Incarto n.
52.2023.16

 

Lugano

9 maggio 2023   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

 

 

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2023 di

 

 

 

 RI 1  ,

patrocinata da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 novembre 2022 (n. 5837) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione del 29 ottobre 2021 con cui il Municipio di Gambarogno le ha negato la licenza edilizia per la realizzazione di due solette in sostituzione delle passerelle che consentono di accedere al primo piano del suo edificio (part. __________, Gambarogno-San Nazzaro);

 

 

ritenuto,                         in fatto

che RI 1 è proprietaria di una casa di abitazione (part. __________) situata a San Nazzaro, nel comune di Gambarogno (__________), in zona residenziale estensiva (R2);

che, verso monte, la facciata sud dell'edificio forma una trincea con un muro in sasso alto circa m 3, eretto sul confine del terreno (part. __________) di CO 1 e CO 2. Il primo piano della casa è accessibile attraverso due passerelle, larghe circa un metro, che, scavalcando la suddetta trincea, permettono di raggiungere un piazzale (strada privata), oltre la sommità del muro (gravato da un diritto di passo);

 

che il 17 marzo 2014, il Municipio di Gambarogno ha rilasciato a __________ (istante in licenza, padre di RI 1) il permesso edilizio per eliminare le passerelle, coprendo la trincea con una piattaforma in cemento armato, sorretta da sei pilastri, spessa 0.30 m, larga quanto la trincea, lunga sul confine circa m 8 e munita di parapetti laterali, alti circa un metro; la licenza è stata subordinata al divieto di utilizzare la piattaforma per il parcheggio di veicoli;

 

che con giudizio del 5 novembre 2014 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai vicini opponenti CO 1e CO 2; tale decisione è stata successivamente tutelata da questo Tribunale (cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016);

che la Corte cantonale ha in sostanza stabilito che la piattaforma - a fronte della sua altezza superiore a m 2.50 (4.38 m) - non poteva essere considerata una costruzione accessoria ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), ma era un'opera principale, che disattendeva la distanza minima (3 m) da confine; al difetto, ha aggiunto, non poteva essere posto rimedio mediante la realizzazione di un terrapieno largo 3 m e alto m 1.50 (che avrebbe permesso di ridurre l'altezza del manufatto solo fino a m 2.88). Considerato che il manufatto non era destinato, né destinabile a parcheggio, il Tribunale ha inoltre negato che fossero realizzati gli estremi dell'art. 11 cpv. 3 NAPR (che permette a posteggi coperti su fondi in pendio a valle di una strada di sorgere a confine anche se la loro altezza supera quella ammessa per le costruzioni accessorie), escludendo pure una pretesa parità di trattamento nell'illegalità. Ha poi indicato che la piattaforma non poteva nemmeno essere autorizzata quale costruzione sotterranea (pur non sporgendo dal livello della strada sovrastante), respingendo infine la possibilità di concedere una deroga in base all'art. 67 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100);

che con sentenza del 1° giugno 2017 (STF 1C_274/2016) il Tribunale federale ha a sua volta confermato il predetto giudizio, respingendo, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico contro di esso interposto;

 

che con notifica di costruzione del 9 giugno 2021, RI 1 ha chiesto al Municipio il permesso di sostituire le passerelle esistenti con due piattaforme in acciaio e beton, sorrette da due pilastri in acciaio, larghe quanto la trincea e lunghe sul confine ca. m 3.10 rispettivamente m 3.60, dotate di parapetti laterali (alti 1 m);

 

che, nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente suscitato l'opposizione dei vicini CO 1 e CO 2;

 

che, con decisione del 29 ottobre 2021, il Municipio ha negato il permesso per la realizzazione delle due piattaforme, richiamando i predetti giudizi del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale amministrativo e dell'Alta Corte federale;

 

che con un ricorso datato 8 novembre 2021, RI 1 è insorta davanti al Governo avverso la predetta risoluzione;

che dopo averle richiesto di produrre la decisione impugnata e dato luogo allo scambio di allegati, con giudizio del 30 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa; richiamato l'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il Governo ha in particolare ritenuto che il gravame risultasse gravemente lacunoso dal punto di vista della motivazione e delle conclusioni addotte: il ricorso si limiterebbe a esprimere dissenso nei confronti delle autorità, senza esporre motivazioni oggettive contro il diniego del permesso; non conterrebbe neppure chiare conclusioni, limitandosi a ringraziare per l'attenzione; nemmeno in sede di replica sarebbe stato posto rimedio alla carenza;

che RI 1 deduce ora - tramite un legale - il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato e gli atti siano ritornati all'Esecutivo cantonale affinché si pronunci nuovamente (se del caso, aggiunge in via subordinata, dopo averla invitata a completare le sue allegazioni); in via ancora più subordinata, chiede di riformare la decisione impugnata, nel senso che le venga rilasciata la licenza edilizia per le due passerelle a due condizioni (posa di un parapetto largo più di m 0.2 e alto m 0.9 e abbassamento del filo superiore della soletta di m 0.08);

 

che, ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera anzitutto al Governo di non averle assegnato un termine per emendare il suo gravame entro la scadenza del termine ricorsuale (ca. 20 giorni), nella misura in cui lo riteneva sprovvisto di sufficienti motivazioni e conclusioni; in ogni caso, afferma, dalla sua impugnativa emergeva chiaramente l'oggetto d'impugnazione e potevano essere dedotte sufficientemente anche le sue domande di giudizio e tesi (il progetto (…) non può essere trattato fondandosi sulla giurisprudenza delle sentenze citate in allegato. Motivazione: esso non è più utilizzabile come posteggio, del resto nemmeno il nostro primo progetto prevedeva un tale utilizzo); nel merito la ricorrente ritiene che debba esserle rilasciato il permesso, perché conteggiando un ipotetico terrapieno e adeguando il progetto alle predette condizioni, l'opera rispetterebbe i requisiti per essere qualificata accessoria ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 NAPR;

 

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

 

che il Municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre CO 1 e CO 2 chiedono la reiezione del gravame, con argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in appresso;

 

che con la replica e le dupliche, RI 1 così come CO 1 e CO 2 si sono riconfermati nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi;

 



considerato,                 in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100);

 

che contrariamente a quanto eccepiscono i vicini, non v'è dubbio che a insorgere davanti a questo Tribunale sia RI 1 e non il padre __________ (che l'ha rappresentata davanti al Governo): la circostanza emerge inequivocabilmente dal ricorso (cfr. pag. 1), inoltrato tramite la sua legale dotata di apposita procura (cfr. doc. 1, firmato sia da RI 1 che dal padre); la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto data;

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); le prove sollecitate dai resistenti, nella misura in cui non sono già agli atti, non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere;

 

che il Governo ha dichiarato l'impugnativa della ricorrente irricevibile in quanto non sufficientemente motivata;

 

che occorre quindi verificare se a torto o a ragione l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame;


che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

 

che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017 e rimandi, 52.2014.87 del 31 marzo 2014);

che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

 

che, siccome costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, la motivazione dev'essere imprescindibilmente fornita entro la scadenza del termine per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione all'insorgente di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm (cfr. STA 52.2018.268 del 18 luglio 2018 con riferimenti);

 

                                         che, nell'evenienza in cui le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima della decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha quindi l'obbligo di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga ancora tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità ritorni l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri nuovamente (cfr. STA 52.2018.268 citata con riferimenti);

 

che in concreto, l'insorgente ha inoltrato al Governo un gravame datato 8 novembre 2021, intitolato Domanda di costruzione al mappale __________ San Nazzaro e rivolto contro la decisione del 29 ottobre del Comune di Gambarogno; nell'atto - sottoscritto sia da lei, che dal padre (quale rappresentante) - la ricorrente si è limitata ad addurre le seguenti osservazioni/motivazione: il progetto non può essere trattato fondandosi sulla giurisprudenza delle sentenze citate in allegato. Motivazione: esso non è più utilizzabile quale posteggio, del resto nemmeno il nostro primo progetto prevedeva un tal utilizzo, aggiungendo per il resto alcune disordinate critiche inerenti le precedenti decisioni e l'atteggiamento dei vicini;

che se da tale impugnativa emergeva chiaramente la volontà dell'insorgente di ricorrere contro la decisione del 29 ottobre 2021 - che non era tuttavia stata allegata - dalla stessa non è senz'altro possibile trarre delle motivazioni e conclusioni chiare e congruenti (come peraltro indicano in questa sede anche i resistenti: il punto 1 del ricorso 8 novembre 2021 è semplicemente incomprensibile [..], risposta pag. 5);

che la decisione del Municipio è pervenuta alla ricorrente al più presto il 30 ottobre 2021: il termine per interporre ricorso non può dunque essere giunto a scadenza prima del 29 novembre 2021;

 

che pertanto, quando il gravame è pervenuto al Consiglio di Stato il 10 novembre 2021, mancavano (almeno) ancora 20 giorni alla decorrenza del termine ricorsuale;

 

che, in tali circostanze, la precedente istanza anziché limitarsi a formulare all'insorgente una richiesta di produrre la decisione impugnata - che è stata immediatamente ossequiata (cfr. scambio di corrispondenza del 10/11 novembre agli atti) - avrebbe dovuto segnalarle il difetto di motivazione e offrirle la possibilità di emendare il suo esposto, richiamando la sua attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente motivato - entro la scadenza del termine d'impugnazione;

 

che dichiarando invece irricevibile il gravame per carenza di conclusioni e motivazione, dopo aver proceduto allo scambio di allegati, l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo; a maggior ragione se si considera che il Governo non ha neppure considerato le argomentazioni addotte con la replica, da cui - nonostante i termini (a tratti anche polemici e/o inconferenti) - rispiccava chiaramente la sua volontà di contestare il diniego di licenza e in particolare la tesi del Municipio secondo cui il progetto rifletterebbe quello già oggetto dei precedenti giudizi (cfr. replica del 21 dicembre 2021 pag. 1 e risposta del Municipio pag. 2); tesi la cui fondatezza o meno è questione di merito;

 

che, sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti all'Esecutivo cantonale affinché, dopo aver assegnato a RI 1 un congruo termine per completare la motivazione del suo ricorso e garantito il contradditorio, si pronunci nuovamente sul gravame (cfr. Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, n. 22 ad art. 33);

 

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei resistenti, soccombenti; questi ultimi rifonderanno inoltre all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 30 novembre 2022 (n. 5837) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché proceda ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul ricorso dell'8 novembre 2021.

 

 

2.    La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido, che rifonderanno inoltre a RI 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.
All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera