Incarto n.
52.2023.188

 

Lugano

30 maggio 2023 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

 

assistita

dalla vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2023 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 aprile 2023 (n. 1884) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa da lui interposta avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia specialistica;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che, a seguito di un controllo della circolazione in cui è incappato il 27 ottobre 2022, RI 1, dopo aver ammesso di fare uso di marijuana, è stato sottoposto a un test per lo screening di droghe, che ha dato esito positivo alla cocaina e alle anfetamine;

 

che egli si è poi rifiutato di sottoporsi all'esame medico e al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;

 

che, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741,01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

 

che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;


che la decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2022.416 del 25 gennaio 2023);

 

che, con giudizio del 19 aprile 2023, l'Esecutivo cantonale ha quindi respinto il ricorso nel merito, confermando la risoluzione dipartimentale impugnata; in sintesi, il Governo ha a sua volta ritenuto che sussistessero effettivi e concreti dubbi riguardo all'idoneità alla guida del conducente;

 

che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone (implicitamente) l'annullamento, insieme alla decisione della Sezione della circolazione; l'insorgente contesta che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità alla guida con motivazioni che non occorre riprendere;

 

che il gravame non è stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

 

 

considerato,                 in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudica delegata (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

 

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

 

che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di 15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);

che per giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_429/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 4 e rif.; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rif.);

 

che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2), come peraltro già ricordato al ricorrente (STA 52.2022.416 citata); per la procedura cantonale, così come già stabilito da questo Tribunale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione previsto dall'art. 68 cpv. 2
LPAmm (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2021.202 citata);

che l'indicazione del termine di ricorso di 15 giorni figura del resto correttamente anche in calce alla decisione impugnata: l'insorgente, patrocinato da un legale, che era già insorto davanti al Governo nel suddetto termine (cfr. ricorso del 24 novembre 2022 pag. 2), non aveva che da seguirla;

 

che, ferme queste premesse, forza è constatare che l'impugnativa interposta contro la risoluzione governativa del 19 aprile 2023 si rivela irrimediabilmente tardiva, siccome non presentata nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm) dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2023 (cfr. ricorso pag. 2 e tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 14 giorni dopo (il 23 maggio 2023);

 

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato irricevibile, siccome manifestamente tardivo (art. 72 LPAmm);

 

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera