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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2039) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2022 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato il __________
1978, è titolare di una licenza di condurre.
Assicuratore di professione, in passato ha subito una revoca della licenza di
condurre della durata di tre mesi (scontata dal 1° giugno al 31 agosto 2016) a
seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di
velocità, + 37 km/h in autostrada) commessa il 17 gennaio 2016 (decisione del
23 febbraio 2016).
B. Il 4 aprile 2022 RI 1 è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione ai suoi acquisti e consumi di stupefacenti. In quell'occasione ha ammesso di avere consumato circa 5 grammi di cocaina nel corso del mese di dicembre 2021 siccome stava vivendo un periodo difficile. Confrontato con le dichiarazioni rese dal suo spacciatore, che sosteneva di avergli venduto circa 7 grammi di cocaina tra giugno e dicembre 2021, ha dato atto che il periodo può essere corretto, insistendo tuttavia sul quantitativo di 5 grammi (cfr. verbale del 4 aprile 2022, pag. 4 e 5, annesso al rapporto di segnalazione del 6 aprile 2022).
C. Preso atto del
menzionato rapporto di segnalazione, il 9 maggio 2022 la Sezione della
circolazione, sospettando seriamente una inidoneità alla guida
dell'interessato, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo
a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di
sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico SSML.
Tale decisione, resa in applicazione degli
art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 17
dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato
incontestata.
D. Il 18 luglio 2022, RI
1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.
Preso atto delle conclusioni della relativa perizia medica del 6
settembre 2022 allestita dalla dr. med. __________, medico del traffico SSML -
che l'ha ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni
dell'interessato, con decisione dell'11 ottobre 2022 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. La
riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto medico e laboristico attestante l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo di monitoraggio di almeno 6 mesi consecutivi sulla base di analisi tossicologiche (screening completo dell'urina eseguito a sorpresa, almeno uno al mese, e del capello, almeno uno ogni tre mesi);
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso da un medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.
E. Con giudizio del 26
aprile 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1
avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto
sospensivo.
Rilevata la tardività delle censure relative alla decisione del 9 maggio 2022
che aveva sancito l'obbligo di sottoporsi a perizia e negata una violazione del
diritto di essere sentito, il Governo, a fronte della perizia allestita dal
medico del traffico (ritenuta concludente, compiutamente motivata e scevra di
contraddizioni), ha in sostanza concluso che la misura di sicurezza disposta
nei confronti del ricorrente fosse giustificata e che pure le condizioni per
una sua riammissione alla guida fossero idonee e proporzionate.
F. Avverso il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in sostanza l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Ribadite le critiche riferite alla decisione del 9 maggio 2022, il ricorrente torna a lamentare la carente motivazione della risoluzione dell'autorità dipartimentale, criticando il Governo per averla tutelata e per aver violato a sua volta il diritto di essere sentito. Nel merito nega una compromissione della sua idoneità alla guida, rilevando anzitutto come una sua dipendenza dagli stupefacenti sia stata esclusa anche dal perito. A fronte del suo modesto e irregolare consumo di cocaina (limitato al mese di dicembre 2021), contesta poi la presenza di un rischio accresciuto di mettersi al volante in uno stato pericoloso per la circolazione, rilevando peraltro di non essere mai stato sorpreso alla guida sotto l'influsso di droghe. Inadeguata e lesiva del principio della proporzionalità sarebbe dunque la misura ordinata nei suoi confronti, fondata sulle conclusioni di una perizia ritenuta non sufficientemente approfondita, scarnamente motivata e contraddittoria. Eccepisce infine l'abusività del diniego del Presidente del Governo a concedere l'effetto sospensivo alla decisione immediatamente esecutiva.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, che si oppone anche alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
H. Con la replica l'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi, conclusioni e domande di giudizio. Le altre parti non hanno invece presentato alcuna duplica.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è
destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente
lamenta anzitutto una duplice violazione del suo diritto di essere sentito, per
il fatto che le precedenti istanze non avrebbero sufficientemente motivato le
proprie decisioni, trattando tutte le censure sollevate.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione
motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante
giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF
143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che
in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole
circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire
sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.
5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne
ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii
ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in
diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid.
2.3.2 e rimandi).
2.3. In concreto, è ben vero - come obietta il ricorrente - che la Sezione
della circolazione non si è chinata sulle diverse censure sollevate nelle
osservazioni al rapporto peritale stilato dalla dr. med. __________ il 5
ottobre 2022. Al difetto è tuttavia stato posto rimedio davanti al Governo,
ritenuto che in quella sede l'insorgente ha potuto riproporre tutte le critiche
mosse all'operato del perito, come correttamente rilevato nella decisione
impugnata (al di là dell'infelice appunto sulla prolissità dell'esposto).
Il Governo ha invece ossequiato il suo obbligo di motivazione, esponendo
compiutamente le ragioni poste a fondamento del suo giudizio ed evadendo le
varie censure sollevate, pur senza pronunciarsi espressamente su singoli
argomenti (quale ad esempio quello secondo cui per legittimare il provvedimento
ordinato nei suoi confronti occorrerebbe una dipendenza - in senso medico - dagli
stupefacenti). Tesi che il ricorrente ha peraltro potuto riproporre davanti al
Tribunale e che, come si vedrà in seguito, sono comunque chiaramente infondate.
Ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito va quindi in ogni
caso ritenuta sanata in questa sede.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere
revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio
non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv.
1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il
conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c
LCStr). Se l'idoneità non è data, la licenza di condurre deve essere
revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a
determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento
può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3
LCStr).
3.2. II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che
presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un
veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione.
Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato
alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per
quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla
guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare
allorquando l'interessato non è più in grado
di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un
rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr.
DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d).
3.3. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d cpv. 1
lett. b LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la
circolazione contro i conducenti non idonei alla guida segnatamente per
alcolismo o altre cause di tossicomania (DTF 139 II 95 consid. 3.4.1). In tale
contesto è irrilevante se una persona abbia violato una norma della
circolazione stradale o abbia agito con colpa (cfr. DTF 141 II 220 consid.
3.1.1; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.2.2 e 4.3). Poiché una tale
misura comporta una limitazione tangibile della libertà personale
dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire
accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1,
139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid.
4.2.2). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del
conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1,
125 II 492 consid. 2a). Deve in particolare esaminare in ogni caso d'ufficio le
sue abitudini di consumo d'alcol o di altre droghe (cfr. DTF 127 II 122 consid.
3b; STF 1C_819/2013 del 25 novembre 2013 consid. 2). L'entità degli
accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine
d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF
1C_534/2021 citata consid. 4.2.2 e rif.). In applicazione degli art. 15d cpv.
1 LCStr e 28a cpv. 1 lett. a OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla
guida di una persona, l'autorità cantonale dispone, per questioni mediche, un
esame di veri-
fica effettuato da un medico del traffico SSML ai sensi degli art. 5abis cpv. 1 lett. d e 5b
cpv. 4 OAC.
3.4. Come ogni mezzo probatorio, anche
le perizie sottostanno al libero
apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni
specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che
non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II
334 consid. 3, 133 II 384
consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du
retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice
valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve
quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni
delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed
esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano
raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia
non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un
apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STA
52.2022.137 del 30 agosto 2022 consid. 2.3 e rimandi, 52.2020.506/52.2021.69
del 4 agosto 2021 consid. 2.3, confermata dalla STF 1C_534/2021 citata consid.
4.2.3).
4. Nel caso concreto, sia la Sezione
della circolazione che il Consiglio di Stato
hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sulla
perizia medica allestita dalla dr. med. __________ (presso il Centro medico del
traffico), che possiede il titolo di medico del traffico SSML.
4.1. Va anzitutto precisato che, nella misura in cui l'insorgente sembra voler rimettere
in discussione la necessità stessa di ordinare una perizia di medicina del
traffico, le sue censure cadono nel vuoto: non è infatti dato di vedere come un
conducente possa in buona fede contestare l'esigenza di una perizia, alla quale
si è sottoposto senza sollevare obiezioni (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.;
STF 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5). In ogni caso, posto che l'elenco
di cui all'art. 15d cpv. 1 LCStr non è esaustivo (cfr. RtiD I-2023 n. 67
consid. 2.2 e rimandi), la giurisprudenza ammette che già un consumo sporadico
od occasionale di cocaina (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum),
seppur non emerso nell'ambito della circolazione stradale, giustifichi l'ordine
di sottoporsi a un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un
medico di livello 4 giusta gli art. 5abis
cpv. 1 lett. d e 5b cpv. 4 OAC (cfr. art. 28a cpv. 1 lett.
a OAC; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2022.416
del 25 gennaio 2023; cfr. pure Expertengruppe Verkehrssicherheit, Leitfaden
Fahreignung del 27 aprile 2020, cifra 2 lett. h). In concreto, a fronte delle
dichiarazioni del ricorrente, che nell'ambito del procedimento penale aveva
ammesso di avere consumato nel corso del 2021 circa 5 grammi di cocaina (cfr.
verbale d'interrogatorio del 4 aprile 2022, pag. 4 e 5), a giusta ragione con
la risoluzione del 9 maggio 2022 la Sezione della circolazione gli ha quindi
richiesto di sottoporsi a una perizia a cura di un medico del traffico SSML. Poco
conta invece che, nello scritto accompagnatorio del 9 maggio 2022, l'autorità
dipartimentale abbia impropriamente fatto riferimento anche all'art. 15d
cpv. 1 lett. e LCStr (riferito ai casi di segnalazione da parte di un
medico). Questa norma, come già riconosciuto dal ricorrente, non era infatti
manifestamente applicabile alla sua fattispecie. Nel vuoto cadono quindi tutte
le relative obiezioni.
4.2. In concreto la dr. med. __________,
dopo una breve anamnesi dell'insorgente, ha indagato nel corso di un
colloquio con l'interessato il suo comportamento di consumo di alcol e di
stupefacenti; ha inoltre proceduto a un esame clinico e ad analisi
tossicologiche. Il perito ha poi precisato di poter ritenere il seguente
criterio di dipendenza: "craving" (desiderio intenso di consumare),
ricordando che sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione
Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10ª revisione,
Organizzazione mondiale della sanità) una dipendenza viene diagnosticata in
presenza di almeno 3 criteri nel corso dell'anno trascorso. Dopo aver rilevato
di avere raccolto informazioni presso il suo medico curante (dr. __________) e
il suo datore di lavoro, in sede di conclusioni ha osservato:
Dal punto di vista medico ritengo:
- un consumo di alcol occasionale, senza dipendenza (in assenza di criteri di
dipendenza secondo la definizione della CIM-10), sulla base delle dichiarazioni
dell'interessato
- un consumo di cocaina occasionale, senza dipendenza (in presenza di un solo
criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10). Malgrado le
dichiarazioni dell'interessato di astinenza dal consumo di cocaina da dicembre
2021, i risultati delle analisi tossicologiche effettuate nel contesto della
presente perizia sono compatibili con un consumo di cocaina nei 3-4 mesi
antecedenti il prelievo. La discordanza tra le dichiarazioni di astinenza
dell'interessato e la positività alla cocaina delle analisi tossicologiche si
può spiegare o con un tentativo dell'interessato di mascherare il suo reale
consumo all'esperto o con un diniego della propria problematica di consumo di
cocaina. In entrambi i casi, al fine di garantire una prognosi favorevole a
medio e lungo termine sarà necessario sottoporre l'interessato ad un periodo di
astinenza dal consumo di stupefacenti di almeno 6 mesi.
Sulla base del discorso tenuto nell'ambito della presente perizia e in evidenza
di un prosieguo di consumo di sostanze, stimo che il signor RI 1 sia più a
rischio degli altri utenti della strada di mettersi alla guida sotto l'influsso
di sostanze in futuro.
Ha quindi
concluso che il conducente non fosse idoneo alla guida, precisando le
condizioni per la riammissione, che l'autorità dipartimentale ha in sostanza
fatto proprie con la decisione dell'11 ottobre 2022 (cfr. supra, consid.
D).
4.3. Riproponendo parte delle censure già sollevate nelle osservazioni del 5
ottobre 2022 e nel ricorso davanti al Governo, il ricorrente formula diverse
critiche, di natura sia formale che materiale, nei confronti di tale perizia.
4.3.1. Da respingere è anzitutto la tesi secondo cui il verbale contenuto nella
perizia non sarebbe utilizzabile in quanto non sarebbe stato da lui
sottoscritto e non sarebbe quindi dato di sapere se il contenuto corrisponda
effettivamente alle sue dichiarazioni. La doglianza si rivela del tutto
infondata, come del resto già rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione
impugnata, consid. 6.4).
È ben vero che questo Tribunale ha già rilevato come, a garanzia della qualità
del referto (sia nell'interesse del conducente che del perito), parte della
dottrina suggerisca di registrare il colloquio, previa indispensabile
informazione dell'interessato (cfr. Jacqueline
Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René
Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9, n. 97,
relativamente alle perizie di psicologia del traffico), ritenuto che lo
specialista deve di principio porsi nella condizione di poter dimostrare il
contenuto del colloquio rispettivamente quanto riportato nel proprio rapporto
peritale (cfr. STA 52.2019.567/52.2020.70 del 19 maggio 2020 consid. 5.4,
52.2019.5 del 18 luglio 2019 consid. 4.4).
Nel caso di specie, va nondimeno considerato che, nel riportare il verbale
delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, la specialista ha espressamente
indicato che lo stesso è stato letto e approvato dall'interessato. Della
correttezza di tale esplicita precisazione non v'è motivo di dubitare, se solo
si pon mente al fatto che il perito è per definizione una persona neutra e
imparziale, chiamata a svolgere il suo mandato in scienza e coscienza (cfr.,
per analogia, Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel
Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch
Strassenverkehrsrecht, Basiela 2018, § 9, n. 9). A maggior ragione se si
considera che - come rettamente già rilevato dal Governo - l'insorgente neppure
tenta di spiegare in che modo l'una o l'altra affermazione contenuta nel
verbale divergerebbe da quelle da lui realmente rilasciate.
4.3.2. Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, di per sé legittime appaiono
poi le domande postegli dal perito al fine di indagare i suoi consumi di alcol.
Quando una perizia di medicina del traffico si giustifica per il sospetto di
abuso di droghe, ai fini della verifica dell'idoneità alla guida del conducente
è infatti indispensabile procedere a un esame completo e approfondito della
situazione personale dell'interessato, che analizzi quindi anche le abitudini
di consumo di altre eventuali sostanze (come l'alcol) che possano incidere
sulla guida sicura di un veicolo a motore, tanto più se assunte in concomitanza
(cfr. supra, consid. 3.3; DTF 124 II 559 consid. 4 e 5;
cfr. pure Jürg Boll,
Handkommentar Strassenverkehrsrecht,
Zurigo 2022, n. 2435 ad art. 91 SVG).
In concreto, benché l'esigenza di sottoporre l'insorgente a una perizia
di medicina del traffico sgorgasse dal sospetto di una sua dipendenza da
cocaina, nell'ottica di una valutazione globale della sua situazione, ben
poteva il medico accertare anche i suoi consumi di alcol. Contrariamente a
quanto lasciato intendere nel gravame, tali domande - che risultano del tutto
usuali in casi del genere - non costituiscono dunque in nessun modo un indizio
di prevenzione del perito.
4.3.3. Parimenti da respingere sono inoltre le critiche del ricorrente - qui
invero solo accennate - con cui rimprovera alla specialista di avergli posto un
paio di domande fuorvianti, per aver associato il suo precedente del 2016 o
comunque la guida di veicoli a motore al consumo di sostanze ("pensa di
essere stato pericoloso per se stesso e/o per gli altri a guidare dopo aver
consumato delle sostanze?"; "per il futuro, cosa propone come
strategie per non guidare più in stato di ebrietà?"). Per quanto
queste domande stupiscano - dato che il ricorrente non risulta aver guidato
sotto l'influsso di alcol o droga, come del resto ha chiarito con la
specialista (cfr. sue risposte) - le stesse non permettono ancora di scalfire
l'attendibilità della perizia nel suo complesso. E ciò soprattutto se si
considera che la conclusione a cui è in sostanza pervenuto il perito e tutelata
dal Governo - ovvero che l'insorgente abbia una tendenza a sminuire e
mascherare i propri consumi di cocaina e presenti di riflesso un rischio più
accresciuto degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di tale
sostanza -, come si vedrà in seguito, risulta in ogni caso all'evidenza
suffragata da riscontri oggettivi.
4.3.4. Per giurisprudenza, l'esame del capello costituisce un mezzo appropriato
sia per dimostrare un consumo di sostanze stupefacenti, sia per comprovare il
rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. STF 1C_364/2022 del 15 dicembre 2022
consid. 6.2.2 e rimandi). In concreto,
l'analisi del campione prelevato dal Centro medico del traffico il 18 luglio
2022 ha messo in evidenza la presenza di cocaina e dei suoi metaboliti
(benzoilecgonina, etilcocaina e norcocaina), compatibile con un consumo di
cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo (avvenuto cioè tra marzo/aprile e
luglio 2022; cfr. rapporto di analisi dell'8 agosto 2022 dell'Istituto Alpino
di Chimica e di Tossicologia di Olivone [IACT] e perizia, pag. 9-10), e ciò a
dispetto di quanto da lui affermato. L'insorgente ha infatti dichiarato al
perito di avere consumato cocaina "circa 5 volte nell'arco del mese di
dicembre" 2021, in un periodo in cui, per varie ragioni, era
particolarmente giù di corda, ma di avere smesso poiché non traeva
beneficio dal suo effetto (cfr. perizia, pag. 5). Al di là della questione di
sapere se egli consumasse tale sostanza soltanto da dicembre 2021 (come preteso
in un primo tempo anche davanti alla polizia, cfr. verbale d'interrogatorio del
4 aprile 2022, pag. 4) o già in precedenza (da giugno 2021, ciò di cui aveva
dato atto allorquando era stato confrontato con le dichiarazioni del suo
spacciatore [cfr. citato verbale, pag. 5], ma che aveva ritrattato in sede di
perizia [cfr. pag. 6]), le risultanze dell'esame del capello smentiscono la
tesi secondo cui avrebbe interrotto ogni consumo a fine 2021. È ben vero che
l'esame delle urine ha dato esito negativo per tutte le sostanze ricercate
(cfr. citato rapporto dell'IACT e perizia, pag. 10), ciò che porta a escludere
un recente consumo di cocaina. Resta che, alla luce delle risultanze dell'esame
tossicologico, le abitudini di consumo dichiarate dal ricorrente risultano effettivamente
inattendibili e rivelano più che altro un tentativo dell'interessato di
mascherare il suo reale consumo all'esperto o un diniego della propria
problematica di consumo di cocaina, come a ragione messo in evidenza dal
perito.
4.4. A fronte di tutto ciò, come essenzialmente ritenuto anche dal Governo, non
vi sono pertanto seri e validi motivi per scostarsi dalle conclusioni della dr.
med. __________, la quale ha in concreto rassegnato un referto che, a dispetto
di quanto obietta l'insorgente, risulta tutto sommato concludente, sufficientemente
motivato e scevro di contraddizioni. Con la specialista - che ha tratto le sue
conclusioni al termine di un esame completo della situazione, comprensivo di un
colloquio con il periziando, di analisi scientifiche e di un esame clinico -
occorre pertanto concludere che RI 1 tenda a sminuire o banalizzare i propri
consumi di droga o non sia comunque in grado di valutarli correttamente e
presenti pertanto un rischio più accresciuto di ogni altro automobilista di mettersi
alla guida in uno stato che non gli permette di garantire la sicurezza della
circolazione. Non va del resto dimenticato che la cocaina è una droga "pesante",
che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto
disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF
1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid.
3.4 e rimandi).
Poco conta invece che il ricorrente non sia dipendente dalla cocaina in senso
medico, come rilevato dalla specialista (cfr. perizia, pag. 12). La nozione di
dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si
identifica infatti con quella medica. Nell'interesse della sicurezza della
circolazione, la nozione giuridica permette peraltro di allontanare dal
traffico anche coloro che, a causa di un consumo abusivo di stupefacenti,
presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. Mizel, op. cit., pag. 157 seg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
28 ad art. 16d SVG). Infondate risultano quindi le critiche con
cui l'insorgente si duole della contraddittorietà della perizia che, pur negando
una sua dipendenza da stupefacenti, lo ha considera inidoneo alla guida.
Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art.
16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica,
irrilevante è infine la circostanza che il ricorrente non sia mai stato colto
alla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cfr. supra,
consid. 3.3).
4.5. Ne discende che a giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, siccome immune da
violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la
riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente,
che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle
circostanze (cfr. STA 52.2018.282 del 15 gennaio 2019 consid. 7.4, 52.2017.248
del 21 agosto 2017 consid. 5.4 e rimandi), come concluso dal Governo.
5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono,
il ricorso deve pertanto essere respinto.
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
5.3. Dato l'esito, la tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera