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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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cancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 agosto 2023 (n. 3631) del Consiglio di Stato che respinge la sua l'impugnativa contro la decisione del 3 novembre 2021 con cui il Municipio di Alto Malcantone ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per ristrutturare, ampliare e trasformare il suo rustico (part. __________, sezione __________); |
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietario di un fondo di 226 m2 (part. __________; già part. __________) situato nel comune di Alto Malcantone, a __________, in località __________, sul quale vi è un rustico (4.20 x 5.50 m) risalente alla prima metà del XX° secolo, un tempo adibito a stalla-fienile, classificato come meritevole di conservazione 1a dall'inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile (IEFZE, approvato con ris. gov. n. 3322 del 2 luglio 1997). Il fondo è collocato tra la part. __________ di 4'423 m2, pure di sua proprietà, e la part. __________, appartenente a __________. Tutti i fondi sono situati all'interno del comprensorio del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP).
B. Su istanza di CO 1 e __________,
con decisione del 29 aprile 2021 la Sezione forestale ha accertato la natura
non boschiva della part. __________ rispettivamente solo parzialmente boschiva
degli altri due fondi.
ESTRATTO PLANIMETRIA
C. a. Il 19 maggio 2021, CO
1 ha presentato al Municipio una domanda di costruzione per ristrutturare e
ampliare il predetto rustico, trasformandolo in un'abitazione secondaria. In
sintesi, il progetto prevede di ricavare un soggiorno al pian terreno e una
camera su un soppalco al primo piano e di annettere un nuovo corpo (3.40 x 1.50
m) interrato nel pendio a monte (est), per realizzare un servizio igienico.
Esternamente saranno mantenuti i muri perimetrali in pietra a vista e le
aperture esistenti, eliminando delle aggiunte (tamponature) di mattoni in cotto
sulle facciate est e ovest (dove verrà riproposta un'apertura). Saranno posati
dei nuovi serramenti e oscuramenti e sarà rifatto il tetto, con una struttura
in legno e una copertura originaria in coppi al posto dell'attuale lamiera.
Internamente il volume sarà rivestito in legno, con nuovi pavimenti e solette.
Sarà inoltre posata una stufa a pellets con un comignolo e una fossa biologica
per lo smaltimento delle acque. Il progetto prevede infine di smantellare la strada
d'accesso carrabile esistente sulla part. __________, realizzata senza
autorizzazione.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118675) - subordinato allo smantellamento
della strada di accesso al termine dei lavori di trasformazione del rustico e
corredata tra l'altro da alcune condizioni riguardanti gli aspetti edilizi e un
onere di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento - il 3 novembre 2021
il Municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza richiesta, notificandola anche all'RI
1.
D. Con giudizio del 2
agosto 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI
1 avverso la predetta decisione, che ha confermato.
Fatte alcune premesse d'ordine generale, il Governo ha anzitutto tutelato la
classifica (meritevole 1a) attribuita al rustico, che sarebbe rimasto
essenzialmente tale rispetto al suo censimento nell'IEFZE, reputando
irrilevante l'avvenuta sostituzione della copertura originale (che verrà
comunque ripristinata). Dopo aver rievocato la decisione di accertamento del
limite del bosco e le foto agli atti, ha in seguito negato che il rustico fosse
immerso nel bosco, escludendo pure che il paesaggio circostante fosse
pregiudicato dalla presenza di altri edifici non agricoli tradizionali. Ha
inoltre considerato che dall'avviso cantonale emergessero pure chiaramente le
condizioni per la gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, unitamente
a quelle per lo smantellamento della strada esistente. La precedente istanza ha
infine difeso l'ampliamento interrato per ricavare il servizio igienico (in
deroga all'art. 15.3.2 delle norme di attuazione del piano di utilizzazione
cantonale; NAPUC), come pure l'apertura ricavata previa rimozione della
tamponatura in mattoni sulla facciata a valle (ovest), verosimilmente già
presente originariamente.
E. Contro il predetto
giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia
rilasciata dal Municipio.
L'insorgente nega anzitutto che siano dati i requisiti posti dall'art. 39 cpv.
2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;
RS 700.1), che permette eccezionalmente di trasformare in residenze secondarie
gli edifici esistenti, protetti in quanto elementi tipici del paesaggio. Da un
lato, perché il rustico avrebbe subito troppe alterazioni alla sostanza
edilizia originaria. Dall'altro, perché il paesaggio non presenterebbe una
qualità tale da ammettere un rapporto di reciproca valorizzazione tra quest'ultimo
e l'edificio: al di là della decisione di accertamento, dal profilo
paesaggistico lo stabile sarebbe infatti situato in una piccolissima radura
immersa in una vasta area forestale. Il carattere particolare del paesaggio -
che sarebbe pure pregiudicato dalla vicinanza di altri edifici non degni di
protezione - non dipenderebbe dalla presenza del rustico sulla part. __________.
Agli atti non vi sarebbe traccia di un'analisi della cosiddetta seconda
scelta dei rustici, da effettuare nel quadro della procedura di rilascio
del permesso. L'insorgente ripropone poi le contestazioni riferite alla
gestione dell'unità paesaggistica di riferimento (non abbastanza specificata e
comunque insufficiente in quanto riferita alla sola superficie della part. __________).
Ribadisce inoltre la difformità con le norme edilizie del PUC-PEIP di alcuni
interventi previsti, concernenti segnatamente l'ampliamento con il corpo
interrato e la formazione dell'apertura sulla facciata ovest. Ritiene infine
che, nella misura in cui è abusiva, lo smantellamento della strada d'accesso
andrebbe comunque imposto mediante un ordine di ripristino.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti
prese di posizione. Il Municipio e l'istante in licenza chiedono la reiezione
del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.
G. In sede di replica e
duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
l'abilitazione a ricorrere dell'RI 1, data in applicazione degli art. 89 cpv. 2
lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
e 48 cpv. 4 OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16 luglio
2020 consid. 2 e rimandi). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100) e, contrariamente a quanto lamenta in modo generico il resistente,
sufficientemente motivato (art. 70 cpv. 1 LPAmm): è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in
modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle diverse fotografie agli atti. Il
sopralluogo postulato dalle parti non appare idoneo a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. 2.1. Oggetto
della lite è il progetto che prevede di ristrutturare e ampliare e trasformare
in residenza secondaria il rustico di cui si è detto in narrativa, incluso nel comprensorio
del PUC-PEIP e censito quale meritevole di conservazione 1a dall'IEFZE
approvato nel 1997. Controverso è in particolare se l'intervento possa essere
autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, che costituisce una norma
d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; in vigore dal 1°
settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1 vLPT, vigente dal 1°
gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338 consid. 2; tra le altre: STA
90.2010.128 [R14] / 90.2021.29 del 16 luglio 2021 consid. 5.). Nessuno del
resto pretende, a giusta ragione, che il progetto potrebbe essere autorizzato
in base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi fuori della
zona edificabile (art. 24a segg. LPT).
2.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si oppongono interessi preponderanti.
2.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il relativo rapporto d'esame dell'RI 1 del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei permessi in base a tale norma (cfr. RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3.; inoltre, STA 90.2010.128 [R14] / 90.2021.29 citata consid. 10.). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA 52.2021.251 del 30 settembre 2024 consid. 2.3. in RtiD I-2025 n. 57, 52.2021.22 del 30 dicembre 2022 consid. 2.3. e rimandi).
3. 3.1. Il PUC-PEIP
è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle
zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella
misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione,
situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente
essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in
quanto espressione della cultura rurale tradizionale (cfr. art. 2.1.2 NAPUC).
Esso promuove in particolare (a) la conservazione e la valorizzazione della
sostanza edilizia rurale tradizionale (edifici e impianti meritevoli di
conservazione); (b) la salvaguardia della qualità formale del paesaggio di
riferimento di tale sostanza edilizia tradizionale, in quanto testimonianza
storica e ricchezza culturale con carattere di unicità e (c) la creazione delle
condizioni necessarie per la cura e per la gestione attiva di tale paesaggio,
volta ad evitarne, nel limite del possibile: l'impoverimento e il degrado
paesaggistico ed urbanistico (nel senso di una ulteriore perdita delle
testimonianze storiche e di un ulteriore incremento degli effetti negativi
dell'antropizzazione), il degrado e l'inselvatichimento (nel senso di una
banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più
omogenea e monotona) e la possibile perdita del valore economico che l'abbandono
di tali edifici comporta (cfr. art. 2.2.1 NAPUC). Esso promuove inoltre (d) il
recupero e la riqualifica dei valori culturali e paesaggistici di oggetti
designati degni di protezione negli IEFZE e delle loro adiacenze che sono stati
oggetto, in passato, di interventi che ne hanno alterato o snaturato il valore
storico, architettonico o paesaggistico, nella misura in cui tali interventi
non abbiano alterato irrimediabilmente il valore dell'oggetto, determinandone
la perdita (cfr. art. 2.2.1 NAPUC).
3.2. Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei
comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti
definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale
del comprensorio del quale fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC). Le
possibilità di intervento sugli edifici e impianti inclusi nel comprensorio del
PUC-PEIP dipendono dalla loro classificazione nell'Inventario degli edifici
fuori zona edificabile del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art.
11 e 13 (art. 8.2 NAPUC). Tale classificazione non è valida a tempo
indeterminato, ma dovrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia
alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC). In particolare, ai fini dell'autorizzazione
alla trasformazione con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di
conservazione, è necessario che gli stessi: (1) presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di
costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa
classificazione; (2) siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP e (3) non siano
toccati da criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC;
cfr. pure STA 52.2021.251 citata consid. 3.2., 52.2021.22 del 30
dicembre 2022 consid. 2.4. e rimandi).
3.3. Per quanto riguarda i criteri di esclusione di cui all'art. 10.1,
tale norma precisa in particolare che la trasformazione con cambiamento di
destinazione di edifici inclusi nei comprensori del PUC-PEIP e designati
meritevoli di conservazione negli IEFZE può essere ammessa esclusivamente se
tali oggetti non sono ubicati: (a) nel bosco ai sensi della legislazione
forestale; (b) all'interno di superfici per l'avvicendamento colturale
(SAC); (c) all'interno di aree per attrezzature, impianti o funzioni di
interesse nazionale, cantonale o regionale; (d) nelle aree soggette a forti
pericoli naturali; (e) nelle zone edificabili in vigore. La verifica della sussistenza
di tali criteri compete all'Autorità dipartimentale nell'ambito dell'avviso
cantonale (cfr. art. 10.2 NAPUC).
Questi criteri si riallacciano alla citata scheda del piano direttore che -
oltre a indicare il criterio di base per la delimitazione dei paesaggi
con impianti e edifici degni di protezione (paesaggi caratterizzati
dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei
2000 m s.l.m., valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati
fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato) - elenca pure i criteri
di esclusione con le aree (a-d) che non entrano invece in linea di conto.
Il rapporto di pianificazione del PUC-PEIP (pag. 28) precisa che, ancorché
siano stati considerati in ampia misura nella stesura definitiva del PUC-PEIP,
questi criteri d'esclusione devono essere verificati al momento della domanda
di costruzione, distinguendo la lettura paesaggistica del territorio da quella
prettamente legale. La procedura dell'autorizzazione edilizia è pertanto
lo strumento giuridico che accerta se la protezione istituita dal PUC-PEIP, e
di riflesso la possibilità di cambiamento di destinazione, sia inibita dalla
sussistenza di un criterio di esclusione. Se un edificio inserito in un
paesaggio del PUC-PEIP è interessato da uno dei criteri di cui all'art. 10.1
NAPUC la trasformazione con cambiamento di destinazione non è ammessa (cfr.
pure art. 10.3 NAPUC).
4. 4.1. Nel caso
concreto, è anzitutto pacifico che il rustico, situato all'interno del
comprensorio del PUC-PEIP, è censito quale meritevole di conservazione 1a dall'IEFZE
approvato nel 1997. Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, da un
raffronto delle fotografie agli atti risulta che l'edificio - al di là del
tetto in coppi che era in cattivo stato di conservazione ed è stato sostituito
- presenta tuttora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa
classificazione ai sensi dell'art. 9.3 NAPUC. Le volumetrie e le murature della
stalla-fienile, integre, sono rimaste invariate, unitamente alle aperture, che
sui fronti est e ovest già presentavano al momento del censimento nell'IEFZE delle
limitate tamponature posticce, che il progetto prevede ora di rimuovere insieme
alla copertura in lamiera provvisoria, a favore del ripristino dell'aspetto
originale tradizionale (cfr. pure infra consid. 5.3.). Il recupero di un
oggetto rispettivamente la rimozione di quegli interventi che ne hanno alterato
il valore storico, architettonico o paesaggistico è del resto proprio uno degli
scopi del PUC-PEIP (cfr. art. 2.2.1 lett. d NAPUC), in linea anche con l'art.
39 cpv. 3 OPT, il quale non vieta delle modifiche volte a ripristinare qualità
precedentemente andate perse (cfr. STA 52.2021.251 citata consid. 4.6.; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 28 ad art. 24, pag. 599 e n.
16 ad art. 24d). Non vi è quindi ragione per rimettere in
discussione la classificazione "1a" attribuita al rustico, che nei
tratti essenziali ha tutto sommato conservato i suoi caratteri formali,
costruttivi e volumetrici, specifici della tipologia locale (cfr. per un
esempio di stalla-fienile simile nell'Alto Malcantone, ad Arosio: Max Gschwend, La casa rurale nel cantone
Ticino, Vol. 2., Forme di casa. Insediamenti, Basilea 1982, pag. 171, ill.
451). Da questo profilo, cadono quindi nel vuoto anche le critiche dell'RI 1 relative
alla seconda scelta dei rustici.
4.2. Altrettanto certo è che l'edificio meritevole di conservazione 1a non è
toccato da un criterio di esclusione secondo l'art. 10.1 NAPUC. Dalla decisione
di accertamento della Sezione forestale del 29 aprile 2021 risulta in
particolare che il rustico non è situato nel bosco ai sensi della
legislazione forestale, ma in un'area aperta di ca. 4'000 m2
(cfr. planimetria allegata alla decisione del 29 aprile 2021 della Sezione
forestale; supra consid. B.). Dalle immagini agli atti risulta in
particolare che esso è collocato in una radura parzialmente ricoperta di prato
rispettivamente in cui il recupero di una tale utilizzazione tradizionale è
possibile (cfr. in particolare foto allegate alla risposta dell'UDC al Governo,
osservazioni della Sezione dello sviluppo territoriale; SST).
Invano l'insorgente nega invece che il paesaggio e gli edifici formano un'unità
degna di protezione ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 lett. a OPT; questo aspetto è
infatti già stato valutato nel quadro del PUC-PEIP, che ha formalmente posto
gli stessi sotto protezione. Piano che non può essere ora rimesso in
discussione in via incidentale (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1 e rinvii),
dopo essere stato impugnato con ricorso del 29 ottobre 2010 dall'RI 1, il quale
- a seguito dell'approvazione di alcune modifiche delle NAPUC e dello
stanziamento di un credito per la gestione e valorizzazione del paesaggio nel
2012 oltre che di un accurato esame (con il concorso di consulenti esterni)
delle aree ritenute problematiche e delle loro adiacenze - ne ha per finire
espressamente chiesto l'annullamento solo per determinati settori considerati
particolarmente problematici, per i quali riteneva che non fossero ossequiate
le condizioni poste dal diritto federale (in particolare dall'art. 39 OPT) e
dalla scheda 8.5 del PD (cfr. STA 90.2010.128
[R14] / 90.2021.29 citata consid. F.). Settori tra i quali non figurava
tuttavia pacificamente la radura con il rustico in oggetto, in località __________,
che contraddistingue questo scorcio di paesaggio (cfr. foto citate). Non porta
ad altra conclusione la presenza di un complesso edificato più moderno sulla
part. __________ (già censito dall'IEFZE quale "rilevato 4", ex part.
__________), situato a ca. 60-80 m di distanza dal rustico, da cui resta
comunque chiaramente separato da una cintura di bosco. Non ne va poi diversamente
per la strada sterrata sulla confinante part. __________, di cui è in ogni caso
previsto lo smantellamento. Anche su questo punto, le obiezioni del ricorrente risultano
quindi infondate.
4.3. Contrariamente a quanto obbietta genericamente l'RI 1, altresì evidente è
che la conservazione duratura dell'edificio, dal cui mantenimento dipende il
carattere particolare del paesaggio protetto dal PUC-PEIP, può essere garantita
solo con il cambiamento di destinazione in abitazione secondaria. Nella misura
in cui la destinazione agricola (stalla-fienile) non può essere ricostituita,
la preservazione dello stabile, per essere economicamente sostenibile, può
giocoforza essere assicurata solo permettendone la trasformazione e quindi il
suo uso ulteriore.
4.4. Ferme queste premesse, resta da verificare se il progetto disattende le
norme edilizie del PUC-PEIP, così come eccepisce il ricorrente.
5. 5.1. Nei principi
generali (art. 13), le NAPUC dispongono tra l'altro che tutti gli
interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e
1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni
di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore
intervento all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP, devono rispettare
i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali,
costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia (cpv. 1). Ogni intervento
su tali manufatti, soggiunge l'art. 13.2 NAPUC, deve conformarsi ai caratteri
costruttivi e tipologici propri dell'edilizia rurale tradizionale del luogo.
Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, o nei casi a tipologia incerta,
derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, il progetto
architettonico deve fondarsi sull'analogia
con le tipologie dominanti nel tessuto locale. Gli elementi alteranti la
tipologia originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima
esigibile. In base all'art. 13.3 NAPUC, gli elementi architettonici
deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale
tradizionale, anche qualora ubicati nelle adiacenze di tali oggetti, devono
essere rimossi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli
edifici ammessi in base alle presenti norme. Ciò vale in particolare anche per
le opere di sistemazione esterna nelle adiacenze degli oggetti protetti.
5.2. L'art. 15 NAPUC enuncia le norme di intervento per gli oggetti
classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d.
In particolare, l'art. 15.2.1 NAPUC dispone che la volumetria originale
deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati anche nella
forma e struttura originaria. Sono concessi interventi limitati sulla struttura
edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della
volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale
tradizionale.
Secondo l'art. 15.4.1 NAPUC, le aperture esistenti devono essere mantenute. Non
è ammessa né la formazione di nuove aperture, né la modifica di quelle
esistenti. Una deroga alla predetta norma può essere concessa in base all'art.
15.4.2 NAPUC solo se strettamente necessaria ai fini della trasformazione con
cambiamento di destinazione e se determinata dalla particolare tipologia
originaria dell'edificio. Interventi in tal senso possono essere autorizzati
solo se compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue
facciate originarie, nonché se rispettosi dei caratteri costruttivi locali e
della tipologia propria dell'edilizia rurale tradizionale.
5.3. In concreto, il progetto prevede tra l'altro di rimuovere il tamponamento
in mattoni presente sulla facciata ovest al primo piano, consolidando la
muratura in pietra e ripristinando un'ampia apertura larga circa 2.50 m e alta
altrettanto fino al colmo, alla quale verranno applicati degli oscuramenti. L'Autorità
dipartimentale non ha concesso alcuna deroga per tale apertura, che non ha
considerato nuova, ma quale intervento di ripristino dello stato anteriore
originario, ritenendo molto probabile che il tamponamento su questo lato
(unitamente alle "spalle" in mattoni applicate alla porta sul fronte
est) fosse stato eseguito per preservare e mantenere la sostanza originale
(cfr. osservazioni della SST, allegate alla risposta dell'UDC al Governo). In
sede di avviso cantonale, a titolo di condizione vincolante ha comunque imposto
che questa apertura - al pari delle altre due esistenti al primo piano - dovrà essere
dotata di una protezione solare (schermatura) realizzata con assi verticali
grezzi in legno naturale, aggiungendo che nessuna parte vetrata dovrà rimanere
visibile.
5.4. Ora, non vi è alcun motivo di scostarsi dalle predette considerazioni,
essenzialmente tutelate anche dal Governo. Avuto riguardo alla tipologia del
rustico, contrariamente alle critiche dell'RI 1, appare del tutto probabile che
in origine il fienile presentava su questo lato un'apertura analoga per foggia
e dimensioni a quella prevista dal progetto, che era verosimilmente chiusa mediante
semplici frasche di legno per garantire la necessaria ventilazione del fienile,
così come anche osserva il Municipio (cfr.
Gschwend, op. cit., pag. 169 segg. con l'ill. 451 che riproduce una
stalla-fienile del tutto simile nell'Alto Malcantone, ad Arosio). Non è quindi insostenibile
ritenere che il progetto non preveda alcuna nuova apertura su questo lato, che
richiede una deroga in base all'art. 15.4.2 NAPUC, ma il semplice recupero del
carattere costruttivo e tipologico proprio del rustico (vuoto che sarà chiuso
con assi verticali grezzi in legno), previa rimozione di un elemento
architettonico deturpante, estraneo all'architettura rurale tradizionale (art.
13.3 NAPUC).
6. 6.1. Secondo l'art.
15.3.1 NAPUC, la trasformazione e ogni altro intervento sugli oggetti non deve
comportare alcuna sopraelevazione o aggiunta, nemmeno se interrate, e nemmeno
in forma di costruzione accessoria. Una deroga al cpv. 3.1 per la realizzazione
di un ampliamento di dimensioni contenute, e segnatamente per la
realizzazione di un servizio igienico in caso di trasformazione, può essere
concessa unicamente in quei casi in cui il rispetto della tipologia
dell'oggetto ne renderebbero manifestamente impossibile la trasformazione (art.
15.3.2 NAPUC). In questi casi, soggiunge la norma, tale ampliamento dovrà
essere realizzato in modo da determinare il minor impatto possibile
sull'edificio protetto, e dovrà essere di principio interrato.
6.2. In concreto, il progetto prevede di ampliare il rustico, con un corpo
(3.40 x 1.50 m) interrato nel pendio esistente, per realizzare un servizio
igienico. Ora, avuto riguardo alle ridotte dimensioni del rustico (in cui verrà
ricavato un soggiorno di 14.7 m2 e una camera-soppalco di 5.8 m2),
non è insostenibile la decisione dell'Autorità dipartimentale, tutelata dal
Governo, di ammettere questo modico ampliamento conformemente all'art. 15.3.2
NAPUC. Per permettere la vivibilità degli spazi con un minimo di miglioramento
in ambito sanitario e rendere possibile la trasformazione, non è oggettivamente
dato di vedere come si possa pretendere dal proprietario che rinunci a questa
piccola aggiunta, sacrificando la superficie già ridotta al pian terreno o
sfruttando, se del caso mediante la posa di una scala a chiocciola, la stretta fascia
laterale a fianco della camera sul soppalco (fascia larga appena 1 m ca. e alta
in media 1.50 m, che consente peraltro di dar luce anche al pian terreno, privo
di finestre; cfr. pianta 1P e sezione A). Non porta ad altra conclusione il
solo fatto che in un ritaglio del nuovo corpo, nel piccolo atrio (1.9 m2)
del servizio igienico, verrà installato un boiler. L'ampliamento rispetta per
il resto gli ulteriori requisiti posti dall'art. 15.3.2 NAPUC, nella misura in
cui è di dimensioni contenute e non comporterà un particolare impatto sull'edificio,
rimanendo completamente interrato nel pendio esistente a monte (a conclusione
dei lavori, l'andamento originario del terreno dovrà infatti essere
ripristinato, cfr. avviso cantonale pag. 2). Anche su questo punto, la
decisione impugnata resiste quindi alle critiche dell'RI 1.
7. 7.1. Secondo l'art.
14.1 NAPUC, il Cantone assicura la gestione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP,
attraverso l'agricoltura, i proprietari degli edifici e dei fondi, gli enti
interessati e l'applicazione delle altre politiche settoriali: in particolare
si impegna a contenere l'avanzata del bosco. Il Cantone, soggiunge il cpv. 2,
in collaborazione con gli enti e le persone interessati tutela impianti,
manufatti ed opere ed altri elementi naturali (sentieri, muri a secco, tetti in
piode, terrazzamenti, canali, ponti, fontane, cappelle, selve, lariceti,
pascoli alberati, prati e pascoli ecc.) che caratterizzano il paesaggio rurale
tradizionale. I proprietari degli edifici meritevoli di conservazione sono
tenuti a garantire la gestione dei fondi per decisione dell'autorità secondo il
capoverso 4. I proprietari dei fondi toccati sono tenuti a tollerare gli
interventi di gestione del paesaggio, promossi dal Cantone in collaborazione
con gli enti e le persone interessate (art. 14.2 NAPUC). L'art. 14.4 NAPUC
dispone che i permessi di costruzione per la trasformazione di edifici
meritevoli di conservazione possono essere rilasciati solo se i loro
proprietari garantiscono in modo durevole la gestione delle superfici incluse
nell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio. Per unità paesaggistica
di riferimento, precisa la norma, si intende un comparto di terreno che dal
profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme
sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente
riconoscibile. L'estensione e le modalità di gestione dell'unità paesaggistica
di riferimento dell'edificio sono definite dal Dipartimento del territorio nell'avviso
cantonale. In caso di inosservanza del permesso di trasformazione ricevuto,
degli obblighi di manutenzione dell'edificio trasformato o degli obblighi di
gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, il Dipartimento del
territorio ordina le necessarie misure di ripristino, intervenendo, all'occorrenza,
a spese del proprietario renitente. Resta riservata la revoca del permesso in
caso di violazioni gravi del diritto o di recidiva (art. 14.4 NAPUC).
7.2. In concreto, in sede di avviso cantonale, richiamata la predetta norma, l'Autorità
dipartimentale ha stabilito che la trasformazione del rustico presuppone che
il beneficiario contribuisca a garantire la gestione del paesaggio nel quale si
situa l'edificio (unità paesaggistica di riferimento, segnalata con il
perimetro in blu nella foto area allegata [cfr. incarto municipale, doc.
5]), disponendo che il beneficiario è dunque chiamato a collaborare nello
sfalcio regolare della radura. In particolare egli è tenuto a curare il fondo
sul quale si trova il rustico. Dinnanzi al Governo, prendendo posizione in
merito alla determinazione dell'unità paesaggistica di riferimento, dopo aver
ricordato come il rustico non fosse completamente immerso in una vasta area
forestale, ma inserito in un'alternanza di radure e alberi d'alto fusto, in una
superficie aperta di oltre 4'000 m2 (non bosco), ha ritenuto che le
condizioni dell'avviso cantonale avessero stabilito chiaramente come gestire
e garantire (ben oltre il perimetro segnato in blu) il paesaggio circostante,
non essendovi altri manufatti o elementi costruiti nei dintorni (cfr.
osservazioni della SST allegate alla risposta dell'UDC al Governo).
7.3. Ora, a dispetto di quest'ultima considerazione, fatta propria anche dal
Governo, occorre considerare che - così come formulato - l'avviso cantonale ha
effettivamente limitato l'unità paesaggistica di riferimento di cui è fatto
obbligo di gestione alla sola superficie di 226 m2 della part. __________,
indicata in blu nella predetta foto aerea (citato doc. 5). Non ha quindi
inglobato l'ulteriore superficie della radura, di cui è stato accertato il
carattere non boschivo (ben oltre il perimetro segnato in blu). Il
controverso onere di gestione, come eccepisce l'RI 1, appare quindi
insufficiente. Pur avuto riguardo alla latitudine di giudizio che occorre
riconoscere all'autorità decidente nell'interpretazione delle nozioni
giuridiche di natura indeterminata contenute all'art. 14.4 NAPUC, non è infatti
dato di vedere come la sola superficie della part. __________ - deducibile
dalla mappa catastale - possa seriamente costituire un comparto di
terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme
sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente
riconoscibile. Tant'è che nemmeno l'Autorità dipartimentale ha veramente
insistito su questo punto, precisando piuttosto come la gestione del paesaggio
circostante debba estendersi ben oltre (cfr. osservazioni sopracitate).
Ferme queste premesse, appare ragionevole ritenere che per essere
sufficientemente significativa, coerente e individuabile ai sensi dell'art.
14.4 NAPUC, l'unità paesaggistica di cui è fatto obbligo di gestione (in
particolare, mediante sfalcio regolare per prevenirne l'inselvatichimento)
debba estendersi all'insieme della radura, ovvero a tutte le superfici delle
part. __________, __________ e __________ di cui è stato accertato il carattere
non boschivo (supra consid. B.). A differenza di quanto obietta il
resistente, poco conta che in questo modo l'onere posto a suo carico - quale
proprietario del rustico meritevole di conservazione (cfr. art. 14.4 NAPUC) -
comprende anche (invero in minima parte) un fondo di proprietà di terzi (part. __________),
peraltro pure interessato dal progetto. Questo aspetto non influisce infatti
sulla validità della licenza edilizia e della clausola in questione. Tutt'al
più ha quale unica conseguenza che, in caso d'inadempimento dell'onere di
gestione (cfr. STF 1C_333/2017 del 22 novembre 2017 consid. 2.5), un'eventuale
esecuzione forzata da parte dell'autorità dovrà essere preceduta da una
decisione che, limitatamente alla porzione sulla part. __________, obblighi la
proprietaria a tollerare l'intervento (cfr. art. 14.2 e 14.4 NAPUC), sempre che
non vi acconsenta spontaneamente (cfr. per analogia DTF 107 Ia 19 consid. 2c;
STF 1C_180/2021 del 19 agosto 2021 consid. 3.3 e 3.4).
Per il resto, contrariamente a quanto sostiene genericamente l'RI 1, non è
invece necessario che l'Autorità dipartimentale illustri nel quadro del
rilascio del permesso anche il concetto che assicura la preservazione di tutta
la zona, al di là dell'unità paesaggistica di riferimento (taglio arbusti,
eventuale ripristino di una selva castanile ecc.).
7.4. Stante quanto precede, non essendo altrimenti ravvisabile alcun ulteriore
contrasto con le norme del PUC-PEIP o gli art. 39 e 43a OPT, la licenza
edilizia va dunque confermata con la specifica che l'onere di gestione dell'unità
paesaggistica di riferimento del rustico si estende all'intera superficie della
radura di cui è stata accertata la natura non boschiva (area aperta; supra
consid. B.).
8. Da ultimo, da
respingere è la richiesta dell'RI 1 di imporre in ogni caso, indipendentemente
dal rilascio della licenza edilizia, lo smantellamento della strada carrabile
esistente sulla part. __________ in base all'art. 39 cpv. 4 OPT. È infatti
evidente che il Tribunale non può disporre in prima battuta un simile
provvedimento, che esula dalla presente procedura.
9. 9.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente
accolto. Il giudizio impugnato è annullato e riformato nel senso che la licenza
edilizia è confermata, con la specifica di cui si è detto al consid. 7.4.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico del resistente, nella misura della sua soccombenza; l'RI 1 ne va invece
esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il ricorrente è per contro tenuto a rifondere al
resistente, assistito da un legale, adeguate ripetibili a valere per entrambe
le sedi (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm), commisurate al suo grado di successo.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 2 agosto 2023 del Consiglio di Stato (n. 3631) è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia del 3 novembre 2021 è confermata, con la specifica di cui si è detto al consid. 7.4.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di CO 1. L'RI 1 è tenuto a rifondere a quest'ultimo fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera