statuendo sui ricorsi a) del 25 agosto 2023 e b) dell’11 settembre 2023 di
|
|
|||
|
|
RI 1
|
|
|
|
|
contro
|
|
|
|
|
a) lo scritto del 10 agosto 2023 dell’CO 1; |
|
|
ritenuto, in fatto
che in seguito a delle segnalazioni fatte da alcuni dipendenti, nel gennaio del 2023 l’Ufficio CO 1 ha avviato nei confronti di RI 1 una procedura volta ad accertare il rispetto da parte di quest’ultima delle disposizioni della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11);
che con scritto del 24
luglio 2023 la banca, lamentando una violazione del suo diritto di essere
sentita, ha rimproverato all’CO 1 di avere proceduto ai propri accertamenti
senza coinvolgerla e gli ha quindi chiesto se fosse disposto a procedere in
contraddittorio a verbalizzare le persone le cui deposizioni sarebbero state
utilizzate quali mezzi di prova nell’ambito del procedimento avviato a suo
carico e ad assumere la testimonianza di altri dipendenti, oltre a quelli già
sentiti, in grado di riferire sui fatti;
che con lettera del 10 agosto 2023 l’CO 1 ha preso posizione su tale scritto,
rilevando che il controllo aziendale nei confronti di RI 1 era stato condotto
nel pieno rispetto delle regole previste dalla procedura amministrativa, dalla
LL e dall’art. 72 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del
10 maggio 2000 (OLL1; RS 822.111), secondo il quale l’audizione dei dipendenti
nell’ambito di una verifica del rispetto delle norme sulla protezione della
salute dei lavoratori può avvenire senza la presenza del datore di lavoro o del
suo rappresentante legale;
che chiarito questo punto, l’CO 1 ha comunicato alla banca che non avrebbe
ripetuto in contraddittorio le audizioni e gli accertamenti già svolti, data la
possibilità per la medesima di esprimersi a tempo dovuto sulle risultanze
dell’inchiesta, ma di comunque essere disposto ad ascoltare altri suoi
dipendenti, sempre secondo le modalità previste dall’art. 72 cpv. 2 OLL1;
che contro questo scritto il 25 agosto 2023 RI 1 è insorta davanti al Consiglio
di Stato, il quale con decisione del 6 settembre 2023 ha trasmesso il gravame
al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;
che nel frattempo il 28 agosto 2023, RI 1 ha trasmesso all’CO 1 una lista di
nominativi di persone che erano (o erano state) alle sue dipendenze, chiedendo
che le stesse fossero sentite quali testi in presenza del legale della banca;
che in risposta a questa missiva, il 4 settembre 2023 l’CO 1 ha trasmesso al
patrocinatore della banca il piano dei colloqui previsti il 15, 20 e 25
settembre 2023 con i testi da essa proposti, ribadendo che i medesimi si
sarebbero svolti alla sola presenza della funzionaria incaricata
dell’inchiesta;
che anche avverso questa comunicazione RI 1 è insorta l’11 settembre 2023
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento,
previa concessione dell’effetto sospensivo;
che entrambi i ricorsi non sono stati intimati per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che, secondo l'art. 49
cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione
di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non
sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale
amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa, esamina d'ufficio se
sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che in particolare esso, oltre ad accertare la propria competenza e la tempestività
del gravame, deve verificare se il contenzioso verte attorno ad un procedimento
di diritto amministrativo definito
mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 LPAmm) e se la parte
insorgente è legittimata ad agire in giudizio (art. 65 LPAmm);
che nel caso concreto la competenza di questo Tribunale è
data e discende dall’art. 7 cpv. 1 della legge di applicazione della legge
federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della
legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (LALL; RL 843.100);
che i gravami in oggetto, tempestivi giusta
l'art. 56 cpv. 1 LL, sono stati presentati da una parte senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che resta dunque da esaminare se essi sono diretti contro delle decisioni
impugnabili;
che per principio possono
formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti
adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per
costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati
fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o
l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 200);
che il concetto di decisione nel
diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello
federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza,
ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto
al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo
viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in
esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);
che nel caso concreto ai due scritti dell’CO 1 può essere attribuito il carattere
di decisioni impugnabili soltanto nella misura in cui essi respingono la
richiesta della ricorrente di ripetere in contraddittorio le audizioni dei
dipendenti già sentiti e le negano la possibilità di presenziare ai colloqui
che saranno a breve svolti con i testi di cui la banca stessa ha domandato, con
successo, l’assunzione; per il resto queste due missive non stabiliscono o accertano diritti o obblighi a
carico della ricorrente; tantomeno costituiscono degli atti d'imperio
individuali con i quali viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto
concreto di diritto amministrativo;
che tuttavia dette determinazioni non pongono termine alla procedura di controllo
aziendale avviata nel gennaio di quest’anno dall’CO 1 nei confronti
dell’insorgente;
che le stesse, nella misura in cui sono volte a disciplinare le modalità di
svolgimento dei colloqui con i dipendenti e gli ex dipendenti della banca che
l’CO 1 ha già svolto o intende svolgere per fini istruttori, hanno infatti
carattere squisitamente incidentale;
che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è
incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione
preparatoria e strumentale verso la decisione finale, come sono nel caso di specie
le decisioni dell’CO 1 di non ripetere in contraddittorio le audizioni già
effettuate e di non ammettere la presenza del patrocinatore della ricorrente
alle nuove audizioni che verranno effettuate (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2b ad art. 44);
che fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e le domande di
ricusa, le quali sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere
impugnate ulteriormente, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a)
possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2
LPAmm);
che in concreto nessuna di queste condizioni è data;
che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta
norma, le decisioni adottate dall’CO 1 non sono suscettibili di arrecare
all’insorgente alcun danno irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a
LPAmm, potendo sempre quest’ultima contestare dal profilo procedurale lo
svolgimento dell’inchiesta, impugnando la decisione di merito che l’autorità
cantonale di prime cure dovrà emanare a conclusione della procedura di
controllo da essa avviata, una volta portata a termine la fase istruttoria;
che, alla luce di quanto precede, i gravami presentati dalla ricorrente, che
possono essere evasi con un solo giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), si avverano
dunque inammissibili;
che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo al ricorso presentato l’11 settembre 2023 diventa priva
d’oggetto;
che visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
della ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. I ricorsi a) e b) sono irricevibili.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
. |
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
La vicecancelliera |