eventuale lavorazione (non quantificati) che l'insorgente non ha dovuto sopportare, avendo subito un danno quasi totale alla sua coltivazione (90% sul campo 1 e 100% sul campo 2; cfr. citata perizia). Aggiungasi che, disattendendo le istruzioni impartite nella decisione di rinvio, l'Esecutivo cantonale non ha chiarito nemmeno il tipo di coltura effettuata sugli appezzamenti in località __________. E ciò benché dagli atti parrebbe emergere che il campo 1 fosse coltivato per metà a mais (cfr. perizia del 17 luglio 2018). Elemento, questo, che potrebbe avere delle ripercussioni sia sul numero di trattamenti necessari (e quindi sui costi di gestione della recinzione), sia sull'entità del potenziale danno.
In siffatte circostanze, gli atti non possono che essere di nuovo retrocessi alla precedente istanza, affinché, raccolti tutti gli elementi occorrenti e sentita la ricorrente, si pronunci nuovamente sull'esigibilità dal profilo finanziario della misura di protezione considerata. Il Governo dovrà in particolare chiarire i costi di raccolto e lavorazione risparmiati, il tipo di coltura e l'eventuale influsso di tale elemento sulla valutazione che è chiamato a operare. Dovrà inoltre spiegare in che misura, nell'esame della proporzionalità della recinzione, abbia preso in considerazione, oltre all'aspetto prettamente finanziario, anche le particolari condizioni di mercato dei prodotti orticoli, che spesso si basano su contratti di fornitura, per i quali il mancato adempimento degli stessi comporta non solo una perdita economica per il fornitore (in questo caso l'Azienda RI 1) ma pure un pregiudizio di carattere commerciale (perdita del cliente; cfr. sentenza impugnata, pag. 4 in fine).
Se, a fronte dei nuovi accertamenti, tenuto conto delle osservazioni dell'insorgente, dovesse negare l'esigibilità della recinzione, prima di pronunciarsi nuovamente sul risarcimento richiesto, il Consiglio di Stato dovrà appurare - completando semmai l'istruttoria - se l'interessata abbia chiesto un permesso di abbattimento (cfr. pure STA 52.2019.184 del 1° settembre 2020 consid. 5).

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sulla richiesta di risarcimento, una volta completata l'istruttoria, così come indicato al consid. 4.3.3.

5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1006/2017 citata consid. 6.2, 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). La tassa di giusti-zia segue la soccombenza ed è pertanto posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché la ricorrente non è assistita da un legale.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 19 aprile 2023 (n. 2015) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda come indicato al consid. 5.1.

 

 

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera