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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Sabina Ghidossi |
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2023 delle
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 2 agosto 2023 (n. 3649) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 18 agosto 2020 con la quale il Municipio di Lugano ha ordinato all'RI 1 di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per l'attività svolta sul mapp. 1_________ di Lugano, sezione __________; |
ritenuto, in fatto
A. La RI 2 è proprietaria di un fondo (part. 1_________) situato nel Comune di Lugano, a __________, in zona lavorativa 2 (AL2; piano regolatore intercomunale __________). Dal 2015 il fondo è locato dalla RI 1, società che ha per scopo il trasporto, lo stoccaggio, la lavorazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione di inerti, terra, sabbia, rocce, materiali edili, materiali e rifiuti da costruzione, nonché di altri materiali similari o affini.
B. a. Nel corso del 2015,
la RI 1 ha chiesto al Municipio di Lugano la licenza edilizia per insediare sul
fondo un nuovo impianto di riciclaggio di materiale inerte. La domanda, oggetto
di opposizione da parte di una vicina (part. 2_________ e 3_________), è
rimasta sospesa dopo che l'autorità dipartimentale aveva richiesto un esame
d'impatto ambientale; il progetto è poi stato ritirato (nel 2018).
b. Nel frattempo, con scritto del 22 luglio 2015, la società ha comunicato alla
Divisione edilizia privata (DEP) che avrebbe continuato a svolgere sul
fondo un'attività di stoccaggio temporaneo di materiali, in linea con la
precedente destinazione del terreno (che sin dal 1972 sarebbe stato adibito a
deposito di materiali nell'ambito dell'attività d'impresa di costruzione della
proprietaria), precisando (sulla base di una planimetria) che avrebbe mantenuto
un deposito limitato a 2'500 m3 (riducendo l'attuale cumulo).
Ritenendo che nulla ostasse all'esercizio di tale attività, ha nondimeno
chiesto al Municipio una conferma, affinché i competenti servizi
cantonali potessero approvare l'eventuale esportazione del materiale
all'estero.
Il 6 ottobre 2015 (ris. mun. del 24 settembre 2015), il Municipio ha rilasciato
alla società - senza particolari formalità - un'autorizzazione per la
gestione di tale deposito, subordinata alle condizioni di non
oltrepassare il volume indicato (2'500 m3), di non iniziare prima
delle ore 8.00 l'attività, vietando qualsiasi tipo di lavorazione del materiale
(vagliatura, frantumazione, ecc.).
Preso atto di tale autorizzazione, il 19 ottobre 2015 l'Ufficio
cantonale dei rifiuti e siti inquinati (URSI) ha comunicato al DEP che sul
fondo erano interdetti il deposito di materiale di demolizione e ogni attività
di lavorazione, riportando anche alcune misure da rispettare. Ha inoltre
chiesto che l'istante indicasse annualmente i quantitativi di materiale in
entrata e uscita dal deposito.
c. Tra il 2015 e il 2016, il Municipio ha poi rilasciato alla società tre
licenze edilizie, tutte mediante procedura della notifica, senza pubblicazione:
- il 16 dicembre 2015 ha autorizzato dei lavori di manutenzione e miglioria a un edificio (sub G);
- il 26 febbraio 2016, dopo aver interpellato l'URSI (che ha in parte riformulato il suo preavviso del 19 ottobre 2015), ha concesso una licenza edilizia per il rifacimento della pavimentazione dell'area di deposito destinata a materiali di demolizione.
- il 25 luglio 2016, ha rilasciato un permesso per
sistemare l'accesso, posando una nuova recinzione e un nuovo cancello.
Sempre il 25 luglio
2016, con uno scritto separato, il Municipio ha inoltre preso atto, senza
particolari formalità, dell'adeguamento delle aree di deposito
di materiale (spostamento, a nord del fondo, di una parte dell'area di deposito
temporaneo di inerti).
Il 12 gennaio 2017 la DEP ha dal canto suo autorizzato la posa di un nuovo
impianto lava-ruote, una nuova pesa e la formazione di un nuovo servizio
igienico. La licenza edilizia, rilasciata secondo procedura della notifica
senza pubblicazione, richiamava il preavviso favorevole della Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).
C. a. Nel giugno 2020, la
proprietaria dei due fondi adiacenti (più volte insorta per i disagi derivanti
dall'attività), ha inoltrato al Municipio una valutazione dell'impatto
ambientale dell'insediamento dell'RI 1, segnalando che lo stesso non sarebbe
conforme alle normative applicabili ed esigerebbe una domanda di costruzione a
posteriori.
b. Esperite alcune analisi, con decisione del 18 agosto 2020 il Municipio ha
ordinato alla RI 1 di presentare una domanda di costruzione a posteriori per
l'attività svolta sul fondo. In sintesi, ha ritenuto che l'attività
(contraddistinta in particolare da flussi di camion e materiale in entrata e
uscita sull'arco dell'intera giornata, da operazioni di carico-scarico che
provocano rumore e importanti emissioni di polveri, dal parziale deposito di
materiali di demolizione) avesse assunto proporzioni di gran lunga superiori
rispetto a quella svolta in passato dalla RI 2 (nell'ambito di un'impresa edile),
di cui aveva acconsentito la continuazione con la predetta autorizzazione del
6 ottobre 2015.
D. a. Con giudizio del 13 luglio 2022 (n. 3563), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 e dalla RI 2 contro il provvedimento municipale.
Richiamata la più recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia, il Governo ha rilevato come l'ordine avversato costituisse una decisione incidentale, impugnabile unicamente alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); evenienze, si è limitato ad aggiungere, che non si verificano nel caso concreto.
b. Con sentenza del 23 agosto 2022 (52.2022.258), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla RI 1 e dalla RI 2, annullando la pronuncia governativa e retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che, omettendo di pronunciarsi sull'adempimento dei requisiti per l'impugnazione delle decisioni incidentali posti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm e sui relativi argomenti delle insorgenti, il Governo fosse incorso in una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente dell'obbligo di motivazione. Ha quindi ritornato gli atti all'Esecutivo cantonale affinché provveda a motivare la sua decisione, confrontandosi con le condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm e le tesi delle ricorrenti.
E. Con giudizio del 2 agosto 2023, il Consiglio di Stato si è quindi nuovamente pronunciato sull'impugnativa della RI 1 e della RI 2, dichiarandola irricevibile.
Il Governo, ribadita la natura incidentale del provvedimento, ha negato che fossero date le condizioni d'impugnabilità poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm. In particolare ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b: in assenza di accertamenti fattuali più precisi sull'attività concretamente svolta sul fondo dell'insorgente, ha affermato, questo Consiglio non potrebbe ancora rendere un giudizio finale immediato (pronunciandosi direttamente, in prima battuta, sull'applicazione delle norme applicabili). Inoltre, relativamente alla pretesa che l'inoltro della domanda di costruzione comporterebbe una procedura defatigante o dispendiosa (..) volta ad accertare attività di fatto non svolte (lavorazione e riciclaggio di materiale), ha osservato che pure le ricorrenti ammetterebbero in generale, che l'attività svolta dall'RI 1 si differenzia da quella antecedentemente svolta dalla RI 2 (..). Ha in seguito ritenuto non scontato che verrà richiesto l'EIA, ma anche se lo fosse, ha aggiunto, non sarebbe questo il motivo, prettamente economico, per non inoltrare una domanda a posteriori a causa dei costi che lo stesso comporterebbe, anzi. Infine, il Governo ha ricordato che per costante giurisprudenza, nel caso di dubbio sulla liceità di un intervento, è auspicato che il Municipio richieda la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori.
F. Avverso il predetto giudizio, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e in ogni caso il rinvio all'istanza inferiore affinché emani una nuova decisione motivata.
Anzitutto, le
insorgenti lamentano nuovamente una violazione del diritto di essere sentite
per carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al Governo
di non essersi confrontato con la condizione d'impugnabilità posta dall'art. 66
cpv. 2 lett. a LPAmm (sussistenza di un pregiudizio irreparabile). Ad ogni
modo, ritengono che tale condizione sarebbe data: in particolare non vi sarebbe
ragione di imporre loro la presentazione di una domanda di costruzione, che non
solo causerebbe ingenti spese (con tanto di esecuzione di un EIA),
ma implicherebbe pure l'applicazione della nuova pianificazione
intercomunale del __________ (che istituirebbe nuovi vincoli, che
potrebbero imporre una diversa gestione del fondo). Ribadiscono inoltre che
l'accoglimento del gravame avrebbe reso possibile l'emanazione di una decisione
finale, evitando una procedura defatigante e dispendiosa ai sensi dell'art. 66
cpv. 2 lett. b LPAmm: non vi sarebbe infatti la necessità di procedere a
particolari accertamenti, ritenuto che lo scopo della RI 1 non sarebbe mutato,
così come la destinazione del fondo. Esse avrebbero dichiarato di
volersi attenere all'attività da sempre in essere sul fondo, la
cui prosecuzione sarebbe stata espressamente permessa dal Comune.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad analoga conclusione perviene il Municipio, con argomentazione di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
H. Con la replica e la duplica, le ricorrenti ed il Municipio si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro rispettive tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva delle insorgenti, personalmente e direttamente toccate
dal giudizio impugnato che ha dichiarato irricevibile il loro gravame (art. 65
cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano l'assunzione di
particolari prove.
2. Le ricorrenti rimproverano anzitutto al Governo una violazione del loro diritto di essere sentite per carenza di motivazione del giudizio impugnato, che non si sarebbe soffermato sulla condizione d'impugnabilità dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm.
2.1. Giusta l'art. 46
cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata
disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione
scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,
cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata
(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante
giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito
ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole
circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire
sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.
5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne
ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche
essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii
ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135
I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale
ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha
avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a
un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame
dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è
particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza
precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca
una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con
l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere
(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, come visto in narrativa, il Governo si è confrontato con la
natura incidentale della decisione municipale e le condizioni d'impugnabilità
poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, segnatamente dalla lett. b: ha in particolare
spiegato perché non era possibile rendere subito una decisione finale,
soffermandosi pure sul tema relativo alla procedura defatigante o dispendiosa.
Il Governo ha poi ritenuto non dato per scontato che verrà richiesto l'EIA,
ma anche se lo fosse - ha aggiunto - non sarebbe questo il
motivo, prettamente economico, per non inoltrare una domanda a posteriori a
causa dei costi che lo stesso comporterebbe, precisando infine come
anche nei casi dubbi andrebbe sollecitato l'avvio di un procedimento edilizio.
Ora, pur non avendo espressamente richiamato l'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, v'è
da ritenere che con tale argomentazione il Governo abbia essenzialmente inteso
trattare, perlomeno implicitamente, anche questa norma e la relativa censura delle
insorgenti (secondo cui l'ordine provocherebbe un pregiudizio
irreparabile, perché imporrebbe l'elaborazione complessa e molto onerosa
di un esame di impatto ambientale, che non sarebbe richiesto o necessario, cfr.
replica al Governo pag. 6). La fondatezza o meno dei motivi addotti dalla
precedente istanza è invece questione di merito. Tutto sommato, non è quindi
ravvisabile una violazione dell'obbligo di motivazione. Ad ogni modo, qualsivoglia lesione
del diritto di essere sentito andrebbe ora considerata sanata, atteso che le
insorgenti hanno potuto difendersi compiutamente in questa sede, riproponendo e
sviluppando i loro argomenti (cfr.
STA 52.2022.149 del 17 maggio 2023 consid. 2, 52.2021.216 del 2 agosto 2021
consid. 2). Per finire, un rinvio degli atti al Governo costituirebbe una
sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.
3. 3.1.
L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori)
è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una
determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il
proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col
diritto materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è
tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza
edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione
più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di
costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una
determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2;
RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1,
52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in
questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. Bernhard Waldmann, Bauen ohne
Baubewilligung? Von klaren und den Zweifelsfällen, in: Hubert Stöckli (ed.), Schweizerische
Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati).
3.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per
qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non
è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le
costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori
sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la
sua utilizzazione) sia conforme al diritto può in particolare essere rilevante
allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad
es. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL
701.100] o art. 24c della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 770]). Il proprietario gravato
dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi
pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi
azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso.
Semmai, non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria non comporta del resto particolari
conseguenze. Il proprietario che non ottempera all'ordine non è in particolare
passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità
informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr. RDAT I-2003 n.
34 consid. 2.2; STA 52.2017.469 citata consid. 2.2, 52.2006.181 dell'11 luglio
2006).
3.3. Anche se non mette
fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata
in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di
presentare una domanda in sanatoria era considerato alla stregua di un
provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende
l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera
edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia rivista dal
Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid.
3 e 5, in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi su un'ingiunzione di
presentare una domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione di un
piano cantina in appartamento - richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale
federale in materia - ha rilevato come tale ordine non risolvesse definitivamente
la questione a sapere se fossero o meno realizzati gli estremi di un
cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente se
quest'ultimo potesse o meno essere approvato. Ha inoltre ricordato che -
diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le
cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali,
ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma
non su tutti. Richiamato pure l'interesse ad una congruente
interpretazione del diritto processuale
federale e cantonale - e risolvendo un
quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -,
questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a
quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato
quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma
implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la
collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli
aspetti di legittimità materiale degli interventi. Un tale provvedimento è
quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv.
2 LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5; cfr. pure, tra le altre
successive, STA 52.2019.390 del 16 novembre 2021 consid. 2, 52.2021.119 del 27
giugno 2022 consid. 2, 52.2019.465 del 30 dicembre 2022 consid. 2 e STF 1C_66/2023
del 23 febbraio 2023).
3.4. Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o
b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza di un pregiudizio
irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da
un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto
impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse
degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione
impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il
ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un
punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA
52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 citata consid. 2.3.1, 52.2014.238
del 25 giugno 2015 e rimandi). L'art.
66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando
in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il
procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore; richiede
inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. STA
52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2, 52.2014.238 citata e rimandi).
4. 4.1. In concreto, come visto, il Governo
ha confermato l'ordine rivolto alle ricorrenti di presentare una domanda di
costruzione a posteriori per l'attività svolta sul fondo in questione. Ora è
pacifico che tale provvedimento - alla luce della giurisprudenza sopraesposta
(consid. 3.3) e come già indicato nel precedente giudizio (STA 52.2022.258
citata consid. 4.1) - costituisca una decisione di natura incidentale,
impugnabile unicamente alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2
LPAmm.
4.2. La decisione, contrariamente a quanto eccepiscono le ricorrenti,
non appare tuttavia suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile ai
sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm: un simile pregiudizio non può in
particolare essere ravvisato nel semplice obbligo di presentare una domanda di
costruzione, nel solo prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi
legati alla causa. Non porta ad altra conclusione il richiamo delle ricorrenti
all'esame d'impatto ambientale, che non è comunque ancora stato richiesto dall'autorità
di prime cure. In assenza dei necessari accertamenti fattuali e giuridici sull'attività
concretamente svolta, a questo stadio non sarebbe peraltro ancora possibile
pronunciarsi compiutamente su tale aspetto. Il contestato provvedimento non
risolve del resto neppure definitivamente il quesito relativo alla necessità o
meno di una licenza edilizia. Per queste stesse ragioni, un pregiudizio non è
ravvisabile nemmeno nella generica obiezione secondo cui la presentazione di
una domanda di costruzione implicherebbe l'applicazione della nuova
pianificazione intercomunale del __________, che imporrebbe nuovi vincoli.
Al proposito va peraltro ricordato che alle domande di costruzione in sanatoria
è di regola applicabile la pianificazione vigente al momento in cui l'opera è
stata realizzata, a meno che il diritto entrato successivamente in vigore
risulti più favorevole al costruttore (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF
1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2) o che sussistano motivi imperativi
che impongano l'immediata applicazione del nuovo diritto (come è il caso nel
settore della legislazione sulle acque e della protezione della
natura e del paesaggio o dell'ambiente; cfr. STF 1C_22/2019 del 6 aprile 2020 consid. 8.2 non pubbl. in
DTF 146 II 304 e rimandi).
4.3. Certo è inoltre che nella fattispecie non sono neppure date le condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. Il Tribunale non potrebbe in particolare rendere una decisione finale, stabilendo segnatamente che il controverso uso del fondo è già stato autorizzato, sfugge all'obbligo di licenza edilizia o è manifestamente al beneficio della tutela delle situazioni acquisite.
Allo stadio attuale,
in mancanza di accertamenti più precisi, nulla permette di ritenere che l'attività
svolta dal 2015 dalla RI 1 sia da sempre in
essere sul fondo. Attività che appare tra l'altro contraddistinta dalla
presenza di importanti cumuli di inerti a cielo aperto e che, stando
agli stessi rapporti delle insorgenti, comporta almeno la movimentazione di oltre 75'000 t all'anno di materiale di scavo (in
entrata e in uscita), oltre a 11'000 t di macerie da demolizione (in entrata e
in uscita; cfr. incarto Municipio, rapporto d'attività del 2019 della
piattaforma di riciclaggio e esportazione materiale non inquinato; cfr. pure le
diverse fotografie agli atti). In particolare, dagli atti non risulta che già
in precedenza la proprietaria del fondo (RI 2) svolgesse legittimamente da
decenni un'impresa che - per dimensionamento, intensità e tipologia - fosse
analoga a quella della sua locataria (cfr. incarto Municipio, commento alla
documentazione fotografica e dichiarazione della RI 2 del 22 luglio 2015 che
descrive in modo sommario le attività sul fondo dal 1959 e un suo uso per il
deposito temporaneo di materiali). Non è inoltre possibile affermare che il
controverso insediamento - che implica necessariamente notevoli flussi di mezzi
pesanti, con un sicuro impatto sull'ambiente circostante (emissioni di polveri,
rumori, ripercussioni sulle acque superficiali e sotterranee; peraltro già
oggetto di un referto prodotto dalla vicina che ha messo in discussione
il rispetto delle normative ambientali applicabili, cfr. valutazione impatto
ambientale attività RI 1 della __________ del 4 giugno 2020) - sia già stato
autorizzato dalle autorità preposte. Non è segnatamente dato di vedere come
possa essere sorretto dall'autorizzazione del 6 ottobre 2015 rilasciata
dal Municipio senza particolari formalità, prescindendo da una procedura
edilizia ordinaria e senza interpellare l'autorità dipartimentale competente ad
applicare, tra l'altro, la legislazione in materia di protezione dell'ambiente
o delle acque (supra consid. Bb). Tanto meno come possa essere coperto
dai successivi atti o permessi concessi dal Municipio o dalla DEP per singoli
interventi (per lo più previa semplice notifica, non pubblicata e non trasmessa
ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, supra consid. Bc).
A questo stadio, risulta quindi giustificato l'obbligo di inoltrare una domanda
di costruzione a posteriori per intervenuto cambiamento di destinazione (cfr.
al riguardo: STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021 consid. 3, 52.2019.128 del 20
maggio 2021 consid. 3 e rimandi). In mancanza
di chiari accertamenti fattuali (sull'estensione dell'attività, delle
ripercussioni generate, ecc.) e vista la necessità di una loro valutazione
accurata nell'ambito dell'esame della domanda di costruzione, non è in ogni
caso possibile rendere subito un giudizio finale. Già solo per questo motivo,
neppure l'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm risulta quindi soddisfatto.
In conclusione, il giudizio impugnato va quindi confermato, siccome immune da
violazioni del diritto.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico delle insorgenti. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalle insorgenti, resta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera