Incarto n.
52.2023.202

 

Lugano

11 ottobre 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2023 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2039) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2022 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, nato il __________ 1978, è titolare di una licenza di condurre.
Assicuratore di professione, in passato ha subito una revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi (scontata dal 1° giugno al 31 agosto 2016) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità, + 37 km/h in autostrada) commessa il 17 gennaio 2016 (decisione del 23 febbraio 2016).

 

B.   Il 4 aprile 2022 RI 1 è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione ai suoi acquisti e consumi di stupefacenti. In quell'occasione ha ammesso di avere consumato circa 5 grammi di cocaina nel corso del mese di dicembre 2021 siccome stava vivendo un periodo difficile. Confrontato con le dichiarazioni rese dal suo spacciatore, che sosteneva di avergli venduto circa 7 grammi di cocaina tra giugno e dicembre 2021, ha dato atto che il periodo può essere corretto, insistendo tuttavia sul quantitativo di 5 grammi (cfr. verbale del 4 aprile 2022, pag. 4 e 5, annesso al rapporto di segnalazione del 6 aprile 2022).

 

 

C.   Preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 9 maggio 2022 la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una inidoneità alla guida dell'interessato, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico SSML.
Tale decisione, resa in applicazione degli art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 17 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

 

 

D.   Il 18 luglio 2022, RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.
Preso atto delle conclusioni della relativa perizia medica del 6 settembre 2022 allestita dalla dr. med. __________, medico del traffico SSML - che l'ha ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato, con decisione dell'11 ottobre 2022 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di presentare:

§  un rapporto medico e laboristico attestante l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo di monitoraggio di almeno 6 mesi consecutivi sulla base di analisi tossicologiche (screening completo dell'urina eseguito a sorpresa, almeno uno al mese, e del capello, almeno uno ogni tre mesi);

§  un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso da un medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.

 

La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.

 

 

E.   Con giudizio del 26 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Rilevata la tardività delle censure relative alla decisione del 9 maggio 2022 che aveva sancito l'obbligo di sottoporsi a perizia e negata una violazione del diritto di essere sentito, il Governo, a fronte della perizia allestita dal medico del traffico (ritenuta concludente, compiutamente motivata e scevra di contraddizioni), ha in sostanza concluso che la misura di sicurezza disposta nei confronti del ricorrente fosse giustificata e che pure le condizioni per una sua riammissione alla guida fossero idonee e proporzionate.

 

F.    Avverso il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in sostanza l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Ribadite le critiche riferite alla decisione del 9 maggio 2022, il ricorrente torna a lamentare la carente motivazione della risoluzione dell'autorità dipartimentale, criticando il Governo per averla tutelata e per aver violato a sua volta il diritto di essere sentito. Nel merito nega una compromissione della sua idoneità alla guida, rilevando anzitutto come una sua dipendenza dagli stupefacenti sia stata esclusa anche dal perito. A fronte del suo modesto e irregolare consumo di cocaina (limitato al mese di dicembre 2021), contesta poi la presenza di un rischio accresciuto di mettersi al volante in uno stato pericoloso per la circolazione, rilevando peraltro di non essere mai stato sorpreso alla guida sotto l'influsso di droghe. Inadeguata e lesiva del principio della proporzionalità sarebbe dunque la misura ordinata nei suoi confronti, fondata sulle conclusioni di una perizia ritenuta non sufficientemente approfondita, scarnamente motivata e contraddittoria. Eccepisce infine l'abusività del diniego del Presidente del Governo a concedere l'effetto sospensivo alla decisione immediatamente esecutiva.



G.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, che si oppone anche alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

 

 

H.   Con la replica l'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi, conclusioni e domande di giudizio. Le altre parti non hanno invece presentato alcuna duplica.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

2.     L'insorgente lamenta anzitutto una duplice violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che le precedenti istanze non avrebbero sufficientemente motivato le proprie decisioni, trattando tutte le censure sollevate.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rimandi).

2.3. In concreto, è ben vero - come obietta il ricorrente - che la Sezione della circolazione non si è chinata sulle diverse censure sollevate nelle osservazioni al rapporto peritale stilato dalla dr. med. __________ il 5 ottobre 2022. Al difetto è tuttavia stato posto rimedio davanti al Governo, ritenuto che in quella sede l'insorgente ha potuto riproporre tutte le critiche mosse all'operato del perito, come correttamente rilevato nella decisione impugnata (al di là dell'infelice appunto sulla prolissità dell'esposto).
Il Governo ha invece ossequiato il suo obbligo di motivazione, esponendo compiutamente le ragioni poste a fondamento del suo giudizio ed evadendo le varie censure sollevate, pur senza pronunciarsi espressamente su singoli argomenti (quale ad esempio quello secondo cui per legittimare il provvedimento ordinato nei suoi confronti occorrerebbe una dipendenza - in senso medico - dagli stupefacenti). Tesi che il ricorrente ha peraltro potuto riproporre davanti al Tribunale e che, come si vedrà in seguito, sono comunque chiaramente infondate. Ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito va quindi in ogni caso ritenuta sanata in questa sede.

 

 

3.   3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Se l'idoneità non è data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).


3.2. II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d).

3.3. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei alla guida segnatamente per alcolismo o altre cause di tossicomania (DTF 139 II 95 consid. 3.4.1). In tale contesto è irrilevante se una persona abbia violato una norma della circolazione stradale o abbia agito con colpa (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.2.2 e 4.3). Poiché una tale misura comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.2.2). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 125 II 492 consid. 2a). Deve in particolare esaminare in ogni caso d'ufficio le sue abitudini di consumo d'alcol o di altre droghe (cfr. DTF 127 II 122 consid. 3b; STF 1C_819/2013 del 25 novembre 2013 consid. 2). L'entità degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_534/2021 citata consid. 4.2.2 e rif.). In applicazione degli art. 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1 lett. a OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone, per questioni mediche, un esame di veri-

fica effettuato da un medico del traffico SSML ai sensi degli art. 5abis cpv. 1 lett. d e 5b cpv. 4 OAC.

3.4.
Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STA 52.2022.137 del 30 agosto 2022 consid. 2.3 e rimandi, 52.2020.506/52.2021.69 del 4 agosto 2021 consid. 2.3, confermata dalla STF 1C_534/2021 citata consid. 4.2.3).

 

 

4.   Nel caso concreto, sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sulla perizia medica allestita dalla dr. med. __________ (presso il Centro medico del traffico), che possiede il titolo di medico del traffico SSML.

4.1. Va anzitutto precisato che, nella misura in cui l'insorgente sembra voler rimettere in discussione la necessità stessa di ordinare una perizia di medicina del traffico, le sue censure cadono nel vuoto: non è infatti dato di vedere come un conducente possa in buona fede contestare l'esigenza di una perizia, alla quale si è sottoposto senza sollevare obiezioni (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.; STF 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5). In ogni caso, posto che l'elenco di cui all'art. 15d cpv. 1 LCStr non è esaustivo (cfr. RtiD I-2023 n. 67 consid. 2.2 e rimandi), la giurisprudenza ammette che già un consumo sporadico od occasionale di cocaina (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum), seppur non emerso nell'ambito della circolazione stradale, giustifichi l'ordine di sottoporsi a un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di livello 4 giusta gli art. 5abis cpv. 1 lett. d e 5b cpv. 4 OAC (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. a OAC; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2022.416 del 25 gennaio 2023; cfr. pure Expertengruppe Verkehrssicherheit, Leitfaden Fahreignung del 27 aprile 2020, cifra 2 lett. h). In concreto, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, che nell'ambito del procedimento penale aveva ammesso di avere consumato nel corso del 2021 circa 5 grammi di cocaina (cfr. verbale d'interrogatorio del 4 aprile 2022, pag. 4 e 5), a giusta ragione con la risoluzione del 9 maggio 2022 la Sezione della circolazione gli ha quindi richiesto di sottoporsi a una perizia a cura di un medico del traffico SSML. Poco conta invece che, nello scritto accompagnatorio del 9 maggio 2022, l'autorità dipartimentale abbia impropriamente fatto riferimento anche all'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr (riferito ai casi di segnalazione da parte di un medico). Questa norma, come già riconosciuto dal ricorrente, non era infatti manifestamente applicabile alla sua fattispecie. Nel vuoto cadono quindi tutte le relative obiezioni.


4.2. In concreto la dr. med. __________, dopo una breve anamnesi dell'insorgente, ha indagato nel corso di un colloquio con l'interessato il suo comportamento di consumo di alcol e di stupefacenti; ha inoltre proceduto a un esame clinico e ad analisi tossicologiche. Il perito ha poi precisato di poter ritenere il seguente criterio di dipendenza: "craving" (desiderio intenso di consumare), ricordando che sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10ª revisione, Organizzazione mondiale della sanità) una dipendenza viene diagnosticata in presenza di almeno 3 criteri nel corso dell'anno trascorso. Dopo aver rilevato di avere raccolto informazioni presso il suo medico curante (dr. __________) e il suo datore di lavoro, in sede di conclusioni ha osservato:

        Dal punto di vista medico ritengo:
- un consumo di alcol occasionale, senza dipendenza (in assenza di criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10), sulla base delle dichiarazioni dell'interessato
- un consumo di cocaina occasionale, senza dipendenza (in presenza di un solo criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10). Malgrado le dichiarazioni dell'interessato di astinenza dal consumo di cocaina da dicembre 2021, i risultati delle analisi tossicologiche effettuate nel contesto della presente perizia sono compatibili con un consumo di cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo. La discordanza tra le dichiarazioni di astinenza dell'interessato e la positività alla cocaina delle analisi tossicologiche si può spiegare o con un tentativo dell'interessato di mascherare il suo reale consumo all'esperto o con un diniego della propria problematica di consumo di cocaina. In entrambi i casi, al fine di garantire una prognosi favorevole a medio e lungo termine sarà necessario sottoporre l'interessato ad un periodo di astinenza dal consumo di stupefacenti di almeno 6 mesi.
Sulla base del discorso tenuto nell'ambito della presente perizia e in evidenza di un prosieguo di consumo di sostanze, stimo che il signor RI 1 sia più a rischio degli altri utenti della strada di mettersi alla guida sotto l'influsso di sostanze in futuro.

 

      Ha quindi concluso che il conducente non fosse idoneo alla guida, precisando le condizioni per la riammissione, che l'autorità dipartimentale ha in sostanza fatto proprie con la decisione dell'11 ottobre 2022 (cfr. supra, consid. D).

4.3. Riproponendo parte delle censure già sollevate nelle osservazioni del 5 ottobre 2022 e nel ricorso davanti al Governo, il ricorrente formula diverse critiche, di natura sia formale che materiale, nei confronti di tale perizia.

4.3.1. Da respingere è anzitutto la tesi secondo cui il verbale contenuto nella perizia non sarebbe utilizzabile in quanto non sarebbe stato da lui sottoscritto e non sarebbe quindi dato di sapere se il contenuto corrisponda effettivamente alle sue dichiarazioni. La doglianza si rivela del tutto infondata, come del resto già rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 6.4).
È ben vero che questo Tribunale ha già rilevato come, a garanzia della qualità del referto (sia nell'interesse del conducente che del perito), parte della dottrina suggerisca di registrare il colloquio, previa indispensabile informazione dell'interessato (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9, n. 97, relativamente alle perizie di psicologia del traffico), ritenuto che lo specialista deve di principio porsi nella condizione di poter dimostrare il contenuto del colloquio rispettivamente quanto riportato nel proprio rapporto peritale (cfr. STA 52.2019.567/52.2020.70 del 19 maggio 2020 consid. 5.4, 52.2019.5 del 18 luglio 2019 consid. 4.4).
Nel caso di specie, va nondimeno considerato che, nel riportare il verbale delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, la specialista ha espressamente indicato che lo stesso è stato letto e approvato dall'interessato. Della correttezza di tale esplicita precisazione non v'è motivo di dubitare, se solo si pon mente al fatto che il perito è per definizione una persona neutra e imparziale, chiamata a svolgere il suo mandato in scienza e coscienza (cfr., per analogia, Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basiela 2018, § 9, n. 9). A maggior ragione se si considera che - come rettamente già rilevato dal Governo - l'insorgente neppure tenta di spiegare in che modo l'una o l'altra affermazione contenuta nel verbale divergerebbe da quelle da lui realmente rilasciate.

4.3.2. Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, di per sé legittime appaiono poi le domande postegli dal perito al fine di indagare i suoi consumi di alcol. Quando una perizia di medicina del traffico si giustifica per il sospetto di abuso di droghe, ai fini della verifica dell'idoneità alla guida del conducente è infatti indispensabile procedere a un esame completo e approfondito della situazione personale dell'interessato, che analizzi quindi anche le abitudini di consumo di altre eventuali sostanze (come l'alcol) che possano incidere sulla guida sicura di un veicolo a motore, tanto più se assunte in concomitanza (cfr. supra, consid. 3.3; DTF 124 II 559 consid. 4 e 5; cfr. pure Jürg Boll, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Zurigo 2022, n. 2435 ad art. 91 SVG). In concreto, benché l'esigenza di sottoporre l'insorgente a una perizia di medicina del traffico sgorgasse dal sospetto di una sua dipendenza da cocaina, nell'ottica di una valutazione globale della sua situazione, ben poteva il medico accertare anche i suoi consumi di alcol. Contrariamente a quanto lasciato intendere nel gravame, tali domande - che risultano del tutto usuali in casi del genere - non costituiscono dunque in nessun modo un indizio di prevenzione del perito.

4.3.3. Parimenti da respingere sono inoltre le critiche del ricorrente - qui invero solo accennate - con cui rimprovera alla specialista di avergli posto un paio di domande fuorvianti, per aver associato il suo precedente del 2016 o comunque la guida di veicoli a motore al consumo di sostanze ("pensa di essere stato pericoloso per se stesso e/o per gli altri a guidare dopo aver consumato delle sostanze?"; "per il futuro, cosa propone come strategie per non guidare più in stato di ebrietà?"). Per quanto queste domande stupiscano - dato che il ricorrente non risulta aver guidato sotto l'influsso di alcol o droga, come del resto ha chiarito con la specialista (cfr. sue risposte) - le stesse non permettono ancora di scalfire l'attendibilità della perizia nel suo complesso. E ciò soprattutto se si considera che la conclusione a cui è in sostanza pervenuto il perito e tutelata dal Governo - ovvero che l'insorgente abbia una tendenza a sminuire e mascherare i propri consumi di cocaina e presenti di riflesso un rischio più accresciuto degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di tale sostanza -, come si vedrà in seguito, risulta in ogni caso all'evidenza suffragata da riscontri oggettivi.


4.3.4. Per giurisprudenza, l'esame del capello costituisce un mezzo appropriato sia per dimostrare un consumo di sostanze stupefacenti, sia per comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. STF 1C_364/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 6.2.2 e rimandi). In concreto, l'analisi del campione prelevato dal Centro medico del traffico il 18 luglio 2022 ha messo in evidenza la presenza di cocaina e dei suoi metaboliti (benzoilecgonina, etilcocaina e norcocaina), compatibile con un consumo di cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo (avvenuto cioè tra marzo/aprile e luglio 2022; cfr. rapporto di analisi dell'8 agosto 2022 dell'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia di Olivone [IACT] e perizia, pag. 9-10), e ciò a dispetto di quanto da lui affermato. L'insorgente ha infatti dichiarato al perito di avere consumato cocaina "circa 5 volte nell'arco del mese di dicembre" 2021, in un periodo in cui, per varie ragioni, era particolarmente giù di corda, ma di avere smesso poiché non traeva beneficio dal suo effetto (cfr. perizia, pag. 5). Al di là della questione di sapere se egli consumasse tale sostanza soltanto da dicembre 2021 (come preteso in un primo tempo anche davanti alla polizia, cfr. verbale d'interrogatorio del 4 aprile 2022, pag. 4) o già in precedenza (da giugno 2021, ciò di cui aveva dato atto allorquando era stato confrontato con le dichiarazioni del suo spacciatore [cfr. citato verbale, pag. 5], ma che aveva ritrattato in sede di perizia [cfr. pag. 6]), le risultanze dell'esame del capello smentiscono la tesi secondo cui avrebbe interrotto ogni consumo a fine 2021. È ben vero che l'esame delle urine ha dato esito negativo per tutte le sostanze ricercate (cfr. citato rapporto dell'IACT e perizia, pag. 10), ciò che porta a escludere un recente consumo di cocaina. Resta che, alla luce delle risultanze dell'esame tossicologico, le abitudini di consumo dichiarate dal ricorrente risultano effettivamente inattendibili e rivelano più che altro un tentativo dell'interessato di mascherare il suo reale consumo all'esperto o un diniego della propria problematica di consumo di cocaina, come a ragione messo in evidenza dal perito.

4.4. A fronte di tutto ciò, come essenzialmente ritenuto anche dal Governo, non vi sono pertanto seri e validi motivi per scostarsi dalle conclusioni della dr. med. __________, la quale ha in concreto rassegnato un referto che, a dispetto di quanto obietta l'insorgente, risulta tutto sommato concludente, sufficientemente motivato e scevro di contraddizioni. Con la specialista - che ha tratto le sue conclusioni al termine di un esame completo della situazione, comprensivo di un colloquio con il periziando, di analisi scientifiche e di un esame clinico - occorre pertanto concludere che RI 1 tenda a sminuire o banalizzare i propri consumi di droga o non sia comunque in grado di valutarli correttamente e presenti pertanto un rischio più accresciuto di ogni altro automobilista di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette di garantire la sicurezza della circolazione. Non va del resto dimenticato che la cocaina è una droga "pesante", che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 3.4 e rimandi).
Poco conta invece che il ricorrente non sia dipendente dalla cocaina in senso medico, come rilevato dalla specialista (cfr. perizia, pag. 12). La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica infatti con quella medica. Nell'interesse della sicurezza della circolazione, la nozione giuridica permette peraltro di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un consumo abusivo di stupefacenti, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. Mizel, op. cit., pag. 157 seg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 28 ad art. 16d SVG). Infondate risultano quindi le critiche con cui l'insorgente si duole della contraddittorietà della perizia che, pur negando una sua dipendenza da stupefacenti, lo ha considera inidoneo alla guida.
Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art. 16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica, irrilevante è infine la circostanza che il ricorrente non sia mai stato colto alla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cfr. supra, consid. 3.3).


4.5. Ne discende che a giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, siccome immune da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente, che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle circostanze (cfr. STA 52.2018.282 del 15 gennaio 2019 consid. 7.4, 52.2017.248 del 21 agosto 2017 consid. 5.4 e rimandi), come concluso dal Governo.

 

5.   5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

5.3. Dato l'esito, l
a tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera