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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 luglio 2023 (430/23) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE in materia di non assoggettamento alla LAFE, limitatamente al dispositivo (n. 5) relativo alla tassa decisionale; |
ritenuto, in fatto
che il 19 giugno 2023,
__________, cittadino svizzero, ha costituito la RI 1, con sede a __________,
avente per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione e la gestione di
immobili in Svizzera e all'estero, segnatamente nel contesto di una gestione
del patrimonio del fondatore e dei suoi discendenti (...);
che per la liberazione del capitale azionario della nuova società, il promotore
apporta attivi e passivi del patrimonio della sua ditta individuale (non
iscritta a registro di commercio), composto da beni immobili;
che il 19 giugno 2023, l'avv. , in rappresentanza della costituenda società e
del suo fondatore, ha sottoposto all'autorità di prima istanza la
documentazione atta a dimostrare che l'operazione non era assoggettata alla
legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16
dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41);
che esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 19 luglio 2023 l'Autorità
cantonale di I istanza LAFE ha stabilito che la costituzione della RI 1
(mediante conferimento di attivi e passivi della ditta individuale di __________)
non era assoggettata alla LAFE; ha inoltre posto a carico della società
istante una tassa di fr. 30'000.- e le spese di fr. 100.- (punto 5);
che avverso la predetta decisione, limitatamente al punto relativo alla tassa
decisionale, la RI 1 in costituzione insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che la tassa
è ridotta a fr. 4'750.-;
che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati
gli atti;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di
applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400);
che in base all'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può, immediatamente o
dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza
o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente
infondati;
che in base all'art. 20 cpv. 2 LAFE il diritto di ricorso contro una decisione
dell'autorità di prima istanza spetta in particolare all'acquirente, all'alienante
e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione della decisione (lett. a);
che la legittimazione attiva presuppone la capacità di essere parte, che deve
sussistere al momento dell'inoltro del ricorso (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Patrick
L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed.,
Zurigo 2023, n. 6 e 7 ad art. 48; Isabelle
Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori],
VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San
Gallo 2019, n. 3 e 5 ad art. 48);
che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione
nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30
marzo 1911; CO; RS 220); in fase di costituzione, ossia prima della sua
iscrizione, non ha dunque la capacità di essere parte;
che fintanto che una nuova società non è iscritta, legittimati ad agire contro
eventuali decisioni rese dall'Ufficiale del registro di commercio o dall'autorità
di prima istanza in materia LAFE, possono semmai essere i suoi fondatori (cfr.
in tal senso: sentenza IICCA 12.2012.10 del 1 giugno 2012 consid. 4; cfr. pure
DTF 114 Ib 261 consid. 2); fondatori che, peraltro, sono di regola anche
responsabili personalmente e in solido di eventuali obbligazioni assunte in
nome della società prima dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 645
cpv. 1 CO), a meno che la società le assuma entro tre mesi dall'iscrizione (art.
645 cpv. 2 CO);
che in concreto, il ricorso interposto dalla RI 1 in costituzione, che non è
ancora iscritta a registro di commercio e non ha dunque capacità di essere
parte, dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile;
che date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera