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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
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Sarah Socchi |
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assistita dalla vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
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statuendo sul ricorso del 23 maggio 2023 di
ritenuto, in fatto
che, a seguito di un controllo della circolazione in cui è incappato il 27 ottobre 2022, RI 1, dopo aver ammesso di fare uso di marijuana, è stato sottoposto a un test per lo screening di droghe, che ha dato esito positivo alla cocaina e alle anfetamine;
che egli si è poi rifiutato di sottoporsi all'esame medico e al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;
che, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741,01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che la decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata
tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2022.416 del 25
gennaio 2023);
che, con giudizio del 19 aprile 2023, l'Esecutivo cantonale ha quindi respinto il ricorso nel merito, confermando la risoluzione dipartimentale impugnata; in sintesi, il Governo ha a sua volta ritenuto che sussistessero effettivi e concreti dubbi riguardo all'idoneità alla guida del conducente;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone (implicitamente) l'annullamento, insieme alla decisione della Sezione della circolazione; l'insorgente contesta che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità alla guida con motivazioni che non occorre riprendere;
che il gravame non è stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudica delegata (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 68
cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere
presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni
dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di
15 giorni (cpv. 2);
che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio
di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari
(cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);
che per
giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va
quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm,
applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396
consid. 3; STF 1C_429/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 4 e rif.; STA
52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rif.);
che secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'ordine di un
accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca
preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021
consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 1.2), come peraltro già ricordato al ricorrente (STA
52.2022.416 citata); per la procedura cantonale, così come già stabilito da
questo Tribunale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione
previsto dall'art. 68 cpv. 2
LPAmm (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2021.202 citata);
che l'indicazione del termine di ricorso di 15 giorni figura del resto correttamente
anche in calce alla decisione impugnata: l'insorgente, patrocinato da un
legale, che era già insorto davanti al Governo nel suddetto termine (cfr.
ricorso del 24 novembre 2022 pag. 2), non aveva che da seguirla;
che, ferme queste premesse, forza è constatare che l'impugnativa interposta contro la risoluzione governativa del 19 aprile 2023 si rivela irrimediabilmente tardiva, siccome non presentata nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm) dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2023 (cfr. ricorso pag. 2 e tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 14 giorni dopo (il 23 maggio 2023);
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato irricevibile, siccome manifestamente tardivo (art. 72 LPAmm);
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo |
La vicecancelliera |