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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1590) del Consiglio di Stato che: a. accoglie il gravame di CO 1 e __________ contro la risoluzione del 25 settembre 2019 con cui il Municipio di Muralto ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per un nuovo complesso residenziale di tre edifici (part. __________ e __________), annullandola; b. evade come ai considerandi il ricorso di CO 1 e __________ contro la decisione del 2 marzo 2021 con cui lo stesso Municipio ha concesso all'insorgente la licenza edilizia in variante per il complesso sui predetti fondi, dichiarandola nulla;
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ritenuto, in fatto
A. è comproprietario
(insieme ai fratelli __________ e _______) di un fondo con una casa d'abitazione
(part. __________ di 1'091 m2) situato a Muralto, a valle di via __________.
Il terreno confina a ovest con il fondo (part. __________ di 1'324 m2)
appartenente alla __________ SA e alla __________ SA, su cui vi è un edificio
di tre piani. Entrambi i fondi sono assegnati alla zona residenziale
semintensiva (RS).
ESTRATTO MAPPA
B. a. L'11 dicembre 2018 RI
1 ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per edificare sui due
fondi un complesso residenziale formato da tre palazzine (ville urbane),
previa demolizione degli stabili esistenti. Il progetto prevede tre volumi (1,
2 e 3) articolati su 4 piani fuori terra (destinati in totale a 24 appartamenti,
da 1½ a 5½ locali), con un'autorimessa interrata comune, accessibile mediante
una rampa da via __________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di
alcuni vicini, tra cui il proprietario della vicina part. __________ CO 1,
insieme a __________.
c. L'istante ha in seguito prodotto un aggiornamento del progetto, completando
la documentazione (perizia idrogeologica, ecc.) e prospettando delle modifiche
riduttive (riferite all'altezza degli edifici e ai corpi tecnici). Alla
variante, pubblicata, si sono ancora opposti CO 1 e __________ e altri già
opponenti.
d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 108130), il 25
settembre 2019 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta,
subordinata ad alcune condizioni, respingendo nel contempo tutte le opposizioni
pervenute.
e. Contro tale decisione, sono stati inoltrati davanti al Governo tre ricorsi,
tra cui quello (a) del 23 ottobre 2019 di CO 1 con __________ (inc.
EDI.2019.396). Dopo lo scambio di allegati, le procedure sono state sospese a
richiesta dell'istante in licenza, che aveva frattanto inoltrato una variante di
progetto.
C. a. Con domanda del
7/11 maggio 2020, RI 1 ha in effetti presentato una variante al progetto
approvato, che ha in particolare ridimensionato i tre edifici, riorganizzando
inoltre alcuni spazi interni e delle aperture. All'istanza, che rinviava al
progetto originario per gli aspetti rimasti invariati, sono anche stati
allegati alcuni complementi o aggiornamenti della documentazione prodotta nell'incarto
originale (riguardanti l'incarto energetico, la perizia fonica, ecc.).
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente provocato alcune
opposizioni, fra cui quella di CO 1 e __________.
c. Il 3 dicembre 2020, l'istante in licenza ha presentato un'ulteriore variante
con delle modifiche a livello del tetto: in particolare, su due dei tre edifici
ha previsto una copertura verde non praticabile, senza parapetto (riducendone
quindi l'altezza); ha inoltre riposizionato i pannelli solari sui tetti, in
modo maggiormente complanare. Pure tale modifica, oggetto di una seconda
pubblicazione, è stata tra l'altro avversata da CO 1 e __________
d. Preso atto dell'avviso cantonale favorevole (n. 113564), il 2 marzo 2021 il
Municipio ha rilasciato la licenza richiesta per la variante riduttiva
(domande 11.5.2020 e 3.12.2020), respingendo nel contempo
tutte le opposizioni. Il permesso (punto 5) indica che i piani della seconda
pubblicazione (n. 1, 8-17 e 22 relativi alle planimetrie e/o piante del
tetto e alle sezioni/prospetti) sostituiscono quelli (con numerazione
identica) della prima pubblicazione e i corrispettivi piani del
progetto originario, approvato con la licenza edilizia del 25 settembre
2019.
e. Solo gli opponenti CO 1 hanno dedotto quest'ultima decisione davanti al
Governo, con (b) ricorso dell'8 aprile 2021 (inc. EDI.2021.130).
D. a. Con decreti del 15
marzo e 21 aprile 2021, il Governo ha stralciato dai ruoli, per ritiro, due dei
tre ricorsi che erano stati interposti contro la prima licenza edilizia del 25
settembre 2019. La procedura dipendente dal ricorso (a) degli opponenti CO
1 (inc. EDI.2019.396) è invece successivamente stata riattivata a richiesta
dell'istante in licenza, che ne ha anche sollecitato la congiunzione con il
parallelo procedimento relativo alla variante (che avrebbe reso superflue le
contestazioni sollevate; scritto del 23 aprile 2021). A richiesta dell'autorità
di ricorso, il 3 febbraio 2023 RI 1 ha riaffermato di avere ancora un interesse
all'evasione di tale gravame, in quanto la licenza edilizia del 2 marzo 2021
costituisce una variante al progetto approvato il 25 settembre 2019. In
particolare, ha chiesto di confermare il progetto sulla base dei piani di
variante, ribadendo che le censure sollevate nel ricorso contro la licenza
originaria verrebbero a cadere nella misura in cui sono state risolte con le
modifiche apportate.
b. Con unico giudizio del 29 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso (a) degli opponenti CO 1 avverso la licenza edilizia del 25
settembre 2019, che ha annullato, ed evaso ai sensi dei considerandi il loro
gravame (b) contro l'autorizzazione a costruire del 2 marzo 2021,
dichiarandola nulla.
Il Governo ha anzitutto ritenuto quest'ultima licenza nulla, perché il
Municipio non avrebbe in sostanza indicato quale domanda di
variante sarebbe stata
approvata, limitandosi a sostituire dei piani, senza avallare alcunché.
Oltretutto, ha aggiunto, con la sostituzione dei piani della domanda
originaria sarebbe anche stato violato l'effetto devolutivo esplicato dall'impugnativa
contro la prima licenza edilizia. Chinandosi poi sulla licenza edilizia del 25
settembre 2019 (facendo astrazione dalle successive varianti), l'Esecutivo
cantonale ha in seguito riscontrato una violazione del principio d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), che in concreto - ha
affermato - sarebbe di competenza del Municipio, il quale si sarebbe tuttavia
limitato a rinviare all'avviso cantonale (che a sua volta non si sarebbe però espresso
compiutamente sul progetto e sul suo inserimento nel contesto, limitandosi a
imporre una condizione generica sui colori). Tale importante vizio di
motivazione, ha aggiunto, non sarebbe stato sanato nemmeno in corso di procedura.
Ha quindi concluso che il permesso originario dovesse essere annullato, senza
esame delle ulteriori censure.
E. RI 1 deduce ora il
predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullato e che siano ripristinate le due licenze edilizie.
L'insorgente contesta anzitutto che la licenza edilizia del 2 marzo 2021
potesse essere dichiarata nulla, escludendo qualsiasi violazione del principio
dell'effetto devolutivo. Nulla avrebbe impedito al Municipio di rilasciare la
licenza in variante, che sarebbe inoltre chiarissima riguardo all'oggetto
approvato: ovvero, le due varianti riduttive dell'11 maggio e 3 dicembre 2020,
ritenuto che i piani della seconda variante avrebbero sostituito quelli
precedenti laddove sono stati rielaborati (per ridurre lievemente l'altezza di
due edifici). L'insorgente respinge in seguito le conclusioni tratte dalla
precedente istanza in merito alla prima licenza del 25 settembre 2019: in
particolare, a fronte della superficie dei fondi dedotti in edificazione (>
2'000 m2), sostiene che l'applicazione del principio retto dall'art.
104 cpv. 2 LST spettasse all'Ufficio della
natura e del paesaggio (UNP) e non al Municipio (al quale non potrebbe
peraltro essere mosso un rimprovero neanche dal profilo della clausola estetica
comunale, essenzialmente
analoga). Contesta poi
che l'UNP, vista pure la sua risposta davanti al Governo, non abbia reso una
valutazione estetica sufficientemente motivata; valutazione che, soggiunge, sarebbe
in ogni caso corretta per le ragioni già illustrate, che ribadisce. Richiama
infine le argomentazioni addotte dinnanzi all'istanza inferiore per contrastare
tutte le ulteriori censure già sollevate dagli opponenti CO 1, su cui il
Governo non si è tuttavia chinato.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione si limita a richiamare le precedenti
prese di posizione, mentre il Municipio è rimasto silente. Il gravame è invece
avversato da CO 1 con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
G. Non vi è stato un
secondo scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare
una replica (cfr. suo scritto del 4 settembre 2023).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE,
art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Licenza edilizia
del 2 marzo 2021
2.1. La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla
stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti
di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente
confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per lo stesso motivo,
una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto
limitata-mente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono
per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non
subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (cfr. STA 52.2019.365
del 1° marzo 2021, in: RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.3; RDAT 1984 n. 60 consid.
4; STA 52.2000.301/324 dell'8 marzo 2001 consid. 3.2; Otello Rampini, La variante di licenza edilizia, in: RDAT
1981, pag. 207 seg.).
La domanda di variante va considerata nuova laddove gli elementi innovativi
sono talmente significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del
progetto originario, al punto da apparire talmente estraneo, diverso per
struttura, funzione e conformazione da quello approvato da dover essere
oggettivamente configurato come una nuova costruzione. Si tratta invece di una
variante, allorquando le modificazioni, per quanto importanti, non turbino gli
attributi sostanziali della costruzione. La distinzione dipende dalla
valutazione dell'insieme degli elementi che
concorrono a definire l'identità della costruzione, quali l'ubicazione, le
dimensioni, l'aspetto esterno e le modalità di utilizzazione (cfr. RDAT 1984 n.
60 consid. 4; STA 52.2019.365 citata consid. 3.3, 52.2000.301/324 citata consid. 3.2; Otello Rampini, op. cit., pag. 208
seg.).
2.2. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di
rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE
dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti
vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.
Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali è
applicabile la procedura della notifica (art. 16 cpv. 2 LE).
Le modificazioni introdotte nel corso della procedura di approvazione o
di ricorso soggiacciono alle medesime regole (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 901 ad art. 16).
2.3. In concreto, la domanda di variante del 7/11 maggio 2020 ha apportato
alcune modifiche al progetto delle tre ville urbane approvato il 25
settembre 2019: in particolare, ha diminuito la dimensione degli edifici
(larghezza da m 14.70 a 14.10 e lunghezza da m 16.90 a 16.80) - incrementando
di conseguenza la distanza tra di essi e riducendo i m2 per
abitazione - e riorganizzato parzialmente degli spazi interni, oltre a delle
aperture (cfr. relazione tecnica e relativi piani). La domanda essenzialmente
riconducibile a una variante riduttiva non ha stravolto le caratteristiche del
progetto originale approvato. Identica conclusione vale per l'ulteriore
variante che RI 1 ha introdotto nel corso della procedura, il 3 dicembre 2020,
che ha leggermente abbassato due delle tre palazzine (1 e 2), sostituendo il
tetto rivestito a giardino praticabile con una copertura verde non praticabile
(senza parapetto), e riposizionato i pannelli solari in modo più complanare ai
tetti. Queste domande di variante sono come visto state approvate dal
Municipio, che in sede di rilascio del permesso del 2 marzo 2021 ha anche
indicato che i piani della seconda pubblicazione (n. 1, 8-17 e
22, relativi alle planimetrie e/o piante del tetto e alle sezioni/prospetti) sostituiscono
quelli (con numerazione identica) della prima pubblicazione e i corrispettivi
piani del progetto originario, approvato con la licenza edilizia del 25
settembre 2019.
2.4. Ora, a fronte di quest'ultima circostanza, a torto il Governo ha anzitutto
rimproverato al Municipio di non aver deciso con precisione cosa è stato
approvato rispettivamente quale domanda è stata approvata, di
essersi limitato a sostituire dei piani senza approvare alcunché o che
non sarebbe dato di sapere il destino delle modifiche della prima variante.
Dalla predetta decisione risulta infatti chiaramente che l'Esecutivo comunale
ha autorizzato le modifiche oggetto delle due domande di variante (cfr. oggetto),
ritenuto evidentemente che la seconda variante ha sostituito la prima
limitatamente alle ulteriori modifiche a livello del tetto (copertura,
parapetto e pannelli solari); tant'è che con quest'ultima variante sono stati
ripresentati solo gli elaborati grafici necessari a raffigurarle (cfr. piani
citati dal Municipio n. 1, 8-17 e 22). Per il resto, questi elaborati
riprendono le modifiche della domanda di variante del 7/11 maggio 2020, i cui
piani sono rimasti intatti in quanto non toccati dagli ultimi adattamenti (cfr.
ad es. le piante dei piani interrati e fuori terra). Con la clausola riferita
alla sostituzione dei piani, il Municipio non ha quindi fatto altro che
definire, proprio con precisione, quali siano le tavole grafiche
determinanti per stabilire cosa è stato approvato, in caso di futura realizzazione
del complesso originario con le due varianti (riduttive). Per gli aspetti non
toccati dalla seconda, né dalla prima variante, continua invece evidentemente a
far stato l'incarto originale (cfr. in tal senso anche lo scritto datato 7
maggio 2020 accompagnante la prima variante).
Insostenibile è quindi la conclusione del Governo di considerare illecita -
addirittura nulla - la licenza edilizia del 2 marzo 2021 in quanto
non statuisce sull'oggetto delle due domande.
2.5. A torto la precedente istanza ha inoltre considerato che al rilascio della
predetta licenza ostasse l'effetto devolutivo esplicato dal ricorso inoltrato
contro il permesso del 25 settembre 2019. Di per sé, tale effetto si
manifestava infatti solo all'interno di quel procedimento e non impediva la
presentazione di ulteriori domande di costruzione sui fondi (cfr. in tal senso:
STA 52.2007.213/216/217 del 12 settembre 2007 consid. 3.2; cfr. pure sentenza
del Vewaltrungsgericht des Kantons Zürich VB.2016.00053 del 24 agosto 2016
consid. 2). In ogni caso, anche se si volesse giungere a una diversa
conclusione, in concreto va considerato che entrambe le licenze edilizie sono
per finire state impugnate davanti al Governo il quale - congiungendo le due
procedure - ben poteva e doveva, già solo in un'ottica di economia processuale,
pronunciarsi con piena cognizione su entrambe, emanando un'unica decisione
riguardante il progetto originale con le due varianti. Così interpellato, l'istante
in licenza aveva infatti chiaramente espresso il suo interesse al progetto
approvato con la licenza del 25 settembre 2019, adattato con le modifiche avallate
il 2 marzo 2021 (cfr. supra consid. Da). Dal canto loro, gli opponenti CO
1 avevano avuto la possibilità di pronunciarsi sia sul progetto originale che
sulle successive modifiche, sollevando tutte le relative contestazioni sia in
sede di opposizione, che di ricorso. A maggior ragione s'impone tale
conclusione se si considera che il primo procedimento ricorsuale è rimasto
sospeso per un anno proprio in attesa dell'esito della procedura avviata
davanti al Municipio con la domanda del 7/11 maggio 2020.
Anche da questo profilo, il giudizio impugnato che ha dichiarato nulla la
licenza edilizia del 2 marzo 2021 non può quindi essere tutelato. E ciò a
prescindere dalla questione di sapere se le varianti avrebbero potuto essere
introdotte direttamente davanti al Governo, come suggerisce l'insorgente (cfr.
ricorso pag. 10).
3. Licenza edilizia
del 25 settembre 2019
3.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.
Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in
maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e
armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio
circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le
caratteristiche dei luoghi.
Il principio è applicato dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che
riguardano le zone edificabili se il progetto comporta un impatto paesaggistico
significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. c LST). Sono tra l'altro considerati
tali, quelli che comportano un intervento su una superficie superiore ai
2000 m2 (cfr. art. 107 cpv. 2
lett. b RLST, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, BU 2021, 373; in
precedenza: quelli riguardanti superfici di terreno superiori ai 2000
m2).
3.2. Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri
oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie
deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF
114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63
del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da STF 1C_195/2015 dell'11
maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3
novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una
portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie.
Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le
prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale
ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di
zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi
adeguatamente nel contesto paesaggistico
soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli
edifici circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA
52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da STF 1C_442-448/2010
del 16 settembre 2011, in: RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con
rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie
vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta di proteggere
un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità
estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla
sua realizzazione (cfr. STF 1C_27/2023 del 28 dicembre 2023 consid. 3.3.3,
1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).
3.3. Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce
una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo
contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle
istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di
cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma
riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il
sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato a esprimere è invece
circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la
valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla,
sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100
Ia 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22
dicembre 2016 consid.
6.3, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5.3 e rimandi).
3.4. In concreto, il progetto in questione concerne un intervento su una
superficie di terreno di oltre 2'400 m2. Contrariamente a quanto
indicato dal Governo, e come rettamente osserva l'insorgente, non spettava
quindi al Municipio applicare la clausola estetica di cui all'art. 104 cpv. 2
LST, bensì all'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. c LST e 107 cpv. 2 lett. b RLST, sia
nella versione prima che dopo il 1° gennaio 2022).
Ciò detto dagli atti emerge inoltre che, a differenza di quanto indicato dal
Governo, l'UNP si è espresso, seppur in modo conciso, sul progetto, riferendosi
anche alle costruzioni proposte e al loro rapporto con il contesto (cfr. avviso
cantonale n. 108130 precisato con la risposta del 28 novembre 2019 al Governo;
inoltre, avviso n. 113564). L'autorità dipartimentale non risulta quindi essere
incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione. Sapere se la sua
valutazione estetica sia o meno plausibile, anche alla luce degli argomenti addotti
dalle parti (cfr. in particolare ricorso del 23 ottobre 2019 pag. 4 seg. e
risposta delRI 1 del 15 gennaio 2020 pag. 10-15, oltre a replica e duplica), è
invece questione di merito, che la precedente istanza (facendo anche astrazione
dalle varianti) non ha tuttavia affrontato.
Anche per questo motivo il giudizio impugnato non può quindi essere tutelato,
ma va annullato, retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato. Il Governo - che
non si è chinato neppure sulle altre censure sollevate dalla parte ricorrente CO
1 - dovrà quindi ripronunciarsi senza indugio sui ricorsi inoltratigli contro
le licenze edilizie del 25 settembre 2019 e 2 marzo 2021, emanando un unico
giudizio riguardante il progetto originale con le due varianti, così come già indicato
(supra consid. 2.5).
4. Va infine
precisato che nella nuova decisione che è a chiamato a rendere, il Consiglio di
Stato dovrà preliminarmente interpellare la parte ricorrente verificandone la
legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che CO 1 risulta aver
recentemente alienato il suo fondo a terzi (cfr. estratto registro fondiario;
cfr. sulle possibili conseguenze: STA 52.2023.324 del 19 giugno 2024); __________,
che non era proprietaria, è invece mancata il 28 luglio 2022, già prima che si
pronunciasse il Governo (cfr. art. 43 LPAmm).
5. 5.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il
giudizio impugnato è di conseguenza annullato e gli atti sono retrocessi al
Consiglio di Stato per nuova pronuncia ai sensi dei considerandi.
5.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che
chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto
2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e
rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico del
resistente già opponente, che è inoltre tenuto a rifondere al ricorrente,
assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1590) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a
rifondere un identico importo al ricorrente a titolo di ripetibili per questa
sede. All'insorgente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera