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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2023 degli
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 17 luglio 2023 (n. 478-479) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto loro una multa di fr. 600.- ciascuno a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 settembre
2015 RI 1, in veste di notaio, ha istrumentato un atto con il quale M__________
ha donato ai figli D__________ e L__________, in ragione di 1/2 ciascuno, un
cascinale sui monti di __________ (part. __________). Con ulteriore atto di medesima
data rogato tra le parti, tale immobile è stato costituito in proprietà per
piani e sulla quota di 500/1000 attribuita a L__________ è stato costituito un
usufrutto vita natural durante a favore del padre.
b. Dopo il decesso di M__________ (avvenuto nel 2017), il 7 giugno 2022 RI 1 ha
avviato per conto di D__________ un'azione di riduzione davanti alla Pretura di
Locarno-Campagna nei confronti del fratello F__________, mediante la quale ha
chiesto che le liberalità concesse a quest'ultimo dal padre ancora in vita
fossero ridotte in modo tale da ricostituire la sua quota legittima. Nella
procedura è stata coinvolta anche la collega di studio RI 2 (che ha firmato la
petizione per incarico, p.i.). Nella risposta di causa, presentata
il 14 ottobre 2022, F__________ ha contestato le pretese del fratello,
sostenendo tra l'altro che il padre intendeva regolare la sua successione
proprio mediante la citata donazione. A sostegno della sua tesi ha chiesto
l'audizione testimoniale delRI 1, evidenziando però la problematicità dal
profilo deontologico.
B. a. Il 20 ottobre 2022
F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati
(Commissione) il comportamento degli RI 1 e RI 2, cui ha essenzialmente rimproverato
di essere incorsi in un conflitto d'interessi per avere assunto il patrocinio
del fratello nella causa civile, ritenuto che la stessa avrebbe riguardato
anche il fondo oggetto degli atti rogati in passato dal notaio RI 1. Per
evitare il rischio che i segnalati potessero usare nella procedura civile informazioni
acquisite nell'ambito dell'istrumentazione dei rogiti, ha inoltre chiesto la
nomina di un avvocato neutro.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 22 novembre 2022 la Commissione - in una
composizione straordinaria designata ad hoc dalla Commissione per l'avvocatura
(resasi necessaria a seguito dell'esclusione di tutti i membri e supplenti
ordinari, vista l'appartenenza delRI 1 in qualità di membro in seno alla
stessa) - ha aperto nei confronti degli RI 1 e RI 2 un procedimento
disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti
d'interessi.
c. Chiamati a
pronunciarsi in merito, con osservazioni formulate congiuntamente, gli
interessati hanno respinto ogni addebito.
d. In sede di replica, il denunciante ha
essenzialmente ribadito le sue critiche. Con ulteriore scritto del 5 aprile
2023, dando seguito a una richiesta della Commissione, ha poi prodotto gli atti
della causa civile, precisando che, con decisione del 22 dicembre 2022, il
pretore aveva sospeso la procedura in attesa della decisione disciplinare.
Con la duplica, i
segnalati si sono riconfermati nella loro posizione, evidenziando tra l'altro come
il pretore - che non aveva sino a quel momento ravvisato alcun conflitto
d'interessi - avesse sospeso la causa dopo che RI 2 lo aveva interpellato al
fine di chiarire, al di là di ogni dubbio, la questione dell'eventuale
incapacità di rappresentare.
C. Con unica decisione del 17 luglio 2023, la Commissione ha condannato gli RI 1 e RI 2 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 600.- ciascuno. La precedente istanza ha in sintesi ritenuto che RI 1, patrocinando uno degli eredi di M__________ (parte all'atto di donazione da lui istrumentato) nella causa civile avente per oggetto gli effetti di tale atto ai fini della successione, fosse incorso in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Nella procedura civile si tratterebbe in effetti di chiarire la volontà di M__________ di definire mediante la citata donazione la propria successione per rapporto ai figli, elemento di cui il legale avrebbe avuto una conoscenza diretta in virtù del suo precedente ruolo di notaio. Ha poi ritenuto che tale situazione di conflitto si estendesse anche alRI 2 (collega di studio del notaio, pure coinvolta nella causa civile). Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della media gravità della colpa e dell'assenza di segni di autocritica degli interessati nonché della loro incensuratezza.
D. Avverso la predetta
decisione, con un unico ricorso gli RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti censurano un accertamento inesatto dei fatti e un'errata
applicazione del diritto. Riprendendo le argomentazioni già addotte davanti
alla Commissione, contestano in particolare che M__________ (che, fatta
astrazione per la donazione e la partecipazione alla costituzione di diritto di
usufrutto in suo favore, non sarebbe mai stato loro cliente) abbia indicato
di voler sottoscrivere gli atti pubblici rogati dal notaio RI 1 al fine di regolare
la sua successione, ciò che altrimenti sarebbe stato riportato nell'atto
notarile (che in tal caso avrebbe piuttosto preso la forma di un contratto
successorio rispettivamente di un testamento). Contestano poi che l'oggetto
della procedura civile siano gli effetti sulla successione di M__________ della
donazione (che da tale profilo sarebbe neutra, in quanto soggetta all'obbligo
di collazione). Negano in sostanza che siano realizzati gli estremi di un
conflitto d'interessi, rilevando come la precedente istanza non abbia indicato
quali interessi sarebbero in contrapposizione. Il fatto che RI 1 sia stato
indicato quale possibile testimone nella procedura civile non sarebbe del resto
costitutivo di un conflitto d'interessi, ritenuto che lo stesso non sarebbe
obbligato a difendere l'interesse del segnalante (con cui non avrebbe mai avuto
rapporti professionali o personali).
E. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
F. Non vi stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. Giusta l'art. 12 lett. c
LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e
quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di
rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale
della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12
lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato
esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza
sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e
rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto
professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Da questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi
completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.
2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12
lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro
un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwalts-recht, II ed.,
Berna 2017, n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in
particolare, la possibilità
di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere
verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo
conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo
incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di
circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato,
sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia
precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle
conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere
evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un
conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto
della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del
nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento
dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata
l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia
instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di
fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021
consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii,
2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7
agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020
consid. 7).
2.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto
precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività
notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e
segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista
la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto
dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività
professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali
(cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore
attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, op. cit., n. 411; cfr. pure
STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.4, confermata dal STF
2C_87/2021 del 29 aprile 2021).
2.5. Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da
parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola
comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con
conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1;
STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016
consid. 2.2; François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M.
Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi
sur les avocats, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che
esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un
unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi
(cfr. Fellmann, op. cit., n. 356;
cfr. pure STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4, 52.2015.546 del 20
marzo 2017 consid. 2.4 e 3).
2.6. Il rischio di incorrere
in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto
ancorché non materializzato. Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid.
9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).
2.7. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente
recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo
valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente
diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per
l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136
III 296 consid. 2.1, 130 II
270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 5
del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD, che ha sostituito il
previgente codice con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello
svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi
dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può
rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se
sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento
indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del
caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di
conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre
fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta
mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle
informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie
inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo. Giusta
l'art. 23 CSD, le disposizioni relative ai conflitti di interesse si applicano
sia all'associazione di avvocati che ai suoi membri. Un conflitto di interessi
che riguardi un singolo membro è imputabile a tutti i membri dell'associazione
di avvocati (cpv. 1).
3. 3.1. In concreto, come
accennato in narrativa, il 10 settembre 2015 il notaio RI 1 ha rogato due atti
pubblici a cui erano parti M__________, D__________ e L__________: il primo,
con il quale il padre M__________ ha donato a due dei suoi tre figli (D__________
e L__________) la part. __________ di __________; il secondo, con cui tale
immobile è stato costituito in proprietà per piani e a favore del padre è stato
costituito un usufrutto vita natural durante sulla quota (di 500/1000)
attribuita al figlio L__________. M__________ è deceduto ab intestato nel
2017, lasciando quali unici eredi i figli L__________, D________ e F__________.
In seguito RI 1 ha assunto il patrocinio di D__________ per conto del quale,
dopo trattative extragiudiziali e un'infruttuosa procedura di conciliazione,
con petizione del 7 giugno 2022 (sottoscritta per incarico [p.i.]
dalla sua collega di studio, RI 2), ha avviato davanti alla Pretura di
Locarno-Campagna un'azione nei confronti del fratello F__________ tendente alla
riduzione delle liberalità da lui ricevute dal padre in vita (in particolare
relative ai fondi part. __________ e __________ di __________), in modo da
ricostituire la sua quota legittima.
In sede di risposta, F__________ si .opposto all'azione, sostenendo tra
l'altro che l'intento del padre fosse quello di lasciare al figlio D__________
soltanto la sua porzione legittima e che proprio a tal fine gli avesse donato
metà della cascina sui monti di __________. Affermando che il notaio RI 1 ne
fosse al corrente, ne ha quindi chiesto l'audizione testimoniale, segnalando tuttavia
la sua problematicità dal profilo deontologico.
3.2. Nella decisione impugnata la Commissione ha anzitutto rilevato come
nella causa civile non fosse in discussione la validità dell'atto di donazione
rogato dal notaio RI 1, ma i suoi effetti ai fini della successione; ha
in particolare spiegato che, a fronte della tesi del segnalante secondo cui con
la donazione della part. __________ il padre desiderava regolare la successione
tra fratelli, vi è un elemento da approfondire nell'ambito del procedimento
civile di cui il notaio RI 1 ha avuto una conoscenza diretta, considerando che
su tale aspetto si realizzasse un potenziale conflitto d'interessi. Ha infatti ritenuto
che, per il ruolo svolto, RI 1 potesse riportare quanto riferitogli da M__________,
con il quale aveva avuto diretto contatto, deducendone quindi l'inopportunità
del suo incarico. Ha poi aggiunto che tale situazione di conflitto si estendeva
anche alla collega di studio RI 2, concludendo pertanto che entrambi i legali
fossero incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
I ricorrenti contestano come detto tale deduzione, sostenendo in particolare
che il tema della sua successione non è mai stato trattato con M__________, che
in precedenza non sarebbe stato cliente dello studio e con il quale RI 1
avrebbe avuto solo due brevi incontri. Se davvero avesse saputo che
l'intenzione era quella di regolare la successione, avrebbe del resto optato
per un istituto giuridico diverso dalla semplice donazione, che non farebbe
cenno a tale volontà.
3.3. Ora, è ben vero che nella causa civile pendente in Pretura non viene
censurata la validità degli atti, segnatamente della liberalità (tra M__________
e i figli D__________ e L__________) che ha istrumentato nel settembre 2015 il
ricorrente RI 1 in veste di notaio (ovvero di pubblico ufficiale, tenuto a
salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti,
indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico, cfr.
art. 11 cpv. 1
della legge sul notariato del 26 novembre 2013 [LN; RL 952.100] e 13 del codice
professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 [RL
952.205]). L'azione di riduzione promossa dagli insorgenti per conto di D__________
appena qualche anno dopo (a seguito di trattative extragiudiziali e un'istanza
di conciliazione del 31 ottobre 2018; cfr. ricorso pag. 3) presuppone nondimeno
la ricostituzione dell'intero asse successorio del padre, e quindi anche la
collazione della predetta donazione (gravata da usufrutto) rogata dal notaio RI
1, come ben risulta dagli allegati della causa civile (cfr. petizione e
risposta agli atti). Già solo per questo motivo, essendo in discussione anche
tale liberalità (rispettivamente i suoi effetti ai fini della successione),
non è quindi possibile escludere un uso, magari inconsapevole, da parte degli
insorgenti di informazioni relative alla stessa, coperte dal segreto
professionale, nell'ambito del nuovo mandato assunto a favore del solo erede D__________
(i cui interessi appaiono porsi in contrasto non solo con quelli del fratello
convenuto F__________, ma potenzialmente anche del padre e dell'altro fratello
L__________). A maggior ragione considerando, come rettamente evidenziato dalla
Commissione, che nella procedura civile è stata tematizzata l'asserita volontà
manifestata dal de cujus di regolare - proprio mediante tale donazione -
la successione tra i fratelli (cfr. risposta citata, che allega una
dichiarazione in tal senso del fratello L__________ [il quale precisa trattarsi
di fatti confermati dal papà al momento della firma dei documenti di
trapasso] e chiede l'audizione testimoniale dello stesso notaio RI 1). A
prescindere dalla fondatezza o effettiva rilevanza di tale argomento nella
causa civile (che i ricorrenti negano), tanto basta per ammettere la
sussistenza di un conflitto d'interessi in capo alRI 1 (cfr. pure STF
2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.4) - e di riflesso anche alRI 2 (che
avrebbe assunto l'incarico internamente, firmando la petizione
intestata al collega, cfr. ricorso pag. 3; cfr. supra consid. 2.5).
Conflitto che non fanno peraltro che confermare le considerazioni espresse
dagli insorgenti in merito all'esigenza del notaio RI 1, per poter
testimoniare, di essere liberato dal segreto professionale da tutti gli
eredi di M__________ (ciò che non sarebbe scontato).
Neppure va infine ignorato che - confrontato con la questione di un'eventuale
incapacità di rappresentanza - anche il pretore aggiunto ha deciso di sospendere
la procedura civile in attesa della decisione in ambito disciplinare (cfr.
ordinanza del 22 dicembre 2022 e duplica dei ricorrenti alla Commissione ad n.
6).
3.4. Da tutto ciò discende che i ricorrenti
avrebbero dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di patrocinare D__________ nell'ambito della causa
civile riguardante (anche) gli atti pubblici rogati in precedenza dalRI 1 nella
sua veste di notaio e quindi giungere alla conclusione che tale ruolo li
avrebbe posti di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale
situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo
2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste
circostanze, assumendo il predetto mandato, gli insorgenti sono quindi incorsi
in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.
Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere
nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e
proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.
art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),
l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come
del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter
Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).
4.2. In concreto, i ricorrenti
hanno disatteso una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta
di incorrere in conflitti d'interesse. La loro violazione
deve essere reputata di media entità, se solo si considera che essi non hanno solo creato una situazione in cui
il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma hanno
addirittura realizzato il suddetto rischio, avviando una procedura civile riguardante
anche la donazione rogata dal notaio RI 1, rappresentando una delle parti
all'atto (i cui interessi sono inoltre potenzialmente in contrasto con quelli
delle altre parti già coinvolte). Vista la loro quasi ventennale esperienza
professionale, avrebbero dovuto accorgersi della delicata
situazione in cui si stavano ponendo con l'assunzione del nuovo mandato. Depone
per contro a loro favore l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla
Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di
confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla precedente istanza a ciascun
ricorrente per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore
di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze
del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene
adeguatamente conto dell'incensuratezza degli insorgenti e appare sufficiente a
richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono stati in
concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico degli insorgenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta interamente a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera