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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 dicembre 2022 (n. 6358) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 28 settembre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nata il __________ 1987 e dal 2006 è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria B (nel settembre 2020 ha poi conseguito quella per la categoria A).
Avvocato di formazione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 26 giugno 2020, verso le ore 16.50, mentre stava circolando alla guida dell'automobile immatricolata (I) __________ (intestata al compagno), in territorio di Coldrerio (autostrada A2 in direzione sud), RI 1 ha omesso di mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Dal rapporto di constatazione della Polizia cantonale del 13 luglio 2020, fondato sulla registrazione video effettuata da una pattuglia superata in quella circostanza, risulta che la conducente, circolando a una velocità di 113 km/h, ha mantenuto, per un tratto di 1'200 m, una distanza di 13.6 m (pari a 0.43 secondi) dal veicolo antistante. Interrogata dalla polizia cantonale l'8 luglio 2020, la conducente ha ammesso i fatti, spiegando che la sua intenzione era quella di sorpassare il veicolo che la precedeva e che occupava inutilmente la corsia di sinistra. Ha inoltre osservato come le condizioni meteorologiche, della strada e del traffico fossero ottime. Si è infine scusata per l'accaduto, precisando che l'infrazione non è stata compiuta in modo aggressivo e che in futuro sarebbe stata più attenta.
b. Preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 5 agosto
2020 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessata che, dal
profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine
dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire
eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 3 settembre 2020 il competente
procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso
di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (13.6 m
malgrado la velocità da lei tenuta di 113 km/h), per un tratto di circa 1'200
m. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote
giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-), oltre che al
pagamento di una multa di fr. 700.-.
d. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessata,
con sentenza dell'8 novembre 2021 il giudice della Pretura penale, esperito il
dibattimento, ha confermato il capo d'imputazione, riducendo la pena pecuniaria
inflitta (15 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'550.-), la durata della sospensione condizionale (due anni) e
la multa (fr. 450.-). Tale decisione è passata in giudicato, dopo che la
conducente ha ritirato l'appello inizialmente presentato.
e. Alla luce del già
citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 25 agosto 2022 la
Sezione della circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le
sue osservazioni, il 28 settembre 2022 ha risolto di revocarle la licenza di
condurre per la durata di tre mesi (dal 28 marzo al 27 giugno 2023 inclusi),
autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie
speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 21
dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti
operato in sede penale, di principio vincolante anche per l'autorità
amministrativa, non fosse in concreto contestato. Ha quindi constatato la
sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della
circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della
patente per la durata di tre mesi.
D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale. In via subordinata, chiede che la durata della revoca sia limitata a un mese.
La ricorrente lamenta
che le precedenti autorità non abbiano proceduto all'esame della
proporzionalità della misura, che in concreto - visto il tempo trascorso dai
fatti, l'assenza di ulteriori infrazioni e il superamento dell'esame per
condurre veicoli a motore della categoria A - avrebbe ormai perso il suo
carattere istruttivo. Prevalendosi del ridimensionamento della colpa operato
dal giudice penale (che ha ridotto la pena da 30 a 15 aliquote giornaliere) e
ricordando come l'autorità amministrativa possa procedere a una valutazione
giuridica autonoma della fattispecie, la ricorrente sostiene che, alla luce
dell'insieme delle circostanze, l'infrazione debba essere considerata tutt'al
più medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr. Ritiene peraltro che la
soglia dell'infrazione grave (distanza pari a uno spazio temporale di 0.6
secondi) - proposta dalla dottrina all'inizio degli anni 2000 e mai confermata
dal Tribunale federale - vada rivalutata alla luce dei cambiamenti intercorsi negli
anni.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, non ravvisando validi motivi per discostarsi dal giudizio penale che ha riconosciuto un'infrazione grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata
dal giudizio impugnato, di cui è destinataria,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. La ricorrente non contesta
l'accertamento dei fatti così come operato dalle autorità penali (cfr. supra,
consid. Bc e Bd), che vincola peraltro anche l'autorità amministrativa (cfr.
DTF 139 II 95 consid. 3.2), come
correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione impugnata, consid. 2), per
modo che in questa sede occorre chinarsi unicamente sulla qualifica giuridica
dell'infrazione.
2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali
non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo
(art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti
e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece
un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione,
cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per
almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
2.2. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
2.3. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12
cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre
1962 (ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il
conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede
al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.
Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per
"distanza sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa
dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali,
della circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il
senso di tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della
circolazione - è in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in
caso di frenata inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di
lui. La giurisprudenza non ha fissato delle distanze minime da rispettare per
non incorrere in un'infrazione semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha
tuttavia ammesso che la regola dei due secondi o del "mezzo
tachimetro" (corrispondente a un intervallo di 1.8 secondi) sono degli
standard minimi abitualmente riconosciuti. Un caso può essere grave quando, su
un'autostrada, l'intervallo tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi (cfr. DTF
131 IV 133 consid. 3.1; STF 6B_1139/2019 del 3 aprile 2020 consid. 2.2). Con
distanze attorno ai 10 m (rispettivamente 0.36 secondi) e velocità di circa 100
km/h il Tribunale federale considera regolarmente dato il caso grave ai sensi
dell'art. 90 cpv. 2 rispettivamente 16c LCStr (cfr. STF 1C_474/2020 del
19 aprile 2021 consid. 3, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.3, 1C_26/2018
del 15 giugno 2018 consid. 5.2; cfr. pure, per intervalli superiori a 0.4 secondi,
STF 1C_554/2013 del 17 settembre 2013 e 1C_446/2011 del 15 marzo 2012, nonché, per
intervalli superiori a 0.5 secondi, STF 1C_746/2013 del 12 dicembre 2013 e
6B_3/2010 del 25 febbraio 2010).
2.4. In
concreto, come visto, dagli atti risulta che il 26 giugno 2020, verso le
ore 16.50, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di Coldrerio alla guida della vettura intestata al suo compagno
a una velocità di 113 km/h senza rispettare, per oltre un chilometro, la
distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Poiché il sistema di
rilevamento impiegato in concreto (SAT-SPEED G2 Video, n. METAS 27361, cfr.
certificato di verificazione 258-33662 del 24 aprile 2020 valido fino al 30
aprile 2021, agli atti) tiene automaticamente conto dei margini di tolleranza, non
occorre procedere - contrariamente a
quanto preteso nel gravame (cfr. pag. 7) - ad alcuna deduzione dalla velocità
registrata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza dell'USTRA concernente
l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008
[OOCCS-USTRA; RS 741.013.1]; cfr. pure decisione Obergericht Bern SK 19 184 del
7 maggio 2020 consid. 5.1.2 e 5.2.1).
Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della
circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una
sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un
pericolo per la sicurezza altrui. Alla luce della giurisprudenza sopraesposta
(cfr. consid. 2.3) e delle concrete circostanze, v'è da ritenere che la distanza
mantenuta nel caso di specie integri gli estremi del caso grave: come visto, la
ricorrente ha infatti tenuto una distanza largamente insufficiente (13.6 m,
corrispondenti a 0.43 secondi), allorquando stava circolando a velocità elevata
(ben superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia di sorpasso, su un
tratto di ben 1'200 m. Non portano ad altre conclusioni le sentenze citate
dell'insorgente (cfr. in particolare STF 1C_183/2013 del 21 giugno 2013 e
1C_424/2012 del 15 gennaio 2013), relative a casi in cui la distanza era superiore
e/o la velocità inferiore. Il fatto che il traffico non fosse intenso (come
parrebbero confermare le fotografie agli atti) e che la visibilità fosse
ottimale non giova alla ricorrente, ritenuto che almeno gli occupanti del veicolo
che la precedeva sono stati messi gravemente in pericolo (cfr. pure, per un
caso del tutto analogo, decisione Verwaltungsgericht Solothurn VWBES.2021.71
dell'8 marzo 2022, in particolare consid. 3.4.1). Del resto, le ragioni
all'origine di un'improvvisa frenata di un veicolo non sono né prevedibili né
forzatamente riconoscibili per il conducente che lo segue: proprio in caso di
tallonamento ravvicinato (come in concreto) ci si deve inoltre aspettare che il
conducente del veicolo che circola davanti si senta pressato e reagisca perciò
in maniera inappropriata (cfr. STF 6B_1139/2019 citata consid. 2.4.2). L'infrazione
va dunque ritenuta oggettivamente grave.
Dal profilo soggettivo, la ricorrente ha tenuto la suddetta condotta di guida intenzionalmente,
su un tratto di oltre un chilometro (che ha percorso in circa 38 secondi), cioè
per più di un breve frangente. Ammettendo di avere avuto l'intenzione di
sorpassare il veicolo che la precedeva e che bloccava inutilmente la
corsia di sinistra, ha inoltre implicitamente ammesso di aver agito
nell'intento di indurre il suo conducente a liberare tale corsia (ancorché
senza fare uso a tal fine di segnali luminosi; cfr. ricorso, pag. 3). Un tale
agire va considerato spericolato poiché normalmente infastidisce il conducente
del veicolo antistante che, anche se può cambiare corsia, si sente pressato, il
che comporta il rischio che reagisca nervosamente e scorrettamente (cfr. STF
1C_746/2013 citata consid. 3.5; citata decisione Verwaltungsgericht Solothurn
VWBES.2021.71 consid. 3.4.2; cfr. pure STF 6B_3/2010 citata consid. 3.3.2). Privo
di rilievo è il fatto che l'insorgente pensasse che il suddetto conducente
sarebbe rientrato sulla corsia di destra una volta accortosi della sua presenza
(cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF 1C_746/2013 citata consid. 3.5, 1C_446/2011 citata
consid. 6.3). Irrilevante è pure che lo stesso dovesse essere perseguito per
non avere liberato la corsia di sorpasso (cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF
1C_446/2011 citata consid. 6.3). La colpa della ricorrente deve quindi essere considerata
grave. Grado di colpa che è peraltro stato riconosciuto anche dalle autorità
penali, che l'hanno ritenuta colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr (cfr. decreto d'accusa del 3
settembre 2020 e sentenza dell'8 novembre 2021 della Pretura penale). Nulla può
dunque dedurre a suo favore l'insorgente dalla riduzione della pena operata dal
giudice penale (da 30 a 15 aliquote giornaliere), che nulla muta alla qualifica
giuridica dell'infrazione rimproveratale.
Visto tutto quanto precede, si deve quindi ritenere che, dal profilo
amministrativo, l'infrazione commessa dalla ricorrente integri gli estremi del
caso grave previsto all'art. 16c LCStr.
2.5. Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo
della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui si è macchiata la ricorrente (cfr. art. 16b
cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza
di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,
effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in
fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF
1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la
presente decisione, l'insorgente dovrà prendere contatto con la Sezione
della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni
modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno
2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per
conservare il loro carattere istruttivo. Carattere istruttivo che, in concreto,
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è manifestamente ancora dato.
3. 3.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La vicecancelliera