Incarto n.
52.2023.297

 

Lugano

14 novembre 2024         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

cancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2023 dell'

 

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 luglio 2023 (n. 20.2022.012) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

ritenuto,                         in fatto

A.   a. Nel corso del 2021, RI 1 è stato incaricato di fungere da notaio rogante nell'ambito di un'operazione immobiliare consistente nella cessione a  S__________ e sua moglie di un diritto di compera su un immobile a __________. In tale contesto, per la riservazione dell'immobile,  S__________ ha versato un acconto di fr. __________. L'operazione non si è tuttavia finalizzata a causa della rinuncia degli acquirenti. Il 28 febbraio 2022 il notaio ha quindi trasmesso ai due coniugi la sua parcella notarile (di
fr. __________) con una distinta delle prestazioni.
b. Il 21 marzo 2022, per il tramite del suo legale,  S__________ ha contestato tale nota, ritenendo eccessivo il dispendio fatturato e chiedendo di ricevere la corrispondenza intrattenuta con le diverse parti (venditore e mediatrice). Ne è poi seguito uno scambio di corrispondenza elettronica tra il notaio e il legale di S__________, in cui il primo ha essenzialmente confermato la sua parcella, indicando dapprima di aver già trasmesso la corrispondenza fondamentale e sollevando poi dubbi sulla possibilità di trasmettere tutti i documenti richiesti (a cui si erano opposti alienante e mediatrice); il legale ha invece mantenuto la sua posizione e la richiesta di documentazione, invitando se del caso il pubblico ufficiale a chiarire la situazione con l'autorità di sorveglianza.

c. Il 22 aprile 2022 il notaio si è quindi rivolto alla Commissione di disciplina notarile, per trasmettere la contestazione della parcella e sottoporre il quesito relativo all'invio della corrispondenza, che il 13 maggio 2022 egli stesso ha poi girato alla Commissione per il notariato (infra, consid. D).

 

B.   a. Il 22 giugno 2022  S__________, tramite l'avv. __________, ha a sua volta adito la Commissione di disciplina notarile (Commissione) per inoltrare la sua contestazione della parcella notarile e segnalare il comportamento del notaio RI 1, cui ha segnatamente rimproverato di non avergli ancora inviato la corrispondenza richiesta e fatturata (e di non aver nemmeno dato seguito ad un analogo invito dell'autorità penale). Gli ha inoltre mosso delle critiche in relazione alla gestione dell'acconto di prenotazione dell'immobile, oltre a un rimprovero di aver agito in dispregio del principio d'imparzialità. In conclusione ha in particolare chiesto alla Commissione di ingiungere al notaio di trasmettere senza indugio, in via supercautelare, tutta la corrispondenza, riservandosi di domandare l'apertura di una procedura disciplinare (fatte salve le vostre competenze d'ufficio).

b. Preso atto di tale scritto, il 5 luglio 2022 la Commissione ha dato avvio alla procedura di reclamo contro la parcella notarile (inc. 20.2022.004).


c. Nel contempo, ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare (inc. 20.2022.012), impartendo al denunciante un termine per eventualmente addurre ulteriori argomenti o prove a sostegno della sua segnalazione (ma precisando di essere competente solo per ordinare provvedimenti disciplinari e non di altra natura eventualmente richiesti dal segnalante; pagamenti o compimento di atti, ecc.). 

 

 

C.   a. Nel ambito del procedimento disciplinare, con scritto del 21 luglio 2022,  S__________ ha essenzialmente ribadito le critiche mosse al notaio, sviluppando in parte le sue tesi.

b. Chiamato a esprimersi in merito, con osservazioni del 31 agosto 2022 l'interessato ha invece contestato ogni addebito, evidenziando in particolare di non essere mai stato oggetto né di una denuncia penale del segnalante, né di una richiesta dell'autorità inquirente vertente sull'invio della corrispondenza.

 

 

D.   a. Nel frattempo, rispondendo alla sua richiesta del 13 maggio 2022 (supra, consid. Ac), il 6 luglio 2022 la Commissione per il notariato ha comunicato a RI 1 che il potenziale acquirente e destinatario della parcella è sicuramente parte interessata e legittimata a ottenere qualsiasi informazione che lei ha ricevuto in relazione alla transazione e che una limitazione d'accesso ai contenuti delle comunicazioni del venditore e dell'intermediario potrebbe entrare in linea di conto soltanto per informazioni coperte dal segreto e non strettamente correlate con l'oggetto dell'atto che poi non si è perfezionato.

b. Il notaio non ha tuttavia trasmesso a  S__________ la documentazione richiesta, che ha per finire allegato solo alle sue osservazioni del 5 settembre 2022, presentate nell'ambito della procedura di contestazione della parcella notarile.

 

E.   Con decisione del 7 luglio 2023, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un avvertimento.
Ripercorsi i fatti e l'iter procedurale, la precedente istanza ha ravvisato nell'atteggiamento del notaio che, anche dopo aver ricevuto il chiarimento da parte della Commissione per il notariato, ha atteso circa due mesi prima di consegnare la documentazione al segnalante, una violazione del suo obbligo di diligenza. Negli altri comportamenti denunciati non ha invece riconosciuto alcuna ulteriore violazione. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla lieve gravità della violazione e all'assenza di precedenti dell'interessato. La Commissione ha infine posto a carico del notaio le spese della procedura disciplinare di fr. 1'000.-, fissate tenuto conto del dispendio orario dell'istruttoria.


                                  F.   Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; in via subordinata, postula una riduzione delle spese a fr. 300.-.
L'insorgente sottolinea anzitutto come il parere della Commissione per il notariato gli sia pervenuto solo dopo l'avvio della procedura disciplinare e di quella di reclamo contro la sua parcella notarile. Rileva poi che gran parte della corrispondenza richiesta sarebbe già stata in possesso del segnalante. Ritiene altresì che non avrebbe avuto senso produrre prima la documentazione, tanto più che la Commissione gli aveva concesso anche una proroga per presentare le sue osservazioni. Contesta infine le spese addossategli, considerato che la maggior parte del dispendio orario della Commissione sarebbe stato causato dalle accuse poi cadute.

 

 

                                  G.   In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

 

 

                                  H.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

 

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione relativa all'incarto n. 20.2022.004 acquisita dalla Commissione e nota all'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

2.    2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

 

2.3. L'art. 12 LN impone al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23 dicembre 2022 consid. 2.4, 52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3, 52.2019.416 dell'11 novembre 2020 consid. 3.1 e relativi rinvii). Secondo il codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).
Dall'obbligo di massima diligenza - analogamente al dovere di cura e diligenza che incombe all'avvocato (art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61]; cfr. STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2; STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019 consid. 4.2 e rimandi) - scaturisce anche il dovere del notaio di restituire alle parti, al termine del suo incarico, tutti gli atti ricevuti in forza della sua attività ministeriale, che possono interessare loro (come ad es. la corrispondenza con le diverse parti o terzi coinvolti, gli atti dell'autorità, ecc.). Egli non è quindi solo tenuto a restituire a prima richiesta gli atti affidati in senso stretto (cfr. art. 14 cpv. 3 LN), ma anche quelli acquisiti tramite terzi. Ciò vale a maggior ragione laddove una simile documentazione dà luogo a una fatturazione, per cui a domanda del cliente il notaio è in ogni caso tenuto a fornire una distinta dettagliata, che permetta di comprendere il modo di calcolo degli importi fatturati (cfr. Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 406). Analogamente all'obbligo di restituzione dell'avvocato, la consegna degli atti deve avvenire a prima richiesta e in un termine ragionevole, laddove una decina di giorni dovrebbero di regola essere sufficienti. La consegna non può inoltre essere fatta dipendere dal pagamento della parcella notarile (cfr. in senso analogo, art. 14 cpv. 3 LN; STA 52.2016.54 citata consid. 4.2 e rimandi).

 

3.   Come visto in narrativa, con la decisione impugnata la precedente istanza ha ravvisato nel comportamento del notaio che, anche dopo aver chiarito la questione con la Commissione per il notariato, ha atteso circa due mesi per trasmettere al segnalante la corrispondenza richiesta, una violazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 LN.
A giusta ragione. In effetti, nonostante le svariate richieste del denunciante (cfr. e-mail del 21 marzo, 11 e 13 aprile 2022 dell'avv. __________) e malgrado il parere favorevole espresso il 6 luglio 2022 dalla Commissione per il notariato (cfr. doc. 9.5 dell'inc. n. 20.2022.004), l'insorgente ha indiscutibilmente atteso altri due mesi prima di trasmettere la corrispondenza in questione, ciò che ha fatto (ad eccezione di due documenti ritenuti coperti dal segreto professionale) soltanto con le osservazioni presentate il 5 settembre 2022 nella procedura di reclamo contro la sua parcella (e addirittura solo dopo aver presentato il 31 agosto 2022 le proprie osservazioni nella procedura disciplinare). Ha quindi palesemente tardato nel dar seguito alla richiesta benché nulla gli impedisse di farlo subito dopo aver preso atto dell'opinione della Commissione per il notariato.
A torto il ricorrente si prevale del fatto che la Commissione di disciplina gli aveva concesso nella procedura di reclamo un termine di 30 giorni (sospeso dalle ferie) per formulare le proprie osservazioni. In realtà, appurato che nessun impedimento ostava alla consegna della corrispondenza al segnalante (riservato il caso di informazioni coperte dal segreto e non strettamente correlate con l'oggetto dell'atto), l'insorgente avrebbe dovuto farne avere senza indugio copia direttamente al segnalante, senza attendere l'inoltro delle predette osservazioni al reclamo.
Poco conta invece che la documentazione sarebbe in parte già stata in possesso del segnalante, ritenuto come sia pacifico che il notaio non gli aveva comunque consegnato tutta la corrispondenza richiesta, e invero anche fatturata (cfr. pure e-mail dell'11 aprile 2022 dell'avv. __________ ed e-mail del 12 aprile 2022 dell'insorgente; inoltre, citate osservazioni del 5 settembre 2022, pag. 2).
Con la Commissione occorre pertanto concludere che il ricorrente è incorso in una violazione del suo obbligo di diligenza.

 

                                   4.   Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

 

                                         4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2. In concreto, la violazione commessa dal ricorrente - a favore del quale depone anche l'assenza di precedenti disciplinari - può essere considerata ancora lieve. Si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più blanda tra quelle previste dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

 

 

                                   5.   Da respingere è infine la censura riferita all'entità delle spese processuali poste a carico dell'insorgente per l'importo di fr. 1'000.-.
Ricordato come la tassa di giustizia debba rispettare i principi della copertura dei costi (cfr. art. 50 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015; RN; RL 952.110) e dell'equivalenza e tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità amministrativa o giudiziaria (che può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso; cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 7, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e riferimenti), in concreto l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione (fr. 1'000.-), oltre che rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.- prevista dall'art. 109 cpv. 1 LN, non appare lesivo dei citati principi. Seppur non particolarmente modico, esso non risulta ancora sproporzionato, a fronte del dispendio di tempo occasionato alla Commissione dall'evasione della pratica, deducibile dagli atti dell'incarto. La commisurazione della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata.

 

 

                                   6.   6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguenze conferma della decisione impugnata.


                                         6.2. La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.    La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4. Intimazione a:

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera